Monitoring Gesetzessammlung

087G0626

IT - DPR

087G0626

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987 n. 568)

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e sperimentazione di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , il cui trattamento e', in atto, disciplinato attraverso accordi di lavoro. Resta escluso il personale dirigente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , il personale dirigente di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72 , nonche' i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', i direttori, i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografica, i direttori delle stazioni sperimentali per le industrie.
2. Gli effetti giuridici del presente decreto, concernente il triennio 1› gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1› gennaio 1985, mentre gli effetti economici decorrono dal 1› gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
AVVERTENZE:
Gli articoli e le parti di essi stampati in carattere corsivo sono quelli che, in un primo tempo non ammessi al visto della Corte dei conti, sono stati successivamente ammessi al visto con riserva dalla Corte medesima e conseguentemente registrati.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1986), sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente:
"1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972 ) disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- La legge n. 72/1985 (Testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1985 ) reca: "Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato". All'art. 2 estende ai dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70/1975 , la disciplina del trattamento economico e le norme concernenti lo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, comprese le norme di accesso alla dirigenza.

Art. 2 - Norme di garanzia per l'applicazione del contratto

Norme di garanzia per l'applicazione del contratto 1. La corretta, omogenea e tempestiva applicazione del presente decreto e' assicurata dal Dipartimento della funzione pubblica nell'esercizio dei suoi compiti di indirizzo e coordinamento in materia di pubblico impiego di cui all' art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
2. Nello svolgimento dei suddetti compiti il Dipartimento della funzione pubblica fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti nel rispetto della previsione di cui all'art. 21, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
|tib;10;12 Nota all' art. 2, comma 1:
La legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego, Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 ) all'art. 27 detta norme per l'istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica. Il primo comma prevede tra le altre competenze del Dipartimento:
(Omissis)
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
(Omissis)
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi.
Nota all'art. 2, comma 2:
Il testo dell' art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986) e' il seguente (per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 , si veda nelle note all'art. 3):
"1. In attuazione della previsione contenuta nell' art. 11, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' stabilito quanto segue:
a ) Procedure di raffreddamento dei conflitti ai livelli di comparto.
Nel caso di conflitti di lavoro ai livelli di comparto e decentrati, dovra' essere, entro tre giorni, avviato un confronto fra le parti.
Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto in assenza di accordo, si potra' fare ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , alle quali e' attribuito dal presente decreto il compito di assicurare la corretta gestione degli accordi".
CAPO II Titolo II ACCORDI DECENTRATI

Art. 3 - Livelli di contrattazione

Livelli di contrattazione 1. Nell'ambito di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , della disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, sono consentiti accordi decentrati a livello nazionale e per aree territorialmente delimitate comprendenti almeno una unita' organica complessa.
Note all' art. 3 :
- L' art. 14 della legge n. 93/1983 disciplina gli accordi decentrati, il testo del primo comma e' il seguente:
"Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11".
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 detta "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87".

Art. 4 - Materie

Materie 1. La contrattazione decentrata a livello nazionale e' effettuata per enti, istituti o gruppi di enti e/o istituti. Essa e' volta alla definizione di accordi sulle specifiche materie di cui alla lettera a) ed alla determinazione di criteri generali di riferimento per la contrattazione a livello locale nelle materie individuate alla lettera b):
a - 1) per l'attuazione delle modifiche delle strutture e dei servizi conseguenti alla sperimentazione od introduzione di nuove metodologie di organizzazione del lavoro e di nuovi criteri organizzativi per migliorare l'efficienza degli enti nel perseguimento degli obiettivi programmati garantendo, peraltro, l'ottimale utilizzazione delle risorse strumentali;
2) criteri in materia di rilevazione e classificazione delle posizioni di lavoro ai fini della loro collocazione nell'ambito dei profili professionali delle varie qualifiche;
3) proposte di istituzione di nuovi profili professionali o di aggregazione di profili appartenenti a qualifiche diverse, da definire a livello di comparto con le procedure previste, previa identificazione a tale livello di contrattazione della qualifica funzionale nella quale va collocato il profilo;
4) progetti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale e per l'addestramento del personale;
5) proposte per la istituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato;
6) definizione delle modalita' di attuazione dei controlli previsti dall' art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ;
7) criteri per l'attuazione del sistema d'incentivazione e per l'erogazione dei relativi compensi nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
8) indirizzi sul piano dell'efficienza organizzativa dei supporti tecnici ed amministrativi ai progetti ed ai programmi di ricerca;
9) individuazione delle attivita' soggette a turnazioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;
10) definizione dei criteri per la formazione di graduatorie degli aspiranti al trasferimento a domanda da una sede ad altra dello stesso ente o da uno ad altro ente dello stesso comparto;
criteri per i trasferimenti di ufficio per esigenze di servizio individuate dall'amministrazione;
11) iniziative per l'attuazione degli accordi di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di mobilita' del personale;
12) criteri per l'attribuzione delle indennita';
b - 1) criteri generali relativi ai seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro compatibilmente con le peculiarita' delle funzioni: orario di servizio e orario di lavoro; disciplina dei carichi di lavoro a livello di strutture; definizione degli indicatori, dei parametri e degli standard di produttivita' a norma dell'art. 47 del presente decreto, tenuto conto sia delle indicazioni contenute nella relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione che delle specificita' del comparto e definizione delle modalita' per i relativi riscontri; acquisizione dei dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza-efficacia e a fenomeni di turn-over; individuazione delle attivita' di lavoro interessate all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e relative quantita' e delle modalita' generali di attuazione della disciplina in materia di turnazioni di lavoro;
2) criteri per la realizzazione e la gestione dei servizi sociali gia' previsti dalla vigente normativa;
3) criteri per la organizzazione dei gruppi di lavoro.
2. La contrattazione a livello locale, compatibilmente con le peculiarita' delle funzioni, ha per oggetto, nell'ambito dei criteri fissati dalla contrattazione a livello nazionale, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro:
a) definizione dei regimi di orario di lavoro (flessibilita', articolazione e turnazioni), determinazione dei settori che richiedono prestazioni di lavoro straordinario e delle relative quantita', nonche' prestazioni in turni nell'ambito delle disposizioni del presente decreto;
b) articolazione dei carichi di lavoro per singoli settori operativi, in funzione degli obiettivi dei piani di lavoro;
applicazione in sede locale dei criteri per la determinazione degli standard di produttivita';
c) individuazione di procedure di lavoro per il miglioramento dei risultati.
3. Per gli enti o istituti con strutture regionali o interregionali, la contrattazione a tale livello ha per oggetto la formulazione di proposte di addestramento di personale in servizio e criteri per la mobilita' provvisoria del personale nell'ambito territoriale di competenza, nonche' le materie di cui al comma 2 che, in sede di contrattazione a livello nazionale, si ritenga di riservare esclusivamente a livello regionale, tenuto conto dell'articolazione del decentramento funzionale degli enti.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive l' art. 9 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970 ).
"Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrita' fisica).
- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrita' fisica".

Art. 5 - Soggetti titolari

Soggetti titolari 1. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a livello locale e' composta dal dirigente titolare dell'unita' organica, salvo diversa delega del legale rappresentante dell'ente o istituto, e da una rappresentanza di titolari degli uffici interessati.

Art. 6 - Procedure

Procedure 1. Gli enti, per l'emanazione di provvedimenti inerenti le materie di cui all'art. 5, sono tenuti ad attivare tempestivamente le procedure per effettuare la specifica contrattazione al livello previsto, che dovra' concludersi nel termine di cinque giorni o nel maggior termine concordato tra le parti a livello nazionale in relazione alle materie oggetto di trattative.
2. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.
3. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia e' subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.
4. Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.
CAPO III Titolo III ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 7 - Orario di lavoro

Orario di lavoro 1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, e' fissata in 36 ore effettive, dal 31 dicembre 1987.

Art. 8 - Organizzazione del lavoro

Organizzazione del lavoro 1. Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttivita' ed efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.
2. L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potra' adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.
3. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali, il modello organizzativo e strutturale degli enti dovra' essere finalizzato:
a) alla realizzazione di condizioni di massima elasticita' operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilita' alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttivita' ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilita';
b) a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unita' periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unita' stesse.
4. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalita' di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sara' oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilita' con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

Art. 9 - Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

Programmazione dell'orario di servizio
ed articolazione dell'orario di lavoro 1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalita' di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.
2. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui e' demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.
3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalita' delle strutture.
4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e puo' essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.
5. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.
6. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente e' tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.
7. L'orario di lavoro e' documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformita' fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivita' lavorativa per il tempo prescritto.
8. Modalita' diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non piu' di dieci unita' lavorative dello stesso ente.
9. Per i periodi di attivita' svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilita' della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.
10. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall' art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Nota all' art. 9, comma 10 :
L' art. 22 della legge n. 93/1983 detta "Principi in tema di responsabilita', procedure e sanzioni disciplinari".

Art. 10 - Orario flessibile

Orario flessibile 1. L'orario di lavoro ordinario puo' essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio.
2. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, puo' essere introdotta una flessibilita'.
3. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.
4. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonche' il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato.
5. Le relative modalita' di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.

Art. 11 - Permessi e ritardi

Permessi e ritardi 1. I permessi, da concedersi per non rinviabili motivi personali, sono integralmente disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13.
2. Le modalita' di fruizione dei permessi ed il loro recupero entro breve termine saranno stabiliti in modo uniforme in sede di contrattazione decentrata.
3. I ritardi sono assoggettati a recupero con le stesse modalita' indicate per i permessi. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate, ferme restando le eventuali iniziative sul piano disciplinare. Sono in ogni caso soggetti alla conseguente riduzione della retribuzione i ritardi che eccedono complessivamente nel mese le tre ore.
4. Ogni forma di recupero di orario di lavoro prevista dal presente articolo deve essere innanzi tutto finalizzata a consentire la regolare copertura dell'orario di servizio mediante idonea, preventiva programmazione.

Art. 12 - Turni di lavoro

Turni di lavoro 1. Per le esigenze di funzionalita' degli enti ed istituti ed al fine di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti o per far fronte ad esigenze degli organi di amministrazione, alla necessita' oggettiva e non rinviabile di espletare determinate attivita' di servizio in giorni festivi o in giorni prossimi o corrispondenti a cadenza fissa previste da norme di legge o regolamentari, riconducibili alla copertura dell'orario di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni, eccettuati quelli festivi per le attivita' necessitate non a ciclo continuo, che comportino in ogni caso il riposo compensativo, sono caratterizzate dalla rotazione ciclica ed uniforme degli addetti in prestabilite articolazioni di orario non sovrapponibili per oltre trenta minuti tra loro o con il complessivo orario ordinario di lavoro, fissato per la generalita' del personale.
3. I turni devono essere programmati di norma con cadenza mensile.
Il numero dei turni pomeridiani non potra' superare nel mese la meta' delle giornate lavorative dedotti gli eventuali turni notturni e/o festivi. I turni notturni, effettuabili solo per attivita' a ciclo continuo, non potranno essere superiori a dieci nel mese.
4. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12, quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.
5. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni medesimi.
6. Gli enti ed istituti provvederanno a disciplinare l'accordo sulla regolarita' dello svolgimento delle turnazioni.

Art. 13 - Prestazioni di lavoro straordinario

Prestazioni di lavoro straordinario 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e quindi non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di servizio.
2. I settori di lavoro per i quali si renda temporaneamente indispensabile il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e le relative quantita' sono individuati con la contrattazione decentrata secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali, comprese le funzioni dirigenziali di vertice.
3. In caso di eventi improvvisi, urgenti ed imprevedibili per cui necessitano prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente o, in mancanza, il responsabile preposto alla struttura interessata puo' disporre le prestazioni medesime per non oltre tre giorni, nei limiti di tempo e di unita' strettamente necessari, con tempestiva convocazione delle organizzazioni sindacali.
4. La prestazione di lavoro straordinario e' in ogni caso disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate dall'amministrazione, previa contrattazione sui carichi di lavoro da fronteggiare e sui contingenti che assicurino il piu' efficace e rapido soddisfacimento delle esigenze, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione e ferma restando l'acquisizione di elementi di obiettivo riscontro in ordine ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
5. La contrattazione decentrata a livello nazionale stabilira' i criteri per l'assegnazione alle singole unita' territoriali delle ore di straordinario necessarie per far fronte alle situazioni di lavoro di cui ai precedenti commi. Tali criteri dovranno fare riferimento alle carenze di personale, ai carichi di lavoro, alle peculiari delle situazioni locali e funzionali.
6. Lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non puo' eccedere complessivamente in ciascun ente il monte ore riferito all'anno pari a 100 ore annue per il numero dei dipendenti.
7. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e' fissato in 250 ore annue.
8. Prestazioni eccedenti il predetto limite danno luogo a riposo compensativo o ad eccezionali deroghe per attivita' connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali da definire in sede di contrattazione decentrata.
Nota all'art. 13, comma 2:
Il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e' il seguente:
"Art. 9 (Lavoro straordinario). - 1. Nel contesto delle nuove regole di flessibilita':
lo straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, anche per evitare che la riduzione di orario si risolva in un puro effetto di monetizzazione;
nelle situazioni nelle quali l'offerta di lavoro ordinario e' insufficiente per una fase prolungata, si ricorre a processi di mobilita', al lavoro a tempo parziale e/o a termine;
nei casi in cui lo straordinario e' comunque elemento indispensabile, si effettuera' tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere cumulabili entro un certo arco di tempo.
2. I predetti criteri non escludono l'effettuazione di straordinario entro i limiti massimi definiti negli accordi di comparto. Ad ogni modo la sua effettuazione deve essere oggetto di verifica periodica, per costatarne la congruenza con i criteri generali che debbono regolarlo, e con una programmazione del lavoro per obiettivi che utilizzi tutti gli strumenti ordinari previsti dai nuovi accordi (flessibilizzazione, turni, mobilita', tempo parziale, restituzione in tempo libero).
3. Sono fatte salve le attivita' di diretta ed immediata collaborazione con gli organi istituzionali".
CAPO IV Titolo IV QUALIFICHE FUNZIONALI - PROFILI PROFESSIONALI INQUADRAMENTO - MOBILITA' E RECLUTAMENTO

Art. 14 - Qualifiche

Qualifiche 1. Gli enti e le istituzioni di ricerca e sperimentazione, quali individuati dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , fanno riferimento per l'applicazione del presente decreto, alle qualifiche funzionali e ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 .
2. Relativamente ai profili professionali della qualifica X di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , per gli enti di ricerca ed istituti di ricerca e sperimentazione:
a) e' istituito il nuovo profilo professionale "collaboratore professionale degli enti di ricerca";
b) il profilo di ricercatore, gia' previsto, per il quale non e' ammessa la mobilita' da altri profili, e' articolato in due fasce differenziate oltre la iniziale, per livelli diversi di competenze scientifiche acquisite. L'accesso al predetto profilo, riferito alla fascia iniziale e alle due fasce differenziate piu' elevate, avverra' per concorso pubblico. L'articolazione del profilo corrisponde ai seguenti criteri, riferiti, rispettivamente, alla posizione iniziale e alle fasce differenziate, anche ai requisiti per l'accesso:
1) Fascia iniziale: ricercatore:
accesso: per concorso nazionale;
anzianita' di almeno due anni di laurea;
esperienza di lavoro diretta nell'attivita' di ricerca acquisita a livello post-laurea attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione;
attitudine, comprovata da elementi oggettivi, a determinare avanzamenti nelle conoscenze nello specifico settore.
2) Seconda fascia: primo ricercatore:
accesso: concorso nazionale;
titolo di studio richiesto: diploma di laurea;
capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel settore preminente di attivita';
eta' non superiore a 45 anni salvo che per il personale in servizio.
3) Prima fascia: dirigente di ricerca:
accesso: concorso nazionale per titoli. Si prescinde dai limiti di eta' previsti dalla vigente normativa;
capacita' acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare orginalita', significato e valore internazionale nel settore prevalente di ricerca.
3. L'articolazione del profilo di ricercatore nelle due fasce differenziate di professionalita' di cui sopra assorbe e quindi esclude l'applicazione degli istituti contrattuali contenuti nel terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , e nell' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , attribuibili al personale appartenente alla prima qualifica del ruolo tecnico-professionale. Resta ferma l'applicazione del terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , per la posizione iniziale.
4. Il contingente del profilo di ricercatore non potra' superare complessivamente l'80 per cento della dotazione organica della X qualifica funzionale; le dotazioni della seconda e prima fascia differenziata di professionalita' non potranno superare, rispettivamente, il 32 per cento e il 16 per cento dell'anzidetta dotazione complessiva della qualifica funzionale.
5. Ai fini dell'applicazione dei principi normativi di omogeneita' di cui agli articoli 17 , 18 , 19 , 20 e 21 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , una apposita commissione mista con rappresentanze di parte pubblica e sindacale nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, procedera' ad individuare compiutamente i profili professionali da ascrivere alle qualifiche funzionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , come modificato dal comma 2, in relazione alla organizzazione del lavoro nella specifica realta' nella quale opera ciascun ente del comparto ricerca, anche con riferimento alla IX e X qualifica funzionale.
6. Ai fini dell'inquadramento in tale ultima qualifica e' prevista l'opzione, per il personale con qualifica dirigenziale e del ruolo ad esaurimento, relativamente agli enti per i quali e' prevista l'istituzione della suddetta nuova qualifica e relative fasce differenziate, previo accertamento dei requisiti e delle mansioni.
7. Le articolate proposizioni della commissione in ordine alla collocazione dei profili professionali del personale di tutti gli enti ed istituzioni del comparto nelle qualifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , cosi' come sopra modificato, saranno definte con le procedure degli accordi sindacali.
Note all'art. 14, comma 1:
- Per il testo dell' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 si veda nelle note all'art. 1, comma 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 5 gennaio 1987) concerne l'approvazione delle proposte formulate dalla commissione paritetica prevista dall' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , in ordine alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali, nonche' ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , previa reiezione o dichiarazione di inammissibilita' delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o non rappresentate nella predetta commissione paritetica.
Nota all'art. 14, comma 2:
Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda la precedente nota.
Nota all' art. 14, comma 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 ), reca "Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ". Al terzo e quarto comma dell'art. 12 dispone: "Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6›, 12›, 18›, 24› anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva.
Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico professionale, nel limite del 15% dei relativi posti".
- Si trascrive il testo dell' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 14 giugno 1976 ):
"Art. 29. (Trattamento economico per incarichi di coordinamento e di dirigenza). - Al personale del ruolo professionale cui siano affidati incarichi di coordinamento e' corrisposta, in relazione all'espletamento degli anzidetti incarichi, una maggiorazione del trattamento economico pari al 5% dello stipendio spettante.
Gli appartenenti al ruolo professionale cui siano affidati incarichi di dirigenza possono optare, per la durata dell'incarico, per il trattamento economico previsto per la qualifica dirigenziale cui sono annesse funzioni di pari livello, fermo restando il diritto alla ripartizione degli onorari".
Note all'art. 14, comma 5:
- I principi normativi di omogeneita' dettati agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 della legge-quadro n. 93/1983 sul pubblico impiego, afferiscono alla classificazione del personale del pubblico impiego per qualifiche funzionali e profili professionali (articoli 17 e 18), agli istituti della mobilita' (art. 19), procedure di reclutamento (art. 20), formazione e aggiornamento del personale (art. 21).
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note.
Nota all'art. 14, comma 7:
Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.

Art. 15 - Primo inquadramento

Primo inquadramento 1. Al personale degli enti ed istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 1 si applica l'inquadramento derivante dall'attuazione dell'art. 4, punti 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 .
2. Ai fini dell'applicazione del punto 3) dell'art. 4 del sopra richiamato decreto, al medesimo personale che risulti vincitore del concorso per titoli e/o esami bandito o da bandire ivi previsto puo' essere attribuita esclusivamente la qualifica funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza e solo nell'ipotesi che le mansioni esercitate corrispondano ad un profilo professionale della qualifica superiore come innanzi individuata.
3. Analogamente, per il personale degli enti il cui ordinamento e' disciplinato in coformita' della legge 11 luglio 1980, n. 312 , viene applicato l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , in alternativa e sempre che non abbia gia' trovato completa applicazione l' art. 4 della legge 11 luglio 1980, n.
312 .
4. Il personale appartenente alla ex categoria direttiva alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , e' inquadrato, anche in soprannumero, nella IX qualifica funzionale con decorrenza 1› gennaio 1986 se rivestiva le qualifiche di direttore, direttore di sezione, consigliere capo, o qualifiche equiparate, conseguite con atti formali degli enti di appartenenza o dal 1› gennaio 1987 se rivestiva qualifiche inferiori della predetta categoria. Viene altresi' inquadrato alla IX qualifica funzionale il personale degli enti di ricerca con qualifica di collaboratore che abbia svolto, sulla base di atti formali, funzioni vicarie di dirigente per almeno cinque anni, o funzioni di direttore amministrativo di istituto. Resta ferma per i dipendenti di cui al presente comma, l'individuazione dei profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 .
5. ((Saranno inquadrati nella IX qualifica funzionale, anche in soprannumero, a decorrere da data non anteriore al 1 gennaio 1987,)) i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312 , rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno 9 anni e 6 mesi.
6. Saranno altresi' inquadrati nella IX qualifica i direttori di VIII qualifica appartenenti alla ex carriera direttiva preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483 , transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , con almeno 5 anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale della ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla qualifica funzionale IX.
7. Sara' inquadrato nella IX qualifica funzionale il personale degli enti in atto disciplinati dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 , gia' appartenenti alla ex carriera direttiva, assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.
8. Il personale appartenente alla X qualifica o specificamente alla qualifica di collaboratore tecnico-professionale sara' inquadrato su domanda degli interessati nel profilo di ricercatore, previo accertamento del possesso del titolo di studio e dell'effettivo svolgimento di attivita' di ricerca, ovvero nel profilo di collaboratore professionale degli enti di ricerca.
9. L'attribuzione delle due fasce superiori alla iniziale avverra' con le seguenti modalita':
a) Seconda fascia (primo ricercatore):
1) a decorrere dal 1› giugno 1988 e' inquadrato, previo giudizio di idoneita' per titoli scientifici e colloquio, da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' inquadrato nella fascia iniziale del profilo di ricercatore, che alla suddetta data abbia almeno nove anni di anzianita'. Sono inquadrati direttamente alla seconda fascia, con decorrenza 1› giugno 1988, coloro che nell'ordinamento precedente a quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , rivestivano la qualifica di ricercatore capo o equiparata acquisita per concorso, e comunque coloro che ricoprano da almeno quattro anni l'incarico di direttore di istituto o centro.
Possono essere altresi' inquadrati nella seconda fascia del profilo di ricercatore coloro che, essendo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano vinto il concorso di professore associato.
b) Prima fascia (dirigente di ricerca):
1) sono inquadrati nella prima fascia i dirigenti o i direttori di ricerca vincitori di concorso nazionale. Possono essere inquadrati nella suddetta fascia, con decorrenza 1› giugno 1988, i vincitori di concorso a professore ordinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza 1› giugno 1988.
Nel primo concorso pubblico sara' riservato al personale ricercatore in servizio il 25% dei posti disponibili.
10. Il personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro della prima qualifica del ruolo professionale di cui all' art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , nonche' il personale della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, in possesso di diploma di laurea in materia tecnico-scientifica, assegnato definitivamente al nominato Istituto, e' inquadrato o reinquadrato alla X qualifica funzionale di cui al presente decreto. 11. Previo accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, il personale dirigente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sara' inquadrato, a seguito di opzione, nella X qualifica funzionale di cui al presente decreto. L'inquadramento nelle fasce superiori del profilo di ricercatore avverra' con l'applicazione del regolamento organico che l'Istituto e' tenuto ad adottare.
12. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro provvedera' ad individuare le posizioni di lavoro della qualifica VII da ascrivere al profilo specialista tecnico enti di ricerca dell'VIII qualifica funzionale.

Art. 16 - Mobilita'

Mobilita' 1. L'attivazione di processi di mobilita' del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, in materia di trasferimento di ufficio di singoli dipendenti, deve essere strettamente collegata all'attuazione delle procedure previste nell'ambito della citata disposizione.
2. Gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 si impegnano ad adottare appositi regolamenti al fine di favorire l'applicazione di appropriati strumenti che consentano la realizzazione della mobilita' del personale del profilo di ricercatore fra gli enti stessi e fra essi e l'Universita'.
Nota all'art. 16, comma 1:
Il testo dell' art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e' il seguente:
"6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito".

Art. 17 - Assunzioni

Assunzioni 1. I concorsi vengono banditi per profili professionali.
2. I concorsi gia' deliberati dagli enti all'atto della data di sottoscrizione dell'accordo continuano ad essere disciplinati dalle norme in atto alla suddetta data.

Art. 18 - Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche

Regolamento dell'accesso alle singole qualifiche 1. In attesa di omogeneizzare la collocazione dei profili professionali, gli accessi alle singole qualifiche sono regolati dalle norme degli ordinamenti di provenienza del personale interessato.

Art. 19 - Modalita' di assunzione

Modalita' di assunzione 1. Nell'ambito della nuova disciplina di reclutamento del personale dovranno essere rimarcati gli aspetti di maggior interesse per gli enti o istituti del comparto, con particolare riferimento a quello che attiene all'attuazione di forme di reclutamento su base territoriale per ente o istituti o per gruppi di enti, adottando ove compatibili con i contenuti dei profili professionali, procedure semplificate, anche automatizzate.
CAPO V Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 20 - Stipendi

Stipendi 1. I valori stipendiali dei livelli e delle qualifiche sotto riportate, sono stabiliti, a regime, come segue:
Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800.000 Livello II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.400.000 Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800.000 Livello IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.800.000 Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500.000 Livello VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000 Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500.000 Livello VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.400.000 Livello IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300.000 I miglioramenti nel triennio 1986-88 rispetto al trattamento base in godimento saranno scaglionati applicando le percentuali rispettivamente del 30 per cento, 65 per cento e 100 per cento.
2. Il trattamento economico degli appartenenti alla X qualifica funzionale e' cosi' articolato:
(migliaia di lire)
Anni Stipendio base Maggiorazioni Totale
- - - -
0 13.000 - 13.000
6 13.000 1.910 14.910
12 13.000 4.040 17.040
18 13.000 8.300 21.300
24 13.000 12.560 25.560
3. Il trattamento stipendiale complessivo del personale di cui alla tabella precedente e' pari a quello in godimento al 31 dicembre 1986, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , aumentato del 42 per cento.
4. Per il 1986 va corrisposto il 30 per cento del beneficio derivante dall'applicazione agli stipendi mensili fruiti nell'anno medesimo delle maggiorazioni di cui al comma precedente. Per gli anni 1987 e 1988 i miglioramenti verranno scaglionati applicando le percentuali del 65 per cento e 100 per cento.
5. Al personale della X qualifica funzionale, con l'attribuzione del nuovo profilo di ricercatore, e' riconosciuta la speciale indennita' aggiuntiva di ricerca di L. 400.000 mensili per 13 mensilita'.
6. Relativamente al profilo professionale "Specialista tecnico degli enti di ricerca" previsto dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 e ascritto all'VIII qualifica funzionale del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , il contingente e' elevato dal 15 per cento al 40 per cento ed e' richiesto il titolo di studio previsto per la qualifica di appartenenza; a non piu' del 50 per cento del personale di detto profilo, attraverso modalita' analoghe a quelle previste dallo stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , confermate per l'accesso al suindicato profilo, puo' essere attribuita una maggiorazione economica pari alla differenza dei valori stipendiali del IX ed VIII livello, da sommarsi alla retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 20, comma 3:
Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 si veda la nota all'art. 14, comma 3.
Nota all'art. 20, comma 6:
- Il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 e' il seguente:
"Art. 9. (Specialisti tecnici degli enti di ricerca). - In relazione alle particolari esigenze funzionali e finalita' istituzionali degli enti di ricerca e' previsto, quale livello differenziato nell'ambito della qualifica di assistente tecnico professionale, la posizione di specialista tecnico ER, caratterizzato dal profilo professionale di cui all'allegato 1, per un numero di posti pari al 15% dell'organico degli assistenti tecnico-professionali.
Il suddetto livello differenziato e' conferito agli assistenti tecnico-professionali, con anzianita' di servizio nella qualifica di almeno otto anni, mediante concorso per titoli riferiti alle particolari professionalita' e branche di specializzazione ricorrenti presso i singoli enti".
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.

Art. 21 - Trattamento economico delle fasce differenziate di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore"

Trattamento economico delle fasce differenziate
di professionalita' relativi al profilo di "Ricercatore" 1. A decorrere dal 1› giugno 1988, lo stipendio base degli appartenti alle due fasce differenziate di professionalita' del profilo di ricercatore e' cosi' determinato:
seconda fascia (primo ricercatore): 19.850.000;
prima fascia (dirigente di ricerca): 28.100.000.
2. Alla seconda fascia (primo ricercatore) spetta inoltre un assegno aggiuntivo di milioni 6.3 annui sino al quarto anno di anzianita'; 7.35 dal quinto all'ottavo anno; 8.4 dal nono anno al dodicesimo; 9.45 dal tredicesimo al quattordicesimo anno; 10.5 dal quindicesimo anno. Per la prima fascia (dirigente di ricerca) alle cadenze indicate per la seconda fascia spetta un assegno aggiuntivo: rispettivamente negli importi di milioni: 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 e 15.0. I valori stipendiali iniziali sono incrementati a partire dal terzo anno di 7 aumenti biennali di importo pari all'8% del trattamento iniziale. Successivamente sono incrementati di 8 aumenti biennali pari al 6 per cento del trattamento risultante dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.

Art. 22 - Effetti economici derivanti dall'inquadramento nelle fasce del profilo di ricercatore

Effetti economici derivanti dall'inquadramento
nelle fasce del profilo di ricercatore 1. L'inquadramento alla fascia iniziale del profilo di ricercatore e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella X qualifica.
2. L'inquadramento alla seconda e prima fascia e' effettuato alla classe derivante dal riconoscimento della anzianita' effettiva di servizio nella qualifica diminuita a due terzi.

Art. 23 - Disposizioni particolari per il trattamento economico degli sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'.

Disposizioni particolari per il trattamento economico degli
sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria ed istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanita'. 1. Al ricercatore dell'Istituto superiore di sanita' e allo sperimentatore delle stazioni ed istituti viene attribuito il trattamento economico previsto per la posizione iniziale del profilo di ricercatore. Relativamente al personale in servizio, rivestente la qualifica di sperimentatore delle stazioni sperimentali per l'industria e degli istituti di sperimentazione agraria e talassografici attualmente in servizio con almeno 8 anni di effettivo servizio e previo superamento di un giudizio di idoneita' espresso da una commissione nominata dagli organi competenti, e ai primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita', e' attribuito il trattamento economico della seconda fascia differenziata di professionalita' del profilo di ricercatore. La nuova normativa trovera' recepimento nel regolamento organico da adottare da parte dei singoli enti.
2. I suddetti trattamenti verranno corrisposti a regime dal 1› gennaio 1988. Per gli anni 1986 e 1987 e' corrisposto rispettivamente il 30 per cento ed il 65 per cento dell'incremento tabellare iniziale previsto dalle nuove qualifiche e delle relative maggiorazioni.

Art. 24 - Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico

Disposizioni particolari e transitorie in materia
di trattamento economico 1. Gli enti e le istituzioni del comparto, cui con il presente decreto di estende o si conferma il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935 , come modificato dal comma 2 dell'art. 14, in attesa del completamento della procedura indicata nel comma 4 del citato art. 14, possono, per intanto, con delibera dell'organo competente, attribuire, salvo conguaglio, trattamenti economici temporanei con riferimento ai livelli retributivi preesistenti.
2. Ove la commissione di cui al comma 5 dell'art. 14 non abbia provveduto, entro il temine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, gli enti e gli istituti provvederanno ad individuare i profili da ascrivere alle diverse qualifiche attribuendo, in via temporanea e salvo conguaglio, il relativo trattamento economico. Le deliberazioni degli enti ed istituti sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il trattamento economico del personale assunto ex art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e' rivalutato in rapporto ai miglioramenti economici previsti dal presente accordo.
Nota all'art. 24, comma 1:
Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 935/1986 si veda nelle note all'art. 14, comma 1.
Nota all'art. 24, comma 3:
Il testo del primo comma dell'art. 36 della legge n. 70/1975 e' il seguente:
"Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera con contratto a termine di durata non superiore ai cinque anni".

Art. 25 - Retribuzione individuale di anzianita'

Retribuzione individuale di anzianita' 1. Il valore su classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto, maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale derivante dagli accordi di lavoro di provenienza e ai valori percentuali delle classi e scatti in corso di maturazione alla stessa data.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1, verra' incrementata, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto medesimo.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete su rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986, la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali.
6. La disciplina di cui ai commi precedenti non trova applicazione laddove siano previste progressioni economiche per classi stipendiali.
Nota all' art. 25, comma 2:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 all'art. 12 disciplina il sistema retributivo; se ne trascrivono i primi due commi:
"Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali.
La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8a classe".

Art. 26 - Passaggio di qualifica

Passaggio di qualifica 1. In caso di passaggio di qualifica e' attribuito il livello retribuitivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianita'.

Art. 27 - Compensi per lavoro straordinario

Compensi per lavoro straordinario 1. Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluira' annualmente nel fondo di incentivazione.
2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 20, dell'indennita' integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilita' delle anzidette voci retributive maggiorate:
a) del 15% per lavoro straordinario diurno;
b) del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.
3. La frazione di cui al comma 2 e' fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.
4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
Nota all'art. 27, comma 4:
Il testo dell' art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e' il seguente:
"3. Le modalita' ed i tempi di attuazione della disciplina di cui sopra saranno definiti in sede di comparto, anche ai fini della omogeneizzazione e della perequazione nell'ambito di tutti i settori del pubblico impiego, le tariffe orarie vigenti alla data del presente accordo eventualmente superiori saranno mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema".

Art. 28 - Incentivazione

Incentivazione 1. Il fondo annuo di incentivazione sara' costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformita' alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonche' da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.
2. L'utilizzazione del fondo e' finalizzata a promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttivita'.
3. Il fondo di incentivazione e' destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;
b) compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attivita';
c) spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attivita' di ricerca in sedi disagiate.
4. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , nonche' del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Note all' art. 28, comma 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980 ) reca disposizioni di "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". Il testo dei primi tre commi dell'art. 66 e' il seguente:
"Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni".
- Il testo del terzo comma dell'art. 102 del suddetto decreto n. 382/1980 e' il seguente:
"Nell'ambito della convenzione di cui all' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , verra' anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le indennita' di cui all' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ".
- La legge n. 833/1978 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978 ) reca norme per l'istituzione del servizio sanitario nazionale. Gli articoli 39 e 40 disciplinano i rapporti e relative convenzioni rispettivamente tra cliniche universitarie e regioni e tra enti di ricerca e regioni, in materia di attivita' del servizio sanitario nazionale.

Art. 29 - Indennita'

Indennita' 1. E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1› gennaio 1988.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale nelle seguenti misure:
Livelli
1› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 2› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000 3› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 4› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770.000 5› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.000 6› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 7› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 8› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 9› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 10› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000 3. La predetta indennita', nonche' i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.
4. Ove le indennita' di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennita' gia' in godimento allo stesso titolo, la differenza sara' corrisposta mediante assegno personale.
5. Restano comunque in vigore le indennita' di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilita', sede disagiata ed altre indennita' similari.
6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennita' per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.

Art. 30 - Trattamento di missione

Trattamento di missione 1. Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 31 - Conglobamento di quote dell'indennita' integrativa speciale

Conglobamento di quote dell'indennita' integrativa speciale 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota dell'indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilita' dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all' art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.
4. Per il personale iscritto a fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi si applicano le norme ed i criteri adottati per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche.
Parimenti si procedera' per l'analogo conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale.
5. Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
6. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 5. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
Nota all'art. 31, comma 3:
Il testo dell' art. 14 della legge n. 70/1975 e' il seguente:
"Art. 14. (Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza). Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa.
I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o gia' cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".
Nota all' art. 31, comma 5:
La legge n. 324/1959 ( Gazzetta Ufficiale n. 132 del 5 giugno 1959 ) reca "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' e in quiescenza".
CAPO VI Titolo VI TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 32 - Pari opportunita' in favore delle lavoratrici

Pari opportunita' in favore delle lavoratrici 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 33 - Tutela della salute

Tutela della salute 1. Le rappresentanze sindacali, con modalita' da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonche' promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica del personale.

Art. 34 - Visite mediche di controllo

Visite mediche di controllo 1. Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali.
2. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
3. Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 - Libretto sanitario

Libretto sanitario 1. E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 .
Nota all' art. 35:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1984 ) reca "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
CAPO VII Titolo VII RELAZIONI SINDACALI

Art. 36 - Diritto di informazione

Diritto di informazione 1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione, a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e periodica informazione alle organizzazioni sindacali, in particolare sulle seguenti materie:
a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche;
b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizzazione del lavoro;
c) investimenti e programmi dell'ente;
d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente e alla qualita' del lavoro.
2. Saranno altresi' attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione.
3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.
4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalita' tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuita' dell'azione amministrativa.
Nota all' art. 36, comma 1 :
Gli articoli 18 e 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 sanciscono il diritto delle organizzazioni sindacali alla informazione e ne dettano modalita' attuative.

Art. 37 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilita' e di passaggio di categoria o qualifica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

Art. 38 - Locali per le rappresentanze sindacali

Locali per le rappresentanze sindacali 1. Fermo restando quanto disposto dall' art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249 , e le situazioni piu' favorevoli esistenti, in ciascuna unita' operativa con almeno 100 dipendenti e' consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.
2. Nelle unita' operative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.
Nota all' art. 38, comma 1:
La legge n. 249/1968 ( Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1968 ) delega il Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle pensioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli statali.

Art. 39 - Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro 1. E' garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.
2. Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

Art. 40 - Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali

Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 41 - Diritto di affissione

Diritto di affissione 1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 42 - Garanzia nelle procedure disciplinari

Garanzia nelle procedure disciplinari 1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 43 - Patronato sindacale

Patronato sindacale 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza.
2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 .
Nota all' art. 43, comma 2:
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 29 agosto 1947 ) disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 44 - R e f e r e n d u m

R e f e r e n d u m 1. L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 45 - A s s e m b l e a

A s s e m b l e a 1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per trenta ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 46 - V e r i f i c a

V e r i f i c a 1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, in ogni sua parte, con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Nota all'art. 46, comma 2:
Il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 93/1983 e' il seguente:
"Nella relazione al Parlamento di cui all' articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita' le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte".
CAPO VIII Titolo VIII PRODUTTIVITA' E AGGIORNAMENTO

Art. 47 - P r o d u t t i v i t a'

P r o d u t t i v i t a' 1. Gli enti o istituti, per la realizzazione di reali e significativi miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, predisporranno, in quanto funzionali rispetto alla tipologia dei servizi stessi e le dimensioni delle strutture cui sono affidati, appositi piani articolati in:
a) progetti di tipo strumentale, volti ad acquisire metodologie, tecniche e strutture per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'ente o istituto;
b) progetti di risultato, direttamente rivolti al miglioramento quantitativo e qualitativo dei singoli servizi resi dall'ente o istituti.
2. I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attivita' per "ciclo di prodotto", individuazione degli standard di produttivita' e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.
3. I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standard di produttivita' o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2.
Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato gia' deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarita'.
4. I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilita' di servizio, anche interno all'unita' organica ove questa assicuri piu' servizi.
5. La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti e' effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicita' necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.
6. Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilita' nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.
7. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sara' compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 48 - Formazione e aggiornamento professionale

Formazione e aggiornamento professionale 1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacita' lavorative a quello organizzativo e tecnologico.
2. In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovra' procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
3. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere rivolti:
a) ad estendere l'aggiornamento professionale a tutto il personale ed in particolare a quello coinvolto nei processi di sviluppo dell'organizzazione del lavoro;
b) a consentire il piu' rapido ed efficace inserimento del personale di nuova assunzione o sottoposto a processi di mobilita' nello svolgimento delle attivita' di servizio;
c) a favorire, mediante adeguati processi di riconversione professionale, la realizzazione di opportuni interventi per fronteggiare aree di criticita' nell'esecuzione dei servizi istituzionali e sviluppare la piu' ampia mobilita' del personale.
4. In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorita' agli interventi formativi di quelle professionalita' che assumono valore portante per la realizzabilita' dei progetti medesimi.
5. Un ruolo specifico assumera' infine l'attivita' di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalita' in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.
6. Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti o istituti, secondo le loro dimensioni e possibilita' organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.
7. L'attivita' di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, puo' essere affidata a personale dell'ente o dell'istituto e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.
8. L'attivita' formativa puo' svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.
9. Per il personale delle qualifiche funzionali piu' elevate sara' prevista altresi' la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche anche presso Universita' italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attivita' dell'ente o istituto di appartenenza.
CAPO IX Titolo IX NORME SPECIALI

Art. 49 - Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore

Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore 1. In sede di prima applicazione del presente decreto ciascun ente o istituto provvedera' a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definira', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta degli enti firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto, i criteri generali tendenti ad omogeneizzare le specifiche discipline.

Art. 50 - Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica

Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica 1. Fatte salve le eventuali normative piu' favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente o istituto non potra' procedere alla dispensa dal servizio per inidoneita' fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.

Art. 51 - B i l i n g u i s m o

B i l i n g u i s m o 1. Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentito-Alto Adige.

Art. 52 - Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria

Disposizioni particolari per gli istituti
di sperimentazione agraria 1. Resta ferma la unicita' dei ruoli di cui all' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 52:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967 (suppl. ord. alla ( Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1968 ) reca "Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria". Il testo del primo comma dell'art. 51 e' il seguente:
"Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica e' stabilita dalle tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto:
a) ruolo dei direttori;
b) ruolo dei direttori di sezione;
c) ruolo degli sperimentatori;
d) ruolo amministrativo;
e) ruolo degli esperti;
f) ruolo dei segretari contabili;
g) ruolo del personale esecutivo;
h) ruolo dei preparatori;
i) ruolo degli uscieri;
l) ruolo degli autisti".

Art. 53

Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1› semestre dell'anno 1976.
1. Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.
Nota all'art. 53:
Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 14, comma 3.

Art. 54 - Compensi incentivanti la produttivita' per il personale degli enti di ricerca

Compensi incentivanti la produttivita'
per il personale degli enti di ricerca 1. In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttivita' di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 , restano confermate le deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.
Nota all'art. 54:
Il testo del primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 e' il seguente:
"Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente art. 2, compensi incentivanti la produttivita'".

Art. 55 - Norma di rinvio

Norma di rinvio 1. Per ciascun ente o istituto del comparto e' fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.

Art. 56 - Copertura finanziaria

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, in lire 71 miliardi per l'anno 1988 e in lire 79 miliardi per l'anno 1989 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall' art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.
Nota all' art. 56:
La legge n. 910/1986 (suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1986 ) reca "Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987)". Il testo dell'art. 8, comma 9, e' il seguente:
"9. Le economie di cui all' art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi".

Art. 57 - Entrata in vigore

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica GALLONI, Ministro della pubblica istruzione RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica AMATO, Ministro del tesoro COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988, con esclusione dell'art. 14, secondo comma, numeri 2 e 3, dell'art. 15, ultimo alinea da nono comma e dodicesimo comma; dell'art. 24, secondo comma; dell'art. 25, secondo, terzo e quarto comma; dell'art. 28, quarto comma; dell'art. 31, dell'art. 43; dell'art. 53 e dell'art. 54 ai sensi della delibera n. 1889 della Sezione controllo Stato del 21 gennaio 1988 Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 17 Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1988, con riserva relativamente agli articoli 14, secondo comma, numeri 2 e 3; 15, ultimo alinea del nono comma e dodicesimo comma; 24, secondo comma; 25, secondo, terzo e quarto comma; 28, quarto comma; 31, 43; 53 e 54 ai sensi della delibera n. 59/Sezioni riunite/E. del 9 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 8

Allegato 1-Profilo

Allegato 1
Profilo
COLLABORATORE PROFESSIONALE
DEGLI ENTI DI RICERCA
Svolge attivita' tecnica inerente alla specifica professionalita' posseduta.
Requisiti culturali: diploma di laurea e documentata esperienza nel campo tecnico professionale inerente al posto da ricoprire.
Modalita' di accesso: concorso pubblico, per esami.
Sfera di autonomia: piena per quanto riguarda gli atti operativi.
Grado di responsabilita': totale per quanto riguarda gli atti ed i provvedimenti della specifica professione.
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CGIL CISL UIL
RICERCA
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Premessa
Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.
La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.
Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale.
1) Area di applicazione.
Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.
2) Titolarita'.
Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
3) Termini di preavviso.
La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'.
4) Servizi essenziali.
Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica.
5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.
Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse.
6) Durata dello sciopero.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.
7) Forme di lotta.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalita' anomale.
8) Continuita' delle prestazioni.
Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza.
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FEDERDIRIGENTI
FUNZIONE PUBBLICA
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.
La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.
Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale.
1) Area di applicazione.
Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.
2) Titolarita'.
Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, d'intesa con la Federazione le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
3) Termini di preavviso.
La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'.
4) Servizi essenziali.
Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica.
5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.
Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse.
6) Durata dello sciopero.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.
7) Forme di lotta.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalita' anomale.
8) Continuita' delle prestazioni.
Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza.
CIDA - Ricerca
FANTONI
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CISNAL
FEDERAZIONE NAZIONALE STATALI
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Premessa
Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.
La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.
Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale.
1) Area di applicazione.
Il presente codice di autoregolamentazione impegna la CISNAL a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.
2) Titolarita'.
Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, la CISNAL sara' disponibile per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
3) Termini di preavviso.
La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'.
4) Servizi essenziali.
Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica.
5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero.
Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensione del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse.
6) Durata dello sciopero.
La CISNAL si impegna affinche' la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.
7) Forme di lotta.
La CISNAL si impegna a non proclamare scioperi a modalita' anomale.
8) Continuita' delle prestazioni.
Negli scioperi di lunga durata la CISNAL terra' nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza.
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CISAL
RICERCA
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Premessa
Lo sciopero e' un diritto costituzionale del lavoratore e pertanto costituisce un suo patrimonio inalienabile.
Si riconosce tuttavia che, considerata la complessita' della societa' moderna, occorre conciliare nei limiti del possibile i diritti del lavoratore con i diritti degli altri cittadini e con la tutela e la sicurezza degli impianti e beni strumentali di lavoro.
Con tale spirito e nell'intento di raggiungere tali risultati, il sindacato e la parte pubblica del "comparto della ricerca e sperimentazione" si impegnano ad osservare norme e procedure per realizzare corretti rapporti sindacali.
Reciprocita' degli impegni.
Le direzioni degli enti e istituti del comparto si impegnano alla corretta e sollecita applicazione del contratto e degli altri accordi sindacali, mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica si impegna a garantirne l'osservanza con interventi, ove richiesti, tempestivi ed efficaci, a norma dell'art. 2 del contratto.
Da parte sua il sindacato, col presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, assume gli impegni qui di seguito specificati.
Area di applicazione.
Il presente codice impegna il sindacato ad ogni livello, nazionale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nell'ambito degli enti e istituti rientranti nel comparto.
Dichiarazione dello sciopero.
La proclamazione di sciopero sara' comunicata alla Direzione della parte interessata con un preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione della sua durata e delle modalita' di attuazione.
Il sindacato si impegna a non attuare forme di sciopero con modalita' anomale.
Subito dopo la comunicazione, saranno attivate le procedure di conciliazione delle vertenze sindacali, come previsto dalla legge n. 93/1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 .
Dispensa dallo sciopero.
Si considerano essenziali, e quindi soggetti a particolare tutela, gli impianti la cui natura o la cui totale sospensione di attivita' e sorveglianza possano comportare gravi pericoli per la sanita' e incolumita' pubblica e danni irreparabili ai beni strumentali di lavoro. In particolare sono tutelati gli impianti nucleari, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/1964 .
La individuazione di tutti i predetti impianti sara' oggetto di accordi decentrati con le direzioni degli enti e istituti direttamente interessati.
Sono pertanto dispensati dallo sciopero i lavoratori addetti agli impianti come sopra individuati, nel numero strettamente necessario.
Sospensione dello sciopero per eventi gravi.
Non saranno proclamati scioperi, e comunque saranno sospesi se gia' indetti o in corso, nel caso di calamita' naturali o di eventi eccezionali di particolare gravita', per tutte le attivita' connesse a tali avvenimenti.
Validita' del codice.
Il presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero viene allegato al contratto del comparto degli enti e istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e ne costituiscono parte integrante.
Esso ha validita' fino alla data di scadenza degli effetti giuridici del contratto.
La Segreteria generale
C.I.S.A.S.
F.F.P.
COMPARTO RICERCA
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Il diritto di sciopero, che costituisce liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 11, legge n. 93/83 , sara' esercitato dalla CISAS-FFP - Comparto ricerca secondo le modalita' e i limiti appresso indicati.
1. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' prerogativa delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie delle CISAS.
2. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all' art. 11 legge n. 93/83 . Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro saranno attivate le procedure di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 .
3. All'atto stesso della proclamazione va data notizia dello sciopero alla cittadinanza divulgandone motivi e contenuti.
4. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da assicurare, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. A tal fine, sono considerati essenziali quei servizi e impianti del comparto che potrebbero determinare gravi pericoli per la collettivita' a seguito di totale sospensione delle attivita'.
5. Negli scioperi di lunga durata saranno tenuti nella dovuta considerazione, per garantirne le condizioni di sicurezza, le attivita' svolte a turni continuativi ed il personale che ne assicura lo svolgimento.
6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedano la resa di servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'.
7. La CISAS-FFP Comparto ricerca si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti 2 e 4 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo d'intesa 25 luglio 1986.
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CONF. S.A.L.
RICERCA
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
RELATIVO AL COMPARTO RICERCA
( Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 )
La sottoscritta organizzazione sindacale, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83 .
Punto 1.
Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali.
Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro.
Punto 2.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Punto 3.
Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono:
gli organismi nazionali, regionali e provinciali di comparto contrattuale dell'organizzazione sindacale ai vari livelli.
Punto 4.
Fermo restando quanto previsto dall' art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici (15) giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive:
a) il primo sciopero non superera' la durata di un'intera giornata di lavoro;
b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione.
Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro.
Punto 5.
La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione.
Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti.
Punto 6.
Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, ed i lavoratori iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni.
Punto 7.
Il presente codice ha validita' fino alla data di scadenza del contratto e puo' comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo.
La Segreteria generale
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USPPIUNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO - PRIVATO IMPIEGO
CODICE DI COMPORTAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Art. 1.
La Federazione sindacale USPPI-FENARP, con sede sociale in Roma, via Gramsci n. 34, si impegna ad invitare i propri iscritti ad astenersi dall'effettuare le prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, feriali e festive, diurne e notturne, che loro competono, esclusivamente per i motivi e secondo le modalita' indicate di seguito.
Art. 2.
L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della federazione sindacale di categoria sara' determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico, normativo ed economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro. Tale invito sara' rivolto agli iscritti dopo l'inutile esperimento della procedura per la prevenzione ed il componimento del conflitto di lavoro.
Art. 3.
L'invito di cui all'art. 2 sara' preceduto da formale comunicazione, inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonche' agli ordini e collegi professionali e alle autorita' interessate, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di quest'ultimo. In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.
Saranno assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attivita' indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonche' per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti dei lavoratori dipendenti.
Art. 4.
Le autorita' che hanno ricevuto la comunicazione dello sciopero, entro tre giorni dalla ricezione della stessa, dovranno convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione e le trattative intese alla soluzione amichevole della vertenza di lavoro. Detto tentativo non potra', comunque, superare il limite dei quindici giorni comunicati per l'inizio dello sciopero, salvo diverso accordo delle parti.
Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettivita' (calamita' naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonche' nei periodi di festivita' nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Federazione sindacale USPPI-FENARP si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.
Art. 5.
Qualora le trattative di bonaria risoluzione della vertenza di lavoro falliscano prima della data fissata nella comunicazione di sciopero o di quella successiva concordata dalle parti, ovvero superato il termine di tre giorni previsti all'art. 4 per la convocazione delle parti con esito negativo, la federazione sindacale di categoria confermera' con avviso inviato a tutte le autorita' di cui all'art. 3, comprese quelle ritenute interessate al conflitto di lavoro per disposizioni di legge o di ordinamento professionale, la data e la durata dello sciopero.
Art. 6.
In caso di ulteriore esito negativo dello sciopero teste' indicato, la confederazione o le federazioni sindacali di categoria interessate potranno proclamare lo sciopero a tempo indeterminato, secondo le modalita' indicate negli articoli 3 e seguenti.
Art. 7.
Nel corso delle trattative per la valutazione e il componimento bonario dei conflitti di lavoro e nel caso di tentativi di arbitrato, la federazione sindacale di categoria soprassiede da qualsiasi iniziativa sindacale a tutela degli interessi degli iscritti.
PEPE
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DIRSTAT
ADERENTE ALLA CONFEDIR - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
E SINDACATI NAZIONALI DEI FUNZIONARI DIRETTIVI DELLO STATO
OGGETTO: codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.
La DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, rileva innanzitutto che il Governo non ha finora provveduto a regolamentare il diritto di sciopero, ne' attraverso accordi con tutte le organizzazioni sindacali, ne' mediante lo strumento legislativo.
L'autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero dovrebbe infatti svolgere una funzione meramente integratrice rispetto ai citati accordi e soprattutto rispetto alla legge, principale strumento normativo in tale materia, cosi' come stabilito dagli articoli 39 e 40 della Costituzione rimasti in gran parte disattesi.
Cio' posto, questo Sindacato ritiene comunque opportuno stabilire alcuni criteri che siano alla base dell'autoregolamentazione, per disciplinare le forme di esercizio dello sciopero limitandone gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali.
A tal fine il Governo dovrebbe stabilire in tempi brevi, di concerto con le organizzazioni sindacali, criteri il piu' possibile obiettivi per definire il concetto di "servizio pubblico essenziale".
E' inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.
Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando le gravi carenze del Governo in materia, la DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, si impegna a seguire i seguenti criteri e modalita' di autoregolamentazione del diritto di sciopero:
le azioni di sciopero saranno effettuate con preavviso di almeno quindici giorni e saranno notificate alle amministrazioni ed alle parti interessate a comporre la vertenza;
saranno garantite, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza, nonche' la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;
gli scioperi saranno proclamati in modo tale da non arrecare danni alla salute ed alla incolumita' della collettivita', ne' provocare gravi turbative nell'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale;
l'opinione pubblica sara' tempestivamente informata delle motivazioni e dei contenuti nelle lotte sindacali intraprese;
le azioni di sciopero saranno sospese in caso di emergenza, come calamita' naturali o altri eventi eccezionali;
in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato a fini politici; tuttavia, poiche' e' nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, e' ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione in casi di particolare gravita' in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche.
Le norme di comportamento di cui sopra si riferiscono alle azioni di sciopero proclamate dalla DIRSTAT in tutta la sua organizzazione associativa.
Il segretario generale: TRENTANI
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ANPRI-EPR
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE RICERCATORI
ENTI PUBBLICI DI RICERCA
L'Associazione nazionale professionale ricercatori - Enti pubblici di ricerca (ANFRI-EPR) si impegna ad osservare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero:
1. La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e' riservata:
a) alla segreteria nazionale dell'Associazione, per gli scioperi nazionali riguardanti la generalita' del settore della ricerca, ovvero la generalita' dei ricercatori di singoli enti;
b) agli organismi direttivi delle sezioni territoriali dell'Associazione, d'intesa con la segreteria nazionale, per gli scioperi a carattere regionale o locale, riguardanti la generalita' del settore ovvero i ricercatori di singoli enti.
2. La proclamazione dello sciopero sara' comunicata agli enti dai quali dipendono i ricercatori interessati, nonche' alle autorita' competenti, con un preavviso di almeno quindici giorni, nel quale sara' altresi' indicata la motivazione dello sciopero e la sua durata.
3. La durata dello sciopero sara' fissata dall'organismo dell'Associazione che ne possiede la titolarita'. Nell'ambito delle vertenze contrattuali, il primo sciopero non superera' la durata di una giornata di lavoro. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un periodo di ore continuativo.
4. L'attuazione di ogni forma di sciopero avra' riguardo alla sicurezza degli utenti, del personale addetto e degli impianti. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravita' o di calamita' naturali, tali da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini o la piena funzionalita' degli enti interessati agli scioperi.
5. Anche in deroga a quanto fin qui stabilito, l'Associazione si riserva la piu' ampia liberta' di iniziativa quando fossero in pericolo i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia, della pace.
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