Monitoring Gesetzessammlung

085U0350

IT - DPR

085U0350

Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1985 n. 350)

Art. 1

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 3

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 4

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 5

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 6

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 7

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 8

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 9

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 10

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 11

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 12

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 13

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 14

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.

Art. 15

((IL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO)) ((2))
------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 , ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che il presente decreto e' abrogato ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht