068U0497
068U0497
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1968 n. 497)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ;
Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ;
Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925 , recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935 , e successive modificazioni;
Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra la amministrazione delle poste e dei telegrafi e la societa' Italo radio, successivamente incorporata nella societa' Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935 , e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 26 luglio 1957, n. 615 ;
Accertato che la societa' Italcable si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del citato decreto-legge 6 giugno 1957, n. 374 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1957, n. 615 ;
Viste le direttive del comitato interministeriale per la programmazione economica sul piano di riassetto telefonico, approvate nella seduta del 21 novembre 1967;
Considerata l'opportunita', indicata nelle suddette direttive, di assicurare attraverso una nuova convenzione con la Italcable il potenziamento dei servizi di telecomunicazioni internazionali ed intercontinentali;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, societa' per azioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1968 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219 foglio n. 15. - GRECO
Art. 1
Convenzione per la concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, di servizi di telecomunicazioni internazionali.
Tra il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. mg.
Ernesto Lensi, e la Italcable servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Societa' per azioni, d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "Societa'", con sede in Roma, via Calabria, 46-48 e con capitale versato di L. 13.000.000.000, rappresentata dal presidente dott. ing. Carlo Enrico Martinato, in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione il 26 giugno 1967, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
Oggetto della concessione
1) Sono concessi in esclusiva alla societa':
a) il servizio internazionale dei telegrammi ad uso pubblico, ad eccezione dei telegrammi di stampa, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5;
b) il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 6;
c) il servizio internazionale telex ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 7;
d) il servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 8;
e) il servizio internazionale di fototelegrafia ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 9;
f) i servizi internazionali ausiliari ed accessori a quelli stabiliti nelle precedenti lettere.
2) Sono concessi non in esclusiva alla Societa':
a) il servizio internazionale dei telegrammi di stampa ad uso pubblico, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 5;
b) i servizi di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse, con le modalita' e nei limiti di cui all'art. 10.
3) Non sono compresi nella presente concessione i servizi di radiocomunicazioni mobili, terrestre, marittimo ed aereo, nonche' i servizi di radiodiffusione per l'interno e per l'estero.
4) La concessione e' subordinata alle modalita', limitazioni, condizioni ed obblighi stabiliti negli articoli seguenti e - per quanto da essi non disposto - nelle leggi vigenti.
Art. 2
Art. 2.
Sede, oggetto, capitale, amministratori e sindaci, personale della societa'
1) La sede legale della societa' e' stabilita in Roma e potra' essere trasferita altrove con la preventiva autorizzazione della amministrazione.
2) L'esercizio di servizi di telecomunicazioni in Italia e allo estero e lo svolgimento di attivita' con questi connesse devono costituire l'oggetto statutario esclusivo della societa'.
3) Il capitale della societa' - che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 13 miliardi - deve essere sempre adeguato alla entita' e al valore degli impianti da gestire nonche' agli sviluppi dei medesimi.
Tutte le azioni dovranno avere uguale valore nominale ed essere, in maggioranza, di proprieta' diretta o indiretta dello I.R.L.
L'amministrazione potra', in ogni tempo, richiedere la verifica della esecuzione di questa clausola.
4) Il presidente, il vice presidente e l'amministratore delegato della societa' devono avere la cittadinanza italiana. Almeno i due terzi degli amministratori devono essere cittadini italiani.
Del consiglio di amministrazione della societa' fa' parte, senza obbligo della cauzione stabilita dallo statuto sociale, un rappresentante del Governo italiano designato dall'amministrazione.
Qualora in seno al consiglio di amministrazione sia costituito un comitato esecutivo, l'amministratore di nomina governativa ne fa parte di diritto.
Il consiglio di amministrazione della societa' puo' comprendere - entro il limite massimo di un quarto del totale dei suoi componenti - anche amministratori designati dai Governi di Paesi esteri nei quali la societa' svolge attivita' di concessionaria di servizi di telecomunicazioni.
Il presidente del collegio sindacale e' nominato dal Ministero del tesoro.
La maggioranza dei sindaci deve avere la cittadinanza italiana.
Agli effetti del controllo sulla osservanza di quanto disposto in questa clausola, la societa' e' tenuta a dare comunicazione all'amministrazione dell'avvenuta nomina degli amministratori e sindaci, entro quindici giorni dalla relativa deliberazione.
5) Il direttore generale, nonche' i dirigenti e tutto il personale della societa' in servizio in Italia devono avere la cittadinanza italiana.
In via eccezionale, la societa' puo' ottenere dall'amministrazione l'autorizzazione ad impiegare temporaneamente personale straniero per particolari servizi in Italia.
L'amministrazione puo' richiedere alla societa' che il personale addetto a speciali servizi di interesse dello Stato sia di proprio gradimento.
6) La societa' e' tenuta ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni della presente convenzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
Art. 3
Art. 3.
Assunzione di nuovi servizi all'estero
L'assunzione da parte della societa' di nuovi servizi di telecomunicazioni in Paesi esteri oltre quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' subordinata ad autorizzazione da parte dell'amministrazione, la quale dovra' decidere entro tre mesi dalla richiesta fatta dalla Societa'.
Art. 4
Art. 4.
Piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale
Il piano regolatore telefonico e telegrafico nazionale approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 11 dicembre 1957 e successive modificazioni e che sara' nel presente atto piu' brevemente denominato piano regolatore, costituisce - in quanto applicabile - parte integrante della presente convenzione.
Art. 5
Art. 5.
Servizio internazionale dei telegrammi
E' di competenza esclusiva della societa' il servizio dei telegrammi con tutti i Paesi esteri eccetto i seguenti: Albania, Algeria, Austria, Citta' del Vaticano, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Turchia.
I telegrammi in partenza dall'Italia e diretti a Paesi esteri - rientranti nella sfera di competenza della societa' - saranno accettati dall'amministrazione e da questa inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie di comunicazione con l'estero approntati dalla societa', la quale in territorio nazionale potra' avere uffici operativi solo nelle localita' sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore (tali uffici operativi saranno qui di seguito piu' brevemente denominati "uffici della Societa'").
Analogamente saranno inoltrati a destinazione per il tramite degli impianti e delle vie sociali i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa'.
I telegrammi diretti in Italia provenienti, attraverso le vie e gli impianti della societa', dai Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa saranno da quest'ultima inoltrati agli uffici dell'amministrazione seguendo gli istradamenti e le modalita' stabiliti dall'amministrazione stessa, d'intesa con la societa'.
Analogamente saranno inoltrati agli uffici dell'amministrazione i telegrammi in transito per l'Italia provenienti da Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione.
I telegrammi scambiati tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' saranno inoltrati per il tramite degli impianti e delle vie sociali.
Al recapito dei telegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione.
Le indicazioni di via ammesse per i telegrammi in partenza dall'Italia diretti a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sono solo quelle denominate "Via Italcable" o "Via Italo Radio" o le vie ad esse collegate. I telegrammi di stampa avranno corso attraverso gli impianti e le vie sociali quando portino le indicazioni di via anzidette e quando non abbiano alcuna indicazione di via.
La societa' si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale.
Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la societa' e' tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finche' perdura tale situazione, provvede ad istradare i telegrammi per altre vie.
Per lo scambio della corrispondenza telegrafica fra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della societa', questa e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti, stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione.
Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalita', che si rendessero necessarie nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volta stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa'.
La societa' assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perche' il servizio internazionale dei telegrammi si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza. Pertanto la societa' si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di tempo in tempo con la amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre piu' economico.
L'amministrazione e la societa' svilupperanno i propri impianti per commutazione di circuiti e di messaggio, realizzandone la piu' stretta interconnessione, allo scopo anche di consentire al maggior numero possibile di uffici telegrafici dell'amministrazione stessa l'accesso diretto alle reti della Societa'. In particolare, la societa' si impegna a realizzare, entro 5 anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, un impianto per ritrasmissione automatica di messaggio nel proprio ufficio di Roma.
Nell'utilizzazione degli impianti e nelle modalita' operative saranno osservati il regolamento telegrafico internazionale, il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e, salvo che sia diversamente stabilito dall'amministrazione, le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, e del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni che, nel contesto del presente atto, verranno piu' brevemente denominati CCITT e CCIR.
Art. 6
Art. 6.
Servizio internazionale telefonico
E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale telefonico ad uso pubblico con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.
Per l'espletamento del detto servizio, la societa' e' tenuta, per quanto di sua competenza, a predisporre e realizzare gli impianti e i collegamenti necessari, adeguandoli costantemente allo sviluppo e alla entita' del traffico, in modo da garantire in ogni tempo che il servizio stesso si svolga con prontezza e con regolarita'.
La societa' ha altresi' l'obbligo di provvedere, sempre per quanto di sua competenza, all'apprestamento dei mezzi e della organizzazione necessari per consentire l'automatizzazione dei servizi nei termini e secondo le modalita' che saranno concordati con l'amministrazione italiana e con le amministrazioni e compagnie estere interessate.
L'amministrazione e la societa' attribuiranno carattere prioritario alla estensione del servizio in teleselezione da operatrice, tenendo conto, ai fini della introduzione del servizio in teleselezione da utente, dei limiti imposti dalla struttura tariffaria e dalle caratteristiche degli impianti nonche' delle esigenze della utenza.
Le modalita' per lo svolgimento del servizio, saranno disciplinate da particolari accordi tra l'amministrazione e la societa'.
Tali accordi dovranno essere definiti non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e dovranno rispondere ai criteri qui appresso indicati:
a) il traffico in partenza dall'Italia destinate a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', verra' accettato direttamente dagli uffici della societa', che potranno aver sede nei centri nazionali previsti dal piano regolatore, e avviato a destinazionale per il tramite degli impianti e delle vie sociali.
Gli uffici della societa' saranno direttamente ed automaticamente raggiunti dagli utenti con la formazione di un numero di prenotazione unico per tutto il Paese.
La societa', per quanto di propria competenza, dovra' attuare i provvedimenti necessari perche' il servizio di prenotazione come sopra detto possa essere ad essa trasferito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione, per il compartimento telefonico di Roma.
Per l'estensione del predetto servizio di prenotazione ai rimanenti compartimenti, le modalita' ed i tempi di realizzazione del servizio saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa', non oltre otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
La societa' dovra' attuare altresi' i provvedimenti necessari perche' il servizio di prenotazione in oggetto si svolga regolarmente e senza attese.
Fino a quando il servizio stesso non sara' stato assunto dalla societa', il traffico di cui sopra sara' accettato, in via transitoria, dagli uffici della societa' per il tramite degli uffici interurbani dell'amministrazione in sede di centro compartimentale, secondo modalita' da stabilire nei termini sopra indicati;
b) il traffico terminale proveniente in Italia dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa' sara' inoltrato direttamente in teleselezione agli utenti della rete telefonica italiana a cura dei corrispondenti esteri della societa' o, quando necessario, a cura della societa' stessa, la quale effettuera' con proprio personale le relative operazioni. Ove occorra, tale traffico sara' inoltrato agli utenti della rete telefonica italiana a cura della societa' per il tramite del centro compartimentale interessato;
c) il traffico in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' sara' espletato direttamente dalla societa';
d) il traffico in transito, scambiato fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sara' svolto, ove occorra ed ove possibile, con l'intervento di un solo operatore;
e) le modalita' per lo svolgimento dei servizi telefonici in teleselezione da utente da e per i Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' saranno fissate di comune accordo fra l'amministrazione e la societa', tenendo anche conto delle esigenze dei corrispondenti esteri.
Il collegamento tra gli uffici della societa' ed i centri di compartimento e' stabilito mediante la rete primaria dell'amministrazione.
La societa' si impegna a predisporre, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale.
Qualora tutte le vie predisposte dalla societa' risultino interrotte l'amministrazione, ricevutane comunicazione dalla societa', potra' provvedere ad istradare sulle proprie vie il traffico telefonico che non possa avere corso per le vie sociali.
Qualora la societa' non sia in grado di espletare il traffico telefonico con uno qualsiasi dei Paesi rientranti nella propria sfera di competenza, ne dara' immediata comunicazione alla amministrazione e trasferira' ad essa, finche' perdura una tale situazione, il detto traffico per il successivo inoltro.
L'amministrazione in casi analoghi richiedera' che il traffico di propria competenza venga istradato sulle reti della societa' ogni volta che cio' risulti possibile.
Il servizio di trasmissione di programmi destinati alla radiodiffusione con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sara' effettuato sui circuiti telefonici internazionali della societa' con le modalita' che saranno fissate dall'amministrazione sentita la societa' stessa.
Art. 7
Art. 7.
Servizio internazionale telex
E' di competenza esclusiva della societa' il servizio telex con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.
Per lo svolgimento di tale servizio saranno osservate le seguenti modalita' di istradamento:
a) il traffico telex, terminale e di transito a destinazione dei Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', sara' inoltrato tramite la rete telex dell'amministrazione agli uffici della societa';
b) il traffico telex proveniente, attraverso le vie e gli impianti della societa', dai Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa e diretto in Italia o in transito verso i Paesi il cui traffico rientra nella sfera di competenza dell'amministrazione sara' inoltrato a destinazione sulla rete telex dell'amministrazione stessa;
c) il traffico telex in transito tra Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' sara' direttamente espletato dalla societa' medesima attraverso i propri impianti e le proprie vie di comunicazione.
La societa' si impegna a fare quanto e' in suo potere per predisporre, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione o di ingombro della via principale.
Qualora a causa di interruzioni, guasti o altri motivi, una comunicazione internazionale telex richiesta da un abbonato in Italia non possa essere stabilita per le vie sociali, la comunicazione medesima sara' istradata con mezzi dell'amministrazione ove disponibili.
Per l'espletamento del servizio in oggetto la Societa' e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di istradamento stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti alle suddette modalita' che si rendessero necessari nell'interesse dei traffici, anche in relazione agli sviluppi della tecnica, saranno di volta in volte stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa'.
La societa' assume l'obbligo di adottare i provvedimenti e di svolgere gli interventi necessari perche' il servizio telex internazionale si sviluppi in ogni tempo in armonia con i progressi tecnici e soddisfi alle esigenze dell'utenza.
Pertanto, la societa' si impegna ad introdurre nei propri impianti le occorrenti trasformazioni tecniche e ad apportare alla propria organizzazione le modifiche operative necessarie per conseguire, entro limiti che saranno concordati di volta in volta con l'amministrazione, la celerizzazione e l'automatizzazione del servizio terminale e di transito in relazione alle intese che potranno essere stabilite con le amministrazioni e le compagnie estere corrispondenti e tenuto conto della esigenza di rendere il servizio sempre piu' economico.
Art. 8
Art. 8.
Servizio internazionale di trasmissione dati su reti a commutazione
E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale di trasmissione dati con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.
La societa' approntera', a tal fine, i necessari circuiti internazionali ed i relativi impianti di commutazione che possono essere ubicati solo nelle localita' sedi di centri nazionali previsti dal piano regolatore; resta di competenza dell'amministrazione l'impianto e l'esercizio delle reti a commutazione nell'ambito nazionale.
Le modalita' per lo svolgimento di tale servizio e per la interconnessione delle reti e degli impianti della societa' con le reti e gli impianti dell'amministrazione nonche' della societa' concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, saranno stabilite dall'amministrazione stessa, d'intesa con la societa', entro un anno dall'entrata in vigore della presente convenzione.
La disciplina dei rapporti con l'utenza e la regolamentazione amministrativa del servizio restano di competenza della amministrazione che, sentita la societa', vi provvedera' in relazione anche alle clausole della convenzione con la societa' concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico.
Art. 9
Art. 9.
Servizio internazionale di fototelegrafia
E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale di fototelegrafia con tutti i Paesi non europei eccetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.
Alla accettazione ed al recapito dei fototelegrammi su tutto il territorio nazionale provvede l'amministrazione.
La societa' si impegna a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Paese di destinazione, oltre alla via di normale istradamento, almeno una via sussidiaria da utilizzarsi in caso di interruzione della via normale.
Qualora tutte le vie anzidette risultino interrotte, la societa' e' tenuta a darne immediata comunicazione all'amministrazione la quale, finche' perdura tale situazione, provvede ad istradare i fototelegrammi per altre vie.
Per lo scambio della corrispondenza fototelegrafica tra gli uffici dell'amministrazione e gli uffici della societa', questa e' tenuta ad osservare le modalita' operative, di esercizio e di impiego dei collegamenti, delle reti e degli impianti stabilite dall'amministrazione, d'intesa con la societa', contestualmente alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 10
Art. 10.
Servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse
La societa' puo' ammettere gli utenti, che siano in possesso del prescritto titolo, ad effettuare trasmissioni radiotelegrafiche e radiofototelegrafiche unilaterali ad ore fisse verso una o piu' destinazioni. Tale servizio sara' svolto tramite le stazioni radiotrasmittenti della societa' secondo le norme internazionali in vigore e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche ed amministrative stabilite dall'amministrazione, sentita la societa'.
Il servizio di ricezione di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse effettuate da stazioni estere, sara' svolto tramite le stazioni radioriceventi della societa' con le stesse modalita' stabilite nel precedente comma.
Gli utenti di tale servizio possono essere allacciati agli impianti della societa' con collegamenti diretti ad uso esclusivo.
Art. 11
Art. 11.
Cessioni a terzi in uso esclusivo
La societa' e' autorizzata a cedere in uso esclusivo a terzi, che siano in possesso del prescritto titolo, circuiti diretti da utilizzare per trasmissioni con tutti i Paesi non europei eccetto Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia.
Per quanto concerne i circuiti ad esclusivo uso telefonico o ad uso promiscuo, la suddetta autorizzazione comprende tutti i Paesi non europei, eccetto Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia.
La cessione non comprende le apparecchiature terminali di utente ne' i raccordi urbani e i circuiti interurbani del territorio nazionale.
In caso di indisponibilita' di circuiti da parte della societa' e per la durata di tale indisponibilita', l'amministrazione puo' cedere a terzi circuiti costituiti su altre vie.
Le modalita' per la cessione dei circuiti in oggetto e per il loro impiego saranno determinate dall'amministrazione, di intesa con la societa', non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione.
I canoni per la cessione dei circuiti in oggetto saranno stabiliti dall'amministrazione, d'intesa con la societa', in armonia con i regolamenti e gli accordi internazionali.
Art. 12
Art. 12.
Servizio internazionale di segnaletica
E' di competenza esclusiva della societa' il servizio internazionale di segnaletica con tutti i Paesi non europei accetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia. Tunisia e Turchia.
Per lo svolgimento di detto servizio saranno osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite nel precedente art. 11 per la cessione in uso esclusivo di circuiti intercontinentali.
Art. 13
Art. 13.
Impianti della societa'
Salvo i casi previsti negli articoli 14, primo comma, e 15, primo comma, della presente convenzione e senza pregiudizio dei diritti spettanti all'amministrazione e alle altre societa' concessionarie di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in virtu' delle convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente convenzione, la societa', ha il diritto di installare ed esercire in esclusiva tutti gli impianti, mezzi trasmissivi, circuiti e collegamenti occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione.
La societa', quando ne ravvisi l'opportunita', ha facolta' di integrare i propri impianti e la propria rete di telecomunicazioni con circuiti presi in uso da amministrazioni statali o altri enti, italiani o esteri, dandone comunicazione all'amministrazione e con le limitazioni di cui all'art. 15.
Qualora i mezzi trasmissivi della societa' debbano approdare o transitare in territori di Paesi esteri, il cui traffico terminale con l'Italia e' di competenza dell'amministrazione, la societa' ha l'obbligo di consentire a questa l'utilizzazione dei collegamenti e degli equipaggiamenti necessari per l'espletamento di detto traffico, nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 15.
La societa' provvedera', a propria cura e spesa, alla realizzazione dei circuiti di giunzione tra i propri uffici e quelli dell'amministrazione, in sede di centro nazionale.
Art. 14
Art. 14.
Impianti e arterie internazionali dell'amministrazione
Gli impianti e le arterie internazionali realizzati dall'amministrazione possono essere utilizzati per l'espletamento dei traffici di competenza della societa', la quale ha il diritto di ottenerli in uso, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo articolo 15.
L'amministrazione ogni qualvolta intenda procedere alla realizzazione di nuove arterie con i Paesi rientranti nella sua sfera di competenza, ne informera' tempestivamente la societa', per tener conto, nella progettazione ed esecuzione degli impianti, di eventuali esigenze relative al traffico di pertinenza di questa ultima.
Art. 15
Art. 15.
Reciproca cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi tra l'amministrazione e la societa'
La societa', per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, nonche' per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in localita' sedi di centri nazionali diversi, ha lo obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la societa' dovra' rivolgersi alla concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilita' - ha facolta' di costituirli direttamente.
Per la cessione in uso di detti circuiti e mezzi trasmissivi la societa' corrispondera', rispettivamente all'amministrazione o alla societa' concessionaria del servizio telefonico interno ad uso pubblico, i canoni annui indicati nell'allegato A.
Per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti realizzati dalla societa' tramite propri impianti radioelettrici, l'amministrazione corrisponde alla societa' stessa i canoni indicati nello allegato B.
I canoni di cui ai precedenti comma sono comprensivi di ogni onere e cioe' interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione, e saranno revisionati ogni triennio con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni.
I canoni annui per la cessione in uso, tra l'amministrazione e la societa', di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza, realizzati su cavi sottomarini, saranno stabiliti di volta in volta su base di reciprocita', tenendo conto degli oneri suaccennati.
Nel caso che l'amministrazione e la societa' utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione allo uso dei circuiti.
Le modalita' per tutte le predette cessioni in uso saranno fissare dall'amministrazione di intesa con la societa' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e potranno essere successivamente revisionate di comune accordo ove se ne prospetti l'opportunita'.
Art. 16
Art. 16.
Cessione in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di mezzi trasmissivi e di circuiti approntanti dalla societa'.
La societa' puo' cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza.
Per la costituzione di collegamenti rigidi diretti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', l'amministrazione e la societa' cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza.
I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'amministrazione ed alla societa' per le tratte di rispettiva pertinenza.
La cessione in uso e la determinazione dei canoni relativi alla tratta di pertinenza sociale, sono soggette alla preventiva approvazione dell'amministrazione, la quale ha diritto di percepire, sugli introiti corrispondenti, il canone di concessione stabilito nel successivo art. 34.
Art. 17
Art. 17.
Collaudi
La societa' e' tenuta a dare all'amministrazione tempestiva notizia del collaudo di nuovi impianti installati in territorio nazionale previsti dai Piani tecnici esecutivi di cui al successivo art. 22.
L'amministrazione si riserva la facolta' di partecipare con propri funzionari al collaudo allo scopo di controllare la osservanza delle norme tecniche prescritte, e la rispondenza ai piani tecnici di cui sopra, senza che cio' implichi responsabilita' alcuna da parte dell'amministrazione stessa.
Art. 18
Art. 18.
Brevetti
La presente convenzione non implica alcuna responsabilita' dell'amministrazione in ordine ai diritti di brevetto su sistemi e tipi di materiali ed apparecchiature impiegati dalla societa'.
L'amministrazione rimane, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto tra la societa' ed i terzi per l'uso dei brevetti, restando a carico della societa' stessa l'obbligo di provvedere alle necessarie garanzie ed al rispetto dei diritti di brevetto esistenti.
La societa' assume, in ogni caso, l'intera responsabilita' per eventuali infrazioni e terra' sollevata l'amministrazione da ogni molestia.
Art. 19
Art. 19.
Espropriazioni e servitu'
Le domande per dichiarazioni di pubblica utilita' delle opere e degli impianti della societa' in territorio nazione debbono essere rivolte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 .
In base ai progetti esecutivi approvati con le forme e le modalita' previste dalla presente convenzione, la societa' promuovera' la espropriazione dei terreni e fabbricati e la costituzione dei diritti reali necessari per lo svolgimento dei servizi concessi, provvedendo al pagamento delle relative indennita' liquidate ai sensi di legge.
Art. 20
Art. 20.
