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072U0641

IT - DPR

072U0641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972 n. 641)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971; n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell' art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Oggetto delle tasse
I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2

Riscossione delle tasse
La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'.
Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

Art. 3

Modalita' di pagamento
Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa:
a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.
((b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa)) .
Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

Art. 4

Ufficio competente
Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

Art. 5

Marche
Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art. 6

Prenotazione a debito
Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art. 7

Riscossione coattiva
Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano e disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .

Art. 8

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse
Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art. 9

Sanzioni 1. Chi esercita un' attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa ((pari al novanta)) per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a ((euro 100)) . ((45)) 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da ((euro 100 a euro 500)) ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso. ((45)) -------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Art. 10

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, n. 473 )) .
L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
Le somme riscosse per le ((sanzioni amministrative)) previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e successive disposizioni.

Art. 11

Ricorsi amministrativi
Le controversie relative all'applicazione delle tasse ((. . .)) previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse ((. . .)) superi le lire centomila.
Il ricorso deve essere presentato all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse ((. . .)) superi le lire centomila.
Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall' art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile .
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 12

Azione giudiziaria
Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 13

Decadenze e rimborsi
L'Amministrazione finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
Il contribuente puo' chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso.
Non e' ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario.
Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni governative non, acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 13-bis

(Esenzioni) 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ((e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche)) sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie
Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' dovuta integrazione ne' si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze.
Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonche' i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell' art. 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 .
Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso.

Art. 15

Norme abrogate
Sono abrogate le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 17. - CARUSO

