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068U1399

IT - DPR

068U1399

Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968 n. 1399)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del prefetto della provincia di Frosinone, n. 25141 del 13 maggio 1968, con il quale e' stato costituito un consorzio tra l'amministrazione provinciale, il comune di Cassino e altri comuni di detta provincia, avente per scopo l'istituzione di un istituto universitario di magistero, e ne e' stato approvato lo statuto; Veduta la domanda con la quale il commissario del predetto consorzio ha chiesto l'istituzione e il riconoscimento di un istituto universitario di magistero con sede in Cassino; Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

E' riconosciuto in Cassino l'Istituto universitario di magistero pareggiato, il cui statuto, annesso al presente decreto, e' approvato e firmato dal Ministro proponente.

Art. 2

L'istituto universitario predetto appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' a totale carico del consorzio di cui alle premesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 17. - GRECO

Art. 1

Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino
Art. 1.
E' istituito in Cassino un istituto universitario di magistero, a norma delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
L'istituto ha personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti del testo unico predetto ed e' sottoposto alla vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

Art. 2.
L'Istituto universitario di magistero di Cassino conferisce le lauree ed il diploma di cui alle tabelle XIV, XV e XVII annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 : "Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario" e successive modificazioni;
e precisamente:
A) Laurea in materie letterarie;
B) Laurea in pedagogia;
C) Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 3

Art. 3.
L'istituto e' disciplinato nel suo funzionamento:
1) dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario che governano le facolta' di magistero delle universita' dello Stato e gli istituti di magistero pareggiati;
2) dalle norme del presente statuto.

Art. 4

Art. 4.
Il governo dell'Istituto universitario di magistero di Cassino spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
1) il presidente del consiglio di amministrazione;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il direttore dell'istituto;
4) il consiglio direttivo;
5) il consiglio dei professori.

Art. 5

Art. 5.
Il presidente del consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione per un triennio accademico e puo' essere riconfermato.

Art. 6

Art. 6.
Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) ha la rappresentanza legale dell'istituto;
b) convoca il consiglio e lo presiede;
c) da esecuzione alle deliberazioni del consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendone per la ratifica nella prima successiva adunanza;
d) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento degli uffici amministrativi;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dal regolamento generale universitario e dal presente statuto.

Art. 7

Art. 7.
Il consiglio di amministrazione si compone:
1) del presidente;
2) del direttore dell'istituto;
3) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministero della pubblica istruzione;
4) del rappresentante del comune di Cassino;
5) dal rappresentante della provincia di Frosinone;
6) del rappresentante della camera di commercio di Frosinone;
7) di un professore di ruolo o fuori ruolo dell'istituto designato dal consiglio direttivo;
8) del direttore amministrativo dell'istituto;
9) dei rappresentanti legali degli enti pubblici che concorrono al mantenimento dell'istituto con un contributo non inferiore a L. 10.000.000 annue.
I membri del consiglio di amministrazione, fatta eccezione del direttore e del direttore amministrativo dell'istituto che sono membri di diritto, durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati.

Art. 8

Art. 8.
Il consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore:
1) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
3) delibera sulle spese straordinarie o impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro;
4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'ente;
5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedono la durata di tre anni;
6) provvede alla nomina dei professori di ruolo, alla assunzione del personale amministrativo e subalterno con la osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente statuto;
7) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
8) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle
missioni e viaggi d'istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche;
9) delibera, per quanto riguarda la spesa, sulle proposte del consiglio direttivo relative al conferimento degli incarichi di insegnamento e all'assunzione degli assistenti e dei lettori;
10) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di qualsiasi genere, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto;
11) delibera sugli appalti e sui lavori in economia;
12) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'istituto;
13) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento dell'istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e di miglioramento.

Art. 9

Art. 9.
Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, ordinariamente ogni due mesi, straordinariamente sempre che occorra, o quando due consiglieri ne facciano domanda motivata. Il presidente lo presiede e funziona da segretario il direttore amministrativo.
L'ordine del giorno e' comunicato ai consiglieri per iscritto tre giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza.
Per la validita' dell'adunanza e' richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri piu' il presidente.

Art. 10

Art. 10.
Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previste dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.

Art. 11

Art. 11.
Il governo didattico e disciplinare dell'istituto spetta al direttore, al consiglio direttivo ed al consiglio dei professori i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 12

Art. 12.
Il direttore dell'istituto e' nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo, che lo designa a maggioranza assoluta dei voti, scegliendolo tra i professori di ruolo o fuori ruolo dell'istituto.
A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di grado.
Dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato.
La nomina del direttore puo' essere revocata, anche prima della scadenza del triennio, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264 .

Art. 13

Art. 13.
Il direttore dell'istituto:
a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'istituto;
b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, le lauree ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati;
c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche amministrazioni e con i privati, nei limiti delle sue attribuzioni;
d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza;
e) ha la vigilanza sulla biblioteca e su tutti gli stabilimenti dell'istituto;
f) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e sul personale dell'istituto nei termini e nei modi prescritti;
g) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'istituto;
h) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni 15 all'altro personale;
i) esercita le altre attribuzioni, assegnategli dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni;
l) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei professori e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni.
Al direttore puo' essere assegnata un'indennita' di carica II cui importo, fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, non potra' essere superiore a quello stabilito per i direttori degli istituti universitari statali con una sola facolta'.
Il direttore puo' proporre al consiglio di amministrazione la nomina di un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca per tutte le sue attribuzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14

Art. 14.
Il consiglio direttivo si compone di tutti i professori di ruolo ed e' assistito dal direttore amministrativo il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

Art. 15

Art. 15.
Il consiglio direttivo e' convocato dal direttore, ordinariamente una volta al mese e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata.
Il consiglio direttivo:
a) coadiuva il direttore nell'esercizio dalle funzioni a lui demandate;
b) fa' le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi entro i limiti dell'organico;
c) fa' proposte e da' pareri sui provvedimenti relativi alla nomina ed alla carriera dei professori di ruolo e alla nomina e conferma dei professori incaritati;
d) provvede affinche' i programmi dei corsi e gli orari della lezioni siano fissati in tempo utile in modo che, prima della apertura dei corsi, gli studenti trovino affisso all'albo:
il calendario generale dell'istituto;
l'orario dei singoli insegnamenti;
il manifesto degli studi;
e) provvede a fissare il diario delle sessioni di esami;
f) nomina le commissioni di esami di profitto e di laurea o di diploma;
g) cura il regolare svolgimento dei corsi d'insegnamento e delle sessioni di esami;
h) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica;
i) da' parere sull'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;
l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dal presente statuto, nonche' quelle demandate ai consigli di facolta' dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successivo modificazioni.

Art. 16

Art. 16.
Il consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario. E' convocato dal direttore, ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando tre degli insegnanti di materie fondamentali ne facciano domanda motivata.
Il consiglio dei professori:
a) esamina e concorda l'orario generale dell'istituto, formula l'ordine degli studi, raccoglie dai professori i programmi degli insegnamenti e li coordina tra loro e determina le materie per le quali debbono aver luogo le esercitazioni e le modalita' di queste;
b) elegge, a schede segrete, il professore che deve far parte del consiglio di amministrazione;
c) propone l'istituzione di posti di assistenti;
d) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di insegnamenti speciali che ereda utili nell'interesse degli studi;
e) propone al consiglio di amministrazione le riforme che erede opportuno nell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'istituto;
f) adempie le altre funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni,

Art. 17

Art. 17.
Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo e del consiglio dei professori e' richiesto l'intervento di almeno due terzi dei membri.

Art. 18

Art. 18.
L'anno accademico ha inizio il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Le lezioni cominciano non piu' tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.
La cerimonia inaugurale dell'anno accademico e' fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio, il discorso inaugurale e' letto da un professore scelto dal consiglio direttivo.
Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le universita' e per gli istituti d'istruzione superiori governativi

Art. 19

Art. 19.
L'istituto pubblica entro il primo trimestre di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene:
1) il discorso inaugurale;
2) l'elenco dei componenti il consiglio di amministrazione;
3) l'indicazione delle varie autorita' accademiche;
4) gli elenchi nominativi dei professori e degli assistenti;
5) la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dai professori e dagli assistenti;
6) il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso;
7) l'elenco nominativo del personale di amministrazione, di ordine e servizio;
8) le statistiche, in forma di tabelle, dei laureati nell'anno precedente, e degli studenti iscritti, classificati, per anno di corso, per titolo di studio, per regioni di provenienza;
9) l'elenco nominativo degli studenti regolarmente iscritti e quello dei laureati dell'istituto nell'anno precedente;
10) le statistiche delle tasse riscosse, e di tutti i proventi dell'istituto durante l'esercizio precedente;
11) tutti gli altri dati statistici e le notizie che, a parere del consiglio dei professori, possono meglio illustrare il
funzionamento dell'istituto

Art. 20

Art. 20
Gli insegnamenti di ciascun corso di laurea o diploma si distinguono in fondamentali e complementari a norma dell' art. 4 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e dei regi decreti 28 novembre 1935, n. 2044 , 7 maggio 1936, n. 882 , 30 settembre 1538, n. 1652, e successive modificazioni.

Art. 21

Art. 21.
Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale che complementare debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali di lezioni in giorni distinti Ogni professore e' tenuto ad impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del consiglio dei professori. Tutti i professori sono obbligati ad impartire entro l'anno accademico, non meno di cinquanta lezioni per i corsi di durata annuale.
L'insegnamento delle materie comuni al conseguimento delle due lauree o del diploma puo' essere impartito a giudizio del consiglio dei professori a classi riunite.
L'insegnamento del professore, impartito nel corso di lezioni, e' integrato da conferenze con gli studenti.
I corsi sono pubblici; tuttavia alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche (didattiche o sperimentali) vengono ammessi soltanto gli studenti regolarmente iscritti.

Art. 22

Art. 22.
Le lauree di cui alle lettere a), b), dell'art. 2 del presente statuto si conseguono dopo un corso di studi quadriennali.
Il diploma di cui alla lettera c) dello stesso articolo si consegue dopo un corso di studi, triennale.

Art. 23

Art. 23.
Gli istituti che la facolta' dovra' costituire saranno determinati e regolamentati con successivo provvedimento.

Art. 24

Art. 24.
Per il conseguimento delle lauree e del diploma gli insegnamenti si dividono in fondamentali e complementari nel modo seguente:
a) laurea in materie letterarie
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titoli di ammissione:
1) diploma di abilitazione magistrale e concorso;
2) diploma di maturita' scientifica senza concorso.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta fra la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura inglese, la lingua e letteratura tedesca, la lingua e letteratura russa, la lingua e letteratura spagnola.
Insegnamenti complementari:
1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Storia della grammatica e della lingua italiana;
6) Sociologia;
7) Letteratura latina medioevale;
8) Psicologia;
9) Storia della Chiesa;
10) Storia delle tradizioni popolari;
11) Storia del Risorgimento e dell'eta' contemporanea;
12) Filosofia;
13) Storia della musica;
14) Storia del Cristianesimo;
15) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
16) Storia della cultura Benedettina;
17) Storia delle dottrine politiche;
18) Filosofia morale;
19) Storia della pedagogia;
20) Lingua e letteratura moderna straniera non scelta come fondamentale.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie;
b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse 6 ore di tempo.
Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione.
Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere un prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta tra quelle istituite ed una di cultura generale.
Le prove scritte di latino e lingua straniera scelta possono essere sostenute dagli studenti iscritti al terzo anno.
Possono sostenere la prova scritta di cultura generale soltanto gli studenti iscritti al quarto anno e fuori corso i quali abbiano superato tutte le prove di profitto prescritte per gli insegnamenti fondamentali.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari Gli studenti debbono indicare all'inizio dell'anno accademico quale lingua straniera intendono seguire; nel caso in cui entro il 31 dicembre non abbiano fatto tale dichiarazione si intendono iscritti d'ufficio alla lingua francese.
b) Laurea in pedagogia
Durata del corso degli studi: quattro anni.
Titoli di ammissione:
1) Diploma di abilitazione magistrale e concorso;
2) Diploma di maturita' scientifica senza concorso.
Insegnamenti fondamentali:
1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta fra la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura inglese, la lingua e letteratura tedesca, la lingua e letteratura russa, la lingua e letteratura spagnola.
Insegnamenti complementari:
1) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
2) Psicologia;
3) Storia della pedagogia;
4) Sociologia;
5) Storia della scuola;
6) Pedagogia comparata;
7) Pedagogia speciale;
8) Didattica;
9) Antropologia culturale;
10) Psicologia sociale;
11) Storia del Cristianesimo;
12) Psicologia dell'eta' evolutiva;
13) Filosofia morale;
14) Sociologia dell'educazione;
15) Igiene;
16) Metodologia generale delle scienze biologiche;
17) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
18) Geografia;
19) Storia della Chiesa;
20) Storia delle dottrine politiche.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nella filosofia e nella pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Nel corso di "Storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta tra quelle istituite ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.
Le prove scritte di italiano, latino e lingua straniera scelta possono essere sostenute soltanto dagli studenti iscritti al terzo anno.
Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di italiano gli studenti devono aver superato due esami di lingua e letteratura italiana.
Possono sostenere la prova scritta di cultura filosofica soltanto gli studenti iscritti al quarto anno e fuori corso i quali abbiano superato tutte le prove di profitto prescritte per gli insegnamenti fondamentali.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
Gli studenti debbono indicare all'inizio dell'anno accademico quale lingua straniera intendono seguire; nel caso in cui entro il 31 dicembre non abbiano fatto tale dichiarazione si intendono iscritti d'ufficio alla lingua francese.
c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari
Durata del corso degli studi: tre anni.
Titoli di ammissione:
1) Diploma di abilitazione magistrale e concorso;
2) Diploma di maturita' scientifica senza concorso.
Insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.
Insegnamenti complementari:
1) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) a scelta fra la lingua e letteratura francese, la lingua e letteratura inglese, la lingua e letteratura tedesca, la lingua e letteratura russa, la lingua e letteratura spagnola.
Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.
Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.
Possono sostenere le prove scritte di italiano e lingua straniera scelta gli studenti iscritti al terzo anno e fuori corso i quali abbiano superato tutte le prove di profitto prescritte per gli insegnamenti fondamentali. L'esame scritto di pedagogia per i diplomandi ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sara' ammesso se non avra' superato tutti gli altri esami del corso.
Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.
Con deliberazione del consiglio direttivo ed approvazione del consiglio di amministrazione - che ne determineranno modalita' e condizioni - potranno essere annualmente istituiti corsi liberi di conferenze su materie non previste dal piano normale di studi e che saranno affidati a studiosi di chiara fama e di specifica competenza.

Art. 25

Art. 25.
Con il manifesto degli studi il consiglio dei professori comunica annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea o diploma, prescrivendo anche le esercitazioni e le eventuali prove per quegli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dalla facolta'.

Art. 26

Art. 26.
Le esercitazioni possono avere forma di colloquio, di esperimento, di lavoro scritto, secondo quanto viene stabilito dalla facolta', su proposta del professore della disciplina.

Art. 27

Art. 27.
Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame separato alla fine di ogni anno; peraltro, il candidato puo' ottenere di sostenere non oltre due esami annuali di una determinata materia nella stessa sessione.

Art. 28

Art. 28.
Le prove scritte di italiano consistono nello svolgimento di un tema di carattere letterario. Quella di latino, in una breve versione di latino (dall'italiano in latino per i laureandi in materie letterarie e dal latino in italiano per i laureandi in pedagogia).
Quella di francese, in un dettato ed in un breve componimento.
Quelle di inglese, tedesco, russo e spagnolo in una versione di lingua straniera. Alle prove di cultura generale per i laureandi in materie letterarie, di cultura generale filosofica per i laureandi in pedagogia, di pedagogia per i diplomandi in vigilanza scolastica, sono assegnate 5 ore di tempo; alle prove scritta di italiano e latino 5 ore e di lingue straniere 4 ore.

Art. 29

Art. 29.
L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta ed in una discussione orale su di essa.
L'argomento della dissertazione deve essere o letterario o storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia.
L'esame scritto di pedagogia per gli iscritti al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nella scuole elementari ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sara' ammesso se non avra' superato tutti gli esami del corso,

Art. 30

Art. 30.
Coloro che siano forniti di laurea o di diploma conseguiti presso le facolta' di magistero ovvero presso gli istituti superiori di magistero potranno conseguire altra laurea o diploma, secondo le disposizioni contenute nell'art. II del regolamento 4 giugno 1938, n.
1269 .

Art. 31

Art. 31.
L'insegnamento e' impartito dai professori di ruolo e da incaricati. Il numero dei posti di ruolo e degli insegnamenti da affidarsi per incarico e' stabilito nella tabella A) annessa al presente statuto.
Il consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo, puo' deliberare, in relazione al numero degli iscritti, lo sdoppiamento dei corsi d'insegnamento.

Art. 32

Art. 32.
I posti di ruolo di professori sono assegnati a discipline da scegliersi fra gli insegnamenti fondamentali.
Agli insegnamenti complementari potranno essere attribuiti posti di ruolo - nei limiti sanciti dal testo unico - ove questi siano superiori a quattro.

Art. 33

Art. 33.
La nomina dei professori di ruolo ed i provvedimenti concernenti lo sviluppo di carriera sono deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio direttivo, in conformita' alle disposizioni vigenti, per i professori delle universita' governative.

Art. 34

Art. 34.
Il conferimento degli incarichi di insegnamento e delle supplenze e' deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio direttivo.
Ai professori di ruolo o a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, non possono essere affidati piu' i due incarichi.
Ai professori incaricati verra' usato il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore per gli incaricati nelle universita' e negli istituiti di istruzione superiore statali.

Art. 35

Art. 35.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo sono quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni per i professori di ruolo delle universita' governative.

Art. 36

Art. 36.
I professori provenienti da universita' o istituti superiori governativi o liberi sono assegnati al ruolo dell'istituto con l'anzianita' ed il trattamento economico che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in universita' o in istituti governativi.

Art. 37

Art. 37.
Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza, mediante contratto con l'istituto nazionale delle assicurazioni, da stipularsi dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Per gli effetti del trattamento medesimo resta fissato che l'istituto concorrera' nel versamento di contributi che saranno stabiliti dal predetto contratto con un premio corrispondente alla meta' dell'intero contributo, restando l'altra meta' a carico del professore assicurato.

Art. 38

Art. 38.
Il professore e' tenuto a fare le lezioni e le conferenze ed esercitazioni nelle ore stabilite dall'orario, ad intervenire alle riunioni dei consessi accademici di cui fa parte ed a prendere parte alle commissioni degli esami di laurea o di profitto. Se, durante l'anno egli intenda mutare l'ora assegnata alla sua lezione, deve farne richiesta al direttore, il quale, quando non si tratti di mutamento temporaneo, provvedera' sentito il consiglio dei professori.
Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, il professore non possa fare lezione, deve mandare avviso al direttore in tempo perche' gli studenti ne siano avvertiti.
Quando l'assenza di un professore incaricato determinata da motivi di salute abbia a protrarsi notevolmente il direttore puo' proporre al consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei professori, la nomina di un supplente. La spesa per la supplenza e' a carico del bilancio dell'istituto per non oltre 12 lezioni all'anno. Ove l'assenza del professore incaricato si protragga oltre le 20 lezioni consecutive, l'incarico deve essere revocato.
Per gli insegnamenti ai quali e' addetto un assistente questi sostituisce il professore nelle sue assenze temporanee.

Art. 39

Art. 39.
Per i congedi e le aspettative dei professori di ruolo si applicano le norme vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 40

Art. 40.
Ciascun professore deve tenere, per ogni corso, un registro nel quale segna giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma. Questo registro, munito del visto del direttore dell'istituto, deve essere alla fine delle lezioni consegnato alla segreteria.

Art. 41

Art. 41.
Alla fine di ogni anno il direttore dell'istituto deve comunicare al consiglio di amministrazione il prospetto delle lezioni che sono state impartite per ogni corso. Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve farne rapporto al consiglio di amministrazione.

Art. 42

Art. 42.
Alle cattedre relative ad insegnamenti fondamentali possono essere assegnati lettori-assistenti ordinari.

Art. 43

Art. 43.
I posti di lettore ordinario sono determinati dall'annessa tabella A). Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio dei professori, puo' inoltre conferire le funzioni di lettore straordinario a laureati che siano in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi di lettore ordinario, in numero comunque non superiore a quattro. Il relativo trattamento economico e' determinato all'inizio di ciascun anno accademico dal consiglio di amministrazione, in misura, comunque, non superiore a quella prevista per il grado XI, gruppo A, dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

Art. 44

Art. 44.
I lettori ordinari sono nominati con l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465 . Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei lettori ordinari sono quelli stabiliti dalla citata legge.

Art. 45

Art. 45.
Gli assistenti straordinari, ancora in servizio possono essere assegnati a tutti gli insegnamenti fondamentali e non solamente alle cattedre di lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, pedagogia e geografia, con un trattamento economico da determinarsi all'inizio di ciascun anno accademico in misura, comunque, non superiore a quella prevista per la corrispondente categoria nelle universita' statali.

Art. 46

Art. 46.
Possono essere nominati, altresi', assistenti volontari secondo le norme e con le modalita' stabilite per le universita' statali.

Art. 47

Art. 47.
I lettori e gli assistenti sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia cui siano assegnati, a norma delle disposizioni vigenti nelle universita' governative.
Quando vi sia piu' di un assistente per una stessa cattedra, durante l'assenza del titolare questi e' sostituito dall'assistente che egli avra' designato, e in mancanza di designazione, da quello indicato dal direttore.
Per quanto riguarda la disciplina valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 55 - 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , intendendosi che le funzioni attribuite da tale decreto alla commissione di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione.

Art. 48

Art. 48.
L'iscrizione al primo anno di ciascuno dei corsi di laurea o di diploma dell'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami ai sensi dell'art. 24 del presente statuto. L'esame di concorso si svolge con la osservanza delle norme e delle modalita' previste dagli articoli 17 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .
Il numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e per il corso di diploma e' stabilito anno per anno dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio direttivo.

Art. 49

Art. 49.
La domanda di ammissione all'esame di concorso redatta su carta legale indirizzata al direttore deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
1) certificato di nascita;
2) cognome, nome e paternita';
3) residenza della famiglia;
4) recapito dello studente in Cassino;
5) corso di laurea o diploma cui lo studente intende iscriversi;
6) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) della ricevuta del versamento della tassa di concorso;
b) del titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione ovvero del certificato provvisorio che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
c) di una fotografia recente, su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera-libretto di iscrizione;
d) di altra fotografia (uguale a quella precedentemente indicata) firmata, incollata su carta legale ed autenticata dal sindaco del comune di residenza. La firma del sindaco deve essere debitamente legalizzata quando occorra.

Art. 50

Art. 50.
Il candidato proveniente da corsi di laurea o diploma di altri atenei deve indicare tale sua qualita' sulla domanda di ammissione al concorso.
Qualora abbia superato la prova, il consiglio direttivo stabilira' l'anno di corso cui potra' essere iscritto in base agli esami che verranno convalidati in conformita' del disposto dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 51

Art. 51.
Per ottenere l'iscrizione al primo corso dell'istituto gli studenti che abbiano superato il concorso debbono presentare alla segreteria, non oltre il 15 dicembre le ricevute di pagamento relativo alla tassa di immatricolazione, ai contributi vari ed alla prima rata: a) della tassa annuale di iscrizione; b) della soprattassa annuale speciale di iscrizione; c) della soprattassa per esami di profitto.
Per i termini di pagamento delle restanti rate di tasse e soprattasse e per quanto attiene agli studenti stranieri si applica il disposto del terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .
All'atto della immatricolazione viene rilasciata allo studente una tessera-libretto di iscrizione che vale per l'intero corso di studi.

Art. 52

Art. 52.
La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata dal 1 agosto al 5 novembre incluso, alla segreteria, corredata della ricevuta dell'eseguito pagamento dei contributi e della 1ª rata delle tasse e soprattasse secondo quanto e' stabilito nel terzo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 . Il direttore puo' accogliere per gravi e giustificati motivi domande di iscrizione presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.

Art. 53

Art. 53.
Gli studenti fuori corso i quali intendano esercitare i diritti derivanti dalla iscrizione sono tenuti a presentare ogni anno, entro gli stessi termini fissati per le iscrizioni regolari, domanda (in carta legale) di ricognizione della qualita' di studente, corredata dalla quietanza di pagamento della tassa di fuori corso.

Art. 54

Art. 54.
La segreteria tiene al corrente un registro della carriera scolastica degli studenti iscritti.
Ciascun professore ha diritto di esaminare in ogni tempo l'elenco degli iscritti al proprio corso e di farsene rilasciare copia.

Art. 55

Art. 55.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equipollente al diploma di abilitazione magistrale e presentino gli altri documenti di cui all'art. 48 del presente statuto.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore previo giudizio del consiglio direttivo sulla regolarita' e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 56

Art. 56.
Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il direttore, udito il consiglio direttivo.

Art. 57

Art. 57.
Le punizioni che le autorita' accademiche possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono:
1) ammonizione;
2) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
3) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
4) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo non superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esami:
a) l'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore, sentito lo studente nelle sue discolpe;
b) l'interdizione temporanea da uno o piu' corsi e' inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
c) la sospensione degli esami e' inflitta dal consiglio direttivo, in seguito a relazione del direttore;
d) l'esclusione temporanea dall'istituto e' inflitta dal consiglio direttivo sentito l'incolpato, in seguito a relazione del direttore.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal consiglio.
Delle punizioni di cui ai numeri 2), 3), 4), deve essere data notizia ai genitori od al tutore dello studente e ne e' presa nota nel registro della carriera scolastica.
Dell'applicazione della sanzione di cui al n. 4) viene data comunicazione a tutti gli atenei della Repubblica.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Art. 58

Art. 58.
Gli esami sono:
a) di corso per l'iscrizione al primo anno;
b) di profitto;
c) di laurea o di diploma.

Art. 59

Art. 59.
L'esame di concorso per l'iscrizione si da' in una sola sessione, che ha luogo il 12 novembre o, se questo e' festivo, il giorno seguente.
Gli esami di profitto, di laurea o di diploma si possono dare in due sessioni (estiva ed autunnale), la data delle quali e' fissata ogni anno dal consiglio direttivo, entro i limiti fissati dalle norme in vigore.

Art. 60

Art. 60.
Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto relativi alle singole discipline lo studente deve comprovare di aver preso iscrizione alle corrispondenti materie e di aver ottenuto le attestazioni di frequenza.
Nessuno puo' essere ammesso a sostenere gli esami di laurea o conseguire il diploma se non sia stato regolarmente iscritto per tanti anni quanti sono stabiliti per i prescritti esami di profitto e se non abbia pagato tutte le tasse, soprattasse e contributi salvo che, in quest'ultimo caso abbia ottenuto la relativa dispensa.

Art. 61

Art. 61.
L'esame per il conseguimento delle lauree di cui all'art. 2 del presente statuto consiste:
a) nella presentazione di una dissertazione scritta sulla materia scelta dallo studente e su argomento stabilito d'accordo tra il professore di tale disciplina e lo studente stesso;
b) nella discussione della dissertazione scritta.
La dissertazione scritta deve essere presentata in triplice copia alla segreteria dell'istituto un mese prima della data fissata per l'esame.

Art. 62

Art. 62.
Il giudizio di idoneita' e' dato in base all'esito degli esami, tenendo anche conto dell'assiduita', del profitto negli studi e della maturita' intellettuale dello studente, di cui i professori si accertano durante l'anno accademico.

Art. 63

Art. 63.
Le commissioni per gli esami di profitto e di laurea sono nominate dal direttore e sono costituite a norma dell' art. 42 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 64

Art. 64.
Ogni membro della commissione dispone di 10 punti.
Il voto di semplice idoneita' e' indicato con 6 decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone.
Negli esami di laurea lo studente consegue i pieni voti legali se ottiene i nove decimi dei punti.
In caso di pieni voti assoluti la commissione puo' concedere la lode, che deve essere deliberata a unanimita'.
Per il conferimento della dignita' di stampa ad una dissertazione occorre la deliberazione all'unanimita' in seguito a motivata relazione scritta di tre professori tra cui quello della materia oggetto della tesi.
Lo studente che si ritira durante un esame si considera come riprovato.

Art. 65

Art. 65.
Le lauree ed i diplomi conferiti dall'istituto vengono rilasciati dal direttore, secondo le vigenti disposizioni e debbono essere anche sottoscritti dal direttore amministrativo.
Nelle lauree non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame ma si fa' speciale menzione della lode, quando questa viene concessa.

Art. 66

Art. 66.
L'annessa tabella "C" determina le tasse, soprattasse e i contributi vari per il conseguimento dei diplomi di laurea e di abilitazione.
Qualsiasi modificazione che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e soprattasse scolastiche, per le facolta' di magistero delle universita' dello Stato si intende estesa all'istituto universitario di magistero di Cassino.

Art. 67

Art. 67.
I laureati o diplomati, che intendono conseguire un'altra laurea o diploma, debbono pagare per il nuovo corso di studi la tassa di immatricolazione e le tasse, soprattasse e contributi relativi agli anni di corso che debbono ancora seguire per il conseguimento del nuovo titolo accademico.

Art. 68

Art. 68.
Nei casi di passaggio da uno ad altro corso di studio, le tasse pagate per il corso di provenienza nell'anno in cui ha luogo il passaggio sono computate per quelle dello stesso anno del nuovo corso di studio.
Se, peraltro, nel nuovo corso le tasse sono piu' elevate, lo studente ha l'obbligo di pagare la differenza sia per l'anno di corso al quale e' iscritto, sia per quelli dai quali fosse dispensato nel corso di studi cui fa' passaggio.

Art. 69

Art. 69.
Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.

Art. 70

Art. 70.
Gli studenti che non sono in regola col pagamento delle tasse o soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 71

Art. 71.
Tutti i certificati, copie, estratti, relativi alla carriera scolastica degli studenti, debbono essere rilasciati in conformita' delle leggi sul bollo e debbono essere sottoscritti dal direttore e dal direttore amministrativo.

