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068U1693

IT - DPR

068U1693

Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968 n. 1693)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del prefetto di Bergamo, con il quale viene approvata la costituzione - fra il comune di Bergamo, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della stessa citta' di Bergamo - di un consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo; Veduta la domanda, in data 21 ottobre 1968, presentata dal sindaco di Bergamo, quale presidente del consorzio per ottenere l'istituzione ed il riconoscimento di un istituto universitario di lingue e letterature straniere; Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda e di far luogo all'istituzione ed al riconoscimento del libero Istituto universitario di lingue e letterature straniere; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' istituito, con sede a Bergamo, l'Istituto universitario di lingue e letterature straniere, formato da una facolta' di lingue e letterature straniere, il cui statuto, annesso al presente decreto, e' approvato e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

L'Istituto universitario anzidetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed il mantenimento ne e' assicurato dal consorzio all'uopo costituito in Bergamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 dicembre 1968 SARAGAT SCAGLIA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1969 Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 132. - CARUSO

Art. 1

Statuto dell'istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo
Art. 1.
E' istituito in Bergamo un istituto universitario promosso dal consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto universitario di Bergamo e' organizzato in una facolta' di lingue e letterature straniere.
Esso e' autonomo a norma dell' art. 33 della Costituzione italiana ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e loro successive modificazioni, e delle norme del presente statuto.

Art. 3

Art. 3.
L'istituto universitario di Bergamo appartiene alla categoria degli istituti universitari di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , ed e' posto sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4

Art. 4.
Il consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo cura il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto universitario di Bergamo e ne assicura il mantenimento.
Al mantenimento dell'Istituto universitario di Bergamo sono altresi' dovute le tasse, soprattasse e contributi versati dagli studenti a qualsiasi titolo, ivi compresi i diritti ed i contributi di segreteria.

Art. 5

Art. 5.
Il governo dell'Istituto universitario di Bergamo appartiene alle seguenti autorita':
a) consiglio di amministrazione;
b) direttore;
c) corpo accademico;
d) consiglio di facolta'.
((Due consigli di corso di laurea, in lingue e letterature
straniere ed in economia e commercio.))

Art. 6

Art. 6.
((Il consiglio di amministrazione e' composto:
1) dal presidente del consorzio;
2) dal direttore;
3) dai componenti, in numero non superiore a nove, il consiglio direttivo del "Consorzio per l'istituzione di facolta' universitarie in Bergamo", dei quali almeno tre rappresentanti rispettivamente del comune di Bergamo, dell'amministrazione >provinciale e della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bergamo;
4) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
5) da un rappresentante della regione Lombardia;
6) da tre rappresentanti dei professori ordinari;
7) da tre rappresentanti dei professori associati;
8) da un rappresentante dei ricercatori;
9) da un rappresentante del personale non docente;
10) da tre rappresentanti degli studenti;
11) dal direttore amministrativo.
Hanno altresi' diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione gli enti e i privati che versino all'Istituto universitario un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni: in questo caso il numero dei rappresentanti dei professori ordinari e' aumentato di altrettante unita'.
Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, provvede a eleggere il presidente, che deve essere scelto tra i membri del consiglio direttivo del "Consorzio per la istituzione di facolta' universitarie in Bergamo". In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal direttore dell'Istituto in qualita' di vice-presidente.
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parita' il voto del presidente e' determinante.
Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio accademico e i suoi componenti possono essere rieletti.
Fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneita' a professore associato per i rappresentanti dei professori associati valgono le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita' a ricercatore universitario il rappresentante dei ricercatori e' sostituito da un rappresentante eletto tra gli aventi diritto ai giudizi d'idoneita' in servizio presso l'Istituto universitario di Bergamo.))

Art. 7

Art. 7.
Il consiglio di amministrazione e il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono deferite dalle norme del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvate con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle norme del vigente regolamento generale universitario di cui al regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , in mancanza di disposizioni del presente statuto.
In particolare il presidente:
1) ha il governo amministrativo dell'istituto;
2) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'istituto da sottoporre alla ratifica dell'assemblea del consorzio.
Il consiglio di amministrazione:
a) delibera sugli incarichi di insegnamento proposti dal consiglio di facolta';
b) delibera sulla ripartizione dei posti di assistente agli istituti o alle cattedre proposte dal consiglio di facolta';
c) delibera sulle assunzioni degli assistenti agli istituti o alle cattedre proposti dal consiglio di facolta';
d) delibera sulle proposte della facolta' per la istituzione di istituti culturali e scientifici proposti dal consiglio di facolta';
e) presenta le proposte al consorzio per l'assegnazione del personale amministrativo e del personale ausiliario, udito il direttore;
f) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Istituto che importino oneri di bilancio.

