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088G0045

IT - DPR

088G0045

Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988 n. 44)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 1 e 2, lettera c) della legge 4 ottobre 1986, n. 657 e l' articolo 1 della legge 3 ottobre 1987, n. 403 ; Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall' articolo 3 della legge n. 657 del 1986 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Adeguamento del consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette alle nuova disciplina del servizio di riscossione 1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, e' costituito con decreto del Presidente della Repubblica, 2 agosto 1952, n. 1141 , as- sume con decorrenza dal 1› gennaio 1989, la denominazione di "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici". (1) ((2)) 2. Il consorzio provvede sulla base e nei limiti della concessione di cui all'articolo 3 alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti relativi alla riscossione delle entrate affidata ai concessionari, con il decreto del Presidente del Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il consorzio provvede inoltre ad ogni altra attivita' di automazione concernente i servizi affidati ai concessionari, alla compilazione di statistiche richieste dal servizio e altri lavori, relativi alla riscossione dei tributi, che potranno essergli commessi al Ministero delle finanze; puo' espletare altri lavori, purche' compatibili con l'attivita' di servizio per il Ministero delle finanze, che gli sono commessi da enti pubblici sia in via esclusiva che in collaborazione operativa con altri organismi.
3. Il consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato e deve richiedere l'iscrizione del registro delle imprese a norma dell' articolo 2196 del codice civile .
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 , convertito con modificazioni,
dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' differito al 1 gennaio 1990.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 3, comma 15) che "A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 , opera in forma di societa' per azioni".

Art. 2

Istruzioni ministeriali 1. Il Ministro delle finanze con propri decreti:
a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati; b) fissa la data di attuazione del sistema automatizzato per i singoli tributi e per le altre entrate affidate al servizio di riscossione, a norma dell'articolo 1, comma 2.

Art. 3

Affidamento del servizio e articolazione nei
centri elettrocontabili 1. La compilazione autorizzata dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 e' effettuata dal consorzio, in concessione amministrativa, per tutto il territorio della Repubblica, attraverso i propri centri elettrocontabili.
2. All'affidamento del servizio ed alla approvazione della relativa convenzione sara' provveduto con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((1)) 3. La durata della prima concessione e' di cinque anni: le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'amministrazione ha facolta' di determinare compiti ed attivita' concorrenti la riscossione dei tributi da affidare al consorzio.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 , convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 .

Art. 4

Le entrate del consorzio 1. Al raggiungimento dei fini statutari il consorzio provvede con il contributo annuo a carico dei concessionari del servizio di riscossione in misura percentuale all'ammontare dei compensi loro spettanti, nonche' con i corrispettivi derivanti dai lavori eventualmente eseguiti per conto dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 5

Vigilanza governativa 1. Il Ministero delle finanze esercitata, a norma dell' articolo 2619 del codice civile , la vigilanza sulle attivita' del consorzio.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 2619 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2619 (Controllo sull'attivita' del consorzio) - L'attivita' dei consorzi e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' governativa.
Quando l'attivita' del consorzio e affidare la gestione ad un commissario governativo, ovvero, nei casi piu' gravi, puo' disporre lo scioglimento del consorzio stesso".

Art. 6

Compensi per i servizi resi allo Stato 1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione e o elaborazione dei dati richiesti dallo Stato e dagli altri enti pubblici autorizzati, qualora essi siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti, automatizzati, e' dovuto al consorzio un corrispettivo che sara' determinato dal Ministro delle finanze, sentito il consorzio medesimo. 2. In tutti gli altri casi, il corrispettivo dei lavori richiesti dallo Stato sara' determinato, sulla base di analisi dei costi, d'intesa tra l'amministrazione finanziaria e il consorzio.

Art. 7

Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione 1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4, il Ministero delle finanze puo', per il recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico al concessionario operante territorialmente viciniore. 2. La somma dovuta dal concessionario moroso e' aumentata del compenso percentuale spettante al concessionario incaricato della riscossione coattiva nonche' gli interessi di mora a favore del consorzio.

Art. 8

Segreto d'ufficio 1. Le persone addette ai centri elettrocontabili o al rilevamento dei dati per la formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti indicati nell'articolo 1 sono vincolate al segreto d'ufficio nell'esercizio della propria attivita'. 2. In caso di violazione, si applica l' articolo 326 del codice penale .
Nota all'art. 8:
Il testo dell' art. 326 del codice penale e' il seguente:
"Art. 326 (Rilevazione dei segreti d'ufficio) - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rileva notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno".

