096G0359
096G0359
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997 per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996 n. 359)
Art. 1 - Area di applicazione e durata
Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito dell'accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195/1995 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera A, del decreto legislativo n. 195/1995 , e' il seguente:
"Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1 comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministero per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale".
Art. 2 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV ..... L. 179.000
Livello V ..... L. 187.000
Livello VI ..... L. 200.000
Livello VI-bis ..... L. 210.000
Livello VII ..... L. 220.000
Livello VII-bis ..... L. 229.500
Livello VIII ..... L. 239.000
Livello IX ..... L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ..... L. 62.000
Livello V ..... L. 65.000
Livello VI ..... L. 70.000
Livello VI-bis ..... L. 74.000
Livello VII ..... L. 78.000
Livello VII-bis ..... L. 80.500
Livello VIII ..... L. 83.000
Livello IX ..... L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV ..... L. 134.000
Livello V ..... L. 140.000
Livello VI ..... L. 150.000
Livello VI-bis ..... L. 157.000
Livello VII ..... L. 165.000
Livello VII-bis ..... L. 172.000
Livello VIII ..... L. 179.000
Livello IX ..... L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello IV ..... L. 12.703.000
Livello V ..... L. 13.921.000
Livello VI ..... L. 15.447.000
Livello VI-bis ..... L. 16.663.000
Livello VII ..... L. 17.879.000
Livello VII-bis ..... L. 19.225.000
Livello VIII ..... L. 20.571.000
Livello IX ..... L. 23.639.000
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 . (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che " Gli stipendi stabiliti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================
Livello IV lire 68.000
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
===================================================================
Livello IV lire 37.000
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:
Livello IV lire 13.519.000
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 ". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l' art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 2) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Lire
Livello IV 86.000
Livello V 90.000
Livello VI 96.000
Livello VI-bis 100.500
Livello VII 105.000
Livello VII-bis 110.000
Livello VIII 115.000
Livello IX 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001.
3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Lire
-
Livello IV.... |32.000
Livello V.... |34.000
Livello VI.... |36.000
Livello VI-bis.... |37.500
Livello VII.... |39.000
Livello VII-bis.... |41.000
Livello VIII.... |43.000
Livello IX.... |47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire
-
Livello IV |14.551.000
Livello V |15.853.000
Livello VI |17.523.000
Livello VI-bis |18.829.000
Livello VII |20.135.000
Livello VII-bis |21.583.000
Livello VIII |23.031.000
Livello IX |26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 .
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente:
"Art. 82 (Assegno alimentare). - 1. All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia".
- Il testo dell' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso".
Art. 4 - Indennita' pensionabile
Indennita' pensionabile 1. L'indennita' di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , nelle misure derivanti dall' art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata a decorrere dal 1 luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire
-- --
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ..... 912.000
Commissario capo e qualifiche equiparate ..... 896.000
Commissario e qualifiche equiparate ..... 879.000
Vice commissario e qualifiche equiparate ..... 848.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ..... 864.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate ..... 848.000
Ispettore e qualifiche equiparate ..... 816.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate ..... 784.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ..... 816.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 753.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 753.000
Assistente capo e qualifiche equiparate ..... 657.000
Assistente e qualifiche equiparate ..... 579.000
Agente scelto e qualifiche equiparate ..... 516.000
Agente e qualifiche equiparate ..... 461.000
2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire
--
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ..... 945.000
Commissario capo e qualifiche equiparate ..... 935.000
Commissario e qualifiche equiparate ..... 920.000
Vice commissario e qualifiche equiparate ..... 890.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate ..... 910.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate ..... 867.000
Ispettore e qualifiche equiparate ..... 835.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate ..... 802.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ..... 835.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 770.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ..... 770.000
Assistente capo e qualifiche equiparate ..... 672.000
Assistente e qualifiche equiparate ..... 593.000
Agente scelto e qualifiche equiparate ..... 528.000
Agente e qualifiche equiparate ..... 472.000
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 4, comma 3 e 4, del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"3. in relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire
-- --
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 876.900
Commissario capo e qualifiche equiparate 861.700
Commissario e qualifiche equiparate 846.400
Vice commissario e qualifiche equiparate 815.900
Ispettore superiore S.U.PS. e qual. equiparate 831.100
Ispettore capo e qualifiche equiparate 815.900
Ispettore e qualifiche equiparate 785.300
Vice ispettore e qualifiche equiparate 754.800
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 785.300
Sovrintendente e qualifiche equiparate 724.300
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 724.300
Assistente capo e qualifiche equiparate 632.100
Assistente e qualifiche equiparate 556.400
Agente scelto e qualifiche equiparate 495.300
Agente e qualifiche equiparate 441.900
4. L'indennita' di cui al comma 3 e', altresi', incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995 dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 12:
Livello IV ..... L. 122.000
Livello V ..... L. 129.000
Livello VI ..... L. 136.000