Tariffa

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
TARIFFA
Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, mediante versamento sul conto corrente postale intestato a:
Ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma.
Le tasse annuali devono essere pagate, salva diversa disposizione della tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto.
Gli atti e i provvedimenti elencati nella presente tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.XX
=====================================================================
Articolo Indicazione degli Ammontare
atti soggetti delle tasse N O T E
a tassa in euro (41)
_____________________________________________________________________ TITOLO I
PERSONE FISICHE, PERSONE
GIURIDICHE E SOCIETA'
1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89 .
2 1. Registrazione delle persone
giuridiche e delle modificazioni
dei relativi atti costitutivi e
statuti ( articoli 33 e 34 del
codice civile )
120.000
1. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998.
3 1. Iscrizioni nel registro
delle imprese relative a societa'
nazionali e a societa' estere
aventi la sede o l'oggetto
principale nel territorio dello
Stato ( articoli 2188 , 2200 , 2296 ,
2315 , 2330 , 2464 , 2475 , 2505 e 2507
del codice civile ; art. 3
decreto-legge 9 dicembre 1984, n.
853 , convertito dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17 , e successive
modificazioni):
a) atto costitutivo
500.000
b) altri atti sociali soggetti
ad iscrizione in base alle
disposizioni del codice civile
250.000
2. Iscrizioni nel registro delle
imprese relative a societa' estere
con sede secondaria nel territorio
dello Stato, a imprenditori
individuali, a consorzi e ad altri
enti pubblici e privati con o senza
personalita' giuridica diversi
dalle societa' ( articoli 2188 ,
2195 , 2196 , 2197 , 2201 , 2506 e 2612
del codice civile )
250.000
1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di societa' e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da seguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).
2. Le tasse non sono dovute dalle cooperative sociali,
di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle societa' sportive di cui all' art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , e dalle societa' di ogni tipo che non svolgono attivita' commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Il deposito di atti non si considera soggetto alla tassa quando e' effettuato per finalita' diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile ne' gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile .
3. Le tasse previste dal presente articolo sono soppresse a decorrere dal 1 gennaio 1998.
TITOLO II
PUBBLICA SICUREZZA
4 1. Licenza di porto di
pistole, rivoltelle o pistole
automatiche, armi lunghe da fuoco e
bastoni animati ( art. 42 del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 ed
articoli 74 e 79 del regolamento 6
maggio 1940, n. 535
170 .000
1. La tassa e' dovuta per ciascun tipo d'arma.
2. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' ridotta a L. 15.000 per le guardie giurate, forestali e campestri private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione.
3. Non sono soggette a tassa le licenze rilasciate a dipendenti civili dello Stato a norma dell'art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza nonche' alle persone comprese nelle categorie individuate a norma dell' art. 7, comma 2, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 . La licenza puo' essere rilasciata senza pagamento di tassa, su motivata richiesta dei competenti organi direttivi, ai funzionari dell'amministrazione
finanziaria addetti a servizi per i quali se ne ravvisi l'opportunita'. Per la concessione a titolo di reciprocita' dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
5 1. Licenza di porto di fucile
anche per uso di caccia ( legge 11
febbraio 1992, n. 157, art. 22 ):
tassa di rilascio, di rinnovo e
annuale
250.000
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.
2. Le tasse di cui al comma 1 sono ridotte a L. 15.000 per le guardie di cui alla nota 2 dell'art. 4.
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ed, in caso di nuova violazione da L. 500.000 a L. 3.000.000 ( legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31 ).
4. E' dovuta una addizionale di L. 10.000 alle tasse di cui al comma 1 (legge 11 febbraio 1992, n. 157 , art. 24).
6 1. Autorizzazione
all'esercizio di case da gioco:
tassa di rilascio e per ogni anno
di validita'
800.000.000
1. La tassa si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo: essa e'
dovuta dalle regioni, dalle
province e dai comuni
titolari della casa da gioco
anche quando non la gestiscono
direttamente.
7 1. Licenza per l'esercizio di
attivita' relative a metalli
preziosi ( art. 127 del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 e art. 244,
primo comma, del regolamento 6
maggio 1940, n. 635 ): tassa di
rilascio e per il rinnovo:
a) fabbricanti di oggetti
preziosi ed esercenti di industrie
o arti affini
600.000
b) commercianti e mediatori di
oggetti preziosi, nonche'
fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri che intendono
esercitare nello Stato il commercio
di oggetti preziosi da essi
importati
400.000
c) agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti
dei fabbricanti, commercianti ed
esercenti stranieri di cui alla
lettera b), che esercitano nello
Stato il commercio di preziosi
120.000
d) cesellatori, orafi e
incastratori di pietre preziose
120.000
e) fabbricanti e commercianti di
articoli con montature o
guarnizioni in metalli preziosi
300.000
TITOLO III
P E S C A
8 1. Licenza per la pesca
professionale marittima ( art. 4
della legge 17 febbraio 1982, n.
41 ): per ogni unita' adibita
600.000
1.NOTA SOPPRESSA DAL
DECRETO 29 APRILE 1996.
TITOLO IV
PROPRIETA' INDUSTRIALE
E INTELLETTUALE
9 1. Brevetti per invenzioni industriali e per nuove varieta' veget ( regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849 ; decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ; legge 14 ottobre 1985, n. 620 ):
a) per la domanda di brevetto e
lettera di incarico
80.000
b) per la pubblicazione e stampa
delle descrizioni, riassunto e
tavole di disegno:
1) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno non superano le
10 pagine
100.000
2) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 10,
ma non le 20 pagine
150.000
3) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 20
pagine, ma non 50 pagine
350.000
4) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 50
pagine, ma non 100 pagine
700.000
5) se la descrizione, riassunto
e tavole di disegno superano le 100
pagine
1.200.000
c) per mantenere in vita il
brevetto:
primo anno
25.000
secondo anno
50.000
terzo anno
60.000
quarto anno
70.000
quinto anno
90.000
sesto anno
130.000
settimo anno
180.000
ottavo anno
250.000
nono anno
300.000
decimo anno
350.000
undicesimo anno
500.000
dodicesimo anno
700.000
tredicesimo anno
800.000
quattordicesimo anno
900.000
quindicesimo anno e successivi
1.100.000
2. Licenza obbligatoria su brevetti
per invenzioni industriali e
licenza speciale su brevetti per
nuove varieta' vegetali (leggi e
decreti citati nel comma 1):
a) per la domanda
800.000
b) per la concessione
2.700.000
3. Trascrizione di atti relativi ai
brevetti (leggi e decreti citati
nel comma 1): per ogni brevetto
120.000
1. La tassa di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuta per la domanda di brevetto europeo; se ne viene richiesta la trasformazione in domanda di brevetto italiano la tassa deve essere pagata entro il termine stabilito dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
2. Agli effetti della tassa annuale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dal mese in cui e' stata depositata la domanda o dal corrispondente mese dell'anno solare successivo.
Il pagamento deve essere eseguito: a) prima del deposito della domanda, salvo rimborso se questa e' stata rigettata o ritirata, per le tasse relative al primo triennio; b) entro il termine di quattro mesi dalla data di emanazione del brevetto, per le tasse eventualmente scadute fino a tale termine;
c) entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda, per le tasse che scadono dopo l'emanazione del brevetto o, eventualmente, dopo il termine di cui alla lettera b). E' ammesso il pagamento anticipato di piu' tasse annuali. Per i brevetti europei validi in Italia la tassa annuale e' dovuta a partire dall'anno successivo a quello in cui l'emanazione del brevetto europeo e' stata menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagata entro il mese corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.
3. Il ritardo nel pagamento della tassa annuale comporta l'applicazione di una soprattassa di L. 100.000 e, se superiore a sei mesi, anche la decadenza del brevetto, o la cessazione della validita' in Italia del brevetto europeo, con effetto dal compimento dell'ultimo anno per il quale la tassa e' stata pagata. In caso di incompletezza o di irregolarita' del pagamento per errore scusabile l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' ammetterne l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva.
4. La tassa annuale e' ridotta alla meta', fino alla revoca dell'offerta, se il richiedente o titolare del brevetto ha offerto al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione con dichiarazione pubblicata nel bollettino dei brevetti.
5. La tassa di cui al comma 2, lettera b), deve essere pagata su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi prima della concessione della licenza.
10 1. Brevetto per modelli di
utilita':
a) per domanda di brevetto
50.000
b) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' pagata in un'unica
soluzione
1.000.000
c) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' invece pagata in due
rate:
1) rata per il primo quinquennio
500.000
2) rata per il secondo
quinquennio
1.000.000
d) per la domanda di licenza
obbligatoria
500.000
e) per la concessione della
licenza
2.000.000
2. Brevetto per modelli e disegni
ornamentali:
a) per la domanda di brevetto
50.000
b) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' pagata in una unica
soluzione
1.000.000
c) per il rilascio del brevetto,
se la tassa e' invece pagata in tre
rate:
a) rata per il I quinquennio
500.000
b) rata per il II quinquennio
600.000
c) rata per il III quinquennio
1.000.000
d) per il rilascio del brevetto
di un tutto o una serie di modelli
o disegni, a norma dell' art. 6 del
regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411 , se la tassa e' pagata in
un'unica soluzione
2.000.000
e) per il rilascio del brevetto
di un tutto o una serie di modelli
o disegni, a norma dell' art. 6 del
regio decreto 25 agosto 1940, n.
1411 , se la tassa e' invece pagata
in tre rate:
1) rata per I quinquennio
600.000
2) rata per il II quinquennio
1.000.000
3) rata per il III quinquennio
1.500.000
3. Brevetto per modelli di utilita'
e brevetto per modelli e disegni
ornamentali:
a) per la lettera d'incarico
50.000
b) per il ritardo nel pagamento
delle rate quinquennali della tassa
di concessione (entro il semestre)
120.000
c) per la trascrizione di atto
di trasferimento o di costituzione
di diritti di garanzia
120.000
1. Con una sola domanda puo' essere chiesto il brevetto per non piu' di cento modelli o disegni, purche' destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni ( art. 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411 , e successive modifiche).
2. Il brevetto per modelli di utilita' ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).
3. La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).
4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilita' ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, puo' essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilita', ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilita', e' applicabile l' art. 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).
6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio.
Trascorso detto termine il pagamento puo' effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera b).
7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9.
11 1. Registrazione per marchi
d'impresa ( articoli da 36 a 40 del
regio decreto 21 giugno 1942, n.
929 ): ((44))
a) per la domanda di primo
deposito
50.000
b) per il rilascio
dell'attestato di primo deposito o
di quello di rinnovazione:
1) riguardante generi di una
sola classe
100.000
2) per ogni classe in piu'
50.000
((2. Registrazione per marchi di
certificazione e collettivi)) :
a) per la domanda di primo
deposito
200.000
b) per il rilascio
dell'attestato di primo deposito o
di quello di rinnovazione
riguardante generi di una o piu'
classi
300.000
3. Domanda di registrazione
internazionale del marchio o di
rinnovazione
200.000
((4.Registrazioni per marchi d'impresa,
di ncertificazione o per marchi
collettivi, nazionali o ninternazionali)) :
a) per lettera di incarico
50.000
b) per il ritardo nella
rinnovazione della registrazione
(entro il semestre)
50.000
c) per la trascrizione di atto
di trasferimento
120.000
Per la classificazione dei generi di prodotti o servizi si veda la classificazione internazionale risultante dall'accordo di Nizza 15 giugno 1957 e successive modificazioni.
La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio in corso, trascorso il quale la registrazione puo' essere rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di cui al controindicato n. 4 b).
Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio.
La tassa di domanda e la tassa di rilascio dell'attestato di primo deposito devono essere pagate prima del deposito della domanda. Del pari la tassa di rilascio dell'attestato di rinnovazione deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.
In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
12 1. Registrazione delle topografie
dei prodotti a semiconduttori ( legge 21
febbraio 1989, n. 70 ):
a) per la domanda
1.500.000
b) per la registrazione
1.200.000
c) per la trascrizione di atto di
trasferimento o di costituzione di
diritti di garanzia
120.000
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata, su richiesta dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa; decorso inutilmente il termine, l'ufficio respinge la domanda.
13 1. Certificati complementari
di protezione di medicinali ( legge
19 ottobre 1991, n. 349 )
e di prodotti fitosanitari:
a) per la domanda
600.000
b) per ciascun anno di
mantenimento in vita del
certificato
1.500.000
c) per la trascrizione di atto
di trasferimento o di costituzione
di diritti di garanzia
100.000
1. La tassa di cui alla lettera b) deve essere pagata entro il ventesimo anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce. Si applicano le disposizioni dell'art. 9.
2. Per il ritardo della tassa annuale entro il semestre si applica la soprattassa di L. 700.000.
14 1. Registrazione di atti tra
vivi che trasferiscono in tutto o
in parte diritti di autore o
diritti connessi al loro esercizio
o costituiscono sugli stessi
diritti di godimento o di garanzia,
nonche' di atti di divisione o di
societa' relativi ai diritti
medesimi ( art. 104 della legge 22
aprile 1941, n. 633 ): per ogni
registrazione
120.000
2. Deposito, con dichiarazione di
riserva dei diritti, di dischi
fonografici o apparecchi analoghi e
di progetti di lavori
dell'ingegneria o lavori analoghi
( articoli 77 , 99 e 105 della legge
22 aprile 1941, n. 633 , modificata
con decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19 ):
a) per ogni disco o apparecchio
analogo
120.000
b) per ogni progetto
50.000
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
TARIFFA
=====================================================================
Articolo Indicazione degli Ammontare
atti soggetti delle tasse N O T E
a tassa in euro (41)
_____________________________________________________________________ TITOLO V
TRASPORTI
15 1. Patente di abilitazione
alla guida di veicoli a motore
( art. 116 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 ):
tassa di rilascio e annuale
70.000
1. Non sono soggette a tassa le patenti di abilitazione alla guida di motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1.300 kg ne' le patenti speciali rilasciate a mutilati e minorati fisici per la guida di veicoli appositamente adattati.
2. La tassa di rilascio puo' essere pagata anche a mezzo marche; la tassa annuale si paga a mezzo di apposite marche recanti impresso l'anno di validita', applicate sulla patente ed annullate a cura del contribuente con la propria firma.
3. La tassa annuale deve essere pagata entro il mese di febbraio o prima dell'uso della patente se successivo; non e' dovuta per gli anni nei quali non si usufruisce della patente.
16 1. Patente di abilitazione al
comando o alla condotta di
imbarcazioni da diporto compresi i
motoscafi:
tassa di rilascio e annuale
50.000
2. Patente di abilitazione al
comando di navi da diporto:
a) tassa di rilascio
70.000
b) tassa annuale
50.000
1. Per la tassa annuale di cui ai commi 1 e 2 vale la nota 3 dell'art. 15.
TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE
17 1. Libretto di iscrizione alle
radiodiffusioni per la detenzione
di apparecchi atti o adottabili
alla ricezione delle radioaudizioni
o delle diffusioni televisive ( art.
6 del regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246 , convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
articoli 1 e 2 della legge 10
febbraio 1954, n. 1150; art. 1
della legge 28 maggio 1959, n. 362;
articoli 2 e 8 della legge 15
dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del
decreto-legge 1 febbraio 1977, n.
11 , convertito dalla legge 31 marzo
1977, n. 90 ; legge 5 maggio 1989,
n. 171 ):
a) per ogni abbonamento alle
radioaudizioni
1.000
1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi.
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da' diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del pagamento della tassa e' data anche mediante fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d) n. 2 e g) sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o trimestrale di lire 2.200.
b) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive
8.000
c) per ogni abbonamento alle
radioaudizioni mediante apparecchi
stabilmente installati su
autovetture, autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e
cose e autoscafi soggetti a tassa
automobilistica con motore di
potenza non superiore a 26 CV
fiscali, nonche' su altri
autoveicoli di cui all'art. 54
del decreto legislativo 30 apri
le 1992, n. 285
2.700
d) per ogni abbonamento alle
radioaudizioni mediante apparecchi
stabilmente installati:
1) su autovetture, autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose, o autoscafi
soggetti a tassa automobilistica,
con motore di potenza superiore a
26 CV fiscali
30.000
2) su autoscafi non soggetti a
tassa automobilistica (unita' da
diporto e navi non da riporto)
30.000
e) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive mediante
apparecchi stabilmente installati
su autoscafi, autovetture o altri
autoveicoli di cui alla lettera c):
1) riguardante apparecchi di
ricezione in bianco e nero
18.000
2) riguardante apparecchi di
ricezione anche a colori
120.000
f) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive mediante
apparecchi stabilmente installati
su autovetture, autoveicoli e
autoscafi di cui alla lettera d) n.
1:
1) riguardante apparecchi di
ricezione in bianco e nero
50.000
2) riguardante apparecchi di
ricezione anche a colori
350.000
g) per ogni abbonamento alle
diffusioni televisive mediante
apparecchi stabilmente installati
su autoscafi di cui alla lettera d)
n. 2:
1) riguardante apparecchi di
ricezione in bianco e nero
50.000
2) riguardante apparecchi di
ricezione anche a colori
350.000
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1 ed f) sono dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate insieme con la tassa automobilistica.
5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che comporta il pagamento della tassa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza deve essere pagata in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione di apparecchi radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di concessione governativa deve essere pagata in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di installazione a quello di scadenza della tassa automobilistica.
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa automobilistica, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nell'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 .
18 1. Concessione per la
installazione e l'esercizio di
impianti per la diffusione via
etere in ambito locale ( art. 22
della legge 6 agosto 1990, n. 223 ):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
6.000.000
2) tassa annuale
3.000.000
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
1.000.000
2) tassa annuale
500.000
2. Concessione per la installazione
e l'esercizio di impianti per la
diffusione via etere su tutto il
territorio nazionale ( art. 22 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 ):
a) di programmi televisivi:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
20.000.000
2) tassa annuale
10.000.000
b) di programmi radiofonici:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
4.000.000
2) tassa annuale
2.000.000
3. Concessione per l'installazione
e l'esercizio di reti per la
diffusione via cavo di programmi
televisi ( art. 6 del decreto
legislativo 22 febbraio 1991, n.
73 ):
a) tassa di rilascio o di
rinnovo
5.000.000
b) tassa annuale
2.500.000
1. Le tasse sono ridotte al 25% ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario.
19 1. Autorizzazione per la
trasmissione di programmi
televisivi in contemporanea via
etere o via cavo ( art. 22 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 e art.
11 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 febbraio 1991, n.
73 ):
a) tassa di rilascio
8.000.000
b) tassa annuale
4.000.000
20 1. Autorizzazione
all'installazione e all'esercizio
di impianti ripetitori per la
ricezione e la contemporanea
ritrasmissione nel territorio
nazionale di programmi televisivi
( articoli 38 e 43 della legge 14
aprile 1975, n. 103 ):
a) irradiati da organismi di
radiodiffusione esteri secondo le
leggi vigenti nei rispettivi Paesi:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
6.000.000
2) tassa annuale
4.000.000
b) irradiati dalle
concessionarie del servizio
pubblico di radiodiffusione
nazionale:
1) tassa di rilascio o di
rinnovo
600.000
2) tassa annuale
400.000
1. Le tasse sono
dovute per ciascun
impianto o rete.
21 1. Licenza o documento
sostitutivo per l'impiego di
apparecchiature terminali per il
servizio radiomobili pubblico
terrestre di comunicazione ( art.
318 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156 e art. 3 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 202 ): per ogni
mese di utenza:
a) utenze residenziali
10.000
b) utenze affari
25.000
1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.
2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti.
L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione
dell'abbonamento.
TITOLO VII
PROFESSIONI, ARTI
E MESTIERI
22 Iscrizioni riguardanti le voci
della tariffa soppresse dall' art.
3, comma 138, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , e
precedentemente iscritte agli
articoli sottoindicati della
tariffa approvata con il decreto
ministeriale 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento
ordinario n. 106 alla Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992
250.000
1. Mediatori nel ruolo delle
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (art.
70);
2. Costruttori, imprese ammesse a
gestire in appalto dell'Ente
ferrovie dello Stato e imprese
ammesse a gestire servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti urbani (art. 71);
3. Esercenti imprese di
spedizione per terra, per mare e
