Monitoring Gesetzessammlung

068U0427

IT - DPR

068U0427

Approvazione della convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico contenente modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 marzo 1968 n. 427)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;
Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615 ;
Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 ;
Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967;
Considerata l'opportunita', indicata nelle suddette direttive, di apportare alle convenzioni in atto le modificazioni idonee a conseguire, fra l'altro, la piu' rapida realizzazione della teleselezione nazionale;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, contenente modificazioni ed aggiunte alla convenzione 21 ottobre 1964 citata nelle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1968 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 123. - GRECO

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 1

Convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni - per il riassetto del servizio telefonico nazionale ed internazionale, e per la disciplina del servizio telegrafico nelle localita' a scarso traffico, del servizio di trasmissione dati, e di altre trasmissioni di tipo telegrafico.
Viste le convenzioni 11 dicembre 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e le societa' S.T.I.P.E.L., TEL.VE., T.I.M.O. e S.E.T. ora incorporate nelle SIP, dall'altra, nonche' la convenzione 27 dicembre 1957 tra il Ministero stesso e la societa' TE.TI., ora incorporata nella SIP convenzioni tutte rispettivamente approvate con decreti presidenziali del 14 dicembre 1957, numeri 1405 , 1406 , 1407 , 1409 e del 28 dicembre 1957 , n. 1408 , in seguito indicate nel presente atto "Convenzioni".
Viste le convenzioni aggiuntive 27 settembre 1960 e 16 ottobre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' T.I.M.O. approvate con decreti del presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1962, n. 196 , e 22 marzo 1963, n. 1510 , nonche' la convenzione aggiuntiva 21 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte, e le societa' T.I.M.O. e TE.TI, dall'altra, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, n. 984 , in seguito indicate nel presente atto "Convenzione aggiuntive".
Vista la convenzione 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 , in seguite indicata nel presente atto "Convenzione SIP".
Premesso che:
a) Il servizio telefonico ha assunto, nel quadro della programmazione economica nazionale, una funzione di essenziale rilievo quale infrastruttura fondamentale per l'ordinato sviluppo dell'economia del paese e strumento primario per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione stessa;
b) occorre, pertanto, adeguare l'assetto strutturale del servizio stesso alle esigenze poste dalla programmazione, tenendo conto, tra l'altro, della necessita' di assicurare, con tempestivita', al paese un servizio di elevata qualita' e rendimento adeguato alle previsioni della programmazione;
c) tale esigenza e' resa ancora piu' accentuata dal continuo sviluppo della tecnica e dalla necessita' di coordinare tra i vari esercenti i programmi di potenziamento e di sviluppo della telefonia italiana anche con quelli degli altri servizi di telecomunicazioni, ad essa strettamente correlati;
d) le finalita' sopraindicate debbono essere conseguite mediante un opportuno ed adeguato aggiornamento dell'assetto dei servizi telefonici direttamente gestiti dallo Stato o affidati in concessione, attraverso il quale sia possibile ottenere un coordinamento effettivo dei piani di sviluppo predisposti dallo Stato e dalle societa' concessionarie;
e) a tale scopo e' necessario perfezionare nel quadro delle linee e degli indirizzi stabiliti dal piano regolatore telefonico nazionale, anche in connessione con il piano regolatore telegrafico nazionale, i criteri e la normativa necessari per conseguire:
l'estensione a tutto il territorio nazionale, entro scadenze ravvicinate, del servizio di teleselezione da utente, assecondandone lo sviluppo attraverso un razionale assetto tariffario;
la sollecita estensione del servizio in teleselezione da operatrice o da utente nell'ambito internazionale e, anzitutto, in quello europeo;
l'estensione dei servizi telefonici ausiliari e complementari, e la diffusione del telefono anche nei piccoli centri;
il riassetto del servizio telegrafico nelle localita' a scarso traffico, utilizzando nella maggiore possibile misura le reti telefoniche e la organizzazione della societa' concessionaria SIP, allo scopo di permettere una conveniente estensione capillare del servizio stesso;
l'estensione del servizio di trasmissione dati, di segnaletica e di ogni altro servizio di tipo telegrafico richiesto dal progresso tecnico e dalle esigenze sempre piu' vaste della vita associata;
una piu' conveniente concentrazione ed integrazione dello utilizzo dei mezzi tecnici ed operativi di tutti gli esercenti i servizi di telecomunicazioni, per la migliore distribuzione degli investimenti e per aumentare la produttivita' degli impianti.
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in seguito indicato per brevita' semplicemente "Amministrazione", rappresentato dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, dott. ing.
Ernesto Lensi, e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico per azioni, con sede sociale in Torino, capitale versato L. 360.000.000.000, in seguito nel presente atto indicata per brevita' semplicemente "Societa'", rappresentata dal presidente prof.
ing. Giovanni Someda in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 5 giugno 1967 si conviene e si stipula quanto appresso:
Art. 1.
I primi 2 comma dell'art. 1 delle "Convenzioni" modificati dall'art. 2 della "Convenzione SIP", sono sostituiti dal seguente:
Sono concessi in esclusiva alla Societa':
a) il servizio telefonico urbano ad uso pubblico e i servizi ausiliari ed accessori;
b) il servizio telefonico interurbano ad uso pubblico con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8;
c) il servizio telefonico internazionale di frontiera con la modalita' e nei limiti di cui all'art. 8;
d) il servizio delle commissioni telefoniche nei limiti delle competenze di traffico;
e) il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e dei fonotel con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9;
f) il servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati al telefono nell'ambito di ciascun distretto telefonico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 10;
g) il servizio di trasmissione tra gli abbonati al telefono di messaggi di tipo telegrafico, a velocita' di trasmissione superiore a 200 baud, sulla rete telefonica pubblica a commutazione, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 2

Art. 2.
L'art. 2 delle "Convenzioni" modificato dalle "Convenzioni aggiuntive" e dall'art. 3 della "Convenzione SIP", e' sostituito dal seguente:
Art. 2. - Zone telefoniche.
La concessione dei servizi indicati nel presente atto si estende a tutto il territorio nazionale che si assume suddivise in cinque zone, come indicato nell'allegato 1 alla presente convenzione.
Eventuali modifiche all'estensione territoriale delle zone debbono essere concordate tra l'amministrazione e la societa' ed approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 3

Art. 3.
L'art. 8 delle "Convenzioni", modificato dalle "Convenzioni aggiuntive" e dall'art. 6 della "Convenzione SIP", e' sostituite dal seguente:
Art. 8. - Competenza del traffico.
E' di esclusiva pertinenza dell'amministrazione il traffico telefonico interurbano che si svolge:
a) fra i seguenti distretti sedi di centri di compartimento:
Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Catania, Catanzaro Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa Potenza, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona;
b) fra i distretti di Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Foggia, L'Aquila, Livorno, Messina, Padova, Piacenza, Reggio di Calabria, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto C Udine;
c) tra i distretti di cui al precedente punto b) e i distretti sede di centro di compartimento.
Il rimanente traffico interurbano nell'ambito nazionale di esclusiva pertinenza della societa'.
La societa' provvede altresi' in esclusiva, previo benestare dell'amministrazione, all'espletamento del traffico internazionale di frontiera, alla condizione che si tratti di traffico per il quale vengano applicate le speciali agevolazioni tariffarie previste in sede internazionale e concordate con le amministrazioni corrispondenti, e che detto traffico si svolga su circuiti diretti tra distretti di confine, o parte di essi, e corrispondenti localita' oltre frontiera, stabilite d'intesa tra l'amministrazione italiana e le amministrazioni estere interessate.
Agli effetti del presente articolo la rete telefonica della Citta' del Vaticano e' considerata come appartenente alla rete urbana di Roma, come previsto dal decreto ministeriale 1 gennaio 1961, e il settore costituito dal territorio della Repubblica di San Marino ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, n. 1510 , e' considerato come appartenente al distretto di Rimini ed equiparato agli altri settori del distretto medesimo.
L'amministrazione si riserva la facolta' di continuare, qualora e sino a quando ne riscontri la necessita', ad espletare, alle condizioni di cui all'art. 52, nei centri di compartimento e nei centri dei distretti di Livorno, Messina e Padova il servizio espletato al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per la prenotazione e la commutazione (partenza, transito-partenza, transito-arrivo) del traffico tramite operatrice, di pertinenza della Societa', scambiato con localita' di altra zona o, per la 5ª zona, con localita' di altro compartimento nonche' tra la Sardegna ed il Continente.
Analogamente la societa' si riserva la facolta' di espletare, per conto dell'amministrazione ed alle sopraddette condizioni di cui all'art. 52, il servizio di prenotazione e di commutazione del traffico tramite operatrice di pertinenza dell'amministrazione, in partenza dai distretti di Alessandria, Ascoli Piceno, Benevento, Campobasso, Foggia, L'Aquila, Livorno, Messina, Padova, Piacenza, Reggio di Calabria, Sassari, Savona, Siracusa, Taranto e Udine.
L'amministrazione e la societa' potranno di comune accordo, rinunciare alla facolta' prevista nei due precedenti comma; in tal caso sia l'amministrazione che la societa' adotteranno i provvedimenti necessari per garantire, nei rispettivi uffici, il pieno impiego del proprio personale.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 4

Art. 4.
L'art. 9 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Art. 9. - Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel - Servizi telegrafici di trasmissione dati e segnaletica. Servizio di recapito degli avvisi telefonici.
I) Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel
Per l'espletamento nell'ambito di ciascun distretto telefonico del servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel previsto, nelle localita' minori, dall'art. 1 la societa' e' tenuta:
a) a permettere l'utilizzazione delle proprie reti distrettuali per la trasmissione dei telegrammi fra i centri telegrafici di raccolta (che in prosieguo saranno piu' brevemente indicati C.T.R.) e gli uffici dell'amministrazione non collegati alla rete telegrafica a commutazione automatica;
b) a provvedere direttamente alla organizzazione necessaria per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei fonotel tra i propri posti telefonici pubblici nelle localita' minori che sono o risulteranno sprovviste di ufficio dell'amministrazione e i C.T.R. situati nei centri di distretto telefonico e allo scambio diretto dei fonotel fra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito dello stesso distretto;
c) a provvedere direttamente, ove occorra con la cooperazione dell'amministrazione, ad analoga organizzazione per gestire il servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito ai destinatari dei telegrammi mediante i propri posti telefonici pubblici durante la sospensione del servizio nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato da parte dei locali uffici dell'amministrazione.
La societa' ha l'obbligo di completare in ciascun distretto telefonico l'organizzazione dei servizi previsti dalla lettera a) del presente articolo entro nove mesi dalla notifica, che sara' fatta dall'amministrazione con apposito elenco, dell'avvenuta costituzione dei C.T.R., con la indicazione delle localita' collegate e da collegare a ciascuno dei centri medesimi.
Per il servizio di cui alla lettera c) del presente articolo il termine e' ridotto a sei mesi.
Per quanto concerne i servizi di cui alla lettera b), il termine per l'estensione del servizio a tutti i PTP che saranno indicati dall'amministrazione immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, e' stabilito in 18 mesi, per i primi due anni, ed in sei mesi per gli anni successivi, nell'intesa pero' che l'estensione ai due terzi dei PTP segnalati inizialmente dall'amministrazione stessa dovra' avvenire entro 12 mesi.
Ai fini anzidetti la societa' e' tenuta ad installare, a proprie cure e spese, presso i C.T.R. un numero di apparecchi in franchigia che consenta di espletare un traffico senza attesa e permetta che le comunicazioni in arrivo ai C.T.R. siano ottenibili con la formazione di un numero speciale, che non dia luogo ad alcun impulso del contatore degli apparecchi in franchigia installati presso gli uffici dell'amministrazione dislocati nel distretto.
Per quanto riguarda le comunicazioni in partenza dai C.T.R. verso gli uffici o gli abbonati dei rispettivi distretti, i dati dei contatori installati sulle linee del C.T.R. saranno oggetto di rilevazione periodica ai fini della raccolta degli elementi necessari in sede di revisione dei corrispettivi dovuti dalla societa'.
Gli apparecchi in franchigia presso i C.T.R. e gli altri uffici dell'amministrazione nell'ambito distrettuale per l'espletamento dei servizi sopra indicati non sono computati nel contingente di cui all'art. 50.
Per la ricezione dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici la societa' e' autorizzata ad impiegare apparecchiature di tipo telegrafico, previe intese con l'amministrazione.
La societa' e' obbligata ad assumere il servizio di cui alla precedente lettera b), con preavviso di almeno quattro mesi, nelle localita' minori sedi di posto telefonico pubblico ove la amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterra' di sopprimere o sospendere il servizio telegrafico o fonotelegrafico da essa direttamente gestito.
L'amministrazione si riserva la facolta' di istituire in qualsiasi momento, ed in relazione allo sviluppo del traffico, propri uffici nelle localita' ove il servizio e' espletato dai posti telefonici pubblici dandone preavviso con almeno quattro mesi rispetto alla data in cui l'amministrazione aprira' al traffico i propri uffici.
Il servizio di recapito dei telegrammi da parte dei posti telefonici pubblici, che disimpegnano il servizio fonotel, sara' effettuato con le stesse norme che disciplinano il recapito degli avvisi telefonici, mentre per i posti telefonici pubblici che sostituiscono gli uffici dell'amministrazione nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato, il recapito sara' effettuato con le norme che disciplinano il recapito dei telegrammi.
I corrispettivi dovuti alla societa' per i servizi di cui al presente articolo sono indicati nell'allegato 2 alla presente convenzione.
Essi sono soggetti a revisione decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione e successivamente ogni triennio per essere adeguati al costo dei servizi e alla durata media di impegno delle reti per ciascun telegramma.
Alle variazioni conseguenti si provvedera' con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Per l'espletamento dei servizi predetti saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento in vigore per i servizi telegrafici disimpegnati dagli uffici della amministrazione.
II) Servizio telegrafico di trasmissione dati.
La societa' ha l'obbligo di ammettere al servizio di trasmissione dati per velocita' superiore a 200 baud, sulla rete telefonica a commutazione, gli abbonati al telefono che ne facciano richiesta ed ottemperino alle relative prescrizioni.
L'eventuale ammissione al servizio di trasmissione dati per velocita' inferiori potra' essere di volta in volta autorizzata dalla amministrazione a condizioni da stabilire.
Per detto servizio gli utenti sono tenuti a corrispondere, oltre ai canoni e alle tariffe vigenti per il servizio telefonico pubblico, gli altri canoni stabiliti dalle disposizioni in vigore.
La societa' puo' inoltre cedere in uso a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, collegamenti diretti per il servizio di trasmissione dati per velocita' superiore ai 200 baud ed eventualmente, secondo una normativa da stabilire, anche collegamenti diretti per velocita' inferiori.
Quando il traffico telefonico tra le localita' terminali e' di pertinenza dell'amministrazione, la societa' provvede alla cessione a terzi dei collegamenti necessari, utilizzando, per la costituzione dei collegamenti stessi, i circuiti e mezzi trasmissivi che l'amministrazione mettera' a disposizione della societa' ogni anno, in relazione all'entita' e allo sviluppo del servizio in aggiunta a quelli previsti dall'art. 29 con le stesse modalita' e alle stesse condizioni. La societa' provvedera' pure, in tal caso, a costituire i necessari raccordi tra le terminazioni dei circuiti di proprieta' dell'amministrazione ed i posti di utente.
Per i predetti collegamenti diretti si applicano all'utenza i canoni stabiliti dalle disposizioni vigenti che saranno ripartiti secondo le norme indicate nell'allegato 2.
Gli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem), omologati dall'amministrazione, vengono di norma forniti allo utente dalla societa', la quale provvede altresi' alla loro manutenzione dietro corresponsione dei canoni di noleggio e di manutenzione stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa', e soggetti a revisione triennale.
La riscossione delle tariffe e dei canoni previsti dal presente articolo e' curata dalla societa', che provvede al rimborso delle quote spettanti all'amministrazione, secondo le gia' citate norme indicate nell'allegato 2.
La societa' ha l'obbligo di curare l'elencazione, ai sensi dello art. 38 degli abbonati al telefono ammessi al servizio di trasmissione dati sulla rete a commutazione; essa dovra' pure fornire all'amministrazione l'elenco degli utenti di collegamenti diretti con l'indicazione per ciascuno di essi del numero e tipo dei modem e di ogni altro elemento necessario per l'applicazione dei canoni e per il riparto delle quote spettanti all'amministrazione e alla societa'.
III) Servizio telegrafico di trasmissione segnaletica.
La societa' puo' cedere in uso a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, collegamenti diretti realizzati con circuiti di tipo telefonico per il servizio di trasmissione segnaletica.
A questi collegamenti si applicano i canoni stabiliti per i collegamenti destinati alla trasmissione dati. Detti canoni sono soggetti a riduzione nei casi previsti dall'allegato 2.
Tale riduzione non viene applicata quando il collegamento non sia utilizzato per la sola segnaletica.
La societa' potra', previa autorizzazione dell'amministrazione, e a condizioni da concordare, cedere in uso a terzi per il servizio di segnaletica anche circuiti diretti aventi una larghezza di banda inferiore a quella telefonica.
La riscossione dei canoni e' curata dalla societa', che provvede al rimborso delle quote spettanti all'amministrazione secondo le norme indicate nell'allegato 2 alla presente convenzione.
IV) Servizio di recapito degli avvisi telefonici.
Nelle localita' da stabilirsi di comune accordo tra l'amministrazione e la societa' gli uffici P.T. dell'amministrazione provvederanno a recapitare gli avvisi telefonici per conto della societa' con le norme vigenti in materia di recapito degli avvisi telefonici.
A tale fine la societa' si impegna, a propria cura e spese, ad installare negli uffici P.T. interessati che non ne siano dotati apposito apparecchio per la trasmissione fonica degli avvisi.
Gli apparecchi in franchigia, come sopra utilizzati, non sono compresi nella percentuale prevista dall'art. 50 della convenzione.
Per ciascun avviso recapitato a cura degli uffici P.T., la societa' corrispondera' all'amministrazione un compenso pari al diritto fisso di espresso, retributivo anche dell'accettazione telefonica.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 5

Art. 5.
L'art. 10 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Art. 10. - Dettatura fonica dei telegrammi nell'ambito distrettuale.
La societa' e' tenuta ad apprestare, rispettivamente entro 12 mesi ed entro 18 mesi dalla firma della presente convenzione, a seconda che la centrale del centro di distretto e del sistema passo-passo o del sistema registro, i mezzi necessari per lo espletamento, nell'ambito di ciascun distretto telefonico, del servizio di dettatura fonica dei telegrammi da e per il domicilio degli abbonati.
Tale servizio sara' espletato da un apposito ufficio di dettatura ubicato presso l'ufficio telegrafico esistente nel centro di distretto telefonico.
L'amministrazione, sentito il proprio consiglio di amministrazione e previa intesa con la societa', puo' affidare a questa ultima la gestione degli uffici di dettatura.
A ciascun ufficio sara' assegnato un numero speciale, che per le chiamate ad esso dirette non dara' luogo ad alcun impulso di conteggio e che sara' pure utilizzato dagli uffici della amministrazione e dai posti telefonici pubblici per la trasmissione dei telegrammi e fonotel ai C.T.R., nel caso che questi funzionino anche come uffici dettatura.
La soprattassa telefonica a carico degli abbonati ed i compensi da corrispondersi dall'amministrazione alla societa' sono quelli stabiliti dalle disposizioni in vigore e saranno revisionati con le stesse modalita' di cui all'art. 9.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 6

Art. 6.
L'art. 12 delle "Convenzioni", modificato dall'art. 7 della "Convenzione SIP", e' sostituito dal seguente:
Art. 12. - Impianti e collegamenti della Societa'.
La societa' ha il diritto di installare ed esercitare in esclusiva tutti gli impianti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, eccezione fatta per gli impianti di pertinenza dell'amministrazione indicati nell'art. 13 e salve le limitazioni stabilite dall'art. 29.
In caso di impiego di mezzi trasmissivi diversi da quelli a filo, la societa', fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, e' tenuta all'osservanza delle condizioni e modalita' che potranno essere stabilite dall'amministrazione in sede di approvazione dei piani tecnici.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 7

