082U0470
082U0470
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 giugno 1982 n. 470)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42 , recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea; Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975 , emanata dal Consiglio delle Comunita' europee, concernente la qualita' delle acque di balneazione; Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell' art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42 , e' stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta cosi' completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.
Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.
Art. 2
Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione e' espressamente autorizzata ovvero non vietata;
b) "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
c) "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facolta' prevista al punto c) del successivo art. 4;
d) "periodo di campionamento" e' il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.
Art. 3
Allo Stato competono:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenze e coordinamento delle attivita' connesse con la applicazione del presente decreto;
b) l'aggiornamento della tabella (allegato 1) e delle norme tecniche (allegato 2), in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche o per il miglioramento della qualita' delle acque destinate alla balneazione o per determinare i valori di parametri per i quali saranno, in data successiva, stabilite le cifre;
c) le deroghe di cui al successivo art. 9 con decreto del Ministro della sanita'.
Art. 4
Alle regioni competono:
a) la redazione e l'invio al Ministero della sanita', entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti in cui saranno effettuati i campionamenti e le analisi ((a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali)) ;
b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente.
Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;
c) la facolta' di ampliare la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
d) la facolta' di adottare limiti piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella (allegato 1); in nessun caso possono essere adottati limiti meno restrittivi;
e) la facolta' di richiedere le deroghe di cui all'articolo 9 del presente decreto;
f) la facolta' di ridurre la frequenza del campionamento di un fattore 2 quando si verificano le condizioni di cui alla nota 1 all'allegato 1.
Le successive modificazioni delle mappe di cui al precedente punto a) nonche' i provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti punti c), d) e f) dovranno essere trasmessi tempestivamente al Ministero della sanita'.
((I risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della sanita' a cura delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali)) .
I compiti che dal presente decreto sono attribuiti alle regioni si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e Bolzano. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 2000, n. 422 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
Art. 5
Ai comuni competono:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;
b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone temporaneamente non idonee alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare i risultati delle analisi non risultano conformi alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
c) la revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione dell'autorita' competente, dei provvedimenti di cui ai precedenti punti a) e b);
d) l'apposizione, nelle zone interessate, di segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone non idonee di cui al precedente punto a), sia per la delimitazione delle zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al precedente punto b);
e) l'immediata segnalazione ((alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali)) di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 2000, n. 422 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
Art. 6
Per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneita' alla balneazione e' subordinato ai risultati favorevoli delle analisi effettuate nel periodo di campionamento di cui all'art. 2, relativo all'anno precedente.
Le acque si considerano idonee alla balneazione quando per il periodo di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a quelli della tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei casi di non conformita' i valori dei parametri numerici non si discostino piu' del 50% dai corrispondenti valori.
Per i parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.
Per i parametri "coliformi totali", "coliformi fecali", e "streptococchi fecali" la percentuale dei campioni conformi e' ridotta all'80%. Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri e' aumentata al 95 per cento.
Nella determinazione delle percentuali di cui al presente articolo non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando gli stessi siano stati rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari quali inondazioni, catastrofi naturali, condizioni meteorologiche eccezionali.
Non vanno altresi' considerati nella determinazione delle predette percentuali i risultati sia favorevoli che quelli non favorevoli delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.
Qualora durante il periodo di campionamento si verifichi che le analisi eseguite su un campione risultino sfavorevoli anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto effettuera' tutti i necessari accertamenti al fine di individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale zona inquinata. Oltre ad una accurata ispezione dei luoghi, il laboratorio dovra' effettuare le analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e nello stesso punto nonche' prelievi nelle zone limitrofe per la delimitazione della eventuale zona inquinata.
Qualora piu' di un campione sui predetti cinque dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella allegata, la zona dovra' essere temporaneamente vietata alla balneazione. Il laboratorio, stante l'urgenza degli interventi da adottare, comunichera' immediatamente al sindaco del comune interessato, per i conseguenti e tempestivi provvedimenti di competenza di cui al precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle analisi e la individuazione della zona inquinata.
Qualora da una ispezione dei luoghi il laboratorio accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito delle analisi, ne dara' immediatamente comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le necessarie istruzioni per i conseguenti tempestivi provvedimenti.
Sulle acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione dovranno proseguirsi i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
Nel caso si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), le acque interessate ((dai provvedimenti di cui all'ottavo comma)) potranno essere nuovamente adibite alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c). (4)
((Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento della regione , nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneita' di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1).
Tale individuazione e' comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneita' alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1) )) .
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 2000, n. 422 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
Art. 7
(( 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneita' alla balneazione, la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneita' alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneita' alla balneazione sara' subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).
2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovra' essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potra' essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 2000, n. 422 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
Art. 8
(( 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 , tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.
2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali e' necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non e' obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa)) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 2000, n. 422 , ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
Art. 9
E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:
a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali;
b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.
Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanita' idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.
Art. 10
Per le acque di balneazione in prossimita' delle frontiere e per quelle che le attraversano, gli obiettivi di qualita' comuni, verranno determinati di concerto fra lo Stato italiano e gli Stati interessati, tenendo conto della normativa comunitaria.
Art. 11
Il primo "periodo di campionamento" di cui allo art. 2 dovra' riferirsi alla seconda stagione balneare completa successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Al termine della seconda stagione balneare completa entrano in vigore tutte le norme previste dal presente decreto.
Fino a tale data per il giudizio di idoneita' alla balneazione si applicano le disposizioni gia' emanate al riguardo dal Ministero della sanita'.
Art. 12
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 2
Allegato 1
ALLEGATO 1
REQUISITI DI QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 14 maggio 1988, n. 155 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1988, n. 271 , ha disposto che: "l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 , relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' integrato come segue:
Valore Frequenza Metodi di analisi
Parametri limite campioni o di ispezione
-- -- -- -
"11-bis) Entero
virus PFU/10 L 0 (4) (4)" --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 aprile 1993, n. 109 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 giugno 1993, n. 185 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che: "L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 , relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' integrato come segue:
Frequenza Metodo di analisi
Parametri Valore limite campioni o di ispezione
6) Colorazione Assenza di Bimensile Ispezione visiva o
variazione (1) fotometria secondo
anormale del gli standards della
colore (0) scala Pt-Co "
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 29 dicembre 2000, n. 422 , ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera l)) che: " nell'allegato 1:
1) nella terza colonna, le parole: "Frequenza campioni" sono sostituite dalle seguenti: "Frequenza minima dei campioni";
2) nella nota numero 1 le parole: "la frequenza di campionamento" sono sostituite dalle seguenti: "la frequenza minima di
campionamento"."
La stessa legge ha, inoltre, disposto (con l'art. 18, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.
Allegato 2
ALLEGATO 2
NORME TECNICHE
GENERALITA'
Di norma la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non dovra' superare i 2 km salvo a ridurla opportunamente nelle zone ad alta densita' di balneazione.
Per ogni singolo punto di campionamento i prelievi dovranno essere, durante il mese, opportunamente distanziati nel tempo.
I prelievi dovranno essere effettuati ad una profondita' di circa 30 cm sotto il pelo libero dell'acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondita' di 80-120 cm; in corrispondenza di scogliere a picco o di fondali rapidamente degradanti i prelievi dovranno essere effettuati in punti distanti non piu' di metri cinque dalla scogliera o dalla battigia; per gli oli minerali, i prelievi vanno effettuati in superficie.
I prelievi dovranno essere effettuati dalle ore nove alle ore quindici. I prelievi non dovranno essere effettuati durante e nei due giorni successivi all'ultima precipitazione atmosferica di rilievo ed all'ultima burrasca.
I campioni per le analisi microbiologiche dovranno essere prelevati con le comuni bottiglie sterili in uso per i campioni di acque, incartate e successivamente sterilizzate. La bottiglia dovra' essere immersa aperta e trattenuta tramite una pinza od altro idoneo sistema. I campioni dovranno essere trasportati in idoneo contenitore frigorifero e sottoposti ad esame al piu' presto e comunque entro le 24 ore.
Per ogni prelievo dovranno essere rilevati:
a) la posizione del punto di prelievo;
b) data ed ora del prelievo;
c) temperatura dell'aria e dell'acqua;
d) vento: direzione (provenienza in funzione dei punti cardinali)
e intensita' (debole, medio, forte);
((e) stato del mare o del lago (calmo, leggermente mosso, mosso) )) ;
f) corrente superficiale: direzione ed intensita'.
((MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI
Per la trasmissione dei risultati delle analisi eseguite dovra' essere utilizzato esclusivamente l'allegato modello IPA.01 (allegato 3) compilato secondo le seguenti istruzioni:
1) Avvertenze generali.
I dati numerici vanno riportati negli appositi spazi allineando le cifre a destra; le indicazioni numeriche con cifre decimali, ove previste, vanno riportate tenendo conto della virgola gia' prestampata tra le caselle.
Il modello va sottoscritto dal responsabile del laboratorio chimico e dal responsabile del laboratorio micrografico e nell'apposito spazio va riportata la data di compilazione della scheda.
2) Norme di compilazione.
Quadro A: Struttura che effettua le analisi:
presidio o servizio multizonale/laboratorio di igiene e profilassi: denominazione della struttura come individuata nell'ambito della USL;
USL di appartenenza: codice della USL desunto dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 4.
Quadro B: Estremi del punto di campionamento:
Regione (o provincia autonoma) - Provincia: denominazione e relativo codice sia della regione che della provincia: entrambi desunti dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 5; per le province autonome di Trento e Bolzano il codice va riportato nel campo «Regione»;
comune: denominazione e relativo codice ISTAT;
punto di prelievo: riportare il numero assegnato al punto di prelievo;
data/ora di prelievo: riportare la data sotto forma di giorno/mese/anno: riportare l'ora del prelievo in ore e minuti primi;
acqua di balneazione: barrare la casella cui si riferisce il punto di campionamento.
Quadro C: dati ambientali del punto di prelievo:
temperatura: riportare, in gradi centigradi, la temperatura dell'aria e dell'acqua; le eventuali frazioni di grado vanno arrotondate (esempio per 15,5 riportare 16; per 20,4 riportare 20); vento: indicare la direzione di provenienza utilizzando esclusivamente le iniziali dei quattro punti cardinali (N, S, E, W) o le possibili combinazioni delle stesse (esempio per nord-est riportare NE, per ovest-sud-ovest riportare WSW, ecc.); l'intensita' del vento va riportata in metri al secondo (sono consentiti due decimali);
stato del mare/lago: barrare la casella corrispondente allo stato del mare/lago nel momento in cui si effettua il prelievo;
corrente superficiale: indicare il verso ove e' diretta utilizzando le iniziali dei quattro punti cardinali o le possibili combinazioni delle stesse; l'intensita' della corrente va espressa in metri al secondo (sono consentiti due decimali).
Quadro D: Analisi effettuate:
coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali/100 ml: riportare i valori risultanti dalle analisi; qualora si debba segnalare un valore superiore a quello riportato far precedere al valore il segno > (maggiore);
salmonelle: barrare la casella corrispondente all'esito della ricerca qualora sia stata effettuata;
pH: riportare il valore rilevato; sono previste due cifre intere e due cifre decimali;
colorazione: barrare la casella corrispondente al colore delle acque («normale» in assenza di variazioni anomale del colore; «anormale» in tutti gli altri casi);
trasparenza: il valore va espresso in metri e frazioni di metro;
oli minerali:
in presenza di tracce o quantita' non dosabili di oli barrare la casella [N.D.];
in assenza di oli riportare il valore 0,000;
in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi;
sostanze tensioattive:
in presenza di tracce o quantita' non dosabili di tensioattivi barrare la casella [N.D.];
in assenza di tensioattivi riportare il valore 0,000;
in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi.
fenoli:
in presenza di tracce o quantita' non dosabili barrare la casella [N.D.];
in assenza di odore specifico riportare il valore 0,000;
in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi;
ossigeno disciolto: riportare il valore rilevato: sono previste tre cifre intere e due cifre decimali.