per aria ed esportatori dei
prodotti ortofrutticoli (art. 72);
4. Agenti di assicurazione e
mediatori di assicurazione (art.
73);
5. Periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni
ai veicoli a motore ed ai natanti
(art. 74);
6. Concessionari del servizio di
riscossione dei tributi e
collettori (art. 75);
7. Giornali e periodici (art.
82);
8. Esercizio di attivita'
industriali o commerciali e di
professioni arti o mestieri (art.
86).
8-bis. Iscrizione all'albo di cui
all'articolo 31, comma 4, del
testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
La tassa e' dovuta per le iscrizioni
successive alla data di entrata in
vigore della presente legge.
TITOLO VIII
ALTRI ATTI
23 1. Bollatura e numerazione di
libri e registri ( art. 2215 del
codice civile ): per ogni 500 pagine
o frazione di 500 pagine
100.000
1. La tassa puo' essere pagata anche a mezzo marche ed e' dovuta per i libri di cui all' art. 2215 del codice civile e per tutti gli altri libri e registri che per obbligo di legge o volontariamente ( art. 2218 codice civile ) sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta e' prescritta soltanto da leggi tributarie.
2. L'attestazione del versamento della tassa deve essere esibita al pubblico ufficiale, il quale vi appone la data, la firma e il timbro e ne riporta gli estremi sul libro o registro.
3. Per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'IVA, la tassa e' dovuta annualmente per le sole societa' di capitali nella misura forfetaria di lire 600 mila, prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine; tale misura e' elevata a lire un milione se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1 gennaio, l'importo di un miliardo di lire. La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato; per l'anno di inizio dell'attivita' la tassa di cui alla presente nota deve essere corrisposta in modo ordinario prima della presentazione della relativa dichiarazione nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.
24 1. Attribuzione del numero di
partita IVA ( art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 ):
a) alle societa' di ogni tipo e
agli enti pubblici e privati con o
senza personalita' giuridica,
diversi dalle societa', aventi per
oggetto esclusivo o principale
attivita' commerciali o agricole
nonche' alle associazioni
costituite da persone fisiche per
l'esercizio in forma associata di
arti e professioni:
tassa per l'attribuzione e annuale
250.000
b) ai soggetti diversi da quelli
indicati alla lettera a):
tassa per l'attribuzione e
annuale
100.000
1. La tassa non e' dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all' art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.
2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio della attivita', nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o tramite uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesoreria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell'attivita', si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.
3. La tassa annuale non e' piu' dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' cessata l'attivita' a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione e' avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.
4. Gli imprenditori, le societa' e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 ; per le societa' e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori. (35)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 agosto 1973, n.519 (con l'art. 81, comma 1 ) ha disposto che il numero d'ordine 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , viene pertanto cosi' modificato:
"Autorizzazione a produrre e a mettere
in commercio specialita medicinali:
1) tassa di rilascio per l'autorizzazio-
ne alla produzione di specialita me-
dicinali............................... L. 1.000.000
tassa annuale.......................... L. 50.000
2) tassa per registrazione di specialita'
medicinali estere e nazionali, per ogni
specialita', serie o categoria di
specialita (articoli 162 e 166 del testo
unico sostituiti dall' articolo 4 della
legge 1 maggio 1941, n. 422 ):
a) per ogni specialita'................ L. 200.000
tassa annuale...................... L. 10.000
b) per ogni serie o categoria......... L. 100.000
tassa annuale...................... L. 5.000".
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 febbraio 1974, n.62 (con l'art. 9 , ultimo comma) ha disposto che "il numero 115 della tariffa annessa alle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' modificato nei punti 1), 2), 3) e 4) come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 14 aprile 1975, n.103, (con l'art. 22, comma 2 ) ha disposto che "Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' aggiunta la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' aggiunta la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 12 agosto 1975, n.974 (con l'art. 22 ) ha disposto che "Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' aggiunto, dopo il n. 90, il seguente n. 90-bis:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 18 marzo 1976, n.46 , convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n.249 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125), lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, e' aumentata del cinquanta per cento".
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 dicembre 1976, n.854 , convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 1977, n.36 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30%, con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 ".
Lo stesso D.L. (con l'art. 5) ha inoltre disposto che "Dal 1 gennaio 1977, il numero 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive integrazioni e modifiche, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
La L. 21 febbraio 1977, n.36 , di conversione del D.L. 23 dicembre 1976, n.854 , ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento".
