Monitoring Gesetzessammlung

099G0322

IT - DPR

099G0322

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999 n. 254)

Art. 1 - Area di applicazione e durata

Area di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti, e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il Periodo 1o gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi. tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L' articolo 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , reca:
Attuazione dell' articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate . Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
Articolo 1 (Ambito di applicazione). - l. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
Articolo 2 (Provvedimenti). - l. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
a) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale;
b) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della Delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato Maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna, organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1. lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.
Articolo 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Tali procedure, che hanno inizio contemporaneamente, si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione della ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della predisposizione degli schemi dei relativi provvedimenti, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate,
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finansa e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. Le delegazioni dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I rappresentanti dello Stato maggiore difesa e del COCER (Sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) partecipano ai lavori per la formazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi Possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri, aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e dalla formulazione degli schemi dei provvedimenti riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo e gli schemi dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2. I decreti sono adottati in deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 a agosto 1988, n. 400, e si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti, per la parte relativa ai trattamenti economici accessori, entro novanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
Nota all'articolo 1
- Il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , citato, e' riportato alle note alle premesse.

Art. 2 - (Nuovi stipendi)

(Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde: 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV lire 68.000 Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV lire 37.000 Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. 5. va1ori stipendiali tabellari lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono:
Livello IV lire 13.519.000 Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000 ((3A))
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 2) che "1.
Gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde: Lire
Livello IV 86.000 Livello V 90.000 Livello VI 96.000 Livello VI-bis 100.500 Livello VII 105.000 Livello VII-bis 110.000 Livello VIII 115.000 Livello IX 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi: Lire
Livello IV.... 32.000 Livello V.... 34.000 Livello VI.... 36.000 Livello VI-bis.... 37.500 Livello VII.... 39.000 Livello VII-bis.... 41.000 Livello VIII.... 43.000 Livello IX.... 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Lire
Livello IV 14.551.000 Livello V 15.853.000 Livello VI 17.523.000 Livello VI-bis 18.829.000 Livello VII 20.135.000 Livello VII-bis 21.583.000 Livello VIII 23.031.000 Livello IX 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 ". --------------- AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l' art. 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3) che "1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V Euro 30,20 livello VI Euro 32,10 livello VI-bis Euro 33,60 livello VII Euro 35,10 livello VII-bis Euro 36,70 livello VIII Euro 38,40 livello IX Euro 42,20
2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde: livello V Euro 18,90 livello VI Euro 20,00 livello VI-bis Euro 21,00 livello VII Euro 21,90 livello VII-bis Euro 22,90 livello VIII Euro 24,00 livello IX Euro 26,30
3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V Euro 8.776,59 livello VI Euro 9.675,07 livello VI-bis Euro 10.379,57 livello VII Euro 11.082,86 livello VII-bis Euro 11.861,89 livello VIII Euro 12.643,32 livello IX Euro 14.437,35
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001".

Art. 3 - (Effetti dei nuovi stipendi)

(Effetti dei nuovi stipendi) 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relative contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel Periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti
dall'applicazione del presente decreto si applica l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno
effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Note all' articolo 3
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 , approva lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Si trascrive il testo dell'articolo 82:
Articolo 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia . .
- Si trascrive il testo dell' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n.312
Articolo 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Art. 4 - (Indennita' pensionabile)

(Indennita' pensionabile) 1. Le misure dell'indennita' di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
a) dal 1° settembre 1998
QUALIFICHE Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.128.000 Commissario capo e qualifiche equiparate lire 1.103.000 Commissario e qualifiche equiparate lire 1.088.000 Vice commissario e qualifiche equiparate lire 1.051.000 Ispettore superiore S.U.PS e qualifiche equiparate lire 1.071.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate lire 1.021.000 Ispettore e qualifiche equiparate lire 985.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate lire 942.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate lire 980.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate lire 913.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate lire 908.000 Assistente capoe qualifiche equiparate lire 805.000 Assistente e qualifiche equiparate lire 725.000 Agente scelto e qualifiche equiparate lire 660.000 Agente e qualifiche equiparate lire 604.000 b) dal 1° ottobre 1999
QUALIFICHE Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.145.000 Commissario capo e qualifiche equiparate lire 1.120.000 Commissario e qualifiche equiparate lire 1.067.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate lire 1.087.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate lire 1.037.000 Ispettore e qualifiche equiparate lire 1.000.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate lire 956.000 Sovraintendente capo e qualifiche equiparate lire 995.000 Sovraintendente e qualifiche equiparate lire 927.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate lire 922.000 Assistente capo e qualifiche equiparate lire 818.000 Assistente e qualifiche equiparate lire 736.000 Agente scelto e qualifiche equiparate lire 670.000 Agente e qualifiche equiparate lire 614.000 c) dal 31 dicembre 1999
QUALIFICHE Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate lire 1.162.000 Commissario capo e qualifiche equiparate lire 1.140.000 Commissario e qualifiche equiparate lire 1.130.000 Vice commissario e qualifiche equiparate lire 1.083.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate lire 1.103.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate lire 1.053.000 Ispettore e qualifiche equiparate lire 1.015.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate lire 976.000 Sovraintendente capo e qualifiche equiparate lire 1.010.000 Sovraintendente e qualifiche equiparate lire 941.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate lire 936.000 Assistente capo e qualifiche equiparate lire 829.000 Assistente e qualifiche equiparate lire 747.000 Agente scelto e qualifiche equiparate lire 680.000 Agente e qualifiche equiparate lire 622.000
(2) ((3A)) 2. Dal 1° settembre 1998, e' soppresso l' articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "1. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche Lire Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 1.240.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 1.217.000 Commissario e qualifiche equiparate 1.206.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 1.157.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate 1.178.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.125.000 Ispettore e qualifiche equiparate 1.090.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.056.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.085.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.021.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.016.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 914.000 Assistente e qualifiche equiparate 832.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 761.000 Agente e qualifiche equiparate 700.000
Ha inoltre disposto (con l'art. 14) che "Gli stipendi stabiliti dall' articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello Lire Livello V 90.000 Livello VI 96.000 Livello VI-bis 100.500 Livello VII 105.000 Livello VII-bis 110.000 Livello VIII 115.000 Livello IX 126.000
2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 gennaio 2001. 3. Dal 1 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello Lire Livello V 34.000 Livello VI 36.000 Livello VI-bis 37.500 Livello VII 39.000 Livello VII-bis 41.000 Livello VIII 43.000 Livello IX 47.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1. 5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:
Livello Lire Livello V 15.853.000 Livello VI 17.523.000 Livello VI-bis 18.829.000 Livello VII 20.135.000 Livello VII-bis 21.583.000 Livello VIII 23.031.000 Livello IX 26.363.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 ."
--------------- AGGIORNAMENTO (3A) Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 nel modificare l' art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi: a) dal 1 gennaio 2002:
Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 677,60 Commissario capo e qualifiche equiparate 665,00 Commissario e qualifiche equiparate 659,00 Vice commissario e qualifiche equiparate 632,20 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 643,70 Ispettore capo e qualifiche equiparate 614,70 Ispettore e qualifiche equiparate 595,60 Vice ispettore e qualifiche equiparate 577,00 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 592,90 Sovrintendente e qualifiche equiparate 557,90 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 555,20 Assistente capo e qualifiche equiparate 499,40 Assistente e qualifiche equiparate 454,60 Agente scelto e qualifiche equiparate 415,80 Agente e qualifiche equiparate 382,50
b) dal 1 gennaio 2003:
Qualifiche Euro Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 716,00 Commissario capo e qualifiche equiparate 702,70 Commissario e qualifiche equiparate 696,30 Vice commissario e qualifiche equiparate 668,10 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 680,20 Ispettore capo e qualifiche equiparate 649,60 Ispettore e qualifiche equiparate 629,40 Vice ispettore e qualifiche equiparate 609,70 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 626,50 Sovrintendente e qualifiche equiparate 589,50 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 586,60 Assistente capo e qualifiche equiparate 527,70 Assistente e qualifiche equiparate 480,40 Agente scelto e qualifiche equiparate 439,40 Agente e qualifiche equiparate 404,20
Inoltre nel modificare l' art. 14 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 42,comma 1) che
1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare, stabiliti dal presente articolo, sono
incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili
lorde:
Livello Euro Livello V 30,20 Livello VI 32,10 Livello VI-bis 33,60 Livello VII 35,10 Livello VII-bis 36,70 Livello VIII 38,40 Livello IX 42,20
2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
Livello Euro Livello V 18,90 Livello VI 20,00 Livello VI-bis 21.00 Livello VII 21,90 Livello VII-bis 22,90 Livello VIII 24,00 Livello IX 26,30
3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:
Livello Euro Livello V 8.776,59 Livello VI 9.675,07 Livello VI-bis 10.379,57 Livello VII 11.082,86 Livello VII-bis 11.861,89 Livello VIII 12.643,32 Livello IX 14.437,35
Gli incrementi stipendiali sudetti non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e' soppresso l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 .
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti
importi lordi:
Livello Feriale Festiva o notturna Notturna festiva livello V € 9,65 € 10,91 € 12,59 livello VI € 10,26 € 11,60 € 13,39 livello VI-bis € 10,74 € 12,14 € 14,00 livello VII € 11,21 € 12,67 € 14,62 livello VII-bis € 11,71 € 13,24 € 15,27 livello VIII € 12,27 € 13,87 € 16,01 livello IX € 13,48 € 15,24 € 17,58

Art. 5 - (Assegno funzionale)

(Assegno funzionale) 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 147 , nelle misure derivanti dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE 9 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE Agente e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.900 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.365.000 1.785.000 Vice-sovrintendente e qualifiche equiparate 1.785.000 2.625.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.785.000 2.625.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.785.000 2.625.000 Vice-ispettore e qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000 Ispettore e qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000 Ispettore-capo e qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000 Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate 1.820.000 2.675.000 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , nelle misure derivanti dall' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE 9 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE Vice commissario e qualifiche equiparate 2.205.000 2.835.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.205.000 2.835.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 2.940.000 4.725.000 Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.360.000 4.725.000 3. Per l'attribuzione dell'asegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono. (2) ((3B)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che: "1. Le misure dell'assegno di cui al presente articolo 5, a decorrere dal 1 gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore capo e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Vice ispettore e qualifiche equiparate 2.180.000 3.035.000 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 2.145.000 2.985.000 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Assistente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000 Agente e qualifiche equiparate 1.725.000 2.145.000
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati: Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate 3.720.000 5.085.000 Commissario capo e qualifiche equiparate 3.300.000 5.085.000 Commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000 Vice commissario e qualifiche equiparate 2.565.000 3.195.000
". ---------------- AGGIORNAMENTO (3B)
Il D.P.R 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l' art. 5 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con
l'art. 2) che
"1. Le misure dell'assegno di cui all' articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Agente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Assistente e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.131,60 1.694,40 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.406,40 2.358,00 Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.429,20 2.398,80
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1o gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Vice commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80 Commissario e qualifiche equiparate 1.682,40 2.524,80 Commissario capo e qualifiche equiparate 2.164,80 4.018,80 Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 2.439,60 4.018,80
". Ha disposto: -(con l'art. 7, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 1, fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.
- (con l'art. 7, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al precedente comma 2, fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi.

Art. 6 - (Trattamento di missione)

(Trattamento di missione) 1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva. Si continua ad applicare l' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per i procedimenti di fronte ai consigli o commissioni di disciplina o inchiesta.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole, Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (2) (3) ((4)) 4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato, in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione.
9. Restano ferme le altre disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 , all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' incrementata, a decorrere dal 1o gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 5) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l' art. 7, comma 5 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall' articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 2002, n. 164 , e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."

Art. 7 - (Assegnazione temporanea)

(Assegnazione temporanea) 1. L'Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale, adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile.
2. L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennita' e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
3. Annualmente le Amministrazioni comunicano il numero delle assegnazioni temporanee e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8 - (Trattamento economico di trasferimento)

(Trattamento economico di trasferimento) 1. L'Amministrazione ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall' articolo 19, comma 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , provvede a stipulare entro il 31 dicembre 1999 convenzioni con trasportatori privati anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda, ove prevista, per ottenerlo, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di L. 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 , e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
5. A decorrere dal 1o luglio 1999, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di L. 1.500.000. Note all'articolo 8
-Si trascrive il testo dell' articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 :
Articolo 19 - omissis. - 8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete alcuna indennita' chilometrica. . -La legge 10 marzo 1987, n. 100 , reca Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare . Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 3:
Articolo 1 - omissis. - 3. Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma. .

Art. 9 - (Specializzazioni)

(Specializzazioni) 1. L'istituzione di nuove specializzazioni puo' essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

Art. 10 - (Presenza qualificata)

(Presenza qualificata) 1. L' articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' soppresso.
2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed e' gestito secondo le modalita' definite dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.
Note all'articolo 10
-Il testo dell' art.8 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e' il seguente:
Articolo 8 (Presenza qualificata)
1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147 , e' corrisposta una indennita' nella misura di £.8.500 lorde per ciascun turno.
2. L'indennita' di cui al comma. 1 non e cumulabile con quella prevista dall'art.9, commi 1 e 2. .
-Il testo dell' art. 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359 , e' il, seguente:
Articolo 7 (Presenza qualificata) - 1. L'indennita' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e' rideterminata a decorrere dal 1o dicembre 1996, della misura di £. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella misura di' £. 12.000 per ciascun turno. .

Art. 11

(Servizi esterni ed ordine pubblico in sede)
1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' esteso al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che" A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde."
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e dall' articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno."
------------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00."

Art. 12 - (Indennita' di presenza notturna e festiva)

(Indennita' di presenza notturna e festiva) 1. A decorrere dal 30 novembre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora.(2) ((3A)) 2. A decorrere dal 1o gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1o maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora."
-----------------
AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00."
Inoltre, nel modificare l' art. 8, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che " A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.

Art. 13 - (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)

(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario dell'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che sia transitato al ruolo superiore e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennita' di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 , e successive modificazioni, competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 1, comma 1, che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nelle misure del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all' articolo 13
-La legge 23 marzo 1983, n.78 reca Aggiornamento della legge 3 maggio 1976, n.187 , relativa alle indennita' operative del personale militare. Si trascrive di seguito il testo dell'art.9:
Articolo 9 (Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e incursori subacquei) -
Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli Ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dell'annessa tabella 1, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. La stessa indennita', supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o aerosoccorritore, limitatamenie, ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per
quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al
secondo comma.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.394
reca Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Si trascrive il testo del relativo art. 5:
Articolo 5 (indennita' di impiego operativo)
1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, per il personale di cui
all'art.1, comma 1, la Tabella 1 allegata alla legge 23 marzo 1983,
n.78 , e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le
anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari
gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.
TABELLA I
===================================================================
N. UFFICIALI MARESCIALLI SERGENTI VOLONTARI MISURE
IN SPE MENSILI
LORDE
===================================================================
I Ten.Col. + 29 780.000
-------------------------------------------------------------------
II Ten.Col. + 25 720.000
-------------------------------------------------------------------
III Ten.Col. Aiut. + 29 665.000
Magg. + 25
Cap. + 29
Ten. + 29
-------------------------------------------------------------------
IV Magg. Aiut. + 25 645.000
Cap. + 25
Ten. + 25
-------------------------------------------------------------------
V Cap. Aiutante 580.000
Ten. + 15 M.llo Capo + 25
-------------------------------------------------------------------
VI M.llo Capo S.M. Capo 540.000
-------------------------------------------------------------------
VII M.llo Ord. + 15 500.000
-------------------------------------------------------------------
VIII M.llo Ord. + 10 460.000
-------------------------------------------------------------------
IX S.M. + 15 C.M.C.S. 445.000
-------------------------------------------------------------------
X Ten. + 2 400.000
-------------------------------------------------------------------
XI M.llo Ord. C.M. Scelto 350.000
-------------------------------------------------------------------
XII Ten. 320.000
-------------------------------------------------------------------
XIII S. Ten. + 2 M.llo + 5 S.M. C.M. Capo 288.000
-------------------------------------------------------------------
XIV S.Ten. M.llo 260.000
-------------------------------------------------------------------
XV Serg. 220.000
-------------------------------------------------------------------
XVI I Cap. Magg 200.000
-------------------------------------------------------------------
2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto' abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.78 , le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n.78 .

Art. 14 - (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)

(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali) 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile e' costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all' articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 ; b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall' articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio; e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'articolo 10. (2) ((2A)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)che "Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui al presente articolo 14, e' incrementato:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all' articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e all' articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto.
Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo". --------------- AGGIORNAMENTO (2A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all' articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002 , di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto."

Art. 15 - (Utilizzazione del fondo)

(Utilizzazione del fondo) 1. Il Fondo di cui all'articolo 14 e' finalizzato da ogni singola Amministrazione al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali.
2. Il fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:
a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse di cui all'articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

Art. 16 - (Orario di lavoro)

(Orario di lavoro) 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta, all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 1, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di' lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione dell'accordo per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di negoziazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimenentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

Art. 17 - (Tutela delle lavoratrici madri)

(Tutela delle lavoratrici madri) 1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni, per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a 6 anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 ;
d) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al 12o anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Note all' articolo 17
-La legge 30 dicembre 1971, n.1204 reca Tutela delle lavoratrici madri .
-La legge 5 febbraio 1992, n.104 reca: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate .

Art. 18 - (Congedo ordinano)

(Congedo ordinano) 1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall' articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del dipendente, disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermita'.
2. Il congedo ordinario potra' essere fruito entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 non abbia fruito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
Note all'articolo 18
-Si trascrive il testo dell' art.14 comma 14 e dell' art.47 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 :
Articolo 14(Congedo ordinario) omissis - 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso. .
Articolo 47 (Licenza ordinaria) omissis - 2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per i quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previsti dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali ovvero le norme proprie dell'organismo accettate dall'Autorita' nazionale. .

Art. 19 - (Congedi straordinari)

(Congedi straordinari) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il congedo straordinario spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parita' di fattispecie e di situazioni legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.
4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all' articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sussistono anche per il personale accasermato.
5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi.
Note all'articolo 19
-Si trascrive il testo dell'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n, 537:
Articolo 3 (Pubblico impiego). - omissis. 39. Il primo comma dell'articolo 40 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente: Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, ridotti in un terzo, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
-Il testo dell' art. 15 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 citato e' il seguente:
Articolo 15 (Congedi straordinari) omissis - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare e presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio, giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio. .

Art. 20 - (Diritto allo studio)

(Diritto allo studio) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Note all'articolo 20
-Il testo dell' art. 21 del DPR 31 luglio 1995, n.395 , citato e' il seguente:
Articolo 21 (Diritto allo studio) 1. Nei confronti del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applica l' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 .
-Si trascrive il testo del relativo art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, 782:
Articolo 78 (Diritto allo studio) - L'Amministrazione della pubblica sicurezza favorisce l'aspirazione del personale che intende conseguire un titolo di studio di scuola media superiore o universitario o partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio.
Atal fine, oltre ai normali periodi di congedo straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia' fruito dal congedo ordinario o dell'anno in corso o dell'anno successivo. .

Art. 21 - (Elevazione e aggiornamento culturale Formazione e aggiornamento)

(Elevazione e aggiornamento culturale
Formazione e aggiornamento) 1. All' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. Dell'entita' di tali risorse e' data informazione alla commissione di cui al comma 3.
2. Le giornate destinate alla formazione ed all'aggiornamento professionale di cui all' articolo 22, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , qualora non siano utilizzate nel corso dell'anno per esigenze di servizio, sono recuperate nell'anno successivo.
Nota all'articolo 21
-Il testo dell' art. 22 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , e' il seguente:
Articolo 22 (Elevazione e aggiornamento culturale - Formazione e aggiornamento) -
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. La formazione e l'aggiornamento professionale anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione secondo proprie necessita' e peculiarita' con l'osservanza delle norme previste dai rispettivi ordinamenti.
3. I programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
4. Le giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento professionale sono finalizzate a:
a) 6 giorni per l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giorni per l'aggiornamento professionale. .

Art. 22 - (Relazioni Sindacali)

(Relazioni Sindacali) 1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione collettiva:
a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall' articolo 3, comma 1 , e dall' articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettavi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.
Note all'articolo 22
-Si trascrivono di seguito i testi relativi all' art. 3 comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195
Articolo 3 (Forze di Polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione) -
1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono oggetto di contrattazione:
il trattamento economico fondamentale ed accessorio;
la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
il congedo ordinario;
il congedo straordinario;
l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
i permessi brevi per esigenze personali;
le aspettative sindacali ed i permessi sindacali retribuiti;
il trattamento economico di missione e di trasferimento; icriteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
icriteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, nonche' per la gestione degli Enti di assistenza del personale. .
-Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 , e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 23 - (Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)

(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e
contrattazione decentrata) 1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione e' stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 22, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui, all'articolo 14;
definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica.
L'accordo su tale punto avra' cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi, nonche' per le determinazioni dei periodi di validita';
c) individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali Per la programmazione di turni di reperibilita';
i) indirizzi generali per le attivita' gestionali degli enti di assistenza del personale.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello e individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e per le seguenti materie:
a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite ed entro 30 giorni dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad, un accordo, la commissione di cui all'articolo 28, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalita';
c) criteri per la verifica della qualita' e della salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 apriie 1991, n. 125.
Note all'articolo 23
Il testo dell'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 e' il seguente:
Articolo 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile - materie oggetto di contrattazione e di informazione e forme di partecipazione) omissis -
7. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata con decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo nazionale ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). I principi generali per la definizione degli accordi decentrati, le procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa nonche' le modalita' di verifica di tali accordi, sono stabiliti con apposito accordo-quadro stipulato tra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di' ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art. 2, comma 1, lettera a). In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, nazionali e locali, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione di ciascuna amministrazione. .
-La legge 10 aprile 1991, n.125 reca Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro .

Art. 24 - (Informazione)

(Informazione) 1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione preventiva e' fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle iniziative concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilita' esterna del personale a domanda;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilita';
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione e' fornita a livello centrale e periferico; per la materia di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 l'informazione e' fornita a livello di Amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concementi:
a) le misure di massima riguardanti l'organizzaione degli uffici e l'organizzaione del lavoro;
b) la qualita' del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche' le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
c) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
d) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994 .
5. Per le materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette Amministrzioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, a i sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Note all' articolo 24
-La legge 7 agosto 1990, n.241 reca Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi .

Art. 25 - (Esame)

(Esame) 1. L'esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta l'informazione, puo' chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti ha inizio entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 24 e 26, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti Presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

Art. 26 - (Consultazione)

(Consultazione) 1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la definizione delle piante organiche;
b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni;
c) l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalita' il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonche', nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

Art. 27 - (Forme di partecipazione)

(Forme di partecipazione) 1. E' costituita una conferenza di rappresentanti delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale - sulle modalita' di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilita'. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.
3. All' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicazione del lavoro dei comitati.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. .
4. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , il comma 4 del predetto articolo e' sostituito dal seguente:
4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , il Ministro dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili, a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa e' garantita la designazione di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di pariteticita', e' costituita rispettivamente per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. .
Note all'articolo 27
-Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. 31 luglio 1995, n.395 e' il seguente:
Articolo 20 (Pari opportunita')
1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
2. I comandi, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, del n.232 , come sostituito dall' art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271 , convertito dalla legge 6 luglio 1994, n.433 , si applica anche alle dipendenti del Corpo forestale dello Stato. .
-Il testo dell' art. 26, comma 4, del DPR n. 395/95 e' il seguente:
Articolo 26 (Forme di partecipazione) omissis - 4. Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di cui all' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , il Ministro dell'interno con proprio decreto definisce i criteri per la nomina, ogni due anni, di quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentativita' delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione. Analoga commissione e' costituita per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. .
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.782 recante: Regolamento di servizio dell'Amministrazione della P.S. Il testo dell'art. 74 e' il seguente:
Articolo 74 (Commissione per le ricompense) - La commissione per le ricompense e' presieduta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza o, per delega, dal Vice Capo della Polizia, ed e' composta da:
- il Direttore Centrale per gli Affari Generali;
- il Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione;
- il Direttore Centrale della Polizia Criminale;
- il Direttore Centrale del Personale;
- il Direttore Centrale per i Servizi di Ragioneria;
-i rappresentanti del personale in consiglio di amministrazione.
in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.
La commissione viene nominata con provvedimento del Capo della Polizia.
La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli Uffici della Polizia di Stato. .

Art. 28 - (Norme di garanzia)

(Norme di garanzia) 1. La corretta applicazione del titolo I del presente decreto e' assicurata anche mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall' articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 .
2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall'accordo quadro di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 22 o insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali sulla loro corretta applicazione, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito, al quale le parti si conformano, che successivamente e' inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa e' insorta. Di tale parere e' comunque data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione.
3. Presso ciascuna delle Amministrazioni interessate, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
Note all'articolo 28
Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 recante: Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate e' il seguente:
Articolo 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti)
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione.
2. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.2, comma 1, lettera a), insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, da parte di una o piu' organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo nazionale di cui al citato art.2, comma 1, lettera a), puo' essere formulata alla rispettiva amministrazione pubblica richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale, sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art.1, comma 2, lettera a).
L'amministrazione interessata, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca l'organizzazione o le organizzazioni sindacali richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro; decorsi i quali l'amministrazioni interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa, dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art. 2 ed alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del citato accordo nazionale.
3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2,comma 1, lettera b), e comma 2, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il rispettivo personale interessato, da parte delle corrispondenti sezioni COCER, nelle forme previste dalla legge 11 luglio 1978, n.382 e relative norme di attuazione, puo' essere formulata ai rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa richiesta scritta di esame della questione generale controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo generale sollevato nell'ambito delle amministrazioni di cui all'art.2 e' data comunicazione alle restanti amministrazioni nonche' alle altre sezioni COCER. L'amministrazione interessata, unitamente ai Comandi generali Stato della difesa interessati, nei trenta giorni successivi dalla ricezione della richiesta, convoca la sezione COCER o le sezioni COCER richiedenti per l'esame, che non determina l'interruzione delle attivita' e dei procedimenti amministrativi e che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali l'amministrazione interessata formula motivata risposta alla questione generale controversa dandone contestuale comunicazione anche alle restanti amministrazioni di cui all'art.2 ed alle altre sezioni COCER.
4. Nel caso in cui continui a permanere il contrasto interpretativo di rilevanza generale, le amministrazioni di cui all'art.2, le organizzazioni sindacali indicate nel comma 2 nonche' le sezioni COCER di cui al comma 3 per il tramite dei rispettivi Comandi generali e Stato maggiore della difesa, possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, formulando, con specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto, apposita motivata richiesta al Ministro per la funzione pubblica, che provvede, entro trenta giorni dalla formale richiesta, a convocare le citate delegazioni trattanti l'accordo nazionale ovvero le delegazioni che partecipano alle citate concertazioni per l'esame della questione interpretativa controversia interesse generale, che deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica provvede, ai sensi dell' art. 27, primo comma, n. 2, della legge 29 marzo 1983, n.93 , e della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate .

Art. 29 - (Proroga di efficacia degli accordi)

(Proroga di efficacia degli accordi) 1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

Art. 30 - (Distacchi sindacali)

(Distacchi sindacali) 1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 1999, con riferimento all'anno 1999, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
Per l'anno 1998, e fino alla successiva, sono fatte salve le assegnazioni effettuate sulla base della ripartizione di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 11 marzo 1996.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 31 - (Permessi sindacali)

(Permessi sindacali) 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai Sensi della normativa vigente, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 30, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in n. 470.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 200.000 ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 40.000 ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 1999, con riferimento all'anno 1998, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi Sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile la quota pari al 10% e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1o gennaio 31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32 - (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti) 1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 31 possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 31 di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferiche delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2, e 3 del citato articolo 31.
4. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all' articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155 , sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'articolo 32
-Si trascrive di seguito il testo dell' art. 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155 recante: Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica:
Articolo 8 (Contributi figurativi) omissis - 8. In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell' art. 31 della legge 20 maggio 1970, n.300 e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta assegnata in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolate mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. .