Art. 7.
All'art. 13 delle "Convenzioni" sono aggiunti i seguenti commi:
Il traffico internazionale e' di norma instradato attraverso gli autocommutatori dell'amministrazione nei centri nazionali.
Il collegamento fra i centri di compartimento e i centri nazionali e' stabilito esclusivamente mediante la rete primaria dell'amministrazione.
I circuiti internazionali attestati ai centri di compartimento sono utilizzati di norma per il solo traffico internazionale da e per il rispettivo compartimento; eventuali deroghe sono stabilite dal piano regolatore telefonico nazionale.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 8

Art. 8.
L'art. 14 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Art. 14. - Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi.
Entro il mese di novembre di ciascun anno la societa' ha l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati, nel quadro dei piani formulati secondo le norme di legge vigenti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da rendere la struttura delle reti e dei servizi consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale.
Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano.
Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il piano stesso dovra' contenere l'indicazione dei seguenti elementi riferiti all'intero territorio nazionale e partitamente per il Mezzogiorno:
previsioni della Societa' sull'andamento dell'utenza, del traffico e dei servizi, oggetto della presente convenzione;
programma di sviluppo degli impianti elaborato anche in rapporto al programma di sviluppo degli impianti dell'amministrazione;
investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per l'attuazione del programma in base ai costi correnti al momento della sua presentazione;
prospettive di larga massima sull'andamento economico del settore telefonico.
Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali l'amministrazione, sentito il Consiglio superiore teorico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione, dovra' comunicare alla societa' le proprie osservazioni in ordine alla rispondenza del piano alle finalita' indicate dal presente articolo.
Il termine suddetto potra' essere al massimo prorogato di giorni 30, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto entro 60 giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi.
I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima saranno di volta in volta autorizzati secondo piani esecutivi che la societa' e' tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate.
I piani esecutivi sono di tre tipi:
Piani distrettuali - relativi all'assetto e allo sviluppo delle reti e delle centrali urbane, settoriali e distrettuali nell'ambito di ciascun distretto;
Piani compartimentali - relativi all'assetto e allo sviluppo delle reti e delle centrali compartimentali;
Piani intercompartimentali - relativi alla struttura e allo sviluppo delle reti e delle centrali intercompartimentali.
Per quanto concerne le previsioni di sviluppo delle reti urbane saranno tenuti presenti:
a) il prevedibile incremento dell'utenza;
b) i piani regolatori e le direttrici di espansione edilizia dei centri interessati;
c) il dimensionamento degli organi di centrale in modo che essi garantiscano il regolare svolgimento del traffico urbano e settoriale e di quello interurbano, sia tramite operatrice che teleselettivo, secondo le previsioni del piano regolatore e in conformita' agli obblighi assunti con la presente convenzione;
d) la necessita' di rispettare il valore di equivalente prescritto dal piano regolatore per tutti i collegamenti compresi nell'ambito delle reti urbane;
e) l'esigenza che la dislocazione e la potenzialita' delle centrali di vario ordine siano determinate in rapporto alle prevedibili aree di sviluppo dell'utenza e in base a criteri di convenienza tecnica ed economica.
L'amministrazione entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi comunichera' le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potra' essere prorogato di giorni trenta qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
Nei piani esecutivi relativi a lavori od a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza la societa', ove richiesto dall'amministrazione, dovra' indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 9

Art. 9.
L'art. 21 delle "Convenzioni" modificato dall'art. 8 della "Convenzione SIP" e' sostituito dal seguente:
Art. 21. - Sviluppo della teleselezione.
La societa' si obbliga, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, a completare, nell'ambito di ciascun compartimento, la teleselezione da Utente.
L'integrale realizzazione della teleselezione da utente nello ambito nazionale sara' dalla societa' attuata entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
La societa' ha altresi', l'obbligo di provvedere, per quanto di sua competenza ed a norma dell'art. 23, all'apprestamento dei mezzi e della organizzazione necessari per consentire la automatizzazione del traffico di pertinenza dell'amministrazione, che segnalera' alla societa' le date di attivazione del servizio teleselettivo, per ogni singola relazione, con un preavviso non minore di dodici mesi.
Per assicurare la regolare attuazione del programma di sviluppo della teleselezione, gli impianti di centrale ed i circuiti dovranno essere tempestivamente adeguati previe intese con l'amministrazione e sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, in modo da conseguire i migliori risultati consentiti dal progresso in ordine alla attesa media per il traffico tramite operatrice ed alla perdita per il traffico in teleselezione da utente.
In ogni caso, qualora - a causa dell'insufficiente disponibilita' di circuiti o di equipaggiamenti - si verificassero nelle comunicazioni ritardi o perdite superiori ai limiti sopra indicati la societa' avra' l'obbligo di adeguare il numero dei circuiti e gli equipaggiamenti di centrale di propria competenza, in modo da soddisfare alla condizione di cui al precedente comma.
Per tale adeguamento l'amministrazione stabilira' un congruo periodo di tempo in relazione all'importanza dei lavori da effettuare.
Anche dopo l'introduzione della teleselezione da utente, la societa' manterra' un adeguato numero di posti di lavoro per lo svolgimento del servizio interurbano in teleselezione da operatrice.
Per quanto concerne il servizio internazionale, l'amministrazione e la societa' terranno conto, ai fini della graduale estensione del servizio in teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti, nonche' degli orientamenti dei paesi esteri.
La societa', oltre al contatore di centrale per il conteggio degli addebiti, e' obbligata ad installare al domicilio dell'abbonato che ne faccia richiesta, dietro corresponsione del canone stabilito, altro dispositivo indicante gli impulsi corrispondenti alle comunicazioni dell'abbonato stesso.
Tale dispositivo potra' essere di due tipi:
1) ad indicazione singola, cioe' per ogni singola comunicazione;
2) ad indicazione singola e progressiva.
I contributi ed i canoni per i due tipi di dispositivi vengono stabiliti dall'amministrazione d'intesa con la societa' e sono soggetti a revisione triennale.
L'amministrazione e la societa' concorderanno il sistema tecnicamente ed economicamente piu' idonei per fornire agli utenti, che ne facciano richiesta e corrispondano le tariffe che verranno stabilite, una documentazione scritta delle loro comunicazioni interurbane in teleselezione da utente, di norma interdistrettuali, e di quelle internazionali.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 10

