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072U0748

IT - DPR

072U0748

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972 n. 748)

Art. 1

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 2

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 3

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 4 - (Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori)

(Funzioni dei dirigenti generali e qualifiche superiori)
I funzionari con qualifica di dirigente generale e qualifiche superiori esercitano le funzioni di capo delle direzioni generali o degli uffici centrali o periferici di livello pari o superiore, nonche' quelle di consigliere ministeriale con compiti di studi e ricerca od altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 5 - (Funzioni dei dirigenti superiori)

(Funzioni dei dirigenti superiori)
I funzionari con qualifica di dirigente superiore esercitano le funzioni di vicario dei titolari degli uffici previsti dall'articolo precedente, di capo di servizio centrale dipendente organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, di consigliere ministeriale aggiunto con compiti di studi e ricerca, di ispettore generale, di capo di ufficio periferico particolarmente importante con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, ed altre di pari rilevanza specificate dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 6 - (Funzioni dei primi dirigenti)

(Funzioni dei primi dirigenti)
I funzionari con la qualifica di primo dirigente esercitano le funzioni di direttore di divisione, di vice consigliere ministeriale con compiti di studio e ricerca, di ispettore capo, di capo di ufficio periferico con circoscrizione provinciale o di altri di particolare importanza. Negli uffici periferici diretti da dirigenti con qualifica superiore, essi sono preposti alle ripartizioni di livello corrispondente alla divisione, ove esistano, o svolgono altre funzioni di pari rilevanza previste dalle disposizioni particolari concernenti le singole Amministrazioni. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 7 - (Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)

(Attribuzioni particolari dei dirigenti generali)
Salvo le attribuzioni devolute ad altri organi dal terzo comma del presente articolo e dagli articoli successivi, ai dirigenti generali preposti alle direzioni generali e agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza dei predetti uffici, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) coadiuvare il Ministro nello svolgimento della azione amministrativa e proporgli l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria, eventualmente necessari;
c) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
d) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell'attivita' dell'Amministrazione;
e) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 300 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti e alla concessione dei lavori;
f) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestiti, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 60 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
g) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona non superi i 60 milioni di lire;
h) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
i) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 60 milioni di lire;
l) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio dello Stato, a favore di enti e persone, fino all'importo di lire 60 milioni e proporre al Ministro le concessioni di importo superiore, emanando i conseguenti provvedimenti formali;
m) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi salvo quelli di competenza del Presidente della Repubblica, nonche' quelli che saranno espressamente riservati al Ministro o ad altri dirigenti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
n) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
o) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
p) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori o degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge, l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), o) sono definitivi.
Nei casi in cui particolari ordinamenti prevedano la esistenza di unita' organiche costituite da piu' uffici centrali assimilabili alle direzioni generali e nel caso di Aziende autonome dello Stato, ai dirigenti preposti a tali unita' organiche ed Aziende competono, salvo quanto previsto al successivo art. 14, le attribuzioni stabilite dai precedenti commi, elevati i limiti di valore, per gli atti per i quali siano previsti, di un terzo se trattasi di dirigenti generali, e della meta' se trattasi di dirigenti con qualifica superiore.
Per l'emanazione degli atti e provvedimenti di valore eccedente i limiti stabiliti nei precedenti commi e nei successivi articoli 8, 9 e 13 si osserva la procedura disposta con l' art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777 , nel testo sostituito dall' art. 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134 . Restano ferme le speciali disposizioni che prevedono limiti di valore superiore o prescindono da tale procedura.
Sono, altresi', fatte salve le attribuzioni degli organi collegiali interni delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, previsti da speciali disposizioni, sempreche', ove siano contemplati limiti di valore, trattisi di atti o provvedimenti di importo superiore a quelli stabiliti dai precedenti commi e dai successivi articoli 8, 9 e 13. (4) (11) (16) ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 maggio 1978, n. 233 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono raddoppiati". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 12 febbraio 1981, n. 17 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "I limiti di somme indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' raddoppiati con legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono ulteriormente raddoppiati per i dirigenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 10 febbraio 1982, n. 39 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici". --------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 8 - (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori)

(Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori)
Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nello art. 5 spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 30 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale;
i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. (4) (11) (16) ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 25 maggio 1978, n. 233 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono raddoppiati". --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 12 febbraio 1981, n. 17 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "I limiti di somme indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' raddoppiati con legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono ulteriormente raddoppiati per i dirigenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 10 febbraio 1982, n. 39 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici". --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 9 - (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)

(Attribuzioni particolari dei primi dirigenti)
Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di:
a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali;
b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori;
c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando zio che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto;
d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'Amministrazione abbandona, non superi i 15 milioni di lire;
e) provvedere a tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere;
f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire;
g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari;
h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio;
i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale.
I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi.
I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori.
Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi della Amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla lettera m) dell'art. 7. (4) (11) (16) ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 25 maggio 1978, n. 233 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono raddoppiati". --------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 12 febbraio 1981, n. 17 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "I limiti di somme indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , gia' raddoppiati con legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono ulteriormente raddoppiati per i dirigenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 10 febbraio 1982, n. 39 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I limiti di somma indicati negli articoli 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233 , sono raddoppiati per i dirigenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici". --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 10 - (Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale)

(Attribuzioni particolari dei dirigenti preposti all'amministrazione del personale)
Spetta al dirigente con funzioni di capo del personale, salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico del personale delle diverse carriere e l'obbligo di promuovere l'azione disciplinare quando venga a conoscenza di atti che comportano responsabilita' disciplinare.
Restano, comunque, riservati alla competenza del Ministro i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, nonche' le autorizzazioni di missione all'estero, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.
Spettano ai direttori delle divisioni che amministrano il personale nell'ambito della competenza del proprio ufficio: la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l'attribuzione dei benefici combattentistici, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici di stipendio anche anticipati; la liquidazione delle indennita' di missione e di trasferimento; l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianita' ai fini di carriera, al riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e alla liquidazione delle pensioni; l'emanazione dei ruoli di spesa fissa.
Restano ferme le competenze dei consigli di amministrazione e delle commissioni di disciplina.
Sono, inoltre, fatte salve le competenze gia' devolute agli organi periferici. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 11 - (Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca)

(Attribuzioni particolari dei dirigenti addetti a funzioni di studio e ricerca)
I dirigenti addetti a compiti di studio e ricerca studiano l'organizzazione dell'Amministrazione, la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, le nuove tecniche di lavoro, nonche' questioni di natura giuridica, economica, scientifica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'Amministrazione. I dirigenti predetti, inoltre, elaborano progetti per attuare le direttive del Ministro; esaminano documenti e studi ed elaborano relazioni e sintesi in preparazione o a conclusione di incontri di lavoro anche interministeriali o internazionali; attendono alle pubblicazioni edite dalla Amministrazione; coadiuvano le direzioni generali e gli altri uffici competenti nella formulazione delle proposte di programmazione; in collaborazione con i medesimi uffici, elaborano schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'Amministrazione e predispongono gli elementi per il parere dell'Amministrazione medesima sulle proposte di legge di altra iniziativa; attendono al contenzioso.
I consiglieri ministeriali aggiunti ed i vice consiglieri ministeriali applicati alle direzioni generali ed ai servizi centrali attendono ai loro compiti in conformita' delle direttive del rispettivo direttore generale o capo del servizio. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 12 - (Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive)

(Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive)
I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarita' amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa; verificano la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarita' accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.
Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo, e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.
Riferiscono direttamente al capo del personale, per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.
Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si applica a tutti i dirigenti che svolgono funzioni ispettive.
I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilita' non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' art. 2 codice di procedura penale .
Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.
Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilita' a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva dev'essere comunicata anche al Ministro interessato.
Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato nei confronti di enti e privati.
Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarita' dagli stessi non rilevate in sede d'ispezione, salvo che tali irregolarita' non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilita' si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarita' delle quali siano venuti comunque a conoscenza. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 13

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 14

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 15 - (Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)

(Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)
La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, e' disposto con le stesse modalita'.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 16

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 17

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 18

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 19 - (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

(Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)
Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale.
Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi.
In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'Amministrazione di appartenenza.
Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico.
In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione.
Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , e successive modificazioni, nonche' il disposto dell' art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441 .
Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 20

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 21 - (Rapporti informativi e giudizi complessivi)

(Rapporti informativi e giudizi complessivi)
In materia di rapporti informativi e giudizi complessivi relativi ai funzionari con qualifica di primo dirigente si osservano le disposizioni previste per gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione.
In sede di formulazione del giudizio complessivo da parte del consiglio di amministrazione, il capo del personale, per i rapporti informativi da lui non redatti, e negli altri casi un altro dirigente generale, scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, deve fare adeguata relazione con proprie motivate proposte.
Non si fa luogo al rapporto informativo e al giudizio complessivo per i dirigenti superiori dei quali vanno, per altro, segnalati, dai competenti superiori gerarchici, i fatti meritevoli di particolare menzione sotto il profilo del merito o del demerito, verificatisi nell'anno. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 22

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 23

((IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 24 - (Attribuzione della qualifica di dirigente superiore)

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore)
La qualifica di dirigente superiore e' conferita:
1) secondo il turno di anzianita', nel limite della meta' dei posti disponibili, ai primi dirigenti dello stesso ruolo che, entro il 31 dicembre, compiano nella qualifica tre anni di effettivo servizio senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione;
2) mediante concorso per titoli di servizio, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i primi dirigenti che compiano, entro il 31 dicembre, tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
La frazione di posto e' arrotondata per eccesso alla unita' in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 1), salvo conguaglio da effettuarsi negli anni successivi; ove non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti secondo il turno di anzianita'.
Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.
I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.
Il concorso per titoli di servizio e' indetto entro il mese di settembre di ciascun anno; il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalita' di partecipazione.
La commissione esaminatrice e' composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore; funge da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto, settimo e nono dell'art. 22. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54) Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto".

Art. 25 - (Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori)

(Nomina a dirigente generale e qualifiche superiori)
La nomina a dirigente generale, o a qualifiche superiori, e' conferita, nei limiti delle disponibilita' di organico, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.
La nomina puo' essere conferita anche ad impiegati di altri ruoli o di altre Amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, salvo le riserve di posti previste da speciali disposizioni in favore di funzionari delle Amministrazioni interessate. ((54)) --------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 , ha disposto (con l'art. 74, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonche' 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l' articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 , il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 , nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto". CAPO II CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI Sezione I MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 26 - (Relazione annuale del consiglio di amministrazione)

(Relazione annuale del consiglio di amministrazione)
La relazione di cui alla lettera d) del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' comunicata alla Presidenza del Consiglio ai fini di cui al secondo comma dell'art. 18 del presente decreto.

Art. 27 - (Carriera diplomatica)

(Carriera diplomatica)
La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 7, 10 primo comma, 11, 14, 19 primo e secondo comma, 20, 21, 67 e 68 del presente decreto.
Le disposizioni degli articoli 8 secondo e terzo comma, 9 e 10 secondo comma, si applicano, di norma, ai funzionari preposti rispettivamente agli uffici ed ai reparti previsti, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 . Le attribuzioni di cui agli articoli 8 secondo e terzo comma e 10 secondo comma possono essere esercitate, in relazione alla disciplina conseguente dall'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dai funzionari preposti ai gruppi di uffici previsti dall'art. 17 del decreto stesso.

Art. 28 - (Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica)

(Modifiche all'ordinamento della carriera diplomatica)
Il numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"3) corso di superiore informazione professionale della durata di almeno un anno per i funzionari nel grado di consigliere di legazione".
L' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento al grado, superiore il funzionario diplomatico, oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione a scelta al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilita' da esercitare.
Per poter essere ammessi agli scrutini ed al concorso di promozione i funzionari diplomatici debbono avere:
riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;
compiuto per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno cinque anni di effettivo servizio nel grado di consigliere di legazione.
Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti delle disponibilita' dei posti nel grado in cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo".
Il nono comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' abrogato.
Il quarto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Sono ammessi a concorso i nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96. L'altro decimo dei posti e' conferito dopo l'espletamento del concorso, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni dei vincitori del concorso stesso, ai funzionari che, oltre a possedere i requisiti previsti dal secondo comma, abbiano compiuto 16 anni di effettivo servizio nella carriera diplomatica sempreche' riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato. Il compimento dell'anzianita' di 16 anni di servizio effettivo nella carriera non preclude la possibilita' di partecipazione al concorso; sono peraltro esclusi dalla graduatoria i funzionari che, in possesso dell'anzianita' suddetta, non siano compresi tra i vincitori".
Il sesto comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e' abrogato.
I primi due commi dell' art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le promozioni a consigliere di ambasciata sono effettuate tra i consiglieri di legazione che, oltre a possedere i prescritti requisiti di scrutinabilita', abbiano partecipato con esito favorevole al corso di cui al primo comma, paragrafo 3, dell'art. 102 e siano compresi, per ordine di ruolo, in un numero pari a tre quinti dell'organico del grado.
Per i primi nove decimi dei posti disponibili a norma dell'art. 96 le promozioni sono effettuate a scelta. L'altro decimo dei posti e' successivamente conferito, per ordine di ruolo e con la stessa decorrenza delle promozioni effettuate a scelta, ai funzionari che abbiano compiuto 28 anni di servizio effettivo nella carriera diplomatica sempre che riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione; il giudizio di inidoneita' deve essere motivato.
Agli effetti del calcolo della ripartizione dei posti la frazione di posto eccedente un mezzo viene considerata come unita'; se dal calcolo le frazioni di posto risultano uguali, il posto residuo e' aggiunto all'aliquota dei nove decimi".
Gli ultimi due periodi del terzo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono abrogati;
e' abrogato altresi' il quarto comma dello stesso articolo.
L'incarico della sopraintendenza dell'archivio storico-diplomatico, da svolgersi in coordinamento con il Servizio storico e documentazione, e' conferito ad un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. L' art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , ed il quadro uno della tabella nove allegata al decreto medesimo sono abrogati.
Il secondo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e' abrogato.

Art. 29 - (Trattamento economico del personale della carriera diplomatica)

(Trattamento economico del personale della carriera diplomatica)
Ai funzionari della carriera diplomatica e' attribuito:
a) se segretari o primi segretari di legazione: il corrispondente trattamento economico dei funzionari direttivi;
b) se consiglieri di legazione: il trattamento economico del direttore di divisione aggiunto e, dopo tre anni, purche' dichiarati idonei nel corso di cui al numero 3 del primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , il trattamento del primo dirigente. A coloro che, per necessita' di servizio, effettuino il corso dopo la scadenza dei tre anni conseguendo l'idoneita', il trattamento di primo dirigente verra' corrisposto a decorrere dalla data del compimento del triennio di anzianita' nel grado. Il trattamento economico di primo dirigente potra' comunque venire corrisposto solo ai funzionari che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado;
c) se di grado superiore: il trattamento di cui alla tabella delle retribuzioni previste dall'art. 47 secondo la corrispondenza qui appresso indicata:
Consigliere di ambasciata
Dirigente superiore
Ministro plenipotenziario
Dirigente generale
Ministro plenipotenziario di 1ª classe
Prefetto di 1ª classe Ambasciatore
Ambasciatore
Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del presente decreto.

Art. 30 - (Disposizioni transitorie)

(Disposizioni transitorie)
Ai funzionari diplomatici che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione e' attribuito il trattamento economico di primo dirigente dopo un triennio di anzianita' nel grado e sempre che siano compresi nei primi tre quinti dell'organico del grado stesso.
Le disposizioni dell' art. 242, primo comma , e dell' articolo 263, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nonche' quella del secondo comma dell'art. 105 dello stesso decreto nel testo sostituito dall' ottavo comma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , si applicano per la promozione a consigliere di ambasciata limitatamente ai funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.
Il termine di 28 anni previsto dal secondo comma dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nel testo sostituito dall'art. 28, sesto comma, del presente decreto, e' ridotto a 25 anni per i funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono il grado di consigliere di legazione.
La disposizione del comma precedente non si applica ai funzionari trasferiti dal Ministero dell'Africa italiana ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480 , e del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 , ai quali si applica invece il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 .

Art. 31 - (Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali)

(Dirigenti amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali)
Le materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 24 quinto comma e, limitatamente alle promozioni per merito comparativo, 54, primo comma restano disciplinate, per quanto riguarda i funzionari amministrativi e dei ruoli e qualifiche speciali dell'Amministrazione degli affari esteri, dalle disposizioni ((del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ; le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, secondo comma, e 19 sono)) applicabili secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 27 del presente decreto.
L' art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' abrogato ad eccezione del secondo comma quale modificato dall' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 . Le promozioni ad ispettore generale amministrativo ed a ispettore superiore amministrativo del ruolo ad esaurimento ai sensi degli articoli 61 e 65 del presente decreto restano disciplinate dal precedente ordinamento con esclusione delle disposizioni concernenti le aliquote degli scrutinandi, la partecipazione ai corsi ed i requisiti di servizio.

Art. 32

(( (Accesso a particolari qualifiche) ))
Per la nomina a primo dirigente nel ruolo e nelle qualifiche di cui ai quadri C, D, della Tabella II dell'allegato II al presente decreto continuano ad applicarsi rispettivamente gli articoli 134 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
CAPO III Sezione II MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 33 - (Dirigenti del Ministero dell'interno)

(Dirigenti del Ministero dell'interno)
In sostituzione dell'art. 19 del presente decreto, ai prefetti di 1ª classe, ai prefetti ed ai dirigenti generali e dirigenti superiori della pubblica sicurezza continuano ad applicarsi le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 237, 238 e 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Art. 34 - (Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno)

(Dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno)
I prefetti di 1ª classe sono preposti alle prefetture nelle sedi dei capoluoghi di regione e nelle altre di particolare rilevanza e esercitano altresi' le funzioni di direttore generale e di ispettore generale di amministrazione.
I prefetti sono titolari di prefettura e possono esercitare altresi' le funzioni di direttore generale, di ispettore generale di amministrazione o di consigliere ministeriale.
Al coordinamento degli studi, degli affari legislativi e delle relazioni internazionali e degli studi ed affari relativi alle zone di confine ed alle minoranze etniche sono preposti prefetti di 1ª classe o prefetti in servizio presso il Ministero dell'interno.
Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno un prefetto e' incaricato di dirigere i servizi elettorali.
I vice prefetti esercitano le funzioni vicarie dei prefetti in sede, dirigono gli uffici distaccati di prefettura, gli uffici provinciali elettorali e dei servizi ispettivi nelle prefetture nei capoluoghi di regione e gli uffici di Gabinetto nelle prefetture delle sedi di particolare rilevanza. Esercitano altresi' le funzioni di ispettore generale o di consigliere ministeriale aggiunto, anche per le esigenze degli studi ed affari di cui al terzo comma.
I vice prefetti ispettori esercitano anche le funzioni di direttore di divisione del Ministero e delle prefetture.
Ai vice prefetti ispettori possono essere altresi' affidate le funzioni di vice consigliere ministeriale, anche per le esigenze di collaborazione negli studi ed affari di cui al terzo comma.

Art. 35 - (Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza)

(Norme particolari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza)
Per gli atti di competenza del capo della polizia si applicano i limiti di valore di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 7.
Le funzioni di vice capo della polizia sono conferite a uno o piu' funzionari con qualifica di prefetto o di ispettore generale capo di pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti stabiliti nel decreto di incarico. Ad uno dei suddetti vice capi della polizia e' attribuito anche l'incarico di sostituire il capo della polizia in caso di assenza, di impedimento o di temporanea vacanza.
I dirigenti della pubblica sicurezza conservano la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 14 , ed all'art. 246 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .

Art. 36 - (Particolari corsi di formazione dirigenziale)

(Particolari corsi di formazione dirigenziale)
Per l'effettuazione dei corsi di formazione dirigenziale di cui ai precedenti articoli 22 e 23, le Amministrazioni della pubblica sicurezza e della protezione civile e servizi antincendi si avvalgono, per il personale dei propri ruoli, rispettivamente, della scuola superiore di polizia e delle scuole centrali antincendi e di protezione civile.
Le disposizioni di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , riguardanti i corsi di formazione e qualificazione del personale dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi di Stato si applicano anche ai corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli citati al primo comma.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono dettate le opportune norme di adeguamento per quanto attiene all'ammissione, ai programmi, ai titoli e allo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale delle citate Amministrazioni.
CAPO IV Sezione III MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 37 - (Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari)

(Incarichi di funzioni dirigenziali ai magistrati ordinari)
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia. Nulla e', altresi', innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto.
CAPO V Sezione IV MINISTERO DEL TESORO

Art. 38 - (Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza)

(Dirigenti per i servizi ispettivi centrali della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli Istituti di previdenza)
Nella prima applicazione del presente decreto, gli impiegati, provenienti dalla qualifica di ispettore capo per i servizi della direzione generale del Tesoro e di ispettore capo per i servizi della direzione generale degli istituti di previdenza, che hanno conseguito la qualifica di ispettore generale con le modalita' di cui all' art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 , sono inquadrati, anche in soprannumero, con i criteri e le modalita' previsti dal presente decreto, nella qualifica di dirigente superiore di cui rispettivamente ai quadri C e D della annessa tabella VII.
Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore capo per i servizi del Tesoro e di ispettore capo per i servizi degli istituti di previdenza, di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 , sono inquadrati con l'applicazione delle norme del presente decreto, nella qualifica di primo dirigente di cui rispettivamente ai quadri C e D dell'annessa tabella-VII.
Ai fini della determinazione dei posti del ruolo ad esaurimento delle carriere ispettive per i servizi della direzione generale del Tesoro e della direzione generale degli istituti di previdenza di cui alla tabella A del quadro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 , va tenuto conto del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale di cui al primo comma del presente articolo.
E' abrogato l' art. 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 .

Art. 39 - (Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia)

(Dirigente sanitario della Zecca e direttore della Scuola dell'arte della medaglia)
Le nomine a dirigente sanitario della Zecca ed a direttore della Scuola dell'arte della medaglia restano disciplinate rispettivamente dall' art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309 e dall' art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 114 , e successive modificazioni.

Art. 40 - (Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato)

(Dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato)
Per le funzioni ispettive degli ispettori appartenenti all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previste dagli articoli 29 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440 , e 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 , e successive modificazioni, e' istituito, in sostituzione del ruolo direttivo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 , il ruolo dei dirigenti la cui dotazione organica risulta dal quadro L dell'annessa tabella VII.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1985, N. 427 )) .
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 1985, N. 427 )) .
I funzionari che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 , conservano tale qualifica ad esaurimento e continuano ad esercitare le funzioni previste dalle norme vigenti in materia anteriormente allo stesso decreto.
I funzionari predetti sono scrutinati per la promozione alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo, per non oltre la meta' dei posti vacanti in detta qualifica anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento di un'anzianita' di servizio di ruolo delle carriere direttive, anche se speciali, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, pari a quella richiesta dalle norme gia' esistenti per l'ammissione, mediante concorso, all'attuale qualifica di ispettore, elevata di anni tre e sempreche' abbiano esercitato le funzioni proprie della qualifica per un periodo non inferiore a quello richiesto dall' art. 19, secondo comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291 .
Per ogni funzionario delle predette qualifiche ad esaurimento di ispettore e di ispettore capo e' lasciato scoperto, per tutta la durata del servizio con tali qualifiche, un posto di primo dirigente nel ruolo istituito col precedente primo comma.
I posti che rimarranno disponibili nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza di cui al quadro L dell'annessa tabella VII dopo l'inquadramento, in sede di prima applicazione del presente decreto, degli ispettori generali e degli ispettori capi del ruolo di cui al quadro III annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291 , e dopo il primo scrutinio di promozione dei primi dirigenti possono essere conferiti, in quest'ultima qualifica, per non oltre un settimo della dotazione organica della qualifica di dirigente superiore, ai primi dirigenti amministrativi di cui al quadro I della stessa tabella VII che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data abbiano almeno quattro anni di anzianita' riconosciuta nella qualifica di primo dirigente.
Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terra' conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianita' riconosciuta ai medesimi nella stessa qualifica di primo dirigente.
Dopo l'applicazione del precedente comma ed il primo successivo inquadramento fra i primi dirigenti dello stesso ruolo dei funzionari di cui al quarto comma promossi alla qualifica ad esaurimento di ispettore capo ai sensi del quinto comma, i posti di primo dirigente che rimarranno ancora disponibili nel ruolo medesimo, fatto salvo il disposto del sesto comma, possono essere conferiti ai primi dirigenti amministrativi e ai direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato che ne facciano domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini del conferimento, il consiglio di amministrazione terra' conto della natura dei servizi resi dai richiedenti e dell'anzianita' riconosciuta ai medesimi nella qualifica di appartenenza.
I primi dirigenti amministrativi e i direttori di divisione della Ragioneria generale dello Stato immessi nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza in applicazione del precedente comma non potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore se non dopo una permanenza di almeno tre anni nel ruolo medesimo.
CAPO VI Sezione V MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 41 - (Consiglio di amministrazione)

(Consiglio di amministrazione)
Restano ferme le speciali disposizioni che consentono di conferire agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero della difesa, nonche' le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477 e n. 1478 in materia d'impiego dei predetti ufficiali.
Le disposizioni degli articoli 17 e 18 del presente decreto si applicano nei confronti del consiglio di amministrazione degli impiegati civili della Difesa, facendo salve le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 167 , e successive modificazioni, e della legge 8 marzo 1968, n. 200 .

Art. 42 - (Riordinamento dei ruoli)

(Riordinamento dei ruoli)
Con effetto dal 1° luglio 1972 sono soppressi i ruoli ad esaurimento delle carriere direttive di cui al secondo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e alle tabelle numeri 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto stesso, nonche' i ruoli della carriera direttiva amministrativa della Difesa di cui alle tabelle 1 e 63, il ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo di cui alla tabella n. 5 e il ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa, di cui alla tabella n. 64 annessa al predetto decreto. Da tale data il personale dei ruoli di cui alle predette tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 63 e' inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, di cui al quadro A della tabella VIII annessa al presente decreto, o nel ruolo della carriera direttiva amministrativa della Difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, con l'osservanza delle disposizioni del citato art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 sopracitato; il personale dei ruoli di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18, 19 e 64 e' inquadrato, secondo le norme del presente decreto, nel ruolo organico dei dirigenti dei Servizi di ragioneria, di cui al quadro L della predetta tabella VIII o nel ruolo della carriera direttiva dei ragionieri della difesa, ricostruito ai sensi del successivo art. 60, tenuto conto delle variazioni apportate con il decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con l'osservanza delle disposizioni dell' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 .
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 , ed i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva amministrativa della difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 .
I vincitori dei concorsi in via di espletamento per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria nei ruoli delle carriere direttive ordinarie dei ragionieri di artiglieria o della motorizzazione, del genio militare, di Marina e dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 16, 17, 18 e 19 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 , od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, sono nominati nel ruolo unico della carriera direttiva dei ragionieri della Difesa con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 .