Art. 8

Art. 8.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'istituto nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione fatta salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica; prende deliberazioni di urgenza, riferendone al consiglio per la ratifica, nella prima successiva riunione; conclude e stipula contratti; firma gli ordini di pagamento.

Art. 9

Art. 9.
((Il direttore e' eletto dal corpo accademico elettorale con le modalita' previste dall' art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . Dura in carica un triennio accademico e puo' essere rieletto.))
Al direttore sono devoluti i seguenti compiti:
a) rappresentare l'istituto nelle cerimonie ufficiali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) esercitare l'alta sorveglianza sul - funzionamento dello Istituto;
c) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di sua competenza e delle deliberazioni del consiglio di facolta';
d) riferire con relazione annuale al consiglio di amministrazione sul funzionamento dell'istituto;
e) infliggere le punizioni disciplinari agli studenti;
f) presiedere il consiglio di facolta';
g) esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle leggi sull'ordinamento universitario, salvo la competenza degli altri organi previsti dallo statuto.

Art. 10

Art. 10.
((Il corpo accademico elettorale e' formato da tutti i professori indicati nell' art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , primo comma, ed e' presieduto dal decano dei professori ordinari.))

Art. 11

Art. 11.
((Il consiglio di facolta' e' formato nei modi previsti dall' art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ed ha le competenze ad esso attribuite dalla legislazione in
materia vigente. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento generale universitario, al consiglio di facolta' sono deferite anche tutte le attribuzioni che nelle universita' e negli istituti universitari
sono esercitate dal senato accademico.))

Art. 12

Art. 12.
((I consigli di corso di laurea sono formati nei modi previsti dall' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ed hanno le competenze ad essi attribuite dalla legislazione in materia vigente.))

Art. 13

Art. 13.
La facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto
universitario di Bergamo conferisce:
a) la laurea in lingue e letterature straniere;
b) la laurea in economia e commercio.
((L'Istituto universitario di Bergamo rilascia inoltre i titoli di dottore di ricerca per cui sia stato abilitato, ai sensi della
vigente normativa universitaria, anche nell'ambito di consorzi
costituiti a tal fine con altre universita', organizzando gli
opportuni corsi.))

Art. 14

Art. 14.
La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni.
Titolo di ammissione: diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica, di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell' art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 , dalla scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda", o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano o dall'istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94 o dal liceo linguistico femminile "Santa Caterina da Siena" di Venezia o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo; diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici di ogni tipo compresi gli istituti tecnici femminili e diploma della scuola di magistero professionale per la donna a norma della legge 21 luglio 1961, n. 685 , e della legge 25 luglio 1966, n. 602 .

Art. 15

Art. 15.
Sono insegnamenti fondamentali:
Lingua e letteratura italiana (biennale);
Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo o qualsiasi altra
il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da
scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale e
cioe': filologia germanica, filologia romanza, filologia slava;
Glottologia;
Storia moderna e contemporanea;
Geografia, soprattutto antropica.
Sono insegnamenti complementari:
Lingua e letteratura latina;
Storia della filosofia;
Storia dell'arte;
Didattica delle lingue moderne;
Filosofia;
Pedagogia;
Filologia italiana;
Letteratura anglo-americana;
Letterature ibero-americane;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Istituzioni giuridiche comparate;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della critica;
Diritto privato;
Diritto commerciale;
Estetica;
Letteratura umanistica;
Sociologia;
Psicologia;
Linguistica generale;
Tecnica del commercio internazionale;
Storia delle dottrine economiche;
Antichita' greco-romane;
Lingua greca;
Storia romana;
Archeologia e storia dell'arte antica;
Latino e letteratura latina medioevale;
Grammatica latina;
Filologia classica;
Letteratura cristiana antica;
Storia della lingua italiana;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua russa;
Bibliografia;
Biblioteconomia;
Filosofia del linguaggio;
Storia della musica;
Paleografia e diplomatica;
Storia medioevale.
((letterature comparate)) .
La facolta' puo' consentire allo studente, in luogo della
seconda disciplina (triennale), di seguire gli insegnamenti di una disciplina biennale e di una annuale, scelti fra quelli
effettivamente impartiti nella facolta'.
Gli insegnamenti di "Lingua e letteratura latina" di "Storia
della filosofia", di "Storia dell'arte", o di "Didattica delle lingue moderne" devono essere necessariamente impartiti nella
facolta'.
Gli esami di italiano consistono in due prove orali (una per ciascun anno di corso) ed in una prova scritta che puo' essere
sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla
lingua scelta come quadriennale.
La facolta' puo', con motivata relazione, rendere obbligatorie
una o due delle materie complementari.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver
seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
La scelta degli insegnamenti complementari puo' essere effettuata fra le discipline insegnate nella facolta' (con esclusione di quelle pluriennali).