Art. 33 - (Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilita')

(Adempimenti delle Amministrazioni- Responsabilita') 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 30 ed al comma 3 dell'articolo 31, le Amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative sono attribuite, in applicazione dell' articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 , al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. In attuazione dell' art. 47-bis, commi 8 , 9 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 , e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
5. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nel confronti delle Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 4 e 5 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 30, comma 3, e dell'articolo 32, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
7. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell' articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
8. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
9. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'articolo 33
-Si riporta il testo del comma 1, lettera c) dell'art. 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 recante:
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanata in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59 :
Articolo 44 omissis - lett. c): ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermare espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione. .
-Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 . Si trascrive il testo dell'art. 47-bis commi 8, 9 e 12:
Articolo 47 bis (Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva) omissis-
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10 e 11. omissis
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantire adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675 (b), e successive disposizioni correttive ed integrative. .
-Per la legge 7 agosto 1990, n. 241 vedi nota all'articolo 24.
-Si riporta il testo dell'art.16 della legge quadro sul pubblico impiego del 29 marzo 1983, n. 93:
Articolo 16 (Relazione al Parlamento) -
Nella relazione al Parlamento di cui all' art.30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte.
In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art.15 della legge 5 agosto 1978, n.468 .
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione provvisionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione. .

Art. 34 - (Tutela dei dirigenti sindacali)

(Tutela dei dirigenti sindacali) 1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale puo' a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne' puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dell' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 .
Note all'articolo 34
-Il testo dell' art. 32 del decreto Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 citato e' il seguente:
Articolo 32 (Tutela dei dirigenti sindacali) -
1. I trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto dell'art.88 della legge 1o aprile 1981, n. 121 , come modificati ed integrati dall'art.5 del decreto-legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987, n.472 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. .
4. Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazione e' data comunicazione, in occasione della notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione e' inviata dall'Amministrazione centrale alla Segreteria Nazionale della organizzazione sindacale interessata.

Art. 35 - (Buono - pasto)

(Buono - pasto) 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 203 , nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato, ove inferiore, a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni, nelle condizioni previste dal comma precedente, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono - pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000.
3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio. (3) ((4))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65."
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009 l'importo del buono pasto di cui all' articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e'
rideterminato in euro 7,00."

Art. 36 - (Asili nido)

(Asili nido) 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalita' e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. Limitatamente agli anni 1998 e 1999 sono assegnati complessivamente, per le finalita' di cui al comma 1, rispettivamente, lire 700.000.000 e lire 350.000.000.

Art. 37 - (Tutela legale)

(Tutela legale) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto.
Note all'articolo 37
-Si riporta il testo dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 .
Articolo 33 (Tutela legale) - Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio, 1975, n. 152.

Art. 38 - (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

(Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85) 1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio. (1) ((1A))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'emolumento di cui al presente articolo 38, fermo restando le condizioni previste dalla medesima norma, e' corrisposto agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate, in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
--------------- AGGIORNAMENTO (1A)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'emolumento previsto dall' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , ferme restando le condizioni stabilite dal medesimo articolo, e' corrisposto agli ispettori superiori del Corpo di polizia penitenziaria in misura annua lorda pari alla differenza tra il livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore."

Art. 39 - (Norme transitorie e finali)

(Norme transitorie e finali) 1. L'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988 , Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei Comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.
Nota all'articolo 39
-Si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988:
Articolo 1 - 1. Al personale della Guardia di finanza compete, con le stesse modalita' stabilite per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennita' di imbarco di cui all' articolo 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nelle percentuali e secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente decreto. .
TABELLA A MISURE MENSILI INDENNITA' DI IMBARCO
per il personale della Guardia di Finanza
===================================================================
GRADI MISURE
===================================================================
Dal grado di Generale (a) 30 per cento della misura indicata
a quello di brigadiere con al n. 1 della tabella I allegata
almeno 14 anni di servizio alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e
successive modificazioni, per il
personale imbarcato sulle unita'
inferiori a 40 tonnellate di
dislocamento o con velocita'
inferiore ai 40 nodi.
(b) 45 per cento della misura indicata
al n. 1 della tabella I allegata
alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e
successive modificazioni, per il
personale imbarcato sulle unita'
superiori a 40 tonnellate di
dislocamento o con velocita'
superiore ai 40 nodi.
-------------------------------------------------------------------
Dal grado di brigadiere (a) 30 per cento della misura indicata
con meno di 14 anni n. 1 della tabella I allegata alla
di servizio a quello legge 23 marzo 1983, n. 78
di finanziere. e successive modificazioni, per il
personale imbarcato sulle unita'
inferiori a 40 tonnellate di
dislocamento o con velocita'
inferiore ai 40 nodi.
(b) 45 per cento della misura indicata
al n. 1 della tabella 1 allegata
alla legge 23 marzo 1983, n. 78 e
successive modificazioni, per il
personale imbarcato sulle unita'
superiori a 40 tonnellate di
dislocamento o con velocita'
superiore ai 40 nodi.
-------------------------------------------------------------------

Art. 40 - (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi dell' articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o piu' fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 , della legge 8 agosto 1995, n.335 , della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatario dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Nota all'articolo 40
-Si trascrive il testo dall' articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 :
Articolo 26 (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto). omissis - 20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , potranno definire per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell' articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 . .
-Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , detta norme in materia di forme pensionistiche complementari. -La legge 8 agosto 1995, n. 335 , detta norme in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
-La legge 27 dicembre 1997, n. 449 , detta norme per la stabilizzazione della finanza pubblica.
CAPO II TITOLO II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI E CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA)

Art. 41 - (Area di applicazione e durata)

(Area di applicazione e durata) 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo 1o gennaio 1998-31 dicembre 2001 per la parte normativa ed e' valido dal 1o gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 per la parte economica e relativi effetti.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995 .
Note all'art. 41:
-Il testo dell' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , citato e' riportato alle note alle premesse.

Art. 42 - (Nuovi stipendi)

(Nuovi stipendi) 1. Gli stipendi stabiliti dall' articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono incrementati, a regime delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V lire 71.000 Livello VI lire 77.000 Livello VI-bis lire 80.000 Livello VII lire 83.000 Livello VII-bis lire 86.500 Livello VIII lire 90.000 Livello IX lire 101.000 2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1o agosto 1999. 3. Dal 1o ottobre 1998 al 31 luglio 1999 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V lire 39.000 Livello VI lire 42.000 Livello VI-bis lire 43.500 Livello VII lire 45.000 Livello VII-bis lire 47.000 Livello VIII lire 49.000 Livello IX lire 55.000
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo.
5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti
dall'applicazione dei precedenti commi, sono :
Livello V lire 14.773.000 Livello VI lire 16.371.000 Livello VI-bis lire 17.623.000 Livello VII lire 18.875.000 Livello VII-bis lire 20.263.000 Livello VIII lire 21.651.000 Livello IX lire 24.851.000
6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono
l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall' articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 .
Note all' art. 42 :
-L' art. 11 del D.P.R. 10 maggio 1996 n. 359 ha
rideterminato i valori stipendiali. Si trascrive il
testo del comma 6:
Articolo 11 (Nuovi stipendi) omissis
7. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime,
derivanti dall'applicazione dei precedenti
commi, sono:
Livello V £. 13.921.000 Livello VI £. 15.447.000 Livello VI-bis £. 16.663.000 Livello VII £. 17.879.000 Livello VII-bis £. 19.225.000 Livello VIII £. 20.571.000 Livello IX £. 23.639.000
-Si trascrive il testo dell' art. 10, comma 3,
del DPR
10.5.1996, n.359 :
Articolo 10 (Area di applicazione e durata) omissis - 3.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 sara' corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo
ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto
importo sara' pari al 50% del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza
degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' art. 2
comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.
195/1995 .

Art. 43 - (Effetti dei nuovi stipendi)

(Effetti dei nuovi stipendi) 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1998-1999, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
4. Gli aumenti ed i valori stipendiali di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 1999.
Note all'articolo 43:
-Il testo dell' art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' riportato nelle note all'articolo 3.

Art. 44 - (Indennita' pensionabile)

(Indennita' pensionabile) 1. Le misure dell'indennita' di cui all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
a) dal 1° settembre 1998
Gradi Lire Tenente Colonnello 1.128.000 Maggiore 1.103.000 Capitano 1.088.000 Tenente 1.051.000 Sottotenente 1.011.000 Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.071.000 Maresciallo capo 1.021.000 Maresciallo ordinario 985.000 Maresciallo 942.000 Brigadiere capo 980.000 Brigadiere 913.000 Vice brigadiere 908.000 Appuntato scelto 805.000 Appuntato 725.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 660.000 Carabiniere e finanziere 604.000 b) dal 1° ottobre 1999
Gradi Lire Tenente colonnello 1.145.000 Maggiore 1.120.000 Capitano 1.104.000 Tenente 1.067.000 Sottotenente 1.027.000 Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.087.000 Maresciallo capo 1.037.000 Maresciallo ordinario 1.000.000 Maresciallo 956.000 Brigadiere capo 995.000 Brigadiere 927.000 Vice brigadiere 922.000 Appuntato scelto 818.000 Appuntato 736.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 670.000 Carabiniere e finanziere 614.000 c) dal 31 dicembre 1999
Gradi Lire Tenente colonnello 1.162.000 Maggiore 1.140.000 Capitano 1.130.000 Tenente 1.083.000 Sottotenente 1.043.000 Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante 1.103.000 Maresciallo capo 1.053.000 Maresciallo ordinario 1.015.000 Maresciallo 976.000 Brigadiere capo 1.010.000 Brigadiere 941.000 Vice brigadiere 936.000 Appuntato scelto 829.000 Appuntato 747.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 680.000
(2) ((3A)) 2. Dal 1° settembre 1998 e' soppresso il comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "1. Le misure dell'indennita' pensionabile di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Gradi Lire Tenente colonnello 1.240.000 Maggiore 1.217.000 Capitano 1.206.000 Tenente 1.157.000 Sottotenente 1.123.000 Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante 1.178.000 Maresciallo capo 1.125.000 Maresciallo ordinario 1.090.000 Maresciallo 1.056.000 Brigadiere capo 1.085.000 Brigadiere 1.021.000 Vice brigadiere 1.016.000 Appuntato scelto 914.000 Appuntato 832.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 761.000 Carabiniere e finanziere 700.000
" --------------- AGGIORNAMENTO (3A)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 , nel modificare l' art 16, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 44, comma 1) che le misure dell'indennita' mensile pensionabile stabilite dal presente articolo, spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi
mensili lordi:
a) dal 1 gennaio 2002:
Gradi Euro Tenente colonnello e Maggiore ... 677,60 Capitano ... 665,00 Tenente ... 659,00 Sottotenente ... 632,20 Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 643,70 Maresciallo capo ... 614,70 Maresciallo ordinario ... 595,60 Maresciallo ... 577,00 Brigadiere capo ... 592,90 Brigadiere ... 557,90 Vice Brigadiere ... 555,20 Appuntato scelto ... 499,40 Appuntato ... 454,60 Carabiniere scelto e finanziere scelto ... 415,80 Carabiniere e finanziere ... 382,50
b) dal 1 gennaio 2003:
Gradi Euro Tenente colonnello e Maggiore ... 716,00 Capitano ... 702,70 Tenente ... 696,30 Sottotenente ... 668,10 Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante 680,20 Maresciallo capo ... 649,60 Maresciallo ordinario ... 629,40 Maresciallo ... 609,70 Brigadiere capo ... 626,50 Brigadiere ... 589,50 Vice Brigadiere ... 586,60 Appuntato scelto ... 527,70 Appuntato ... 480,40 Carabiniere scelto e finanziere scelto ... 439,40 Carabiniere e finanziere ... 404,20
"

Art. 45 - (Assegno funzionale)

(Assegno funzionale) 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'articolo 5. del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 , nelle misure derivanti dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE 19 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE Carabiniere e finanziere 1.365.000 1.785.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.365.000 1.785.000 Appuntato 1.365.000 1.785.000 Appuntato scelto 1.365.000 1.785.000 Vice brigadiere 1.785.000 2.625.000 Brigadiere 1.785.000 2.625.000 Brigadiere capo 1.785.000 2.625.000 Maresciallo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo ordinario 1.820.000 2.675.000 Maresciallo capo 1.820.000 2.675.000 Maresciallo aiutante SUPS e Maresciallo aiutante 1.820.000 2.675.000. 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 , sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
QUALIFICHE 19 ANNI DI SERVIZIO LIRE 29 ANNI DI SERVIZIO LIRE Sottotenente 2.205.000 2.835.000 Tenente 2.205.000 2.835.000 Capitano 2.205.000 2.835.000 Maggiore 2.940.000 4.725.000 Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000. 3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti e' riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianita', escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a nella media. (2) ((3B)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che: "1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo 45, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante 2.180.000 3.035.000 Maresciallo capo 2.180.000 3.035.000 Maresciallo ordinario 2.180.000 3.035.000 Maresciallo 2.180.000 3.035.000 Brigadiere capo 2.145.000 2.985.000 Brigadiere 2.145.000 2.985.000 Vice brigadiere 2.145.000 2.985.000 Appuntato scelto 1.725.000 2.145.000 Appuntato 1.725.000 2.145.000 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.725.000 2.145.000 Carabiniere e finanziere 1.725.000 2.145.000
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1 gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche 19 anni di servizio lire 29 anni di servizio lire Tenente colonnello 3.720.000 5.085.000 Maggiore 3.300.000 5.085.000 Capitano 2.565.000 3.195.000 Tenente 2.565.000 3.195.000 Sottotenente 2.565.000 3.195.000" --------------- AGGIORNAMENTO (3B)
Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare l' art. 17 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7) che "1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Carabiniere e finanziere 1.131,60 1.694,40 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.131,60 1.694,40 Appuntato 1.131,60 1.694,40 Appuntato scelto 1.131,60 1.694,40 Vice brigadiere 1.406,40 2.358,00 Brigadiere 1.406,40 2.358,00 Brigadiere capo 1.406,40 2.358,00 Maresciallo 1.429,20 2.398,80 Maresciallo ordinario 1.429,20 2.398,80 Maresciallo capo 1.429,20 2.398,80 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante 1.429,20 2.398,80
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Grado 17 anni di servizio euro 29 anni di servizio euro Sottotenente 1.682,40 2.524,80 Tenente 1.682,40 2.524,80 Capitano 2.164,80 4.018,80 Maggiore 2.439,60 4.018,80 Tenente colonnello 2.439,60 4.018,80
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate."

Art. 46 - (Trattamento di missione)

(Trattamento di missione) 1. Il personale che, comandato in missione fuori dalla sede di servizio, utilizzi il mezzo aereo o il mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, e' rimborsato di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a tariffa d'uso.
2. Il trattamento economico di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva.
3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennita' oraria, di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero.
Tale maggiorazione non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario. La spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle singole Amministrazioni negli ordinari stanziamenti di bilancio. (2) (3) ((4)) 4. In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attivita' di servizio di carattere operativo che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
5. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, purche' non risulti economicamente piu' oneroso rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella localita' stessa.
6. Al personale in trasferta che per ragioni di servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare i pasti, ove ne maturi il diritto ai sensi della vigente normativa, compete un rimborso pari al 50% del limite vigente, ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta.
7. Al personale inviato in missione e' anticipata, a richiesta dell'interessato, una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85% delle presumibili spese di vitto.
8. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e non piu' oneroso per l'Amministrazione.
9. L'Amministrazione, in caso di' frequenza di corsi puo' disporre l'assegnazione in sistemazioni alloggiative militari che comunque, devono essere adeguate e corrispondenti ai criteri per l'accasermamento.
10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 , all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 ed all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, corrisposta ai sensi del comma 3 del presente articolo, e' incrementata, a decorrere dal 1 gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora".
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in euro 6,00 per ogni ora."
---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l' art. 46, comma 3
del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 7 ) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall' articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora."

Art. 47 - (Aggregazione)

(Aggregazione) 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli articoli 71, lettera b), e 72, lettera b), del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 , che disciplinano l'istituto dell'aggregazione non si applicano nei confronti del personale in servizio permanente o coniugato.
Note all'articolo 47
-Si riporta il testo degli articoli 71, lettera b) e 72 lettera b) del Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.P.R. 20 marzo 1986, n. 189:
Articolo 71 (Forza amministrata).- Il personale militare e civile amministrato dagli Enti costituisce forza amministrata , che si distingue in:
b) forza aggregata, costituita da sottufficiali, appuntati, finanzieri di altri Enti e reparti, presi temporaneamente in amministrazione per esigenze di servizio; .
Articolo 72. - l'Ente corrisponde:
b) al personale aggregato il vitto e l'alloggio, quando dovuti, nonche':
1) ove trattasi di espletamento di servizi, ad esclusione dei corsi, di prevista durata superiore a 120 giorni, lo stesso trattamento economico, previsto per il personale in forza effettiva, spettante in relazione alla posizione e allo stato giuridico e previa emissione da parte dell'Ente, comando, reparto cedente del foglio di via contabile, senza trattamento di missione;
2) ove trattasi di espletamento di servizi di prevista durata non superiore a 120 giorni, il trattamento economico di missione secondo le vigenti norme di legge, con l'onere a carico dell'Ente nell'interesse del quale il servizio viene svolto .

Art. 48 - (Trattamento economico di trasferimento)

(Trattamento economico di trasferimento) 1. L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, previsto dall' articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , provvede entro il 31 dicembre 1999 a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo.
2. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanza il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 , e' ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della stessa legge.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto, in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. L'onere derivante dai commi 1, 2 e 3 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
5. A decorrere dal 1o gennaio 1998, al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di lire 1.500.000.
Note all'articolo 48
-Il testo dell' art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e' riportato nelle note all'articolo 8.
-Il testo dell' art. 1, comma 3, della L. 10 marzo 1987, n. 100 , e' riportato nelle note all'articolo 8.

Art. 49 - (Presenza qualificata)

(Presenza qualificata) 1. L' articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e' soppresso.
2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.359 del 1996 , di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nelle risorse di cui all'articolo 53 del presente decreto ed e' gestito secondo le modalita' definite al comma 3 dello stesso articolo.
Note all'articolo 49
-Si riporta il testo degli articoli 41 e 42 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 :
Articolo 41 (Presenza qualificata). - 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500. lorde per ciascun turno.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dall'art. 42, commi 1 e 2. .
Articolo 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede) -
1. A decorrere dal 1o novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1o novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno. .
- Il testo dell' art. 16 del D.P.R. 359/96 , cosi' recita:
Articolo 16 (Presenza qualificata). - L'indennita' di cui all' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' rideterminata, a decorrere dal 1o dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno. .

Art. 50

(Servizi esterni ed ordine-pubblico in sede)
1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all' articolo 42, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , spetta anche al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo della verifica e controllo per il contrasto all'evasione fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1, con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui all'articolo 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita' di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , e dall' articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalita' di cui all' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.
Ha inoltre disposto (con l'art. 19, comma 2)che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , dall' articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395 , e dall' articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno."
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 48, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro 6,00."

Art. 51 - (Indennita' di presenza notturna e festiva)

(Indennita' di presenza notturna e festiva) 1. A decorrere dal 30 ottobre 1999, al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 e' rideterminata nella misura lorda di lire 3.000 per ciascuna ora. (2) ((4)) 2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996 , in luogo dell'indennita' festiva di cui al comma 2 del Predetto articolo, e' rideterminato nella misura lorda di lire 63.000.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all' articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 del presente articolo, e' rideterminato nella misura lorda di euro 40,00".
Inoltre, nel modificare l' art. 51, comma 1 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 51, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e' rideterminata
nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora."

Art. 52 - (Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari)

(Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari) 1. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento.
2. Le indennita' di cui all' articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.78 , e successive modificazioni competono dal 1o gennaio 1999 anche al personale di cui all'articolo 41, comma 1 che si trovi nelle condizioni d'impiego previste dal medesimo articolo 9, e sono cumulabili nella misura del 50% con ogni indennita' accessoria, compresa l'indennita' pensionabile.
3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.
Note all'articolo 52
-Il testo dell' art. 9, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' riportato nelle note all'articolo 13.
-Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e' riportato nelle note all'articolo 13.