Il modello IPA.01 di rilevazione dei risultati delle analisi, la tabella di decodifica delle unita' sanitarie locali e la tabella di decodifica delle regioni, province autonome e province, allegate al presente decreto, sono parti integranti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , e ne costituiscono rispettivamente gli allegati 3, 4 e 5.))
TECNICHE PER LA RICERCA DEI COLIFORMI TOTALI E COLIFORMI FECALI
Tecnica dei tubi multipli (M.P.N.)
Si seminano 10 ml di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato concentrato 2x, ml 1 di acqua per tubo in cinque tubi di brodo lattosato a concentrazione normale e ml 0,1 per tubo in cinque tubi di brodo lattosato a concentrazione normale.
Tutti i tubi in cui si sia formata, dopo 24 o 48 ore di incubazione a 37 Gradi C, una qualsiasi quantita' di gas, debbono essere sottoposti alle successive prove di conferma.
Per la prova di conferma dei coliformi totali le colture positive, passate su terreno lattosio-bile-verde brillante, vengono incubate a 35-37 Gradi C.
Si esamina per la presenza di gas dopo 24 ± 2 e dopo 48 ± 3 ore.
Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.
La densita' dei coliformi totali nel campione di acqua seminato si ottiene applicando la tabella 1.
Per la prova di conferma dei coliformi fecali le colture positive passate su terreno lattosio-bile-verde brillante, vengono incubate a 44 Gradi C. Si esamina per la presenza di gas dopo 24+2 ore.
Vengono considerate positive le provette che hanno dato crescita con sviluppo di gas.
La densita' dei coliformi fecali nel campione di acqua seminato si ottiene analogamente applicando la tabella I.
Preparazione dei terreni di coltura
A) Brodo lattosato:
Composizione:
estratto di carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 3 peptone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5 lattosio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5 acqua distillata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1000 pH (dopo sterilizzazione) . . . . . . . . . . . . . . = 6,8 - 7,0
E' preferibile usare le preparazioni disidradate del commercio seguendo appropriate modalita'.
Il terreno viene distribuito in tubi (mm 180 x 18 circa) contenenti una provettina capovolta che funge da campanella di raccolta per il gas (tubi da fermentazione).
Sterilizzazione in autoclave a 121 Gradi C per 15'.
Il terreno alla concentrazione normale indicata e' adatto alla semina di quantita' non superiori a ml 1 per tubo.
Per la semina di volumi piu' elevati (10 ml) occorrera' preparare il terreno in concentrazione doppia e distribuito nelle quantita' di ml 10 circa in tubi da fermentazione di maggiori dimensioni (mm 180 x 22 circa).
I tubi da fermentazione pronti per l'uso non debbono essere conservati in frigorifero per evitare che nel successivo riscaldamento durante l'incubazione, la liberazione dei gas disciolti a bassa temperatura provochi la formazione di una bolla nel tubicino interno con conseguenti possibilita' di errore al momento della lettura.
B) Brodo lattosato con bile e verde brillante.
Composizione:
peptone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 10 lattosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 10 bile disidratata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 20 verde brillante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 0,0133 acqua distillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1.000 pH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 7,2
E' da preferirsi l'uso del terreno in polvere del commercio seguendo appropriate modalita'.
Sciogliere g 40 del terreno in polvere in ml 1.000 di acqua distillata e distribuire in tubi da fermentazione come indicato per il brodo lattosato.
Per la sterilizzazione e la conservazione del terreno pronto per l'uso vale quanto riportato per il brodo lattosato.
RICERCA DEI COLIFORMI TOTALI CON LA TECNICA
DELLE MEMBRANE FILTRANTI
ml 100 o quantita' inferiore (*) dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature da filtrazione disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilita' dei risultati.
Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.
Con apposita pinza sterile si afferra la membrana, facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno di coltura (M-Endo-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.
Incubare in termostato a 37 Gradi C per 24 ore.
Vengono considerate di coliformi totali tutte le colonie rosse con riflessi metallici che si sviluppano su M-Endo-Broth.
RICERCA DEI COLIFORMI FECALI CON LA TECNICA
DELLE MEMBRANE FILTRANTI
ml 100 dell'acqua da esaminare vengono filtrati attraverso membrana utilizzando le apparecchiature disponibili in commercio che diano sufficienti garanzie di riproducibilita' dei risultati.
Si fanno passare circa ml 20 di acqua distillata sterile per lavare la membrana filtrante.
Con apposita pinza sterile si afferra la membrana facendo attenzione a non capovolgerla e si depone sull'adatto terreno (MFC-Broth, vedi), opportunamente predisposto in piastre di Petri.
Incubare a 44,5 Gradi C per 24 ore, in bagnomaria, avvolgendo le piastre in appositi contenitori impermeabili all'acqua.
Vengono considerate di coliformi fecali tutte le colonie di colore bleu dopo incubazione in M-FC-Broth.
PREPARAZIONE DEI TERRENI DI COLTURA PER MEMBRANE FILTRANTI
M-Endo-Broth:
Composizione:
estratto di lievito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 6,0 peptone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 20,0 lattosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 25,0 fosfato bipotassico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 7,0 fuesina basica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1,0 solfito sodico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 2,5 acqua distillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1.000 Sterilizzazione a 121 Gradi C per 5 minuti:
pH (dopo sterilizzazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . = 7,5
E' preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.
Il terreno deve essere preparato giornalmente.
Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.
M-FC-Broth
Composizione:
peptone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 15,0 estratto di lievito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 3,0 cloruro di sodio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5,0 lattosio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 12,5 sali biliari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1,5 bleu di anilina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 0,1 pH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 7,4
E' preferibile usare le preparazioni disidratate del commercio.
Sospendere g 3,7 del terreno base disidratato in ml 100 di acqua distillata contenente ml 1,0 di una soluzione all'1% di acido rosolico in sodio idrato 0,2 N.
Riscaldare agitando fino ad ebollizione. Raffreddare.
La soluzione di acido rosolico di cui sopra puo' essere conservata al buio, in frigorifero per due settimane.
Il terreno pronto per l'uso deve essere impiegato utilizzando gli appositi dischi assorbenti predisposti sul fondo delle piastre.
RICERCA DEGLI STREPTOCOCCHI FECALI
Tecnica in terreno liquido.
a) Prova presuntiva.
Seminare l'acqua in esame in una serie di tubi di brodo glucosato all'azide sodica (vedi). Per la quantita' di acqua da seminare e la sua suddivisione in una o piu' serie di tubi, valgono i criteri adottati per la colimetria.
Incubare a 35-37 Gradi C per 24 e 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi torbidi.
b) Prova di conferma.
Vengono sottoposti a questa prova tutti i tubi risultati positivi nella prova presuntiva dopo 24 o 48 ore di incubazione.
Da ciascun tubo positivo fare una semina abbondante in un tubo contenente brodo all'azide sodica e al violetto di etile (vedi).
Incubare a 35-37 Gradi C per 48 ore. Vengono considerati positivi i tubi che presentino sul fondo un deposito color porpora.
Per il calcolo del numero piu' probabile (MPN) valgono i criteri adottati per la colimetria e quindi la tabella 1.
c) Prova finale.
E' consigliabile solo in casi particolari, quando cioe' sussistano dubbi sulla natura dell'inquinamento e gli "enterococchi" siano l'unico indice di inquinamento presente e soprattutto non siano accompagnati dai coliformi. Da ogni tubo positivo di brodo all'azide sodica e al violetto di etile seminare per isolamento su terreno al TTC (terreno di Slanetz).
Le colonie rosse o rosa che si sviluppano su tale terreno dopo 24 ore a 35-37 Gradi C vengono seminate in un tubo di Brain Hearth infusion agar e in un tubo di Brain Heart infusione brodo; incubare a 35-37 Gradi C per 48 ore.
Dalla coltura in terreno liquido fare un passaggio in un tubo dello stesso terreno, incubare a 45 Gradi C per 48 ore. Prelevare una ansata della carica batterica cresciuta sul terreno solido e fare una sospensione densa in una soluzione fisiologica; aggiungere qualche goccia di acqua ossigenata e osservare se si verifica sviluppo di gas (prova della catalasi).
Gli enterococchi non possiedono catalasi come tutti gli streptococchi.
TERRENI DI COLTURA
1) Brodo glucosato all'azide sodica:
estratto di carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 4,5 peptone (triptone, polipeptone o altro simile) . . . . . . . g 15 glucosio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 7,5 sodio cloruro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 7,5 azide sodica (azoturo di sodio) . . . . . . . . . . . . . . g 0,2 acqua distillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1.000 Sterilizzazione a 121 Gradi C per 15':
pH (dopo sterilizzazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2
Per la semina di quantita' di acqua superiori a ml 1, il terreno viene preparato a concentrazione maggiore, analogamente a quanto indicato a proposito della colimetria.
2) Brodo all'azide sodica e al violetto di etile:
Da preferire l'impiego del terreno gia' preparato in forma disidratata.
Composizione:
peptone (triptone, tripticase o altro equivalente) . . . . . g 20 glucosio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5 sodio cloruro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5 fosfato bipotassico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 2,7 azide sodica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 0,4 violetto di etile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 0,00083 acqua distillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1.000 Sterilizzazione a 121 Gradi C per 15':
pH (dopo sterilizzazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,0
3) Terreno al TTC (M-enterococcus agar) o terreno di Slanetz:
Da preferire l'impiego del terreno gia' preparato in forma disidratata.
Composizione:
peptone (triptone, tripticase o altro equivalente) . . . . . g 20 estratto di carne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5 glucosio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 2 fosfato bipotassico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 4 azide sodica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 0,4 agar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 10-15 2,3,5 trifenil-tetrazolio-cloruro . . . . . . . . . . . . . g 0,1 acqua distillata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ml 1.000
Disciogliere per ebollizione e distribuire in piastre di Petri.
Non sterilizzare in autoclave.
TECNICA DELLE MEMBRANE FILTRANTI
La quantita' di acqua da filtrare varia con il grado presumibile di inquinamento del campione in esame; e' consigliabile filtrare 100 ml o 10 ml. (*)
Dopo avere filtrato la quantita' stabilita di acqua, la membrana viene posta sulla superficie del terreno al TTC (terreno di Slanetz) precedentemente versato e lasciato solidificare in una piastra di Petri del diametro di almeno 60 mm.
Incubare a 35-37 Gradi C per 48 ore. Le colonie rosa o rosse che si sviluppano in tali condizioni sono considerate di enterococco.
Se si ritiene necessario le colonie possono essere sottoposte alla prova finale, gia' descritta a proposito della tecnica in terreno liquido.
TABELLA 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(*) La quantita' di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.
(*) La quantita' di acqua da filtrare varia con il presumibile livello di inquinamento del campione da esaminare fermo restando che il conteggio va riferito a 100 ml di campione.
Allegato 3
((ALLEGATO 3
Parte di provvedimento in formato grafico ))
Allegato 4
((ALLEGATO 4
TABELLA DI DECODIFICA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
PIEMONTE
Denominazione USL Codice USL 001 - Torino centro 001 024 - Collegno-Grugliasco 024 025 - Rivoli 025 026 - Venaria 026 027 - Cirie' 027 028 - Settimo Torinese 028 029 - Gassino-Torinese 029 030 - Chieri 030 031 - Carmagnola 031 032 - Moncalieri 032 033 - Nichelino 033 034 - Orbassano 034 035 - Giaveno 035 036 - Susa 036 037 - Lanzo Torinese 037 038 - Cuorgne' 038 039 - Chivasso 039 040 - Ivrea 040 041 - Caluso 041 042 - Perosa Argentina 042 043 - Torre Pellice 043 044 - Pinerolo 044 045 - Vercelli 045 046 - Santhia' 046 047 - Biella 047 048 - Cossato 048 049 - Borgosesia 049 050 - Gattinara 050 051 - Novara 051 052 - Galliate 052 053 - Arona 053 054 - Borgomanero 054 055 - Pallanza 055 056 - Domodossola 056 057 - Omegna 057 058 - Cuneo 058 059 - Dronero 059 060 - Borgo S. Dalmazzo 060 061 - Savigliano 061 062 - Fossano 062 063 - Saluzzo 063 064 - Bra 064 065 - Alba 065 066 - Mondovi' 066 067 - Ceva 067 068 - Asti 068 069 - Nizza Monferrato 069 070 - Alessandria 070 071 - Valenza 071 072 - Tortona 072 073 - Novi Ligure 073 074 - Ovada 074 075 - Acqui Terme 075 076 - Casale Monferrato 076
VALLE D'AOSTA
Denominazione USL Codice USL 001 - Aosta 001
LOMBARDIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Luino 001 002 - Cittiglio 002 003 - Varese 003 004 - Arcisate 004 005 - Angera 005 006 - Gallarate 006 007 - Tradate 007 008 - Busto Arsizio 008 009 - Saronno 009 010 - Olgiate Comasco 010 011 - Como 011 012 - Cantu' 012 013 - Giussano 013 014 - Merate 014 015 - Ponte Lambro 015 016 - Lecco 016 017 - Bellano 017 018 - Menaggio 018 019 - Dongo 019 020 - Chiavenna 020 021 - Morbegno 021 022 - Sondrio 022 023 - Tirano 023 024 - Bormio 024 025 - Clusone 025 026 - Albino 026 027 - Zogno 027 028 - Ponte S. Pietro 028 029 - Bergamo 029 030 - Seriate 030 031 - Lovere 031 032 - Treviglio 032 033 - Romano Lombardo 033 034 - Chiari 034 035 - Palazzolo Oglio 035 036 - Iseo 036 037 - Breno 037 038 - Gardone Val Trompia 038 039 - Nozza 039 040 - Salo' 040 041 - Brescia 041 042 - Orzinuovi 042 043 - Leno 043 044 - Montichiari 044 045 - Asola 045 046 - Guidizzolo 046 047 - Mantova 047 048 - Ostiglia 048 049 - Suzzara 049 050 - Viadana 050 051 - Cremona 051 052 - Casalmaggiore 052 053 - Crema 053 054 - Codogno 054 055 - Sant'Angelo Lodigiano 055 056 - Lodi 056 057 - Melegnano 057 058 - Cernusco sul Naviglio 058 059 - Cassano d'Adda 059 060 - Vimercate 060 061 - Carate Brianza 061 062 - Meda 062 063 - Desio 063 064 - Monza 064 065 - Sesto S. Giovanni 065 066 - Cinisello Balsamo 066 067 - Garbagnate Milanese 067 068 - Rho 068 069 - Parabiago 069 070 - Legnano 070 071 - Castano Primo 071 072 - Magenta 072 073 - Abbiategrasso 073 074 - Corsico 074 7501 - Milano 075 076 - Rozzano 076 077 - Pavia 077 078 - Vigevano 078 079 - Voghera 079 080 - Campione d'Italia 080 7502 - Milano 081 7503 - Milano 082 7504 - Milano 083 7505 - Milano 084 7506 - Milano 085 7507 - Milano 086 7508 - Milano 087 7509 - Milano 088 7510 - Milano 089 7511 - Milano 090 7512 - Milano 091 7513 - Milano 092 7514 - Milano 093 7515 - Milano 094 7516 - Milano 095 7517 - Milano 096 7518 - Milano 097 7519 - Milano 098 7520 - Milano 099
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Denominazione USL Codice USL 001 - Centro sud Bolzano 001 002 - Ovest Merano 002 003 - Nord Bressanone 003 004 - Est Brunico 015
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Denominazione USL Codice USL 001 - Val di Fiemme 004 002 - Valle di Primiero 005 003 - Bassa Valsugana e Tesino 006 004 - Alta Valsugana 007 005 - Valle dell'Adige 008 006 - Valle di Non 009 007 - Val di Sole 010 008 - Delle Giudicarie 011 009 - Alto Garda e Ledro 012 010 - Vallagarina 013 011 - Ladino di Fassa 014
VENETO
Denominazione USL Codice USL 001 - Pieve di C. 001 002 - Agordo 002 003 - Belluno 003 004 - Feltre 004 005 - Bassano del Grappa 005 006 - Thiene 006 007 - Valdagno 007 008 - Vicenza 008 009 - Noventa Vicentina 009 010 - Treviso 010 011 - Oderzo 011 012 - Pieve di Soligo 012 013 - Asolo 013 014 - Portogruaro 014 015 - S. Dona' di Piave 015 016 - Venezia 016 017 - Mirano 017 018 - Dolo 018 019 - Cittadella 019 020 - Camposampiero 020 021 - Padova 021 022 - Este 022 023 - Conselve 023 024 - Colognola ai Colli 024 025 - Verona 025 026 - Bussolengo 026 027 - Bovolone 027 028 - Legnago 028 029 - Badia Polesine 029 030 - Rovigo 030 031 - Adria 031 032 - Chioggia 032 033 - Isola della Scala 033 034 - Arzignano 034 035 - Asiago 035 036 - Venezia Terraferma 036
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Triestina 001 002 - Goriziana 002 003 - Carnica 003 004 - Gemonese 004 005 - Cividalese 005 006 - Sandanielese 006 007 - Udinese 007 008 - Bassa Friuliana 008 009 - Sanvitese 009 010 - Maniaghese e Spilimberghese 010 011 - Pordenone 011 012 - Del Livenza Sacile 012
LIGURIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Ventimiglia 001 002 - Sanremo 002 003 - Imperia 003 004 - Albenga 004 005 - Pietra Ligure 005 006 - Carcare 006 007 - Savona 007 008 - Voltri 008 009 - Sestri Ponente 009 010 - Bolzaneto 010 011 - Sampierdarena 011 012 - Genova 012 013 - Genova 013 014 - Genova 014 015 - Genova 015 016 - Genova 016 017 - Rapallo 017 018 - Chiavari 018 019 - La Spezia 019 020 - Sarzana 020
EMILIA-ROMAGNA
Denominazione USL Codice USL 001 - Castelsangiovanni 001 002 - Piacenza 002 003 - Fiorenzuola d'Arda 003 004 - Parma 004 005 - Fidenza 005 006 - Valtaro Valceno 006 007 - Langhirano 007 008 - Montecchio Emilia 008 009 - Reggio Emilia 009 010 - Guastalla 010 011 - Correggio 011 012 - Scandiano 012 013 - Castelnuovo ne' Monti 013 014 - Carpi 014 015 - Finale Emilia 015 016 - Modena 016 017 - Sassuolo 017 018 - Pavullo nel Frignano 018 019 - Vignola 019 020 - Casalecchio di Reno 020 021 - Porretta Terme 021 022 - San Lazzaro di Savena 022 023 - Imola 023 024 - Budrio 024 025 - S. Giorgio di Piano 025 026 - S. Giovanni in Persiceto 026 027 - Bologna ovest 027 028 - Bologna nord 028 029 - Bologna est 029 030 - Centro 030 031 - Ferrara 031 032 - Portomaggiore 032 033 - Codigoro 033 034 - Copparo 034 035 - Ravenna 035 036 - Lugo 036 037 - Faenza 038 - Forli' 039 - Cesena 040 - Rimini nord 041 - Riccione
TOSCANA
Denominazione USL Codice USL 001 - Lunigiana 001 002 - Area di Massa e Carrara 002 003 - Versilia 003 004 - Garfagnana 004 005 - Media Valle del Serchio 005 006 - Piana di Lucca 006 007 - Val di Nievole 007 008 - Area Pistoiese 008 009 - Area Pratese 009 10/A - Firenze area Fiorentina A 010 10/B - Firenze area Fiorentina B 011 10/C - Firenze area Fiorentina C 012 10/D - Firenze area Fiorentina D 013 10/E - Firenze area Fiorentina E 014 10/F - Sub area Fiorentina F 015 10/G - Sub area Fiorentina G 016 10/H - Chianti Fiorentino 017 011 - Mugello-Valdisieve 018 012 - Area Pisana 019 013 - Area Livornese 020 014 - Bassa Val di Cecina 021 015 - Alta Val di Cecina 022 016 - Val d'Era 023 017 - Valdarno Inferiore 024 018 - Bassa Val d'Elsa 025 019 - Alfa Val d'Elsa 026 20/A - Valdarno Superiore sud 027 20/B - Valdarno Superiore nord 028 021 - Casentino 029 022 - Val Tiberina 030 023 - Area Aretina nord 031 024 - Val di Chiana est 032 025 - Val di Cornia 033 026 - Arcipelago Toscano 034 027 - Colline Metallifere 035 028 - Area Grossetana 036 029 - Colline dell'Albenga 037 030 - Area Senese 038 031 - Val di Chiana 039 032 - Amiata 040
UMBRIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Alta Valle del Tevere 001 002 - Altochiascio Gubbio 002 003 - Perugino 003 004 - Valle Umbra nord 004 005 - Valle Umbra sud 005 006 - Trasimeno 006 007 - Media Valle del Tevere 007 008 - Spoletino 008 009 - Valnerina 009 010 - Orvietano 010 011 - Basso Tevere Umbro 011 012 - Conca Ternana 012
MARCHE
Denominazione USL Codice USL 001 - Novafeltria 001 002 - Macerata Feltria 002 003 - Pesaro 003 004 - Fano 004 005 - Urbino 005 006 - Fossombrone 006 007 - Cagli 007 008 - Senigallia 008 009 - Falconara 009 010 - Jesi 010 011 - Fabriano 011 012 - Ancona 012 013 - Osimo 013 014 - Recanati 014 015 - Macerata 015 016 - Civitanova Marche 016 017 - Porto Sant'Elpidio 017 018 - S. Severino Marche 018 019 - Tolentino 019 020 - Camerino 090 021 - Fermo 021 022 - S. Benedetto del Tronto 022 023 - Amandola 023 024 - Ascoli Piceno 024
LAZIO
Denominazione USL Codice USL VT01 - Montefiascone 001 VT02 - Tarquinia 002 VT03 - Viterbo 003 VT04 - Vetralla 004 VT05 - Civitacastellana 005 R101 - Rieti 006 R102 - Poggio Mirteto 007 R103 - Fiumata Petrella Salto 008 RM01 - Esquilino 009 RM02 - Flaminio 010 RM03 - Macao 011 RM04 - Montesacro Tufello 012 RM05 - Italia 013 RM06 - Torpignattara 014 RM07 - Prenestino 015 RM08 - Casilino 016 RM09 - Appio 017 RM10 - Tuscolano 018 RM11 - Ostiense 019 RM12 - Colle di Mezzo 020 RM13 - Ostia Lido 021 RM14 - Fiumicino 022 RM15 - Portuense 023 RM16 - Monteverde 024 RM17 - Trionfale 025 RM18 - Centro 026 RM19 - Primavalle 027 RM20 - Cassia 028 RM21 - Civitavecchia 029 RM22 - Bracciano 030 RM23 - Riano 031 RM24 - Monterotondo 032 RM25 - Guidonia 033 RM26 - Tivoli 034 RM27 - Subiaco 035 RM28 - Palestrina 036 RM29 - Frascati 037 RM30 - Colleferro 038 RM31 - Velletri 039 RM32 - Ciampino 040 RM33 - Pomezia 041 RM34 - Genzano 042 RM35 - Nettuno 043 LT01 - Aprilia 044 LT02 - Cisterna 045 LT03 - Latina 046 LT04 - Priverno 047 LT05 - Terracina 048 LT06 - Formia 049 FR01 - Anagni 050 FR02 - Alatri 051 FR03 - Ferentino 052 FR04 - Frosinone 053 FR05 - Ceccano 054 FR06 - Ceprano 055 FR07 - Sora 056 FR08 - Mina 057 FRO9 - Pontecorvo 058 FR10 - Cassino 059
ABRUZZO
Denominazione USL Codice USL 001 - Atri 001 002 - Avezzano 002 003 - Castel di Sangro 003 004 - Chieti 004 005 - Giulianova 005 006 - L'Aquila 006 007 - Lanciano 007 008 - S. Omero 008 009 - Ortona 009 010 - Penne 010 011 - Pescara 011 012 - Popoli 012 013 - Sulmona 013 014 - Teramo 014 015 Vasto 015
MOLISE
Denominazione USL Codice USL 001 - Venafro 001 002 - Agnone 002 003 - Isernia 003 004 - Boiano 004 005 - Campobasso 005 006 - Larino 006 007 - Termoli 007
CAMPANIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Ariano Irpino 001 002 - S. Angelo dei Lombardi 002 003 - Atripalda 003 004 - Avellino 004 005 - Benevento 005 006 - Airola 006 007 - Telese 007 008 - Morcone 008 009 - S. Bartolomeo in Galdo 009 010 - Teano 010 011 - Vairano Scalo 011 012 - Piedimonte Matese 012 013 - Sessa Aurunca 013 014 - Capua 014 015 - Caserta 015 016 - Maddaloni 016 017 - Marcianise 017 018 - S. Maria Capua Vetere 018 019 - Casal di Principe 019 020 - Aversa 020 021 - Ischia 021 022 - Pozzuoli 022 023 - Giugliano in Campania 023 024 - Frattamaggiore 024 025 - Afragola 025 026 - Casoria 026 027 - Pomigliano d'Arco 027 028 - Nola 028 029 - Pollena Trocchia 029 030 - Portici 030 031 - San Giorgio a Cremano 031 032 - Torre del Greco 032 033 - San Giuseppe Vesuviano 033 034 - Pompei 034 035 - Castellammare di Stabia 035 036 - Sant'Agnello 036 037 - Napoli 037 038 - Napoli 038 039 - Napoli 039 040 - Napoli 040 041 - Napoli 041 042 - Napoli 042 043 - Napoli 043 044 - Napoli 044 045 - Napoli 045 046 - Napoli 046 047 - Mercato S. Severino 047 048 - Cava dei Tirreni 048 049 - Amalfi 049 050 - Nocera Inferiore 050 051 - Scafati 051 052 - Sarno 052 053 - Salerno 053 054 - Battipaglia 054 055 - Eboli 055 056 - Contursi-Valva 056 057 - Padula-Sala C. 057 058 - Roccadaspide 058 059 - Vallo della Lucania 059 060 - Agropoli 060 061 - Sapri 061
PUGLIA
Denominazione USL Codice USL FG01 - Torremaggiore 001 FG02 - San Severo 002 FG03 - S. Giov. Rotondo 003 FG04 - Vieste 004 FG05 - Manfredonia 005 FG06 - Lucera 006 FG07 - Troia 007 FG08 - Foggia 008 FG09 - Accadia 009 FG10 - Cerignola 010 FG11 - Trinitapoli 011 BA01 - Barletta 012 BA02 - Canosa 013 BA03 - Andria 014 BA04 - Trani 015 BA05 - Corato 016 BA06 - Molfetta 017 BA07 - Altamura 018 BA08 - Bitonto 019 BA09 - Bari 020 BA10 - Bari 021 BA11 - Bari 022 BA12 - Modugno 023 BA13 - Triggiano 024 BA14 - Acquaviva 025 BA15 - Mola 026 BA16 - Monopoli 027 BA17 - Gioia del Colle 028 BA18 - Putignano 029 TA01 - Castellaneta 030 TA02 - Massafra 031 TA03 - Martina Franca 032 TA04 - Taranto 033 TA05 - Taranto 034 TA06 - Grottaglie 035 TA07 - Manduria 036 BR01 - Fasano 037 BR02 - Ostuni 038 BR03 - Francavilla Fontana 039 BR04 - Brindisi 040 BR05 - Mesagne 041 BR06 - S. Pietro Vernotico 042 LE01 - Lecce 043 LE02 - Campisalentina 044 LE03 - Copertino 045 LE04 - S. Cesario di Lecce 046 LEO5 - Martano 047 LE06 - Nardo' 048 LE07 - Galatina 049 LE08 - Maglie 050 LE09 - Poggiardo 051 LE10 - Ugento 052 LE11 - Casarano 053 LE12 - Tricase 054 LE13 - Gallipoli 055
BASILICATA
Denominazione USL Codice USL 001 - Venosa 001 002 - Potenza 002 003 - Villa d'Agri di Marsicovetere 003 004 - Lagonegro 004 005 - Senise 005 006 - Matera 006 007 - M. Jonico 007
CALABRIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Praia a Mare 001 002 - Castrovillari 002 003 - Trebisacce 003 004 - S. Marco Argentano 004 005 - Corigliano Scalo 005 006 - Acri 006 007 - Possano Scalo 007 008 - Rende 008 009 - Cosenza 009 010 - Cetraro 010 011 - Amantea 011 012 - Rogliano 012 013 - S. Giovanni in Fiore 013 014 - Ciro' Marina 014 015 - Botricello 015 016 - Crotone 016 017 - Lamezia Terme 017 018 - Catanzaro 018 019 - Chiaravalle Centrale 019 020 Soverato 020 021 - Serra San Bruno 021 022 - Vibo Valentia 022 023 - Tropea 023 024 - Siderno 024 025 - Polistena 025 026 - Gioia Tauro 026 027 - Tauriano va 027 028 - Locri 028 029 - Villa S. Giovanni 029 030 - Melito Porto Salvo 030 031 - Reggio Calabria 031
SICILIA
Denominazione USL Codice USL 001 - Trapani 001 002 - Pantelleria 002 003 - Marsala 003 004 - Mazara del Vallo 004 005 - Castelvetrano 005 006 - Alcamo 006 007 - Sciacca 007 008 - Ribera 008 009 - Bivona 009 010 - Casteltermini 010 011 - Agrigento 011 012 - Canicatti' 012 013 - Licata 013 014 - San Cataldo 014 015 - Mussomeli 015 016 - Caltanissetta 016 017 - Gela 017 018 - Nicosia 018 019 - Enna 019 020 - Agira 020 021 - Piazza Armerina 021 022 - Vittoria 022 023 - Ragusa 023 024 - Modica 024 025 - Noto 025 026 - Siracusa 026 027 - Augusta 027 028 - Lentini 028 029 - Caltagirone 029 030 - Palagonia 030 031 - Paterno' 031 032 - Adrano 032 033 - Gravina di Catania 033 034 - Catania 034 035 - Catania 035 036 - Catania 036 037 - Acireale 037 038 - Giarre 038 039 - Bronte 039 040 - Taormina 040 041 - Messina 041 042 - Messina 042 043 - Milazzo 043 044 - Lipari 044 045 - Barcellona Pozzo di Gotto 045 046 - Patti 046 047 - Mistretta 047 048 - Sant'Agata di Militello 048 049 - Cefalu' 049 050 - Petralia Sottana 050 051 - Termini Imerese 051 052 - Bagheria 052 053 - Corleone 053 054 - Lercara Friddi 054 055 - Partinico 055 056 - Carini 056 057 - Misilmeri 057 058 - Palermo 058 059 - Palermo 059 060 - Palermo 060 061 - Palermo 061 062 - Palermo 062
SARDEGNA
Denominazione USL Codice USL 001 - Sassari 001 002 - Alghero 002 003 - Tempio Pausania 003 004 - Olbia 004 005 - Ozieri 005 006 - Macomer 006 007 - Nuoro 007 008 - Siniscola 008 009 - Lanusei 009 010 - Sorgono 010 011 - Isili 011 012 - Ghilarza 012 013 - Oristano 013 014 - Ales 014 015 - Guspini 015 016 - Iglesias 016 017 - Carbonia 017 018 - Senorbi 018 019 - Sanluri 019 020 - Cagliari 020 021 - Cagliari 021 022 - Quarto Sant'Elena 022 ))
Allegato 5
((ALLEGATO 5
TABELLA DI DECODIFICA DELLE REGIONI
PROVINCE AUTONOME E PROVINCE
Codice Regione Piemonte 010 Provincia di Torino 01 Provincia di Vercelli 02 Provincia di Novara 03 Provincia di Cuneo 04 Provincia di Asti 05 Provincia di Alessandria 06 Regione Valle D'Aosta 020 Provincia di Aosta 07 Regione Lombardia 030 Provincia di Varese 12 Provincia di Como 13 Provincia di Sondrio 14 Provincia di Milano 15 Provincia di Bergamo 16 Provincia di Brescia 17 Provincia di Pavia 18 Provincia di Cremona 19 Provincia di Mantova 20 Provincia autonoma di Bolzano 041 Provincia autonoma di Trento 042 Regione Veneto 050 Provincia di Verona 23 Provincia di Vicenza 24 Provincia di Belluno 25 Provincia di Treviso 26 Provincia di Venezia 27 Provincia di Padova 28 Provincia di Rovigo 29 Regione Friuli-Venezia Giulia 060 Provincia di Pordenone 93 Provincia di Udine 30 Provincia di Gorizia 31 Provincia di Trieste 32 Regione Liguria 070 Provincia di Imperia 08 Provincia di Savona 09 Provincia di Genova 10 Provincia di La Spezia 11 Regione Emilia-Romagna 080 Provincia di Piacenza 33 Provincia di Parma 34 Provincia di Reggio Emilia 35 Provincia di Modena 36 Provincia di Bologna 37 Provincia di Ferrara 38 Provincia di Ravenna 39 Provincia di Forli' 40 Regione Toscana 090 Provincia di Massa-Carrara 45 Provincia di Lucca 46 Provincia di Pistoia 47 Provincia di Firenze 48 Provincia di Livorno 49 Provincia di Pisa 50 Provincia di Arezzo 51 Provincia di Siena 52 Provincia di Grosseto 53 Regione Umbria 100 Provincia di Perugia 54 Provincia di Terni 55 Regione Marche 110 Provincia di Pesaro Urbino 41 Provincia di Ancona 42 Provincia di Macerata 43 Provincia di Ascoli Piceno 44 Regione Lazio 120 Provincia di Viterbo 56 Provincia di Rieti 57 Provincia di Roma 58 Provincia di Latina 59 Provincia di Frosinone 60 Regione Abruzzo 130 Provincia di L'Aquila 66 Provincia di Teramo 67 Provincia di Pescara 68 Provincia di Chieti 69 Regione Molise 140 Provincia di Isernia 94 Provincia di Campobasso 70 Regione Campania 150 Provincia di Caserta 61 Provincia di Benevento 62 Provincia di Napoli 63 Provincia di Avellino 64 Provincia di Salerno 65 Regione Puglia 160 Provincia di Foggia 71 Provincia di Bari 72 Provincia di Taranto 73 Provincia di Brindisi 74 Provincia di Lecce 75 Regione Basilicata 170 Provincia di Potenza 76 Provincia di Matera 77 Regione Calabria 180 Provincia di Cosenza 78 Provincia di Catanzaro 79 Provincia di Reggio Calabria 80 Regione Sicilia 190 Provincia di Trapani 81 Provincia di Palermo 82 Provincia di Messina 83 Provincia di Agrigento 84 Provincia di Caltanissetta 85 Provincia di Enna 86 Provincia di Catania 87 Provincia di Ragusa 88 Provincia di Siracusa 89 Regione Sardegna 200 Provincia di Sassari 90 Provincia di Nuoro 91 Provincia di Oristano 95 Provincia di Cagliari 92
))