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 1 febbraio 1977, n.11 , convertito con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1977, n. 90 ha disposto (con l'art. 1) che "Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 , e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
La L. 31 marzo 1977, n. 90 , di conversione del D.L. 1 febbraio 1977, n.11 ha disposto (con l'art.1) che "All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire: 8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000, e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera j), e' sostituito con il seguente: 84.000; dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa, e' inserito il seguente: Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia' pagata".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 1977, n.968 ha disposto (con l'art. 23) che "Il n. 26, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sono soppressi i numeri 26, sottonumero III), e 27, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni".
--------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 26 maggio 1978, n.216 , convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%.
L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b)e c) del n. 125 della predetta tariffa".
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 18 aprile 1979, n.169 ha disposto (con l'art. 1) che "Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera
a) e' variato da "ordinario" in "marche"; alle note a margine e' aggiunto il comma seguente: "Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
4) dagli indigenti"."
--------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 22 giugno 1979, n.338 ha disposto (con l'art. 75) che "Il titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' cosi' modificato: al numero d'ordine 90 al punto 1) e' soppressa la parola "principale" e sono inoltre soppressi i punti 2), 8) e 9); al punto 6) dopo le parole "quindicesimo anno" sono aggiunte le parole "e successivi"; al numero d'ordine 91 sono soppresse le parole "principale o completivo"; al numero d'ordine 92 e' soppresso il punto 7). Le note a margine del numero d'ordine 90 dello stesso titolo VIII sono cosi' modificate: il secondo comma e soppresso; nel terzo comma sono soppresse le parole "la tassa di rilascio di completivo"; nel quarto comma le parole "successive a quelle del primo anno" sono sostituite da "successive a quella del primo triennio"; il decimo comma e' sostituito dal seguente: "il richiedente o titolare di un brevetto che abbia offerto al pubblico licenza non esclusiva sul brevetto ha diritto alla riduzione alla meta' delle tasse annuali (art. 50 del decreto succitato)".
--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n.38 , convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n.153 ha disposto (con l'art. 5) che "Le tasse sulle concessioni governative p reviste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del cinquanta per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonche' della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 .
I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori".
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 dicembre 1981, n.787 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n.52 , ha disposto (con l'art. 3) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dal n. 125 della tariffa medesima nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 . I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle 1.000 lire superiori".
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. dicembre 1982, n.953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n.53 , ha disposto (con l'art. 5, comma 29) che "le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima". Lo stesso D.L. ha disposto (con l'art. 5, comma 30) che "Dal 1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio annuali relative alle parenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12000, 11.000, 11.000 e 12.000: le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governative, da annullarsi a cura del contribuente".
--------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n.638 , ha disposto ( con l'art. 12, comma 10) che il numero d'ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312 ".
--------------- AGGIORNAMENTO (17)
La L. 21 febbraio 1989, n.70 ha disposto (con l'art. 14) che "Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo il n. 90- bis, il seguente n. 90- ter:
Indicazione degli atti Ammontare Modo di
soggetti a tassa tasse pagamento
90-ter. Certificati di registrazione
delle topografie dei prodotti a
semiconduttori:
1) per l'esame della domanda di
registrazione . . . . . . . . 600.000 ordinario
2) per la registrazione. . . . . 500.000 ordinario
3) per la trascrizione di atto di
trasferimento o di costituzione
di diritti di garanzia. . . . 50.000 ordinario
Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90,
in quanto applicabili.
La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della
presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non e' rimborsabile.
La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta
dll'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda".
--------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 2 marzo 1989, n.69 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 , ha disposto (con l'art. 39, comma 9) che "Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila".
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 30 settembre 1989, n.332 , convertito con modificazioni dalla L.27 novembre 1989, n.384 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa".
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 6 agosto 1990, n.223 ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, sono aggiunte le voci riportate nella seguente tabella:
(articolo 22)
Numero Indicatore degli Ammontare Modo di
d'ordine atti soggetti della tassa pagamento
a tassa
128 Concessione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
oggetto la installazione e
l'esercizio di impianti per
la diffusione via estere in
ambito locale:
1) di programmi televisivi
- tassa di rilascio o di
rinnovo................ 3.000.000 ordinario
- tassa annuale (/).... 1.500.000 ordinario
2) di programmi radiofonici:
- tassa di rilascio o di
rinnovo................ 500.000 ordinario
- tassa annuale (/).... 250.000 ordinario
129 Concessione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
la diffusione via etere su
tutto il territorio nazionale:
1) di programmi televisivi
- tassa di rilascio o di
rinnovo............... 10.000.000 ordinario
- tassa annuale (/)... 5.000.000 ordinario
2) di programmi radiofonici
- tassa di rilascio o di
rinnovo............... 2.000.000 ordinario
- tassa annuale (/)... 1.000.000 ordinario
130 Autorizzazione del Ministero
delle poste e delle
telecomunicazioni avente per
oggetto la trasmissione di
programmi televisivi in
contemporanea:
- tassa di rilascio o di
rinnovo.................. 4.000.000 ordinario
- tassa annuale (/)...... 2.000.000 ordinario
(/) Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
--------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 7, comma 6)che a decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla seguente tabella 2:
TABELLA 2.
rticolo 7)
---------------------------------------------------------------
N. Indicazione degli Ammontare Modo Note
Ord. atti soggetti della di pagamento
a tassa tassa
-------------------------------------------------------------------
26 I) Licenza di porto La licenza di
di fucile anche per porto
uso di caccia qualunque d'armi e'
sia il numero personale ed
dei colpi: e' rilasciata
in
conformita'
delle leggi
di pubblica
sicurezza;
essa ha la
durata di sei anni
Tassa di rilascio, La tassa
di rinnovo e annuale 200.000 Ordinario non e' dovuta
qualora non
si usufruisca della licenza durante
l'anno
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 22 febbraio 1991, n.73 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e' aggiunta la seguente:
====================================================================
"Numero Indicazione Ammontare Modo Note
d'ordine degli atti sog- della spesa di paga-
getti a tassa mento
127 Concessione del La tassa deve
Ministero delle corrisposta
poste e delle te- entro il 31
lecomunicazioni gennaio dello
avente per oggetto: anno cui si
riferisce
1) impianto di eser-
cizio di una rete
per la diffusione
via cavo di pro-
grammi televisivi
in ambito locale:
tassa di rilascio
o di rinnovo ..... 2.280.000 Ordinario
tassa annuale ..... 1.142.000 Ordinario"
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 13 maggio 1991, n.151 , convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 , ha disposto (con l'art. 3) che "Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (a), e' aggiunta la seguente:
================================================================
"Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo di
d'ordine soggetti ad imposta della tassa pagamento
131 Licenza o documento sostitutivo
della stessa per l'impiego di
apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione
( articolo 318 del D.P.R. 29
marzo 1973, n. 156 e articolo
3 del decreto del Ministro
delle poste e delle
telecomunicazioni 13 febbraio
1990, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1990 )
- per ogni mese di utenza 25.000 Congiuntamente
all'abbonamento"."
--------------- AGGIORNAMENTO (24)
La L. 19 ottobre 1991, n.349 ha disposto (con l'art. 3) che "Dopo il n. 90-ter della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , aggiunto dall' articolo 14 della legge 21 febbraio 1989, n. 70 , e' aggiunto il seguente:
====================================================================
"Numero Indicazione degli atti Ammontare Modo
d'ordine soggetti a tassa della tassa di pagamento
---------------------------------------------------------------
90-quater Certificati complemen-
tari di protezione di
medicinali:
1) per la domanda di
concessione del cer-
tificato. . . . . . . 300.000 ordinario
2) per ciascun anno di
mantenimento in vita
del certificato . . . 716.000 ordinario
3) per la trascrizione di
atto di trasferimento
o di costituzione di
diritti di garanzia . 50.000 ordinario
4) per il ritardo nel
pagamento della tassa
annuale (entro il
semestre) . . . . . . 350.000 ordinario
La tassa di cui al punto 1) deve essere pagata prima del deposito
della domanda e non e' rimborsabile.
La tassa di cui al punto 2) deve essere pagata entro il ventesimo
anno di validita' del brevetto al quale il certificato si riferisce.
Detta tassa e' soggetta alle stesse scadenze ed alla stessa normativa prevista per le tasse annuali dei brevetti per invenzioni
industriali"."
--------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 11 luglio 1992, n.333 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n.359 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni, con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento".
--------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 30 agosto 1993, n.331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 65, comma 9) che la modifica dell'art. 29 della presente tariffa decorre dal 1 gennaio 1994.
--------------- AGGIORNAMENTO (35)
Il D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 , ha disposto (con l'art. 36, comma 1, lettera d)) che e' abolita la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 .
--------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il Decreto 24 maggio 2005 (in G.U. 28/05/2005, n. 123) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche decorrono dal 1 giugno 2005.
--------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 34, comma 1, lettera a)) che "1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, all'articolo 11 della tariffa allegata sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: «Registrazione per marchi d'impresa o di certificazione e collettivi»"".
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