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088G0170

IT - DPR

088G0170

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1988 n. 119)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 01/05/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l' art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;
Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 , con scadenza al 30 giugno 1988;
Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E M A N A il seguente decreto:
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie nei loro studi privati, sottoscritto ai sensi dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , riportato nel testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 17

Art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE NEI LORO STUDI PRIVATI.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo regola, in conformita' all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i professionisti per l'esecuzione, in regime convenzionale, delle prestazioni specialistiche sanitarie di cui all'allegato A, da erogare nei loro studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale medesimo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Art. 2.
Incompatibilita'
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' da altre disposizioni di legge, non possono essere instaurati rapporti convenzionali ai sensi del presente accordo con il professionista che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale;
b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.;
c) operi a qualsiasi titolo in case di cura e presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione;
d) sia titolare di incarico ambulatoriale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291 , o da determinazioni di altri enti che abbiano recepito il suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatte salve, ai sensi dell'art.
4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 le situazioni legittimamente precostituitesi;
e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o istituzioni sanitarie private soggette a regime autorizzativo ai sensi dell' art. 43 della legge n. 833 del 1978 ;
f) sia titolare in altra branca specialistica di rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo;
g) sia titolare nella stessa branca specialistica e con la medesima U.S.L. di altro rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo;
h) svolga attivita' fiscale per conto della stessa U.S.L.;
i) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 , e dei medici pediatri di libera scelta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290 ;
l) sia iscritto negli elenchi regionali dei medici "ex-associati" di cui alla "Norma transitoria n. 4" del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1987 e alla "Norma transitoria n. 1" del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 1987 ;
m) sia titolare di incarico di guardia medica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292 , e nell'ambito della medicina dei servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504 .
2. Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.
3. Il provvedimento di risoluzione e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Art. 3

Art. 3.
Instaurazione del rapporto
1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito della programmazione regionale, intenda avvalersi della collaborazione di professionisti ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni:
a) disciplina specialistica e relative prestazioni, che formeranno oggetto di convenzione;
b) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa;
c) localita' in cui l'attivita' oggetto di convenzione deve essere svolta.
2. Possono presentare domanda gli specialisti inseriti nella graduatoria zonale di cui agli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 , relativo alla disciplina specialistica interessata, i quali dispongano di idoneo studio professionale nella localita' indicata nell'avviso pubblico.
3. I professionisti che hanno presentato domanda sono interpellati dall'U.S.L. secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria zonale di cui al comma 2.
4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito.
5. La mancata presentazione entro il termine prestabilito senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti come rinuncia alla convenzione.
6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico.
7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'idoneita' dello studio professionale messo a disposizione dal professionista, provvede a instaurare il rapporto convenzionale mediante invio di lettera raccomandata A.R. in due esemplari, uno dei quali deve essere restituito firmato per accettazione dal professionista entro i cinque giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 4

Art. 4.
Compito del professionista
1. Nell'ambito della disciplina per la quale e' convenzionato, il professionista e' tenuto ad eseguire tutte le prestazioni elencate nell'allegato nomenclatore (allegato A), richieste dal medico curante ed autorizzate dalla U.S.L. ai sensi dell' art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 , o mediante rilascio di impegnativa conforme allo schema allegato (allegato C) o secondo altre modalita' collegate all'adozione di tecniche meccanizzate che garantiscano idonee forme di controllo.
2. Le prestazioni sono di norma eseguite in favore degli aventi diritto residenti nell'ambito dell'U.S.L., con la quale e' instaurato il rapporto convenzionale.
3. Se il professionista opera in un comune comprendente piu' UU.SS.LL., il rapporto convenzionale esplica i suoi effetti in favore di tutti gli aventi diritto residenti nell'ambito comunale.
4. Le regioni, tuttavia, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 19 della legge n. 833 del 1978 , possono consentire deroghe alle disposizioni dei 2 e 3.
5. L'esecuzione delle prestazioni protesiche nell'ambito della disciplina di odontostomatologia sara' regolata da apposito protocollo che le parti si impegnano a concordare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del presente accordo. Alla trattativa riguardante il protocollo in questione partecipano le sole organizzazioni sindacali interessate.
6. Si conviene comunque fin d'ora che le prestazioni protesiche sono obbligatoriamente comprese nel nomenclatore delle prestazioni relative alla branca di odontostomatologia.
7. Nello svolgimento dei suoi compiti il professionista:
a) formula il proprio referto e lo consegna all'utente in busta chiusa per il medico curante;
b) suggerisce, ove lo ritenga necessario, gli interventi terapeutici o l'esecuzione di ulteriori indagini utili per una compiuta risposta al quesito diagnostico che gli e' stato sottoposto.

Art. 5

Art. 5.
Doveri del professionista
1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale il professionista mette a disposizione degli utenti del Servizio sanitario nazionale il proprio studio professionale, che deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili all'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e di aerazione idonea.
2. E' in facolta' delle UU.SS.LL. procedere in ogni tempo, con proprio personale sanitario, alla verifica dell'idoneita' dello studio.
3. Non e' consentito il trasferimento dello studio professionale nell'ambito del territorio della U.S.L., se non previo assenso degli organi competenti dell'U.S.L.
4. Lo svolgimento di altre attivita' in regime libero professionale non deve in alcun modo provocare ritardi nell'esecuzione di prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale.
5. Il professionista convenzionato e' tenuto ad eseguire personalmente le prestazioni autorizzate dalle UU.SS.LL.
6. Ferma restando la titolarita' del rapporto convenzionale, il professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di un altro professionista, in conformita' alle disposizioni di legge vigenti, che sia in possesso del titolo prescritto, non abbia superato l'eta' di 65 anni e non versi in situazione di incompatibilita'.
7. E' peraltro esclusa, nell'ambito di tale collaborazione, ogni ipotesi di sostituzione.

Art. 6

Art. 6.
Compensi
1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione autorizzata ed eseguita, il compenso omnicomprensivo specificato nell'accluso nomenclatore tariffario.
2. Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito al costo dei materiali e alle spese generali. Per la branca di odontostomatologia, i suddetti costi vengono determinati nella misura del 30 per cento.
3. Entro la fine di ogni mese il professionista invia, all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, la distinta delle prestazioni eseguite nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente firmate dagli utenti nonche' dei referti formulati se richiesti dalla U.S.L., ai fini dei controlli dovuti e laddove non siano state attivate procedure automatizzate di controllo.
4. I compensi sono liquidati entro la fine del mese successivo all'invio della distinta.
5. E' fatto divieto al professionista di percepire direttamente dall'utente compensi a qualsiasi titolo per le prestazioni convenzionate e autorizzate. La violazione, accertata e contestata, di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 7

Art. 7.
Contributo ENPAM
1. Sui compensi di cui all'art. 6, al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 22 per cento di cui il 13 per cento a proprio carico e il 9 per cento a carico del medico.

Art. 8

Art. 8.
Cessazione e sospensione del rapporto
1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme cessa:
a) per compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9;
c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
e) per l'insorgere di uno dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2;
f) per altre cause espressamente previste dal presente accordo;
g) per recesso del professionista da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
h) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato.
2. Il rapporto e' sospeso per:
a) provvedimento della commissione di cui all'art. 9;
b) sospensione dall'albo professionale;
c) emissione di ordine o mandato di cattura.

Art. 9

Art. 9.
Commissione regionale di disciplina
1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da:
a) l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato;
b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale;
c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
d) tre professionisti designati dalla federazione regionale dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.
2. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del comma 1, provvede in via autonoma la Federazione regionale dei medici e degli odontoiatri.
3. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei professionisti designati dalla federazione regionale dei medici e quelle di segretario da un funzionario nominato dall'assessore regionale alla sanita'.
4. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanita'.
5. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni.
6. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda.
7. La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
8. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente.
9. La commissione propone alla U.S.L., con atto motivato, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:
a) richiamo:
1) trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;
b) diffida:
1) violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo;
c) sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:
1) recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o diffida;
2) gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
3) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile;
4) omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'accordo;
5) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita';
d) risoluzione del rapporto:
1) recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto.
10. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonche' alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora il professionista sia titolare di altro rapporto disciplinato dalle presenti norme.
11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

Art. 10

Art. 10.
Commissione professionale
1. In ogni regione e' costituita, ai sensi dell' art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:
a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione domografica, patologica e organizzativa locale;
b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare lo stato relativo alle richieste farmaceutiche e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica.
3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita:
a) cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale;
b) quattro rappresentanti dei professionisti convenzionati designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo;
c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.

Art. 11

Art. 11.
Quote sindacali
1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del professionista attraverso le U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari, per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.
3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Art. 12

Art. 12.
Durata dell'accordo
1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Norme Finali

NORMA FINALE N. 1
1) Sono confermati nel rapporto convenzionale i professionisti che gia' ne siano titolari alla data del 23 luglio 1987 e che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
2) Ai professionisti confermati spettano, per le prestazioni erogate secondo il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 negli anni 1985, 1986 e 1987, le maggiorazioni appresso indicate da calcolare sul relativo fatturato dell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita:
1985 1986 1987
+ 60% + 9,9% + 6,3%
3) Dal fatturato anzidetto vanno scorporati gli importi relativi alle visite effettuate, sui quali le maggiorazioni da apportare con le medesime modalita' sono le seguenti:
1985 1986 1987
+ 200% + 17,6% + 10,4%
4) A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai professionisti confermati si applica il tariffario di cui all'allegato A.
5) Laddove la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo avvenga in data successiva al 1› gennaio 1988 per le prestazioni erogate fino alla data di pubblicazione, le quali risultino non piu' comprese nel nomenclatore tariffario di cui all'allegato A, si applica la maggiorazione del 4,5% sulle tariffe in vigore al 31 dicembre 1987.
6) Con domanda di conferma i professionisti dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione anche futura, comunque collegata alla controversa interpretazione del punto 4) dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla corresponsione dei compensi arretrati di cui ai commi secondo e terzo.
7) Ai fini della corresponsione dei compensi di cui al comma precedente il convenzionato e' tenuto ad inoltrare all'ente erogatore di competenza la distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986, 1987 con la evidenziazione delle relative maggiorazioni nel rispetto del nomenclatore di cui all'allegato sub A e tenuto presente che la percentuale di maggiorazione sara' calcolata sulla tariffa nell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita.
8) L'ente erogatore procede, entro novanta giorni successivi, alla verifica della richiesta di cui al comma precedente ed alla corresponsione di quanto dovuto in relazione alle disponibilita' finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari.
9) La conferma del rapporto convenzionale e' subordinata alla accettazione espressa globalmente e non condizionata di tutte le clausole del presente accordo collettivo.
10) La conferma si intende riferita a tutte le prestazioni elencate, per le singole branche specialistiche, nel nomenclatore allegato sub A, ad accezione di quelle contrassegnate con asterisco il cui inserimento nel rapporto convenzionale e' subordinato a preventiva autorizzazione regionale.
11) Per i professionisti confermati ai sensi della presente norma, il limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale e' fissato al compimento del settantesimo anno di eta'.
12) L'autorizzazione regionale di cui al comma ottavo viene concessa tenuta presente la idoneita' delle attrezzature del convenzionato e la carenza delle stesse nel territorio servito.
NORMA FINALE N. 2
1) Per la disciplina di odontostomatologia la conferma del rapporto convenzionale ai sensi della norma finale n. 1 e' estesa anche alle prestazioni protesiche solo con l'esplicito assenso degli interessati.
NORMA FINALE N. 3
1) Nel caso che il rapporto convenzionale, nell'ambito di una delle discipline specialistiche considerate dal presente accordo e non esercitate in regime di autorizzazione sanitaria, intercorra con una persona giuridica privata o societa' di fatto, questa, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, invia alla U.S.L. competente formale comunicazione, corredata di atto deliberativo dell'organo sociale competente secondo statuto, indicante il nominativo del professionista - socio o direttore responsabile della societa' - in testa al quale il rapporto stesso si trasferisce, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti, salva la deroga al limite di eta' di 50 anni.
2) In ogni caso, trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, il rapporto convenzionale con la persona giuridica si risolve di diritto.
3) Nel caso che non pervenga la comunicazione di cui al primo comma il socio o direttore responsabile della societa', che a suo tempo si sia avvalso della facolta' prevista dal punto 2, primo comma, dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, viene iscritto a domanda nell'elenco dei convenzionati esterni presso le stesse UU.SS.LL. per cui operava la societa' e per la medesima branca specialistica, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti e salva la deroga al limite di eta'.
NORMA FINALE N. 4
1) Nella prima fase di attuazione dell'accordo le regioni, valutate le situazioni di carenza eventualmente determinatesi presso le UU.SS.LL. a livello delle singole branche specialistiche nel settore del convenzionamento esterno in conseguenza del divieto di instaurare nuovi rapporti convenzionali introdotto con l'accordo del 22 febbraio 1980, possono autorizzare l'inclusione negli elenchi degli specialisti esterni di quei professionisti che, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo, ne abbiano fatto domanda o la facciano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Dichiarazioni

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
1) La parte pubblica, in relazione alla richiesta formulata dai sindacati firmatari dell'accordo assume l'impegno di adottare appropriate iniziative affinche', in sede di rinnovo dell'accordo con i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291 , si convenga di integrare la composizione del comitato consultivo zonale di cui all'art. 13 dell'accordo citato, relativamente alle fasi riguardanti la formazione delle graduatorie con la partecipazione di uno o piu' rappresentanti designati dai sindacati firmatari del presente accordo.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1) La parte pubblica e la FNOOMM sono impegnate ad esaminare e possibilmente definire entro tre mesi dalla pubblicazione dell'accordo il problema della contribuzione previdenziale degli odontoiatri.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
1) Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
1) Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla sanita'", usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
2) Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei medici", "Federazione regionale degli ordini dei medici" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici", vanno intese come "Ordine dei medici e degli odontoiatri", "Federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
1) Le parti concordano sull'opportunita' che un'apposita commissione paritetica, da costituire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, proceda entro la vigenza dell'accordo medesimo, all'esame dei problemi concernenti il nomenclatore tariffario, allegato A, relativamente alle voci di cui agli elenchi allegati D ed E.
2) Le intese raggiunte dalla commissione saranno oggetto di determinazione del Ministro della sanita' che vi provvede con proprio decreto con efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Allegato A

ALLEGATO A NOMENCLATORE TARIFFARIO
ALLERGOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Ricerca allergologica completa (via percutanea) . . . . . . 13.400
CARDIOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Elettrocardiogramma ambulatoriale . . . . . . . . . . . . . 19.300 * E.c.g. con prova da sforzo (Master) . . . . . . . . . . . . 26.900 Esame policardiografico completo . . . . . . . . . . . . . 20.200 Oscillografia su due arti . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 Oscillometria su due arti . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.100 * Velocimetria Doppler tronchi sopraortici . . . . . . . . . 24.000 * Velocimetria Doppler per due arti . . . . . . . . . . . . . 14.400 * Ecocardiogramma completo bidimensionale (completo di
fotocopia di fotografia) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 Pletismografia (per arto) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.800 CHIRURGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Riduzione di ernia intasata per taxis . . . . . . . . . . . 10.800 Riduzione di prolasso rettale . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 Riduzione incruenta di parafimosi . . . . . . . . . . . . . .6.700 Toletta e sutura di ferita superficiale . . . . . . . . . . .5.400 Idem con legatura dei vasi . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 Toletta e sutura di ferite profonde, escluse quelle
interessanti tendini, nervi e vasi . . . . . . . . . . . . 19.300 Puntura sovrapubica della vescica . . . . . . . . . . . . . 10.300 Piccoli interventi di chirurgia generale (compreso materiale)
Incisione di ascessi e flemmoni superficiali e circoscritti 11.600 * Incisione di ascessi sottoaponevrotici . . . . . . . . . . 19.300 Vuotamento di ematomi (per aspirazione o incisione) . . . . .6.700 Iniezioni intra-ascessuali modificatrici (escluso medicinale)
3.400
Patarecci superficiali tendinei od ossei . . . . . . . . . 16.000 Estrazione di corpi estranei superficiali . . . . . . . . . .6.700 * Estrazione di corpi estranei profondi . . . . . . . . . . . 24.000 Unghia incarnita:
a) asportazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200 b) cura radicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.300 Asportazione di tumori superficiali benigni e cisti . . . . 16.000 * Operazione di parafimosi . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.600 * Intervento bioptico su organi esterni con incisione e sutura
(compresa anestesia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.500 * Asportazione radicale di cisti sinoviale o tendinea . . . . 16.800 Prelievo con biopsia semplice . . . . . . . . . . . . . . . .6.700 Capo e collo
Asportazione di epulidi (con resezione del bordo alveolare) 25.700 Frenulotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.100 Asportazione di ranula sublinguale . . . . . . . . . . . . 20.200 Incisione di flemmoni o favi del collo . . . . . . . . . . 16.000 Torace
Mammella: incisione per mastite . . . . . . . . . . . . . . 16.900 Puntura esplorativa della pleura . . . . . . . . . . . . . .6.700 Toracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.100 Lavaggio pleurico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.700 * Puntura dello sterno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800 * Istituzione di pneumotorace . . . . . . . . . . . . . . . . 16.900 * Rifornimenti successivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.700 * Sottrazione di aria in caso di pneumotorace spontaneo:
a) isolato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 b) successivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.700 Peritoneo
Paracentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.700 Stomaco e duodeno
* Esofagoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.600 * Esofagoscopia con prelievo bioptico (escluso esame
istologico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500 * Gastroduodenoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.200 Prestazioni Tariffa
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Retto-Ano
* Asportazione di polipi rettali . . . . . . . . . . . . . . 33.600 * Intervento per ragadi anali (cruento o con crioterapia)
23.600 Dilatazione graduale del retto . . . . . . . . . . . . . . .6.700 * Retto-sigmoido-scopia:
a) diagnostica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.200 b) con intervento endoscopico . . . . . . . . . . . . . . 26.900
Regioni posteriori
Favo della nuca e del dorso . . . . . . . . . . . . . . . . 16.900
Medicazioni
Prima medicazione successiva all'intervento (compreso
materiale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.000 Medicazioni successive (compreso materiale) . . . . . . . . .2.000
Chirurgia vasale
* Iniezioni endovenose sclerosanti (per seduta) . . . . . . . .5.300 Iniezioni endoarteriose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800 Iniezioni periarteriose . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.400
DERMOSIFILOPATIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Asportazione o distruzione di piccole neoformazioni benigne cutanee in anestesia locale (cisti, fibromi, lipomi, fibrolipomi, verruche, ecc.) per seduta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.100 Crioterapia con neve carbonica (per seduta) . . . . . . . . 10.500 Prelievo semplice per biopsia (escluso esame istologico)
6.700 * Iniezioni sclerosanti (per seduta) . . . . . . . . . . . . 5.300 Ricerca allergologica completa (via percutanea) . . . . . . 13.400 Ricerca treponema al paraboloide . . . . . . . . . . . . . 10.100 Ricerca gonococco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300
DIABETOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 * Esame urine per ricerca ps, glucosio e acetone . . . . . . . 900 * Glicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.400 * Curva glicemica (su sangue capillare) . . . . . . . . . . . 11.800
ENDOCRINOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 * Agobiopsia tiroidea con riscontro citologico . . . . . . . 16.900 * Agobiopsia mammaria con riscontro citologico 16.900 * Esame del liquido seminale con indice di fertilita' piu' determinazioni biochimiche 7.800 * Ecografia della tiroide . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000
GASTROENTEROLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 * Esofagoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.600 * Esofagogastroscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500 * Esofagogastroduodenoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . 37.200 * Colonscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.600 * Rettosigmoidoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.600 * Endoscopia con prelievo bioptico (escluso esame istologico):
- esofago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500 - stomaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.400 - duodeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.800 - colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.800 - retto e sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500
MEDICINA DELLO SPORT
Prestazioni Tariffa
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* Visita specialistica limitata all'idoneita' . . . . . . . . 26.400 * Esame urine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200 * E.c.g. a riposo e dopo sforzo, con calcolo dell'I.R.I.
26.900 * Valutazione spirografica (volumi statici e dinamici)
14.800
NEFROLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400
NEUROCHIRURGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 * Iniezione perinervosa (escluso medicamenti) . . . . . . . . 14.400 * Iniezione epidurale (escluso medicamenti) . . . . . . . . . 8.700 * Infiltrazione ganglio stellato o del simpatico cervicale
20.200 * Infiltrazione anestetica del plesso presacrale 13.400 * Alcoolizzazione del ganglio di Gasser . . . . . . . . . . . 40.400 * Alcoolizzazione del ganglio ciliare . . . . . . . . . . . . 10.100 * Alcoolizzazione del nervo laringeo superiore . . . . . . . 18.200
NEUROPSICHIATRIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Elettroencefalogramma semplice o con sensibilizzazione 37.000 Elettroencefalogramma con sonno farmacologico 40.000 Potenziali evocati + EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 Esame elettrodiagnostico con curva I/T . . . . . . . . . . 13.800 Esame elettromiografico:
1) per segmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800 2) per segmento con velocita' di conduzione motoria 16.100 3) per segmento con velocita' di conduzione sensitiva 17.400 4) per segmento con prova elettrodiagnostica . . . . . . . 18.600 Test mentali psicometrico e psicologico . . . . . . . . . . .5.400 * Elettroencefalogramma dinamico/24 ore . . . . . . . . . . . 50.000 * Doppler carotideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000
OCULISTICA
Prestazioni Tariffa
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Visita oculistica completa di fundus oculi 26.400 Esame oculistico completo di prescrizioni di lenti
31.700 * Ecografia oftalmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Congiuntiva
Asportazione corpi estranei . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800 * Sutura congiuntivale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500 * Asportazione di piccole cisti congiuntivali 16.500 * Iniezioni sottocongiuntivali . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 * Pterigio o pinguecola con relativa plastica . . . . . . . . 37.000 * Plastica congiuntivale per scorrimento . . . . . . . . . . 37.000
Vie lacrimali
Sondaggio o lavaggio vie lacrimali (per ciclo terapeutico)
11.100 * Incisione di flemmone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 * Stricturotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 * Asportazione del sacco o della ghiandola lacrimale
67.400
Palpebre
* Calazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.900 * Sutura cutepalpebrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.600 * Sutura per ferite a tutto spessore . . . . . . . . . . . . 5.300 * Asportazione tumori con plastica per scorrimento
24.700 * Epicanto, colobomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.400 * Riapertura dell'anchiloblefaron . . . . . . . . . . . . . . 13.400 * Depilazione per trichiasi con elettrolisi . . . . . . . . . 8.100
Cornea
Estrazione di corpi estranei dalla cornea . . . . . . . . . 12.800
Orbita
* Iniezioni endorbitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.700
Varie
Medicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 Esercizi ortottici (per seduta) . . . . . . . . . . . . . . 3.400
ODONTOSTOMATOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400
Chirurgia
Estrazione di un dente o radice di un dente con anestesia
plessica o tronculare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 Estrazione del dente del giudizio in disodontiasi con
anestesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.900 Estrazione di un dente in inclusione ossea completa o
parziale con anestesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.800 Intervento per epulidi con anestesia . . . . . . . . . . . 45.400 Piccoli interventi di chirurgia orale comprese le medicazioni
successive (incisione ascessi, piccole sequestromie, raschiamento osseo, ecc.) con anestesia 19.400
Prestazioni Tariffa
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* Interventi chirurgici preprotesici (per ogni emiarcata)
25.900 Prelievo per biopsia (escluso esame istologico) con
anestesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.300 Rimozione di protesi fissa per ogni elemento di fissaggio
con anestesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.300
Terapia conservativa
Cura ed otturazione dentale per carie non penetrante
24.700 ((Cura ed otturazione di carie penetrante con terapia canalare per
monoradicolati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.200)) Cura ed otturazione di carie penetrante con terapia
canalare per pluriradicolati 51.500
Terapia della paradentosi
Ablazione tartaro per seduta (massimo due sedute)
6.800 Cura stomatite, gengiviti, alveolite per seduta (fino a un
massimo di 10 sedute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.500 * Cura della piorrea alveolare (per seduta, fino a un
massimo di 10 sedute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.600
Radiodiagnostica
Radiografia endorale (un radiogramma) . . . . . . . . . . . 7.200
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Collare di Schans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.900 Minerva (gessata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.000 Bendaggio molle o semirigido (compresa riduzione):
a) piccoli segmenti (gomito, polso, mano, caviglia, piede) 21.000 b) grandi segmenti (spalla, anca, torace, ginocchio) 28.000 Apparecchi gessati (compresa riduzione):
a) piccoli segmenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.000 b) grandi segmenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.000 Rimozione apparecchio gessato . . . . . . . . . . . . . . . .6.700 Bendaggio alla colla di zinco:
a) gamba-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.200 b) coscia-piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Artrocentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 Iniezione endoarticolare su qualsiasi articolazione (compresi
medicamenti, ad esclusione dei cortisonici) . . . . . . . .16.800 Iniezione perinervosa (esclusi medicamenti) . . . . . . . . 14.400
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Biopsia del collo dell'utero . . . . . . . . . . . . . . . 16.800 * Biopsia con incisione della vagina . . . . . . . . . . . . 16.800 Colposcopia ed eventuale prelievo del materiale per esame
colpocitologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.100 Diatermocoagulazione del collo uterino (cura completa)
26.900 Asportazione di polipi utero-cervicali . . . . . . . . . . 24.700 Prelievo endouterino con dilatazione del collo . . . . . . 32.900 * Ecografia ostetrico-ginecologica . . . . . . . . . . . . . 30.000 Applicazione di I.U.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.500 OTORINOLARINGOIATRIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 * Esame cocleo-vestibolare . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.500 * Esame audiometrico tonale completo . . . . . . . . . . . . 16.500 * Esame funzionale completo dell'orecchio (esame audiometrico e prova vestibolare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.800 * Prelievo per biopsia (faringe-naso-orecchio) escluso esame
istologico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.300 * Esame impedenziometrico . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.600
Orecchio
Cateterismo tubarico unico . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700 Cateterismi con insufflazioni tubariche (per seduta)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700 Prima medicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 Successiva medicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 Estrazione tappo cerume . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700 Corpi estranei del condotto: asportazione per via naturale
con lavaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.700 Corpi estranei del condotto: asportazione strumentale per
via naturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 Asportazione polipi dell'orecchio . . . . . . . . . . . . . 22.200 Incisione ascesso condotto uditivo . . . . . . . . . . . . 9.400 Asportazione cisti orecchio esterno . . . . . . . . . . . . 10.100
Naso
Asportazione polipi nasali isolati . . . . . . . . . . . . 31.000 Causticazioni varici setto nasale (cura completa)
12.800 Tamponamento nasale anteriore (cura completa) . . . . . . . 9.100 Tamponamento nasale anteroposteriore . . . . . . . . . . . 16.800 Asportazione strumentale di corpi estranei . . . . . . . . 11.500 Trattamento sinechie nasali . . . . . . . . . . . . . . . . 6.700 Cauterizzazione dei turbinati (per ogni lato) . . . . . . . 6.700 Aspirazione di Protz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.700 * Puntura transmeatica del seno mascellare . . . . . . . . . 19.300 Trattamento di frattura del naso (in quanto trattabile
ambulatorialmente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.800 * Asportazione tumori benigni fosse nasali . . . . . . . . . 20.200
Faringe
* Asportazione vegetazioni adenoidi con analgesia . . . . . . 32.500 Incisione ascesso peritonsillare . . . . . . . . . . . . . 22.200 Asportazione corpi estranei: mesofaringe . . . . . . . . . 11.100 Asportazione corpi estranei: ipofaringe . . . . . . . . . . 27.000 Uvolotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 * Asportazione tumori benigni faringotonsillari . . . . . . . 20.200
Laringe
Laringoscopia indiretta con anestesia locale . . . . . . . 9.300 * Medicature endolaringee in anestesia locale . . . . . . . . 10.200 * Asportazione polipi laringei (in quanto trattabili
ambulatorialmente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.800 * Alcoolizzazione del nervo laringeo superiore . . . . . . . 18.200 Incisione ascesso dell'epiglottide . . . . . . . . . . . . 18.200 Asportazione corpi estranei in laringoscopia indiretta
47.100 * Biopsia laringea con anestesia locale (escluso esame
istologico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.200
PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 * Esame spirometrico di base (CPT, CV, VC, VRE, VRI,
VEMS, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria, consumo 02)
28.800 * Esame spirometrico di base + curva flusso-volume e
relativa determinazione dei parametri di flusso 43.200 * Esame spirometrico di base con eventuale curva flussovolume
dopo broncodilatazione farmacologica . . . . . . . . . . . 55.000 * Esame spirometrico di base + determinazione volume
residuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 * Diffusione alveolo-capillare . . . . . . . . . . . . . . . 28.800 * Test compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.700 Rieducazione ventilatoria e drenaggio posturale (per
seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.200 Ventilazione e pressione positiva intermittente (per seduta)
7.000 Aerosolterapia con farmaci (escluso costo farmaci, per
seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000 Ricerca allergologica completa (via percutanea)
13.400
REUMATOLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Artrocentesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 Iniezioni endoarticolari su qualsiasi articolazione (compresi
medicamenti, ad esclusione dei cortisonici) 16.800
UROLOGIA
Prestazioni Tariffa
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Visita specialistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.400 Cataterismo uretrale evaquatore od esplorativo . . . . . . 5.800 Cataterismo vescicale in prostatico o ristretto . . . . . . 15.400 Lavande e medicazioni uretrali e vescicali . . . . . . . . 5.800 Puntura sovrapubica della vescica . . . . . . . . . . . . . 10.300 Dilatazioni uretrali progressive (per seduta) . . . . . . . 7.700 Uretroscopia anteriore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.100 * Cistoscopia esplorativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.100 * Cromocistoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.900 Meatotomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.600 * Estrazione citoscopica di un corpo estraneo dalla vescica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.600 * Piccoli interventi vescicali con cistoscopio operatore
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.400 * Elettrocoagulazione endoscopica vescicale (per seduta)
33.600 * Causticazione endoscopica uretro-prostatica . . . . . . . . 13.400 * Elettrocoagulazione neoformazioni benigne uretra femminile (per
ciclo terapeutico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.600 Puntura idrocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500 * Operazioni di parafimosi . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.600 Riduzione incruenta di parafimosi . . . . . . . . . . . . . 6.700 * Cateterismo degli ureteri . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.500 * Estrazione corpo estraneo dall'uretra per via naturale
6.700 * Estrazione di calcolo uretrale per via endoscopica
38.500 Infiltrazione perineale . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.100

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Allegato B

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
( Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 )
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Allegato C

ALLEGATO C
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Allegato D

ALLEGATO D
ELENCO DELLE PRESTAZIONI LA CUI TARIFFAZIONE DOVRA' ESSERE CONCORDATA IN SEDE DI COMMISSIONE PARITETICA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 18 DICEMBRE 1987.
Cardiologia
Elettrocardiogramma con prova da sforzo con nastro trasportatore o cicloergonometro;
Elettrocardiogramma con prove farmacodinamiche;
Elettrocardiogramma dinamico secondo Holter completo.
Dermosifilopatia
C02 laser;
Argon laser.
Nefrologia
Emodialisi:
peritoneale;
rene artificiale;
domiciliare.
Neuropsichiatria
Psicoterapia individuale;
Psicoterapia di gruppo.
Oculistica
Elettroretinogramma;
Elettrooculogramma;
Tonografia;
Tonometria per applicazione, orbitometria;
Capimetria, cinetica o statica, perimetria;
Transilluminazione;
Pupillografia;
Elettromiografia;
Gonioscopia;
Oftalmodinamometria;
Fluorangioscopia, angioscopia a fluorescenza del segmento anteriore, tempo di circolo della fluoresceina (eseguibile solo in presenza di rianimatore);
Angiografia a fluorescenza del segmento anteriore (eseguibile solo in presenza di rianimatore);
Angiografia a fluorescenza della retina (eseguibile solo in presenza di rianimatore);
Esame del senso luminoso;
Esame del senso cromatico;
Fotografia del fondo e del segmento anteriore (bianco - nero per occhio);
Fotografia del fondo o del segmento anteriore (a colore per occhio);
Plastica congiuntivale per innesto;
Asportazione neoplasie congiuntivali con relativa plastica;
Paracentesi della camera anteriore;
Sutura corneale;
Sutura sclerale;
Sclerotomia;
Iridectomia laser;
Trabeoculoplastica laser;
Ciclocriotrattamento;
Iridotomia o iridectomia laser;
Asportazione laser cisti iridee;
Fotocoagulazione laser per rotture retiniche;
Fotocoagulazione laser panretinica per retinopatia diabetica (tre sedute);
Criotrattamento per forme flogistiche;
Criotrattamento per forme tumorali;
Oftalmodinamometria;
Trattamenti con laser Neodimio - Yag (per seduta).
Ortopedia e traumatologia
Stecche di posizione.
Ostetricia e ginecologia
Termografia mammaria;
Applicazione di pessario.
Pneumologia e fisiopatologia respiratoria
Emogasanalisi.

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Allegato E

ALLEGATO E
ELENCO DELLE PRESTAZIONI LE CUI TARIFFE, DERIVATE DAL TARIFFARIO (DECRETO MINISTERIALE 8 AGOSTO 1984) DEVONO ESSERE RIESAMINATE DALLA COMMISSIONE PARITETICA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 18 DICEMBRE 1987.
Cardiologia
* Velocimetria Doppler tronchi sopraortici . . . . . . . . 24.000 * Velocimetria Doppler per 2 arti . . . . . . . . . . . . 14.400
Gastroenterologia
* Esofagoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.600 *
Esofagogastroscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500 * Esofagogastroduodenoscopia . . . . . . . . . . . . . . . 37.200 * Colonscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.600 * Rettosigmoidoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.600
* Endoscopia con prelievo bioptico (escluso esame istologico):
esofago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500 stomaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.400 duodeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.800 colon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.800 retto e sigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.500 Neuropsichiatria
Elettroencefalogramma con sonno farmacologico . . . . . . 40.000 Potenziali evocati + EEG . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 Esame elettromiografico:
1) per segmento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800 2) per segmento con velocita' di conduzione motoria . . . 16.100 3) per segmento con velocita' di conduzione sensitiva . . 17.400
4) per segmento con prova elettrodiagnostica . . . . . . 18.600 * Elettroencefalogramma dinamico/24 ore . . . . . . . . . 50.000 * Doppler carotideo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.000

Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Elenco parti

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITA' IL 18 DICEMBRE 1987.
Ministro della sanita': DONAT CATTIN
Ministro del tesoro: AMATO
p. Il Ministro del lavoro: ROCELLI
Regioni:
Veneto: BOGONI
Toscana: BENELLI
p. Emilia-Romagna: ONETO
Lazio: ZIANTONI
Umbria: GUIDI
Calabria: TRENTO
Piemonte: MACCARI
A.N.C.I.: FREDDI, ACOCELLA, BACCOMO, MORUZZI, PANELLA, BELCASTRO
U.N.C.E.M.: POLI, GONZI
C.U.S P.E.: PRIMI
A.M.D.I.: ZUNINO
A P.I.M.O.: TUCCI
S.N.A.M.I.: BOSSI
S.U.M.I.: COLUCCI D'AMATO, LEONELLI
S.I.M.S.E.C.E.: FANFANI
F.N.OO.MM.: PARODI
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