Monitoring Gesetzessammlung

072U0325

IT - DPR

072U0325

Norme intese ad elevare i trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1972 n. 325)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'art. 33, lettera a), della legge 30 aprile 2969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme intese a realizzare la parificazione dei trattamenti: minimi di pensione a favore dei lavoratori autonomi a quelli previsti per i lavoratori dipendenti; Udito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi piu' rappresentative a carattere nazionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, risultanti dalla applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati, per tutte le categorie di pensione, a lire 24.000 mensili.

Art. 2

L'importo mensile di cui al precedente articolo, eventualmente maggiorato per effetto della perequazione automatica delle pensioni prevista dall' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e' elevato ulteriormente di L. 3.000 con decorrenza dal 1 gennaio 1974. Per i pensionati infrasessantacinquenni detto importo non puo' superare la misura del trattamento minimo di pensione previsto per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni dalle norme in materia di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Art. 3

A decorrere dal 1 luglio 1975 il trattamento minimo di pensione in favore dei lavoratori autonomi e' parificato a quello dei lavoratori dipendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 1972 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - TAVIANI - COLOMBO - GAVA - NATALI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 36. - CARUSO
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