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 ))

Art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 )) CAPO VII Sezione VI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 45 - (Accesso a particolari qualifiche)

(Accesso a particolari qualifiche)
Ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti amministrativi dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica, nonche' a quella di ispettore centrale restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 , 5 , 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 .
CAPO VIII Sezione VII MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 46 - (Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

(Dirigenti per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
Per la nomina a dirigente superiore per i servizi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allo art. 2, comma secondo, della legge 23 febbraio 1968, n. 125 , intendendosi sostituiti ai funzionari della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato i funzionari del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.
In via transitoria al concorso sono anche ammessi gli impiegati della citata carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano qualifica con parametro non inferiore a 387.
CAPO IX

Art. 47 - (Tabella delle retribuzioni)

(Tabella delle retribuzioni)
Ai dirigenti sono attribuiti gli stipendi e le indennita' appresso indicati, a decorrere dalle date ivi stabilite:
Tabella retribuzioni
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 219 (in G.U. 1a s.s. del 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estende ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825) il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825.

Art. 48 - (Indennita' di funzione)

(Indennita' di funzione)
L'indennita' di funzione, prevista per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti dalle note in calce alla tabella degli stipendi e' pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.

Art. 49 - (Effetti delle nuove retribuzioni)

(Effetti delle nuove retribuzioni)
Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 47 sono considerate anche ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilita', dell'indennita' di buona uscita, della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e dell'assegno alimentare.
Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi nulla e' innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvedera' in materia, ai sensi del successivo art. 73.

Art. 50 - (Divieto di corrispondere indennita)

(Divieto di corrispondere indennita)
Con effetto dal 1 dicembre 1972 e' fatto divieto di corrispondere ai funzionari dirigenti, anche se fuori ruolo, oltre all'indennita' di funzione di cui all'art. 47, ulteriori indennita', proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza, salvo che abbiano carattere di generalita' per tutti gli impiegati civili dello Stato.
L'importo delle indennita', dei proventi e dei compensi dei quali e' vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, societa', aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate del Tesoro.
Le indennita', i proventi ed i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attivita' prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972, saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attivita', del miglioramento economico netto per stipendio e per indennita' di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione del presente decreto. Degli avvenuti versamenti sara' dato di volta in volta comunicazione alla amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennita', proventi e compensi percepiti e dei periodi di attivita' cui essi si riferiscono. Il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1 luglio 1972 non e' tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.
Restano ferme le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero, anche se concernenti particolari categorie di funzionari, nonche' le norme di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 .
Per le esigenze degli uffici per i quali le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 , consentivano la corresponsione di particolari indennita' per spese di rappresentanza, saranno istituiti con la legge di bilancio appositi capitoli i cui stanziamenti, contenuti nei limiti della spesa gia' prevista, saranno annualmente ripartiti tra gli uffici interessati con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro. I capi degli uffici predetti hanno l'obbligo del rendiconto. ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-10 luglio 1981, n. 126 (in G.U. 1a s.s. 15/07/1981 n. 193), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che ai docenti universitari i quali operino in cliniche universitarie ed abbiano raggiunto il parametro 825 possa essere corrisposta l'indennita' prevista dall' art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 e dall' art. 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ". CAPO X TITOLO II Ristrutturazione delle carriere direttive CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51 - (Qualifiche)

(Qualifiche)
Le carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprendono, oltre le qualifiche di cui al precedente art. 1, le seguenti:
direttore aggiunto di divisione, o equiparata;
direttore di sezione, o equiparata;
consigliere, o equiparata.
Ai fini dell'ammissione e dell'avanzamento nelle carriere direttive si considerano posti disponibili anche quelli vacanti nelle qualifiche dirigenziali; ove a queste si acceda da piu' ruoli organici i posti disponibili sono ripartiti proporzionalmente alla dotazione di tali ruoli.

Art. 52 - (Attribuzioni del personale direttivo)

(Attribuzioni del personale direttivo)
L'art. 154 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' sostituito dal seguente:
"Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione.
Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di piu' sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge puo', ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato.
Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata e' preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti".

Art. 53 - (Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto)

(Passaggio alla carriera direttiva di personale della carriera di concetto)
Nei pubblici concorsi per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, un sesto dei posti e' riservato agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonche' di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea.
Il passaggio alle carriere tecniche e' limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.
E' fatto salvo il disposto di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .

Art. 54 - (Promozione a direttore aggiunto di divisione)

(Promozione a direttore aggiunto di divisione)
I posti disponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, sono conferiti per 3 quinti secondo il turno di anzianita' senza demerito a giudizio del consiglio di amministrazione e per 2 quinti mediante scrutinio per merito comparativo ai direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica.
I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi secondo il turno di anzianita'.

Art. 55 - (Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione)

(Trattamento economico del direttore aggiunto di divisione)
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, sono attribuiti i seguenti stipendi:
Parametri Anni di permanenza nella classe Stipendio annuo lordo
Si osserva il disposto di cui agli articoli 1 , 8 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Al direttore aggiunto di divisione, e qualifiche equiparate, spettano, altresi', le indennita' ed assegni previsti per gli impiegati civili del ruolo di appartenenza nella misura - ove non siano rapportabili in base alle vigenti disposizioni allo stipendio o ad una aliquota di questo - gia' spettante all'impiegato della carriera direttiva con qualifica di direttore di divisione, o equiparata.

Art. 56 - (Carriere con ordinamento particolare)

(Carriere con ordinamento particolare)
Restano salve le speciali disposizioni che per particolari carriere direttive prevedono l'inizio da una qualifica superiore a consigliere o una piu' favorevole progressione giuridica o economica, senza pregiudizio del conseguimento delle ulteriori piu' elevate classi di stipendio ai sensi del precedente art. 55.
CAPO XI CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 57 - (Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro)

(Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione generale del tesoro)
La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale del tesoro e' ordinata come segue:
Qualifica Numero
dei posti
Ispettore capo aggiunto,
equiparata a direttore
aggiunto di divisione . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ispettore superiore, equiparata |
a direttore di sezione. . . . . . . .. . . . . . . .> 18
Ispettore, equiparata a consigliere . . . . . . . . |
-----
24
E' abrogato l' art. 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 .

Art. 58 - (Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli istituti di previdenza)

(Carriera direttiva degli ispettori per i servizi della Direzione degli istituti di previdenza)
La carriera direttiva per i servizi ispettivi centrali della Direzione generale degli istituti di previdenza e' riordinata come segue:
Qualifica Numero
dei posti
Ispettore capo aggiunto,
equiparata a direttore
di divisione aggiunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ispettore superiore,
equiparata a direttore |
di sezione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 11
Ispettore equiparata a consigliere . . . . . . . . . . .|
-----
15
E' abrogato l' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 .
CAPO XII TITOLO III Disposizioni finali e transitorie

Art. 59 - (Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali)

(Inquadramento nelle qualifiche dirigenziali)
Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che alla data del 1° gennaio 1971 rivestivano una qualifica con parametro di stipendio non inferiore a 742 sono inquadrati anche in soprannumero, con effetto dalla data medesima e con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nelle qualifiche di prefetto di la classe o equiparate e in quella di dirigente generale a seconda che provengano, rispettivamente, da una qualifica con parametro 772 o 742.
Gli impiegati che rivestivano la qualifica di ispettore generale, o equiparata, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di dirigente superiore; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di primo dirigente. Durante il periodo in cui i dirigenti superiori non svolgono funzioni dirigenziali di corrispondente livello, l'indennita' di funzione e' corrisposta nella misura prevista nella qualifica di primo dirigente.
Gli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, nel limite dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente, con la classe di stipendio che compete in base all'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
I soprannumeri previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali degli impiegati di cui al secondo e terzo comma e' disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati, con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
I dirigenti inquadrati ai sensi dei precedenti commi conservano gli aumenti periodici spettanti nella qualifica di provenienza.
La corrispondenza tra le soppresse qualifiche delle carriere direttive e quelle dei dirigenti e' stabilita, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza fra le funzioni gia' spettanti alle qualifiche soppresse e quelle attribuite ai dirigenti.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati delle carriere direttive che abbiano conseguito la nomina o la promozione ad una delle qualifiche ivi indicate successivamente al 1° gennaio 1971, ma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto: in tale caso l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali ha effetto dalla data del conseguimento della nomina o della promozione.
Sono fatti salvi in ogni caso gli inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali aventi effetto da data anteriore.

Art. 60 - (Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)

(Ricostruzione dei ruoli organici delle carriere direttive)
I ruoli organici delle carriere direttive, amministrative e tecniche, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati come segue, fermo restando quanto stabilito dal titolo I: i posti previsti per le qualifiche corrispondenti ai parametri di stipendio 772 o 742 sono soppressi; le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica da determinare con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) la dotazione organica complessiva per le due qualifiche ad esaurimento e' stabilita in misura pari alla somma del numero degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, in attivita' di servizio e del numero dei posti di organico previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparata, o se piu' favorevole, del numero degli impiegati con tale qualifica in attivita' di servizio, ridotta del numero complessivo dei posti di organico previsti per le corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente;
b) il numero dei posti delle due qualifiche ad esaurimento e' stabilito, rispettivamente, in misura pari alla meta' della dotazione organica complessiva rideterminata ai sensi della precedente lettera a);
c) i posti ad esaurimento sono soppressi, a cominciare da quelli previsti per la qualifica di direttore di divisione, o equiparate, in ragione di un terzo delle future vacanze, dopo il riassorbimento del soprannumero di cui all'art. 65.
Le dotazioni organiche delle qualifiche inferiori a primo dirigente, riordinate ai sensi del titolo II, sono rideterminate con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) la dotazione organica complessiva e' pari a quella prevista dalle vigenti disposizioni, per l'intero ruolo organico, tenuto anche conto delle variazioni apportate in conseguenza del riordinamento delle carriere ex speciali, ridotta dei posti istituiti con il presente decreto per le qualifiche dirigenziali dello stesso ruolo;
2) la dotazione della qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' pari ad un quarto della dotazione organica complessiva di cui al precedente punto 1); la dotazione cumulativa delle qualifiche di direttore di sezione e consigliere, o equiparate, e' pari ai restanti posti;
3) in corrispondenza dei posti ad esaurimento previsti dal precedente primo comma per le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, sono accantonati altrettanti posti nella qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata.
Ai fini di quanto previsto all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , i dirigenti precedono i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparato.

Art. 61 - (Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento)

(Trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento)
Gli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella corrispondente carriera dei dirigenti ai sensi del precedente art. 59 conservano nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 la qualifica rivestita e l'anzianita' di carriera e di qualifica possedute. La promozione ad ispettore generale, o qualifiche equiparate, resta disciplinata dalle disposizioni vigenti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.
Lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, e' stabilito, con effetto dal 1° luglio 1972, in misura pari a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica. Le indennita', i proventi ed i compensi indicati nel primo comma dell'art. 50 continuano ad essere corrisposti in conformita' delle vigenti disposizioni.
Il trattamento giuridico ed economico previsto dai precedenti commi e' esteso agli impiegati che accederanno al ruolo ad esaurimento successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 65. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 133, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennita' di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianita' di qualifica" .

Art. 62 - (Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali)

(Riserva di posti vacanti nelle qualifiche dirigenziali)
Tutti i posti che si renderanno disponibili sino al 30 giugno 1975 nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali dopo effettuato l'inquadramento ai sensi dell'art. 59, saranno conferiti agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale, o equiparata.
Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma, nella qualifica di primo dirigente, conservano l'anzianita' complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale. Si osservano, in quanto applicabili, le modalita' di cui al quinto comma del citato art. 59.
La riserva prevista dal primo comma e' ridotta al cinquanta per cento dei posti che si renderanno successivamente disponibili sino al 31 dicembre 1980.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in favore degli impiegati che conseguiranno le predette qualifiche ad esaurimento successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 65.

Art. 63 - (Piante organiche delle carriere direttive)

(Piante organiche delle carriere direttive)
Le piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive sono specificate per ciascun ruolo organico, in conformita' di quanto disposto negli articoli precedenti, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Art. 64 - (Inquadramento di particolari categorie di personale)

(Inquadramento di particolari categorie di personale)
Gli impiegati delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono inquadrati nelle corrispondenti qualifiche delle nuove carriere direttive, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica e l'ordine di ruolo.
Il personale dei servizi dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell' art. 12 della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed alla data del 31 dicembre 1970 aveva conseguito l'ex coefficiente di stipendio 500 e' inquadrato in soprannumero, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica di ispettore capo del corrispondente ruolo direttivo ad esaurimento.
Il personale contemplato nell' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia in godimento dello stipendio corrispondente ai parametri 387 e 426 e' inquadrato, in soprannumero, con effetto dalla data medesima, nella qualifica di direttore capo del ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628 , quale modificata dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1206 .
Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dall'art. 55 del presente decreto.

Art. 65 - (Promozione a direttore di divisione)

(Promozione a direttore di divisione)
La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento puo' essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, soltanto agli impiegati delle carriere direttive, che, alla data del 31 dicembre 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed avevano maturato almeno dieci anni di effettivo complessivo servizio; si prescinde da tale anzianita' per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, mediante concorso per merito distinto o esami di idoneita' o a seguito del corso-concorso previsto dall' art. 1, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e dell'inquadramento previsto dall' art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 o mediante il concorso gia' previsto dal secondo comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Per il personale proveniente dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, nominato direttore di sezione del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodo della Difesa, ai sensi del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 , e' riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianita' da ufficiale in servizio permanente effettivo e il corso-concorso superato e' cosiderato come concorso per merito distinto o esame di idoneita'.
La promozione e' conferita, anche in soprannumero, nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica della qualifica di direttore di divisione, o equiparata, esistente al 31 dicembre 1970, di cui la meta' con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e gli altri due quarti, rispettivamente, con effetto dal 1° luglio 1973 e dal 1° luglio 1974.
I posti attribuiti in soprannumero e non utilizzati in ciascuno dei predetti anni possono essere conferiti negli anni successivi e comunque non oltre il 1° luglio 1975. I posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente costituiscono posti di risulta.
I posti in soprannumero sono gradualmente riassorbiti a decorrere dal 1° luglio 1975, in ragione di due terzi delle successive vacanze.
Gli impiegati di cui al primo comma sono ammessi, altresi', agli scrutini di promozione alla qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata, prevista dall'art. 54. Gli impiegati promossi conservano il titolo ad essere ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, del ruolo ad esaurimento.
Nei confronti degli impiegati che avevano conseguito la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, in base alle norme vigenti anteriormente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, nonche' degli impiegati indicati nell'art. 138 del decreto medesimo, ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate del ruolo ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione, o equiparate, si applicano il disposto di cui all'art. 139, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica e le speciali analoghe disposizioni contenute nel medesimo. Nei confronti dei restanti impiegati contemplati nel primo comma del presente articolo, ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alle stesse qualifiche, e' richiesta l'anzianita' di almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o equiparata, o di almeno quattordici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
Ai fini del computo dei periodi di effettivo complessivo servizio nella carriera direttiva previsti dai precedenti commi primo e settimo e dalle norme ivi richiamate, il servizio prestato in carriera corrispondente a quella direttiva o nella carriera di concetto e' valutato, anche per gli impiegati delle carriere direttive ex speciali, nei limiti di cui agli articoli 41, commi primo e secondo, e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Sono fatti salvi il disposto di cui all'art. 61 dello stesso decreto, quello dell'art. 71 della legge 27, febbraio 1958, n. 119 e le analoghe speciali disposizioni di legge.

Art. 66 - (Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975)

(Scrutini di promozione fino al 30 giugno 1975)
Sino al 30 giugno 1975, per le promozioni alle qualifiche superiori a direttore di sezione, si prescinde dall'osservanza dei termini previsti, rispettivamente, dall' art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dall'art. 24 del presente decreto.
Per le promozioni a dirigente superiore si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 dicembre 1964, n. 1337 , salvo quanto previsto al successivo comma.
Per i posti disponibili sino a tutto il 30 giugno 1973 la promozione a dirigente superiore e' conferita, per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianita' alla data dello scrutinio.

Art. 67 - (Esodo volontario)

(Esodo volontario)
Ai dirigenti ed al restante personale delle carriere direttive i quali chiedano, entro il 30 giugno 1973, il collocamento a riposo anticipato sono attribuiti:
a) un aumento di servizio di sette anni sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennita' una volta tanto; agli stessi effetti l'aumento di servizio e' di dieci anni per le donne con prole di eta' inferiore ai quattordici anni;
b) un aumento di servizio pari al doppio del periodo occorrente per il raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, e comunque per non oltre sette anni, ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita;
c) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato ne faccia domanda o rivesta la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione, o della indennita' una volta tanto, e dell'indennita' di buonuscita.
Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento; ove, a causa dell'anomala struttura del ruolo organico, nella progressione gerarchica di una determinata carriera sia omessa una qualifica intermedia, ai fini della determinazione della predetta qualifica superiore si fa riferimento alla progressione gerarchica tipo, conforme a quella dell'allegato I.
Nei casi in cui per determinate qualifiche di particolari ruoli organici dirigenziali sia previsto il successivo conseguimento del trattamento economico stabilito dall'art. 47 per la qualifica superiore, agli stessi fini e' attribuito il trattamento economico previsto per quest'ultima qualifica, se l'interessato sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica meno elevata, o cinque aumenti periodici di stipendio, se sia in godimento dello stipendio previsto per la qualifica superiore.
Ai fini dell'applicazione delle norme concernenti l'esodo volontario, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione, od equiparate, sono assimilati, rispettivamente, ai funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente; per gli impiegati che conseguiranno tali qualifiche successivamente, si considerano qualifiche immediatamente superiori, rispettivamente, quella di dirigente superiore e quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio; per i direttori aggiunti di divisione e per i direttori di sezione si considerano le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426. ((8))
Ciascuno dei benefici indicati nei precedenti commi, anche se previsto da altre disposizioni di legge, puo' essere goduto una sola volta. Agli impiegati direttivi ed ai dirigenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 , e successive modificazioni, che chiedano il collocamento a riposo entro la predetta data del 30 giugno 1973 e' concesso di optare per i benefici previsti dalla citata legge o per le agevolazioni di cui ai precedenti commi, con l'aggiunta di cinque aumenti periodici di stipendio nella qualifica con la quale vengono collocati a riposo.
L'esodo per il personale di cui al primo comma appartenente alle carriere tecniche e' consentito sino alla concorrenza dei posti ad esaurimento di cui all'art. 60, lettera a), a prescindere dalla qualifica rivestita dai dirigenti e dagli impiegati delle carriere direttive che ne fanno domanda. La precedenza e' data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parita' di data, dalla maggiore eta' degli interessati.
L'esodo dei dirigenti e del restante personale delle carriere direttive, anche amministrative, del Ministero delle finanze potra' essere ritardato, con decreto del competente Ministro, sino ad un anno dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del limite massimo di eta' stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo, in relazione alle esigenze connesse alla riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1961, n. 825 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In corrispondenza dei posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico della carriera direttiva altrettanti posti, sino alla revisione dei ruoli organici prevista dall' art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , quale modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 .
Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 162, comma 1) che il terzo comma del presente articolo "va interpretato nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso".

Art. 68 - (Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni)

(Disposizioni particolari per il personale delle Amministrazioni dello Stato trasferito alle Regioni)
Agli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che, nei limiti dei contingenti previsti dai decreti delegati emanati in attuazione dell' art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , siano trasferiti alle Regioni a statuto ordinario in occasione del passaggio a queste ultime delle funzioni amministrative di cui all' art. 118 della Costituzione , e' attribuita, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del trasferimento predetto, la promozione alla qualifica superiore.
Ove trattisi di dipendenti che rivestano gia' la qualifica terminale della rispettiva carriera, sono attribuiti, in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio; agli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, gli stessi aumenti periodici sono attribuiti nella qualifica di dirigente superiore; agli impiegati con qualifica di direttore di divisione, o equiparata, e' attribuita la qualifica di dirigente superiore; ai direttori di sezione, ed equiparati, e' attribuita la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla prima classe di stipendio, elevata alla seconda per gli impiegati contemplati dall' art. 139, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Agli operai dello Stato sono attribuiti cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli goduti nella categoria di appartenenza.
Il personale non di ruolo, compreso nelle categorie di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, e' inquadrato nelle corrispondenti carriere di ruolo organico, alla qualifica iniziale, con l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio.
Il beneficio previsto dal presente articolo non e' cumulabile con quello di cui all' art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con quelli previsti dall'art. 67 del presente decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al personale delle amministrazioni dello Stato comandato per le esigenze della prima costituzione degli uffici delle Regioni a statuto ordinario che sia immesso nei ruoli organici del personale delle predette Regioni nella loro prima istituzione. I benefici previsti sono concessi con effetto dalla data dell'immissione medesima.
Ai fini della partecipazione ai concorsi di ammissione nelle carriere delle magistrature amministrative il personale transitato, ai sensi dei precedenti commi, nei ruoli organici delle Regioni e' equiparato agli impiegati civili dello Stato.

Art. 69 - (Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato)

(Personale direttivo tecnico dei monopoli di Stato)
Nei confronti degli impiegati del ruolo del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato nella carriera direttiva l'anzianita' complessiva prevista dall' art. 8 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 per la promozione a direttore di divisione si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 65.
Ai fini della promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, si applica il disposto di cui al penultimo comma dell' art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .

Art. 70 - (Attribuzioni degli uffici)

(Attribuzioni degli uffici)
I singoli ordinamenti stabiliscono, in relazione alle esigenze dei vari rami di servizio, le attribuzioni particolari per i funzionari delle carriere direttive delle diverse qualifiche o livelli.

Art. 71 - (Conservazione delle attuali funzioni)

(Conservazione delle attuali funzioni)
Nella prima applicazione del presente decreto e sino a quando non si provvedera' a successive variazioni ai sensi del precedente art. 15, i dirigenti restano assegnati alle funzioni che esercitano alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ove queste non siano comprese tra quelle dirigenziali, al conferimento delle nuove funzioni dirigenziali si provvede con il decreto di inquadramento previsto dal precedente art. 59.
I dirigenti generali conservano la qualifica di direttore generale acquisita in data anteriore alla entrata in vigore del presente decreto anche se non esercitino le nuove funzioni di cui all'art. 7.

Art. 72 - (Inquadramento di personale di altre Amministrazioni)

(Inquadramento di personale di altre Amministrazioni)
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti che dopo l'inquadramento previsto dai precedenti articoli 59 e 64 dovessero risultare vacanti nelle nuove dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, esclusa la qualifica di dirigente generale, e in quelle direttive, possono essere conferiti agli impiegati di corrispondente qualifica che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, prestino da almeno un anno ininterrotto servizio presso l'Amministrazione nei cui ruoli sussistano le vacanze.
Ai fini dell'inquadramento a dirigente la corrispondenza delle qualifiche e' stabilita in conformita' dell'allegato I.
L'inquadramento e' disposto, a domanda degli interessati, con decreto dei Ministri competenti, sentiti i rispettivi consigli di amministrazione. Si osserva il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . La domanda di inquadramento deve essere presentata entro un trimestre dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 73 - (Liquidazione e riliquidazione delle pensioni)

(Liquidazione e riliquidazione delle pensioni)
Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente art. 47, considerando in ogni caso l'indennita' di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.
Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'art. 62.
Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, gia' in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I.

Art. 74 - (Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali)

(Riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali)
Con il decreto previsto dal comma quarto dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , nel testo sostituito dall' art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si provvedera' alla riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali risultanti dalle allegate tabelle, per adeguarle alla nuova struttura degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato che sara' stabilita successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 75 - (Copertura dell'onere finanziario)

(Copertura dell'onere finanziario)
All'onere netto a carico del bilancio per l'anno 1972, valutato in complessive L. 20 miliardi, ivi compresa la maggiore spesa conseguente all'attuazione dell'art. 67 per l'indennita' di buonuscita da rimborsare ai competenti fondi, si provvede quanto a L. 3 miliardi e a L. 17 miliardi, rispettivamente, a carico e con riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1971 e 1972.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e a quello delle Amministrazioni autonome.

Art. 76 - (Rinvio alle disposizioni generali)

(Rinvio alle disposizioni generali)
Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni, con esso compatibili, relative alle corrispondenti carriere direttive. I riferimenti alle attuali qualifiche di dette carriere si intendono estesi a quelle dirigenziali secondo la corrispondenza risultante dall'allegato I. L'accantonamento dei posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici, in relazione a particolari posizioni di stato nelle qualifiche superiori, e' effettuato per i dirigenti, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva.
Ai fini di quanto previsto agli articoli 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67 e 68 del presente decreto, il richiamo alle qualifiche di direttore di sezione, direttore aggiunto di divisione, direttore di divisione e ispettore generale deve intendersi riferito, per quanto riguarda il personale che progredisce soltanto per classi di stipendio, ai parametri di stipendio corrispondenti alle qualifiche suddette.
Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1972 LEONE ADREOTTI - GAVA - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, con riserva, in conformita' della deliberazione delle Sezioni riunite in data 6 dicembre 1972, addi' 6 dicembre 1972 Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 121. - CARUSO

Allegato I

ALLEGATO I
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

ALLEGATO II
Tabelle organiche dei dirigenti
Tabella I
Parte di provvedimento in formato grafico
(16) (25) (33)
(35)(48)
Tabella II
Parte di provvedimento in formato grafico
(15) (25)
Tabella III
Parte di provvedimento in formato grafico
(9) (12) (14) (19) (20)
Tabella IV
Parte di provvedimento in formato grafico
(50)(53)(54)
TABELLA V
(Articolo 10, comma 5)
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E CONSIGLIERI ECONOMICI
Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica Funzione Posti di Funzione C Dirigente generale 7 Direttore generale e Direttore servizio centrale 2 Consigliere ministeriale 5 D Dirigente superiore 9 Vice Direttore generale e Vice Capo servizio centrale 3 Capo ufficio organiz. 1 Consigliere ministeriale aggiunto 5 E Primo dirigente 27 Direttore di divisione e Capo ufficio equiparato 27 43 43
Tabella VI
Parte di provvedimento in formato grafico
(23)
(29)(48)(51)(55)(56)
Tabella VII
Parte di provvedimento in formato grafico
(4)(5) (26) (27) (34) (37) (38)
(40)(43)(44)(48)(52)(57)
Tabella VIII
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella IX
Parte di provvedimento in formato grafico
(28) (36) (41)
(42)(45)(48)
Tabella X
Parte di provvedimento in formato grafico
(22) (30)
Tabella XI
Parte di provvedimento in formato grafico
(48)(60)(61)(62) ((63))
Tabella XII
Parte di provvedimento in formato grafico
(13)(59)
Tabella XIII
Parte di provvedimento in formato grafico
(39)
Tabella XIV
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella XV
Parte di provvedimento in formato grafico
(48)
Tabella XVI
Parte di provvedimento in formato grafico
(48)(58)
Tabella XVII
Parte di provvedimento in formato grafico
(48)
Tabella XVIII
Parte di provvedimento in formato grafico
(48)
Tabella XIX
Parte di provvedimento in formato grafico
(7) (8) (10) (11)
(31)(46)(48)
Tabella XX
Parte di provvedimento in formato grafico
------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 agosto 1974, n. 370 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "I quadri D ed E della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Le dotazioni organiche della qualifica di primo dirigente dei quadri B e C della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , saranno rispettivamente ridotte di 5 posti in concomitanza con la cessazione dal servizio di altrettanti primi dirigenti, escluse le cessazioni disposte in applicazione di norme di carattere transitorio speciale". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 5 giugno 1976, n. 996 ha disposto (con l'art. 1) che "Il quadro M della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748 , per i motivi citati nelle
premesse, viene cosi' modificato:
Quadro M. - DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 5 giugno 1976, n. 997 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che " Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , per i
motivi citati nelle premesse, viene cosi' modificato:
QUADRO I.- DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
=====================================================================
Livello | | Posti | Funzione |Posti
Di | Qualifica | di | | di
Funzione | |qualifica| |funzione
----------------------------------------------------------------------
D |Dirigente | |Vice direttore generale | 6
|superiore | 98 | |
| | |Consigliere ministeriale|
| | |aggiunto ed ispettore | 40
| | |generale |
| | | |
| | |Capo servizio | 4
| | | |
| | |Direttore di ragioneria | 27
| | |centrale |
| | | |
| | |Direttore di ragioneria | 20
| | |regionale |
| | | |
| | |Dirigente segreteria | 1
| | |Ragioneria generale |
| | |dello Stato |
| | | |
D | Primo dirigente| 223 |Direttore di divisione | 220
| | |presso la Ragioneria |
| | |generale dello Stato e |
| | |le ragionerie centrali e|
| | |regionali |
| | | |
| | |Vice consigliere | 3
| | |ministeriale presso il |
| | |consiglio dei ragionieri|
| |---------| |
| | 321 | |" --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 1978, n. 833 ha disposto (con l'art. 59, comma 5) che "I posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono aumentati di tre unita'"; ha inoltre disposto (con l'art. 59, comma 6) che "Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella
XIX, e' elevata di dieci unita'". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 24-bis, comma 3) che "I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono rideterminati in tre unita' nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unita' nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione.
Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583 ". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 207 ha disposto (con l'art. 1) che "Il quadro B della tabella III dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , per i motivi
citati nelle premesse, viene cosi' modificato:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1978, n. 833 come modificata dalla L. 11 luglio 1980, n. 312 , ha disposto (con l'art. 59, comma 3) che "La norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , con la quale viene aumentato di 3 unita' il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanita' all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio
sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in
conseguenza del predetto aumento". --------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per far fronte alle esigenze di servizio degli uffici di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di
concetto, esecutive, ausiliarie e degli operai, sono rideterminate
conformemente alle annesse tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 23 dicembre 1980, n. 930 ha disposto (con l'art. 37, comma 2) che il quadro D della tabella III dell'allegato II del presente
decreto viene modificato secondo le variazioni riportate nella
annessa tabella C:
TABELLA C
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 12 febbraio 1981, n. 17 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Per le esigenze aziendali connesse alla attuazione della presente legge, la tabella XII - quadro L, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' integrata di sette posti per la qualifica di dirigente generale, di trentotto posti per la qualifica di dirigente superiore e di cinquantotto posti
per la qualifica di primo dirigente". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 aprile 1981, n. 121 ha disposto (con l'art. 97, comma 1) che "Nel quadro A della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , le parole: "Capo della polizia e dirigenti", "Capo della polizia e prefetto" e "Capo della polizia" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e dirigenti", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e prefetto", "Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza"; ha inoltre disposto (con l'art. 97, comma 3) che "Dieci posti di dirigente generale della pubblica sicurezza di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono portati in aumento, insieme a quelli di cui al precedente comma, nella qualifica di dirigente generale, livello funzionale C, dell'Amministrazione civile
dell'interno, di cui al quadro A della tabella III medesima". --------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.P.R. 29 dicembre 1980, n. 1117 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il quadro A della tabella II dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , concernente l'organico dei dirigenti amministrativi del Ministero
degli affari esteri e' sostituito dalla tabella B allegata al
presente decreto:
TABELLA B
ORGANICO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 5 agosto 1981, n. 416 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170 . Il
predetto contingente viene soppresso". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 10 febbraio 1982, n. 39 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il quadro D della tabella XIII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, modificato dall' articolo 14
della legge 12 agosto 1974, n. 370 , e' sostituito dal quadro D,
allegato alla presente legge:
QUADRO D
DIRIGENTI TECNICI DELLE COSTRUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
Parte di provvedimento in formato grafico
La L. 12 agosto 1974, n. 370 , come modificata dalla L. 10 febbraio 1982, n. 39 , ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "E' abrogato il secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ,
limitatamente al quadro C della tabella XIII dell'allegato II al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ". --------------- AGGIORNAMENTO (19)
La L. 4 marzo 1982, n. 66 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che i posti di primo dirigente di cui al quadro D della tabella III dell'allegato 2 del presente decreto "sono aumentati di due unita' con le funzioni di vice dirigente del servizio sanitario e vice dirigente del servizio ginnico-sportivo. Corrispondentemente e'
portato in diminuzione un posto in ciascuno dei rispettivi ruoli
ordinari nella qualifica iniziale della carriera direttiva". --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 ha disposto (con l'art. 47, commi 1 e 2) che "La dotazione organica della qualifica di primo dirigente di cui al quadro C della tabella III dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' elevata di
sedici unita'. I posti di funzione di ispettrice capo e di vice
consigliere ministeriale per la polizia femminile sono
corrispondentemente elevati a venti unita'." --------------- AGGIORNAMENTO (22)
La L. 14 novembre 1984, n. 781 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' autorizzata la variazione in aumento di una unita', con funzione di capo compartimento di seconda classe, della tabella X,
quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I quadri A, C, D, H, L e M/1 della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e
successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al
presente decreto:
QUADRI A, C, D, H, L ED M/1 DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO
1972, N. 748 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 6 febbraio 1985, n. 15 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito
dalla tabella A annessa alla presente legge:
TABELLA A
DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 7 agosto 1985, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge"; ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge:
QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
=====================================================================
Livello di| |Posti di | |Posti di
funzione |Qualifica |qualifica|Funzione |funzione
=====================================================================
| | | |
| | |Consigliere ministeriale |55
| | |aggiunto, ispettore gene- |
| | |rale e capo servizio |
| | |---------------------------|--------
| | |Direttore di ragioneria |26
D |Dirigente |102 |centrale |
|superiore | |---------------------------|--------
| | |Direttore di ragioneria |20
| | |regionale |
| | |---------------------------|--------
| | |Dirigente di segreteria |1
| | |della Ragioneria generale |
| | |dello Stato |
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di divisione | 232
| | |presso la Ragioneria ge- |
| | |nerale dello Stato e le |
| | |ragionerie centrali e re- |
E |Primo |232 |gionali; vice consigliere |
|dirigente | |ministeriale aggiunto |
| | |presso il consiglio dei |
| | |ragionieri e presso il |
| | |consiglio dei consulenti |
| | |economici |
---------------------------------------------------------------------
|334 |
QUADRO L - DIRIGENTI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA
=====================================================================
Livello di| |Posti di | |Posti di
funzione |Qualifica |qualifica|Funzione |funzione
=====================================================================
| | | |
D |Dirigente |70 |Ispettore generale |70
|superiore | | |
---------------------------------------------------------------------
E |Primo |80 |Ispettore capo |80
|dirigente | | |
---------------------------------------------------------------------
|150 |
QUADRO M - DIRIGENTI DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO
=====================================================================
Livello di| |Posti di | |Posti di
funzione |Qualifica |qualifica|Funzione |funzione
=====================================================================
| | | |
| | |Ispettore generale |13
D |Dirigente |40 |---------------------------|--------
|superiore | |Direttore di ragioneria |27
| | |provinciale delle sedi |
| | |piu' importanti |
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di ragioneria |97
E |Primo |97 |provinciale; vice diret- |
|dirigente | |tore di ragioneria delle |
| | |sedi piu' importanti o |
| | |ispettore capo |
----------------------------------------------------------------"
|137 |
--------------- AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 agosto 1985, n. 428 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge"; ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Il quadro E della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n: 748, e' sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa":
TABELLA
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (28)
La L. 29 gennaio 1986, n. 23 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' aumentata di una unita', per le maggiori esigenze della Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di cui ai precedenti commi".
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "e' istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 "; ha disposto, infine, (con l'art. 10, comma 1) che "Il quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dai quadri G ed H della tabella A
allegata alla presente legge:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (29)
La L. 29 gennaio 1986, n. 25 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge:
TABELLA
Quadro O
DIRIGENTI TECNICI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Quadro P
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 26 marzo 1986, n. 86 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituita dalla tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge, e dalla tabella X
- quadri E ed F, di cui all'allegato B della presente legge:
ALLEGATO A
Tabella IV-bis
CARRIERA DIRETTIVA
ESPERTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
Qualifica Livello Posti Geologi Architetti VII VIII VII VIII 10 9 Totale 19 5 4 Totale 9
ALLEGATO B
Tabella X
Quadro E - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE
=====================================================================
Livello | | Posti | | Posti
funzione |Qualifica | qualifica |Funzione | funzione
=====================================================================
| | |Vice |
| | |direttore |
| | |centrale - |
|Dirigente | |Ispettore |
D |superiore | 7 |generale | 7
---------------------------------------------------------------------
|Primo | |Dirigente |
E |dirigente | 30 |amm. centrale| 8
---------------------------------------------------------------------
| | |Dirigente |
| | |amm. Compart.| 22
=====================================================================
===================================================================="
----------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 18 giugno 1986, n. 282 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1986, n. 462 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono aumentate secondo la allegata tabella C:
"TABELLA C
(prevista dall'articolo 17)
INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEL MINISTERO
DELLA SANITA' (TABELLA XIX - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, n. 748 )
Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica Funzione Quadro B - Dirigenti amministrativi D Dirigente superiore 1 Vice direttore generale E Primo dirigente 1 Direttore di divisione Quadro C - Dirigenti medici E Primo dirigente 1 Ispettore capo Quadro D - Dirigenti veterinari E Primo dirigente 1 Ispettore capo Quadro E - Dirigenti chimici E Primo dirigente 1 Ispettore capo Quadro F - Dirigenti farmacisti E Primo dirigente 1 Ispettore capo Quadro G - Dirigenti ingegneri --------------- AGGIORNAMENTO (33)
La L. 30 dicembre 1986, n. 936 ha disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312 , i posti previsti nel quadro B della tabella I, allegato 11, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro unita' nella qualifica iniziale corrispondente al livello E e di una unita' nella qualifica
corrispondente al livello D". --------------- AGGIORNAMENTO (34)
La L. 3 marzo 1987, n. 59 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "In relazione alla istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dell'ambiente, di cui all' articolo 15 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427 , si intendono incrementate, rispettivamente, di numero 1 posto, con funzioni di direttore di ragioneria centrale, e di numero 3 posti, con funzioni di direttore di divisione". --------------- AGGIORNAMENTO (35)
La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai gia' esistenti posti delle qualifiche dirigenziali". --------------- AGGIORNAMENTO (36)
Il D.L. 28 giugno 1988, n. 239 , convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1988, n. 353 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I posti di primo dirigente di cui alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono incrementati, per le dotazioni organiche stabilite dai quadri A e D, secondo quanto previsto dall'annessa tabella A, quadro a):
TABELLA A
(prevista dagli articoli 1 e 4) DOTAZIONE ORGANICA
QUADRO a)
La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modifiche e
integrazioni, cosi' come incrementata dal presente decreto,
relativamente ai livelli di funzione E dei quadri A e D, e' la
seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unita'"; ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successivamente modificati e integrati, sono sostituiti con
i seguenti:
Livello Posti Posti
di funzione Qualifica da qualifica Funzione di funzione
Quadro H - DIRIGENTI GENERALI
B Ragioniere generale 1 Ragioniere genera- 1
dello Stato le dello Stato
Ispettore generale 9
capo
C Dirigente generale 14 Direttore di ragio- 5
-- neria centrale di
15 maggiore importanza
Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
Consigliere mini- 29
steriale aggiunto
Ispettore generale 12
Capo servizio 15
Direttore di ragio- 22
D Dirigente superiore 99 neria centrale
Direttore di ragio- 20
neria generale
Direttore segrete- 1
ria Ragioneria ge
nerale dello Stato
Direttore divisione 232
presso la Ragio
neria generale
dello Stato e le
ragionerie centra
E Primo dirigente 235 li e ragionerie
regionali
Vice consigliere 3
ministeriale pres
so consiglio ragio
nieri
--------------- AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 agosto 1988, n. 400 ha disposto (con l'art. 27, comma 5) che "Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748 , modificato da ultimo con legge 7 agoto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale". --------------- AGGIORNAMENTO (39)
La L. 22 dicembre 1984, n. 893 , come modificata dalla L. 26 gennaio 1989, n. 27 , ha disposto (con l'art. 1) che "Il quadro A della
tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 , e' sostituito dal seguente:
QUADRO A . - Dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Livello | Qualifica | Posti | Funzione | Posti
di funzione | |di qualifica | |di funzione
----------------------------------------------------------------------
B |Direttore | 1 |Direttore | 1
|generale di | |generale |
|azienda | |delle poste |
|autonoma | |e delle |
| | |telecomunica-|
| | |zioni |
| | | |
C |Dirigente | 33 |Vice diretto-| 1
|generale | |re generale |
| | |Consigliere | 1
| | |ministeriale |
| | |Direttore | 1
| | |dell'Istituto|
| | |superiore |
| | |delle poste |
| | |e delle |
| | |telecomunica-|
| | |zioni |
| | |Direttore | 11
| | |centrale |
| | |Direttore | 19
| | |compartimen- |
| | |tale |
| |-------------| |
| | 34 | |
E' soppressa la nota (a) in calce al quadro F della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893 ".
-------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 9 maggio 1989, n. 168 ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni di direttore di divisione. --------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 6 novembre 1989, n. 357 , convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 , ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro A, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata di 25 unita'. Dette unita' sono portate in detrazione alla dotazione organica di 119 posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX - quadro B, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 , e successive modificazioni ed integrazioni, dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di seicentonovantasei unita' del ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al comma 1". --------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 15 novembre 1989, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "La tabella IX allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' aumentata delle unita' di
personale di cui all'allegata tabella A:
TABELLA A
Qualifica Unita'
Dirigente superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Primo dirigente amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Primo dirigene di ragioneria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3"
--------------- AGGIORNAMENTO (43)
Il D.P.R. 23 marzo 1989, (in G.U. 11/12/1989, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i quadri H ed I della Tabella VII sono
sostituiti dai seguenti:
Livello Posti Posti
di di di
funzione Qualifica qualifica Funzione funzione
Quadro H - DIRIGENTI GENERALI
B Ragioniere generale 1 Ragioniere generale 1
dello Stato dello Stato
Ispettore generale capo 9
C Dirigente generale . .(17 - 18)Direttore di regioneria 5
centrale di maggiore
importanza
Consigliere ministeriale 3
Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
Consigliere ministeriale 29
aggiunto
Ispettore generale . . . 19
Capo servizio . . . . . 15
Direttore di ragioneria 23
D Dirigente superiore . . . 107 centrale
Direttore di ragioneria 20
regionale
Direttore di segreteria 1
Ragioneria generale
dello Stato
Direttore di divisione 235
presso la Ragioneria
generale dello Stato
e le ragionerie centrali
e regionali
E Primo dirigente . . .(241-348) Vice consigliere mini- 3
steriale
Vice consigliere mini- 3
steriale presso il
consiglio ragionieri
--------------- AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La direzione della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e quella dell'Ufficio centrale di ragioneria sono affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore ed a tal fine i posti di ciascuno dei quadri B e I della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono aumentati di una unita'. La dotazione organica dei suddetti uffici e' stabilita con decreto del Ministro del Tesoro"; ha inoltre disposto (con l'art. 30, commi 1 e 2) che "I quadri E ed F della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,n. 748 , sono sostituiti con quelli annessi alla tabella A) allegata al presente decreto. Nella medesima tabella VI il quadro G e' soppresso ed il quadro A e' diminuito di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C, di otto posti nella qualifica di dirigente superiore e di quattordici posti nella qualifica di primo dirigente:
TABELLA A
(Prevista dall'art. 23, comma 1)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE II.II.
=====================================================================
Livello
di Qualifica Posti di Funzione Posti
funzione qualifica di funzione
Quadro E - Dirigenti generali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
B Direttore generale 1 Direttore Generale del
Dipartimento delle
Dogane ed Imposte
Indirette 1
C Direttore centrale 3 Vice Direttore generale
e Direttore centrale 1
Direttore centrale 2
Quadro F - Dirigenti del Dipartimento delle
Dogane e delle Imposte indirette
- Sottoquadro F1 - Dirigenti amministrativi
D Dirigente superiore 37 Direttore di ispettorato
generale o Direttore
compartimentale o
Direttore di reparto
compartimentale o
Ispettore generale o
Consigliere ministeriale
aggiunto o addetto
doganale 37
E Primo dirigente 145 Direttore di divisione o
Direttore di Circoscrizione
doganale o Direttore di
reparto compartimentale
o Ispettore Capo o Vice
Consigliere ministeriale
o Addetto doganale 145
- Sottoquadro F2 - Dirigenti tecnici: Chimici
D Dirigente Superiore 8 Direttore di ispettorato
generale o Direttore
compartimentale o Direttore
di reparto compartimentale
o Ispettore Generale o
Consigliere ministeriale
aggiunto 8
E Primo Dirigente 26 Direttore di divisione o
Direttore di laboratorio
chimico o Direttore di
Reparto compartimentale,
Ispettore Capo o Vice
consigliere ministeriale 26
- Sottoquadro F3 - Dirigenti tecnici: Ingegneri
D Dirigente Superiore 11 Direttore di ispettorato o
Direttore compartimentale
o Direttore di reparto
compartimentale o Ispettore
generale o Consigliere
ministeriale aggiunto 11
E Primo dirigente 49 Direttore di divisione o
Direttore di ufficio
tecnico di finanza o
Direttore di reparto
compartimentale o
ispettore capo o Vice
consigliere ministeriale 49
Qualifiche ad esaurimento
Amm.vi Tecnici ingegneri Tecnici chimici
Ispettore Generale 70 3 14
Direttore Divisione
- o qualifiche
equiparate 285 3 13
----
355 6 27
--------------- AGGIORNAMENTO (45)
La L. 7 agosto 1990, n. 245 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23 , e' incrementato di un
posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente". --------------- AGGIORNAMENTO (46)
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che " Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una
unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due
unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'". --------------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.P.R. 30 novembre 1990, (in G.U. 22/1/1991, n. 8) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dotazioni organiche dei dirigenti e dei posti di funzione dirigenziale, previste nelle tabelle di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubbli ca 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, per le singole amministrazioni dello Stato, sono incrementate come segue:
1. - TABELLA I - PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Quadro E - Dirigenti della segreteria della Corte dei conti
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
E Primo 1 Vice consigliere 1
Dirigente ministeriale
2. - TABELLA VI - MINISTERO DELLE FINANZE
Quadro A - Dirigenti dell'Amministrazione centrale
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
E Primo 7 Vice consigliere 7
Dirigente ministeriale
Quadro D - Dirigenti del catasto
e dei servizi tecnici erariali
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
E Primo 1 Vice consigliere 1
Dirigente ministeriale
3. - TABELLA VII - MINISTERO DEL TESORO
Quadro B - Dirigenti per i servizi amministrativi centrali
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 1 Consigliere 1
superiore ministeriale
aggiunto
4. - TABELLA IX - MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Quadro A - Dirigenti dell'Amministrazione centrale
e dell'amministrazione scolastica periferica
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
E Primo 2 Vice consigliere 2
Dirigente ministeriale
5. - TABELLA XI - MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Quadro B - Dirigenti amministrativi
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 1 Consigliere 1
superiore ministeriale
aggiunto
Quadro C - Dirigenti tecnici dell'agricoltura
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 1 Consigliere 1
superiore ministeriale
aggiunto
6. - TABELLA XV - MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Quadro A - Dirigenti dell'Amministrazione centrale
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 1 Consigliere 1
superiore ministeriale
aggiunto
7. - TABELLA XVI - MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Quadro A - Dirigenti
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 2 Consigliere 2
superiore ministeriale
aggiunto
E Primo 1 Vice consigliere 1
dirigente ministeriale
8. - TABELLA XVII - MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Quadro A - Dirigenti amministrativi
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
E Primo 1 Vice consigliere 1
Dirigente ministeriale
9. - TABELLA XVIII - MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Quadro A - Dirigenti generali
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
C Dirigente 2 Consigliere 2
generale ministeriale
10. - TABELLA XIX - MINISTERO DELLA SANITA'
Quadro A - Dirigenti generali
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
C Dirigente 2 Consigliere 2
generale ministeriale
Quadro B - Dirigenti amministrativi
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 19 Consigliere 19
superiore ministeriale
aggiunto
E Primo 25 Vice consigliere 25
dirigente ministeriale
Quadro C - Dirigenti medici
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 12 Consigliere 12
superiore ministeriale
aggiunto
E Primo 4 Vice consigliere 4
dirigente ministeriale
Quadro F - Dirigenti farmacisti
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 10 Consigliere 10
superiore ministeriale
aggiunto
E Primo 4 Vice consigliere 4
dirigente ministeriale
Quadro G - Dirigenti ingegneri
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 1 Consigliere 1
superiore ministeriale
aggiunto
2. - Alla TABELLA XIX - MINISTERO
DELLA SANITA'
e' aggiunto il quadro che segue:
Quadro N - Dirigenti architetti
====================================================================
| | | |
Livello | Qualifica | Posti di| Funzione | Posti di
| | qualifica| | funzione
__________|________________|__________|___________________|_________
D Dirigente 1 Consigliere 1
superiore ministeriale
aggiunto"
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 8 agosto 1991, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , da ultimo sostituito dall' articolo
2 della legge 5 luglio 1989, n. 246 , e' sostituito dal quadro A
allegato alla presente legge:
QUADRO A
Livello | Qualifica |Posti |Funzione |Posti
di | |di | |di
funzione | |qualifica| |funzione
----------------------------------------------------------------------
D |Dirigente |74 |Dirigente di cancelle-| 1
|superiore | |ria della Corte di |
| | |cassazione |
| | | |
| | |Dirigente della segre-| 1
| | |della procura generale|
| | |presso la Corte di |
| | |Cassazione |
| | | |
| | |Diregente della cancel| 1
| | |leria del tribunale |
| | |superiore delle acque |
| | |pubbliche |
| | | |
| | |Dirigente della cancel| 26
| | |-leria della corte di |
| | |appello |
| | | |
| | |Dirigente della segre | 26
| | |teria della procura |
| | |generale presso la |
| | |corte di appello |
| | | |
| | |Ispettore superiore | 12
| | | |
| | |Consigliere ministeria| 7
| | |-le aggiunto |
| | | |
E |Primo |392 |Dirigente della cancel| 159
|dirigente | |-leria del tribunale |
| | | |
| | |Dirigente della segre-| 94
| | |teria della procura |
| | |della Repubblica pres-|
| | |so il tribunale di cit|
| | |-ta' capoluogo di |
| | |provincia |
| | | |
| | |Ispettore capo | 24
| | | |
| | |Dirigente della cancel| 97
| | |-leria di uffici |
| | |giudiziari di partico-|
| | |importanza |
| | | |
| | |Vice consigliere | 18
| | |ministeriale |
| |---------| |
Totale.... |466 | | --------------- AGGIORNAMENTO (50)
La L. 16 ottobre 1991, n. 321 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "Il quadro G della tabella IV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito dal
quadro di cui all'allegato C alla presente legge:
ALLEGATO C
(Articolo 21, comma
1)
QUADRO G - DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Livello |Qualifica |Posti |Funzione |Posti
di | | di | |di
funzione| |qualifica| |funzione
----------------------------------------------------------------------
C |Dirigente genera| I |Direttore dell'ufficio | 1
|-le | |centrale degli archivi |
| | |notarili |
| | | |
D |Dirigente supe- | II |Consigliere ministeriale | 1
|riore | |aggiunto |
| | | |
| | |Capo di circoscrizione | 5
| | |ispettiva |
| | | |
| | |Sovrintendente di | 5
| | |archivio notarile nelle |
| | |sedi di Rom, Torino, |
| | |Milano, Firenze e Napoli |
| | | |
E |Primo dirigente | 25 |Direttore di divisione | 3
| | | |
| | |Conservatore capo di | 22
| | |archivio notarile | --------------- AGGIORNAMENTO (51)
La L. 29 ottobre 1991, n. 358 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 , e successive modificazioni, sono sostituiti dalla
tabella allegata alla presente legge:
TABELLA
(Articolo 10, comma 2)
MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali
=====================================================================
Livello Posti Posti di Qualifica di Funzione di
funzione qualifica funzione
I. Ruolo amministrativo
B Dirigente 4 Segretario generale 1
generale Direttore generale di
dipartimento o della
direzione generale affari
generali e personale 3
C Dirigente 32 Direttore di ufficio cen-
generale trale dell'ufficio del
segretario generale 5
Vice direttore generale
e direttore centrale 3
Direttore centrale 9
Direttore regionale delle
entrate nelle sedi piu'
rilevanti 15
D Dirigente 556 Direttore di servizi
superiore amministrativi negli uffici
centrali o nelle direzioni
centrali e direttore dei
servizi dell'ufficio del
coordinamento legislativo;
ispettore generale centrale;
consigliere ministeriale
aggiunto; direttore di
centro informativo 96
direttore regionale delle
entrate nelle sedi meno rilevanti; direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o
compartimentali;
capo di servizio ispettivo
nelle direzioni regionali o
compartimentali; 60
Direttore di centro di
servizio o di ufficio delle
entrate o di ufficio del
territorio nelle sedi piu'
rilevanti 400
E Primo 1.535 Direttore di divisione
dirigente negli uffici centrali o
nelle direzioni centrali;
direttore di divisione
nell'ufficio del coordi-
namento legislativo;
direttore di servizio
amministrativo nel SECIT;
ispettore capo centrale;
vice consigliere ministe-
riale; direttore di centro
informativo 135
direttore di reparto nelle
direzioni regionali o
compartimentali;
ispettore capo 200
Direttore di ufficio delle
entrate o del territorio;
capo reparto nei centri di
servizio o negli uffici
delle entrate o di ufficio
del territorio 1.200
II. Ruolo tecnico
D Dirigente 48 Direttore di servizi tecnici
superiore negli uffici centrali e
nelle direzioni centrali;
direttore di centro
informativo; direttore regionale;
direttore
di ufficio del territorio;
direttore di reparto tecnico
nelle direzioni regionali;
ispettore generale regionale;
consigliere ministeriale
aggiunto 48
E Primo 245 direttore di divisione nelle direzioni
Dirigente centrali ; vice
consigliere ministeriale;
direttore di reparto nelle
direzioni regionali;
direttore di ufficio del
territorio o di reparto
negli uffici del territorio;
ispettore capo regionale;
direttore di centro
informativo 245" --------------- AGGIORNAMENTO (52)
La L. 27 novembre 1991, n. 378 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Il quadro A della tabella VII allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come modificato ai sensi
dell' articolo 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , e' sostituito da quello allegato alla presente legge:
ALLEGATO
(articolo 3, comma 3)
TABELLA VII
MINISTERO DEL TESORO
Amministrazione centrale
=====================================================================
Livello Posti Posti
di Qualifica di Funzione di
funzione qualifica funzione
_____________________________________________________________________
QUADRO A - Dirigenti generali
B Dirigente generale 1 Direttore generale 1
del tesoro
C Dirigente generale 12 Direttore generale 5
Consigliere ministe- 2
riale
Capo servizio 5
---------
AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 , ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "Nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e' inserito il
quadro H, allegato al presente decreto-legge:
QUADRO H - DIRIGENTI PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Qualifica Totale Funzione Quantita'
D Dirigente superiore 2 Ispettore generale e consiglire
ministeriale aggiunto 2
E Primo dirigente 20 Dirigente di centri per la
giustizia minorile (12) e di
uffici di servizio sociale 17
Direttori di strutture
amministrative dell'Ufficio
centrale 3 --------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 445 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le piante organiche dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria sono determinate come dalle tabelle A e B allegate al presente decreto, che sostituiscono i quadri B, C, D ed E contenuti nella tabella IV annessa all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (55)
La L. 29 ottobre 1991, n. 358 , come modificata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive
modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge:
TABELLA
(Articolo 10, comma 2)
MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali
=====================================================================
Livello Posti Posti di Qualifica di Funzione di
funzione qualifica funzione
I. Ruolo amministrativo
B Dirigente 4 Segretario generale 1
generale Direttore generale di
dipartimento o della
direzione generale affari
generali e personale 3
C Dirigente 32 Direttore di ufficio cen-
generale trale dell'ufficio del
segretario generale 5
Vice direttore generale
e direttore centrale 3
Direttore centrale 9
Direttore regionale delle
entrate nelle sedi piu'
rilevanti 15
D Dirigente 556 Direttore di servizi
superiore amministrativi negli uffici
centrali o nelle direzioni
centrali e direttore dei
servizi dell'ufficio del
coordinamento legislativo;
ispettore generale centrale;
consigliere ministeriale
aggiunto; direttore di
centro informativo 96
direttore regionale delle
entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale;
direttore di servizio nelle
direzioni regionali o
compartimentali;
capo di servizio ispettivo
nelle direzioni regionali o
compartimentali ispettore
generale regionale e
compartimentale 60
Direttore di centro di
servizio o di ufficio delle
entrate o di ufficio del
territorio nelle sedi piu'
rilevanti 400
E Primo 1.535 Direttore di divisione
dirigente negli uffici centrali o
nelle direzioni centrali;
direttore di divisione
nell'ufficio del coordi-
namento legislativo;
direttore di servizio
amministrativo nel SECIT;
ispettore capo centrale;
vice consigliere ministe-
riale; direttore di centro
informativo 135
direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o
compartimentali; ispettore capo
regionale e compartimentale 200
Direttore di ufficio delle
entrate o del territorio;
capo reparto nei centri di
servizio o negli uffici
delle entrate o di ufficio
del territorio 1.200
II. Ruolo tecnico
D Dirigente 48 Direttore di servizi tecnici
superiore negli uffici centrali e
nelle direzioni centrali;
direttore di centro
informativo; direttore
compartimentale; direttore
di ufficio del territorio;
direttore di servizio tecnico
nelle direzioni compartimentali;
ispettore generale centrale e
compartimentale;
consigliere ministeriale
aggiunto 48
E Primo 245 direttore di divisione negli
Dirigente uffici centrali e nelle direzioni
centrali; vice
consigliere ministeriale;
direttore di reparto nelle
direzioni compartimentali;
direttore di ufficio del
territorio o di reparto
negli uffici del territorio;
ispettore capo centrale e
compartimentale;
direttore di centro
informativo 245" --------------- AGGIORNAMENTO (56)
La L. 29 ottobre 1991, n. 358 , come modificata dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "I quadri A, B, C, D, H, I, L ed M1 della tabella VI dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive
modificazioni, sono sostituiti dalla tabella allegata alla presente legge:
TABELLA
(Articolo 10, comma 2) MINISTERO DELLE FINANZE
Qualifiche dirigenziali
=====================================================================
Livello Posti Posti
di Qualifica di Funzione di
funzione qualifica funzione
I. Ruolo amministrativo
B Dirigente 4 Segretario generale 1
generale Direttore generale di
dipartimento o della
direzione generale affari
generali e personale 3
C Dirigente 32 Direttore di ufficio cen-
generale trale dell'ufficio del
segretario generale 5
Vice direttore generale
e direttore centrale 3
Direttore centrale 9
Direttore regionale delle
entrate nelle sedi piu'
rilevanti 15
D Dirigente 556 Direttore di servizi
superiore amministrativi negli uffici
centrali o nelle direzioni
centrali e direttore dei
servizi dell'ufficio del
coordinamento legislativo;
ispettore generale centrale;
consigliere ministeriale
aggiunto; direttore di
centro informativo 96
direttore regionale delle
entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale;
direttore di servizio nelle
direzioni regionali o
compartimentali;
capo di servizio ispettivo
nelle direzioni regionali o
compartimentali ispettore
generale regionale e
compartimentale 60
Direttore di centro di
servizio o di ufficio delle
entrate o di ufficio del
territorio nelle sedi piu'
rilevanti 400
E Primo 1.535 Direttore di divisione
dirigente negli uffici centrali o
nelle direzioni centrali;
direttore di divisione
nell'ufficio del coordi-
namento legislativo;
direttore di servizio
amministrativo nel SECIT;
ispettore capo centrale;
vice consigliere ministe-
riale; direttore di centro
informativo 135
direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o
compartimentali; ispettore capo
regionale e compartimentale 200
Direttore di ufficio delle
entrate o del territorio;
capo reparto nei centri di
servizio o negli uffici
delle entrate o di ufficio
del territorio 1.200
II. Ruolo tecnico
D Dirigente 48 Direttore di servizi tecnici
superiore negli uffici centrali e
nelle direzioni centrali;
direttore di centro
informativo; direttore
compartimentale; direttore
di ufficio del territorio;
direttore di servizio tecnico
nelle direzioni compartimentali;
ispettore generale centrale e
compartimentale;
consigliere ministeriale
aggiunto 48
E Primo 245 direttore di divisione negli
Dirigente uffici centrali e nelle direzioni
centrali; vice
consigliere ministeriale;
direttore di reparto nelle
direzioni compartimentali;
direttore di ufficio del
territorio o di reparto
negli uffici del territorio;
ispettore capo centrale e
compartimentale;
direttore di centro
informativo 245"
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 27, comma 5) che "Nell'ambito del Dipartimento delle dogane e imposte indirette e' istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale e' preposto un dirigente generale di livello C. Sono corrispondentemente soppressi un posto di funzione di dirigente superiore di livello D di cui al quadro F della tabella VI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , come sostituito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 , e un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui alla tabella B allegata al medesimo decreto legislativo n. 105 del 1990 ". --------------- AGGIORNAMENTO (57)
Il D.P.R. 1 settembre 1995, n. 473 ha disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Per effetto della istituzione della suindicata ragioneria centrale, la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello C, nel ruolo dei dirigenti generali della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro H della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata di una unita' con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della precitata tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta complessivamente di una unita'". --------------- AGGIORNAMENTO (58)
Il D.P.C.M. 13 maggio 1996, (in G.U. 9/10/1996, n. 237) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il quadro A della tabella XVI e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (59)
Il D.P.C.M. 7 gennaio 1997, (in G.U. 19/6/1997, n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che i quadri E, F, G, H, I, della tabella XII, sono sotituiti dai seguenti:
Quadro 1
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale dell'Aviazione Civile
Dotazione organica
Qualifiche dirigenziali
Dirigenti
Dirigente generale - livello C 5 Dirigente amministrativo 16 Dirigente tecnico 7 Dirigente della navigazione aerea 4 Dirigente di aeroporto 26 ________ Totale 58 ________ Qualifiche funzionali
_____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 64 28/A Direttore statistico 1 183/A Ispettore capo di volo 1 184/A Ispettore capo della circolazione aerea e della
assistenza al volo 2 211/A Architetto direttore coordinatore 2 222/A Geologo direttore coordinatore 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 37 296 Analista esperto di procedure 1 _______ Totale 109 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 67 13 Funzionario amministrativo contabile 2 20 Analista di organizzazione 2 28 Funzionario statistico 1 183 Ispettore di volo 10 184 Ispettore della circolazione aerea e della
assistenza al volo 2 185 Investigatore di incidenti aerei 4 204 Cartografo direttore 6 211 Architetto direttore 4 222 Geologo direttore 1 224 Ingegnere direttore 12 272 Analista di procedure 2 _______ Totale 113 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 93 14 Collaboratore amministrativo contabile 2 29 Collaboratore statistico 1 33 Traduttore interprete 2 186 Capo addetto al traffico aereo 168 203 Capo tecnico 54 205 Cartografo 11 212 Architetto 1 223 Geologo 1 225 Ingegnere 3 273 Analista 2 _______ Totale 338 _______ Tabella A Quadro 1 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 47 15 Ragioniere 10 187 Addetto al traffico aereo 80 188 Assistente tecnico 11 276 Programmatore 2 _______ Totale 150 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 132 6 Stenodattilografo 4 12 Autista meccanico specializzato 47 16 Operatore amministrativo contabile 34 39 Aggiustatore meccanico specializzato 8 51 Elettricista specializzato 4 209 Telescriventista centralinista operatore radio
specializzato 7 281 Addetto alla registrazione dei dati 4 _______ Totale 240 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 45 9 Conducente di automezzi speciali 5 11 Autista meccanico 20 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 6 23 Addetto ai servizi di vigilanza 35 35 Operatore per le lavorazioni motoristiche e
meccaniche 1 38 Aggiustatore meccanico 2 50 Elettricista 1 65 Muratore 6 67 Pittore 5 71 Idraulico 2 119 Tipografo impressore 2 _______ Totale 130 _______ Terza qualifica funzionale
10 Conducente di automezzi 5 24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 32 210 Addetto alle lavorazioni 23 _______ Totale 60 _______ Totale qualifiche dirigenziali 58 _______ Totale qualifiche funzionali 1140 _______ Totale generale 1198 _______ Tabella A Quadro 2 Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale dell'Aviazione Civile
Dotazione organica Amministrazione centrale
Qualifiche dirigenziali
Dirigenti
Dirigente generale - livello C 5 Dirigente amministrativo 16 Dirigente tecnico 7 Dirigente della navigazione aerea 4 _______ Totale 32 _______ Qualifiche funzionali
_____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 30 28/A Direttore statistico 1 183/A Ispettore capo di volo 1 184/A Ispettore capo della circolazione aerea e della
assistenza al volo 2 211/A Architetto direttore coordinatore 2 222/A Geologo direttore coordinatore 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 25 296 Analista esperto di procedure 1 _______ Totale 63 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 15 13 Funzionario amministrativo contabile 2 20 Analista di organizzazione 2 28 Funzionario statistico 1 183 Ispettore di volo 10 184 Ispettore della circolazione aerea e della
assistenza al volo 2 185 Investigatore di incidenti aerei 4 204 Cartografo direttore 6 211 Architetto direttore 4 222 Geologo direttore 1 224 Ingegnere direttore 4 272 Analista di procedure 2 _______ Totale 53 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore smministrativo 43 14 Collaboratore amministrativo contabite 2 29 Collaboratore statistico 1 33 Traduttore interprete 2 203 Capo tecnico 31 205 Cartografo 11 212 Architetto 1 223 Geologo 1 273 Analista 2 _______ Totale 94 _______ Tabella A Quadro 2 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 21 188 Assistente tecnico 1 276 Programmatore 2 _______ Totale 24 _______ Quinta qualifica funzionale
80 4 Operatore amminisrativo
6 Stenodattilografo 4 12 Autista meccanico specializzato 7 16 Operatore amministrativo contabile 18 39 Aggiustatore meccanico specializzato 3 51 Elettricista specializzato 2 209 Telescriventista centralinista operatore radio
specializzato 7 281 Addetto alla registrazione dei dati 4 _______ Totale 125 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 19 11 Autista meccanico 3 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 4 23 Addetto ai servizi di vigilanza 5 35 Operatore per le lavorazioni motoristiche e
meccaniche 1 38 Aggiustatore meccanico 1 50 Elettricista 1 65 Muratore 5 67 Pittore 4 71 Idraulico 2 119 Tipografo impressore 2 _______ Totale 47 _______ Terza qualifica funzionale
10 Conducente di automezzi 2 24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 14 _______ Totale 16 _______ Totale qualifiche dirigenziali 32 _______ Totale qualifiche funzionali 422 _______ Totale generale personale 454 _______ Tabella A Quadro 3
Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale dell'Aviazione Civile
Dotazione organica strutture periferiche
_____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Roma Fiumicino
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 Totale 1 Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 3 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 4 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 7 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 10 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 6 _______ Totale 7 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 2 39 Aggiustatore meccanico specializzato 4 _______ Totale 10 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
10 Conducente di automezzi 1 210 Addetto alle lavorazioni 3 _______ Totale 4 _______ Totale complessivo 41 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Milano Linate
e aeroporti di Brescia, Bresso, Cremona, Mantova e Voghera
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 2 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 3 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 10 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 13 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 4 188 Assistente tecnico 1 _______ Totale 6 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 2 _______ Totale 6 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 2 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 34 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Roma Ciampino
e aeroporti di Aquino, Frosinone e Latina
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 9 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 12 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 1 _______ Totale 2 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 16 Operatore amministrativo contabile 2 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 9 Conducente di automezzi speciali 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 4 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 2 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 30 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Bologna
e aeroporti di Carpi, Ferrara Aguscello, Ferrara San Luca,
Modena, Parma, Pavullo e Reggio Emilia
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 2 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 6 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 9 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 4 _______ Totale 6 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 3 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 4 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 30 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale -
Cagliari e aeroporto di Oristano
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 2 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 4 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 7 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 4 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coodiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 2 _______ Totale 4 _______ Totale complessivo 23 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Catania
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionaie
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 5 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 8 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 4 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 _______ Totale 4 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 _______ Totale 1 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 2 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 125 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Genova
e aeroporti di Albenga e Luni Sarzana
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 9 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 12 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 2 _______ Terza qualifica funzionale
210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 28 _______ Tabella A Quadro 3
_____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Milano Malpensa
e aeroporti di Alzate Brianza, Bergamo, Calcinate del Pesce,
Como, Valbrembo, Varese Venegono e Vergiate
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 3 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 4 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 Totale 2 Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 9 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 12 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo
188 Assistente tecnico 2 _______ Totale 9 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 36 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Napoli
e aeroporti di Benevento, Capua e Salerno
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 2 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 3 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 6 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 9 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 3 _______ Totale 5 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 16 Operatore amministrativo contabile 1 51 Elettricista specializzato 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 2 _______ Totale 5 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 33 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Palermo Punta Raisi
e aeroporti di Lampedusa, Palermo Boccadifalco, Pantelleria e Trapani Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 2 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 3 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 15 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 18 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 7 _______ Totale 9 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 3 51 Elettricista specializzato 1 _______ Totale 6 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 2 23 Addetto ai servizi di vigilanza 4 _______ Totale 7 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 2 _______ Totale complessivo 48 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Torino
e aeroporti di Alessandria, Aosta, Biella, Casale Monferrato,
Cuneo Levaldigi, Novi Ligure, Torino Aeritalia e Vercelli
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 2 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 9 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 12 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 3 188 Assistente tecnico 1 _______ Totale 5 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 16 Operatore amministrativo contabile 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 2 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 4 _______ Totale complessivo 29 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Venezia
e aeroporti di Belluno, Padova, Treviso e Venezia Lido
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 2 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 3 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 10 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 13 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 3 188 Assistente tecnico 2 _______ Totale 6 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 2 _______ Totale 6 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 2 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 34 _______

