072U0967
072U0967
Regolamento per la disciplina sanitaria (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1972 n. 967)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441 , concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento recante la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 10 agosto 1972 LEONE ANDREOTTI - GASPARI - GONELLA - NATALI - FERRI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 70. - VALENTINI
Art. 1
Regolamento per la disciplina sanitaria della produzione e del
commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
Art. 1.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 2
Art. 2.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 3
Art. 3.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 4
Art. 4.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 5
Art. 5.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 6
Art. 6.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 7
Art. 7.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 8
Art. 8.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 9
Art. 9.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 10
Art. 10.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 11
Art. 11.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 12
Art. 12.
(Locali destinati alla vendita delle carni)
I locali destinati alla vendita delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina debbono essere riconosciuti idonei dal veterinario comunale.
I predetti locali debbono essere sufficientemente ampi, avere le pareti rivestite fino all'altezza di due metri di materiale chiaro, lavabile e disinfettabile ed il pavimento in materiale impermeabile, pure lavabile e disinfettabile. I locali devono altresi' essere dotati di acqua potabile sufficiente e di un frigorifero di adeguate capacita'.
La vendita nelle macellerie, delle carni di volatili e di conigli, nonche' della selvaggina, deve avvenire su banchi separati.
Le carni di volatili e di conigli, nonche' della selvaggina, se confezionate, possono essere vendute anche nei negozi di generi alimentari purche' i banchi e le attrezzature a cio' destinati corrispondano alle esigenze dell'igiene.
I volatili ed i conigli allevati devono essere posti in vendita accuratamente spennati o spellati ed eviscerati.
Art. 13
Art. 13.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 13 bis
Art. 1.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 14
Art. 14.
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 15
Art. 15.
(Norma finale)
L'art. 59 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , e' abrogato.
D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanita'
GASPARI
Regolamento per la disciplina sanitaria-Allegato A
Allegato A
((IL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ALLEGATO))