085U0350
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Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985 n. 350)
Art. 1
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 2
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 4
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 5
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 6
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 7
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 8
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 9
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 10
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 11
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 12
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 13
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 14
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Art. 15
((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.