071U0036
071U0036
Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di eta' non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 gennaio 1971 n. 36)
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 ))
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 345 ))