Art. 72

Art. 72.
Gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni specie:
a) per l'immatricolazione e l'iscrizione al primo anno, in tutto o per la meta', se nel corso per l'ammissione abbiano conseguito rispettivamente la valutazione di nove o otto decimi;
b) per l'iscrizione agli anni successivi al primo, in tutto o per la meta', secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dall'istituto per l'anno precedente o di un diverso piano di studi giudicato equivalente dall'istituto stesso, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi conseguendovi una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;
c) per l'esame di laurea o di diploma, in tutto o per la meta' della soprattassa in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);
d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la meta' della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione di cui alla precedente lettera e), abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove e rispettivamente otto decimi.
Per ogni altra forma di dispensa si seguono le disposizioni di legge in vigore.

Art. 73

Art. 73.
La dispensa di cui all'articolo precedente non e' concessa ne' allo studente a cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione disciplinare, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente, ne' infine a quello che, gia' provvisto di una laurea o diploma, riprenda od abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di un'altra laurea o diploma.

Art. 74

Art. 74
La domanda di esonero deve essere fatta in carta legale e deve portare in calce l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
1) stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune in cui ha domicilio la famiglia;
2) certificato del procuratore delle imposte del comune di residenza della famiglia;
3) dichiarazione in carta libera del capo di famiglia di non possedere altri redditi oltre quelli risultanti dai documenti presentati.
La dichiarazione deve essere vistata dal sindaco.

Art. 75

Art. 75.
I beni mobili, le dotazioni dei gabinetti scientifici e della biblioteca e quanto altro concerne il patrimonio dell'istituto superiore di magistero privato di Cassino, si intendono intestati all'istituto universitario di magistero legalmente riconosciuto regolato dal presente statuto, a decorrere dalla data del provvedimento.

Art. 76

Art. 76.
Quando l'Istituto universitario di magistero di Cassino avesse per qualsiasi motivo a cessare oppure ad essere privato della personalita' giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sara' devoluto agli enti promotori.

Art. 77

Art. 77.
Il mantenimento dell'istituto e' assunto:
a) dal consorzio universitario cassinese, costituito con decreto prefettizio n. 25141/2 del 13 maggio 1968;
b) da altri eventuali sovventori.
Al mantenimento dell'istituto sono, altresi', devolute le rendite nette dell'intero patrimonio e le tasse scolastiche.

Art. 78

Art. 78.
L'istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:
1) con le rendite del proprio patrimonio;
2) con i contributi e gli assegni corrisposti dagli enti ed eventualmente dai privati;
3) col provento delle tasse e soprattasse scolastiche e dei contributi di qualsiasi natura corrisposti dagli studenti;
4) col provento dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che l'istituto puo' eseguire od essere chiamato a compiere.

Art. 79

Art. 79.
L'esercizio finanziario ha inizio col 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 80

Art. 80.
La contabilita' e' costituita da scritture patrimoniali e da scritture finanziarie.

Art. 81

Art. 81.
Le scritture patrimoniali contengono tanti conti quanti sono i valori patrimoniali. Esse sono rappresentante:
a) dal registro inventario dei beni immobili, distinti in fondi rustici ed in fondi urbani, descritti con le indicazioni catastali necessarie a ben riconoscerle ed identificarle;
b) dal registro inventario dei beni mobili fruttiferi, distinti in rendita pubblica, canoni, censi, legati, ecc.;
c) dal registro inventario dei beni mobili infruttiferi;
d) dal registro delle passivita' gravanti sul patrimonio dei canoni, censi, legati, ecc.
Oltre alle suddette scritture deve essere tenuto il registro dei depositi a cauzioni degli affittuari ed in genere dei valori dei terzi, consegnati all'amministrazione per qualsiasi titolo.

Art. 82

Art. 82.
Le variazioni e le trasformazioni della consistenza del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare fruttifero debbono essere annotate nei relativi registri inventariali, con l'indicazione dell'atto che ha dato luogo alla variazione.
Le variazioni e le trasformazioni per la consistenza del patrimonio mobiliare fruttifero sono giustificate per mezzo di bollette o buoni di carico e di scarico, riportati con le loro indicazioni nei registri inventariali, di cui all'articolo precedente.
Alla fine dell'esercizio, tutte le predette variazioni sono riassunte in un prospetto da allegarsi al rendiconto consuntivo.

Art. 83

Art. 83.
Ogni oggetto acquistato o comunque pervenuto all'ente prima di essere posto in uso, deve essere inventariato nel relativo registro al prezzo pagato o a quello di stima e alla relativa fattura o al mandato di pagamento della spesa per l'acquisto oppure, al documento riflettente la cessione deve unirsi il buono di carico firmato dal funzionario che sta a capo della segreteria e dal consegnatario.
I libri devono essere inventariati al prezzo di copertina.
Nei buoni di scarico per eliminazione o vendita di oggetti tolti dall'uso o inservibili deve sempre indicarsi la data delle deliberazioni con cui il consiglio di amministrazione ha autorizzato il discarico o l'alienazione.

Art. 84

Art. 84.
Tutti gli oggetti mobili debbono essere dati in consegna a persone responsabili della loro conservazione.

Art. 85

Art. 85.
Gli oggetti fragili, salvo che per la loro natura non rappresentino un valore pecuniario o artistico di una certa entita', e quelli di consumo giornaliero non sono inventariati.

Art. 86

Art. 86
Ogni 5 anni ed anche prima, se il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, viene eseguita la ricognizione di tutti i beni patrimoniali dell'ente, redigendosi apposito verbale, da allegarsi ai registri di inventario.

Art. 87

Art. 87.
Le scritture della contabilita' finanziaria dell'istituto comprendono:
a) bilancio di previsione;
b) la lista di carico comprendente tutte le somme da riscuotere, divise, nelle categorie indicate dal bilancio;
c) il registro delle scadenze delle spese;
d) le note od ordinativi di variazione delle entrate e delle spese;
e) i giornali mastri contenenti tanti conti quanti sono i capitoli dell'entrata e della spesa iscritti nel bilancio e, se il capitolo e' suddiviso in articoli, tanti conti quanti sono gli articoli;
f) gli svolgimenti ed i partitari dei conti principali sia dell'entrata che della spesa;
g) il rendiconto o conto consuntivo.