Art. 16

Art. 16.
((Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e orali, una per ciascun anno di corso.
Le prove scritte della lingua straniera sono articolate come segue:
1° e 2° Anno: un dettato, una traduzione della lingua in italiano e una traduzione dall'italiano in lingua;
3° Anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione nella lingua straniera;
4° Anno: un dettato, una traduzione dall'italiano in lingua e una composizione di cultura generale nella lingua straniera.
Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.
L'esame orale del quarto anno comprende, oltre alla materia del corso ufficiale dell'anno, un esame di cultura generale che verte sopra un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai nostri giorni, un corso di storia politica e un corso di grammatica storica.
Lo studente che, superata la prova scritta in una sessione, non sostenga o non superi la prova orale nella medesima sessione, deve ripetere anche la prova scritta, salvo eventuali temperamenti disposti dalla facolta'.))

Art. 17

Art. 17.
Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura straniera prescelta come quadriennale e compiervi i lavori che siano assegnati dal rispettivo direttore.

Art. 18

Art. 18.
((L'esame di laurea consiste nella discussione dinanzi ad una commissione di docenti, di un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli esami, nel quadro della civilta' della lingua scelta come quadriennale.))

Art. 19

Art. 19.
Presso la facolta' saranno istituiti Istituti scientifici policattedra.
La loro costituzione e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio di facolta'.
((Presso l'Istituto universitario di Bergamo possono essere altresi' costituiti dipartimenti con le modalita', le funzioni e le strutture previste al riguardo dalla vigente normativa universitaria.))

Art. 19

Art. 19.
((La durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio e' di quattro anni.
E' titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.))

Art. 20

Art. 20.
Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;
9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).
Insegnamenti complementari:
1) Economia aziendale;
2) Metodi matematici di analisi economica;
3) Econometrica;
4) Sociologia;
5) Storia del pensiero economico;
6) Metodologia e determinazioni quantitative di azienda;
7) Economia delle aziende industriali;
8) Economia delle aziende commerciali;
9) Economia delle aziende di credito;
10) Organizzazione del lavoro;
11) Economia e politica del lavoro;
12) Economia e politica industriale;
13) Economia e politica dei trasporti;
14) Economia monetaria e creditizia;
15) Economia internazionale;
16) Sistemi economici comparati;
17) Economia del benessere;
18) Programmazione economica;
19) Economia regionale;
20) Tecnologia dei processi produttivi;
21) Metodi di ricerca operativa;
22) Demografia;
23) Contabilita' nazionale;
24) Statistica economica;
25) Diritto tributario;
26) Diritto industriale;
27) Diritto internazionale;
28) Storia delle dottrine politiche e sociali;
29) Storia del movimento sindacale;
30) Economia della sicurezza sociale;
31) Psicologia del lavoro;
32) Psicologia sociale;
33) Organizzazione aziendale;
34) Funzioni finanziarie;
35) Amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
36) Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle
cooperazioni aziendali;
37) Economia delle misure pubbliche;
38) Teoria delle decisioni;
39) Analisi dei costi;
40) Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
41) Economia degli intermediari finanziari;
42) Tecnica di borsa;
43) Tecnica delle ricerche di mercato;
44) Economia e tecnica della pubblicita';
45) Tecnica col commercio internazionale;
46) Economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
47) Scienza dell'amministrazione;
48) Programmazione e pianificazione dell'amministrazione
pubblica;
49) Tecnologia dei processi produttivi;
50) Diritto fallimentare;
51) Diritto bancario e della borsa;
52) Diritto amministrativo;
53) Lingua russa;
54) Lingua spagnola o francese;
55) Lingua tedesca o inglese.
((teoria e politica dello sviluppo economico;
analisi economica;
analisi finanziaria e finanza aziendale.))
Gli insegnamenti di "Diritto commerciale" e di "Geografia
economica" comportano un unico esame alla fine del corso biennale;
per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.
L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per
ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver
seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 21

