068U0655
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Norme per l'applicazione dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione Internazionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968 n. 655)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676 , con il quale il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione dell'Accordo firmato a Lisbona il 31 ottobre 1958, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni per l'esecuzione delle disposizioni di detto Accordo e le norme di carattere procedurale relative; Considerato che, al fine suddetto, e' necessario provvedere ad attuare le disposizioni dell'art. 5 dell'Accordo; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Le domande per ottenere la registrazione internazionale delle denominazioni di origine di prodotti debbono essere presentate all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Hanno titolo per presentare le domande di cui al comma precedente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, titolari del diritto all'uso delle denominazioni di origine nel territorio dello Stato.
Art. 2
Per l'accertamento del titolo giuridico che riconosce la protezione all'interno delle denominazioni di origine per le quali e' richiesta la registrazione internazionale, l'Ufficio centrale brevetti chiede il parere delle amministrazioni interessate.
Art. 3
Al fine di dichiarare, nel termine stabilito dal punto 3 dell'art. 5 dell'Accordo, il rifiuto eventuale della protezione di una denominazione di origine, notificata dall'Ufficio internazionale di Ginevra, l'Ufficio centrale brevetti porta a conoscenza degli interessati le notificazioni di denominazioni di origine, mediante immediata comunicazione della notificazione della registrazione alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e mediante una inserzione per estratto della notificazione stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 4
Le domande per la registrazione internazionale delle denominazioni di origine debbono essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di registrazione internazionale fissata dal regolamento per l'esecuzione dell'Accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - FANFANI - REALE - PRETI - RESTIVO - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 156. - GRECO