068U0822
068U0822
Costituzione dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 giugno 1968 n. 822)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 , che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni; Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474 , e le successive modificazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 2 agosto 1967; Visto l'atto in data 24 novembre 1967 a rogito del notaio dott. Enrico Sandrini, di Firenze, con il quale e' stato costituito fra le casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, Prato, Pisa, Livorno, San Miniate, Volterra, Carrara e Monte di credito su pegno di Lucca, l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, e ne e' stato formato lo statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze e con un fondo di garanzia iniziale di L. 3 miliardi, e ne e' approvato lo statuto, composto di 31 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente, vistato dal Ministro proponente.
Art. 2
L'istituto predetto e' autorizzato ad esercitare, nel territorio della Regione toscana il credito fondiario ed edilizio in conformita' delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1968 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Regis trato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 48. - GRECO
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 1
ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA TOSCANA
Statuto
Art. 1.
((L'Istituto di credito fondiario della Toscana, costituito a
Firenze per iniziativa delle Casse di risparmio della regione
Toscana, e' ente morale, ha personalita' giuridica e gestione autonoma, ed e' soggetto a vigilanza in conformita' delle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed alla disciplina
della funzione creditizia.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 2
Art. 2.
((L'Istituto ha sede in Firenze ed ha durata illimitata.
Esso ha lo scopo di esercitare in Toscana il credito fondiario ed edilizio ai termini delle leggi vigenti e puo' compiere altresi' quelle speciali operazioni di credito che siano o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.
Presso l'Istituto ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita',
costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , ed avente un proprio statuto approvato in conformita' della legge stessa.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 3
Art. 3.
Il patrimonio dell'istituto e' costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 4
Art. 4.
((I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano a L. 8 miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500 mila ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come
appresso:
Cassa di risparmio di Carrara..... n. 368 q. per L. 184.000.000
Cassa di risparmio di Firenze..... " 7.808 " per " 3.904.000.000
Cassa di risparmi di Livorno...... " 1.005 " per " 502.500.000
Cassa di risparmio di Lucca....... " 1.771 " per " 885.500.000
Cassa di risparmio di Pisa........ " 1.110 " per " 555.000.000
Cassa di risparmio di Pistoia e
Pescia......................... " 1.443 " per " 721.500.000
Cassa di risparmi e depositi di
Prato.......................... " 1.125 " per " 562.500.000
Cassa di risparmio di San Miniato. " 829 " per " 414.500.000
Cassa di risparmio di Volterra.... " 485 " per " 242.500.000
Monte di credito su Pegno di Lucca " 56 " per " 28.000.000
------ -------------
n. 16.000 L. 8.000.000.000
------ -------------
Durante la vita dell'Istituto i fondi di garanzia non potranno
mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo
cinquecento milioni ancorche' l'importo delle cartelle in
circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle
disposizioni vigenti.
Dovra' in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all' art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 .
Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante e' tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di
cui al primo comma del presente articolo.
Tuttavia, l'assemblea, purche' a voti unanimi, potra' consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, e' ammessa
esclusivamente tra enti partecipanti e non puo' aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.
I fondi di garanzia saranno impiegati nei modi previsti dalle
disposizioni vigenti.
La responsabilita' degli enti partecipanti e' limitata ai
rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli risultanti a
seguito di eventuali successive variazioni.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 5
Art. 5.
I fondi di riserva sono costituiti con le modalita' di cui al successivo art. 30.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 6
Art. 6.
((Sono organi dell'istituto:
l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato consultivo;
il direttore generale.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 7
Art. 7.
L'assemblea e' costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ogni partecipante puo' farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante puo' disporre di piu' di una delega.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ha il potere di sostituirlo ai sensi del presente statuto.
Le funzioni di segretario sono affidate al segretario del consiglio di amministrazione.
Possono assistere alle assemblee i direttori generali degli enti partecipanti.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 8
Art. 8.
Spetta all'assemblea:
a) eleggere i componenti il consiglio di amministrazione nonche' i sindaci di sua competenza;
b) deliberare sul bilancio annuale e procedere all'assegnazione degli utili;
c) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'istituto, e cio' in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
d) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione ai fondi di garanzia fra gli enti partecipanti e, in sede di aumento di detti fondi, sull'assunzione totale o parziale di quote dei medesimi da parte di enti partecipanti diversi da quelli cui farebbero carico;
e) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun ente partecipante a titolo di rimborso di spese generali e di personale;
f) determinare la misura delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;
g) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 9
Art. 9.
L'assemblea ordinaria e' convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8, sub a), b), e), f), g).
Le assemblee straordinarie sono convocate dal consiglio di amministrazione di propria iniziativa, quando lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti, i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'istituto.
Negli ultimi due casi l'assemblea deve aver luogo entro trenta giorni dal ricevimento delle domande.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 10
Art. 10.
La convocazione dell'assemblea e' fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 11
Art. 11.
Salvo quanto e' precisato nei comma quinto e sesto del presente articolo, per la validita' delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la meta' dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia.
Ciascun ente partecipante dispone di tanti voti quante sono le sue quote di partecipazione ai fondi di garanzia.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono gli enti partecipanti presenti o rappresentati, salvo i casi previsti dal comma quinto e sesto del presente articolo.
Le votazioni debbono essere fatte a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.
Per la validita' delle deliberazioni sugli oggetti di cui al paragrafo "c)" dell'art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.
Per la validita' delle deliberazioni sugli argomenti di cui al paragrafo "d)" dello stesso art. 8, occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la meta' dei fondi di garanzia e la totalita' dei voti degli enti partecipanti presenti e rappresentati.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 12
Art. 12.
L'istituto e' amministrato da un consiglio di amministrazione composto di sette membri eletti dall'assemblea fra gli amministratori degli enti partecipanti.
I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio amministrativo nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 13
Art. 13.
((Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, ne' i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e di chi presti la sua opera
all'istituto.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 14
Art. 14.
((Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una
medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze consiliari. Tale medaglia potra' essere corrisposta anche per la partecipazione alle sedute di eventuali commissioni, nonche' per le prestazioni
connesse ad esigenze di servizio.
In ogni caso non puo' essere corrisposta piu' di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
A coloro che risiedono in localita' diversa dalla sede
dell'Istituto compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 15
Art. 15.
Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza provvede per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all' art. 2386 codice civile .
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 16
Art. 16.
I componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto i quali cessino dalla carica ricoperta presso gli enti partecipanti, decadono contemporaneamente dalla carica di amministratore dell'istituto.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 17
Art. 17.
Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, ed affida ad uno degli altri componenti le mansioni di segretario sia del consiglio sia delle assemblee.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 18
Art. 18.
((Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed e' convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nel cast di urgenza la convocazione puo' essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due
giorni interi.
Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di
almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore generale.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 19
Art. 19.
((Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, e' esplicitamente riservato alla competenza
dell'assemblea.
Senza deflettere dalla generalita', esso delibera fra l'altro:
1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre
all'assemblea;
2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine
del giorno;
3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre
all'assemblea;
4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi
dal, l'istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato
consultivo;
5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che
la alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla
disciplina del loro mercato;
6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;
7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi
provvedimenti nonche' su tutti i provvedimenti riflettenti il
personale dell'istituto;
8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia
agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia, fatta eccezione per i giudizi di esecuzione nei confronti dei mutuatari, per i quali l'iniziativa e' demandata al direttore generale, come previsto al successivo art. 24;
9) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;
10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia
rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia
acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;
11) sulla restrizione di formalita' ipotecarie eseguite a
garanzia di mutui ove permanga un credito dell'istituto;
12) sui compiti e le responsabilita' da attribuire agli enti
partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto;
13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 20
Art. 20.
((Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parita', la proposta s'intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha
presieduto l'adunanza, e dal consigliere-segretario. Copie ed estratti dei verbali potranno essere rilasciati con la firma di autenticazione di una sola persona, con il seguente ordine prioritario: presidente, vice presidente, consigliere anziano, consigliere-segretario, con l'intesa, che, di fronte ai terzi, la firma di uno dei predetti - dal vice presidente, compreso, in poi - fara' fede dell'assenza o dell'impedimento della persona o persone che lo precedono nell'ordine.
I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi
dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o
indirettamente interessati.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 21
Art. 21.
((Il presidente ha la legale rappresentanza dello istituto; egli
convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo
ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto;
consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse
dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive;
delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del
consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al consiglio
medesimo alla prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o
impedito, il consigliere piu' anziano.
A parita' di anzianita' di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere piu' anziano per eta'.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 22
Art. 22.
La gestione dell'istituto e' controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. Due sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti tra persone estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.
Un sindaco effettivo, presidente del collegio, ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Ai sindaci effettivi spetta un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia.
I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 23
Art. 23.
((Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli
enti partecipanti, uno dei quali funge da segretario.
Il comitato consultivo si raduna, di norma, una volta al mese
possibilmente nei dieci giorni antecedenti la riunione del consiglio ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le
convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello
fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere
confermate per iscritto.
Il comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare dal
consiglio in seduta segreta.
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri
oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita'
prevale il voto del presidente.
I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere
trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal
segretario.
Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della
sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza
come per la partecipazione alle adunanze consiliari.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 24
Art. 24.
((Alla direzione dell'Istituto e' preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.
Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti,
interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale la propria dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle
riunioni del comitato consultivo.
Egli, inoltre:
a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari,
esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e
legali supplementari;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;
c) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato
consultivo sulle domande di mutuo, nonche' su ogni argomento che non sia di competenza del presidente;
d) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti
riguardanti il personale dell'istituto;
e) predispone il bilancio annuale e lo presenta al consiglio;
f) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, gli
ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, di assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo,
nonche' ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;
g) firma per delega del presidente i contratti relativi ai
mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto;
h) puo' consentire, per delega del presidente, oltre ai
frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 ; 3) la cancellazione delle trascrizioni: di pignoramento immobiliare, quando il debitore
abbia, saldato il suo debito per arretrati; 4) i frazionamenti in
singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal consiglio di amministrazione, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' integralmente
soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento;
i) promuove gli atti giudiziari di esproprio ad iniziativa
dell'Istituto nei confronti di mutuatari in mora nel pagamento delle semestralita' e l'intervento nelle procedure promosse da terzi a danno di mutuatari per gli immobili ipotecati a favore dell'Istituto e gli atti di rinuncia ai giudizi stessi quando questa sia dovuta al soddisfacimento dei crediti dell'istituto; qualsiasi altro caso di rinuncia o di abbandono e' di competenza del consiglio ai sensi del precedente art. 19.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 25
Art. 25.
((Il consiglio di amministrazione puo' nominare un vice direttore generale che sostituisca il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facolta' a questo consentite.
In caso di contemporanea assenza del direttore generale e del
vice direttore generale, ove quest'ultimo sia stato nominato, ovvero, qualora non sia stato proceduto a tale nomina, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le funzioni di questo saranno disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione, o da altro
dipendente dell'istituto, pure designato dal consiglio.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore
generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
Il direttore generale, previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione, puo' delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera f) del precedente art. 24.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 26
Art. 26.
Per lo svolgimento delle operazioni l'istituto puo' assumere proprio personale e valersi altresi' dell'opera di liberi professionisti.
Presso l'istituto puo' inoltre essere distaccato, in via saltuaria o permanente, personale appartenente agli enti partecipanti, il personale cosi' distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze dei rispettivi enti che l'hanno fornito, ai quali compete il rimborso della relativa spesa.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 27
Art. 27.
Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'istituto, e pertanto:
a) ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'istituto;
b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni;
e) trasmettono le domande di mutuo alla direzione dello istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite dei loro parere;
d) provvedono altresi':
1) alla stipulazione dei mutui, secondo le autorizzazioni e con le modalita' prescritte dall'istituto;
2) all'incasso delle semestralita' di ammortamento e degli altri importi dovuti all'istituto;
3) al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte;
4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 28
Art. 28.
Per qualsiasi operazione di mutuo, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprieta' dell'istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, lo Istituto ne informera' previamente l'ente partecipante nella cui zona risiede il mutuatario o trovasi l'immobile oggetto del mutuo o della esecuzione.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 29
Art. 29.
Gli enti partecipanti, per il disbrigo dei compiti ad essi delegati dall'istituto, si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 30
Art. 30.
((L'esercizio amministrativo dell'istituto coincide con l'anno
solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale viene presentato entro il mese di aprile
all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio, sindacale.
Gli utili annuali della gestione vengono assegnati:
1) per un decimo alla costituzione e all'incremento dei fondi di riserva;
2) per i residui nove decimi:
a) agli enti partecipanti, a titolo di dividendo per le
quote conferite ai fondi di garanzia, in misura non superiore
b) la parte ancora restante a fondi di riserva.))
Statuto Istituto di Credito Fondiario della Toscana- art. 31
Art. 31.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO