Monitoring Gesetzessammlung

076U0800

IT - DPR

076U0800

Norme in materia di tariffe telefoniche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1976 n. 800)

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 7

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 8

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 9

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 10

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 11

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 12

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 13

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 14

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 15

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 16

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 17

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 18

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 19

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 20

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 21

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 22

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 23

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 24

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 25

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 26

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 )) ((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 27

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 28

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667 ))((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
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