Monitoring Gesetzessammlung

067U0601

IT - DPR

067U0601

Norme di attuazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, in relazione alle disposizioni della legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967 n. 601)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825 ; Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519 ; Ritenuta la necessita' di provvedere - per alcuni prodotti commestibili salati per i quali e' concessa, quando sono esportati, la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale - a determinare sia la misura unitaria di tale restituzione che il quantitativo di sale mediamente impiegato o contenuto nei prodotti stessi, sul quale la restituzione va calcolata; Ritenuta l'opportunita' di precisare altresi' la misura dell'imposta di consumo stabilita con la legge 13 luglio 1965, n. 825 , da applicare ad alcuni prodotti commestibili contenenti sale; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

((Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione e' determinata nelle seguenti misure unitarie:
a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 ")) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche."

Art. 2

Le quantita' di sale (tenori salini) da prendersi come base per il calcolo della restituzione di cui al precedente articolo, sono stabilite nella seguente tabella:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ((1))
La determinazione del cloruro sodico contenuto nelle singole partite, presentate all'esportazione, di estratti carne o di vegetali, di brodi condensati salati, di minestre preparate, di condimenti per brodi e per minestre, di conserve di pomodoro e di altre sostanze alimentari formate da impasti o soluzioni omogenee, nonche' di varieta' di pesci e di prodotti del suolo commestibili non previsti dalla presente tabella, e' affidata ai Laboratori chimici delle dogane. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "E' abolita la restituzione dell'imposta di consumo sul sale, prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , limitatamente ai seguenti prodotti vegetali che si esportano all'estero in salamoia ovvero canditi: agrumi (scorze o interi), albicocche, barbabietole zuccherine, fichi, meloni, pere, pesche, prugne e zucche"; ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "La voce n. 19 ("Cedri o scorze di cedri in salamoia ovvero canditi") della tabella contenuta nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , e' soppressa."

Art. 3

((Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio e' dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente art. 1 e determinata in base al tenore salino di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , ai sensi dell' art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907 .)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 30 aprile 1968, n.745 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "E' abolita l'imposta di consumo sul sale prevista dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601 , per i prodotti indicati nel precedente articolo quando vengono introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio."

Art. 4

((Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico e' dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1 , nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.))

Art. 5

((Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall' art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519 , l'imposta di consumo nelle seguenti misure:
industrie della salagio-
ne dei pesci e delle bu-
della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune
industrie della prepara-
zione del presame o ca-
glio..................... " 33,30 " " raffinato))

Art. 6

Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006 ; il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 427 ; il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1957, n. 1202 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1008 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1009 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 maggio 1967 SARAGAT MORO - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 63. - GRECO
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