Livello VI-bis ..... L. 143.000
Livello VII ..... L. 149.000
Livello VII-bis ..... L. 156.000
Livello VIII ..... L. 163.000
Livello IX ..... L. 178.000"
Art. 5 - Assegno funzionale
Assegno funzionale 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , nelle misure derivanti dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 , a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --
Ruolo degli agenti, assistenti ed
equiparati 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori ed equiparati 1.820.000 2.675.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo fore- stale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , nelle misure derivanti dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 , a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --
Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000
Commissario capo 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000 Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"Art. 5 (Assegno funzionale). - L'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
Qualifiche servizio servizio -- -- --
Ruolo ag. ass. equip. 1.300.000 1.700.000 Ruolo sovr. ed equip. e
ruolo isp. equip. 1.700.000 2.500.000 Per gli appartenenti al ruolo dei Commissari o qualifiche eqiparate dalla Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
Qualifiche servizio servizio -- -- --
Vice commis. e commis. 2.100.000 2.700.000 Commissario capo 2.800.000 4.500.000 Vice questore agg. 3.200.000 4.500.000 Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a 'buono'".
Art. 6 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all' art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 e' il seguente:
"Art. 8 (Trattamento di missione). - Le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti:
a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII e VIII-bis
L. 39.600;
b) livello IV
L. 28.800.
A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive L. 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad 8 ore compete il rimborso di un solo pasto.
Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al 30% delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica piu' elevata.
Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, com- pete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1, per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima".
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"Art. 6 (Trattamento di missione). - Fermo restando quanto previsto dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad 8 ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a 10 unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall' art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .
A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell' art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi nell'impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita".
Art. 7 - Presenza qualificata
Presenza qualificata 1. L'indennita' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Nota dell'art. 7:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"Art. 8 (Presenza qualificata). - A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 9, commi 1 e 2".
Art. 8 - Indennita' di presenza notturna e festiva
Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)
2. A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) (3) ((4)) 3. A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella
misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda
di lire 63.000." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l' art. 12 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art.
8, comma 1)che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l' art. 8, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 8, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 , nel modificare l' art. 6, comma 1 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 , che a sua volta modifica l' art. 8, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".
Art. 9 - Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita'
supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e alla tabella allegata all' art. 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' elevato a L. 200.000 giornaliere.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare) e' il seguente:
"Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). - Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'art. 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 .
Tuttavia il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobill imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 , e successive modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e le indennita' di cui al secondo comma dell'art. 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all' art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 .
L'indennita' d'impiego operativo di cui all'art. 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'art. 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808 , le parole "e' sospesa salvo il disposto del successivo art. 8" sono sostituite dalle altre: "e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo art. 8".
Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previsti ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'art. 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'art. 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.
L'indennita' di cui al secondo comma dell'art. 8 non e' cumulabile con le indennita' di cui agli articoli 8, primo comma, 9, secondo comma, 10, quarto comma, e 13.
Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156 , e suc- cessive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808 e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo".
- I testi dei commi 18-bis e 18-quater dell'art. 3 del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , sono i seguenti:
"18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennita' di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , secondo misure e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dette indennita' sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall' art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nella misura intera per quelle previste dall'art. 10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 .
18-quater. Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalita' fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco".
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 e' il seguente:
"Art. 5 (Indennita' di impiego operativa). - A decorrere dal 1 dicembre 1995 per il personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' sostituita dalla seguente.
Nella tabella che segue l'anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
TABELLA I - INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
=====================================================================
| FASCE DI GRADI PER RUOLI |
N. |_____________________________________________________| MISURE
| UFFICIALI | MARESCIALLI | SERGENTI | VOLONTARI | MENSILI
| | | | in SPE | LORDE
______|___________|_____________|____________|______________|________
I | Ten. Col. | | | | 780.000
| (Compreso)| | | |
| 29 | | | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
II | Ten. Col. | | | | 720.000
| (Compreso)| | | |
| 25 | | | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
III | Ten. Col. | Aiut. | | | 645. 00
| Magg. |(Compreso) 29| | |
| (Compreso)| | | |
| 25 | | | |
| Cap. (Com-| | | |
| preso) 29 | | | |
| Ten (Com- | | | |
| preso) 29 | | | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
IV | Magg. | Aiut. | | | 645. 00
| Cap. (Com-|(Compreso) 25| | |
| preso) 25 | | | |
| Ten (Com- | | | |
| preso) 25 | | | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
V | Cap. | Aiutante | | | 580. 00
| Ten (Com- | M.llo Ca. | | |
| preso 15 |(Compreso) 25| | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
VI | | M.llo Capo | S.M. Capo | | 540.000
______|___________|_____________|____________|______________|________
VII | | M.llo Ord. | | | 500.000
| |(Compreso) 15| | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
VIII | | M.llo Ord. | | | 460.000
| |(Compreso) 10| | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
IX | | | S.M. (Com- | C.M.C.S. | 445.000
| | | preso) 15 | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
X | Ten. (Com-| | | | 400.000
| preso) 2 | | | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
XI | | M.llo Ord. | | C.M. Scelto | 350.000
______|___________|_____________|____________|______________|________
XII | Ten. | | | | 320.000
______|___________|_____________|____________|______________|________
XIII | S. Ten. | M.llo | S.M. | C.M. Capo | 288.000
|(Compreso) |(Compreso) 5 | | |
| 2 | | | |
______|___________|_____________|____________|______________|________
XIV | S. Ten. | M.llo | | | 260.000
______|___________|_____________|____________|______________|________
XV | | | Serg. | | 220.000
______|___________|_____________|____________|______________|________
XVI | | | | I Cap. Magg. | 200.000
______|___________|_____________|____________|______________|________
TABELLA A/1 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN SERVIZIO
PERMANENTE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'EAERONAUTICA
CON I GRADI DELL'ARMA DEI CARABINIERI
_____________________________________________________________________ DESCRIZIONE | VOLONTARI IN SERVIZIO | GRADI
| PERMANENTE FORZE ARMATE | ARMA CARABINIERI
__________________|______________________________|___________________ | 1 caporal maggiore (e gradi | carabiniere
| corrispondenti) |
| |
| caporal maggiore scelto (e | carabiniere scelto | gradi corrispondenti) |
| |
Volontari in ser- | |
vizio permanente | |
| |
| caporal maggiore capo (e | appuntato
| gradi corrispondenti) |
| |
| caporal maggiore capo scelto | appuntato scelto | (e gradi corrispondenti) |
__________________|______________________________|___________________ TABELLA A/2 (art. 12, comma 1) CORRISPONDENZA DEI GRADI DEI RUOLI DEI SERGENTI E DEI MARESCIALLI
DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'EAERONAUTICA CON I GRADI
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
_____________________________________________________________________ Ruolo | Esercito | Marina |Aeronautica| Arma carabinieri ______________|___________|__________|___________|___________________ | Aiutante | Aiutante | Aiutante | Maresciallo |
| | | | aiutante |
| | | | S. UPS |
| | | | |
|Maresciallo| Capo di |Maresciallo| Maresciallo |
| |1a classe | | capo |
| | | | |
Marescialli ..| | | | | Ruol | | | | | ispe | | | | | tori | | | | |
|Maresciallo| Capo di |Maresciallo| Maresciallo |
| ordinario |2a classe | di 2a | ordinario |
| | | classe | |
| | | | |
|Maresciallo| Capo di |Maresciallo| Maresciallo |
| |3a classe | di 3a | |
| | | classe | |
______________|___________|__________|___________|_____________|_____ | Sergente | 2 capo | Sergente | Brigadiere |
| maggiore | scelto | maggiore | capo |
| capo | | capo | |
| | | | |
| | | | | Ruol Sergenti .....| | | | |sovri | | | | |ten- | | | | |denti | | | | |
| Sergente | 2 capo | Sergente | Brigadiere |
| maggiore | | maggiore | |
| | | | |
| Sergente | Sergente | Sergente | vice |
| | | | brigadiere |
______________|___________|__________|___________|_____________|_____ Tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1981, n. 121
(prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI
CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE
DAL 1 SETTEMBRE 1995
_____________________________________________________________________ Polizia | Arma | Corpo della | Corpo della
di Stato | dei carabinieri | guardia di | polizia
| | finanza | penitenziaria ________________|_________________|__________________|_______________ RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTORI | RUOLO ISPETTOR ________________|_________________|__________________|_______________ Ispett. Sup. | Maresciallo | Maresciallo |
S. UPS | Aiutante S. UPS | Aiutante | Ispettore Sup.
Ispettore Capo | Maresciallo Capo| Maresciallo Capo | Ispettore C.
Ispettore | Maresciallo | Maresciallo | Ispettore
| Ordinario | Ordinario | Ispettore
V. Ispettore | Maresciallo | Maresciallo | V. Ispettore
________________|_________________|__________________|_______________ RUOLO | RUOLO | RUOLO | RUOLO
SOVRINTEND. | SOVRINTEND. | SOVRINTEND. | SOVRINTEND.
________________|_________________|__________________|_______________ Sovrintendente | Brigadiere Capo | Brigadiere Capo | Sovrintendente C. | | | C.
Sovrintendente | Brigadiere | Brigadiere | Sovrintendente V. Sovrinten- | V. Brigadiere | V. Brigadiere | V. Sovrinten- dente | | | dente
________________|_________________|__________________|_______________ RUOLO | RUOLO | RUOLO | RUOLO
AG./ASSIST. | APP./CARAB. | APP./FINANZ. | AG./ASSIST.
________________|_________________|__________________|_______________ Assistente C. | Appuntato Sc. | Appuntato Sc. | Assistente C.
Assistente | Appuntato | Appuntato | Assistente
Agente Sc. | Carabiniere Sc. | Finanziere Sc. | Agente Sc.
Agente | Carabiniere | Finanziere | Agente
________________|_________________|__________________|_______________ Tabella allegata all'articolo 43-bis della legge 1981, n. 121
(prevista dall'art. 24, comma 1, terzo capoverso)
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E NON DIRETTIVO DEI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO E DI QUELLO DEI RUOLI
CORRISPONDENTI DELLE ALTRE FORZE DI POLIZIA, IN VIGORE
DAL 1 SETTEMBRE 1995
_____________________________________________________________________ Corpo forestale | Livelli | Scatti gerarchici | Indennita'
dello Stato | | (*) | pensionabile
_____________________|_________|___________________|_________________ RUOLO ISPETTORI | | |
_____________________|_________|___________________|_________________ Ispettore Sup. | VII-bis | - | 248.800
Ispettore C. | VII | - | 234.400
Ispettore | VI-bis | + 1 | 705.600
V. Ispettore | VI | + 2 | 676.800
_____________________|_________|___________________|_________________ RUOLO SOVRINTEND. | | |
_____________________|_________|___________________|_________________ Sovrintendente C. | VI-bis | - | 705.600
Sovrintendente | VI | + 1 | 648.000
V. Sovrintendente | VI | - | 648.000
_____________________|_________|___________________|_________________ RUOLO AG./ASSIST. | | |
_____________________|_________|___________________|_________________ Assistente C. | V | + 3 | 561.600
Assistente | V | + 2 | 489.600
Agente Sc. | V | + 1 | 432.000
Agente | V | - | 381.600
_____________________|_________|___________________|_________________ (*) Lo scatto aggiuntivo gerarchico e' pari al 2,50% dello stipendio in godimento (importo iniziale del livello e la retribuzione individuale di anzianita' comprensiva, quest'ultima, degli scatti gerarchici attribuiti, eventualmente, nel precedente livello retributivo e di quelli di cui all' art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 271 , convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n. 433 , ove spettante).
Per il passaggio dal V al VI/VI-bis livello retributivo confluisce esclusivamente nella RIA un solo scatto gerarchico, qualora risulti attribuito".
- Il testo dell' art. 1, comma 1, legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' il seguente:
"1. Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della difesa chiamati dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di L. 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un re- ale rischio con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria".
CAPO II Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)
Art. 10 - Area di applicazione e durata
Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto - a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi - concerne gli aspetti retributivi ed e' valido per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
3. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195/1995 .
Nota dell'art. 10:
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera B, del decreto legislativo n. 195/1995 , e' il seguente: " B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza); a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti dei Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza)".
Art. 11 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. Gli stipendi stabiliti dall' art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V..................... L. 187.000
Livello VI.................... L. 200.000
Livello VI-bis................ L. 210.000
Livello VII................... L. 220.000
Livello VII-bis............... L. 229.500
Livello VIII.................. L. 239.000
Livello IX.................... L. 262.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 luglio 1997.
3. Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V..................... L. 65.000
Livello VI.................... L. 70.000
Livello VI-bis................ L. 74.000
Livello VII................... L. 78.000
Livello VII-bis............... L. 80.500
Livello VIII.................. L. 83.000
Livello IX.................... L. 91.000
4. Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V..................... L. 140.000
Livello VI.................... L. 150.000
Livello VI-bis................ L. 157.000
Livello VII................... L. 165.000
Livello VII-bis............... L. 172.000
Livello VIII.................. L. 179.000
Livello IX.................... L. 196.000
5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello V..................... L. 13.921.000
Livello VI.................... L. 15.447.000
Livello VI-bis................ L. 16.663.000
Livello VII................... L. 17.879.000
Livello VII-bis............... L. 19.225.000
Livello VIII.................. L. 20.571.000
Livello IX.................... L. 23.639.000
7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 42) che " Gli stipendi stabiliti dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:
===================================================================
Livello V lire 71.000
Livello VI lire 77.000
Livello VI-bis lire 80.000
Livello VII lire 83.000
Livello VII-bis lire 86.500
Livello VIII lire 90.000
Livello IX lire 101.000
-------------------------------------------------------------------
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999.
3. Dal 1° ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
===================================================================
Livello V lire 39.000
Livello VI lire 42.000
Livello VI-bis lire 43.500
Livello VII lire 45.000
Livello VII-bis lire 47.000
Livello VIII lire 49.000
Livello IX lire 55.000
-------------------------------------------------------------------
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono :
===================================================================
Livello V lire 14.773.000
Livello VI lire 16.371.000
Livello VI-bis lire 17.623.000
Livello VII lire 18.875.000
Livello VII-bis lire 20.263.000
Livello VIII lire 21.651.000
Livello IX lire 24.851.000
-------------------------------------------------------------------
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 "
Art. 12 - Effetti dei nuovi stipendi
Effetti dei nuovi stipendi 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1 luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.
5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovra' essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.
Note all'art. 12:
- Il testo dell' art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell' art. 122 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 13 - Indennita' pensionabile
Indennita' pensionabile 1. L'indennita' pensionabile di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , nelle misure derivanti dall' art. 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata, a decorrere dal 1 luglio 1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi Lire
-- --
Tenente colonnello................................ 912.000
Maggiore.......................................... 896.000
Capitano.......................................... 879.000
Tenente........................................... 848.000
Sottotenente...................................... 848.000
Maresciallo aiutante S.U.PS....................... 864.000
Maresciallo capo.................................. 848.000
Maresciallo ordinario............................. 816.000
Maresciallo....................................... 784.000
Brigadiere capo................................... 816.000
Brigadiere........................................ 753.000
Vice brigadiere................................... 753.000
Appuntato scelto.................................. 657.000
Appuntato......................................... 579.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto............ 516.000
Carabinere e finanziere........................... 461.000
2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1 febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi Lire
-- --
Tenente colonnello................................ 945.000
Maggiore.......................................... 935.000
Capitano.......................................... 920.000
Tenente........................................... 890.000
Sottotenente...................................... 870.000
Maresciallo aiutante S.U.PS....................... 910.000
Maresciallo capo.................................. 867.000
Maresciallo ordinario............................. 835.000
Maresciallo....................................... 802.000
Brigadiere capo................................... 835.000
Brigadiere........................................ 770.000
Vice brigadiere................................... 770.000
Appuntato scelto.................................. 672.000
Appuntato......................................... 593.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto............ 528.000
Carabinere e finanziere........................... 472.000
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 37, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"3. In relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennita' pensionabile e' dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi Lire
----- -----
Tenente colonello .......................... 876.900
Maggiore ................................... 861.700
Capitano ................................... 846.400
Tenente e sottotenente ..................... 815.900
Maresciallo aiutante S. UPS ................ 831.100
Maresciallo capo ........................... 815.900
Maresciallo ordinario ...................... 785.300
Maresciallo ................................ 754.300
Brigadiere capo ............................ 785.300
Brigadiere ................................. 724.300
Vice brigadiere ............................ 724.300
Appuntato scelto ........................... 632.100
Appuntato .................................. 556.400
Carabiniere scelto e finanziere scelto ..... 495.300
Carabiniere e finanziere ................... 441.900
4. L'indennita' di cui al comma 3 e', altresi', incrementata, a decorrere dal 31 dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 45:
Livello V ................................ L. 129.000
Livello VI ............................... L. 136.000
Livello VI-bis ........................... L. 143.000
Livello VII ............................... L. 149.000
Livello VII-bis ........................... L. 156.000
Livello VIII .............................. L. 163.000
Livello IX ................................ L. 178.000"
Art. 14 - Assegno funzionale
Assegno funzionale 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , nelle misure derivanti dall' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 , fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --
Ruolo appuntati e carabinieri e
appuntati finanzieri 1.365.000 1.785.000
Ruolo sovrintendenti 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 , a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Qualifiche Lire Lire
-- -- --
Sottotenente 2.205.000 2.835.000
Tenente 2.205.000 2.835.000
Capitano 2.205.000 2.835.000
Maggiore 2.940.000 4.725.000
Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000 Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 38 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"Art. 38 (Assegno funzionale). - 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , fermo restando i requisiti ivi previsti, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Ruolo lire lire
----- ---- ----
Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati
finanzieri ................................. 1.300.000 1.700.000 Ruolo sovrintendenti e ruolo ispettori 1.700.000 2.500.000 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 , sono dovuti nei seguenti importi annui lordi:
19 anni 29 anni
di servizio di servizio Ruolo lire lire
----- ---- ----
Tenente ........................... 2.100.000 2.700.000
Capitano .......................... 2.100.000 2.700.000
Maggiore .......................... 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello ................ 3.200.000 4.500.000
3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al triennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".
Art. 15 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all' art. 8, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990 ed all' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 8 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147 , e' riportato nelle note all'art. 6.
- Il testo dell' art. 39 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"Art. 39 (Trattamento di missione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L. 42.000 per un pasto;
L. 83.600 per due pasti.
2. Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unita', per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, e' dovuto il trattamento di missione di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , in luogo della indennita' supplementare di marcia prevista dall' art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 .
4. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa per una durata superiore a trenta giorni, in localita' diversa dalla sede ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, e' data facolta' di chiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennita' di trasferta sono ridotte di 1/3 ai sensi dell' art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazionesi trovi nella impossibilita' di fornire vitto e alloggio gratuito, al sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonche' il 75 per cento delle presumibili spese di vitto, e pernottamento nel limite del costo medio della categoria consentita".
Art. 16 - Presenza qualificata
Presenza qualificata 1. L'indennita' di cui all' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata, a decorrere dal 1 dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1 febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 41 del D.P.R. n. 395/1995 e' il seguente:
"Art. 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2".
Art. 17 - Indennita' di presenza notturna e festiva
Indennita' di presenza notturna e festiva 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora. (1) (2)
2. A decorrere dal 1 ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 e' rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno. (2) (3) ((4)) 3. A decorrere dal 1 luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2, e' rideterminato nella misura lorda di L. 50.000. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che " A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.
Ha inoltre disposto (con l'art. 51, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda
di lire 63.000." --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 nel modificare l' art. 51 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha conseguentemente disposto (con l'art.
20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 2) che " A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all' articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 nel modificare l' art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 20, comma 2, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , e' rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 , nel modificare l' art. 13 del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 , che a sua volta modifica l' art. 20, comma 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale: [...] b) che presta servizio in un giorno festivo, l'indennita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 , e' rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00".
Art. 18 - Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari.
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita'
supplementari. 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego operativo e delle relative indennita' supplementari, nonche' dall' art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e' calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
4. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' elevato a L. 200.000 giornaliere.
Note all'art. 18:
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' riportato nelle note dell'art. 9.
- Il testo dell' art. 3, commi 18-bis 18-quater del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 e' riportato nelle note all'art. 9.
- Il testo dell' art. 1, comma 1, della legge 29 maggio 1985, n. 294 , e' riportato nelle note all'art. 9.
Art. 19 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 543 miliardi per il 1996, in lire 1.247 miliardi per il 1997 ed in lire 1.508 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6683 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro MOTZO, Ministro per la funzione pubblica CORONAS, Ministro dell'interno CORCIONE, Ministro della difesa FANTOZZI, Ministro delle finanze CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996 Atti di Governo, registro n. 101, foglio n. 7