076U0800
076U0800
Norme in materia di tariffe telefoniche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976 n. 800)
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 4
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 5
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 6
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 7
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 8
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 9
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 10
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 11
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 12
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 13
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 14
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 15
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 16
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 17
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 18
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 19
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 20
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 21
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 22
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 23
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 24
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 25
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 26
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 27
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 28
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".