Esercizio e manutenzione degli impianti - Ammortamenti
La societa' si obbliga a mantenere i propri impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria richiesta dalla natura delle installazioni.
La societa' e' tenuta a riparare prontamente tutti i guasti e i difetti che abbiano a verificarsi nei propri impianti, dando la precedenza agli impianti che interessano la difesa e la sicurezza dello Stato ed a quelli utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'amministrazione.
La societa' dovra' esercire i propri impianti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari in vigore e di quelle della buona tecnica in modo da assicurarne, per quanto le compete, la completa e perfetta regolarita' di funzionamento.
La societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento dei propri impianti secondo le buone regole industriali che tengono conto
anche degli sviluppi della tecnica
Art. 21
Art. 21.
Sviluppo degli impianti
Al fine di assicurare servizi di elevata qualita', sicurezza e rendimento la societa' si impegna a sviluppare e, ove occorra, a modificare i propri impianti in modo che essi soddisfino, in ogni tempo, alle esigenze dei servizi stessi e all'incremento dei traffici.
Art. 22
Art. 22.
Piani pluriennali di massima e piani tecnici esecutivi
La societa', entro il mese di novembre di ciascun anno, ho l'obbligo di presentare all'amministrazione, opportunamente documentato, il piano generale di massima delle opere e degli investimenti programmati per i cinque anni successivi al fine di adeguare, completare e potenziare, gli impianti ed i servizi, in modo da rendere la loro struttura consona alle previsioni della pianificazione economica nazionale.
Le indicazioni del piano debbono essere elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo e sotto forma di previsione piu' generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo dell'utenza e del traffico nell'intero periodo considerato nel piano.
Ogni anno si provvede all'aggiornamento del piano modificando ed integrando, ove occorra, le previsioni del precedente; il piano stesso deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
previsioni della societa' sull'andamento del traffico e dei servizi oggetto della presente convenzione;
programma di sviluppo degli impianti e dei servizi;
investimenti occorrenti secondo previsioni di larga massima per la attuazione del programma in base ai costi correnti al momento della sua presentazione;
prospettive di larga massima sull'andamento economico del settore.
Entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione, deve comunicare alla societa' le proprie osservazioni in ordine ella rispondenza del piano alle finalita' indicate dal presente articolo.
Il termine suddetto puo' essere al massimo prorogato di giorni trenta, nel caso che l'amministrazione abbia richiesto, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi.
I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima sono, di volta in volta, autorizzati dall'amministrazione secondo piani esecutivi che la societa' e' tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di realizzazione delle opere programmate.
L'amministrazione entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi comunica le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine puo' essere prorogato di giorni trenta qualora l'amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.
Nei piani esecutivi, relativi a lavori od a forniture aventi speciali caratteristiche od importanza, la societa', ove richiesto dall'amministrazione, deve indicare il procedimento che intende seguire per l'aggiudicazione.
Art. 23
Art. 23.
Segreto delle comunicazioni
La societa' ha l'obbligo di prendere tutte le misure idonee a mantenere il segreto delle comunicazioni.
Art. 24
Art. 24.
Interferenze
L'amministrazione assegna alla societa' le frequenze idonee alla effettuazione dei servizi.
Qualora a causa di impianti eseguiti dalla societa', anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti per servizi pubblici di telecomunicazioni preesistenti, la societa' stessa deve attuare prontamente i provvedimenti indispensabili per eliminarli.
Art. 25
Art. 25.
Rapporti con amministrazioni e compagnie estere
La societa' e' autorizzata a intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni e con le compagnie estere interessate ai traffici di sua competenza formanti oggetto della presente convenzione. La societa' fornira' all'amministrazione periodiche e tempestive informazioni sugli affari di rilievo da essa trattati con le dette amministrazioni e compagnie estere.
La cessione di diritti d'uso irrevocabili a favore di enti stranieri su sistemi di telecomunicazioni di proprieta' della societa', le variazioni nelle tariffe, che debbono essere fissate dall'amministrazione a norma del successivo art. 30 e salvi i casi di urgenza ivi previsti, nonche' tutte le altre questioni da cui possano comunque derivare impegni per l'amministrazione o per il Governo italiano dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'amministrazione la quale, tenuto conto delle circostanze del caso, provvedera' prontamente in merito.
La societa' e' altresi' tenuta a richiedere il preventivo benestare dell'amministrazione in ordine a tutti quei problemi che, per la loro particolare natura, siano specificatamente indicati dal Governo italiano o dalla stessa amministrazione, nonche' in ordine a tutti quegli accordi per i quali e prevista l'approvazione con legge o con atto amministrativo formale.
La societa' partecipera', d'intesa ed in stretta collaborazione con l'amministrazione, alle conferenze internazionali indette dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni o da altre organizzazioni similari.
Nel caso che l'amministrazione ritenesse di delegare la societa' a rappresentarla nelle riunioni di cui sopra, la societa' si atterra' alle direttive che saranno impartite dall'amministrazione stessa.
Art. 26
Art. 26.
Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato
1) La societa' e' tenuta ad osservare la vigente convenzione internazionale delle telecomunicazioni sottoscritta dai Paesi aderenti all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ed i relativi regolamenti internazionali, nonche' gli altri accordi stipulati dal Governo italiano con Governi esteri, ovvero gli accordi che l'amministrazione, sentita la societa', abbia a stipulare con le amministrazioni o le compagnie estere corrispondenti che abbiano riflesso sui servizi di telecomunicazioni formanti oggetto della presente convenzione.
2) La societa' e' sottoposta a tutte le obbligazioni e fruisce di tutti i diritti derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei cavi sottomarini, firmata a Parigi il 14 marzo 1884, e dalle aggiunte e modificazioni introdotte da successivi accordi internazionali. In particolare la societa' e' tenuta ad osservare ai punti di approdo dei cavi sottomarini in Italia, le prescrizioni tecniche e di sicurezza ritenute necessarie dalla amministrazione, anche in relazione a particolari esigenze della difesa nazionale.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per le controversie che potessero verificarsi tra la societa' ed i proprietari di altri cavi, sia per l'incrocio dei conduttori sottomarini, sia per qualsiasi altra ragione.
Art. 27
Art. 27.
Nullaosta delle autorita' militari
Per la costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti e mezzi trasmissivi in zone dichiarate di interesse militare ai sensi di legge, la societa' dovra' munirsi di preventivo nullaosta delle competenti autorita' militari, da richiedere per il tramite dell'amministrazione.
Art. 28
Art. 28.
Studi ed esperimenti eseguiti dall'amministrazione
Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la societa' dovra' permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione del personale dello Stato designato dall'amministrazione e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria.
La societa' si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'amministrazione, a scopo di esperimento e di studio e senza diritto a compenso alcuno, i propri impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori.
Art. 29
Art. 29.
Sicurezza del lavoro
Nell'esercizio dei servizi formanti oggetto della presente convenzione la societa' e' tenuta ad osservare le norme stabilite dai regolamenti generali e particolari e dalle altre disposizioni in vigore per la tutela e l'igiene del lavoro e per la prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alle protezioni contro i rischi derivanti dagli impianti alimentati da alte tensioni.
Art. 30
Art. 30.
Tariffe e tasse
Le tariffe, le tasse terminali e le tasse di transito terrestre italiane per i servizi previsti dalla presente convenzione, nonche' i canoni di pertinenza italiana relativi al servizio di cui all'art. 11, sono quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'amministrazione, sentita la societa', con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore, in base alle convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate, tenuto conto dell'effettivo costo industriale dei servizi e in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della societa'.
La societa' - nei casi d'urgenza - e' autorizzata a stabilire le necessarie intese con le amministrazioni e compagnie estere, per la variazione delle tasse relative al percorso internazionale, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 25, informandone la amministrazione.
Le tariffe sono espresse di norma in franchi-oro e convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dagli utenti delle tariffe relative ai servizi postali e di telecomunicazione.
Art. 31
Art. 31.
Servizi di Stato
I telegrammi di Stato spediti da autorita' italiane in Italia e all'estero godono di una riduzione del 50 per cento sulla quota di tassa spettante alla societa'.