Art. 21.
Le commissioni degli esami di profitto e di laurea sono nominate dal direttore su proposta del consiglio di facolta' e saranno composte a norma delle vigenti disposizioni regolamentari in vigore per le universita' governative. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 22

CAPO IV
PERSONALE DOCENTE
Art. 22.
L'insegnamento ufficiale e' impartito da professori di ruolo e da professori incaricati. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 23

Art. 23.
((Il ruolo organico dei professori di ruolo si compone del ruolo dei professori ordinari e straordinari e del ruolo dei professori associati.
Il ruolo organico dei professori ordinari e straordinari e' costituito da trenta posti.
Il ruolo organico dei professori associati e' costituito da quaranta posti.
Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico, economico, pensionistico, assicurativo e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle universita' governative provvisti della medesima anzianita' di servizio.
In caso di trasferimento all'Istituto universitario di Bergamo di professori appartenenti ad altre universita' o istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori delle universita' governative.))

Art. 24

B) Professori incaricati
Art. 24.
Per la disciplina giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati si applicano le norme vigenti per gli incaricati delle universita' statali.(2) ((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo
unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 18 aprile 1979, n.435 ha disposto (con l'articolo unico) che il testo dell'art. 24, primo comma "e' soppresso e sostituito con il seguente: "Il ruolo organico dei professori di ruolo e' costituito da quattordici posti"."

Art. 25

C) Assistenti - Lettori
Art. 25.
Il ruolo organico degli assistenti e' costituito da dieci posti.
La ripartizione dei posti di assistente di ruolo fra le cattedre e gli istituti della facolta' e' disposta con provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione da emanare su proposta del consiglio di facolta', udito il direttore.
Le modifiche al riparto dei posti hanno attuazione dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui viene emanato il relativo provvedimento. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 25-bis

Art. 25-bis.
Agli assistenti di ruolo spetta il trattamento economico e di carriera che lo Stato attribuisce agli assistenti di ruolo delle universita' governative.
Per effetto del trattamento medesimo gli assistenti rilasceranno sugli stipendi una ritenuta corrispondente a quella praticata, allo stesso titolo, agli assistenti di ruolo statale.
In caso di trasferimento all'istituto di assistenti di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle universita' governative. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 26

Art. 26
Ai professori e agli assistenti di ruolo spetta l'iscrizione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Lo stesso personale ha inoltre diritto alla cessazione dal servizio, ad una indennita' di buona uscita nella misura prevista dalle norme in vigore per i dipendenti di ruolo dello Stato.
In caso di morte del dipendente durante la sua permanenza in servizio l'indennita' di cui al precedente comma spetta agli aventi diritto considerati dalle norme previste in materia per i dipendenti dello Stato.
Per quanto si riferisce all'assistenza malattie sara' provveduto come per legge. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 27

Art. 27.
((All'ufficio di lettore per le lingue straniere possono essere nominate persone di madre lingua straniera, secondo le modalita' e con il trattamento previsti dall' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 28

Art. 28.
Per le esigenze dell'insegnamento, ove la situazione della singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, ai borsisti, le funzioni medesima potranno essere affidate, su proposte del consiglio di facolta' a studenti laureati che dimostrino adeguata preparazione.
Per il trattamento economico di quest'ultimo personale si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 . (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1162 ha disposto (con l'articolo unico) l'inserimento dell'art. 28-bis sotto il "Capo IV Personale docente", sezione "D) Ricercatori"; la combinazione della presente modifica con la precedente rinumerazione degli articoli disposta dal D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 , ha cosi' conseguentemente disposto lo spostamento dell'attuale art. 28 sotto il "Capo IV Personale docente", sezione "C) Assistenti - Lettori".

