095G0426
095G0426
Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995 n. 395)
Art. 1 - Area di applicazione e durata
Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca: "Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". Si trascrivono i testi degli articoli 1, 2 e 7:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate".
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate".
"Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
6. Le sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all' art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti".
- Il decreto del Ministero per la funzione pubblica 31 maggio 1995 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1995 .
- La legge 23 dicembre 1994, n. 725 , reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 1995)".
- Il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 reca: "Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego".
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa)".
Nota all' art. 1 :
- L' art. 2, comma 1, lettera A, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e dall' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili
lorde:
Livello III L. 102.000
" IV L. 107.000
" V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995.
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello III L. 78.000
" IV " 82.000
" V " 86.000
" VI " 94.000
" VI-bis " 100.000
" VII " 106.000
" VIII " 123.000
" IX " 140.000
4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis di cui ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201 , compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.186 .
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello III L. 9.445.000
" IV L. 10.555.000
" V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000 (2) ((3))
------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 2) che gli
stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:
"Livello IV . .. L. 179.000
Livello V . .. L. 187.000
Livello VI . .. L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII . ..L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.500
Livello VIII . .L. 239.000
Livello IX . .. L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV . .. L. 62.000
Livello V . .. L. 65.000
Livello VI . .. L. 70.000
Livello VI-bis .L. 74.000
Livello VII . ..L. 78.000
Livello VII-bis L. 80.500
Livello VIII . .L. 83.000
Livello IX . .. L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV . .. L. 134.000
Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis .L. 157.000
Livello VII . ..L. 165.000
Livello VII-bis L. 172.000
Livello VIII . .L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV . .. L. 12.703.000
Livello V . .. L. 13.921.000
Livello VI . .. L. 15.447.000
Livello VI-bis .L. 16.663.000
Livello VII . ..L. 17.879.000
Livello VII-bis L. 19.225.000
Livello VIII . .L. 20.571.000
Livello IX . .. L. 23.639.000.
------------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l' art. 2 del D.P.R.
10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che "Gli stipendi stabiliti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================
Livello IV lire 68.000
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
===================================================================
Livello IV lire 37.000
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi sono:
Livello IV lire 13.519.000
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - 1. All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia".
- Il testo dell' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
Art. 4 - Indennita' pensionabile
Indennita' pensionabile 1. L'indennita' di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , nelle misure derivanti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate L. 876.900 Commissario capo " " L. 861.700 Commissario " " L. 846.400 Vice commissario " " L. 815.900 Ispettore Sup.re S. U.PS " " L. 831.100 Ispettore capo " " L. 815.900 Ispettore " " L. 785.300 Vice ispettore " " L. 754.800 Sovrintendente capo " " L. 785.300 Sovrintendente " " L. 724.300 Vice sovrintendente " " L. 724.300 Assistente capo " " L. 632.100 Assistente " " L. 556.400 Agente scelto " " L. 495.300 Agente " " L. 441.900
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254 )) .
Art. 5 - Assegno funzionale
Assegno funzionale 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni di servizio di servizio
Qualifiche lire lire
- - -
Ruolo degli agenti, assistenti
ed equiparati 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovraintendenti ed
equiparati e ruolo degli
ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. l47 , e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Qualifiche lire lire - - -
V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Note all' art. 5 :
- L' art. 5 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 , recita:
"Art. 5 (Assegno funzionale) - 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:
19 Anni 29 Anni
di servizio di servizio Qualifiche lire lire
- - -
Ruolo degli ag. e assist. 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovr. e ruolo
degli ispettori 1.700.000 2.500.000
2. Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell'assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:
19 Anni 29 Anni
di servizio di servizio Qualifiche lire lire
- - -
V. Comm. e Commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario Capo 2.800.000 4.500.000
Vice Questore Agg. 3.200.000 4.500.000".
Art. 6 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147 , i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall' art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .
4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a 30 giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell' art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita. Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' il seguente:
"Art. 8 (Trattamento di missione). - 1. Le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti:
a) livello V, VI, VI- bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L. 39.600;
b) livello IV: L. 28.800.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica piu' elevata.
7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima".
- L' art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare) recita:
"Art. 8 (Indennita' di marcia e prontezza operativa). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dell'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennita' supplementare, nella misura di cui al comma precedente, spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, quando impegnati in esercitazioni collettive di prontezza operativa la cui durata complessiva comporti il prolungamento dell'orario di servizio di almeno quattro ore. Le esercitazioni sono determinate dai rispettivi stati maggiori in relazione alle esigenze di ciascuna forza armata.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di L. 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di L. 60.000)".
- Il testo del comma 3 dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente:
"Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta a un terzo".
Art. 7 - Trattamento economico di trasferimento
Trattamento economico di trasferimento 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall' art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973.
2. A decorrere dal 1 settembre 1995, il personale trasferito d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n.
100 , e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e giustizia - Corpo di polizia penitenziaria - e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 22 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il seguente: "Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire della indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza della casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri".
- La legge 10 marzo 1987, n. 100 , reca "Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare". Si trascrive il relativo art. 1.
"Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall' art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .
2. Il predetto trattamento e' ridotto:
a) alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
b) ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
4-5. (Omissis)".
Art. 8 - Presenza qualificata
Presenza qualificata 1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254 )) . (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "L'indennita' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno."
Art. 9 - Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1 novembre l995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4)) 2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che "a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui al suddetto articolo 9, comma 1, e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi. Inoltre ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al comma 3, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno ".
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AGGIORNANTE (4)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
Inoltre ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno".
Art. 10 - Indennita' di presenza notturna e festiva
Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora. (2) ((3)) 2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000. (2) ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 8, commi 1
e 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 10 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui allo stesso comma 1 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 3) che "a decorrere dal 1
luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l' art. 8 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che " A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. "Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000."
Art. 11 - Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18- bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. l96 , e alla tabella allegata all' art.
43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare) e' il seguente:
"Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). - Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 .
Tuttavia il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento.
Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 , e successive modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e le indennita' di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all' art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 .
L'indennita' d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808 , le parole 'e' sospesa salvo il disposto del successivo art. 8' sono sostituite dalle altre: 'e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo art. 8'.
Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previsti ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.
L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 8 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 8 primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 , e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808 e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.".
- I testi dei commi 18- bis e 18-quater dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono i seguenti:
"18- bis. - Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall' art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 .
18-quater. - Le indennita' di cui al comma 18- bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.".
- Si riportano le tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
TABELLA A/1 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
_____________________________________________________________________ | DESCRIZIONE | VOLONTARI IN SERVIZIO | GRADI | | | PERMANENTE FORZE ARMATE | ARMA CARABINIERI | |_______________|______________________________|____________________| | | 1 caporal maggiore (e gradi | carabiniere | | | corrispondenti) | | | | | | | Volontari in | caporal maggiore scelto (e | carabiniere scelto | | | gradi corrispondenti) | | | servizio | | | | | caporal maggiore capo (e | appuntato | | permanente | gradi corrispondenti) | | | | | | | | caporal maggiore capo scelto | appuntato scelto | | | (e gradi corrispondenti) | | |_______________|______________________________|____________________| TABELLA A/2 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
_____________________________________________________________________ | | | | | | | RUOLO | ESERCITO | MARINA | AERONAUTICA | ARMA | | | | | | CARABINIERI| |________|___________|__________|_______________|___________________| | | | | | | | | | AIUTANTE | AIUTANTE | AIUTANTE |MARESCIALLO| | | | | | |AIUTANTE s.| | | | | | | UPS | | | | | | | | | | |MARESCIALLO| CAPO DI | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO| | | | CAPO |1a CLASSE | 1a CLASSE | CAPO | | | MARE- | | | | | RUOLO | |SCIALLI | | | | |ISPETT.| | |MARESCIALLO| CAPO DI | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO| | | | ORDINARIO |2a CLASSE | 2a CLASSE | ORDINARIO | | | | | | | | | | |MARESCIALLO| CAPO DI | MARESCIALLO DI|MARESCIALLO| | | | |3a CLASSE | 3a CLASSE | | | |________|___________|__________|_______________|___________|_______| | | | | | | | | | SERGENTE | 2 CAPO | SERGENTE |BRIGADIERE | | | | MAGGIORE | SCELTO | MAGGIORE CAPO | CAPO | | | | CAPO | | | |RUOLO | |SERGENTI| | | | |SOVRIN-| | | SERGENTE | 2 CAPO | SERGENTE |BRIGADIERE |TENDEN-| | | MAGGIORE | | MAGGIORE | | TI | | | | | | | | | | SERGENTE | SERGENTE | SERGENTE |V. BRIGA- | | | | | | | DIERE | | |________|___________|__________|_______________|___________|_______| - La tabella allegata all' art. 43- bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 e' riportata nelle note all'art. 4.
Art. 12 - Orario di lavoro
Orario di lavoro 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore
settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1 ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 .
4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro e' determinata con le procedure stabilite dall' art. 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , secondo le seguenti tipologie di orario:
orario articolato in turni;
orario articolato su cinque giorni;
orario articolato su sei giorni;
orario flessibile.
Note all' art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 reca "Norme risultanti dal protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 giugno 1988 tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato SIULP e SAP, in materia di graduale riduzione dell'orario settimanale del predetto personale".
Si trascrive il testo del relativo art. 1:
"Art. 1. - 1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'orario di servizio di cui all' art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' fissato in trentasette ore settimanali e, a decorrere dal 1 maggio 1989, in trentasei ore settimanali, ferme restando le due ore di servizio retribuite come prestazioni di lavoro straordinario di cui all' art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 .".
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e' il seguente: "3. Per le materie indicate nelle lettere a) e b) del comma 2, l'informazione e' preventiva. A seguito di tale informazione, le amministrazioni e le rispettive organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, su richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, si incontrano a livello nazionale per l'esame delle predette materie.
L'esame si volge in appositi incontri - cui sono invitate anche le altre rispettive organizzazioni sindacali non richiedenti - che iniziano entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si concludono nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive.
Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. In merito alle citate materie, per le parti rimesse alla determinazione dei competenti organi periferici, anche a livello locale si applica la stessa procedura. L'articolazione dei turni di servizio di cui alla lettera a) del comma 2 dovra' essere realizzata dai dirigenti responsabili nell'ambito di tipologie da invididuare nell'accordo nazionale quadro previsto nel comma 7.".
Art. 13 - F e s t i v i t a'
F e s t i v i t a' 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Ai dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101 .
Note all' art. 13:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516 reca "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" ed e' pubblicata nel S O. alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283.
- La legge 8 marzo 1989, n. 101 reca "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione della Comunita' ebraiche italiane" ed e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1989, n. 69.
Art. 14 - Congedo ordinario
Congedo ordinario 1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
4. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo ordinario e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il congedo ordinario e' un diritto irrinunciabile e non e' monetizzabile.
8. Il congedo ordinario puo' essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno di due settimane nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Per il personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non puo' essere inferiore ai 20 giorni.
9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario dovra' essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovra' fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
11. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. ((3)) ((4)) 15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il personale che ha gia' maturato 25 anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario e' di 47 giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall' articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermita'".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la disciplina di cui al suddetto articolo 14, comma 14, e' estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Art. 15 - Congedi straordinari
Congedi straordinari 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo
straordinario e' disciplinato dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 15:
- La normativa che disciplina il congedo straordinario e' la seguente:
a) D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Si trascrivono i testi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41:
"Art. 37 (come modificato dall' art. 3, comma 37, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ) - (Congedo straordinario).
- All'impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi, congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto a 15 giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
Il congedo straordinario e' concesso, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni.
Art. 38 (Congedo straordinario per richiamo alle armi).
- L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo e' considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.
Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Art. 40 (come modificato dall' art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ) - (Trattamento economico durante il congedo). - Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti.
Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.";
b) art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) come modificato dall' art. 22 della legge 22 dicembre 1994, n. 734 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Si trascrivono i testi dei commi 37, 38, 39, 40, 40-bis, 41, 42:
"37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni.
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito del comma 37 del presente articolo.
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciali e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
40 (modificato dell' art. 22, comma 23 della legge n. 734/94 ). Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto all'esenzione della spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all' art. 6 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
40- bis (comma aggiunto dall' art. 22, comma 23, della legge n. 734/94 ). Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni allorche' i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.
42 (come sostituto dell' art. 22, comma 25, della legge 724/94 ). Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dl essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.";
c) art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Si trascrivono i testi dei commi 22, 23 e 26.
"22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , come sostituito dal comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dopo le parole: 'le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano' sono inserite le seguenti: 'nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nonche''.
24-25. (Omissis).
26. II comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , per lo svolgimento di attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica".
Art. 16 - Aspettative per motivi di salute e di famiglia
Aspettative per motivi di salute e di famiglia 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del
dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 16:
- La normativa che disciplina le aspettative per motivi di salute e di famiglia e' la seguente:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 10 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). Si trascrivono i testi degli articoli 66, 68, 69, 70, 71.
"Art. 66 (Cause dell'aspettativa). - L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' o per motivi di famiglia.
Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza e' attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Puo' anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tale caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.
Non puo' in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa".
"Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi' a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato".
"Art. 69 (Aspettativa per motivi di famiglia). - L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardare l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa".
"Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il Consiglio di amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi".
"Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita'). - Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dell'art. 68 o dell'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e' dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui agli articoli 129 e 130.";
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ). Si trascrive il testo del relativo Titolo IV - Capitoli I e II:
"TITOLO IV
CASI E MODALITA' DEL COLLOCAMENTO
IN ASPETTATIVA PER INFERMITA'
Capo I
ASPETTATIVA PER INFERMITA'
NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO
Art. 30 (Denuncia dell'infermita'). - La domanda di collocamento in aspettativa per infermita' deve essere presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico, nel quale devono essere specificate l'infermita' e la presumibile durata di questa.
L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di comunicare successivamente le eventuali variazioni.
Ove, nel denunciare una malattia di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 31 (Collocamento in aspettativa disposto d'ufficio). - L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
Il medico incaricato della visita di controllo accerta se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.
Il provvedimento che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresi' la durata.
Art. 33 (Annotazione dei provvedimenti concernenti l'aspettativa). - I provvedimenti con i quali e' disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.
Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). - L'Amministrazione puo' in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.
Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente autorita' dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.
Capo II
ASPETTATIVA PER INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO Artt. 35-38 (abrogati dall' art. 11 decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349 ).
Art. 39 (Nuovi accertamenti sanitari allo spirare del periodo di aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio), - Qualora l'impiegato gia' collocato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio non possa, allo spirare del termine massimo previsto dal 3 comma dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico previsto dall' art. 45 del regio decreto-legge 5 settembre 1895, n. 603 e per il personale dipendente dal Ministero della difesa da parte delle commissioni medico ospedaliere di cui al regolamento 15 aprile 1928, n. 1024 .
Avverso il giudizio di tali organi sono esperibili i gravami previsti nei predetti decreti.
Art. 40 (Ulteriore istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata). - Qualora a seguito degli accertament di cui all'articolo precedente l'impiegato venga riconosciuto non idoneo al servizio sara' proseguita, nei modi di legge, la prescritta istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata.
Art. 41 (Assistenza agli accertamenti sanitari di un medico di fiducia dell'impiegato). - Agli accertamenti sanitari puo' assistere, secondo le modalita' di cui all'art. 32, un medico di fiducia dell'impiegato;
c) commi 40 e 42 dell'art. 3 della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537 : i testi sono riportati nelle note dell'art. 15.";
d) Legge 23 dicembre 1994, n. 724 : la legge e' riportata nelle note all'art. 15.
Art. 17 - Permessi brevi
Permessi brevi 1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 18 - Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro
Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro 1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in
condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del
lavoro si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/94 . Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per
pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza di cui all' art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo nazionale quadro previsto dall' art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 .
Nello stesso accordo nazionale quadro sono stabilite, altresi', le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante della sicurezza.
4. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in
merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.
5. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, puo' essere autorizzato ad usufruire, com patibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.
Note all' art. 18:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"; si trascrivono i testi degli articoli 1 e 18:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attivita' privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di polizia e dei servizi di protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , nonche' dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione".
"Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentate per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo.
Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15 dipendenti il rappresentate per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive.
7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.".
- Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e' il seguente:
"7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica a seguito dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e per le materie specificamente indicate in tale accordo, per ciascuna amministrazione interessata, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico, che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi diretti a favorire la piena efficienza dei servizi ed il sereno ed efficace svolgimento degli stessi. Gli accordi decentrati sono stipulati, per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici individuati da ciascuna amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Reppubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I principi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonche' le modalita' di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art.2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrai, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione.".
Art. 19 - Copertura assicurativa
Copertura assicurativa 1. Le disposizioni di cui all' art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , si applicano anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 , e' il seguente:
"Art. 15 (Copertura assicurativa). - 1.
L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.".
Art. 20 - Pari opportunita'
Pari opportunita' 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono
istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano,
almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si
trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai
nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di
rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle
situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e
di pubblicazione del lavoro dei comitati anche mediante
inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , come sostituito dall' art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 27l , convertito dalla legge 6
luglio 1994, n. 433 , si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.
((8)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 , ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunita', istituiti a norma dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , cessano di operare e sono soppressi".
Art. 21 - Diritto allo studio
Diritto allo studio 1. Nei confronti del personale del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato si applica l' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 .
Note all'art. 21:
- Il testo dell' art. 78 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente:
"Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno successivo".
Art. 22 - Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento
Elevazione e aggiornamento culturale
Formazione e aggiornamento 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale, anche con
riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
(( 3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3. )) 4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:
a) addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento professionale.
5. Ogni anno ciascun dipendente sara' impegnato per la durata di 12
giornate lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma cosi' distribuite:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche
operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale.
Art. 23 - Specializzazione di conduttore di unita' cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro.
Specializzazione di conduttore di unita' cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro. 1. Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato la specializzazione di conduttore di unita' cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di addestramento.
2. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione, con particolare riferimento alle modalita' e periodi di addestramento e dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al comma 1.
Art. 24 - Gruppi sportivi
Gruppi sportivi 1. Il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi "Fiamme Oro", "Fiamme Azzurre" e "Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato" o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potra' essere rilasciata anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al Gruppo sportivo "Astrea", limitatamente al periodo di svolgimento della attivita' calcistica organizzata dalla Federazione italiana gioco calcio.
Art. 25 - Relazioni sindacali
Relazioni sindacali 1. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti
modelli:
a) contrattazione collettiva nazionale:
si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le
procedure previste dall' art. 3, comma 1 , e dall' art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;
b) accordo nazionale quadro:
b1) si svolge presso ogni sede centrale di ciascuna
Amministrazione senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di cui all' art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , per la seguente materia:
1) principi generali per la definizione degli accordi decentrati
di cui alla lettera c), unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita';
b2) nell'ambito dell'accordo nazionale quadro sono definite,
ferme restando le competenze gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:
1) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio.
2) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale;
3) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro
straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
5) criteri generali per la programmazione di turni di
reperibilita';
6) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di assistenza del personale;
c) contrattazione decentrata:
si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o
reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall' art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 , e per le seguenti materie:
1) criteri applicativi relativi alla formazione ed
all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalita';
2) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei
servizi di mensa e degli spacci;
3) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale
e di benessere del personale;
4) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e
nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. l25 ;
d) informazione preventiva:
d1) e' fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
1) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
2) la mobilita' esterna del personale a domanda;
3) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4) l'applicazione del riposo compensativo;
5) la programmazione di turni di reperibilita';
d2) per le materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione
e' fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione e' fornita a livello centrale;
e) esame:
e1) si attua, a livello centrale e periferico, secondo le
previsioni di cui al punto d2), relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti;
e2) durante il periodo in cui si svolge l'esame, le
Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
f) consultazione:
f1) si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
1) la definizione delle piante organiche;
2) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
3) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di
massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
f2) per le materie suddette, prima di assumere le relative
determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto;
f3) la consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e 2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello centrale nonche', nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico;
g) informazione successiva:
g1) si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
1) le misure di massima riguardanti l'organizzazione degli
uffici e l'organizzazione del lavoro;
2) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
3) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
4) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;
g2) per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;
g3) l'informazione successiva si attua a livello centrale e
periferico.
2. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per
tutte le materie indicate al comma 1, lettere d), f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, lettera e), nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.
3. La corretta applicazione del presente decreto e' assicurata
anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall' art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
4. Le Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata.
5. Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le
Amministrazioni applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.
6. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli
uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni sindacali.
7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto
ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Note all'art. 25:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e' il seguente:
"1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:
il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
il congedo ordinario;
il congedo straordinario;
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;
il trattamento economico di missione e di trasferimento;
i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.".
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e' riportato nelle note all'art. 18.
- La legge 10 aprile 1991, n. 125 , reca: "Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.".
- Il testo dell' art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 , e' il seguente:
"Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.
2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o piu' organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a), puo' essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a).
L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 , e relative norme di attuazione, puo' essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art. 2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni, nonche' alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali o Stato maggiore della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre sezioni COCER.
4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art. 2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2, nonche' le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concentrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell' art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
Art. 26 - Forme di partecipazione
Forme di partecipazione (( 1. Oltre al Comitato in materia di pari opportunita', presso ciascuna Amministrazione sono costituite, per la verifica e la formulazione di proposte, le sottoindicate commissioni, a livello centrale e periferico:
a) Commissione per il benessere del personale, con competenza in materia di qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;
b) Commissione per le pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, solo a livello periferico;
c) Commissione automezzi, tecnologia e informatica;
d) Commissione per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento del personale. )) 2. Nell'ambito di ogni Amministrazione e' altresi' costituita, a
livello centrale, una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualita' e funzionalita' del vestiario.
3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1
e 2 - che non hanno natura negoziale - sono presiedute da un
rappresentante dell'Amministrazione e sono composte, in pari
numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti
designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle
stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la
designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel
rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita
rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
5. Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
per un confronto, senza alcuna natura negoziale, sulle modalita' di attuazione degli indirizzi generali concernenti le attivita' degli enti di assistenza del personale. (5)
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 28, comma 5) che " Dalla data di sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , cosi' come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto".
Art. 27 - Distacchi sindacali
Distacchi sindacali 1. A decorerre dal 1 gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all' art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
6. A partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli
articoli 88, commi 1, 2 e 3, e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi modalita' l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.
Note all'art. 27:
- Il testo dell' art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nella nota alla premessa.
- La legge 1 aprile 1981, n. 121 , reca "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; si trascrivono i relativi articoli 88 e 89:
"Art. 88 (Aspettativa per motivi sindacali). - 1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.
2. Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni 2000 dipendenti in organico.
3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.
4 - 5. (Omissis)".
"Art. 89 (Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali). - Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.".
- Il testo dell'art. 17 del citato D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 , e' il seguente:
"Art. 17 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88.".
Art. 28 - Permessi sindacali
Permessi sindacali 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in n. 430.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all' art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvedera' ad informare il capo del personale.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
9. A partire dal 1 gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91 della legge 1 aprile 1991, n. 121 , e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e tutti i provvedimenti attualmente in vigore nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalita' difformi da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi sindacali.
Note all' art. 28 :
- L' art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nelle note alla premessa.
- I testi degli articoli 90 e 91 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono i seguenti:
"Art. 90 (Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali). - Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'art. 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti".
"Art. 91 (Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali). - Al personale di cui all'articolo precedente competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.".
- I testi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 , sono i seguenti:
"Art. 18 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I permessi sindacali di cui all' art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.
2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.
3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.".
"Art. 19 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali). - 1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 e' determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 da rapportare in turni giornalieri di servizio, e' effettuata in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario e', in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989 ; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.
3. La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale.
5. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.
6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18 ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
Non si computa altresi' in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 29 - Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti 1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire - con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Art. 30 - Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilita'
Adempimenti delle Amministrazioni - Responsabilita' 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse
Amministrazioni - utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3,
distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell' art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
6. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di
distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
7. Le norme del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Note all' art. 30:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo dell' art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all' art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
Art. 31 - Diritto di affissione
Diritto di affissione 1. Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e' concesso alle varie organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui e' generalmente ammesso il pubblico.
Art. 32 - Tutela dei dirigenti sindacali
Tutela dei dirigenti sindacali 1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi
quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti
indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e' data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata.
Note all'art. 32:
- I testi dei commi quarto e quinto dell'art. 88 della citata legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato ed integrato dall' art. 5 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , sono i seguenti:
"I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.".
Art. 33 - Tutela legale
Tutela legale 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 .
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AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto ".
CAPO II TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA).
Art. 34 - Area di applicazione e durata
Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera B), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31
dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995 .
Nota all'art. 34:
- Il testo del comma 1, lettera B) dell'art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 35 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e dall' art. 22 della legge
7 agosto 1990, n. 232 , comprensivi del conglobamento dell'elemento
distinto della retribuzione di cui all' art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384 , convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V L. 113.000
" VI L. 123.000
" VI-bis L. 131.000
" VII L. 139.000
" VII-bis L. 150.000
" VIII L. 161.000
" IX L. 182.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1
dicembre 1995.
3. Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V L. 86.000
" VI L. 94.000
" VI-bis L. 100.000
" VII L. 106.000
" VIII L. 123.000
" IX L. 140.000
4. Dal 1 settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 198, e n. 199 , compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo ed assorbono il
miglioramento economico mensile lordo previsto dal decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 .
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 11) che
"gli stipendi stabiliti dal presente articolo 35 sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:
Livello V . .. L. 187.000
Livello VI . .. L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII . . L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.500
Livello VIII . .L. 239.000
Livello IX . .. L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio
1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V . .. L. 65.000
Livello VI . .. L. 70.000
Livello VI-bis . L. 74.000
Livello VII . .. L. 78.000
Livello VII-bis .L. 80.500
Livello VIII . ..L. 83.000
Livello IX . .. L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V . .. L. 140.000
Livello VI . .. L. 150.000
Livello VI-bis . L. 157.000
Livello VII . .. L. 165.000
Livello VII-bis .L. 172.000
Livello VIII . ..L. 179.000
Livello IX . .. L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo. 6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V . .. L. 13.921.000
Livello VI . .. L. 15.447.000
Livello VI-bis .L. 16.663.000
Livello VII . ..L. 17.879.000
Livello VII-bis L. 19.225.000
Livello VIII . .L. 20.571.000
Livello IX . .. L. 23.639.000."
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 nel modificare l' art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha conseguentemente disposto (con l'art. 35) che "
"Gli stipendi stabiliti dall' articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto
1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti
aumenti stipendiali mensili lordi:
===================================================================
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :
===================================================================
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
-------------------------------------------------------------------
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ".
Art. 36 - Effetti dei nuovi stipendi
Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni
straordinarie, secondo le nuove misure orarie, dovra' essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.
Note all'art. 36:
- L'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3/1957 , e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 37 - Indennita' pensionabile
Indennita' pensionabile 1. L'indennita' di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , nelle misure derivanti dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995, del 6 per cento.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennita' di cui al comma 1 e' incrementata di L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi
Tenente colonnello L. 876.900
Maggiore L. 861.700
Capitano L. 846.400
Tenente e sottotenente L. 815.900
Maresciallo aiutante S.U.PS L. 831.100
Maresciallo capo L. 815.900
Maresciallo ordinario L. 785.300
Maresciallo L. 754.300
Brigadiere capo L. 785.300
Brigadiere L. 724.300
Vice brigadiere L. 724.300
Appuntato scelto L. 632.100
Appuntato L. 556.400
Carabiniere scelto e finanziere scelto L. 495.300
Carabiniere e finanziere L. 441.900
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254 )) .
Art. 38 - Assegno funzionale
Assegno funzionale 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
Ruolo di servizio di servizio
lire lire
- - -
Ruolo appuntati e carabinieri
e appuntati finanzieri 1.300.000 1.700.000
Ruolo sovrintendenti e ruolo
ispettori 1.700.000 2.500.000
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni
funzionali pensionabili di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 , sono dovuti nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
Grado di servizio di servizio
lire lire
- - -
Tenente 2.100.000 2.700.000
Capitano 2.100.000 2.700.000
Maggiore 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000 ((2)) 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che " per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo 38, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio
Ruolo Lire Lire
-- -- --
Sottotenente 2.205.000 2.835.000
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000
Art. 39 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in
missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall' art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .
4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in
missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell' art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta
dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita.
Note all'art. 39:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 6.
- I commi 18- bis e 18-quater dell'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono riportati nelle note all'art. 11.
- Le tabelle A/1 e A/2 allegate al D.Lgs. 12 maggio 195, n. 196 sono riportate nelle note all'art. 11.
- Il testo dell' art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' riportato nelle note all'art. 6.
- Il testo del terzo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' riportato nelle note all'art. 6.
Art. 40 - Trattamento economico di trasferimento
Trattamento economico di trasferimento 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle
Forze di polizia ad ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista dall' art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973 .
2. A decorrere dal 1 settembre 1995 il personale trasferito
d'autorita' che abbia diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilita' dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 , e' ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La spesa globale per i rimborsi e le indennita' inerenti al
trasferimento di sede anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati di previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e del Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza.
Note all'art. 40:
- Il testo del primo comma dell'art. 22 della legge n. 836/1973 e' riportato nelle note all'art. 7.
- Il testo dell' art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100 e' riportato nelle note all'art. 7.
Art. 41 - Presenza qualificata
Presenza qualificata 1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la
presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 254 )) . (2)
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata, a decorrere dal primo dicemnbre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal primo febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Art. 42 - Servizi esterni ed ordine pubblico in sede
Servizi esterni ed ordine pubblico in sede 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde. (3) ((4)) 2. A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. (3) ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 50 ,comma
1) che a decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di
cui al suddetto 'articolo 42, comma 1, spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 2) che La corresponsione
del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
Ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che "A decorrere dal 1°
gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al suddetto articolo 42, comma 2, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde".
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395 , e dall' articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno".
Art. 43 - Indennita' di presenza notturna e festiva
Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, e' corrisposto, in luogo della indennita' festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359 ha disposto (con l'art. 17, comma 1 e 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 del presente articolo 43 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora e che a decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 3) che "a decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo 43, in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000.
Art. 44 - Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo
1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , (( nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, )) le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per imilitari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle
A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
Art. 45 - Orario di lavoro
Orario di lavoro 1. La durata dell'orario ordinario di lavoro e' di trentasei ore
settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il
personale di cui all'art. 34, comma 1, e' tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie settimanali rispettivamente di due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di una ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3. Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 234 .
4. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di
apertura al pubblico ed e' articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni lavorativi.
5. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio.
6. Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque
giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.
7. Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di flessibilita', esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali e' consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
Nota all' art. 45:
- Il D.P.R. n. 234/1988 e' riportato nelle note all'art. 12.
Art. 46 - F e s t i v i t a'
F e s t i v i t a' 1. Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e
gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in giornata feriale.
2. Al personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed
alla religione ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101 .
Note all' art. 46:
- La legge 22 novembre 1988, n. 516 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1988, n. 283.
- La legge 8 marzo 1989, n. 101 recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Comunita' ebraiche italiane" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1989, n. 69.
Art. 47 - Licenza ordinaria
Licenza ordinaria 1. Il personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni
anno di servizio, ad un periodo di licenza ordinaria retribuito.
Durante tale periodo al personale spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le indennita' che non siano corrisposte per dodici mensilita'.
2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni
lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.
3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
4. A tutto il personale sono altresi' attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 .
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, il sabato e' considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto, trentadue, trentanove giorni lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni di servizio.
6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio
la durata della licenza ordinaria e' determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. La licenza ordinaria e' un diritto irrinunciabile e non e'
monetizzabile.
8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria dovra' essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il personale dovra' fruire della licenza residua al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10. Il diritto alla licenza ordinaria non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi e' autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11. Le infermita' insorte durante la fruizione della licenza
ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione.
12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonche' l'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di ritorno nella localita' ove il personale fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio
1996. Per il personale che ha gia' maturato venticinque anni di servizio o li maturera' entro la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria e' di quarantasette giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all' art. 47 :
- Il primo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , e' riportato nelle note all'art. 14.
Art. 48 - Licenze straordinarie
Licenze straordinarie 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza
straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il
personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che
rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all' art. 48 :
- Il comma 39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e' riportato nelle note all'art. 15.
- I testi dei commi 22 e 23 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono riportati nelle note all'art. 15.
Art. 49 - Aspettativa per motivi privati e per infermita'
Aspettativa per motivi privati e per infermita' 1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati e per infermita' e' disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 , e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 1 febbraio 1989, n. 53 . La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria, per l'intero periodo di ferma, e' di due anni.
2. Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
3. Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del
personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneita' assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
Note all'art. 49:
- Il titolo della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' riportato nelle note all'art. 15 e 48.
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' riportata nelle note all'art. 15.
- La legge 10 aprile 1954, n. 113 concernente "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1954 .
- La legge 31 luglio 1954, n. 599 concernente "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 10 agosto 1954 .
- La legge 18 ottobre 1961, n. 1168 concernente "Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 novembre 1961 .
- La legge 3 agosto 1961, n. 833 concernente "Stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 30 agosto 1961 .
- La legge 1 febbraio 1989, n. 53 concernente "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1989 .
Art. 50 - Permessi brevi
Permessi brevi 1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Art. 51 - Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro
Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro 1. L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in
condizioni di salubrita' ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumita' e la salute del personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento eliminabile che possa compromettere l'incolumita' e la salute degli operatori addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del
lavoro, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626/1994 . Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al piu' presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in
merito agli interventi di primo soccorso, con particolare priorita' per quello addetto a mansioni rischiose.
Nota all'art. 51:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e' riportato nelle note all'art. 18.
Art. 52 - Copertura assicurativa
Copertura assicurativa 1. Le disposizioni di cui all' art. 15, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Nota all'art. 52:
- Il testo dell' art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' riportato nelle note all'art. 19.
Art. 53 - Aggiornamento professionale
Aggiornamento professionale 1. La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento
professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.
Art. 54 - Diritto allo studio
Diritto allo studio 1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 .
Note all'art. 54:
- Il testo dell' art. 78 del D.P.R 28 ottobre 1985, n. 782 e' riportato nelle note all'art. 21.
Art. 55 - Elevazione e aggiornamento culturale
Elevazione e aggiornamento culturale 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza
possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti.
(( 2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del
personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. ))
Art. 56 - Brevetto di pilota
Brevetto di pilota 1. Il disposto dell' art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 ,
recante modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' esteso al corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per quanto attiene la specializzazione "pilota di elicottero".
2. Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle
finanze sono stabilite le relative norme d'attuazione.
Note all'art. 56:
- Si trascrive il testo dell' art. 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 concernente: "Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1986, n. 242:
"Art. 55 - 1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale della Polizia di Stato.
2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonche' per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.
3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:
a) brevetto di pilota di elicottero;
b) brevetto di pilota aereo;
c) brevetto di specialista di elicottero;
d) brevetto di specialista aereo;
e) brevetto di osservatore.
4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.
5. Nelle more dell'attuazione dell' art. 43, comma diciottesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , le indennita' speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attivita' di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.
6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505 .".
Art. 57 - Gruppi sportivi
Gruppi sportivi 1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Art. 58 - Informazione
Informazione 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all' art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto legislativo n. 195/1995 , i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza acquisiscono informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195/1995 .
2. Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell' art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3. Prima dell'avvio dei lavori di cui all' art. 7, comma 5, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.
4. Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno
intervenire anche delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle corrispondenti unita' di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di servizio, puo' partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
(( 4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione
dei lavori di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi. )) 5. Per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi precedenti, ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 , i membri dei Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili.
Art. 59 - Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale.
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovra' prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante di
Corpo dell'ente o del reparto o ad un suo delegato;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) uno dei componenti sia indicato dagli organismi di
rappresentanza di base (COBAR).
Art. 60 - Tutela legale
Tutela legale 1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 .
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto che " le disposizioni di cui al suddetto articolo si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto ".
Art. 61 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in lire 487 miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FRATTINI, Ministro della funzione pubblica CORONAS, Ministro dell'interno CORCIONE, Ministro della difesa FANTOZZI, Ministro delle finanze MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 1