074U0225
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Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974 n. 225)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visti gli articoli 99 , 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008 ;
Visto l' art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124 ;
Visto l' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310 ;
Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.
((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.((1)) Dato a Roma, addi' 14 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 febbraio 1999 n. 42 ha disposto (con l'art. 1 comma 2) che ""Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 , ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V".
Regolamento - art. 1
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 ))
Regolamento - art. 2
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 ))
Regolamento - art. 3
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 ))
Regolamento - art. 4
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 ))
Regolamento - art. 5
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42 ))
Regolamento - art. 6
Art. 6.
L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attivita' e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escrementi;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.
Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita' di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
2) a svolgere tutte le attivita' necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.
d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanita'
GUI