Art. 9

Statuto 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvedera' alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovra' essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente:" l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intendera' approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni. ((1)) 2. Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione.
3. Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purche' non con questi ultimi compatibili.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 , convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526 .

Art. 10

Indennizzo a favore dei cessati esattori delle imposte dirette 1. Gli esattori titolari di gestioni esattoriali alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente l'Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, che non siano divenuti concessionari in alcun ambito territoriale, anche tramite la partecipazione alle societa' per azioni o in societa' co- operative cui sia stata affidata la riscossione dei tributi, hanno diritto ad ottenere, a domanda, dal consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, un indennizzo stabilito da un collegio di tre arbitri, all'uopo nominati, dal comitato nazionale dei delegati provinciali di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 dello Statuto del consorzio stesso approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141 . 2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale ivi previsto:
a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle Finanze, per la determinazione delle attivita' del consorzio esistenti dalla entrata in vigore della nuova disciplina del servizio della riscossione dei tributi; b) suddivise la meta' del valore delle attivita' suddette in quote proporzionali all'ammontare complessivo dei contribuenti annualmente versati nell'ultimo quinquennio da ciscun esattore consorziato; c) liquida, in favore di ciascun richiedente, la somma al medesimo dovuta in misura pari alla quota di pertinenza calcolata ai sensi della precedente lettera b).
Nota all'art. 10:
Il testo dell'art. 2 dell'allegato D.P.R. 2 agosto 1952, n. 1141 , e' il seguente:
"Art. 2 - Gli organi del Consorzio sono:
a) le Assemblee provinciali;
b) il Comitato nazionale dei delegati provinciali;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente;
e) la Giunta esecutiva;
f) il Collegio dei probiviri-revisori.
Le cariche sociali debbono essere attribuite esclusivamente ad esattori in carica".

Art. 11

Definizione dei diritti patrimoniali dello Stato 1. La meta' del valore del netto patrimoniale alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione, determinato con le modalita' di cui alle lettere a) dell'articolo 10, e' devoluta allo Stato. E' facolta' del consorzio chiedere la compensazione del debito che sorge da tale definizione con i crediti dal medesimo vantati nei confronti della amministrazione finanziaria che si rendano esigibili entro un anno dalla data di perfezionamento del procedimento di approvazione del bilancio straordinario di cui alla citata lettera a).

Art. 12

Vertenze tra la pubblica amministrazione ed il consorzio 1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e consorzio, per quanto concerne la formazione con mezzi e procedure automatizzate, dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti di cui all'articolo 1, e' devoluta al Ministro delle finanze.

Art. 13

Norme abrogate 1. Sono abrogati gli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n. 693 , e tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.
Nota A all'art. 13:
Il testo degli articoli da 10 a 20 della legge 13 giugno 1952, n. 693 , costituenti il titolo riguardante la meccanizzazione, dei ruoli esattoriali, era il seguente:
Meccanizzazione dei ruoli
"Art. 10 - I ruoli erariali e non erariali, affidati agli esattori comunali e consorziali per la riscossione con le norme e la procedura stabilite per le imposte dirette, sono compilati con sistemi e mezzi meccanici, a schede perfo- rate.
"Art. 11 - Il Ministro delle finanze con propri decreti:
a) emana le istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli meccanizzati, da osservarsi dagli uffici finanziari, degli enti impositori e degli enti esattori;
b) determina la sede dei centri presso i quali si procede alla compilazione meccanica dei ruoli e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro;
c) fissa per ciascun distretto di ufficio delle imposte, la data di attuazione del sistema meccanografico.
Art. 12 - La meccanizzazione dei ruoli e' effettuata, per tutto il Territorio della Repubblica, dell'amministrazione finanziaria e puo' da questa essere affidata in concessione ad un consorzio obbligatorio fra gli esattori delle imposte dirette in carica, da costituirsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze. Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto del Consorzio.
Alla concessione del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione con il Consorzio obbligatorio provvede con proprio decreto il Ministro per le finanze.
Art. 13 - Alle spese per l'impianto e per la gestione dei centri meccanizzati si provvede:
a) con un contributo da corrispondersi, una volta tanto, da tutte le esattorie, in base all'ammontare degli aggi di riscossione compresi nei ruoli dell'anno 1952 di ciascuna categoria:
b) con un contributo di esercizio, da corrispondersi dalle esattorie, in misura di percentuale all'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante ruoli e in misura percentuale dell'ammontare degli aggi delle riscossioni effettuate mediante versamenti diretti;
c) con un contributo degli enti impositori nella misura di centisimi 50 per ogni mille lire a carico - al netto degli aggi - iscritto nei ruoli meccanizzati, da trattenersi dagli esattori sui versamenti delle somme di pertinenza dei singoli enti;
d) con le entrate provenienti dall'esecuzione di lavori meccanografici per conto di terzi;
e) con il provento di cui all'articolo seguente:
Quando il servizio di meccanizzazione sia gestito direttamente dall'Amministrazione finanziaria, l'ammontare dei contributi indicati alle lettere a) e b) e' determinato dall'amministrazione stessa.
Nel caso di concessione del servizio al Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 12 dell'ammontare dei contributi indicati alle lettera a) e b) e' stabilito con deliberazione del consorzio stesso, da approvarsi dal Ministro delle Finanze.
Lo statuto del Consorzio regola i rapporti tra il titolare uscente di una esattoria ed il nuovo titolare, per quanto riguarda, sia i risultati di gestione sia i contributi specificati nel comma precedente.
Gli enti impositori forniscono ai centri meccanizzati le schede necessarie all'impianto ed all'aggiornamento, nonche' gli stampati occorrenti.
Art. 14 - A decorrere dai ruoli compilati con sistema meccanografico, che andranno in riscossione nel 1953, la quota di tributo iscritta in ciascun articolo, e' in sede di riscossione, arrotondata per eccesso al multiplo corrispondente al numero delle rate in cui il ruolo stesso e' posto in riscossione.
La differenza tra la somma risultante dalla normale tariffazione del ruolo e quella arrotondata e devoluta in conto psese di esercizio per la meccanizzazione.
Art. 15 - Il Ministero delle Finanze ha la vigilanza del Consorzio. Quando ricorrano gravi inadempienze ed irregolarita', esso puo' disporre, con proprio decreto motivato, la decadenza degli organi del Consorzio e la nomina di un commissario per la gestione o la liquidazione.
Art. 16 - Per l'esecuzione di lavori meccanografici richiesti dallo Stato, quando essi importino un movimento, di schede contemporaneo alla compilazione dei ruoli, e' dovuto al Consorzio un compenso nella misura che sara' determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Consorzio Medesimo.
Nel caso in cui lavori richiedano un movimento di schede non contemporaneo alla compilazione dei ruoli, il compenso e' determinato caso per caso, di comune accordo tra l'Amministrazione finanziaria e il Consorzio.
Art. 17 - Nel caso di mancato pagamento da parte degli esattori delle imposte dirette, dei contributi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 13, e di mancato versamento al Consorzio del Contributo indicato alla lettera c) dell'articolo stesso, il Ministero delle finanze, puo' per il loro recupero, autorizzare la compilazione dei ruoli straordinari, da darsi in carico ai ricevitori provinciali per la riscossione in unica soluzione con le norme che regolano la riscossione delle imposte dirette.
La somma dovuta dall'esattore moroso e' aumentata dall'aggio del 2% (due per cento) per il ricevitore provinciale e della indennita' di mora
La differenza in piu' o meno fra il carico totale del ruolo risultante, nella liquidazione del frontespizio, dell'applicazione integrale delle aliquote ed il carico totale dato dalla tariffazione dei singoli articoli, va in aumento o in diminuzione del carico dell'unico ente impositore, del solo carico erariale quando il ruolo riguarda gli altri enti, impositori oltre lo Stato dell'ente impositore che il carico piu' elevato, quando tra piu' enti impositori, non figura lo Stato.
Art. 19 - Le persone addette ai centri meccanizzati od al rilevamento statistico sono vincolate al segreto d'ufficio per ogni notizia, di cui vengano a conoscenza in dipendenza dell'esercizio della propria funzione.
In caso di violazione, si applica l' art. 326 del codice penale .
Art. 20 - Per le vertenze, che dovessero sorgere tra enti impositori e Consorzio circa l'applicazione delle norme contenute nello statuto di cui al precedente art. 12, in genere, per quanto concerne la meccanizzazione dei ruoli, affidata al Consorzio stesso, sono applicabili la norma dell'articolo 100 del testo unico sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401".

Art. 14

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito di Sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 28 gennaio 1988.
COSSIGA
GORIA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle Finanze
FANFANI, Ministro dell'interno
AMATO, Ministro del Tesoro
FORMICA, Ministro del Lavoro
e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei Conti,
addi' 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72,
foglio n. 11
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