I canoni relativi ai circuiti dati in locazione ai sensi dello art. 11 ad uso esclusivo delle autorita' italiane in Italia ammesse al beneficio di cui al precedente comma godono di una riduzione del 25 per cento sulla quota di pertinenza italiana.
Art. 32
Art. 32.
Franchigia
In armonia con le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi, godono della franchigia, sia sulle linee dell'amministrazione, sia su quelle della societa', i telegrammi e avvisi di servizi relativi all'esercizio dei servizi previsti dalla presente convenzione e all'andamento delle linee e dei cavi e dei collegamenti della societa'.
Inoltre godono della franchigia i telegrammi, avvisi telegrafici, comunicazioni telex e telefoniche relativi ai servizi della societa' quando abbiano corso unicamente su collegamenti della societa' stessa.
Art. 33
Art. 33.
Ripartizione degli introiti
1) Per i telegrammi terminali scambiati tra l'Italia e i Paesi esteri, rientranti nella sfera di competenza della societa', spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio del servizio medesimo, il 65 per cento della tassa terminale italiana.
Per i telegrammi in transito per l'Italia, aventi corso in parte su collegamenti di pertinenza della societa' e in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione, la tassa di transito italiana e' ripartita a meta' tra amministrazione e societa'.
Allo scopo di migliorare la qualita' del servizio, l'amministrazione - sentita la societa' - puo' convogliare il traffico telegrafico in transito per l'Italia su circuiti diretti attestati agli uffici della societa', senza applicazione di canoni d'uso e ferme restando le ripartizioni delle tasse di transito stabilite dal precedente comma.
Le quote di tassa di pertinenza italiana relative al percorso internazionale sono di spettanza della societa'.
Qualora, per accordi internazionali, siano introdotti sistemi di tariffazione diversi da quelli previsti dal regolamento telegrafico internazionale in vigore all'atto della stipula della presente convenzione, l'amministrazione - d'intesa con la societa' - stabilira' quale aliquota della tariffa debba considerarsi corrispondente alla tassa terminale o di transito italiana e quale debba considerarsi relativa al percorso estero.
2) Per i traffici telefonico, telex e fototelegrafico, scambiati fra l'Italia e i Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa', nonche' per i servizi di trasmissione dati su reti a commutazione con gli stessi Paesi, spetta all'amministrazione, a titolo di corrispettivo per l'impegno delle reti e degli impianti e per le altre prestazioni comunque inerenti l'esercizio dei servizi medesimi, la aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana. Analoga aliquota spetta alla amministrazione per i traffici in transito attraverso l'Italia, aventi corso in parte sui collegamenti di pertinenza sociale ed in parte su quelli di pertinenza dell'amministrazione.
3) Per il servizio di locazione a terzi di cui all'art. 11 e per i servizi di segnaletica di cui all'art. 12 della presente convenzione, spetta all'amministrazione l'aliquota del 18 per cento sulle quote di pertinenza italiana relative al percorso internazionale.
4) Per tutti i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', spettano all'amministrazione le quote di tasse stabilite nei precedenti paragrafi 1) e 2).
5) Per i traffici originari da Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa', pervenuti in Italia tramite Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione, la quota di pertinenza italiana spetta interamente alla amministrazione stessa. L'amministrazione e' tenuta a comunicare trimestralmente alla societa' il dettaglio dei traffici suddetti e dei relativi proventi.
6) Per tutto il traffico telefonico uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' e da questa trasferito all'amministrazione - in conformita' di quanto previsto all'art. 6 della presente convenzione - la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla societa'. 7) Per tutto il traffico telex uscente dall'Italia destinato a Paesi rientranti nella sfera di competenza della societa' e da questa inoltrato sui circuiti realizzati dall'amministrazione con Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'amministrazione stessa, la quota di pertinenza italiana e' ripartita nella misura del 90 per cento all'amministrazione e del 10 per cento alla societa'.
8) Per i traffici in transito per l'Italia scambiati tra Paesi esteri rientranti nella sfera di competenza della societa' esclusivamente attraverso gli impianti e le vie di comunicazione della societa', nonche' per il servizio di radiocomunicazioni unilaterali ad ore fisse di cui al precedente art. 10, le quote di pertinenza italiana spettano interamente alla societa'.
9) Le ripartizioni relative ai servizi internazionali ausiliari, ed accessori, di cui al paragrafo 1) f) del precedente art. 1, saranno stabilite, per quanto possibile, in adesione ai criteri di cui ai paragrafi 1), 2) e 3) del presente articolo.
10) La eventuale differenza tra l'importo in lire delle tasse percepite sull'utente italiano in base all'equivalente del franco-oro in vigore in Italia e l'importo delle tasse calcolato applicando il cambio utilizzato per la liquidazione dei conti, e' ripartita a meta' tra l'amministrazione e societa'.
Art. 34
Art. 34.
Canone di concessione
La societa' corrispondera' all'amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura del 4,50 per cento da calcolarsi su tutti i proventi lordi da essa realizzati per i traffici terminali italiani e per quelli in transito per l'Italia.
Per proventi lordi, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito percetto dalla societa' per i traffici summenzionati, deduzione fatta delle quote spettanti all'amministrazione e di quelle spettanti alle amministrazioni e compagnie estere interessate.
Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'amministrazione non oltre i trenta giorni successivi alla approvazione del bilancio annuale della societa'.
Art. 35
Art. 35.
Compilazione e liquidazione dei conti - Pagamenti
La compilazione dei conti tra l'amministrazione e la societa' concernente i traffici ed i servizi oggetto della presente convenzione e la liquidazione dei relativi saldi sono effettuate mensilmente.
Limitatamente al servizio internazionale dei telegrammi di cui all'art. 7 della presente convenzione, l'amministrazione versera' alla societa', salvo conguaglio, entro il mese successivo a quello a cui il traffico si riferisce, una somma pari al 95 per cento dell'importo a credito della societa' risultante da conti provvisori che la societa' medesima redigera' in base ai dati del traffico scambiato nello stesso mese dell'anno precedente.
Il pagamento dei saldi viene effettuato in moneta italiana applicando, per le somme espresse in franchi-oro o in altra moneta, il cambio vigente alla data della loro liquidazione.
L'amministrazione comunichera' alla societa' le modalita', per il versamento a favore delle dipendenti aziende, delle quote spettanti all'amministrazione stessa per i servizi ed i traffici indicati nell'art. 33 nonche' del canone di concessione.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, valgono le norme della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e annessi regolamenti nonche' le modalita' che fossero stabilite dall'amministrazione di intesa con la societa'.
Art. 36
Art. 36.
Facolta' dello Stato di sospendere od assumere i servizi
Ai sensi dell'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni - per grave necessita' pubblica - il Governo potra', con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente prendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della societa' in Italia ed assumere i servizi in sua vece.
Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, sara' redatto un verbale da cui risultino la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento.
Analogo verbale verra' redatto al momento della riconsegna alla societa'.
Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo degli introiti spettantele per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese;
se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla societa' un utile pari alla media degli utili della societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianti occupata od ai servizi sospesi o limitati.
Art. 37
Art. 37.
Vigilanza e controllo da parte dell'amministrazione
L'amministrazione ha il diritto di effettuare:
a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti;
b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;
c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista nelle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la societa' deve corrispondere all'amministrazione ai sensi dell'art. 34 della presente convenzione.
La societa' mettera' a disposizione dei funzionari, incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.
Le verifiche di cui alla lettera c) possono essere effettuate anche dal Ministero del tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'amministrazione.
Art. 38
Art. 38.
Divieto di cessione e subconcessione
Salvo autorizzazione esplicita dell'amministrazione, e' vietata la cessione e la subconcessione, anche parziale ed in qualunque forma, dell'esercizio della concessione.
Art. 39
Art. 39.
Bilancio e inventario
La societa' deve trasmettere il proprio bilancio annuale, entro un mese dall'approvazione, all'amministrazione ed al Ministero del tesoro.
Detti dicasteri si riservano la facolta' entro l'esercizio successivo, di chiedere, per quanto concerne i servizi previsti dalla presente convenzione i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni.
La societa' deve altresi' tenere a disposizione dell'amministrazione e trasmettere a questa, ove la stessa ne faccia richiesta, copia dell'inventario degli impianti tenuto dalla societa' stessa in conformita' dalle leggi vigenti e copia delle scritture contabili previste dall'art. 43, lettere a), b), c) e secondo comma del n. 3 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645 , redatto in conformita' delle disposizioni del testo unico medesimo.
Art. 40
Art. 40.
Relazioni statistiche
Per tutta la durata della presente convenzione la societa' trasmettera' all'amministrazione nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente.
Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sullo stato degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione.
L'amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e la societa', si riserva la facolta' di stabilire particolari modalita' per il rilevamento dei dati statistici e per la loro successiva elaborazione.
Art. 41
Art. 41.
Riscatto degli impianti
L'amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente convenzione.
Il preavviso di riscatto e' notificato alla societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
Il riscatto comprende la cessione all'amministrazione dei beni sociali (quali immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili ed arredi, diritti irrevocabili d'uso previo consenso dei comproprietari del sistema cui si riferiscono), adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresi', la sostituzione dell'amministrazione stessa in tutti i diritti della societa' verso terzi. L'amministrazione sostituisce altresi' la societa' nei rapporti esistenti fra la societa' stessa e gli enti stranieri, relativi alla cessione di diritti irrevocabili d'uso su sistemi di telecomunicazioni di proprieta' della societa'.
Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto, la societa' e' tenuta a presentare all'amministrazione l'inventario degli impianti oggetto della presente convenzione, il quale deve contenere:
a) la descrizione degli immobili con le indicazioni della loro natura, dei loro confini, del numero del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;
b) la descrizione particolareggiate degli impianti di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto della presente concessione, con la indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti;
c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio;
d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto.
L'amministrazione puo' prendere possesso dei beni riscattabili senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo e' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale dei beni riferito alla data della presa in possesso da parte dell'amministrazione, e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Sono dedotti dal prezzo del riscatto gli eventuali contributi corrisposti per legge alla societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente convenzione.
In caso di disaccordo il prezzo e' stabilito dal collegio arbitrale di cui all'art. 50 della presente convenzione.
Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procede per la determinazione del prezzo degli impianti ed immobili alla scadenza della concessione, nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza.
Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la societa' e' tenuta a presentare all'amministrazione lo inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.
Art. 42
Art. 42.
Deposito cauzionale
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la societa' deve effettuare, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale di lire trentamilioni in numerario, o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Tale deposito dovra' essere eseguito presso la Cassa depositi e prestiti.
Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati per qualsiasi ragione, la societa' dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo, sotto pena di decadenza.
Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa'.
L'amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Art. 43
Art. 43.
Penalita'
In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni per i circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione e di qualsiasi altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la societa' sara' gravata, oltre che degli interessi legali, di una penale pari al 2,50 per cento della somma dovuta, in ragione d'anno, per il primo mese, e del 5 per cento in ragione d'anno per i mesi successivi.
Qualora il ritardo superi un anno, l'amministrazione avra' la facolta' di applicare alla societa' le sanzioni previste dal successivo art. 44.
Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione - che non comportino una sanzione piu' grave - o per inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione puo' applicare alla societa' una penalita' da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 2.500.000 per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penalita' non esonerano la societa' da eventuali responsabilita' verso terzi.
Dette violazioni ed inosservanze devono essere debitamente contestate alla societa'.
Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, le somme occorrenti sono prelevate dal deposito cauzionale costituito dalla societa', che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 42 della presente convenzione.
Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla societa', l'amministrazione, sentito il consiglio di amministrazione, puo' non far luogo all'applicazione delle penalita' previste nel presente articolo o, comunque, revocarlo.
Art. 44
Art. 44.
Revoca
In caso di reiterate ed accertate violazioni degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, anche se siano state gia' applicate le sanzioni previste dagli articoli precedenti, l'amministrazione puo' revocare la concessione.
L'amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione oltre che nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti:
nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 2 paragrafo 5 primo comma, 13 e 38;
quando il ritardo nel pagamento del canone di concessione, dei canoni di uso e manutenzione dei circuiti ceduti in fitto dall'amministrazione alla societa' e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla societa' per effetto della presente convenzione superi un anno.
In caso di revoca l'amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo e' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 41.
L'amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della societa', degli impianti non acquistati e puo' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra societa'.
In caso di revoca, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore dagli impianti, l'amministrazione procede in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai comma precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione.
L'amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la societa'.
La revoca sara' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 45
Art. 45
Decadenza
La societa' incorre di diritto nella decadenza dalla concessione:
a) nel caso in cui sia accertata la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2, paragrafi 2), 3), 4) e 6) della presente convenzione;
b) nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione della societa' per qualsiasi causa.
In caso di decadenza, l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 44 della presente convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati ai sensi dell'art. 22 della presente convenzione e che l'amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare.
Sempre in caso di decadenza, l'amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la societa'.
Art. 46
Art. 46.
Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale di approvazione ed ha termine il 31 dicembre 1996, salvo, per l'amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dall'art. 41.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni- art. 47
Art. 47.
Beni da cedere allo Stato senza compenso
Restano in vigore le clausole contenute nell'art. 27, paragrafi 2) e 3) e tabelle annesse della convenzione Italcable 6 agosto 1935 approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, modificato dall'art. 4 della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, riguardanti la cessione di determinati beni allo Stato senza compenso, alla data del 12 ottobre 1990.
Resta altresi' in vigore l'art. 8 della convenzione 21 gennaio 1950, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, il quale prescrive che in caso di indennizzo da parte del Governo italiano e Governi e compagnie estere per danni causati da fatti bellici ai beni di cui al predetto art. 4, l'ammontare complessivo, comunque denominato, sara' diviso a meta' tra l'amministrazione e la Societa'.
A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, ogni qualvolta qualcuno dei beni suddetti risulti non piu' convenientemente utilizzabile per il servizio gestito dalla societa', il bene medesimo sara' messo dalla societa' stessa a disposizione dell'amministrazione con lettera raccomandata.
Decorsi quattro mesi dalla data della predetta lettera, la societa' si intende sollevata da ogni responsabilita' comunque connessa alla conservazione e alla manutenzione del bene di cui trattasi.
((Qualora l'Amministrazione non ritenga di poter utilizzare per i
propri servizi il bene messo a disposizione, lo stesso bene potra',
previo benestare dell'Amministrazione, essere alienato dalla societa' la quale provvedera' a versare, con modalita' da concordare, il
ricavato di pertinenza dell'Amministrazione medesima)) .
((Per i beni situati all'estero, il prezzo dovra' essere dichiarato
congruo, sulla base dei valori correnti di mercato, dalle
rappresentanze diplomatiche italiane territorialmente competenti)) .
((La societa' attuera' comunque i provvedimenti necessari per
evitare danni a persone e cose, in dipendenza dell'eventuale
abbandono dei cavi telegrafici sottomarini, conseguente alla
accertata impossibilita' di una loro alienazione, ed informera' le
Autorita' competenti per l'adozione delle prescritte misure
cautelative.))
Art. 48
Art. 48.
Norme transitorie
1) a) Il primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente convenzione, cessera', contemporaneamente, presso tutti gli uffici e sportelli della societa', il servizio dei telegrammi "lampo" e quello di accettazione e recapito dei telegrammi internazionali;
b) entro un anno dall'entrata in vigore della convenzione cessera' ogni altra attivita' degli uffici telegrafici sociali di Bari, Biella, Bologna, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Prato, Reggio di Calabria, Siracusa, Torino, Trieste, Venezia;
c) presso i rimanenti uffici sociali di Genova, Milano, Napoli e Roma saranno temporaneamente mantenuti nuclei operativi addetti alla trasmissione e ricezione di telegrammi per conto dell'amministrazione.
La cessazione dell'attivita' di tali nuclei avverra' gradualmente entro il 1979, secondo modalita' che saranno stabilite dall'amministrazione contestualmente all'entrata in vigore della presente convenzione, d'intesa con la societa'.
2) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a) cessa per la societa' l'obbligo dal pagamento di ogni canone di affitto per:
i circuiti adibiti al servizio telegrafico fra l'ufficio della societa' nel centro nazionale di Roma e gli uffici telegrafici della societa' medesima contemplati nel precedente paragrafo 1), lettere b) e e) nonche' i circuiti allaccianti gli uffici telegrafici della societa' fra loro;
i locali di proprieta' dell'amministrazione dove hanno attualmente sede i suddetti uffici della societa'.
A partire dalla stessa data saranno a carico dell'amministrazione le forniture di cancelleria, stampati, zone, acqua, riscaldamento, energia per illuminazione e forza motrice. Saranno a carico della societa', fino alla completa cessazione di attivita' dei summenzionati nuclei operativi, tutte le spese relative al personale, nonche' le spese di assicurazione delle persone e delle cose, le spese di manutenzione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprieta' della societa' utilizzati dai nuclei operativi medesimi.
3) Almeno tre mesi prima della chiusura di ciascuno degli uffici della societa', sara' di comune accordo esaminata la eventuale cessione all'amministrazione degli impianti, macchine ed altri mobili di proprieta' della societa' stessa e concordato il relativo corrispettivo.
4) Fino alla data di cessazione del servizio di accettazione e recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), le tasse terminali italiane per i telegrammi internazionali che hanno avuto corso per le vie della societa', continueranno ad essere ripartite in base a quanto stabilito dalla convenzione 6 agosto 1935 e successivi atti aggiuntivi e convenzioni suppletive.
Per tale periodo non e' applicata, per i telegrammi suddetti, la norma prevista dall'art. 33, paragrafo 10) della presente convenzione.
5) a) A partire dalla data di cessazione del servizio di accettazione e di recapito di cui al precedente paragrafo 1), lettera a), la tassa terminale italiana di cui al precedente art. 33, paragrafo 1) e' ripartita come segue:
fino al 31 dicembre 1973:
40 per cento all'amministrazione;
60 per cento alla societa';
dal 10 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976:
45 per cento all'amministrazione;
55 per cento alla societa';
dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979:
55 per cento all'amministrazione;
45 per cento alla societa'.
b) A partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e fino al 31 dicembre 1973, la ripartizione delle quote di pertinenza italiana di cui all'art. 33, paragrafo 2) e 3), sara' effettuata come segue:
15 per cento all'amministrazione;
85 per cento alla societa'.
c) Alle ripartizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), che si differenziano da quelle di cui all'art. 33, fanno riscontro le prestazioni che la societa' si impegna a fornire all'amministrazione per mezzo dei nuclei operativi di cui al precedente paragrafo 1), lettera c).
Dette prestazioni restano cosi' definite:
fino al 31 dicembre 1973: n. 3.500.000 operazioni annue, intendendosi tale numero come somma dei telegrammi complessivamente trasmessi e ricevuti agli apparati dei nuclei che rimarranno in servizio;
dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1976: n. 2.300.000 operazioni annue, come sopra specificato;
dal 10 gennaio 1977 al 31 dicembre 1979: n. 1.200.000 operazioni annue, come sopra specificato.
d) Qualora la societa', richiesta dall'amministrazione, non fosse in grado di svolgere la quantita' di operazioni indicate alla lettera e), l'importo corrispondente alla differenza tra le ripartizioni di cui all'art. 33 e quelle indicate alle lettere a) e b) verra' ridotto proporzionalmente.
6) Il trasferimento dei traffici dall'una all'altra parte, in relazione alle competenze stabilite dai precedenti articoli e le modifiche da apportare alla contabilizzazione dei relativi proventi, saranno attuati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, secondo modalita' da concordare tra l'amministrazione e la societa'.
L'attribuzione alla societa' e all'"amministrazione dei proventi relativi ai suddetti traffici, avra' effetto a partire dalla data in cui ciascuna delle parti iniziera' la gestione diretta dei servizi di rispettiva competenza, secondo le modalita' di cui al precedente comma.
7) La trattenuta del canone di concessione stabilita nello art. 7 della convenzione aggiuntiva, stipulata in data 21 gennaio 1950, approvata e resa esecutiva con decreto presidenziale 25 marzo 1950, cessa con effetto dal 10 gennaio 1967. La somma totale di L. 3.105.313.280, trattenuta dall'italcable fino al 31 dicembre 1966 a norma del suddetto art. 7, sara' da questa versata all'amministrazione senza interessi, in 20 quote annue costanti di L.
155.265.664, ciascuna entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 1967.
8) Quale compenso della cessione effettuata nel 1928 dallo Stato alla Italo radio di tutti i materiali relativi alla Stazione radio-telegrafica di Roma-Terranova e sue pertinenze, la Societa' continua a versare all'amministrazione ogni anno fino al 30 giugno 1975, la somma di L. 230.000.
Le annualita' di cui trattasi debbono essere pagate senza interessi a rate semestrali non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 49
Art. 49.
Abrogazione delle precedenti convenzioni
Salvo quanto previsto negli articoli 47 e 48, la presente convenzione annulla e sostituisce le convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati:
1) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Italcable;
2) Convenzione 6 agosto 1935 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italo-radio;
3) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 12 aprile 1938 con la Italo-radio per modificare l'art. 15 della convenzione medesima;
4) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935, stipulato il 12 maggio 1938 con la Italcable per modificare i commi 2 e 3 dell'art. 16 e la tabella B della convenzione medesima;
5) Atto aggiuntivo alla convenzione 6 agosto 1935 stipulato il 26 giugno 1940 con la Italo-radio per modificare l'art. 13 della convenzione medesima;
6) Convenzione suppletiva alla convenzione 6 agosto 1935 stipulata il 10 maggio 1943 con la Italcable in seguito alla fusione della Italo-radio con la medesima Italcable ed alla assunzione da parte di questa ultima della denominazione "Italcable servizi cablografici radiotelegrafici e radioelettrici societa' per azioni" e per modificare gli articoli 16 e 17 della convenzione Italcable e l'articolo 17 della convenzione Italo radio;
7) Convenzione stipulata il 25 novembre 1948 con la Italcable per l'esercizio da parte della societa' medesima della comunicazione cablografica Roma-Palermo-Malta;
8) Convenzione stipulata il 7 luglio 1949 con la Italcable concernente il canone di concessione dovuto dalla societa' medesima e la modifica di alcuni articoli delle convenzioni Italcable e Italo radio del 6 agosto 1935, nonche' di alcuni articoli della convenzione Italcable del 25 novembre 1948;
9) Convenzione stipulata il 21 gennaio 1950 con la Italcable, concernente provvedimenti per la ricostruzione del cavo sottomarino con il Sud America;
10) Convenzione suppletiva ed aggiuntiva alle convenzioni stipulate il 6 agosto 1935 con la Italcable e la ex Italo radio ed alle convenzioni suppletive ed aggiuntive alle predette stipulate successivamente, stipulata con la Italcable l'8 luglio 1954 per apportare modificazioni in materia di depositi cauzionali e di penalita';
11) Convenzione stipulata il 20 luglio 1963 con la Italcable concernente l'esercizio del servizio radiofototelegrafico a multiple destinazioni, da effettuarsi mediante lanci all'aria o ricezioni dall'aria (Servizio "Blind");
12) Atto aggiuntivo alla convenzione 20 luglio 1963 stipulato il 6 novembre 1964 con la Italcable per modificare l'art. 9 della convenzione medesima;
13) Convenzione 9 marzo 1966 per l'inclusione del cavo Roma-Palermo nel casotto di approdo di Mondello (Palermo);
14) Atto aggiuntivo alla convenzione 25 novembre 1948 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable per modificare il comma secondo dell'articolo 5 della convenzione medesima.
Si intendono altresi' abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto o incompatibili con le clausole della presente convenzione.
Art. 50
Art. 50.
Collegio arbitrale
Le controversie per le quali non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta di trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'amministrazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due nominati dall'amministrazione, due dalla societa' ed uno in qualita' di presidente, nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato.
Il collegio giudichera' secondo le norme di diritto.
Art. 51
Art. 51.
Condizione per l'efficacia della convenzione
L'efficacia della presente convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei conti, del decreto del Presidente della Repubblica che approva la convenzione medesima.
Art. 52
Art. 52.
Registrazione della convenzione
La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' esente da ogni tassa di registro.
Roma, addi' 27 febbraio 1968
Per l'Amministrazione
L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
dott. ing. Ernesto LENSI
Per la Societa'
Il presidente: dott. ing. Carlo Enrico MARTINATO
Registrato a Roma, addi' 1 marzo 1968
Ufficio atti privati n. 5542, mod. II, vol. D. Esatte L. 1305.
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-Allegato A
ALLEGATO A
Canoni annui per la cessione in uso alla societa' di circuiti dell'amministrazione o della societa' concessionaria del servizio telefonico pubblico (Rif. art. 15).
I. - Circuiti di tipo telefonico.
1. Circuiti urbani e settoriali per ogni chilometro o frazione
della lunghezza effettiva......... L. 10.900
Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km., le eventuali frazioni sino a 300 metri non sono soggette a canone.
2. Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani.
a) Circuiti terminati.
Si considerano "circuiti terminati" i circuiti equipaggiati compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza.
Detti circuiti possono essere realizzati sia in bassa frequenza (in cavo, filo, ecc.) che a frequenza vettrice su portanti fisici o su cavi hertziani e, se in frequenza vettrice, a richiesta, saranno equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalazione fuori banda oppure a 2 frequenze vocali (2.040 - 2.400 Hz).
Canone d'uso annuo per circuiti in bassa frequenza ed a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori fuori banda:
sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. L. 9.250
oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.010 oltre i primi 300 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 1.610 Canone d'uso annuo per circuiti a frequenza vettrice equipaggiati con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4-4 (codice nazionale):
sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. L. 12.060
oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.010 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.610
b) Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo.
Si considera "Gruppo primario terminato (a canale) ad un estremo" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 oppure a 4 fili, e con segnalatori fuori banda oppure a 2 frequenze e all'altro estremo nella banda di frequenza nel gruppo primario di base (B) Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:
sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5.230 x 12) L. 62.760 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . (2.010 x 12) L. 24.120 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . (1.610 x 12) L. 19.320
Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori a 2 frequenze e traduttori a rele' 4-4 (codice nazionale):
sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6.630 x 12) L. 79.563 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 . . . . . . . . . . . . . . (2.010 x 12) L. 24.120 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.610x12) L. 19.320
c) Gruppo primario non terminato.
Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati fornito, ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).
Canone d'uso annuo:
sino a 50 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.620 x 12) L. 43.440 oltre i primi 50 km. e sino a 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . . . . . . . . . . . . (2.00 x 12) L. 24.120 oltre i primi 300 km. per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . (1.610 x 12) L. 19.320
d) Gruppo secondario non terminato.
Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.
Canone d'uso annuo (rapportato ad una utilizzazione media della corrispondente banda pari allo 0,74 per cento):
per km. o frazione non inferiore a m. 300 (1.810 x 0,74 x 60) L. 80.360
Lo stesso canone al completo vale anche quando il gruppo secondario, per particolari necessita', viene ceduto suddiviso nei 5 singoli gruppi primari nella banda di frequenza del gruppo base (B).
II. - Circuiti telefonici impiegati quali portanti di sistemi di telegrafia armonica per il prolungamento in territorio nazionale di circuiti internazionali dalla frontiera sino ai centri nazionali.
Si applicano i canoni di cui al precedente capitolo I maggiorati di un terzo.
III. - Circuiti telegrafici interurbani.
Si applicano le disposizioni di legge.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 24 gennaio 1983 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I canoni annui per la cessione in uso da parte dell'amministrazione e della societa' concessionaria del servizio telefonico pubblico (SIP) alla societa' Italcable, dei circuiti telefonici e dei mezzi trasmissivi di cui all'allegato A della convenzione stipulata in data 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la societa' Italcable approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497 , sono sostituiti da quelli previsti negli articoli successivi".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La data di decorrenza per l'applicazione dei canoni e' il 1° maggio 1980".
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni-Allegato B
ALLEGATO B
Canoni annui per la cessione in uso all'amministrazione di circuiti radioelettrici della societa' (Rif. art. 15):
1) Canali telegrafici bidirezionali a 50 baud disponibili su collegamenti radioelettrici protetti gia' realizzati dalla societa' per l'esercizio del traffico dei telegrammi con Paesi attualmente rientranti nella sfera di competenza della societa' stessa, per ciascun canale e per impiego:
fino ad un massimo di 12 ore consecutive giornaliere L.
1.290.000 annue
oltre 12 ore e fino a 18 ore consecutive giornaliere L.
1.490.000 annue
oltre 18 ore giornaliere . . . . . . . . . . . . . L. 2.050.000 annue
2) Canali telefonici bidirezionali forniti di dispositivo di segreto e comprensivi di collegamento a 4 fili fino al permutatore della ASST con fattore di efficacia non inferiore al 70 per cento, gia' realizzati dalla societa' per l'esercizio dei traffici telefonici con i Paesi attualmente rientranti nella sfera di propria competenza, per ciascun canale e per impiego:
fino ad un massimo di 12 ore consecutive giornaliere L.
8.500.000 annue
oltre 12 ore e fino a 18 ore consecutive giornaliere L.
10.000.000 annue
oltre 18 ore giornaliere. . . . . . . . . . L. 13.500.000 annue
3) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telegrafico con Instambul, realizzato per mezzo di: un trasmettitore radiotelegrafico non lineare della potenza di 5/7,5 Kw, manipolato in F1 telescrivente, antenna rombica con azimut 88° 38', ricevitore doppio per diversita' spaziale del tipo ACLN53, due antenne rombiche con azimut 87° 38' in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento fra le stazioni ricevente e trasmittente rispettivamente con l'ufficio centrale, rigeneratore di segnali in ricezione e manipolatore di tono per trasmissione, linee di raccordo a quattro fili fino al permutatore, dell'amministrazione poste e telegrafi al telegrafo centrale, funzionante per circa 18 ore al giorno;
il tutto con le necessarie scorte per casi di emergenza canone forfettario speciale . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 annue
4) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telegrafico col Cairo, realizzato per mezzo di: un trasmettitore radiotelegrafico non lineare della potenza di 3 Kw, manipolato in F1, protetto, antenna rombica con azimut 122° 19', ricevitore doppio per diversita' spaziale del tipo ACLNS3, due antenne rombiche con azimut 120° 44', in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento a 192 baud per segnali aggregati tra le stazioni ricevente e trasmittente rispettivamente con l'ufficio centrale, TOR per 4 canali a 50 baud ciascuno, 4 SS Converters, 6 coppie di collegamento fra l'ufficio centrale e il permutatore dell'amministrazione poste e telegrafi presso il telegrafo centrale, funzionante per 24 ore al giorno; il tutto con le necessarie scorte per la manutenzione e per casi di emergenza; canone
forfettario speciale .............L. 15.000.000 annue
5) Per l'impiego dell'attuale radiocollegamento telefonico col Cairo, realizzato per mezzo di: un trasmettitore lineare a banda laterale indipendente, tipo Philips canalizzato, avente potenza P.E.P. di 10 Kw, antenna rombica con azimut 122° 24' ricevitore a banda laterale indipendente di tipo ACLNS7, antenna rombica con azimut 120° 44' in uso promiscuo (tramite multicoupler d'antenna) con altri corrispondenti, linee di collegamento fra stazioni trasmittente e ricevente rispettivamente con il Centro telefonico intercontinentale, equalizzatore di linea e amplificatore di ricezione, VOGAD di ricezione, dispositivo ripristinatore di banda, dispositivo di segreto e dispositivo antirumore, VODAS, trasformatore ibrido, VOGAD di trasmissione, VODAS di trasmissione, dispositivo di segreto in trasmissione, spostatore di banda, amplificatore di linea, linee di raccordo a 2 fili fino al permutatore della ASST (ove richiesto il circuito puo' essere prolungato al permutatore della ASST a 4 fili) funzionante per 12 ore al giorno, il tutto con le necessarie scorte per i casi di emergenza canone forfettario speciale L. 15.000.000 annue.