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088G0460

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088G0460

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988 n. 399)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25/09/1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988 , registro n. 78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988 , registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all' art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , relativo al triennio 1988-90; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67 , concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto scuola di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art. 8 e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CISL - Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno 1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio 1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CILDI in data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio 1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONFSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , per il triennio 1988-90; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al personale di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , e si riferiscono al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo aggiornato della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego), con le modifiche di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 426 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1985 . Si trascrive il testo degli articoli 5, 6 e 12 di detta legge:
"Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dello stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini".
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazioni alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo".
"Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare:
le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art.
7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
- Si trascrive il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 :
"Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo. docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della pubblica istruzione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alla norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Classificazione del personale 1. Il personale di cui all'art. 1 e' individuato, ai fini del presente decreto, sulla base dell'appartenenza alle seguenti aree funzionali:
a) area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi; b) area della funzione docente; c) area della funzione direttiva ed ispettiva.

Art. 3

Trattamento economico
Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sottoindicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:
dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1° gennaio 1989: l. 7.962.000
dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio:
dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1° gennaio 1989: l. 11.984.000
dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dai conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1° luglio 1988: L. 14.163.00
dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000
Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori delle scuole speciali dello Stato;
dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1° gennaio 1989: L.18.933.000
dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza, in ciascuna posizione stipendiale sono altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai soli fini economici, e' considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale del primo inquadramento ed in quelle successive.
5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell' art. 53 della legge 11 luglio 1980, n.312 , che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero e' costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell' art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attivita' educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonche' qualora sia stato imposto da ragioni strutturale, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico e' corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attivita' educativa di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante e' corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell' art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 , il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, puo' prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'ultimo comma dell' art. 53 della legge n. 312/1980 :
"Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorieta' di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra".
- Si trascrive il testo dei commi primo , secondo e terzo dell'art. 15 della legge n. 270/1982 :
"Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell' art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell' art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463 .
Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui e' stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto".
- Si trascrive il testo dell' art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 209/1987 :
"1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilita', suppliscono i docenti che si assentino per non piu' di 6 giorni, nonche' nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo piu' lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennita' integrativa speciale".

Art. 4

Inquadramento economico
Passaggi di qualifica funzionale 1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, e' effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianita' giuridica ed ((economica)) maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianita' riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art.
3. 2. L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverra' sulla base delle anzianita' come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera. 3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianita' utile ai soli fini economici e' interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
4. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianita' per l'inquadramento di cui al comma 1 e' quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potra' essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennita' integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , come integrato dall' art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 , e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.
6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1› luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorche' esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato e' attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato e' inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, e' considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verra' corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procedera', in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base dell'individuazione cui si perverra' a seguito dell'attuazione dell' art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 .
13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianita' giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi e' determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall' art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.
576 , e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianita' giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se piu' favorevoli.

Art. 5

Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dell'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste dall'art. 3 e nelle percentuali di cui all'art. 4, al personale comunque cessato da servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. 3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 5:
- L'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , e' cosi' formulato:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia".
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983:
"Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano alla data di scadenza dei precedenti accordi".
- Si trascrive il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 :
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".

Art. 6

Indennita' di funzione per il personale ispettivo e direttivo 1. L'indennita' di funzione prevista dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 345 , a favore del personale di cui all'art. 3, lettera a) e b), dell'area della funzione ispettiva e direttiva, e' rideterminata in L. 4.940.000 annue lorde per il personale direttivo al livello iniziale ed in L. 5.460.000 annue lorde per gli ispettori tecnici periferici al livello iniziale. 2. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra l'indennita' di cui al comma 1 e quella spettante alla data del 30 giugno 1988, sono attribuiti come segue:
a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1› maggio 1990, per l'intero ammontare. 3. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta in ragione di tredici mensilita' ad anno. Le misure annue, correlate alle anzianita' di servizio prestato nella qualifica di appartenenza, sono indicate nella tabella B allegata al presente decreto. 4. L'indennita' di cui al comma 1, e' prevista per il personale direttivo di cui all'art. 3, lettera a), dell'area della funzione direttiva ed ispettiva, e' attribuita, nella misura iniziale, anche al personale docente incaricato di cui all' art. 54, quinto e sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , come integrato dall' art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , ed al personale preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione. Si applica, altresi', il comma 2, con le stesse decorrenze.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 345/1983 :
"Art. 5 - Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'indennita' di cui all' art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' rideterminata nella misura unica di L. 2.000.000 annue lorde.
Per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo di ruolo la predetta indennita' e' resa pensionabile, e' assoggettata ad ogni effetto, in relazione all'anzianita' di effettivo espletamento delle predette funzioni anche nella posizione di incaricato, alla medesima disciplina dello stipendio, tranne che ai fini della tredicesima mensilita', e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione o il ritardo. Essa compete anche quando detto personale di ruolo e' comandato o collocato in posizione di stato che comporti l'effettivo esercizio della funzione.
Al personale di cui al quinto e al sesto comma dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , compete una indennita' annua lorda nella misura fissa di L. 2.000.000 nell'ipotesi in cui sostituisce il capo di istituto per assenza o impedimento. Negli altri casi e' attribuita con le modalita' di cui al citato art. 54.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra le nuove misure derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1982 saranno corrisposti con le modalita' di cui al successivo art. 7".
- Si trascrive il testo dei primi sei commi dell' art. 54 della legge n. 312/1980 e dell' art. 2, comma 6, del D.P.R.
n. 209/1987 :
" Art. 54 legge n. 312/1980 . - "A decorrere dal 1› aprile 1979 ed in attesa di una piu' organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennita' nella seguente misura annua lorda:
ispettori tecnici-periferici L. 1.500.000;
personale direttivo con anzianita' di servizio superiore a 5 anni L. 1.500.000;
personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni L. 1.000.000.
La predetta indennita' e' intesa a compensare tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori dal normale orario di servizio.
L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.
In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita'.
Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennita' e' corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennita' non e' corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perche' privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato art. 3, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , l'indennita' e' corrisposta nella misura della meta' di quella prevista per il personale direttivo incaricato.
Al personale direttivo incaricato l'indennita e' attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianita' di servizio fino a 5 anni".
Al personale direttivo incaricato l'indennita' e' attribuita in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anziantia' di servizio fino a 5 anni".
- Art. 2, comma 6, D.P.R. n. 209/1987 . - 6. L'indennita' di cui all' art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , come rideterminata dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , e' ulteriormente rideterminata nelle misure di L. 2.300.000 annue lorde per il personale direttivo, e di L. 2.500.000, per il personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di L. 300.000 e di L. 500.000 sono corrisposte in ragione di L. 90.000 dal 1› gennaio 1986; di L. 105.000 dal 1› gennaio 1987 e di ulteriori L. 105.000 dal 1› gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di L. 150.000 dal 1› gennaio 1986, di L. 175.000 dal 1› gennaio 1987 e di ulteriori L. 175.000 dal 1› gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta indennita', salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, e' corrisposta pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato, fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , lo sostituisce".

Art. 7

Indennita' di funzione docente 1. Al personale dell'area della funzione docente di cui all'art. 3 e' attribuita una indennita' di funzione, per le attivita' connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:
dal 1› luglio 1988: L. 270.000
dal 1› gennaio 1989: L. 797.000
dal 1› maggio 1990: L. 1.224.000 b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:
dal 1› luglio 1988: L. 313.000
dal 1› gennaio 1989: L. 924.000
dal 1› maggio 1990: L. 1.416.000 c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1› luglio 1988: L. 396.000
dal 1› gennaio 1989: L. 1.152.000
dal 1› maggio 1990: L. 1.764.000 d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1› luglio 1988: L. 436.000
dal 1› gennaio 1989: L. 1.288.000
dal 1› maggio 1990: L. 1.980.000 2. Le indennita' in cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B.
3. l'indennita' di cui al comma 1, e' corrisposta:
a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1› maggio 1990, per l'intero ammontare.

Art. 8

Indennita' di funzione per il personale amministrativo
tecnico ed ausiliario 1. Al personale di cui all'art. 3, lettera a), b) e c), dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi e attribuita una indennita' di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1› luglio 1988: L. 144.000
dal 1› gennaio 1989: L. 420.000
dal 1› maggio 1990: L. 648.000 b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:
dal 1› luglio 1988: L. 192.000
dal 1› gennaio 1989: L. 552.000
dal 1› maggio 1990: L. 852.000 c) coordinatori amministrativi:
dal 1› luglio 1988: L. 270.000
dal 1› gennaio 1989: L.797.000
dal 1› maggio 1990: L. 1.224.000 2. Le indennita' di cui al comma 1, competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianita' di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nell'allegata tabella B. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta:
a) dal 1› luglio 1988, nella misura del ventidue per cento; b) dal 1› gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1› maggio 1990, per l'intero ammontare.

Art. 9

Effetti delle indennita' di funzione 1. Le indennita' di funzione previste dagli articoli 6, 7 ed 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento. Le predette indennita' sono assoggettate ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subiscono, in pari misura, la sospensione, la riduzione o il ritardo. La predetta indennita' e' attribuita anche al personale di ruolo, comandato o collocato in posizione di stato, che non comporti l'effettivo esercizio della funzione inerente alla qualifica rivestita. 2. In ottemperanza al disposto dell' art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dagli articoli 6, 7 ed 8 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza dell'accordo recepito nel presente decreto. 3. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui agli articoli 6, 7 ed 8, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 13 della legge quadro n. 93/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.
- Il testo dell' art. 172 della legge n. 312/1980 e' riportato nelle note all'art. 5.

Art. 10

Indennita' di istituto 1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , a decorrere dal 1› maggio 1990 e' incrementato di lire 1.500 milioni in ragione d'anno per la corresponsione al personale direttivo dell'indennita' di istituto prevista dalla stessa norma. 2. Analoga indennita' e' attribuita, a decorrere dal 1› maggio 1990, ai coordinatori amministrativi. Detta indennita' sara' determinata, ferma restando la disciplina prevista dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario, con le modalita' ed i criteri stabiliti per l'indennita' di istituto di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 . Il relativo fondo e' costituito da un importo pari a lire 2.500 milioni in ragione d'anno. 3. Restano confermate le modalita' della contrattazione decentrata a livello nazionale per la ripartizione del fondo di cui ai commi 1 e 2:
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 7 del D.P.R. n. 209/1987 :
"Art. 7 (Indennita' di istituto). - 1. Al personele direttivo spetta, a decorrere dal 1› settembre 1987, oltre all'indennita' di funzione di cui all'art. 5 delle norme allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 , nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche una indennita' di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la complessita' dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto.
2. Detta indennita' di istituto e' volta a compensare tutte le prestazioni rese al predetto personale direttivo al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento dell'istituzione scolastica cui esso e' preposto; essa assorbe, pertanto, i compensi per lavoro straordinario.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la determinazione della misura dell'indennita' medesima che tengano conto dei criteri indicati nel comma 1.
4. L'indennita' di istituto e' corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del presente decreto, di una somma pari a L. 200.000 annue per il numero di unita' di personale interessato".

Art. 11

Indennita' aggiuntiva per la funzione docente 1. Al personale docente che abbia esercitato la facolta' prevista dall'art. 14, comma 8, e' attribuita, a decorrere dal 1 settembre 1990 e per la durata del periodo di effettivo maggiore impegno nella scuola, una indennita' aggiuntiva, non utile ai fini pensionistici e previdenziali, nella misura mensile lorda sotto indicata, da corrispondersi per dieci mesi per anno scolastico:
a) docenti della scuola elementare; docenti diplomati della scuola secondaria superiore: L. 250.000; b) docenti della scuola media; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: L.
290.000.

Art. 12

Indennita' di funzione per il personale supplente 1. Le indennita' di funzioni nelle misure iniziali di cui agli articoli 6, 7 ed 8 competono anche al personale supplente, con le decorrenze e le percentuali previste per il corrispondente personale di ruolo, in misura correlata alle ore di impegno lavorativo.

Art. 13

Lavoro straordinario 1. Per il triennio 1988-90, continua ad applicarsi la disciplina di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 . 2. Limitatamente al periodo 1› luglio-31 dicembre 1988 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando quella di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile; b) indennita' integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente, diminuita di 1/12 dell'importo di L. 1.081.000; c) rateo di tredicesima delle due precedenti voci. 3. In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
Nota all'art. 13:
- Si trascrive il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 209/1987 :
"Art. 5 (Lavoro straordinario). - 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed e' consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con modalita' che tengano conto dell'organizzazione e delle esigenze dell'amministrazione.
3. Le autorizzazioni all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della normativa vigente.
4. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando quella di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
stipendio tabellare base iniziale di livello mensile;
indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima delle due precedenti voci.
5. La maggiorazione di cui al comma 4 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In concomitanza con l'incremento della tariffa sara' proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
6. Per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale docente in attivita' non di insegnamento in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4 e 5".

Art. 14

Orario di servizio 1. La funzione docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte si articola in attivita' di insegnamento ed in attivita' connesse con il funzionamento della scuola. 2. Gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, incluse la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami. 3. Le attivita' connesse con il funzionamento della scuola assicurano, nel quadro del principio della liberta' di insegnamento, la piena esplicazione della funzione docente nella dimensione individuale e collegiale, la partecipazione agli organi di gestione della scuola ed i rapporti con le famiglie. 4. L'attivita' di insegnamento per la scuola materna si svolge in ventisette ore settimanali dal 1› settembre 1988 ed in venticinque ore settimanali dal 1› settembre 1990, nonche' in ventiquattro ore settimanali per la scuola elementare ed in diciotto ore settimanali per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. 5. Prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, il capo di istituto, nell'esercizio delle competenze previste dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , predispone, sulla base delle eventuali proposte formulate dal collegio dei docenti, dai consigli di circolo o di istituto e dai consigli di classe o di interclasse o intersezione, il piano annuale delle attivita' specificamente connesse con l'attivita' didattica, inclusa la programmazione didatticoeducativa, e con il funzionamento della scuola, ivi compresi i criteri di organizzazione degli scutini ed i rapporti con le famiglie. Detto piano, che prevedera', in particolare, le modalita' operative di attuazione ed i conseguenti impegni orari del personale docente,dovra' essere deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa. Con la stessa procedura il piano sara' modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute. Il disposto di cui al comma 7 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , e' abrogato. 6. Nelle scuole elementari, in cui si svolge la sperimentazione dei moduli didattici previsti dai nuovi programmi o si attuano esperienze di tempo pieno, il collegio dei docenti destinera' due delle ore di cui al comma 4. alla attivita' di programmazione. 7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle diciotto ore settimanali, sono tenuti ai sensi dell' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione nella stessa scuola in eventuali supplenze, anche per la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre-orario, ferma restando l'inscindibilita' degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra, o in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche ed interscolastiche. Per i docenti impegnati nelle classi in cui si realizzano attivita' di sperimentazione autorizzata, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori (150 ore) o nelle classi a tempo prolungato resta ferma l'articolazione dell'orario obbligatorio secondo le modalita' stabilite dai rispettivi decreti autorizzativi o di costituzione degli obblighi di insegnamento. 8. Nelle scuole elementari e secondarie, ivi compresi gli istituti di arte ed i licei artistici, a decorrere dal 1› settembre 1990 i docenti possono, prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, dichiarare la propria disponibilita' a svolgere per l'intero anno scolastico altre tre ore settimanali di servizio in aggiunta a quelle previste dal presente articolo. Dette attivita' sono preordinate alla predisposizione ed all'attuazione di isegnamenti individualizzati, ad interventi di prevenzione e recupero dello svantaggio scolastico, di arricchimento e di integrazione dell'offerta formativa, di orientamento e di studio-lavoro. Le predette ore, che possono essere utilizzate con cadenze diverse da quelle settimanali ed anche in orari pomeridiani, vanno inserite nel programma deliberato dal collegio dei docenti ed effettivamente svolte. La concreta applicazione della normativa di cui al presente comma sara' definita in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, sulla base di criteri definiti per gli aspetti finanziari dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 9. I docenti che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8 non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio di libere professioni prevista dal sesto comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 . 10. Al fine di assicurare il funzionamento della scuola, una delle tre ore settimanali di cui al comma 8 e' riservata, nel caso si renda necessario, allo svolgimento di attivita' di insegnamento nella stessa scuola. 11. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti di arte, che abbiano optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8, sono tenuti alla copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali, non utilizzate per la costituzione delle cattedre-orario, con priorita' rispetto ai docenti di cui al comma 7, nonche' ad eventuali supplenze nel limite di diciannove ore settimanali. 12. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte, i docenti che si assentino per un periodo non superiore a dieci giorni sono sostituiti dal personale in servizio nella scuola. Nel caso in cui nella stessa classe un docente si assenti, anche in periodi diversi, complessivamente per piu' di trenta giorni, si provvedera' alla sua sostituzione con un docente a disposizione solo se della stessa disciplina, a condizione che possa essere garantito dal medesimo docente l'insegnamento nella classe per tutte le ore previste. 13. L'orario di servizio dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza resta confermato, in attesa della riforma delle predette istituzioni, in quello previsto dalle vigenti disposizioni. 14. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo resta confermato in trentasei ore settimanali. 15. L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di trentasei ore settimanali puo' essere articolato secondo i criteri previsti negli articoli 35 , 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 . Per i collaboratori tecnici l'organizzazione dell'orario di lavoro dovra' tenere conto dell'attivita' di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio e di preparazione del materiale per le esercitazioni pratiche; le modalita' di attuazione della predetta articolazione dell'orario di lavoro saranno definite in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale. 16. L'orario di servizio del personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e' stabilito in ventiquattro ore settimanali, a cui si aggiungono altre nove ore settimanali di servizio ordinario per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni. 17. L'orario di servizio del personale assistente delle istituzioni scolastiche speciali, individuato nella tabella organica di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 e dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla tabella allegata alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734 , resta fissata nella misura attualmente in vigore. Le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo di ventiquattro ore settimanali sono retribuite nella misura stabilita dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567 , maggiorata del trenta per cento. 18. L'orario del personale di cui ai commi 14, 16 e 17 viene articolato secondo criteri di flessibilita' in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni dell'ambito di competenza. 19. Le disposizioni di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , concernenti le prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento, non trovano applicazione nei confronti del personale docente che abbia optato per l'orario aggiuntivo di cui al comma 8. 20. Il personale comandato presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali per le attivita' di tirocinio ha un obbligo di servizio, per lo svolgimemnto delle attivita' stesse, rispettivamente di venti e diciotto ore settimanali. 21. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione assumera' iniziative volte a raggiungere una intesa con il Ministero dell'interno e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) al fine di definire i rapporti inerenti al servizio mensa per il personale insegnante preposto alla vigilanza ed all'assistenza degli alunni durante il servizio medesimo.
Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 417/1974 :
"Art. 3 (Funzione direttiva). - Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
In particolare, al personale direttivo spetta:
a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare, l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-pedagogico;
l) curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.
Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzione dei rettori e dei vicerettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica".
- Si trascrive il testo dell' art. 12 del D.P.R. n. 209/1987 :
"Art. 12 (Orario di lavoro). - 1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attivita' rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica.
2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , nonche' quelle previste dall' art. 8, comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463 , il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica.
3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88.
4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all' art. 88, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalita'.
5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attivita', non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell' art. 6 lettere d) , e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 .
6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe o dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento e altre attivita' connesse con la funzione docente.
7. Le attivita' programmate sono svolte sulla base di un monte ore annuo di 210 ore.
8. Nella programmazione delle varie attivita' il collegio dei docenti terra' conto degli adempimenti connessi con l'attivita' specifica di ciascun decente, in modo da realizzare la massima omogeneita' possibile nella ripartizione degli impegni.
9. La convocazione ordinaria per le attivita' collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.
10. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo puo' essere articolato secondo i criteri di flessibilita' in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non da' diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturita'.
12. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola".
- Si trascrive il testo degli articoli 88 e 92 del D.P.R.
n. 417/1987 :
"Art. 88 (Orario di servizio dei docenti). - L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna e' di 36 ore settimanali.
L'orario obbligatorio in servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica e' costituito:
a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica;
b) delle ore riguardanti le attivita' non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.
Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'Istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.
I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche o interscolastiche.
Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita' della scuola nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, e' compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18› del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all' art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477 .
Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attivita' di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e' compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside.
Il precedente comma ha effetto dal 1› luglio 1975".
"Art. 92 (Altre incompatibilita' - Decadenza). - Il personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa' cooperative tra dipendenti dello Stato.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva".
- Si trascrivono di seguito gli articoli 35 , 36 , 37 del D.P.R. n. 209/1987 :
"Art. 35 (Orario di lavoro). - 1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative.
2. Qualora, pero', particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttivita' dei servizi lo richiedano, e' possibile articolare diversamente il monte ore settimanali di servizio che puo' essere distribuito anche su 5 giornate lavorative.
3. L'articolazione dell'orario di lavoro puo' essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilita' dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
4. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalita' connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attivita' scolastiche e della piu' proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensita' del servizio scolastico.
5. Il rispetto dell'orario di lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obbiettivo.
Art. 36 (Orario flessibile). - 1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro.
2. L'orario flessibile, ordinariamente consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi in entrambe le facolta'.
3. Durante i periodi di interruzione delle attivita' didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attivita' programmate dagli organi collegiali, e' possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.
4. L'adozione della flessibilita' dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui la scuola e' collegata.
5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.
6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive.
7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, pur riguardare tutto il personale di un medesimo profilo prefessionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro puo' essere attuato anche secondo i criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale.
Art. 37 (Turnazione). - 1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attivita' didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata ordinariamente su turni.
2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turno puo' essere altresi' attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attivita' di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione.
3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazione quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilita' di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilita' territoriale e della funzionalita' della scuola.
4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:
a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);
b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili".
- Si trascrive l' art. 3 della legge n. 488/1973 , relativa all'orario di servizio del personale disciplinato dalla stessa legge e di quello disciplinato dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1734 :
"Art. 3. - Fermo restante il disposto dell' articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , l'assistente e' tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie.
Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facolta' di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi".
- Si trascrive l' art. 10 del D.P.R. n. 567/1988 :
"Art. 10. - Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazione di lavoro straordinario.
Fino a quando non sara' riordinata la materia dell'orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell' art. 23 del D.P.R. 4 marzo 1964, n. 292 e dell' art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488 ".
- Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 209/1987 e trascritto nelle note all'art. 3.

Art. 15

Orario di servizio a tempo parziale 1. A decorrere dal 1› settembre 1989 il personale di cui all'art. 1 puo' esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che e', di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unita' dell'insegnamento delle discipline da impartire, che puo' comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area di servizio ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14. 2. Il diritto di opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitato, con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validita' anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali e' possibile il regime di orario a tempo parziale. 4. Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale e' dovuto, in proporzione dell'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di servizio di pari anzianita'; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori. 5. Con apposita legge sara' disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.

Art. 16

Funzionamento degli organi collegiali 1. Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attivita' previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.

Art. 17

Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 1. Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all' art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , si procedera' al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Nota all'art. 17:
Si trascrive il testo dell' art. 34 del D.P.R. n. 209/1987 :
"Art. 34 (Organici). - 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' costituita una commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, che dovra' formulare, entro la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 . Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede legislativa".

Art. 18

Mobilita' del personale della scuola 1. I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , e dall' art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente e' concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore e' prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte. 2. La verifica dell'attualita' e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilita' od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi.
Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa. 3. Nel definire gli eventuali adeguamenti si terra' conto dei seguenti principi e criteri generali:
a) i trasferimenti ed i passaggi si attuano annualmente; b) tutto il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, ausiliario, tecnico ed amministrativo di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo annuale; c) saranno individuate le categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto conserva per un triennio, a domanda, i diritti inerenti alla titolarita' della scuola o plesso di provenienza; in caso di soppressione di detta scuola o plesso, il diritto e' ugualmente riconosciuto qualora l'interessato chieda, per la durata del triennio, il trasferimento nella scuola o plesso piu' vicini secondo tabelle di viciniorita'; d) l'ordine di operazione di trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di omogeneita' tra i vari settori; e) le situazioni di soprannumero relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole tipologie; f) per i trasferimenti d'ufficio si terra' conto delle tabelle di viciniorita' definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello provinciale, con riferimento a ciascun comune; g) potranno essere modificate, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa, le tabelle di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d'ufficio, per i passaggi, le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, anche al fine di realizzare una maggiore equita' tra le varie situazioni, un piu' puntuale equilibrio fra i vari titoli e l'omogeneita' di trattamento tra le categorie del personale; sara' previsto, in particolare, un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato nelle piccole isole e nelle zone montane e per agevolare il trasferimento nelle predette localita'. 4. I passaggi di cattedra previsti dall' art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili.
Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri. 5. Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilita' di posto nella scuola di precedente titolarita'. 6. Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall' art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , sono disposte a domanda, con precedenza rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarita' del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario. 7. I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta' ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarieta' e' utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilita' di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee. 8. Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui e' stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreche' per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilita' di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia, anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresi', ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarita' o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarita'. 9. Per la copertura dei posti delle attivita' di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita' a quello che abbia gia' maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelli relative al personale non di ruolo. 10. I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarita'; qualora cio' non sia possibile, l'utilizzazione potra' essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purche' in possesso di indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 11. I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67 . 12. Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, puo' essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale cosi' utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell' art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, puo' essere utilizzato, a domanda, per attivita' di sostegno degli alunni handicappati. 13. Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda, ed in presenza di disponibilita' di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarita', secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresi' consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti. 14. Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale assistente. 15. Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.
Note all'art. 18:
- Si trascrive il testo degli articoli 77 del D.P.R. n. 417/1974 e 57 della legge n. 312/1980 :
"Art. 77 (Passaggi di ruolo) D.P.R. n. 417/1974 . - Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia.
I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.
L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati".
"Art. 57 (Passaggi di ruolo) legge n. 312/1980 . - I passaggi di ruolo di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 .
La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto".
- Si trascrive il testo dell' art. 75 del D.P.R. n. 417/1974 :
"Art. 75 (Passaggi di cattedra e di presidenza). - Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalla allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G.
I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili.
Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
- Si trascrive il testo dell' art. 61 della legge n. 270/1982 :
"Art. 61 (Categorie speciali). - Gli insegnanti non vedenti che siano ammessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa in sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi previsti dall' articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601 , e dall' articolo 9 della legge 29 settembre 1967 n. 946 , la presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa.
Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, e' ridotto a novanta giorni, anche non continuativi.
Sono da considerare, non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946 .
Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche' agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori".
- Si trascrive il testo dell' art. 24, commi 12 e 13, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988):
"Art. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti o disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e nono dell. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.

Art. 19

Mobilita' professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 1. Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della disponibilita' dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilita', e' disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 20

Mobilita' territoriale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario 1. Per la mobilita' territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, i criteri, le modalita' ed i termini sulla base dei principi indicati nell'art. 18 per la mobilita' del personale docente, ivi compreso il trasferimento annuale.

Art. 21

Mobilita' per incompatibilita' 1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita', ferma restando la normativa vigente, puo' essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilita' da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso. 2. Il dipendente che e' proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola. 4. Resta fermo il disposto di cui all' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Nota all'art. 21:
Si trascrive il testo dell' art. 29 del D.P.R. n. 209/1987 :
"Art. 29 (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali). - 1.
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico".

Art. 22

Mobilita' per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. 1. Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, e' inserito in un contingente di mobilita' per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente e' inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purche' in servizio in provincie nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilita'. 2. La mobilita' di cui al comma 1 deve ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasferimento suppletivo, a domanda, per posti del ruolo di appartenenza disponibili in altra provincia, che residuano dopo le operazioni di trasferimenti e passaggi; b) trasferimento, a domanda, in posti vacanti in strutture di altre amministrazioni pubbliche ubicate nella stessa provincia, con decorrenza dal 1› settembre 1989, secondo criteri, modalita', condizioni e limiti che saranno stabiliti con apposito provvedimento legislativo. 3. Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilita' all'interno del comparto provvedera' il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 23

Negoziazione decentrata 1. Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 23:
Il capo IV del D.P.R. n. 209/1987 , comprende gli articoli da 13 a 17.
Se nei riporta il testo:
"Capo IV
NEGOZIAZIONE DECENTRATA
Art. 13 (Accordi). - 1. La negoziazione decentratra di cui all' art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93 , e' da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:
a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;
b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;
c) proposte per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l' art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517 ;
d) criteri e modalita' per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
e) criteri e modalita' per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;
f) individuazione di priorita' e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;
g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.
Art. 14 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). - 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;
b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva, diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.
3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione.
4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo delle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
Art. 15. (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.
Art. 16 (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata). 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.
2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, puo' disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.
4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione 'comma aggiunto dall' art. 66 del D.P.R. n. 494/1987 '.
5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo" 'comma aggiunto dall' art. 66 del D.P.R. n. 494/1987 '.
Art. 17 (Procedure). - 1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale.
2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.
3. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario:
a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata;
b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;
c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.
5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 24

Santo patrono 1. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'art. 25.

Art. 25

Congedo ordinario 1. Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al comma 2. 2. Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attivita' didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e' consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilita' di sostituzione con altro personale in attivita' di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.

Art. 26

Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario. 1. Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell' art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso universita' ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale. 2. Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obbiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita' formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore. 3. Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalita' organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio. 4. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Nota all'art. 26:
Si trascrive il testo dell' art 14 della legge n. 270/1982 :
"Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo). - La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 , assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 , che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziativie di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalla leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-84, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quart'ultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnate per una durata complessiva non superiore a 9 anni.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali".

Art. 27

Libretto personale 1. Nel processo di sviluppo e di estensione del sistema informativo della pubblica istruzione sara' gradualmente organizzata una procedura per dotare i dipendenti di cui all'art. 1 di un libretto personale contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di servizio e la documentazione della carriera, anche ai fini pensionistici.

Art. 28

Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti 1. Al personale dell'area di funzione docente di cui all'art. 3, comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalita' di cui al presente articolo. 2. Il personale docente, durante l'attivita' di servizio, puo' fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purche' abbia una anzianita' di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sara' determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalita' di espletamento di tali concorsi e le condizioni di ammissibilita' saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.

Art. 29

Assemblee 1. In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti modalita', criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente i diritti sindacali.

Art. 30

Norme di rinvio 1. Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
Nota all'art. 30:
I decreti presidenziali recettivi degli accordi triennali precedenti sono:
1) Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 .
2) Il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 , pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 1° giugno 1987.

Art. 31

Copertura finanziaria 1. All'onere di lire 976 miliardi per l'anno 1988, di lire 5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le disposizioni di cui all' art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 . 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica GALLONI, Ministro della pubblica istruzione AMATO, Ministro del tesoro FANFANI, Ministo del bilancio e della programmazione economica FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1988 Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 4

Tabelle-Tabella A

TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'Errata-Corrige pubblicata in G.U. 6/12/1988, n. 286 ha disposto che "Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 17 del sopra indicato supplemento ordinario, nella tabella A - Posizioni stipendiali annue, nella colonna dell'area della funzione docente: "Scuola media equiparati (b)" in corrispondenza della voce "aumenti biennali convenzionali" la cifra "324.000" deve essere rettificata in "384.000"."

Tabelle-Tabella B

TABELLA B
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

ALLEGATO 1
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
(ART. 8. D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68 )
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni sindacali: CGIL- CISL- UIL- COMPSAL- CIDA- CONFEDIR- CISAL- CISAS- USPPI
Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL SINASCEL,
UIL Scuola, CONFSAL SNALS, CONFSAL ANCII, CONFEDIR LANDS, CONFEDIR ANP, CISAL Scuola, CISAS Scuola,
USPPI Scuola, FIS, SNIA, UNAMS, GILDA.
PREMESSA
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.
L'efficacia del presente codice di comportamento sara' pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 1
(Diritto di sciopero)
Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall' articolo 11 della legge n. 93/1983 ed in conformita' ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena liberta' e senza preventiva comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonche' la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di Istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita' atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

Art. 2

ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Art. 3

ARTICOLO 3
(Titolarita')
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4

ARTICOLO 4
(Modalita' di effettuazione dello sciopero)
4.1 - Pubblicita'.
All'atto della programmazione dello sciopero sara' data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalita' dell'azione sindacale.
4.2. - Preavviso.
In conformita' dell' articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sara' inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3 - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non puo' superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilita' di indire scioperi brevi, con modalita' e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonche' delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.
4.4 - Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione cosi' pure la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al sovraintendente scolastico competente per territorio, con le modalita' di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.
4.5 - Quando lo sciopero e' proclamato per le attivita' non di insegnamento, la durata di esso e' stabilito con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attivita', cui si riferisce lo sciopero.

Art. 5

ARTICOLO 5
(Garanzie per l'utenza)
Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero di impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la piu' ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

Art. 6

ARTICOLO 6
(Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Art. 7

ARTICOLO 7
(Sanzioni)
Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Art. 8

ARTICOLO 8
(Termini di validita')
Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale.

Art. 1

ALLEGATO 2
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
( ART. 8 - D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68 )
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale: C.I.S.N.A.L.
Organizzazione sindacale: CISNAL-SCUOLA
PREMESSA
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni.
L'efficacia del presente codice di comportamento sara' pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 1
(Diritto di sciopero)
Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall' articolo 11 della legge n. 93/1983 ed in conformita' ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena liberta' e senza preventiva comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori.
Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonche' la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto.
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di Istituto.
Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita' atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

Art. 2

ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)
Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali.
Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli;
non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Art. 3

ARTICOLO 3
(Titolarita')
Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

Art. 4

ARTICOLO 4
(Modalita' di effettuazione dello sciopero)
4.1 - Pubblicita'.
All'atto della programmazione dello sciopero sara' data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalita' dell'azione sindacale.
4.2 - Preavviso.
In conformita' all' articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sara' inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali.
La proclamazione dello scioper con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3 - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non puo' superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilita' di indire scioperi brevi, con modalita' e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonche' delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio.
4.4 - Comunicazioni alle controparti.
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione cosi' pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al Sovraintendente scolastico competente per territorio, con le modalita' di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio.
4.5 - Quando lo sciopero e' proclamato per le attivita' non di insegnamento, la durata di esso e' stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attivita', cui si riferisce lo sciopero.

Art. 5

ARTICOLO 5
(Garanzie per l'utenza)
Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la piu' ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

Art. 6

ARTICOLO 6
(Sospensione ed esclusione degli scioperi)
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Art. 7

ARTICOLO 7
(Sanzioni)
Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Art. 8

ARTICOLO 8
(Termini di validita')
Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale.
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