Art. 28-bis

Art. 28-bis.
((Il ruolo organico dei ricercatori e' costituito da quaranta, posti.
Valgono per i ricercatori dell'Istituto universitario di Bergamo le stesse norme previste per i ricercatori delle universita' statali, di cui all' art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , e al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Valgono inoltre per i ricercatori, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 26 e 26-bis.
In ogni caso ad essi spetta un trattamento giuridico, economico, pensionistico ed assicurativo e di carriera non inferiore a quello previsto per i ricercatori, delle universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio.))

Art. 29

CAPO V
Studenti - Tasse
Art. 29.
La facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Bergamo ha carattere residenziale per una capienza globale massima di duemila studenti.
Il numero degli studenti ammissibili al 1° anno di corso sara' annualmente fissata dal consiglio di amministrazione in rapporto alla disponibilita' dei posti.
I criteri preferenziali per l'ammissione alla facolta', nel caso in cui le domande superino i posti disponibili sono nell'ordine i seguenti:
a) residenza della famiglia nella provincia di Bergamo;
b) residenza della famiglia nelle province limitrofe;
c) capacita' dimostrata negli studi in base ai risultati ottenuti per il conseguimento del titolo di ammissione alla facolta'.
Le domande di ammissione saranno sottoposte al consiglio di facolta' per la formulazione della relativa graduatoria. Il giudizio della facolta' e' insindacabile nel merito. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 30

Art. 30.
Agli studenti iscritti alla facolta' sono estese tutte le norme di legge e di regolamento previste per le ammissioni alle universita' governative ivi comprese quelle disciplinari.
Sono del pari estese agli studenti della facolta', in quanto compatibili con la natura giuridica dell'Istituto universitario di Bergamo le disposizioni di legge e di regolamento per gli studenti delle universita' governative. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 31

Art. 31.
Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' e diligenza i corsi e le relative esercitazioni, nonche' gli istituti ai quali sono iscritti.
La frequenza, la diligenza e il profitto sono accertati dai professori nei modi ritenuti piu' opportuni.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 32

Art. 32.
Le tasse di iscrizione e di frequenza e i diritti di segreteria sono determinati nella stessa misura in vigore per le universita' governative salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione, ma, in ogni caso, non potranno essere inferiori a quelle stabilite per le universita' governative.
Gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di speciali contributi secondo quanto verra' stabilito, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta della facolta'. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 33

CAPO VI
Personale amministrativo e ausiliario
Art. 33.
Tutto il personale amministrativo di ogni ordine e grado e tutto il personale occorrente per il funzionamento dei servizi della facolta' e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Per la immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione in carriera ed il trattamento economico del predetto personale indicato nell'allegata tabella C), si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
A tale personale spetta l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e la indennita' di buona uscita nella misura e con le modalita' stabilite per il personale docente.
Per quanto si riferisce all'assistenza malattie sara' provveduto come per legge.
Alle esigenze funzionali annesse ai posti disponibili di cui all'allegata tabella C), sara' provveduto, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi con le modalita', in quanto applicabili di cui all' art. 13 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 . ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 34

CAPO VII
Amministrazione
Art. 34.
Il servizio di tesoreria sara', di regola, disimpegnato da un Istituto di credito di notoria solidita' designato dal consiglio direttivo del consorzio che provvedera' a stipulare apposita convenzione. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 35

Art. 35.
Il consiglio di amministrazione dell'istituto delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno e sul bilancio consuntivo nel mese di dicembre.(2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 10 marzo 1976, n. 1108 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'art. 35 e' integrato nel senso che dopo l'ultimo comma viene aggiunto il seguente:
"Le promozioni nelle qualifiche di ragioniere principale e di aiuto bibliotecario principale si conseguono dopo dodici anni di permanenza nelle rispettive qualifiche di ragioniere e di aiuto bibliotecario".

Art. 36

Art. 36.
Nel caso che l'istituto avesse, per qualsiasi motivo, a cessare oppure fosse privato della personalita' giuridica o della autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto al consorzio, quale fondatore e finanziatore dell'istituto e, in mancanza di esso al comune, alla amministrazione provinciale e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, nelle proporzioni con cui detti enti hanno contribuito alla costituzione e al mantenimento dell'istituto. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 37

Art. 37.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti universitari governativi in quanto applicabili. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 38

Norme transitorie
Art. 38.
Nella prima applicazione del presente statuto le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente statuto demandano al consiglio di facolta' e esercitate da un apposito comitato ordinatore composto da un presidente e da quattro membri scelti fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline attinenti all'ordinamento didattico della facolta'.
Il presidente e gli altri membri del comitato ordinatore saranno nominati dal presidente del consorzio.
Entro sessanta giorni dalla loro nomina i membri del comitato ordinatore dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento della facolta'.
I professori di ruolo che, in base alle disposizioni vigenti, verranno a far parte della facolta' saranno aggregati al comitato ordinatore.
Il comitato ordinatore, in relazione all'assetto della facolta' proporra' al consiglio direttivo del consorzio la graduale entrata in funzione dei corsi della laurea in lingue e letterature straniere.
Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.
Comunque i professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non potranno restare in carica per un periodo superiore ai tre anni.
Qualora entro detto termine il comitato non abbia provveduto a ricoprire tre posti di professori di ruolo, il presidente del consorzio, sentito il parere dell'assemblea, procedera', nella sua qualita' di rappresentante dell'ente promotore dell'istituto alla copertura dei posti bandendo i concorsi per le relative cattedre a norma dell'art. 208 del vigente testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 39

Art. 39.
Nella prima applicazione del presente statuto entrera' in funzione il primo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere e viene stabilito in cinquecento il numero degli studenti ammissibili. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 40

Art. 40.
Gli organi di governo dell'istituto, consiglio di amministrazione, Corpo accademico e consiglio di facolta', potranno essere integrati dai rappresentanti delle componenti universitarie secondo le norme di legge che potranno essere in seguito emanate. ((2))
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 29 ottobre 1974, n. 680 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 19, sono inseriti gli articoli 19 e 20 relativi all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in economia commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 41

Art. 41.
((Nella prima applicazione del presente decreto, il consiglio di amministrazione puo' conferire i posti annessi alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo di cui alla allegata tabella C, mediante concorsi riservati, per titoli ed esami, da espletare tra il personale non insegnante, comunque assunto in servizio presso l'Istituto in qualita' di avventizio in data non posteriore al 1 gennaio 1969, in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta', e che abbia svolto funzioni proprie del posto messo a concorso)) .

Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-Tabella A

Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo
((TABELLA A
Ruolo organico personale docente:
posti di ruolo dei professori ordinari e straordinari . . . .n. 30 posti di ruolo dei professori associati . . . . . . . . . . .n. 40 posti di ruolo degli assistenti. . . . . . . . .(ad esaurimento) ))

Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-Tabella B

TABELLA B
((Personale incaricato:
posti di professori incaricati . . . . . . . . . . .(ad esaurimento)
TABELLA C
Ruolo organico ricercatori:
posti di ruolo dei ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . .n. 40))

Statuto Istituto universitario lingue e letterature straniere di Bergamo-Tabella C

((TABELLA C
PERSONALE NON INSEGNANTE
Numero dei
Qualifica posti di ruolo Parametro
Carriera direttiva amministrativa:
Direttore amministrativo di | 426
2ª classe . . . . . . . . 1 | 387
Direttore di sezione . . . . .| | 307
Consigliere . . . . . . . . . .| 1 | 257
| 190
Carriera di concetto amministrativa:
Segretario principale . . . 1 | 297
| 255
| 218
Segretario . . . . . . . . 1 | 178
| 160
Carriera di concetto di ragioneria:
| 297
Ragioniere principale . . . . | | 255
| 1 | 218
Ragioniere . . . . . . . . . . | | 178
| 160
Carriera di concetto di biblioteca:
| 297
Aiuto bibliotecario principale | | 255
| 1 | 218
Aiuto bibliotecario . . . . . .| | 178
| 160
Carriera esecutiva:
| 245
| 213
| 183
Coadiutore . . . . . . . . . . 8 | 163
| 133
| 120
Carriera ausiliaria:
| 165
Bidello . . . . . . . . . . . . 10 | 143
| 133))
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA
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