Art. 88

Art. 88.
Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese che si presume di accertare durante l'esercizio finanziario, classificate in tre titoli:
1) entrate e spese effettive;
2) movimento di capitali;
3) partite di giro.
Le entrate e le spese effettive si suddividono in ordinarie e straordinarie. Tra le prime sono da comprendersi tutte le spese che hanno origine da cause permanenti o dipendenti dal normale andamento e svolgimento della gestione.
Tra le seconde tutte le altre.
Nel movimento di capitali sono da inscriversi le partite derivanti dalla trasformazione della sostanza patrimoniale, per vendita di beni mobili, per affrancazione di canoni, di censi, legati attivi e passivi, per estensione e creazione di crediti e debiti, per investimenti o impiego di capitale in acquisti o in migliorie alle proprieta' immobiliari, ecc.
Nelle partite di giro sono registrate le anticipazioni, i depositi, le riscossioni ed i pagamenti fatti per conto di terzi, le ritenute ed i pagamenti relativi alla imposta di ricchezza mobile ed ogni altra partita di cui l'ente sia nello stesso tempo creditore e debitore.

Art. 89

Art. 89.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte in capitoli ed in articoli.
Gli stanziamenti debbono essere discussi e deliberati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei redditi e degli oneri patrimoniali e delle risultanze degli esercizi precedenti.
Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione in appositi allegati.
Delle variazioni di stanziamento piu' notevoli introdotte nel bilancio, in confronto a quello dell'esercizio precedente, deve essere data giustificazione, riportando in allegato le deliberazioni con le quali sono state autorizzate.

Art. 90

Art. 90.
Fanno parte delle entrate ordinarie:
1) redditi patrimoniali, distinti in redditi derivanti da titoli pubblici di proprieta' dell'ente, in redditi di beni immobili divisi in rustici ed urbani ed in quelli derivanti a censi, canoni, legati o da interessi di capitali;
2) provento delle tasse scolastiche, di immatricolazione, di iscrizione, di ricognizione e delle soprattasse per gli esami di profitto e di laurea;
3) provento dei contributi per esercitazioni o di altra natura versati dagli studenti;
4) provento dei diritti di segreteria;
5) provento della vendita di pubblicazioni edite dall'istituto, di stampati, di tessere-libretto, di diplomi e simili;
6) contributi di carattere continuativo di enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo concessi.
Fanno parte delle entrate straordinarie i proventi di qualsiasi natura che non possono essere compresi nella categoria precedente, incluse le somme e gli assegni accordati in via straordinaria da enti pubblici o da privati.
Le spese derivanti da oneri gravanti sul patrimonio sono distinte da quelle riguardanti l'attuazione delle finalita' didattiche e scientifiche dell'istituto.

Art. 91

Art. 91.
Il rendiconto consuntivo consta di due parti: la prima riguarda la gestione o il fondo finanziario, la seconda la situazione o il conto patrimoniale.
Il conto finanziario e' compilato in rispondenza del bilancio di previsione e indica, per ogni voce le somme previste, quelle accertate e riscosse e da riscuotere, pagate e da pagare, a seconda che trattasi di entrata o di spesa.
Le cifre riguardanti le competenze sono tenute distinte da quelle dei residui degli anni precedenti.
Il conto patrimoniale indica la consistenza delle attivita' e delle passivita' al principio dell'esercizio, le variazioni avvenute durante la gestione, la consistenza patrimoniale risultante alla fine dell'esercizio. Al conto patrimoniale sono allegati i prospetti dimostrativi delle variazioni verificatesi nel patrimonio classificate a seconda della causa che le determinano.

Art. 92

Art. 92.
I risultati della gestione sono posti in evidenza in prospetti allegati al rendiconto. Tali prospetti debbono dare notizia della situazione di cassa, dell'avanzo o dal disavanzo di competenza, del movimento dei residui degli esercizi precedenti e dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio.

Art. 93

Art. 93.
L'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, dopo l'approvazione del rendiconto, deve essere ripartito e destinato:
a) tre quarti ad incremento del patrimonio da investirsi in titoli nominativi di rendita pubblica, con l'annotazione della provenienza;
b) un quarto al fondo di riserva per spese impreviste.

Art. 94

Art. 94.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono inviati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il mese di luglio e di dicembre di ciascuno.
Il Ministero puo' ricevere in comunicazione per esame tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa.
Tali documenti, insieme al registro di amministrazione, sono conservati presso l'istituto, in modo da poter essere, in qualunque momento, esibiti per revisione e controllo.

Art. 95

Art. 95.
Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i lavori di manutenzione e di riparazione straordinaria fino al limite di L. 1.000.000.
Per le spese eccedenti tale cifra e' indispensabile la gara pubblica salvo motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 96

Art. 96.
Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti alienazioni o trasformazioni del patrimonio e contrattazioni di mutui sono comunicate, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.
La vendita di materiali inservibili e fuori uso o derivanti da riparazioni, trasformazioni e demolizioni puo' essere autorizzata dal consiglio di amministrazione il quale stabilisce le modalita' con cui deve effettuarsi.

Art. 97

Art. 97.
Il servizio di cassa e' affidato a un istituto di credito con le norme e le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione.
Egualmente ad un istituito di credito sono affidati in custodia tutti i titoli e valori di proprieta' dell'istituto.

Art. 98

Art. 98.
Tutti i certificati, attestazioni, copie, estratti, ed altri atti relativi alla carriera scolastica degli studenti debbono essere rilasciati in conformita' della legge sul bollo e debbono essere muniti della firma del direttore e controfirmati dal direttore amministrativo o da chi ne fa le veci.

Art. 99

Art. 99.
Il provento annuale delle soprattasse per gli esami di profitto e di diploma costituiscono un unico fondo, che viene alla fine di ogni anno ripartito secondo le disposizioni dell' art. 28 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 .

Art. 100

Art. 100.
Tutti i pagamenti si effettuano mediante mandati che debbono essere firmati dal presidente del consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere ove esiste.
Il presidente puo' delegare la sua firma ad altro componente il consiglio di amministrazione.
Ogni mandato di pagamento deve essere emesso in base al documento giustificativo della spesa; munito del visto del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, e della firma, per accettazione di chi ha ordinato la spesa.
Tutti i mandati di pagamento, con allegati i documenti giustificativi, debbono essere uniti all'originale del rendiconto consuntivo.

Art. 101

Art. 101.
Per far fronte al pagamento delle minute spese, il consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione non oltre 100 mila lire all'economo dell'istituto.
L'anticipazione viene reintegrata quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti. Alla fine dell'esercizio finanziario l'economo versa all'Istituto di credito che fa il servizio di cassa la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 102

Art. 102.
Dall'ufficio di segreteria e' tenuta altresi' la contabilita' della cassa scolastica che ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'istituto.

Art. 103

Art. 103.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, di biblioteca ed ausiliario sono stabilite dalla tabella "B" annessa allo statuto.

Art. 104

Art. 104.
Per lo stato giuridico, il trattamento economico e la carriera del personale si osserva, in quanto applicabile e salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, le disposizioni vigenti in materia per il personale delle universita' statali di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 105

Art. 105.
I posti iniziali di ciascuna carriera sono coperti mediante nomina deliberata dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso che il consiglio stesso dovra' bandire tenendo presenti le norme stabilite per il personale delle universita' statali di carriera e qualifica corrispondenti. Le promozioni sono disposte dal consiglio di amministrazione.

Art. 106

Art. 106
A favore del personale di ruolo dell'istituto vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assistenza sanitaria e di indennita' di anzianita'.
Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dal magistero, salvo la facolta' dell'assicurato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.

Art. 107

Art. 107.
All'impiegato collocato a riposo spetta una indennita' di buonuscita nella misura e nelle forme stabilite per il personale di ruolo delle universita' statali.

Art. 108

Art. 108.
Il direttore amministrativo e' responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Art. 109

Art. 109.
Il posto di direttore amministrativo potra' essere coperto mediante concorso pubblico per titolo ed esami da indirsi per la qualifica iniziale di direttore amministrativo di seconda classe, riservato a funzionario di carriera direttiva delle amministrazioni statali con almeno otto anni di anzianita' di servizio.
Al concorso potra' prendere parte anche il funzionario di carriera direttiva degli uffici amministrativi dell'istituto, con otto anni di anzianita' di servizio di ruolo.

Art. 110

Art. 110.
Alla carriera direttiva, di concetto, esecutiva, di ragioneria, direttiva e di concetto della biblioteca ed alla carriera del personale ausiliario si accede mediante pubblico concorso da indirsi per la qualifica iniziale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei titoli prescritti per l'accesso alle corrispondenti carriere del personale delle universita' statali.

Art. 111

Art. 111.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione in ruolo sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono cosi' composte:
A) per la carriera amministrativa e speciale di ragioneria:
dal presidente del consiglio di amministrazione;
da due professori universitari;
da un membro del consiglio di amministrazione dello Istituto; da un direttore amministrativo di universita' o istituto universitario.
B) per la carriera ausiliaria:
dal presidente del consiglio di amministrazione;
da un professore universitario;
dal direttore amministrativo dell'istituto.
C) per la carriera direttiva e di concetto del personale di biblioteca:
dal presidente del consiglio di amministrazione;
dal direttore dell'istituto;
da un professore di universita' o istituto universitario;
da un funzionario di carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali;
da un membro del consiglio di amministrazione dello Istituto.

Art. 112

Art. 112.
Nei primi tre anni di attuazione del presente statuto, i posti di cui alla annessa tabella "B" saranno coperti, via via che le esigenze di servizio lo richiederanno, mediante concorsi interni, da bandirsi per singoli posti riservati al personale, che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, trovasi in servizio presso l'Istituto di magistero privato "S. Benedetto" da almeno un anno. Il personale suddetto, alla data di indizione dei concorsi, dovra' essere in possesso del prescritto titolo di studio ed avere espletato per almeno un anno le funzioni o mansioni inerenti al posto da coprire.
Per l'ammissione ai concorsi interni, si prescinde dai limiti massimi di eta'.
Il consiglio di amministrazione, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al primo comma del presente articolo, provvedera' ad affidare temporaneamente al personale attualmente in servizio presso l'Istituto di magistero "S. Benedetto" gli incarichi connessi ai singoli posti di organico, anche in deroga alle norme generali di accesso alle singole carriere di cui alla tabella predetta.

Statuto dell'istituto universitario di magistero di Cassino-Tabelle

TABELLA "A"
RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE INSEGNANTE
Numero
dei posti
Professori di ruolo....................................... 5
Professori incaricati per le materie fondamentali da sce-
gliersi fra i professori universitari esterni.......... 2
Professori incaricati per le materie fondamentali e per
quelle complementari da scegliersi fra i professori li-
beri docenti universitari interni...................... 12
Assistenti e lettori...................................... 5
TABELLA "B"
RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI RAGIONERIA, D'ORDINE E SUBALTERNO
Numero
dei posti
CARRIERA DIRETTIVA
Ruolo amministrativo
Direttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Consigliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CARRIERA DI CONCETTO
Ruolo amministrativo
Segretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ruolo di ragioneria
Ragioniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ruolo bibliotecari
Bibliotecario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
CARRIERA ESECUTIVA
Ruolo amministrativo
Applicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CARRIERA AUSILIARIA
Ruolo subalterni
Usciere bidello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TABELLA "C"
TASSE - SOPRATTASSE E CONTRIBUTI
Denominazione: Lire
Tassa di iscrizione al concorso............................ 1.500 Tassa di immatricolazione.................................. 5.000 Tassa annuale di iscrizione................................ 18.000 Tassa di laurea o diploma.................................. 6.000 Soprattassa annuale per esami di profitto.................. 7.000 Soprattassa per esami di laurea o diploma.................. 3.000 Soprattassa ripetizione esame di laurea o diploma.......... 1.000 Soprattassa ripetizione esame di profitto.................. 500 Libretto - tessera......................................... 500 Tassa di ricognizione...................................... 5.000
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA
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