073U1184
073U1184
Istituzione di alcune accademie di belle arti e liceo artistici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973 n. 1184)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 , sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239 , sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti; Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214 che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica; Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178 , che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici; Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262 , che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica; Considerato che dal 1 ottobre 1970 funzionano di fatto gli istituti di istruzione artistica sottoelencati; Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1970 sono istituite le seguenti accademie di belle arti, licei artistici autonomi e sezioni staccate degli stessi:
1) Accademia di belle arti di Bari;
2) Accademia di belle arti di Foggia;
3) liceo artistico di Aversa;
4) liceo artistico di Cassino;
5) liceo artistico di Cosenza;
6) liceo artistico 2° di Firenze;
7) liceo artistico di Lovere;
8) liceo artistico 2° di Milano;
9) liceo artistico di Novara;
10) liceo artistico di Padova;
11) liceo artistico di Porto San Giorgio;
12) liceo artistico 3° di Roma;
13) liceo artistico di Siderno;
14) liceo artistico 2° di Torino;
15) liceo artistico di Treviso;
16) liceo artistico di Eboli (sezione staccata del liceo artistico di Salerno);
17) liceo artistico di Valdagno (sezione staccata dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Venezia).
Art. 2
Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico e i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle A annesse al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati, per ciascun istituto, nelle rispettive tabelle B annesse al presente decreto firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 1973 LEONE SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 44 - SCIARRETTA
Tabella A
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'errata corrige (in G.U. 20/02/1975, n. 49) ha disposto che nella testata della tabella organica della sezione staccata del liceo artistico di Salerno istituita in Eboli, allegata al presente D.P.R., alla pagina 7886, dove e' scritto: "Posti cattedre di ruolo" leggasi:
"Posti da dare per incarico".
Tabella B
TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico