Monitoring Gesetzessammlung

087U0494

IT - DPR

087U0494

Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985-87 relativi al personale dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987 n. 494)

Art. 1

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dei Ministeri, e' integrato dai seguenti articoli del presente decreto.
AVVERTENZE:
Gli articoli 9 e 57 del presente decreto, che non sono stati ammessi al "visto" ed alla conseguente registrazione da parte della Corte dei conti, prevedono le modalita' di "Primo inquadramento" nella nona qualifica funzionale del personale dipendente rispettivamente dai Ministeri e dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
Nota all' art. 1:
Il D.P.R. n. 266/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.

Art. 2

1. Nell'art. 2 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:
"7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unita' organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.
8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terra' conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonche' delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessita' di professionalita' nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attivita' degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessita' organiche degli stessi".

Art. 3

1. Nell'art. 6 sono inseriti, tra i commi 2 e 5, i seguenti:
"3. Il Ministro per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, dispone con decreto il trasferimento dei contingenti e le conseguenti variazioni di organico.
4. Nei confronti del personale compreso nei contingenti di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 5".

Art. 4

1. Nell'art. 9 e' inserito, tra i commi 3 e 5, il seguente:
"4. Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti".

Art. 5

1. Nell'art. 16 e' inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente:
"2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale".

Art. 6

1. Dopo l'art. 16 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 17 (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola amministrazione o branca di essa, e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".

Art. 7

1. Alla fine dell'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni, senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini previsti dal comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
Nota all'art. 7:
Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 93/1983 concernente "Legge-quadro sul pubblico impiego":
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare Sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".

Art. 8

1. Alla fine dell'art. 19 e' aggiunto il seguente comma:
"6. Agli accordi concernenti il personale in servizio presso gli uffici dei commissari di Governo si da' attuazione con provvedimenti di questi ultimi".

Art. 9

(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Art. 10

1. Dopo l'art. 26 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 27 (Ammissione ai concorsi di personale in servizio). - 1.
Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall' art. 14 della legge 31 luglio 1980, n. 312 , si provvede mediante concorsi ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianita' di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore con le modalita' che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Art. 28 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - 1. La disposizione transitoria di cui all' art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' prorogata per il periodo di vigenza dell'accordo recepito con il presente decreto".
Note all'art. 10:
- Il testo degli articoli 14 e 9 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' del seguente tenore:
"Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª ala 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica.
Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.
Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.
La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".
"Art. 9 (Riserva di posti). - L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, e' riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformita' delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312 :
"Art. 8 (Accesso alle qualifiche IV e VI). - Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14".

Art. 11

1. Dopo l'art. 36 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 37 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ".
Nota all' art. 11:
Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 concerne: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale".

Art. 12

1. Nell'art. 41 e' inserito il seguente comma:
"1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici".
Nota all'art. 12:
Si trascrive il testo del comma primo dell'art. 2 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93):
"1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".

Art. 13

1. Dopo l'art. 46 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 .
2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 , e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto. Per i segretari comunali allo stesso fine operano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 531 .
3. Ai fini dell'attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".
Note all'art. 13:
- I valori stipendiali di cui all' art. 3 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), erano i seguenti:
primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300.000 secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.800.000 quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.400.000 quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800.000 sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.500.000 settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.400.000 ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.700.000
Il terzo comma del predetto art. 3 stabilisce che: "La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio".
- Il D.P.R. n. 344/1983 contiene: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie".
- Il D.P.R. n. 531/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dal protocollo aggiuntivo del 23 febbraio 1984 concernente i segretari comunali".

Art. 14

1. Nell'art. 50, tra i commi 1 e 3, e' inserito il seguente:
"2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali".

Art. 15

1. Dopo l'art. 53 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 54 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente Direzione provinciale del tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.067.
Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all' art. 15 :
L' art. 2 della legge n. 324/1959 , concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
CAPO II Titolo II COMPARTO DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI)

Art. 16

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 per il personale del comparto enti pubblici non economici, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all' art. 16:
Il D.P.R. n. 267/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord.
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.

Art. 17

1. Nell'art. 3 sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:
"7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sara' costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potra' prevedere piu' di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazione di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realta' degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento.
((8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione)) e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonche' a quella del Dipartimento della funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267 , e/o variazioni delle dotazioni organiche".

Art. 18

1. All'art. 13 e' aggiunto il seguente comma:
"4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".
Nota all'art. 18:
Il testo vigente dell' art. 13 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente:
"Art. 13 (Compensi incentivanti la produttivita). - 1. Le somme destinate a norma dell'articolo precedente ad incentivare la realizzazione dei progetti strumentali o di risultato sono corrisposte a seguito di verifica, anche qualitativa, del conseguimento dell'obiettivo programmato nel tempo previsto o a cadenze, comunque, non inferiori a 6 mesi, per le quali siano fissati precisi traguardi intermedi.
2. Per i progetti di risultato il conseguimento dell'obiettivo programmato consiste, ai fini della corresponsione del compenso, nel raggiungimento da parte del centro di responsabilita' di risultato degli standards di produttivita' o degli altri indicatori del livello di efficienza del servizio, presi a base per la formulazione dei piani. Relativamente a tali progetti potra' essere prevista la corresponsione di compensi ridotti in relazione al grado di avvicinamento ai valori dello standard o dell'indicatore prefissati, nei limiti in cui siano comunque assicurati significativi miglioramenti nella produttivita' del servizio, da definire con la contrattazione nazionale.
3. L'ammontare dei compensi spettanti per la realizzazione dei progetti sara' fissato in misura oraria per ciascuna qualifica funzionale, assicurando un rapporto proporzionale fra tali compensi e quello espresso dai valori parametrali degli stipendi previsti dal presente decreto. L'ammontare dei compensi spettanti a ciascun dipendente a seguito della verifica dei risultati sara' determinato in relazione, oltre che alla qualifica rivestita ai seguenti fattori:
grado di realizzazione dell'obiettivo;
numero delle ore di lavoro, ordinario effettivamente prestate nel periodo di riferimento del piano;
valutazione del dirigente responsabile del progetto in ordine alla capacita' di iniziativa ed all'impegno partecipativo dei singoli dipendenti alla realizzazione del progetto. I criteri di tale valutazione, che potra' comportare una variazione in piu' o in meno rispetto al valore base del compenso, o, nei casi piu' gravi, l'esclusione dal compenso stesso, saranno definiti sulla base di elementi oggettivi, prefissati e verificabili, con la contrattazione nazionale. Avverso i provvedimenti di esclusione dal compenso e' ammesso ricorso al direttore generale dell'ente, che decide sentita la commissione del personale. Ferma restando la determinazione dei compensi a seguito della verifica dei risultati, una quota di detti compensi, stabilita secondo i rapporti parametrali dei corrispondenti livelli retributivi, verra' corrisposta mensilmente a titolo di anticipazione finalizzata all'attuazione dell'insieme delle norme afferenti all'organizzazione del lavoro. Tale quota sara' corrisposta in rapporto alla partecipazione dei lavoratori ai processi di crescita dell'efficienza mediante l'assunzione di criteri di flessibilita' dell'orario, di mobilita', di coinvolgimento negli obiettivi di produttivita' e di innalzamento degli standards dei servizi. La somma annua destinata all'erogazione della quota di cui al precedente comma e' commisurata al 40% dell'importo di cui al primo comma, primo alinea, dell'art. 12 del presente decreto.
4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti".

Art. 19

1. Nell'art. 18 sono inseriti, tra i commi 1 e 5, i seguenti:
"2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell' art. 18 del D.P.R. n. 267/1987 e' il seguente:
"Art. 18 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente 25 giugno 1983, n. 346, ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti nel secondo comma dello stesso articolo.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovro' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali".
- Il D.P.R. n. 346/1983 reca: "Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ".
L'art. 12, primo comma, del predetto decreto, richiamato nell'articolo soprariportato, fa riferimento agli stipendi iniziali annui lordi stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2 del decreto citato che, per comodita' di consultazione, si riporta qui di seguito:
ALLEGATO 2
TABELLA DEI LIVELLI RETRIBUTIVI Qualifiche Livelli stipendiali annui A) 1: Commesso in prova 3.300.000 2: Commesso - Agente tecnico 3.600.000 3: Commesso di livello differenziato - Agente tecnico di livello differenziato - Agente tecnico professionale 3.800.000 4: Archivista dattilografo - Operatore tecnico 4.400.000 5: Archivista dattilografo di livello differenziato - Operatore tecnico-professionale - Operatore tecnico di livello differenziato 4.800.000 6: Assistente - Assistente tecnico - Seconda qualifica professionale 5.500.000 7: Assistente coordinatore - Assistente tecnico coordinatore - Collaboratore - Collaboratore tecnico - Seconda qualifica professionale di livello differenziato - Assistente tecnico-professionale 6.400.000 8: Collaboratore coordinatore - Collaboratore tecnico coordinatore - Specialista tecnico ER 7.700.000 9: Esperto di gestione 8.640.000 B) 1ª qualifica prof. - Coll. tecnico prof. 9.000.000 C) 1: Dirigente (1) 10.046.837 2: Dirigente superiore 15.263.464
(1) La prima classe di stipendio e' pari a L. 11.285.000; le altre sette classi del 6% si computano sull'importo della prima classe.
I valori percentuali delle classi di stipendio e degli scatti biennali richiamati nel secondo comma dello stesso art. 12 sono, rispettivamente, il 6% costante sullo stipendio iniziale di livello ed il 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'ottava classe.

Art. 20

1. Dopo l'art. 23 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 24 (Permessi retribuiti). - 1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , con le sole integrazioni:
per lutto di famiglia: fino a cinque giorni;
per nascita di figli: fino a tre giorni".
Nota all'art. 20:
Il testo dell' art. 17 del D.P.R. n. 509/1979 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli articoli 17, prime comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70 ) e' il seguente:
"Art. 17 (Permessi retribuiti) - Il personale ha diritto, in ogni anno solare, ai seguenti permessi straordinari retribuiti entro il limite massimo di trenta giorni:
per matrimonio: quindici giorni;
per malattia: fino a trenta giorni;
per cure termali: fino a quindici giorni;
per partecipare a pubblici concorsi o esami: fino a quindici giorni.
Il personale ha diritto, altresi', ai congedi straordinari previsti da specifiche norme di legge o disposizioni governative riguardanti gli impiegati civili dello Stato.
Il personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona definita "controllata" ai sensi di legge ha diritto, in aggiunta ai periodi sopra indicati, a 15 giorni di permesso retribuito non frazionabili".

Art. 21

1. Dopo l'art. 25 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 26 (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro".

Art. 22

1. Dopo l'art. 34 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 35 (Conglobamento delle quote dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilita', dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all' art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.
4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per il conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale".
Nota all'art. 22:
Il testo dell' art. 14 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e' il seguente:
"Art. 14 (Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza).
Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.
I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o gia' cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 23

1. Dopo l'art. 37 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 38 (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976). - 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria".
CAPO III Titolo III COMPARTO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)

Art. 24

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 per il personale del comparto enti locali, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all' art. 24:
Il D.P.R. n. 268/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord.
n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.

Art. 25

1. Il comma 1 dell'art. 4 e' il seguente:
"A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro".
2. Tra i commi 2 e 6 dell'art. 4 sono inseriti i seguenti:
"3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell' articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 .
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell' art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93 ".
Note all'art. 25:
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente:
"Art. 4 (Rapporto di lavoro a termine) A) RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalita' previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potra' altresi' ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.
B) RAPPORTO DI LAVORO STAGIONALE.
2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell' art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 .
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione gia' avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi gia' espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria piu' remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purche' siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di eta' richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunita' montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia, montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell' art. 7 della legge 23 marzo 1983, n. 93 .
6. Al personale di cui ai precedenti punti A) e B) e' corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
7. Allo stesso personale compete l'indennita' integrativa speciale, il rateo della 13ª mensilita', l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la liquidazione calcolata in dodicesimi".
- Il testo dell' art. 8-bis del D.L. n. 17/1983 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), aggiunto dalla legge di conversione, richiamato nell' art. 4 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 8-bis (Disposizioni per i lavoratori stagionali). - I lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell' art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 , e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18 , e della legge 26 novembre 1979, n. 598 , le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici".
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 93/1983 , (Legge-quadro sul pubblico impiego), richiamato nell' art. 4 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 7 (Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie come previsto dal precedente art. 6 in relazione al successivo art. 15".

Art. 26

1. Il testo dell'art. 5 e' il seguente:
"Norme per l'accesso. - 1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalita' indicate nei commi successivi;
c) corso-concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall' art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, numero 13 .
3. Il ricorso alle liste del Collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilita' al pubblico impiego, puo' aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).
4. Alle prove selettive di cui al comma 3 e' ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovra' far parte almeno un docente del corso, procedera' ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalita' di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.
6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potra' giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilita' di cui all'art. 6, comma 8.
9. Alla riserva dei posti puo' accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianita' di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa e' ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale e il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali e' richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di cinque anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.
12. Per i comuni fino a 3.000 abitanti di cui all'art. 21, comma 4, del presente decreto l'accesso ai profili professionali della settima qualifica funzionale dovra' avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile di area tecnica ed area contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al comma 11, oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianita' di servizio di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla settima qualifica e' consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la percentuale di riserva agli interni e le modalita' di compensazione di cui al comma 10.
13. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.
15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.
16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso e' composta dal capo dell'amministrazione dell'ente, o da un suo delegato, che la presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione e' nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale e' designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.
17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianita' conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianita', il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.
18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 , il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonche' la specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.
19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6, del presente decreto, sara' riservato ai vigili urbani che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell' art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65 .
20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengano opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.
21. Limitatamente ai comuni di cui al comma 12, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile - ferma restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale - l'inquadramento alla settima qualifica funzionale e' consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.
22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.
23. Restano in vigore le norme di cui all' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , non modificate dal presente decreto, nonche' le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 665/1984 ". Note all' art. 26 :
- Il comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) prevede che: "Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure piu' moderne e oggettive. Un'apposita commissione mista ne studiera', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' operative e formulera' precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984".
- L'allegato A del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) elenca le qualifiche funzionali.
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente:
"Art. 6 (Legislazione regionale in materia di polizia municipale).
1. La potesta' delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato:
5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5".
- Il testo dell' art. 24 del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 26) e' il seguente:
"Art. 24 (Norme d'accesso). - Le modalita' dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento.
Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si puo' procedere solo all'espletamento dei concorsi gia' indetti.
L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente.
Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, e riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianita' nella qualifica.
A tale riserva puo' concorrere:
1) il personale della stessa area funzionale, purche' abbia una anzianita' minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima.
Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, e' ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianita' minima di 5 anni nel profilo di provenienza;
2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianita' nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima;
3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purche' munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianita' minima di tre anni.
La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.
Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.
Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi.
I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere ricoperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.
L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale puo' avvenire anche mediante prova pubblica selettiva.
Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale - sia dall'interno che dall'esterno - occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno cinque anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate.
L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverra' esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianita' minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea.
La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianita' di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale.
La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non coperti dagli esterni.
I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.
Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facolta' puo' essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, e' in facolta' della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
La commissione giudicatrice del concorso e' presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed e' composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o piu' membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente.
La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.
Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.
A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso".
- Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986, ha per oggetto "Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali".
- Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 665/1984 (Reclutamento del personale e assunzioni temporanee) e' il seguente:
"il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983.
In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvedera' con proprio decreto a dettare le modalita' occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione".

Art. 27

1. Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Organizzazione del lavoro. - 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione e' demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali.
2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti.
3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno:
a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 , sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di cui all'art. 8:
b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo";
c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita';
d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;
e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro;
g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;
h) garantire l'accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.
4. Le disposizioni di cui comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".
Note all' art. 27:
- Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , in materia di trasferimento e di delega alle regioni di funzioni amministrative statali.
- Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 421/1979 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335 ) prevede che: "La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti".

Art. 28

1. Il testo dell'art. 20 e' il seguente:
"Struttura organizzativa. - 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita' o dalle dimensioni delle attivita', puo' essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato:
a) settore: unita' organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attivita' e' finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea;
b) servizio: unita' organizzativa comprendente un insieme di unita' operative la cui attivita' e' finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia;
c) unita' operativa complessa: unita' operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;
d) unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale espleta altresi' funzione di programmazione".

Art. 29

1. Tra i commi 2 e 7 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti:
"3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale.
5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e' richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65 , sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".
Note all'art. 29:
- Il testo vigente dell' art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente:
"Art. 21 (Strutture organizzative degli enti). - 1. Al fine di stabilire le posizioni funzionali del personale cui correlare i modelli strutturali degli enti di cui al precedente art. 1, escluse le regioni, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un sottosegretario da lui delegato composta dai rappresentanti dei Ministeri componenti la delegazione di parte pubblica per le trattative riguardanti l'accordo recepito nel presente decreto e delle associazioni degli enti interessati e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo stesso.
2. La commissione dovra' terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 1987, formulando una articolata proposta che tenga conto anche del livello quali-quantitativo dei servizi erogati che sara' sottoposta alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale del comparto di cui all' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 , ai fini dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica.
3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi.
4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale.
5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.
6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65 , sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di 1 A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale.
7. Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983 , si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni)".
- Il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell' art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da:
regioni a statuto ordinario;
enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
comuni;
province;
comunita' montane;
consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunita' montane;
ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro dell'interno;
dal Ministro per gli affari regionali;
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse;
da un rappresentante dell'Unioncamere;
da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 26), richiamato nell' art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - Il presente accordo riguarda tutto, il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunita' montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, universita' agrarie ed associazioni agrarie e IPAB.
Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 10 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985.
I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalita' concordate, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime.
Art. 2 (Tipologia degli enti). - Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti:
Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale):
comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province il cui comune capoluogo e' classificato di 1ª/A e viceversa.
Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale):
restanti comuni capoluoghi e province, nonche' comuni classificati di 1ª/B;
case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1;
comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica).
In tali enti le figure apicali sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale):
comuni classificati di II classe;
case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100;
aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2;
restanti comunita' montane.
In tali enti le figure apicali sono:
a) il segretario;
b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico.
Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale): comuni classificati di III classe;
case di riposo per anziani con posti letto fino a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3.
Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo' essere superiore alla 6° qualifica funzionale".
- La legge n. 65/1986 , richiamata nell' art. 21 del D.P.R.
n. 268/1987 soprariportato, concerne la "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale".

Art. 30

1. Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 e' inserito il seguente:
"3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".
Nota all'art. 30:
Il testo vigente dell' art. 26 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente:
"Art. 26 (Composizione delle delegazioni). - 1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UPI per le province e loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunita' montane;
dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi.
4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni".

Art. 31

1. Il testo dell'art. 38 e' il seguente:
"Clausola di garanzia. - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario del presente decreto, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 .
2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Nota all'art. 31:
Il testo dell'art. 41, punto B, del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 26) e' il seguente:
"B) Salario individuale d'anzianita'.
La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982.
Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verra' corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400 I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000
Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverra' (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verra' calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985.
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo".

Art. 32

1. Il testo dell'art. 42 e' il seguente:
"Responsabilita' dei dirigenti. - 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'.
2. L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica piu' elevata, ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati.
3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale.
4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'.
5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'".

Art. 33

1. Il testo dell'art. 43 e' il seguente:
"Accesso alle qualifiche dirigenziali. - 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo.
6. Ai fini del calcolo delle anzianita' per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianita' nella ex qualifica ottava-bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli II.AA.CC.PP. e i consorzi industriali.
7. Le regioni, con proprie leggi, potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unita' nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilita' e' data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 .
8. Le modalita' per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne' superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'.
9. Le riserve di cui commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".
Nota all' art. 33:
La legge n. 125/1968 reca: "Nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Art. 34

1. Il testo dell'art. 44 e' il seguente:
"Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni. - 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.
2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".

Art. 35

1. Il testo dell'art. 45 e' il seguente:
"Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale. - 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalita' seguenti:
a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita' che sara' riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennita' di coordinamento prevista dal presente decreto;
b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sara' determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverra' con i criteri definiti con il predetto provvedimento".

Art. 36

1. Il testo del comma 1 dell'art. 46 e' il seguente:
"1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti:
a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;
b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa;
c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".
Nota all'art. 36:
Il testo vigente dell' art. 46 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente:
"Art. 46 (Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1.
Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti:
a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;
b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa:
c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali.
2. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro che successivamente risultino vincitori di concorso per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento".

Art. 37

1. Tra i commi 3 e 5 dell'art. 48 e' inserito il seguente:
"4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere". Nota all'art. 37:
Il testo vigente dell'art. 48 del D.P.R. n. 26811987 e' il seguente:
"Art. 48 (Personale dei corsi di formazione professionale). - 1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province, comunita' montane, comuni e loro consorzi e' inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) VI qualifica docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attivita' di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza.
4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.
5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali.
Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione.
L'articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata.
6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalita' di cui al precedente art. 27.
7. La accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l'attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attivita' complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale".

Art. 38

1. Il testo dell'art. 65 e' il seguente:
"Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe".
Nota all' art. 38 :
L' art. 2 della legge n. 324/1959 , concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

Art. 39

1. Il testo dell'art. 72 e' il seguente:
"Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore. - 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche".
CAPO IV Titolo IV COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

Art. 40

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all' art. 40:
Il D.P.R. n. 270/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord.
n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.

Art. 41

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti:
"2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 :
RUOLO SANITARIO
Profilo professionale:
operatori professionali di 2ª categoria.
RUOLO TECNICO
Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 ".
Note all'art. 41:
- Il testo vigente dell' art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 e' il seguente:
"Art. 5 (Assunzione per chiamata diretta). - 1.
L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.
2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 :
RUOLO SANITARIO
Profilo professionale:
operatori professionali di 21 categoria.
RUOLO TECNICO
Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le assunzioni di cui al comma primo sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le modalita' e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 ".
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), richiamato nell' art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per relative sedi periferiche, cosi' come determinati ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori, da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, e comunque non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le assunzioni vengono effettuate secondo la normativa vigente".
- Il testo dell' art. 9 del D.P.R. n. 761/1979 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), richiamato nell' art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 9 (Modalita' di assunzione in servizio). - L'assunzione in servizio e' disposta dall'unita' sanitaria locale, nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
L'assunzione per chiamata diretta e' ammessa soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari, sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico; le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La regione puo' con legge, delegare alle unita' sanitarie locali la selezione di detto personale.
L'assunzione del personale di assistenza religiosa cattolica e' effettuata direttamente dal comitato di gestione su proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.
L'assunzione di personale straordinario e' ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali e deve essere effettuata con le modalita' di cui al successivo art. 13, ultimo comma.
Si applicano le disposizioni di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.
Salvo le assunzioni obbligatorie e quanto previsto al terzo comma e' fatto divieto alle unita' sanitarie locali di assumere direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
Il comitato di gestione ha facolta' di stipulare nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle funzioni rispettivamente assegnate.
Tutti gli atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la responsabilita' personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall' art. 16 della legge n. 56/1987 , richiamato nell' art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato, e' il D.P.C.M. 24 settembre 1987, n. 392 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.
- Si trascrive il testo degli articoli 159 e seguenti della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, richiamati nell' art. 5 del D.P.R. n. 270/1987 soprariportato:
"Art. 159 (Assunzione per chiamata diretta). - Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le assunzioni per i profili professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi articoli 160, 161 e 162:
Ruolo sanitario:
tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria.
Ruolo tecnico:
tabella F - profilo professionale: operatori tecnici; tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.
Ruolo amministrativo:
tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi:
tabella D - profilo professionale: commessi.
I requisiti per l'assunzione sono i seguenti:
a) eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del presente decreto;
b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, piu' titolo specifico di massaggiatore non vedente e massofisioterapista rilasciato da scuola autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N, quadro 2°, del ruolo sanitario.
Art. 160 (Commissione esaminatrice). - La commissione esaminatrice e' nominata dalla regione ed e' composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato.
Componenti:
un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanita';
due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un impiegato della regione o delle unita' sanitarie locali del relativo profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione.
Art. 161 (Prove di esame). - Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso;
b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte.
Art. 162 (Punteggio). - La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
25 punti per la prova pratica;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
1) titoli di carriera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 25 2) titoli di studio e pubblicazioni. . . . . . . . . . . . . punti 15 3) curriculum formativo e professionale. . . . . . . . . . . punti 10
1) Titoli di carriera:
a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,80 per anno;
nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il concorso, punti 1,20 per anno.
I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%.
I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%.
2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale.
Il punteggio previsto per la categoria e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire e dei criteri previsti dall'art. 10 del presente decreto.
Art. 163 (Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio). - I criteri generali di valutazione dei titoli contenuti nel presente decreto trovano applicazione anche quando le leggi regionali prevedono, per il conferimento di incarichi di responsabile di servizio, una procedura per soli titoli.
Art. 164 (Modalita' per la nomina delle commissioni). - Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto vengono effettuati, con le modalita' ed i criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dall'elenco di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 maggio 1981 e successive modificazioni e integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Art. 165 (Disciplina transitoria delle aree funzionali). - Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ai fini della valutazione dei titoli e della composizione delle commissioni esaminatrici, per i concorsi del personale del ruolo sanitario: profilo professionale medici, le discipline comprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 del citato decreto presidenziale sono le seguenti:
a) Area funzionale di medicina:
1) anatomia ed istologia patologica
2) angiologia
3) cardiologia
4) dermosifilopatia
5) dietetica
6) ematologia
7) emodialisi
8) endocrinologia
9) gastroenterologia
10) geriatria
11) immunoematologia e servizio trasfusionale
12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia
13) malattie infettive
14) medicina generale
15) medicina legale e delle assicurazioni sociali
16) medicina nucleare
17) nefrologia
18) neurologia
19) neuropsichiatria infantile
20) neuroradiologia
21) oncologia
22) pediatria
23) pneumologia
24) psichiatria
25) radiologia
26) recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi 27) reumatologia
28) virologia
b) Area funzionale di chirurgia:
1) anestesia e rianimazione
2) cardiologia
3) chirurgia generale
4) chirurgia maxillo-facciale
5) chirurgia pediatrica
6) chirurgia plastica
7) chirurgia toracica
8) chirurgia vascolare
9) neuro-chirurgia
10) oculistica
11) odontoiatria e stomatologia
12) ortopedia e traumatologia
13) ostetricia e ginecologia
14) otorinolaringoiatria
15) urologia
16) urologia pediatrica
c) Area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica:
1) direzione sanitaria
2) medicina del lavoro
Limitatamente a tale periodo, per le valutazioni dei titoli accademici e di studio e dei servizi vige il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 1978 concernente l'elenco delle discipline universitarie ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero.
Per il profilo professionale veterinari le aree funzionali sono le seguenti:
a) Area funzionale della sanita' animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti.
Art. 166 (Modalita' di espletamento dei concorsi in atto). - I concorsi per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano state attivate le procedure ai sensi dell' art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , sono portati a termine con le procedure previste da detta norma.
Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6 del presente decreto, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici, vigono le disposizioni regionali in materia.
Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, fino alla definizione delle piante organiche di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , i posti delle piante organiche provvisorie devono essere ricondotti, ai fini della copertura, alle qualifiche di cui al presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di ascrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali.
Art. 167 (Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta). - Nella materia disciplinata dal presente decreto, le attribuzioni demandate alle regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla regione Valle d'Aosta.
Art. 168 (Regione Valle d'Aosta). - L'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto da espletarsi nella regione Valle d'Aosta e' subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese.
A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dalla regione".

Art. 42

1. Il testo dell'art. 6 e' il seguente;
"Requisiti generali di ammissione. - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione".
Note all'art. 42:
- I titoli I e II della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, riguardano rispettivamente l'ammissione agli impieghi e le norme generali relative alla valutazione dei titoli.
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 207/1985 (Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali) e' il seguente:
"Art. 9 (Procedura per l'espletamento dei concorsi). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla normativa vigente di cui ai commi primo , secondo e quinto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , i concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalle unita' sanitarie locali, previa autorizzazione da parte della regione competente territorialmente da concedere entro trenta giorni dalla data di notificazione della richiesta. Trascorso tale periodo l'autorizzazione si intende concessa. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, come modificato dal presente comma, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si renderanno vacanti nel biennio.
Nelle commissioni esaminatrici e' garantita la rappresentanza del Ministero della sanita' per i concorsi alle posizioni funzionali apicali del personale laureato e la rappresentanza della regione in tutti i concorsi.
Per le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi e per i requisiti dei componenti le commissioni si osservano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , con la sostituzione dell'unita' sanitaria locale alla regione oltreche' le disposizioni di cui ai successivi commi. Le relative designazioni dovranno avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione.
Ferma restando la composizione delle commissioni giudicatrici ai sensi del citato decreto del Ministro della sanita', come modificato dal terzo comma del presente articolo, la presidenza delle stesse spetta al presidente o ad un componente del comitato di gestione delle unita' sanitarie locali da lui delegato.
Il rappresentante sindacale, quando non si registra l'accordo tra le organizzazioni, e' sorteggiato, tra i designati dalle organizzazioni stesse, dal comitato di gestione, o, in mancanza di designazione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta del presidente del comitato di gestione, mediante sorteggio tra il personale iscritto nei ruoli regionali nella qualifica e nel profilo professionale dei posti messi a concorso.
Nelle regioni che non abbiano ancora i ruoli nominativi regionali, quando la composizione della commissione prevede il sorteggio di alcuni componenti iscritti nei ruoli predetti, lo stesso e' effettuato fra coloro che occupano un posto di ruolo, avente profilo professionale corrispondente a quello previsto, per i rispettivi concorsi, dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, nella pianta organica provvisoria della rispettiva unita' sanitaria locale o in unita' sanitarie locali viciniori.
Il numero degli iscritti nelle piante organiche provvisorie sufficiente per effettuare le estrazioni ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Ministro della sanita', e' ridotto alla meta'.
Il termine di trenta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello stesso decreto del Ministro della sanita' e' ugualmente ridotto alla meta'.
La commissione di sorteggio e' nominata dal comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ed e' composta da tre funzionari di cui uno con funzioni di segretario.
Nella designazione o nel sorteggio dei membri componenti le commissioni esaminatrici previsti dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, deve essere designato o sorteggiato oltre al titolare un membro supplente per ciascun componente, con il quale il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale provvedera' alla immediata sostituzione del titolare nel caso di assenza o di impedimento del medesimo.
I componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi di cui alla presente legge, chiamati a farne parte per nomina diretta o per sorteggio, i quali, senza giustificati o comprovati motivi, non adempiono all'incarico, sono esclusi per tre anni dalla partecipazione alle commissioni di esame.
L'approvazione della graduatoria finale e la nomina dei vincitori spettano al comitato di gestione. I nomi dei candidati vincitori che hanno assunto servizio vengono comunicati dall'unita' sanitaria locale alla regione di appartenenza ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
Sono fatte salve le competenze regionali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, per i concorsi pubblici per i quali siano iniziate le prove d'esame alla data di entrata in vigore della presente legge.
La valutazione dei titoli per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge e' effettuata dal comitato di gestione.
Le graduatorie relative ai concorsi effettuati in applicazione della presente legge rimangono valide per un biennio dalla data di approvazione da parte del comitato di gestione. Esse sono utilizzate per la copertura di tutti i posti che si renderanno vacanti. Le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze.
La graduatoria, entro il biennio di validita', deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro tre mesi dalla disponibilita', mediante trasferimento interno o comando.
Nella sola ipotesi in cui la graduatoria risulti completamente utilizzata ed in attesa dell'espletamento del concorso e' consentito il conferimento di incarichi provvisori non rinnovabili di durata non superiore a otto mesi per la temporanea copertura di posti vacanti o disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L'incarico e' conferito a seguito di pubblica selezione per titoli con graduatoria effettuata dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale purche', per i posti vacanti, sia stato previamente bandito il concorso per la copertura del posto cui l'incarico si riferisce. Trascorso il suddetto periodo il posto e' ricopribile esclusivamente con concorso pubblico o trasferimento.
Nei casi di aspettativa e di congedo previsti dalla legge, la supplenza puo' essere conferita per tutta la durata di assenza del titolare con le modalita' di cui ai commi precedenti".

Art. 43

1. Il testo dell'art. 7 e' il seguente:
"Requisiti specifici di ammissione. - 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:
Ruolo sanitario:
Operatore professionale di 2ª categoria:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico coordinatore:
anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione.
Operatore tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.
Agente tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
certificazione abilitativa obbligatoria.
Nota all'art. 43:
L'art. 1, primo comma, lettera b), della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, dispone che possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano un'eta' non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di eta' stabiliti dal decreto stesso, in relazione ai singoli concorsi.

Art. 44

1. Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Composizione della commissione giudicatrice. - 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;
un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 ".
Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 6 della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, e' il seguente:
"Art. 6 (Nomina delle commissioni - Compensi). - L'organo regionale competente secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo indicato dal consiglio regionale, dopo la scadenza del bando di concorso, acquisite le designazioni da parte del Ministero della sanita' e delle organizzazioni sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio, nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale necessario per l'attivita' della stessa.
La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria regionale. La designazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora risultino individuate, in armonia con l' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , piu' organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli effetti dell'art. 167 del presente decreto, l'organo regionale competente invita le singole organizzazioni a far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la propria designazione nominativa ed indica, ai fini della successiva nomina del componente in rappresentanza delle predette organizzazioni, il luogo, la data e l'ora per la effettuazione, ove necessario, del sorteggio da espletare anteriormente alle operazioni di cui al successivo art. 7.
Possono assistere al sorteggio un rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate nonche' dell'ordine professionale ove l'iscrizione al medesimo costituisca requisito di ammissione al concorso.
Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle piu' organizzazioni sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede in via sostitutiva al sorteggio di un nominativo estratto contestualmente con le modalita' del citato art. 7.
Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede, altresi', con le stesse modalita' di cui ai precedenti comma, alla nomina della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 . Tale commissione provvede alla formulazione della graduatoria unica, comune, relativa ai soli titoli, di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti con il presente decreto.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate, con le stesse modalita' di cui al primo comma del presente articolo, unico restante il presidente, una o piu' sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa la formulazione della graduatoria finale.
In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu' locali, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati appositi comitati, con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi della regione.
In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti della commissione.
Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso.
Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione esaminatrice.
Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta.
Spetta, altresi', il compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale".
- Per il testo dell' art. 9 della legge n. 207/1985 si veda nelle note all'art. 42.

Art. 45

1. Il testo dell'art. 9 e' il seguente:
"Prove d'esame e punteggi. - 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
titoli vari: punti 10:
il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".
Nota all'art. 45:
Il testo dell'art. 10 della normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali, approvata con il D.M. 30 gennaio 1982, e' il seguente:
"Art. 10 (Criteri di valutazione). - Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.
Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale "medici".
In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalita' della produzione scientifica, alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu' autori.
La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:
data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici gia' valutati in altra categoria di punteggi;
che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalita'.
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attivita' professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneita' e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attivita' di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonche' gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneita' in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.
Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione".

Art. 46

1. Il testo dell'art. 10 e' il seguente:
"Lavoro a tempo parziale. - 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative.
2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilita' previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero-professionale.
5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).
6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.
8. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita.
10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.
11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse".

Art. 47

1. Il testo dell'art. 35 e' il seguente:
"Santo Patrono. - 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva".

Art. 48

1. Il testo dell'art. 39 e' il seguente:
"Patronato sindacale. - 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza".

Art. 49

1. Il testo dell'art. 44 e' il seguente:
"Istituzione 80 bis. - 1. E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".

Art. 50

1. Tra i commi 2 e 6 dell'art. 45 sono inseriti i seguenti:
"3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
Note all'art. 50:
- Il testo vigente dell' art. 45 del D.P.R. n. 270/1987 e' il seguente:
"Art. 45 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , per quanto concerne i ratei relativi all'indennita' per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986.
La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
- Il testo degli articoli 38 e 46 del D.P.R. n. 348/1983 : (Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali), richiamati nell'articolo soprariportato, e' il seguente:
"Art. 38 (Progressione economica). - La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in 8 classi biennali del 6% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe".
"Art. 46 (Personale medico).
VALORI ANNUI LORDI
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1 giugno 1985.
Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe.
L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dall'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno.
Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime".

Art. 51

1. Il testo dell'art. 46 e' il seguente:
"Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente.
Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all' art. 51 :
L' art. 2 della legge n. 324/1959 , concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
CAPO V Titolo V COMPARTO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO)

Art. 52

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all' art. 52:
Il D.P.R. n. 269/1987 , e' stato pubblicato nel suppl.
ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.

Art. 53

1. Nell'art. 5, tra i commi 1 e 3, e' inserito il seguente:
"2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".
2. Tra i commi 5 e 8 sono inseriti i seguenti:
"6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4, comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo".
Note all'art. 53:
- Il testo vigente dell' art. 5 del D.P.R. n. 269/1987 e' il seguente:
"Art. 5 (Procedure). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i ministri, salvo i casi in cui ritengono di dover presiedere le delegazioni di parte pubblica, delegano con atto formale i funzionari da preporre alla presidenza delle delegazioni di cui al precedente art. 4.
2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessivita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.
3. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
4. Qualora entro il predetto termine non fosse concluso l'accordo, su richiesta di una delle delegazioni, la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal presidente della delegazione del livello immediatamente superiore.
5. Qualora entro l'ulteriore termine di quindici giorni non sia stata raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso alle delegazioni della contrattazione nazionale.
6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all' art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente, e quella sindacale alla delegazione di cui al precedente art. 4, comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del precedente comma si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al terzo comma, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata al livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario di Governo.
8. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte pubblica e dalla parte sindacale.
9. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
10. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti, secondo i rispettivi ordinamenti, a firma del competente dirigente, quale delegato del Ministro, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.
11. Il decreto del Ministro o altro atto previsto dai rispettivi ordinamenti e' comunque necessario:
a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione interessata;
b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;
c) se le norme introdotte dall'accordo innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.
12. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende, escluse quelle dipendenti dallo stesso Ministero, aventi sede nella medesima regione, sono recepiti con decreto del commissario del Governo e, ove ritenuto necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'articolo soprariportato, e' il seguente:
"Art. 5. (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".

Art. 54

1. Tra gli articoli 33 e 35 e' inserito il seguente art. 34 (Patronato sindacale):
"1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza.
2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ".
Nota all' art. 54:
Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".

Art. 55

1. Nell'art. 47, tra i commi 1 e 5 sono inseriti i seguenti:
"2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53 , relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Note all'art. 55:
- Il testo vigente dell' art. 47 del D.P.R. n. 269/1987 e' il seguente:
"Art. 47 (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore di classi e scatti o di altro elemento economico riferito all'anzianita' di servizio in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto o di altro elemento economico maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli specifici articoli dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica, citati per ogni azienda o amministrazione autonoma dello Stato al precedente art. 45, comma 1, nonche' al capo V del titolo XI, del presente decreto.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma precedente, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53 , relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1986.
4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella del nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1986.
5. Le classi o scatti o altro elemento economico maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986".
- Il D.P.R. n. 53/1984 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Il testo dell'art. 2, comma 2 (richiamato nell'articolo soprariportato), e' il seguente:
"La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio in cifra fissa ed in successivi 7 aumenti periodici biennali, sempre di importo fisso, nelle misure sottoindicate: Categoria Classi Scatti

Art. 56

1. Tra gli articoli 49 e 51 e' inserito il seguente art. 50 (Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale):
"1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta e' ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all' art. 56 :
L' art. 2 della legge n. 324/1959 concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

Art. 57

(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Note all' art. 57:
- La legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' entrata in vigore il 13 luglio 1980. I relativi articoli 30 e 31 riguardano, rispettivamente, il personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo e il personale assunto ai sensi di disposizioni speciali.
- La legge n. 1483/1962 reca: "Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare".

Art. 58

1. Tra gli articoli 73 e 75 e' inserito il seguente art. 74 (Profili professionali):
"1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797 ".
Note all'art. 58:
- Il testo dell' art. 1, sesto comma, della legge n. 101/1979 (Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico), e' il seguente:
"All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione".
- La legge n. 797/1981 reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979 - dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Art. 59

1. Tra gli articoli 75 e 77 e' inserito il seguente art. 76 (Riserva):
"1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 ".
Nota all' art. 59:
La legge n. 101/1979 (per il titolo si veda nelle note all'art. 58) e' entrata in vigore il 22 aprile 1979.

Art. 60

1. Tra gli articoli 81 e 83 e' inserito il seguente art. 82 (Personale di vice dirigenza):
"1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attivita' di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, e' inquadrato in quest'ultima.
2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente".

Art. 61

1. Tra gli articoli 88 e 90 e' inserito il seguente art. 89 (Profili professionali):
"1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalita' previste dall' art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98 , 104 , 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
Note all'art. 61:
- Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 283/1981 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione) e' il seguente:
"Art. 4. - La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unita' dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e' ridotta, con effetto dal 1 febbraio 1981, a n. 18.000 unita' e cosi' ripartita tra le qualifiche funzionali:
Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti numero I Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 II-III Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 IV Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 V Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300 VI Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 VII Qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 VIII Qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all' art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
La medesima procedura sara' seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari ne' aumento del numero complessivo dei posti in organico.
In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.
I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianita' prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.
Con le stesse modalita' di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, e capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianita' complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti gia' non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall' art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , comportino detto inquadramento.
Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinano l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell' art. 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1 luglio 1979, o che, dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento".
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Il titolo IV concerne il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Si riportano le rubriche degli articoli 98, 104, 110, 111:
art. 98: classificazione del personale;
art. 104: commissione nazionale paritetica;
art. 110: concorsi;
art. 111: modalita' di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali.

Art. 62

1. Nell'art. 105, dopo la lettera e) del comma 1 e' inserita la seguente lettera:
"f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa puo' recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti".
Note all'art. 62:
- Il testo vigente dell' art. 105 del D.P.R. n. 269/1987 e' il seguente:
"Art. 105. (Disposizioni particolari). - 1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa garantita dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197 , per la Cassa depositi e prestiti vengono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni generali contenute nel presente decreto:
a) rientrano tra le materie oggetto di contrattazione nazionale aziendale anche quelle materie che, sulla base del comma 2 dell'art. 3 del presente decreto, avrebbero formato oggetto di contrattazione decentrata territoriale; alle materie indicate nel comma 1 dell'art. 3 sono aggiunte le proposte di modifica dell'ordinamento del personale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell' art. 8, lettera g), della legge 13 maggio 1983, n. 197 .
L'orario di lavoro e' disciplinato secondo le modalita' di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto;
b) la presidenza della delegazione di parte pubblica, composta come previsto all'art. 4 del presente decreto per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti, e' di spettanza del direttore generale, quale organo cui e' demandata la rappresentanza legale dell'istituto; in deroga al precedente art. 5, comma 4, nel caso in cui non si fosse raggiunto l'accordo entro il termine di cui all'articolo suddetto la rappresentanza di parte pubblica e' integrata dal Ministro del tesoro, presidente del consiglio di amministrazione, o da un suo delegato a norma dell' art. 7, lettera a), della legge 13 maggio 1983, n. 197 ;
c) il personale della Cassa depositi e prestiti e' ripartito nei livelli funzionali determinati dai decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11 agosto 1984 , e 4 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 1986 , emessi a norma dell' art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197 , ed attuati ai sensi dell'art. 8, lettera g), della predetta legge;
d) il comitato paritetico, gia' costituito ai sensi dell' art. 14 della legge 13 maggio 1983, n. 197 , esplica anche le funzioni del comitato di cui al comma 4 dell'art. 21;
e) le disposizioni sulla mobilita' di comparto contenute nell'art. 16 e quelle relative al piano occupazionale ed ai progetti finalizzati occupazionali contenute negli articoli 19 e 20 si applicano alla Cassa depositi e prestiti, facendo in ogni caso salva l'autonomia organizzativa dell'istituto sancita dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 197 ;
f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni, dalla data del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa, puo' recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti".
- La legge n. 197/1983 reca: "Ristrutturazione della cassa depositi e prestiti". Si trascrive il testo degli articoli e commi ai quali l'articolo soprariportato fa rinvio:
"Art. 1 (Della Cassa depositi e prestiti). - Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente organizzazione patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.
Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.
Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , e successive modificazioni e integrazioni".
"Art. 8, primo comma, lettera g). - Il Consiglio di amministrazione delibera:
(omissis).
g) sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo art. 11".
"Art. 7, primo comma, lettera a). - Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' composto:
a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede".
"Art. 11, quarto comma. - La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, la cui dotazione numerica ed i cui livelli funzionali sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono addotte con la medesima procedura".
"Art. 14 (Rapporti con le organizzazioni sindacali). - Il consiglio di amministrazione cura anche, a mezzo del direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e le condizioni dell'ambiente in cui esso si svolge.
Allo scopo, presso la Cassa depositi e prestiti e' costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dal consiglio di amministrazione e dalle organizzazioni sindacali".
CAPO VI Titolo VI COMPARTO DI CUI ALL'ART. 8 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DELLA SCUOLA)

Art. 63

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale della scuola, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all' art. 63:
Il D.P.R. n. 209/1987 e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 125 del 1 giugno 1987.

Art. 64

1. Nell'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 4:
"4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui ai commi precedenti verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Note all'art. 64:
- Il testo vigente dell' art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 e' il seguente:
"Art. 3. (Retribuzione individuale di anzianita). - 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennita' di funzione di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , maggiorato degli importi risultanti dall'allegato A del presente decreto, con l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale retribuzione e' corrisposta in dodicesimi dal 1 gennaio 1987 nella misura intera per la parte costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31 dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato A, sono corrisposti con le modalita' indicate nella medesima.
2. I ratei di anzianita' ricadenti in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente valore sara' posto in detrazione.
3. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.
4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui ai commi precedenti verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero dei mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o gli scatti di stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale di anzianita' per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
6. L'anzianita' complessiva conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, e' valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianita', dedotto il periodo compreso tra il 1 gennaio 1987 e la data di decorrenza del provvedimento di riconoscimento.
7. Anche ai fini dell'applicazione dell' art. 3, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 , il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici e' considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle classi successive.
8. Le nuove misure degli stipendi risultanti dalla applicazione dei precedenti commi compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
9. Le presenti norme, in quanto compatibili, si applicano anche al personale non di ruolo".
- Il testo degli articoli 2 e 5 del D.P.R. n. 345/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 20 aprile 1983 concernente il personale della scuola di ogni ordine e grado), richiamati nell' art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 soprariportato, e' il seguente:
"Art. 2. - Al personale di cui al precedente art. 1 competono i seguenti stipendi lordi annui iniziali:
seconda qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.500.000 terza qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.650.000 quarta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.500.000 quinta qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000 sesta qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.800.000 settima qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.650.000 ottava qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000
Con le stesse decorrenze e modalita' di cui al precedente articolo, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo iniziale di L. 8.400.000, ferma restando la progressione economica prevista per il personale direttivo della scuola.
Per il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme e per il personale che sara' assunto per effetto di concorsi pubblici gia' indetti alla stessa data o, comunque, immesso in ruolo in applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 e della legge 25 agosto 1982, n. 604 , la progressione economica si sviluppa secondo le modalita' previste, rispettivamente, dai decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 e 23 agosto 1981, n. 507 , con riferimento allo stipendio iniziale di livello stabilito dal presente articolo.
Per il personale che sara' assunto nel periodo di validita' contrattuale mediante concorso pubblico indetto dopo la data di entrata in vigore delle presenti norme, e limitatamente a tale periodo di validita', la progressione economica si articola in otto classi biennali del 6 per cento dello stipendio iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento computati sull'ultima classe.
Fino all'approvazione dei profili professionali di cui al successivo art. 4, il personale accudiente di convitto, dopo un anno di effettivo servizio di ruolo, consegue lo stipendio lordo annuo di L. 3.650.000.
Resta fermo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271 .
Per il personale non di ruolo e per i docenti di religione restano ferme le disposizioni rispettivamente previste dall' art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni".
"Art. 5. - Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennita' di cui all' art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde.
Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennita' e' resa pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo.
Essa compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che non comporti l'effettivo esercizio della funzione.
Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , compete una indennita' annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e' attribuita con le modalita' di cui al citato art. 54.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalita' di cui al successivo art. 7".
- Il sesto ed il settimo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 271/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado), richiamato nell' art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 sopra riportato, sono cosi' formulati:
"Per il personale non docente, che provenga da carriere inferiori, l'anzianita' e' determinata con criteri analoghi a quelli previsti dal presente articolo per il personale direttivo. Per il personale non docente, le cui carriere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , sono strutturate su due qualifiche, l'anzianita' come sopra determinata, corrispondente al servizio prestato nella qualifica iniziale e all'eventuale servizio prestato in carriere diverse, non potra' superare, in ogni caso, sedici anni. Il predetto limite e' elevato a diciotto anni per il personale che abbia conseguito, rispettivamente, la qualifica di segretario capo e applicato superiore od equiparata entro la data del 30 giugno 1976.
I benefici, che in base alle vigenti disposizioni sono attribuiti ai soli fini economici, si computano unicamente per l'attribuzione di aumenti periodici, anche convenzionali, in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della classe di inquadramento".
- L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , richiamato nell' art. 3 del D.P.R. n. 209/1987 soprariportato, prevede che: "All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".

Art. 65

1. Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 8 (Indennita' di carica). - 1. Le misure delle indennita' di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennita' da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennita' di carica relative agli anni precedenti".

Art. 66

1. Nell'art. 16 sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
Note all'art. 66:
- Il testo vigente dell' art. 16 del D.P.R. n. 209/1987 e' il seguente:
"Art. 16. (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrato). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.
2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, puo' disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.
4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'articolo soprariportato, e' il seguente:
"Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;
gli assistenti delle accademie di belle arti;
gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza;
il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".

Art. 67

1. Dopo l'art. 21 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 22 (Procedure per l'istituzione, la modifica o la soppressione dei profili professionali). - 1. I profili professionali ed i relativi contenuti, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588 , possono essere, nell'ambito delle declaratorie delle qualifiche funzionali di cui all' art. 45 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , modificati, in relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi.
2. Il Ministro della pubblica istruzione individuera', d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
3. Nella stessa sede si fara' luogo, ove necessario, alla revisione delle modalita' di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari".
Note all' art. 67:
- Il D.P.R. n. 588/1985 concerne: "Profili professionali delle qualifiche del personale non docente appartenente ai ruoli dello Stato degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e delle istituzioni educative statali".
- Il testo dell' art. 45 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 45 (Qualifiche e profili professionali). - Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nell'articolo 2 della presente legge.
Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalita' di cui all' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, e' nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'articolo 3, primo comma, della presente legge".
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 93/1983 e' riportato in nota all'art. 7.

Art. 68

1. Dopo l'art. 26 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 27 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 ".
Nota all' art. 68:
Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 concerne: "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale".

Art. 69

1. Dopo l'art. 32 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 33 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portata in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".
Nota all' art. 69 :
L' art. 2 della legge n. 324/1959 , concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
CAPO VII Titolo I NORME FINALI

Art. 70

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono compresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87.

Art. 71

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 settembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale FANFANI, Ministro dell'interno GALLONI, Ministro della pubblica istruzione BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DONAT CATTIN, Ministro della sanita' MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAVA, Ministro delle finanze DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato con riserva alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1987, con esclusione degli articoli 9 e 57 in conformita' con la deliberazione delle sezioni riunite del 16 novembre 1987, n. 57/SR/E. Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 5
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