087U0526
087U0526
Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987 n. 526)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall' art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. All' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 , e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:
1) l'autorizzazione di cui all' art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;
2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attivita' esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;
3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all' art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 ;
4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;
5) il rilascio del nulla osta di agibilita' teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale".
2. Di conseguenza e' abrogato l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fini di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- L' art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all'art. 1:
Il testo dell' art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691 , e' il seguente:
"Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazione ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali o periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e con l'osservanza delle norme del presente decreto".
Il testo dell' art. 2 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 , e' il seguente:
"In materia di spettacoli pubblici l'autorizzazione di cui all' art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' subordinata, nelle province di Trento e Bolzano, al previo nulla osta della provincia competente, per quanto attiene alla pubblica sicurezza".
Il testo degli articoli 31 e 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e' il seguente:
"Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione del Ministero per il turismo e lo spettacolo.
E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dell'articolo 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attivita' verificatisi in ciascun comune o frazione o localita', nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.
Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , per migliorare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle localita' che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonche' nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai 500 posti.
Puo' inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50 per ciascun circolo.
La deroga di cui al comma precedente e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.
Potra' inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti.
L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti e' rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche.
I profughi gia' proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio, della Repubblica l'attivita' cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall' articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi gia' rientrati in patria.
Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori.
Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, e' disposta, con ordinanza del questore e del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale".
"Art. 40 (Registro di programmazione, biglietti e distinte d'incasso).
- Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorita' di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalita'.
Nei casi di inosservanza di detto obbligo e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla commissione di cui all'art. 51.
I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un tipo con un contrassegno della Societa' italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.
Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (bordero), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Societa' italiana autori ed editori ed approvato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la commissione centrale per la cinematografia.
All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono gia' a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualita', i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.
Le quietanze relative al versamento dei diritti erariali ed accessori sui pubblici spettacoli sono soggette ad imposta di bollo del 2 per mille con il massimale di lire 50.
Il prezzo da corrispondere alla S.I.A.E. per i biglietti d'ingresso da essi forniti agli esercenti di sale cinematografiche e' determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.
Chiunque contraffa o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati, o fa uso dei medesimi e' punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 20 mila a lire 200 mila.
Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il corredo pubblicitario dei film; nazionali e non nazionali, ammessi alla circolazione sul territorio della Repubblica, dovra' indicare, con adeguata evidenza, l'anno della prima edizione italiana del film.
Il titolo del film, risultante dal nulla-osta di proiezione in pubblico, non potra' essere modificato se non in base a preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo su motivata istanza degli interessati sentito il parere delle organizzazioni sindacali di categoria.
In caso di violazione delle norme di cui ai due precedenti commi, il Ministro per il turismo e lo spettacolo disporra' la sospensione del nulla osta di presentazione in pubblico del film in attesa degli adempimenti di cui sopra".
Art. 2
1. L' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.
Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonche' il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.
Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.
I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 , e' il seguente:
"Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.
I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia".
- Il testo dell'art. 20 dello statuto e' il seguente:
"I presidenti delle giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i presidenti delle giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati".
- Il testo degli articoli 75 e 127 del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 , e' il seguente:
"Art. 75. - Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuita' e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al questore che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.
Lo stesso obbligo ha chi intende introdurre nel territorio dello Stato o esportare o fare comunque commercio di pellicole cinematografiche".
"Art. 127. - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare l'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana".
Art. 3
1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.
2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 , i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20; primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.
4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.
5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.
6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facolta' degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei precedenti commi, allo scopo di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle province e degli enti locali.
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 4 , 5 , 6 , 8 , 9 e 10 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) circoscrizioni comunali;
4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".
"Art. 5. - La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale".
"Art. 6. - Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
Le casse mutue malattie esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto".
"Art. 8. - Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
5) urbanistica e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;
7) usi civici;
8) ordinamento delle minime proprieta' culturali, anche agli effetti dell' art. 847 del codice civile ; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
9) artigianato;
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
11) porti lacuali;
12) fiere e mercati;
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
15) caccia e pesca;
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e scuole di sci;
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22) espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25) assistenza e beneficenza pubblica;
26) scuola materna;
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
28) edilizia scolastica;
29) addestramento e formazione professionale".
"Art. 9. - Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
5) costituzioni e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita' ivi comprese l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature".
"Art. 10. - Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati;
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza".
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 , e' il seguente:
"Nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , i provvedimenti che le leggi di pubblica sicurezza attribuiscono ai prefetti e ai questori, in quanto autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono adottati, ai sensi del citato art. 20, dai presidenti delle giunte provinciali. Restano salve le competenze delle due province autonome in materia di spettacoli ed esercizi pubblici.
I provvedimenti emanati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del citato art. 20 sono comunicati al questore della provincia":
Il testo dell' art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e' il seguente:
"Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto e esercizio di ascensori per il trasporto di persone o materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 16;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524 ;
8) la licenza per gli alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per la raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenute ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 15) e 17) e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".
Art. 4
1. Il primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686 , e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati per ragioni di pubblica sicurezza dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 , e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente".
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 , e' il seguente:
"Salvo quanto disposto nel terzo e quarto comma del presente articolo, contro i provvedimenti adottati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nelle materie indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al presidente della giunta provinciale competente.
Contro i provvedimenti adottati dall'autorita' locale di pubblica sicurezza nelle materie non di competenza delle due province e diverse da quelle indicate nel primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' ammesso il ricorso, a norma delle leggi di pubblica sicurezza, al commissario del Governo competente.
Contro i provvedimenti adottati dai presidenti delle giunte provinciali ai sensi del primo comma del presente articolo e degli articoli 3 e 4, lettera a), del presente decreto, qualora le leggi di pubblica sicurezza non dichiarino la definitivita' dei corrispondenti provvedimenti, e' ammesso il ricorso al Ministro per l'interno, tramite il commissario del Governo.
Sino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale, i ricorsi contro i provvedimenti adottati nelle materie di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto sono proponibili alla rispettiva giunta provinciale".
Art. 5
1. Il Governo della Repubblica, per il tramite del commissario del Governo, impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla regione Trentino-Alto Adige e rispettivamente alle province di Trento e Bolzano, che sono tenute ad osservarle, ed esercita il potere di sostituzione previsto dall' art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 .
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 , e' il seguente:
"In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 5-bis
(( 1. Salvo quanto diversamente disposto dalle norme di attuazione dello statuto che disciplinano la delega, per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, la regione e le province autonome osservano il rispettivo ordinamento organizzativo e contabile.
2. Nel caso in cui l'esercizio delle predette funzioni delegate comporti l'acquisizione di diritti, la regione ovvero le province provvedono ad acquisire al proprio bilancio le entrate conseguenti.
Di tali entrate si tiene conto ai fini della determinazione dei rimborsi spettanti alla regione ovvero alle provincie autonome ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 , e successive modifiche ed integrazioni. ))
Art. 6
1. Spetta alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e di Bolzano, nelle materie di cui agli articoli 4 e 5 e, rispettivamente, 8 e 9 dello statuto, provvedere all'attuazione dei regolamenti della Comunita' economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o un'attivita' amministrativa di esecuzione.
Art. 7
1. La regione e le province di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari.
Art. 8
1. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere.
2. Qualora l'inattivita' degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi.
Art. 9
1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della regione e delle province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto.
2. Le funzioni amministrative in materia di "polizia locale, urbana e rurale" vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso.
3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione e alle province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 10
1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 9, e' attribuita alla regione e alle province, in aggiunta alle funzioni amministrative gia' di loro competenza, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nel territorio della suddetta regione, sia ancora di competenza statale nel territorio stesso, nonche' ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province.
2. Restano salvi i procedimenti di intesa che vengono esercitati nella forma e nei modi previsti dalle vigenti norme di attuazione.
Art. 11
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che gia' non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell'art. 16 dello statuto speciale.
2. Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , qualora riguardino materie comprese negli articoli 4 e 8 dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che gia' non spetti loro per competenza propria.
3. Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.
Nota all'art. 11:
Il testo dell'art. 16 dello statuto speciale e' il seguente:
"Nelle materie indicate e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione.
In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica".
Art. 12
1. Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano gia' investite, ogni facolta' o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , alle condizioni, con le modalita' ed entro i limiti per esse previsti.
Art. 13
1. All' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali sono altresi' invitati, per essere sentiti, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse riguardino, rispettivamente, la regione o le province".
Nota all'art. 13:
Il testo dell' art. 19 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 49 , e' il seguente:
"Il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali quando intervengono alle sedute del Consiglio dei Ministri non hanno diritto di voto.
Il presidente della giunta regionale ed i presidenti delle giunte provinciali, sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione e delle province.
Il presidente della giunta regionale ed il presidente della giunta provinciale di Bolzano sono altresi' invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio e' chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e latina".
Art. 14
1. Alla lettera g) dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , sono aggiunte le seguenti parole: "ferma restando l'applicazione alle amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 dello statuto, del disposto dell' art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987 , si estende alle province di Trento e di Bolzano la disposizione di cui all'ultimo comma dell' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;".
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 22 marzo 1979, n. 279 , e' il seguente:
"Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:
a) ai rapporti internazionali e con la Comunita' economica europea;
b) alla applicazione di regolamenti ed altri atti della Comunita' economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati;
c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca, nonche' al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; l'attivita' di ricerca e sperimentazione di competenza statale interessante le province e quella di competenza provinciale saranno coordinate mediante opportune intese;
d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione, il transito e l'importazione di prodotti agricoli;
e) al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;
f) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, compresi quelli effettuati in favore di organismi associativi di produttori agricoli;
g) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari;
h) alla alimentazione;
i) al rilascio delle licenze di porto d'armi per uso di caccia;
l) al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche;
m) alla tenuta dei registri delle varieta' dei prodotti sementieri".
- Il testo dell' art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 , e' il seguente:
"Fermi restando i poteri di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.
Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine e' riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale .
Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvedera' ad assegnare contributi alle amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati".
- Il testo dell' art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e' il seguente:
"E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
c) la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
d) il controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni delle relative zone di produzione.
Lo Stato si avvale anche della collaborazione delle regioni per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli".
Art. 15
1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato
conferiscono ai comuni, ai sensi dell' art. 128 della Costituzione , debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . (( 2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni. ))
Art. 16
1. L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attivita' dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo.
Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle societa' cooperative che svolgono attivita' nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall'art. 4, n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a societa' cooperative operanti in altre materie".
Nota all'art. 16:
Il testo dell' art. 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 , e' il seguente:
"Spetta alla regione fra l'altro, assumere le iniziative e svolgere le attivita' dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo.".
Art. 17
1. Spetta alla regione e alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredita' e legati, da parte di enti pubblici locali e delle persone giuridiche private, di cui all' art. 17 della legge 11 marzo 1972, n. 118 , operanti nell'ambito del rispettivo territorio, nelle materie di loro competenza.
2. Nelle materie che esulano dalla competenza della regione e delle province, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano per gli enti pubblici locali operanti nell'ambito del rispettivo territorio e per le persone giuridiche private di cui all'art. 18 della citata legge 11 marzo 1972, n. 118 .
Nota all'art. 17:
Il testo degli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 17. - Spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell'ambito provinciale".
"Art. 18. - I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo".
Art. 18
1. Le materie "miniere comprese le acque minerali e termali", "comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" e "assistenza scolastica universitaria" sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri FANFANI, Ministro dell'interno AMATO, Ministro del tesoro GAVA, Ministro delle finanze DE ROSE, Ministro dei lavori pubblici PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CARRARO, Ministro del turismo e dello spettacolo GUNNELLA, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1987 Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 26