084U0210
084U0210
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984 n. 210)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale, all'art. 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983, relativo ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione dello Stato, compreso quello delle aziende autonome; Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744 , concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e del bilancio pluriennale per il triennio 1984-86; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 1984, con la quale, respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative, e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 14 dicembre 1983 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL; Visto che, in relazione alle riserve formulate dalla Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, il Consiglio dei Ministri ha altresi' deliberato di autorizzare l'integrazione della citata ipotesi di accordo per quanto concerne la riduzione dell'orario di lavoro; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
Area di applicazione
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale dipendente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei dirigenti.
Le disposizioni predette si riferiscono al periodo 1 gennaio 1982-31 dicembre 1984.
Gli effetti economici, con inizio dal 1 gennaio 1983, si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Art. 2
Stipendi
A decorrere dal 1 gennaio 1983, al personale di cui al primo comma del precedente art. 1, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000
La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.
La determinazione dei nuovi stipendi spettanti e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli scatti biennali in godimento al 1 gennaio 1983.
Si applica la norma di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 .
Art. 3
Benefici convenzionali
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione degli addetti ai servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile, e' attribuita una classe di stipendio del 6 per cento, calcolata sullo stipendio iniziale del livello di appartenenza.
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, in servizio alla data del 1 gennaio 1983, sono attribuiti i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio in godimento e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:
a) due aumenti per il personale della terza qualifica;
b) un aumento per il personale della settima ed ottava qualifica.
L'ammontare dei suddetti aumenti e' temporizzato, secondo il
criterio di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Il beneficio previsto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , si estende al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' dipendente da organismi militari della Comunita' atlantica.
Art. 4
Norme particolari
I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio od aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983, sono corrisposti per l'intero importo.
Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , maggiorato delle percentuali indicate nel successivo articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 2 e quello di cui all'art. 1 dal suddetto decreto.
Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 , il nuovo stipendio e' maggiorato dall'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio indicato all'art. 2 del suddetto decreto, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Art. 5
Decorrenza dei benefici economici
L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli e in godimento al 31 dicembre 1982, verra' corrisposto secondo le decorrenze e le
percentuali sottoindicate:
Personale operativo Personale di supporto a) dal 1 gennaio 1983 30% 40% b) dal 1 gennaio 1984 70% 85% c) dal 1 gennaio 1985 100% 100%
Art. 6
Effetti dei nuovi stipendi
I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui al precedente art. 5, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, od altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Art. 7
Liquidazione dei nuovi stipendi
Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Art. 8
Indennita'
A decorrere dal 1 gennaio 1984, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello addetto ai servizi di supporto tecnico, amministrativo e contabile, sara' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' di rischio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1975, n. 146 , un'indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000, per tredici mensilita'.
Detta indennita' e' cumulabile con l'indennita' dovuta agli elicotteristi ed agli operatori subacquei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141 , e del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 .
Art. 9
Personale del supporto tecnico, amministrativo e contabile
Dal 1 gennaio 1984, al personale di supporto tecnico, amministrativo e contabile, compete il compenso incentivante nella misura e con le modalita' di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 .
Art. 10
Compenso per lavoro straordinario
A decorrere dal 1 gennaio 1984, la misura oraria dei compensi relativi alla prestazione di lavoro straordinario e' determinata ai sensi del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 .
In relazione al mantenimento della spesa complessiva per lavoro straordinario nei limiti degli stanziamenti previsti a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 1983, si applicano, altresi', i commi secondo e terzo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, ai sensi dell' art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .
Sono fatte salve, altresi', le attribuzioni di lavoro straordinario per servizi particolari, ivi compresi quelli relativi all'attivita' di prevenzione, addestramento e formazione, o per attivita' imprevedibili causate da calamita' o da eventi naturali.
Art. 11
Diritto di informazione
Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di contribuire a migliorare l'organizzazione del lavoro, la funzionalita' e l'efficacia dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'amministrazione assicurera' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello di strutture centrali e periferiche, una tempestiva informazione sugli atti amministrativi relativi a:
a) programmi di investimento ordinari e straordinari, annuali e pluriennali, suddivisi per settori ed ambiti territoriali;
b) programmazione degli interventi diretti a fronteggiare casi d'urgenza;
c) strutture e sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sulla loro efficienza a livello centrale e periferico, sulla eventuale soppressione o nuova apertura di sedi e la loro dislocazione territoriale;
d) programmazione dei servizi e organizzazione del lavoro;
e) politica e gestione del personale, per quanto attiene a mobilita', organici, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale, turnazione, ripartizione funzionale nel territorio, sicurezza ed ambiente di lavoro, mense, servizi sociali e assistenziali;
f) piani di meccanizzazione e modifiche tecnologiche.
Analoghe informazioni saranno fornite a livello decentrato, nell'ambito delle rispettive competenze.
La periodicita', di norma, deve intendersi semestrale, comunque le informazioni saranno fornite ogni qualvolta l'amministrazione lo ritenga opportuno.
Art. 12
Mobilita' del personale
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, saranno regolamentati i trasferimenti a domanda del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatti salvi i trasferimenti d'ufficio per motivate esigenze di servizio, con il rispetto dei seguenti principi:
a) l'amministrazione sara' tenuta a dare notizia delle sedi disponibili a domanda, mediante pubblicazione con circolare di servizio, casi da consentire agli eventuali interessati di avanzare domanda di trasferimento;
b) il trasferimento di domanda sara' consentito soltanto nel caso che presso l'unita' operativa o l'ufficio di destinazione vi sia disponibilita' nella pianta organica e che tale disponibilita' sia stata annunciata con la circolare di cui al precedente punto a);
c) in mancanza di aspiranti ai posti dichiarati disponibili, l'amministrazione attuera' il trasferimento d'ufficio delle unita' necessarie, motivandolo opportunamente;
d) la domanda di trasferimento, da inoltrare alla direzione generale del personale entro il termine previsto dalla circolare di cui al punto a), dovra' contenere i motivi della richiesta ed i titoli preferenziali opportunamente documentati.
I motivi che danno titolo al trasferimento possono essere di famiglia, di salute, di studio per se' e per i figli, ambientali e di ricongiungimento al coniuge. I titoli preferenziali, i relativi coefficienti e tutte le altre modalita' inerenti al procedimento amministrativo, saranno determinati con decreto del Ministro, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;
e) l'assegnazione delle sedi avverra' sulla base della graduatoria derivante dai titoli presentati. Avverso la graduatoria sara' ammesso ricorso al consiglio di amministrazione.
Art. 13
Libretto sanitario
A decorrere dal 1 gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonche' ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.
Art. 14
Mutamento di profilo professionale per inidoneita' fisica
Il personale appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, puo' essere trasferito in un profilo professionale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile collocato nella medesima qualifica funzionale, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
Il trasferimento di cui al comma precedente puo' essere chiesto a domanda dal personale dichiarato inidoneo, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneita'. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 dicembre 1988, n. 521 ha disposto (con l'art. 21, comma 3) che il presente articolo va interpretato "nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno".
Art. 15
Orario di lavoro
In relazione al previsto aumento di organico disposto dalle leggi 23 dicembre 1980, n. 930, e 4 marzo 1982, n. 66 , l'orario ordinario di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotto a 38 ore settimanali dal 1 luglio 1985.
Qualora, anteriormente a tale data, si verifichi l'immissione in carriera di un contingente di personale di cui all'anzidetto programma, che comunque assicuri le esigenze di servizio, la riduzione potra' essere attuata, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a 39 ore settimanali a partire dal 1 gennaio 1985.
Art. 16
Organizzazione del lavoro e distribuzione del personale
Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali, procedera' a definire i moduli organizzativi e gli standards tipologici atti ad assicurare la piena funzionalita' dell'intervento operativo di soccorso e dell'attivita' di prevenzione, tali da stabilire criteri oggettivi per la distribuzione del personale, che siano omogenei per tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi stabiliti dall' art. 21 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Ferma restando la disciplina prevista dalla legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, in materia organizzazione del lavoro, saranno organizzate, a cura del Ministero dell'interno, periodiche conferenze a livello nazionale o regionale, intese a verificare l'efficienza dei conseguiti e conseguibili.
Art. 17
Accordi decentrati
La contrattazione decentrata si svolge con i criteri, le modalita' ed i limiti stabiliti dall'art. 14 della legge quadro n. 93 del 29 marzo 1983.
Il Ministro dell'interno, nell'esercizio della facolta' di delega prevista dalla norma di cui al comma precedente, potra' attribuire, ove ne riconosca l'opportunita', la presidenza della delegazione abilitata all'accordo anche ai titolari degli organi regionali o provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno diramate dal Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale e d'intesa con il Dipartimento per la funzione pubblica, istruzioni per l'attivazione della contrattazione di cui ai commi precedenti.
Art. 18
Formazione e aggiornamento del personale
In sede di contrattazione decentrata, con i limiti e le condizioni di cui al precedente art. 17, saranno definiti i programmi annuali delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, prevedendo, ove opportuno, anche corsi a livello regionale in relazione alle eventuali peculiarita' delle aree territoriali d'intervento.
Art. 19
Rinvio ad accordi intercompartimentali
Con accordi sindacali intercompartimentali, ai sensi dell'art. 12 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, verranno disciplinate, anche per il personale di cui all'art. 1 del presente decreto, le seguenti materie:
a) diritti sindacali;
b) aspettative e congedi anche in caso di malattie;
c) prestazioni di lavoro straordinario;
d) conglobamento dello stipendio dell'indennita' integrativa speciale;
e) trattamento di quiescenza;
f) ristrutturazione dell'indennita' notturna e festiva.
Art. 20
Onere finanziario
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutato in lire 8,8 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 21,8 miliardi per l'anno 1984, in lire 30,6 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando quota parte
dell'accantonamento "miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1984 PERTINI CRAXI - GASPARI - SCALFARO - GORIA - LONGO - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1984 Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 17
Allegato
ALLEGATO
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RILASCIATO Ai Sensi DELL'ULTIMO COMMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 6 APRILE 1983, N. 93.
In ogni societa' civile e democratica lo sciopero e' considerato una liberta' essenziale ed ineliminabile dell'uomo, frutto di conquiste pagate a prezzo di estremi sacrifici da parte del movimento dei lavoratori.
Inoltre, in una societa' democratica e pluralistica, non solo il conflitto e' pluralista, non solo il conflitto non e' eliminabile, ma agisce anche come strumento di avanzamento e progresso sociale.
In Italia, lo sciopero e' passato dall'ambito indistinto delle liberta' civili, al rango di diritto costituzionale, art. 40 della Costituzione.
Tale diritto, pilastro di una democrazia moderna, ha contribuito non solo a tutelare meglio i lavoratori, ma anche alla difesa di altre liberta', e quindi a una complessiva ed importantissima crescita della democrazia nel nostro Paese.
L'autoregolamentazione non significa ridurre l'esercizio del diritto di sciopero, ma raffreddare quella conflittualita' corporativa che danneggia fondamentali valori individuali e sociali, per i quali il sindacato si e' battuto per una loro promozione.
Per tali ragioni il servizio svolto dai lavoratori del C.N.VV.F. impone una definizione dell'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero - peraltro gia' da tempo e di fatto sempre attuato con grande senso di responsabilita' - che, da una parte, evidenzi la responsabile posizione dei lavoratori e del sindacato e, dall'altra, garantisca certezze alla contrattazione chiarendo la posizione dell'amministrazione e del potere pubblico su tutti gli aspetti che riguardano i rapporti con il sindacato.
In modo particolare deve essere garantito il rispetto degli accordi in tutti i suoi aspetti, devono essere abbandonate dalle controparti forme esasperate di ostruzionismo, qualsiasi forma di rinvio e lentezza delle trattative.
Cosi' come e' necessario convenire forme di trattenute sulla retribuzione in relazione alle modalita' e alla durata dello sciopero.
Sulla base di queste considerazioni le forme di lotta devono essere studiate ed attuate in modo da limitare per quanto sia possibile, ripercussioni sull'utenza, per influire in maniera diretta sulle controparti.
Dovranno essere comunque assicurati i servizi di soccorso ai cittadini.
Infatti la validita' delle azioni di sciopero assume maggior rilievo politico tanto piu' quando e' maggiore il consenso dei cittadini i quali devono essere informati preventivamente dei motivi, delle modalita' e degli obiettivi della lotta sociale.
NORME GENERALI
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Pertanto sono esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di soccorso di vaste proporzioni e di media e lunga durata. Sono altresi' esclusi i periodi che vanno:
dal 15 dicembre al 5 gennaio;
dalla settimana che precede e segue la Pasqua e le scadenze elettorali nazionali.
La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e' riservata:
per gli scioperi nazionali, alle strutture nazionali, alle strutture nazionali dei sindacati di categoria, d'intesa con la federazione CGIL-CISL-UIL;
per gli scioperi regionali, alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le strutture regionali delle federazioni CGIL-CISL-UIL;
per gli scioperi provinciali territoriali di sede, anche su proposta degli esecutivi dei consigli dei delegati, alle strutture territoriali di categoria, d'intesa con le strutture territoriali della federazione CGIL-CISL-UIL.
In caso di non accordo fra esecutivi dei consigli dei delegati e strutture territoriali di categoria, si procede ad un esame congiunto fra consiglio dei delegati, le segreterie di categoria interessate e le strutture territoriali della federazione CGIL-CISL-UIL.
Qualora dopo tale esame, il disaccordo permanga, si procedera' alla convocazione del comitato della federazione CGIL-CISL-UIL.
In caso di mancato accordo tra le organizzazioni sindacali circa la proclamazione o meno dello sciopero, la decisione sara' assunta in base alle norme del patto federativo.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di una intera giornata di lavoro (sciopero di 24 ore), quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non possono superare le due giornate (sciopero di 48 ore).
I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di quindici giorni.
Ad eccezione degli scioperi generali di carattere nazionale o locale saranno evitati scioperi concomitanti di piu' comparti interessati al trasporto aereo, marittimo e ferroviario.
Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative che sara' predeterminato in modo da contenere al massimo i disagi dell'utenza.
Sono esclusi scioperi articolati per singoli profili professionali.
Nella fase che segue la rottura delle trattative o nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, il sindacato e' disponibile ad iniziative di mediazione messe in atto dal Governo per le vertenze nazionali o dagli organi pubblici competenti a livelli corrispondenti alla natura della vertenza.
L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il sindacato si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, fermo restando comunque, l'impegno ad assicurare il servizio di soccorso ai cittadini.
CGIL CISL UIL
Allegato A
ALLEGATO A
LIBRETTO INDIVIDUALE SANITARIO E DI RISCHIO
( D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 )
Parte di provvedimento in formato grafico
Prestazioni di lavoro coperte dalla corresponsione dell'indennita' di rischio quando comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e all'incolumita' personale.
TABELLA A
Gruppo I
Prestazioni di lavoro relative ai compiti operativi di istituto dei servizi antincendi e della protezione civile, compresa anche l'attivita' di addestramento e le esercitazioni (1).
Gruppo II
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti, in zona controllata, superiori a
1,5 rem annuali (2).
2) Presentazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua a sostanze chimiche ad alta tossicita', o ai prodotti radiotossici di cui alla tabella 1 annessa al decreto 6 giugno 1968 emanato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanita' (2)
(3).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla
nitroglicerina (3).
Gruppo III
1) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a radiazioni ionizzanti inferiori a 1,5 rem annuali (2).
2) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione o esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo I
dell'allegata tabella B (4).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi (3).
4) Prestazioni di lavoro comportanti esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla soffiatura del vetro con mezzi non
meccanici (5).
5) Prestazioni di lavoro comportano esposizione diretta e continua ai rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari lacuali, compreso escavo porti, purche' eseguite in aria compressa.
Gruppo IV
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo II della allegata tabella B (4).
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua onde elettromagnetiche fino a 10 cm, la cui intensita' possa
superare il 10 mw/cm (2).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori o ultrasuoni superiori a 95 decibel in luogo aperto
o a 85 decibel in luogo chiuso (2).
4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o
derivati (2).
5) Prestazioni di lavoro in istituti sperimentali o laboratori scientifici o di restauro comportanti esposizione diretta e continua, anche se non contemporanea, ai prodotti tossici e alle sostanze nocive contemplate nel presente regolamento.
Gruppo V
1) Prestazioni di lavoro che comportano manipolazione od esposizione diretta e continua ai prodotti tossici di cui al gruppo III della allegata tabella B (4).
2) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a raggi ultravioletti ed infrarossi ad elevata intensita' nelle applicazioni di tipo industriale e nella saldatura ad arco (6).
3) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rumori non inferiori a 80 decibel in luogo chiuso (7).
4) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla costruzione e manutenzione di opere marittime, lagunari e lacuali, compreso escavo porti, eseguite con macchinari sistemati su chiatte o natanti.
5) Presentazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a vibrazioni o scuotimenti per l'impiego di utensili ad aria compressa o ad asse flessibile nelle opere di costruzione, istallazione, manutenzione e rimozione di impianti o di demolizione di macchinari o apparecchiature metalliche (7).
6) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla fusione o conio dei metalli.
7) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.
8) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, olii minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui (6), nonche' lavori di manutenzione stradale in presenza di traffico.
9) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo impiego, esposizione, contatto con materiali contaminati da virus, nonche' da germi patogeni o da prodotti tossici del metabolismo batterico (2) (8).
10) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico (8).
11) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla concia delle pelli o dalla lavorazione del crine (8).
12) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori in fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio, o da lavori di bonifica in terreni paludosi (8).
13) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua alla inalazione di polveri vegetali e minerali non silicee e di quelle derivanti dalla apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre di cotone, lino, canapa, juta e dalla filatura e tessitura della canapa e della juta o dalla lavorazione di fibre sintetiche (7).
14) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua da parte di personale tecnico-specialistico a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale di vigilanza su stabilimenti, istituzioni, impianti o persone ai fini della osservanza delle norme di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro e pubblica, in relazione alle voci e gruppi di attivita' previste nelle tabelle A e B del presente regolamento, nonche' prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio del controllo sanitario di persone, animali, piante e di prodotti animali e vegetali, nei posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne aperti al traffico internazionale (1).
15) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' istituzionale delle funzioni di controllo e di assistenza tecnica nelle attivita' previste dalle tabelle A e B del presente regolamento.
16) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla attivita' di guardia giurata nei servizi di sorveglianza oppure di attivita' di sorveglianza di impianti per i quali si concretano le condizioni di rischio sia nell'accesso che nello svolgimento dell'attivita' stessa.
17) Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attivita' boschive di taglio ed esbosco.
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(1) L'indennita' e' rapportata a sei giornate lavorative per settimana quale ripartizione del normale orario di lavoro di 40 ore settimanali.
(2) Visita medica obbligatoria e controlli periodici secondo le norme vigente nel settore.
(3) L'indennita' e' ridotta:
a meta' per il personale addetto al trasporto;
ad un quarto per il personale addetto all'attivita' di magazzino a custodia.
(4) Visita medica obbligatoria (settimanale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale) come da tabella B.
(5) Visita medica obbligatoria quindicinale.
(6) Visita medica obbligatoria semestrale e visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti segni patologici sospetti.
(7) Visita medica obbligatoria annuale.
(8) Visita medica immediata quando il dipendente denunci o presenti sintomi di infenzione.
TABELLA B
TABELLA DEI PRODOTTI TOSSICI COMPORTANTI RISCHIO ALLA SALUTE E ALLA INCOLUMITA' FISICA DEGLI ADDETTI.
I Gruppo
1. - Nichel, leghe e composti:
nella produzione e nell'impiego di nichelcarbonile (1).
2. - Cloruro di carbonile (fosgene) e disfogene (cloroformiato di metile triclorurato):
nella produzione e utilizzazione di cloruro di carbonile e del
cloroformiato di metile triclorurato (1).
3. - Piombo tetraetile (2):
nella produzione di piombo tetraetile;
nella etilazione della benzina.
II Gruppo (3)
1. - Arsenico, leghe e composti:
nella produzione dell'arsenico;
nella preparazione di leghe e composti;
nella prestazione di lavori di pittura, verniciatura, smaltatura; nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro;
nella tintura di filati e tessuti;
nella concia delle pelli.
2. - Berillio, leghe e composti:
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione delle lampade, schermi ed altri materiali fluorescenti.
3. - Cromo, leghe e composti:
nella produzione del cromo;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella concia delle pelli.
4. - Fosforo e composti:
nella produzione del fosforo;
nell'impiego del fosforo come materia prima nei processi chimici industriali;
nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici al fosforo.
5. Mercurio, amalgame e composti nella produzione del mercurio:
nella preparazione delle amalgame e dei composti;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari;
nella produzione e lavorazione in bianco del feltro ottenuto mediante secretaggio in preparati mercuriali;
nella lavorazione in nero del feltro secretato;
nella doratura od argentatura a fuoco con uso di mercurio;
nella fabbricazione di inneschi;
nel trattamento di minerali auriferi e argentiferi di recupero; nell'impiego professionale di antiparassitari contenenti composti organici del mercurio;
nella preparazione e nell'impiego di vernici contenenti mercurio e composti.
6. - Piombo, leghe e composti:
nella produzione del piombo;
nella preparazione di leghe e composti;
nella fabbricazione e preparazione di colori, di vernici, e di mastici;
nella fabbricazione di lamiere, tubi, proiettili ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo;
nella cernita e recupero di materiali piombiferi;
nelle operazioni di pittura e di intonaco con mastici o colori di piombo;
nella asportazione di verniciature piombifere;
nella cromolitografia eseguita con colori o polveri piombiferi; nella fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione) degli accumulatori;
nella saldatura autogena e nel taglio con processi tecnici delle lastre di piombo o rivestite di piombo;
nella saldatura con leghe piombifere e dissaldatura;
nella messa in opera e manutenzione di tubazioni, condutture ed in genere impianti costituiti da materiale piombifero;
nelle operazioni di tempera con bagno di piombo;
nella piombatura o smaltatura su superfici metalliche;
nelle operazioni di pulimento in o su materiali piombiferi;
nell'industria ceramica (limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici, alla vetrificazione delle terraglie dolci ed alla decorazione di stoviglie od altri oggetti di ceramica con vetrine o vernici piombifere).
7. - Bromo e composti:
nella produzione del bromo;
nell'impiego del bromo come materia prima nei processi chimici industriali.
8. - Cloro e composti:
nella produzione del clero e dell'acido cloridrico;
nell'impiego del cloro e dell'acido cloridrico come materia prima nei processi chimici industriali;
nel decapaggio dei metalli in acido cloridrico.
9. - Fluoro e composti:
nella produzione del fluoro e dell'acido fluoridrico;
nella preparazione dei composti del fluoro;
nella incisione del vetro;
nella preparazione della criolite artificiale;
nella elettrolisi dell'allumina con impiego della criolite.
10. - Iodio e composti:
nella produzione dello iodio;
nella preparazione dei composti.
11. - Acido cianidrico e composti:
nella produzione di acido cianidrico, di cianuri e di altri composti del cianogeno;
nella derattizzazione e disinfezione;
nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto l'attivita' assuma carattere professionale o di lavorazione industriale);
nella depurazione chimica del gas illuminante;
nelle operazioni di galvanoplastica;
nelle operazioni di tempera e di cementazione;
nella fabbricazione di gomme e di resine sintetiche (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione dell'acrilnitrite e dei disocianati organici).
12. - Acido nitrico e gas nitrico:
nella produzione dell'acido nitrico;
nella produzione della nitrocellulosa;
nella produzione di esplosivi con processi di nitrazione;
nella produzione di coloranti azoici;
nella saldatura ossicetilenica e ad arco.
13. - Cloropicrina (nitrocloroformio):
nella produzione della cloropicrina;
nella distruzione di parassiti nocivi alla agricoltura (in quanto tale attivita' assuma carattere professionale o di lavorazione industriale).
14. - Anidride solforosa:
nella derattizzazione e disinfestazione in quanto l'attivita' assuma carattere professionale.
15. - Solfuro di carbonio:
nella produzione di solfuro di carbonio;
nell'impiego del solfuro di carbonio come solvente;
nel trattamento dell'alcalicellulosa con solfuro di carbonio e successiva operazione fino all'essiccamento del prodotto;
nella vulcanizzazione della gomma;
nella disinfestazione e deratizzazione in quanto l'attivita' assuma carattere professionale.
16. - Piombo tetraetile:
nella ripulitura e riparazione di serbatoi contenenti piombo tetraetile o benzina etilata.
17. - Idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi):
nella produzione degli idrocarburi benzenici ed omologhi;
nella rettificazione del benzolo e degli omologhi;
nell'impiego del benzolo ed omologhi come materie prime nei processi chimici industriali;
nella preparazione e impiego di solventi contenenti benzolo e omologhi;
nella rotocalcografia.
18. - Derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.
19. - Derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli:
nella produzione dei derivati alogenati, nitrici, solforici e fosforati degli idrocarburi benzenici e dei fenoli;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali.
20. - Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici (tetracloroetano, esacloroetano, triclorometano, cloruro di etilene, dicloroetilene, tricloroetilene, cloruro di etile, cloruro di metile, bromuro di metile, ioduro di metile):
nella produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.
21. - Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nella produzione di glicoli, nitroglicerina e loro derivati.
III Gruppo (4)
1. - Antimonio, leghe e composti:
nella produzione dell'antimonio;
nella preparazione delle leghe e composti;
nella produzione di colori, vernici, mastici;
nella preparazione di miscele per la produzione di vetri;
nella produzione degli antiparassitari e nell'uso professionale di essi;
nell'impiego dei composti di antimonio nell'industria chimico-farmaceutica;
nella vulcanizzazione e colorazione della gomma;
nella tintura e stampaggio dei tessuti.
2 - Berillio, leghe e composti:
nella produzione del berillio;
nella fabbricazione di cristalli, di ceramiche, di refrattari.
3. - Cadmio, leghe e composti:
nella produzione del cadmio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione degli accumulatori.
4. - Manganese, leghe e composti:
nella produzione del manganese;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione di pile a secco;
nella preparazione delle miscele per la produzione del vetro e degli smalti;
nella produzione dei fiammiferi;
nella saldatura con elettrodi al manganese.
5. - Mercurio, amalgame e composti:
nella fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchi e strumenti a mercurio (limitatamente alle operazioni che espongono all'azione del mercurio);
nelle operazioni di elettrolisi con catodo di mercurio;
nell'impiego di pompe a mercurio.
6. - Nichel, leghe e composti:
nella raffinazione del nichel.
7. - Piombo, leghe e composti:
nella composizione tipografica (a mano, con la linotype, con la monotype, con la stereotipia);
nella zincatura delle lamiere o nella stagnatura o nella verniciatura dei recipienti con uso di materiali di piombo;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro piombifero;
nella produzione della gomma, guttaperca ed ebanite (limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo);
nella lavorazione della gomma piombifera.
8. - Selenio, leghe e composti:
nella produzione del selenio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella fabbricazione delle cellule fotoelettriche, nella preparazione di colori e inchiostri, nella vulcanizzazione della gomma.
9. - Vanadio, leghe e composti:
nella produzione del vanadio;
nella preparazione delle leghe e dei composti;
nella pulitura degli impianti di combustione della nafta e nel recupero delle ceneri relative;
nell'impiego del vanadio e dei composti come materie prime nei processi chimici industriali;
nella preparazione delle miscele per la fabbricazione del vetro. 10 - Cloro e composti:
nell'imbianchimento delle fibre tessili con acido cloridrico.
11. - Acido nitrico e gas nitrosi:
nel decapaggio e nella incisione dei metalli.
12. - Anidride solforosa:
nella produzione dello zolfo;
nella produzione dell'anidride solforosa;
nella sbiancatura di paglia, carta e fibre tessili;
nella solforazione della frutta e delle sostanze alimentari in genere;
nella fusione dell'elektron.
13. - Acido solforico:
nel carbonissaggio delle lane;
nel decapaggio dei metalli;
nella produzione dello zinco elettrolitico;
nella purificazione e raffinazione dei grassi e degli olii;
nell'impiego dell'acido solforico nelle sintesi organiche.
14. - Idrogeno solforato:
nella raffinazione degli olii minerali;
nella filatura della viscosa;
nella vuotatura dei pozzi neri.
15. - Ossido di carbonio:
nella produzione, distribuzione, trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio;
nella condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine;
nella seconda lavorazione del vetro alla fiamma;
nella saldatura autogena e nel taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o assiacetilinica;
nella prova di motori a combustione interna o a scoppio.
16. - Cloruro di zolfo:
nella produzione del cloruro di zolfo;
nella vulcanizzazione della gomma.
17. - Tetracloruro di carbonio:
nella produzione del tetracloruro di carbonio;
nell'impiego del tetracloruro di carbonio come solvente;
nella carica degli estintori;
nella produzione delle miscele frigorifere (freon).
18. - Aldeide formica e acido formico:
nella produzione dell'aldeide formica e dell'acido formico;
nella fabbricazione delle resine sintetiche e delle colle;
nella fabbricazione dei compensati di legno;
nel trattamento antipiega dei tessuti.
19. - Etere di petrolio e benzina:
nella distillazione e raffinazione del petrolio;
nella preparazione delle miscele di benzina;
nella preparazione e nell'imballaggio di solventi a base di benzina.
20. - Glicoli, nitroglicerina e loro derivati:
nell'impiego dei glicoli e derivati come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti glicoli.
21. - Fenoli, tiofenoli e cresoli:
nella produzione di fenoli, tiofenoli e cresoli;
nell'impiego dei fenoli, tiofenoli e cresoli come materie prime nei processi chimici industriali;
nella distruzione dei parassiti nocivi alla agricoltura mediante derivati nitrati dei fenoli e cresoli, in quanto tale attivita' assuma carattere professionale o di lavorazione industriale.
22. - Naftalina ed omologhi; naftoli e naftilamine; derivati alogenati, solforati e nitrati della naftalina e omologhi:
nella produzione delle sostanze predette;
nell'impiego delle sostanze stesse come materie prime nei processi chimici industriali.
23. - Acetone e derivati alogenati; acido acetico; anidride acetica; cloruro di acetilene e acetilacetone:
nella produzione dell'acetone e derivati alogenati, dell'acido acetico, dell'anidride acetica, del cloruro di acetilene e dell'acetilacetone;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti acetone.
24. - Alcool amilico, alcool butilico, alcool isopropilico, alcool metilico:
nella produzione dell'alcool amilico, dell'alcool butilico, dell'alcool propilico, dell'alcool isopropilico e dell'alcool metilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
25. - Esteri (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, acetato di metile):
nella produzione dell'acetato di amile, dell'acetato di butile, dell'acetato di etile, dell'acetato di propile e dell'acetato di metile;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
26. Esteri (ossido di etilene, diossano ed etere etilico):
nella produzione dell'ossido di etilene, del diossano e dell'etere etilico;
nell'impiego delle sostanze predette come materie prime nei processi chimici industriali;
nell'impiego di solventi contenenti le sostanze predette.
27. - Acridina:
nella produzione dell'acridina;
nell'impiego dell'acridina nella industria farmaceutica e dei coloranti.
28. - Piridina:
nella produzione della piridina;
nell'impiego della piridina come denaturante dell'alcool;
nell'impiego della piridina nell'industria chimica-farmaceutica; nell'impiego della piridina nell'industria dei coloranti;
nell'impiego di solventi contenenti piridina.
29. - Bario e composti (5):
nella produzione del bario;
nella produzione degli ossidi e dei sali.
30. - Ossido di ferro (5):
nei laminati di ferro e acciaio in quanto esposti a inalazione di polvere di ossido di ferro.
31. - Zolfo (5):
nella macinazione e raffinazione dello zolfo in quanto esposti a inalazione di polveri di zolfo, in assenza di polveri silicee.
32. - Talco (5):
nella produzione e lavorazione del talco e nella talcatura nella lavorazione della gomma, in quanto esposti a inalazione di polvere di talco, in assenza di polveri silicee.
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(1) Visita medica obbligatoria mensile.
(2) Visita medica obbligatoria settimanale.
(3) Visita medica obbligatoria trimestrale.
(4) Visita medica obbligatoria semestrale.
(5) Visita medica obbligatoria annuale.
TABELLA C
INDENNITA' DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI
Parte di provvedimento in formato grafico
Note:
(1) Le attivita' svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:
il giorno, l'ora, la durata, la profondita', lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali di cui ha ordinato l'immersione.
Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennita' da corrispondere agli aventi diritto.
(2) La corresponsione dell'indennita' deve essere effettuata mensilmente.
(3) La profondita' dell'immersione (colonne 1) e' la massima raggiunta nel corso dell'immersione.
(4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:
la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;
i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori ai 15 minuti devono essere considerate di 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in un giorno.
(5) L'indennita' va maggiorata del 25% per immersioni, eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.
(6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennita' di cui alle colonne 2, 3 e 4:
a) immersione durante i corsi di conseguimento
di abilitazione subacquee . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
b) immersioni del personale brevettato per addestramento
o durante corsi di perfezionamento e specializzazione . . 50%
c) immersioni in camere di decompressione e impianti
iperbarici a terra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
INDICE
Allegato B
ALLEGATO B
Parte di provvedimento in formato grafico