Allegato II

Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Pisa
e aeroporti di Grosseto, Lucca Tassignano, Marina di Campo,
Massacinquale e Pontedera
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 2 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 7 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 10 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 2 188 Assistente tecnico 1 _______ Totale 5 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 _______ Totale 4 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 38 Aggiustatore meccanico 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 2 210 Addetto alle lavorazioni 2 _______ Totale 4 _______ Totale complessivo 31 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Alghero
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 1 186 Capo addetto al traffico aereo 4 225 Ingegnere 1 _______ Totale 6 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 20 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Ancona Falconara
e aeroporto di Fano
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 1 186 Capo addetto al traffico aereo 4 225 Ingegnere 1 _______ Totale 6 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 _______ Totale 2 _______ Terza qualifica funzionale
210 Addetto alle lavorazioni 2 _______ Totale 2 _______ Totale complessivo 20 _______ _____________________________________________________________________ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Bari
e aeroporto di Foggia
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 2 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 6 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 9 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 3 188 Assistente tecnico 1 _______ Totale 6 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializato 1 16 Operatore amministrativo contablie 1 _______ Totale 4 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 67 Pittore 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
10 Conducente di automezzi 2 24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 4 _______ Totale complessivo 31 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Brindisi
e aeroporti di Lecce e Taranto Grottaglie
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totalei 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 4 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 7 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 39 Aggiustatore meccanico specializzato 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 2 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 2 _______ Totale complessivo 24 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Firenze
e aeroporti di Arezzo e Siena Ampugnano
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 5 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 8 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 3 188 Assistente tecnico 1 _______ Totale 5 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coodiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 2 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 2 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 28 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Lamezia Terme
e aeroporto di Crotone
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 5 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 8 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 3 _______ Totale 4 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico spedalizzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 65 Muratore 1 _______ Totale 4 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 2 _______ Totale complessivo 26 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Olbia
e aeroporto di Tortol'
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 4 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 7 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 22 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Pescara
e aeroporto di L'Aquila
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 4 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 7 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 2 _______ Terza qualifica funzionale
210 Addetto alle lavorazioni 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 23 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Reggio Calabria
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 4 225 Ingegnere 1 _______ Totale 7 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 4 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 22 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Rimini
e aeroporti di Forli', Lugo di Romagna e Ravenna
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnare direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 5 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 8 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 3 _______ Totale 4 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coodiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 _______ Totale 1 _______ Totale complessivo 24 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Roma Urbe
e aeroporti di Foligno, Guidonia, Perugia, Rieti, Tarquinia e Viterbo Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 _______ Totale 2 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 6 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 9 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 4 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 2 16 Operatore amministrativo contabile 1 _______ Totale 5 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coodiutore 1 9 Conducente di automezzi speciali 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Terza qualifica funzionale
24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 1 210 Addetto alle lavorazioni 2 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 28 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Gorizia Ronchi
dei Legionari e aeroporti di Gorizia e Udine
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 2 224 Ingegnere direttore 1 _______ Totale 3 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 4 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 7 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 187 Addetto al traffico aereo 2 _______ Totale 3 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 11 Autista meccanico 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 21 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Verona Villafranca
e aeroporti di Asiago, Legnago, Thiene, Trento, Verona
Boscomantico e Vicenza
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 1 _______ Totale 1 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 1 224/A Ingegnere direttore coordinatore 1 _______ Totale 2 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 2 186 Capo addetto al traffico aereo 7 203 Capo tecnico 1 _______ Totale 10 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 1 15 Ragioniere 1 187 Addetto al traffico aereo 3 188 Assistente tecnico 1 _______ Totale 6 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 2 12 Autista meccanico specializzato 1 _______ Totale 3 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 1 9 Conducente di automezzi speciali 1 23 Addetto ai servizi di vigilanza 1 _______ Totale 3 _______ Totale complessivo 26 _______ Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Direzione di Circoscrizione Aeroportuale - Verona Villafranca
Ufficio Controllo Traffico - Bolzano
Ottava gualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 1 _______ Totale 1 _______ Sesta qualifica funzionale
187 Addetto al traffico aereo 4 _______ Totale 4 _______ Quarta qualifica funzionale
9 Conducente di automezzi speciali 2 _______ Totale 2 _______ Totale complessivo 7 _______ _____________________________________________________________________ Tale dotazione assume valore indicativo per essere riassunta nel provvedimento da emanarsi in applicazione dell'art. 2 dec.to leg.vo 6/07/1993, n. 291 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tabella A Quadro 3 _____________________________________________________________________ Codice Profili professionali Dotazione denomi- organica nazione
_____________________________________________________________________ Totale strutture periferiche
Dirigenti
Dirigente di aeroporto 26 _______ Totale 26 _______ Nona qualifica funzionale
1/A Direttore amministrativo 34 224/A Ingegnere direttore coordinatore 12 _______ Totale 46 _______ Ottava qualifica funzionale
1 Funzionario amministrativo 52 224 Ingegnere direttore 8 _______ Totale 60 _______ Settima qualifica funzionale
2 Collaboratore amministrativo 50 186 Capo addetto al traffico aereo 168 203 Capo tecnico 23 225 Ingegnere 3 _______ Totate 244 _______ Sesta qualifica funzionale
3 Assistente amministrativo 26 15 Ragioniere 10 187 Addetto al traffico aereo 80 188 Assistente tecnico 10 _______ Totale 126 _______ Quinta qualifica funzionale
4 Operatore amministrativo 52 12 Autista meccanico specializzato 40 16 Operatore amministrativo contabile 16 39 Aggiustatore meccanico specializzato 5 51 Elettricista specializzato 2 _______ Totale 115 _______ Quarta qualifica funzionale
5 Coadiutore 26 9 Conducente di automezzi speciali 5 11 Autista meccanico 17 22 Addetto ai servizi di portierato e custodia 2 23 Addetto ai servizi di vigilanza 30 38 Aggiustatore meccanico 1 65 Muratore 1 67 Pittore 1 _______ Totale 83 _______ Terza qualifica funzionale
10 Conducente di automezzi 3 24 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera 18 210 Addetto alle lavorazioni 23 _______ Totale 44 _______ Totale complessivo 744 _______
--------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D. Lgs. 3 aprile 2001, n. 155 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B
allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della
tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 :
Tabella B
(prevista dall'art. 7, comma 2)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di | |Posti di |
funzione |Qualifiche |qualifica |Funzione
---------------------------------------------------------------------
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
C |generale | 1 |Stato
---------------------------------------------------------------------
| | |Vice capo del
| | |Corpo forestale
| | |dello Stato,
| | |ispettore
| | |generale,
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto,
| | |direttore
| | |scuola
| | |del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
D |superiore | 7 |Stato.
---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione
| | |presso
| | |l'amministra-
| | |zione
| | |centrale,
| | |ispettore capo,
| | |vice
| | |consigliere
| | |ministeriale,
| | |capo reparto
| | |scuola del
| | |Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato,
| | |direttore
| | |dell'ufficio
| | |periferico a
E |Primo dirigente |39 |livello
| | |regionale
---------------------------------------------------------------------
| |47 | "
------------- AGGIORNAMENTO (61)
Il D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 5) che "Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale,"." ------------ AGGIORNAMENTO (62)
Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45 , convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 , nel modificare la tabella B allegata al D.Lgs. 3 aprile 2001, n.155 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che il Quadro D della tabella XI e' sostituito dal seguente:
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di | | Posti di |
funzione |Qualifica | qualifica |Funzioni B Dirigente generale 1 Capo del Corpo forestale dello Stato. C Dirigente generale 1 Vice Capo del Corpo forestale dello Stato. D Dirigente superiore 21 Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale. E Primo dirigente 39 Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo rparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2-quater) che" Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. ". ------------ AGGIORNAMENTO (63)
Il DECRETO 25 febbraio 2008, n. 79, nwl modificare la tabella B allegata al D.Lgs. 3 aprile 2001, n.155 , ha coseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che il quadro D, della Tabella XI e'
sostituito dal seguente:
DIRIGENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
===================================================================
Livello | | |
di funzione | | Posti di |
| Qualifiche | qualifica | Funzione
===================================================================
| | |Capo del Corpo
|Dirigente | |forestale dello
B |generale | 1(1) |Stato
-------------------------------------------------------------------
| | |Vice capo del
|Dirigente | |Corpo forestale
C |generale | 1(1) |dello Stato
-------------------------------------------------------------------
| | |Capo servizio
| | |centrale (n. 6),
|Dirigente | |comandante
D |superiore | 21(1) |regionale n.15)
--------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale (n.15),
| | |capo ufficio
| | |presso
| | |l'amministrazione
| | |centrale (n. 6),
| | |capo reparto
| | |scuola del Corpo
| | |forestale dello
| | |Stato (n. 3),
| | |vice comandante
| | |regionale (n.
| | |15), comandante
| | |provinciale (n.
E |Primo dirigente | 122 ----- 145 |83)
(1)a decorrere dal 1°gennaio 2006, per effetto del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 .
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