Art. 10.
L'art. 23 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Art. 23. - Sviluppo del servizio nei piccoli centri. Servizi accessori. Interconnessione tra gli impianti dell'amministrazione e della Societa'.
La Societa' si obbliga:
a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e interurbano;
b) a collaborare con l'amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformita' delle leggi vigenti in materia;
c) ad istituire, alle condizioni e modalita' da concordare, posti telefonici speciali permanenti o transitori, per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilita', della assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica e ad introdurre o rendere possibile l'introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze pubbliche di particolare rilevanza;
d) a permettere, a richiesta dell'amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due concessionarie e l'amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione;
e) a provvedere a propria cura e spese all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione:
delle linee di giunzione occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'amministrazione per l'espletamento del servizio interurbano ed internazionale tramite operatrice o in TSU.
La lunghezza di tali giunzioni sara', previa intesa fra le parti, determinata in modo che sia possibile realizzare le linee di giunzione mediante normali cavi interurbani a bicoppie non amplificate.
La societa' si obbliga pure a mettere a disposizione della amministrazione:
1) i propri autocommutatori e ogni altro impianto nello ambito distrettuale per l'espletamento del traffico nazionale di pertinenza dell'amministrazione con gli equipaggiamenti necessari per consentire la individuazione dei proventi relativi al traffico statale nazionale;
2) gli autocommutatori ed ogni altro impianto, nell'ambito compartimentale, occorrenti per l'espletamento del traffico internazionale, salvo alcuni organi di commutazione ritenuti dall'amministrazione, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, necessari per il servizio stesso nei centri di compartimento, e i dispositivi associati alle terminazioni dei circuiti internazionali per realizzare la traduzione dei codici e la registrazione degli importi del traffico svolto sui circuiti stessi.
A tali organi e dispositivi provvedera' direttamente l'amministrazione che si riserva peraltro il diritto di richiedere alla societa', verso compenso, la fornitura o la gestione degli organi e dispositivi medesimi. La societa' provvedera', pure, non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione ad accentrare presso i centri di compartimento di cui all'art. 8 - lettera a) e - ove richiesto dalla amministrazione presso i centri dei distretti di Livorno, Messina e Padova - le chiamate di prenotazione per le comunicazioni internazionali di pertinenza della amministrazione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 11

Art. 11.
L'art. 29 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Art. 29. - Obbligo della Societa' di assumere in uso impianti dell'amministrazione.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, la societa', ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie interurbane, in particolare intercompartimentali, necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, ha l'obbligo di richiedere all'amministrazione la cessione in uso dei circuiti e mezzi trasmissivi occorrenti.
La richiesta deve essere presentata separatamente ed alla stessa data del piano pluriennale e deve riferirsi al fabbisogno relativo al secondo anno del piano stesso.
L'amministrazione comunichera' contemporaneamente alla societa' le sue osservazioni in ordine all'approvazione del piano, nonche' l'entita' dei circuiti e mezzi trasmissivi che saranno messi a disposizione alle scadenze indicate dalla societa', che potra' provvedere direttamente a realizzare gli impianti per i quali l'amministrazione non si impegni ad assicurare la relativa disponibilita'.
Ove si manifestasse fino a sei mesi dalle scadenze stabilite la impossibilita' di mettere a disposizione i circuiti e mezzi trasmissivi indicati nel comma precedente, l'amministrazione autorizzera' la societa' a provvedere direttamente alla loro realizzazione.
L'amministrazione provvedera' a segnalare alla societa' la costituzione di proprie nuove arterie e l'ampliamento di quelle esistenti.
Le modalita' per la cessione in uso alla societa' di circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione, nonche' per il loro esercizio, saranno fissate con accordi da stipulare tra l'amministrazione e la societa' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e saranno soggette a revisione ove se ne prospetti l'opportunita' in rapporto all'evoluzione tecnica nel campo della trasmissione.
Nel caso di cessione di circuiti da demodulare, o perche' terminali o perche' destinati ad essere proseguiti a livello di canale, con transito rigido o commutato, la societa', ove non ostino difficolta' di ordine tecnico e la soluzione non comporti un rilevante aggravio economico, e' tenuta di norma ad assumere in uso i circuiti dell'amministrazione muniti di terminazioni.
In ogni caso, per i circuiti da assumere inizialmente in uso all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, quelli muniti di terminazione non dovranno risultare inferiori al 60 per cento della consistenza totale in km. circuito.
I canoni da applicarsi dall'entrata in vigore della presente convenzione per la cessione in uso alla societa' di circuiti e mezzi trasmissivi di proprieta' dell'amministrazione e comprendenti l'esercizio e la manutenzione dei medesimi sono indicati nell'allegato 3 alla presente convenzione.
Detti canoni saranno revisionati ogni triennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
La societa' si impegna pure a prendere in uso gli autocommutatori che l'amministrazione non ritenga necessari per la esigenza dei propri servizi. Le condizioni e le modalita' per detto uso sono indicate nell'allegato 3.
La societa' per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione si obbliga ad assumere in uso circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione per un fabbisogno iniziale di almeno due milioni e trecentomila chilometri circuiti complessivi.
Le date di consegna dei predetti circuiti e mezzi trasmissivi saranno concordate tra l'amministrazione e la societa'. Le richieste annuali della societa' di cessione in uso dei circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione, presentate contemporaneamente al piano pluriennale e riferentesi al secondo anno di validita' del piano stesso, dovranno nel loro insieme risultare pari, in chilometri circuito, ad almeno il 10 per cento dei chilometri circuito di proprieta' dell'amministrazione richiesti dalla societa' fino a tutto l'anno precedente o pari alla percentuale di incremento del traffico nell'anno precedente se tale incremento non superi il 10 per cento.
L'eventuale retrocessione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in uso alla societa' a norma del presente articolo sara' richiesta sia dall'amministrazione sia dalla societa' con un anticipo di almeno quattordici mesi.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 12

Art. 12.
L'art. 30 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Art. 30. - Obblighi relativi alla cessione in uso all'amministrazione di circuiti e mezzi trasmissivi della societa'.
La societa' si obbliga a cedere in uso all'amministrazione e a costruire appositamente, se necessario, tutti i circuiti e mezzi trasmissivi, sia urbani che interurbani, richiesti dall'amministrazione per l'espletamento dei servizi di telecomunicazione gestiti sia direttamente che in concessione.
La relativa richiesta deve essere presentata alla societa' con un anticipo di almeno quattro o dieci mesi sulla data di consegna, a seconda che trattasi di circuiti e mezzi trasmissivi interessanti le aree urbane e settoriali, oppure aree di ordine superiore.
Le condizioni e modalita' per la cessione in uso all'amministrazione e per la retrocessione alla societa' dei predetti circuiti e mezzi trasmissivi nonche' per il loro esercizio e manutenzione, saranno stabilite negli accordi da stipulare tra la amministrazione e la societa' a mente dell'art. 11 per la cessione a quest'ultima di circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione.
I canoni dovuti dall'amministrazione sono indicati nello allegato 3 alla presente convenzione e saranno, in caso di revisione, fissati comunque in misura pari a quelli stabiliti per la cessione in uso alla societa' di circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione.
In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'amministrazione applichera' le penalita' previste dalla convenzione e si riserva altresi' il diritto, ove l'infrazione rivesta particolare gravita', di procedere alla revoca, anche parziale della concessione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 13

Art. 13.
Il terzo comma dell'art. 47 delle" Convenzioni" e' modificato come segue:
Salvo quanto previsto dall'art. 9, la societa' non puo' cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica ne' consentire l'utilizzazione anche telegrafica di circuiti concessi in uso a terzi per trasmissioni di tipo telefonico senza il preventivo benestare dell'amministrazione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 14

Art. 14.
Il terzo comma dell'art. 50 delle "Convenzioni" e' sostituito dal seguente:
Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti comma non dovra' superare lo 0,5 per cento degli abbonati di ciascun distretto con piu' di 50.000 abbonati e l'1 per cento per i rimanenti, ad eccezione del distretto di Roma per il quale detta percentuale e' portata a all'1,25 per cento.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 15

Art. 15.
All'art. 50 delle "Convenzioni" e' aggiunto il seguente comma:
La societa' infine e' tenuta a praticare, nei confronti del personale dipendente dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici le stesse condizioni e facilitazioni accordate ai propri dipendenti per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 16

Art. 16.
L'art. 52 delle "Convenzioni", modificato dall'art. 12 della "Convenzione SIP", e' sostituito dal seguente:
Art. 52. - Ripartizione dei proventi del traffico.
I proventi del traffico concesso a norma dell'art. 8 della presente convenzione sono di competenza della societa'.
La societa' e' tenuta a corrispondere all'amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art. 224 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 .
La societa' rinuncia, a favore dell'amministrazione, ad ogni compartecipazione sui proventi del traffico nazionale di pertinenza dell'amministrazione ed internazionale. L'amministrazione acquisira', inoltre, per il traffico di sua pertinenza, la quota di soprattassa ed il compenso unitario fisso previsti a favore della societa' dal decreto presidenziale 31 luglio 1965, n. 941 .
Nessun corrispettivo e' dovuto dall'amministrazione alla societa' per l'uso delle reti e degli impianti, di proprieta' di questa ultima, necessari per l'espletamento dei servizi di pertinenza dell'amministrazione, a meno che non sia diversamente ed espressamente stabilito nella presente convenzione e negli allegati.
La societa' e' tenuta ad effettuare, per conto dell'amministrazione, il servizio di riscossione delle tasse relative alle conversazioni telefoniche interurbane ed internazionali effettuato dal domicilio degli abbonati o dai posti telefonici pubblici, a norma degli articoli 224 e 225 del richiamato codice postale e delle telecomunicazioni; per tale servizio, come per quello relativo alla riscossione delle tasse, dei canoni e dei contributi relativi agli altri servizi indicati nella presente convenzione, nessun compenso sara' corrisposto alla societa'.
Per il servizio eventualmente espletato dall'amministrazione a norma dell'art. 3 penultimo comma, della presente convenzione, la societa' corrispondera' all'amministrazione un compenso pari al 22 per cento dei proventi lordi del traffico in partenza e transito-partenza dai centri di compartimento oppure dai centri di distretto di Messina, Livorno e Padova, detratta la quota di soprattassa di cui al secondo comma del presente articolo.
Le operazioni di transito arrivo non sono conteggiate agli effetti del compenso di cui sopra.
La stessa percentuale dei proventi lordi e' dovuta dall'amministrazione alla societa' per il servizio da questa espletato a norma dell'ultimo comma del succitato art. 3.
Detti compensi percentuali saranno soggetti a revisione alla scadenza di ogni triennio dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 17

Art. 17.
Il primo comma dell'art. 56 delle "Convenzioni" e' modificato come segue:
L'amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente convenzione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 18

Art. 18.
L'art. 65 delle "Convenzioni", modificato dall'art. 1 della "Convenzione SIP", e' sostituito dal seguente:
Art. 65. - Durata della concessione.
La concessione avra' termine il 31 dicembre 1996, salvo per la amministrazione il diritto di riscatto disciplinato dal precedente articolo 55.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 19

Art. 19.
Decorrenza della presente convenzione
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui sara' registrato alla Corte dei conti il decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione stessa.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 20

Art. 20.
Disciplina di alcune situazioni transitorie
1. - Cessione alla societa' di palificazioni e circuiti di proprieta' dell'amministrazione.
La societa' si impegna ad acquistare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, sino a 12.000 km. di palificazione di proprieta' dell'amministrazione, a scelta della societa' medesima, sulle quali siano posati - o sulle quali prima della scadenza di detto periodo risultino posati - soltanto circuiti di proprieta' della societa', con esclusione delle palificazioni portanti circuiti costruiti in applicazione della legge 2529 e sue successive modificazioni, e di quelle il cui tracciato sia in sede ferroviaria.
Il prezzo unitario di cessione in proprieta' della societa' e' stabilito in via forfettaria in L. 325.000 per km. di palificazione semplice e in L. 600.000 per km. di palificazione doppia.
La societa' si impegna altresi' ad acquistare, entro il periodo sopra indicato, i circuiti telefonici di proprieta' dell'amministrazione compresi quelli adibiti al servizio fonotelegrafico comunale, che si rendessero disponibili in relazione all'istituzione del servizio fonotelegrafico o del servizio fonotel nelle localita' minori ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del presente atto aggiuntivo e che la societa' avesse modo di utilizzare per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione al prezzo unitario di L. 130.000 per km. di doppino in filo di bronzo di diametro mm. 2; L. 200.000 per km. di doppino in filo di bronzo di diametro mm. 3; L. 110.000 per km. di doppino in filo di copperweld di mm. 2,59.
Il pagamento della somma complessiva risultante dalle cessioni previste nel presente articolo gravata, a partire dalla data delle singole cessioni, di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, sara' effettuato dalla societa' in 5 annualita' costanti, la prima delle quali avra' inizio il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine indicato nei comma precedenti.
2. - Installazioni di apparecchi in franchigia presso gli uffici fonotelegrafici.
La societa' assume l'impegno di provvedere alla installazione di apparecchi in franchigia negli uffici fonotelegrafici della amministrazione o in quelli gestiti dalle amministrazioni comunali, quando l'amministrazione decida di sopprimere il relativo collegamento fonotelegrafico diretto.
Tali apparecchi in franchigia non sono compresi nelle percentuali previste dall'art. 50 della convenzione.
3. - Apparecchi in franchigia.
La societa' e' obbligata, nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, a provvedere a che tutte le linee di centrale, a cui fanno capo apparecchi in franchigia installati, ai sensi dell'art. 50 delle convenzioni, in atto nell'ambito delle reti a contatore, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da commutazioni urbane.
Nell'intervallo la societa' e' obbligata a disabilitare alle comunicazioni teleselettive e ai servizi speciali gli apparecchi in franchigia indicati dall'amministrazione e, in alternativa, su indicazione dell'amministrazione, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette trimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori, quando questi scatti non superino il numero di 1000 per trimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero.
4. - Traffico internazionale di frontiera.
Fino a quando non sara' diversamente disposto a norma dell'art. 8, la societa' continuera' ad espletare il traffico telefonico internazionale di frontiera limitatamente ai circuiti indicati dall'art. 20 delle "Convenzioni" con le societa' Stipel e Telve.
5. - Il trasferimento delle competenze di traffico avra' inizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e sara' completato entro quattro mesi da tale data, in base alle modalita' che saranno concordate fra l'amministrazione e la societa'.
Contestualmente al detto, graduale trasferimento di competenze, i proventi del relativo traffico saranno ripartiti, fra la amministrazione e societa', con i criteri stabiliti dall'art. 16 della presente convenzione.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- art. 21

Art. 21.
Registrazione della convenzione
La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro.
Roma, 27 febbraio 1968
Per la Societa'
Il presidente prof. dott. ing. Giovanni SOMEDA
p. l'Amministrazione
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing.
Ernesto LENSI
Registrato al 1° Ufficio registro - Atti privati di Roma, addi' 1 marzo 1968 al n. 02405 - Gratis.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- Allegato I

Allegato I
ZONE TELEFONICHE
1ª Zona
Comprende il territorio dei compartimenti telefonici di Milano e Torino e cioe' il territorio della Regione Valle di Aosta e delle province di Alessandria, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Torino, Varese e Vercelli.
2ª Zona
Comprende il territorio dei compartimenti telefonici di Bolzano, Venezia, Verona e Trieste e cioe' il territorio delle province di Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Rovigo, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza.
sp;
3ª Zona
Comprende il territorio dei compartimenti telefonici di Ancona, Bologna, Perugia e Pescara e cioe' il territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Campobasso, Chieti, Ferrara, Forli', L'Aquila, Macerata, Modena, Panna, Perugia Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Teramo e Terni.
4ª Zona
Comprende il territorio dei compartimenti telefonici di Cagliari, Firenze, Genova, Pisa e Roma e cioe' il territorio delle province di Arezzo, Cagliari, Firenze, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Nuoro, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Sassari, Savona, Siena e Viterbo.
5ª Zona
Comprende il territorio dei compartimenti telefonici di Bari, Catania, Catanzaro, Napoli, Palermo e Potenza e cioe' il territorio delle province di Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio di Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto e Trapani.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- Allegato II

Allegato II
Ripartizione, fra l'amministrazione e la societa' degli introiti relativi ai servizi indicati dagli articoli 4 e 5 della convenzione.
I. Servizio di accettazione, trasmissione, ricezione fonica e recapito dei telegrammi e fonotel.
1) compensi dovuti alla societa' per l'impiego dei circuiti sociali da parte degli uffici P.T.
Per ogni telegramma scambiato tra un ufficio P.T. e il rispettivo centro telegrafico di raccolta e per ogni telegramma portante l'indicazione di servizio tassata T.F., dettato ai destinatari dal centro telegrafico di raccolta:
nell'ambito distrettuale, L. 95;
nell'ambito settoriale, L. 32;
nell'ambito urbano, L. - Per ogni telegramma scambiato tra due uffici P.T. dello stesso distretto senza transito attraverso il centro telegrafico di raccolta, L. 95.
2) Compensi dovuti alla societa' per il servizio fonotel.
Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione) o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340.
Nei casi pero' in cui per le operazioni di partenza e di arrivo di uno stesso telegramma siano impegnati due posti telefonici pubblici il compenso e' dovuto una sola volta e, a tale fine, l'ammontare globale dei compensi e' determinato secondo il criterio di cui al successivo numero 3).
3) Compensi dovuti alla societa' per il servizio espletato nelle localita' dotate di uffici P.T. durante la chiusura di questi nei giorni festivi e nel sabato pomeriggio.
Per ogni operazione di partenza (accettazione e trasmissione) o di arrivo (ricezione e recapito) o di servizio locale (accettazione e recapito) effettuata da un posto telefonico pubblico nell'ambito del distretto, L. 340.
Nei casi pero' in cui per le operazioni di partenza e di arrivo siano impegnati due posti telefonici pubblici, il compenso e' dovuto una sola volta e, a tal fine, il compenso di L. 340 e' attribuito al numero totale delle singole operazioni diminuito di una percentuale pari al rapporto tra numero - campionariamente rilevato - dei casi di doppio impegno ed il totale delle operazioni.
Per il primo anno dall'entrata in vigore della convenzione, di cui il presente allegato e' parte integrante, tale percentuale viene stabilita nella misura del 5 per cento.
Successivamente la percentuale stessa verra' revisionata di anno in anno in base ai dati desunti da apposite rilevazioni.
II. Dettatura fonica dei telegrammi da e per gli abbonati nell'ambito distrettuale.
1) La soprattassa di L. 200 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete urbana o settoriale, viene cosi' ripartita:
a) nelle localita' di cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla societa':
L. 23 all'amministrazione;
L. 180 alla societa';
b) nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla societa', il servizio e' svolto dall'amministrazione:
L. 160 all'amministrazione;
L. 40 alla societa';
2) La soprattassa di L. 250 dovuta per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato, nell'ambito della rete distrettuale, viene cosi' ripartita:
a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla societa':
L. 20 all'amministrazione;
L. 230 alla societa';
b) nelle localita' in cui non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla societa', il servizio e' svolto dall'amministrazione:
L. 150 all'amministrazione;
L. 100 alla societa';
3) La soprattassa di L. 100 dovuta per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana, viene cosi' ripartita:
a) nelle localita' in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla societa':
L. 10 all'amministrazione;
L. 90 alla societa';
b) nelle localita' in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla societa', il servizio e' svolto dall'amministrazione:
L. 70 all'amministrazione;
L. 30 alla societa'.
Le anzidette soprattasse e la loro ripartizione, risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, numero 663 , sono soggette a revisione nei termini stabiliti dallo art. 4 della convenzione.
III. Servizio telegrafico di trasmissione dati.
1) Canoni delle apparecchiature.
Sono di spettanza dell'amministrazione i canoni dovuti dagli utenti per le apparecchiature impiegate sulla rete telefonica pubblica a commutazione o sui collegamenti diretti, nella misura e con le modalita' stabilito dal decreto ministeriale in vigore.
Sono di spettanza della societa' i canoni di noleggio e manutenzione degli equipaggiamenti per la conversione dei segnali (modem), che saranno fissati dall'amministrazione d'intesa con la societa'.
2) Canoni dei circuiti per collegamenti diretti.
I canoni d'uso dovuti dagli utenti per circuiti utilizzabili nell'intera banda telefonica, stabiliti dal decreto presidenziale in vigore, sono ripartiti come segue:
A) Collegamenti settoriali e interurbani.
Se tra i punti terminali il traffico telefonico e' di pertinenza della societa':
spetta alla societa' il canone pari all'importo di 18.000 unita' di conversazione telefonica, effettuata tramite operatrice alla tariffa ordinaria;
spetta all'amministrazione la maggiorazione del 10 per cento su detto canone.
Se tra i punti terminali il traffico telefonico e' di pertinenza dell'amministrazione spettano all'amministrazione:
a) l'85 per cento del canone pari a 18.000 unita' di conversazione telefonica, effettuata tramite operatrice, alla tariffa ordinaria, detratto il canone corrisposto dalla societa' alla amministrazione per l'affitto dei circuiti;
b) la maggiorazione del 10 per cento del canone di cui al punto a);
spetta alla societa' il 15 per cento del canone di uso di cui al punto a).
B) Collegamenti diretti circoscritti all'ambito urbano e raccordi urbani di collegamenti diretti settoriali e interurbani.
Il canone d'uso stabilito dalle disposizioni vigenti e' ripartito tra societa' e amministrazione, attribuendo a quest'ultima il 10 per cento della quota di pertinenza della societa'.
Nel caso di collegamenti interurbani con una o piu' derivazioni intermedie, quando tutte le combinazioni possibili di traffico sono di pertinenza della societa' oppure dell'amministrazione, valgono le regole di ripartizione sopra menzionate.
Quando le combinazioni possibili di traffico sono in parte di pertinenza della societa' e in parte di pertinenza dell'amministrazione, il canone di uso viene ripartito in tante quote quante sono le combinazioni di traffico, in modo che ciascuna quota risulti proporzionale alla tariffa unitaria della relativa combinazione; alla societa' spetta, oltre che la quota di ciascuna combinazione di traffico di sua pertinenza, il 15 per cento di ciascuna quota che spetta all'amministrazione per le combinazioni di sua pertinenza.
All'amministrazione, oltre a queste quote al netto della percentuale spettante alla societa', compete la maggiorazione del 10 per cento sul canone d'uso complessivo.
IV. Servizio telegrafico di segnaletica.
1) Canoni di spettanza dell'amministrazione.
Sono di spettanza dell'amministrazione i canoni dovuti dagli utenti per le apparecchiature, quali risultano dal decreto ministeriale in vigore e successive modifiche.
2) Canoni dovuti dagli utenti per i collegamenti in loro uso: i canoni dovuti dagli utenti per i collegamenti ceduti in loro uso sono uguali a quelli stabiliti per i collegamenti per la trasmissione dati e la loro ripartizione fra l'amministrazione e la societa' e' effettuata con le norme indicate nel precedente paragrafo III.
3) Canoni per i collegamenti dell'amministrazione.
Per i propri collegamenti l'amministrazione corrisponde i canoni indicati nell'allegato III.
La societa' ha tuttavia l'obbligo di cedere in uso all'amministrazione, a titolo gratuito, sino ad un massimo di 1000 collegamenti urbani di raccordo tra le apparecchiature di allarme, di cui l'amministrazione stessa intendesse dotare i propri uffici, e le corrispondenti apparecchiature di ricezione dei segnali di allarme da installare presso gli uffici delle autorita' preposte all'ordine pubblico.
4) Canoni per i collegamenti delle amministrazioni pubbliche.
Sono accordate, sui canoni indicati al precedente n. 2) e limitatamente alle tratte interurbane, riduzioni del 40 per cento per i collegamenti costituiti a servizio esclusivo delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali o dagli uffici dipendenti dalle amministrazioni stesse, con esclusione dei servizi di cui all' art. 2195 del codice civile , gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.
5) I predetti canoni sono comprensivi di tutti gli oneri di impianto, esercizio e manutenzione sostenuti dalla societa'. Nessun ulteriore contributo o sovrapprezzo puo' essere applicato agli utenti sia a compenso di spese di primo impianto, sia ad altro titolo.

Convenzione tra Ministero delle poste e SIP- Allegato III

Allegato III
Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'amministrazione e la societa' dei circuiti telefonici e mezzi trasmissivi.
1) Circuiti urbani e settoriali.
Per ogni chilometro o frazione della lunghezza effettiva, L.
10.900.
Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km., le eventuali frazioni sino a 300 metri non sono soggette a canone.
2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani.
a) Circuiti terminati.
Si considerano "circuiti terminati" i circuiti equipaggiati compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza.
Detti circuiti possono essere realizzati sia in bassa frequenza (in cavo, filo, ecc.) che a frequenza vettrice su portanti fisici o su cavi hertziani e, se in frequenza vettrice, a richiesta, saranno equipaggiati con terminazioni a due o a quattro fili e con segnalazioni fuori banda oppure a due frequenze vocali (2040 Hz, 2400 Hz).
Canone d'uso annuo per circuiti in bassa frequenza ed a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori fuori banda:
sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300, L. 9.250;
oltre i primi 50 km e sino a 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300, L. 2.010;
oltre i primi 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300, L. 1.610.
Canone d'uso annuo per circuiti a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4/4 (codice nazionale):
sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300, L. 12.060;
oltre i primi 50 km e sino a 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300, L. 2.010;
oltre i primi 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300, L. 1.610.
b) Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo.
Si considera "Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 oppure a 4 fili, e con segnalatori fuori banda oppure a 2 frequenze ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).
Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:
sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (5230x12), L. 62.760;
oltre i primi 50 km e sino a 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (2010 x 12), L. 24.120;
oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (1610 x 12), L. 19.320.
Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori a due frequenze e traduttori a rele' 4/4 (codice nazionale):
sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (6630 x 12), L. 79.560;
oltre i primi 50 km e sino a 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (2010 x 12), L. 24.120;
oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300
(1610 x 12), L. 19.320
c) Gruppo primario non terminato.
Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza verticale comunque realizzati fornito, ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).
Canone d'uso annuo:
sino a 50 km per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (3620x12), L. 43.440;
oltre i primi 50 km e sino a 300 km, per ogni km o frazione non inferiore a m. 300 (2010 x 12), L. 24.120;
oltre i primi 300 km per ogni km o frazione non inferiore a n. 300 (1610 x 12), L. 19.320.
d) Gruppo secondario non terminato.
Si considera " Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.
Canone d'uso annuo (rapportato ad una utilizzazione media della corrispondente banda pari allo 0,74 per cento):
per km o frazione non inferiore a m. 300 (0,74 x 60 x 1810), L.
80.360.
Lo stesso canone al completo vale anche quando il gruppo secondario, per particolare necessita', viene ceduto suddiviso nei 5 singoli gruppi primari nella banda di frequenza del gruppo di base (E).
3) Canoni per la cessione in uso alla societa' degli autocommutatori dell'amministrazione.
Per gli autocommutatori a 4 fili di proprieta' dell'amministrazione ceduti in uso alla societa', questa corrispondera' all'amministrazione stessa un canone annuo pari al 17 per cento del prezzo di acquisto.
Tale canone e' comprensivo della manutenzione e dell'esercizio degli autocommutatori, dell'uso dei relativi locali, nonche' dell'illuminazione, riscaldamento e pulizia dei medesimi.
La societa' e' impegnata a praticare le stesse condizioni per gli autocommutatori o porzioni degli stessi ceduti in uso alla amministrazione.
4) I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi.
L'amministrazione e la societa' rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto o a qualsiasi altro titolo.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 24 gennaio 1983 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'amministrazione e la societa' SIP, dei circuiti telefonici e mezzi trasmissivi di cui all'allegato 3 alla convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 , sono sostituiti da quelli previsti negli articoli successivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I canoni annui indicati nel presente decreto si applicano con decorrenza 1° maggio 1980".
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