Art. 53 - (Efficienza dei servizi istituzionali)

(Efficienza dei servizi istituzionali) 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali da ogni singola Amministrazione, nell'ambito delle rispettive quote di competenza, le risorse derivanti da:
a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,8 per cento di cui all' articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.449 ;
b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall' articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ;
c) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'articolo 49.
2. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
(( f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 , limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma. )) 3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
4. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.(3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata di seguito riportata:
Tabella A
Artt. 14 e 53
Anno 2002 (in milioni di euro) Anno 2003 (in milioni di euro) Polizia di Stato 8,20 17,40 Corpo della Polizia penitenziaria ---- ---- Corpo forestale dello Stato 0,80 1,60 Arma dei carabinieri 6,40 13,70 Corpo della Guardia di finanza 6,80 14,50 Totali 22,20 47,20
N.B.
a)gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo;
b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 53 e delle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.

Art. 54 - (Orario di lavoro)

(Orario di lavoro) 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. In aggiunta all'orario ordinario di cui al comma 1, il personale di cui all'articolo 41, comma 1, e' tenuto ad effettuare la prestazione di lavoro obbligatorio settimanale di un'ora fino alla definizione del decreto per il biennio economico 2000-2001. In sede delle relative procedure di concertazione e verificato che le Amministrazioni abbiano predisposto o positivamente sperimentato entro il 31 marzo 2000 stabili modifiche degli assetti organizzativi, la soppressione di tale prestazione obbligatoria e' subordinata alla possibilita' che il relativo costo venga con esse compensato.
3. Dal 1o luglio 1999 al personale impegnato in turni di servizio continuativo che coprano le 24 ore, non si applica quanto previsto dal comma 2. Le Amministrazioni apporteranno le necessarie, stabili modifiche agli assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
4. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso.

Art. 55 - (Licenza ordinaria)

(Licenza ordinaria) 1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica p. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermita'.
3. La licenza ordinaria potra' essere fruita entro il secondo semestre dell'anno successivo, qualora in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, comma 2, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 , non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili esigenze di servizio.
4. La licenza ordinaria e' frazionabile per piu' periodi, anche di durata inferiore a due giorni.
Note all'articolo 55:
-Il testo dell' art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/95 , e' riportato nelle note all'articolo 18.
-Il testo dell' art. 47, comma 2; del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , e' riportato nelle note all'articolo 18.

Art. 56 - (Licenze straordinarie e aspettative)

(Licenze straordinarie e aspettative) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n.537 , non si applicano, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale di cui all'articolo 41, comma 1.
2. La licenza straordinaria spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo.
3. A parita' di fattispecie e di legittimanti e' riconosciuto lo stesso numero di giornate di licenza straordinaria indipendentemente dal grado posseduto.
4. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , sussistono anche per il personale accasermato.
5. Al personale inviato in missione collettiva all'estero compete il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di licenza straordinaria per gravi motivi.
6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa, che non comporti riduzione o sospensione del trattamento stipendiale, e' emanato dal comandante di corpo.
Note all'articolo 56
-Il testo dell' art. 3, comma 39, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , e' riportato nelle note all'articolo 19.
-Il testo dell' art. 48, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , cosi' recita:
Articolo 48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al Personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio. .

Art. 57 - (Diritto allo studio)

(Diritto allo studio) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , ove i corsi richiamati nel predetto articolo non siano attivati nella sede di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale trasferito ad altra sede, di servizio che abbia gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di iscrizione a corsi universitari postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali localita' ed il rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di 6 ore per ogni giorno.
Note all'articolo 57
-Il testo dell' art. 54 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , cosi' recita:
Articolo 54 (Diritto allo studio). - 1. Nei confronti del personale, per quanto applicabile, e' esteso il contenuto dell' art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 . .
-Il testo dell' art. 78 del DPR 28 ottobre 1985, n.782 e' riportato nelle note all'articolo 20.

Art. 58 - (Elevazione e aggiornamento culturale)

(Elevazione e aggiornamento culturale) 1. All' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora l'Amministrazione lo ritenga piu' conveniente, anche attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, universita', societa', private e Amministrazioni.
2-ter. Per garantire le attivita' formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. .
Note all'articolo 58:
-Il testo dell' art. 55 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , cosi' recita:
Articolo 55 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio, agli enti istituzionalmente competenti. .

Art. 59

((Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni)) 1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 ;
b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle modalita' attuative della disciplina del riposo compensativo.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c) entro ((30)) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell' articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 .
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e' inserito il seguente:
4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o piu' volte, delegazioni del COIR al fine di aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi.

Art. 60 - (Procedure di raffreddamento dei conflitti)

(Procedure di raffreddamento dei conflitti) 1. Ai fini dell'eventuale attivazione da parte del COCER delle procedure previste dall' articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 195 del 1995 , i COBAR ed i COIR, osservate le procedure ed i tempi previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691 , interessano sia l'organo di rappresentanza confluente, sia i comandanti ai quali sono affiancati, in ordine a questioni di rilevanza generale circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Note all'articolo 60
-Il testo dell' art. 8, comma 3, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 , e' riportato nelle note all'articolo 28.
-Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 691 , reca Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare .

Art. 61 - (Buono - pasto)

(Buono - pasto) 1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203 , nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, allorche' si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione e' elevato ove inferiore a lire 9.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le Amministrazioni nelle condizioni previste dal comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di un buono -pasto giornaliero dell'importo di lire 9.000. (3) ((4)) 3. L'onere derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con lart. 60, comma 1) che "Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65."
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che " Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, l'importo del buono pasto di cui all' articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , e'
rideterminato in euro 7,00."

Art. 62 - (Asili nido)

(Asili nido) 1. Nell'ambito delle attivita' assistenziali nei confronti personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, puo' concedere il rimborso; anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Art. 63 - (Tutela legale)

(Tutela legale) 1. Le disposizioni di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del militare deceduto.
Note all'articolo 63
-Il testo dell' art. 60 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , cosi' recita:
Articolo 60 (Tutela legale). - l. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l' art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 . .

Art. 64 - (Servizi interni di caserma)

(Servizi interni di caserma) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l' articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668 , e' sostituito dal seguente:
"Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, ((previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale)) , sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.".
2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

Art. 65 - (Emolumento ex articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85)

(Emolumento ex articolo 3, comma 2,
della legge 28 marzo 1997, n. 85) 1. Ai marescialli aiutanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.
2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.
3. Ai tenenti provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2.
4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.
Note all'articolo 65
-Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L. 28 marzo 1997, n. 85 , e' riportato nelle note all'articolo 38:

Art. 66 - (Norme transitorie e finali)

(Norme transitorie e finali) 1. Sulle procedure e sui tempi di attuazione delle stabili modifiche degli assetti organizzativi di cui all'articolo 54, comma 2, per cio' che puo' attenere agli orari di lavoro, viene data informazione preventiva ai COCER, i quali entro 15 giorni formulano pareri. I COCER possono esprimere i predetti pareri anche nell'ambito di incontri con le Amministrazioni, dei quali viene redatto verbale.
2. L'Indennita' prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988 , Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173- al punto b) dell'annessa tabella A, compete, nella misura del 50%, al personale delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalita' previste per il personale imbarcato.
Note all'articolo 66
-Il testo dell'art. 1, comma 1 del DPR 11 ottobre 1988, con l'allegata tabella I, e' riportato nelle note all'articolo 39.

Art. 67 - (Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare)

(Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare) 1. Le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998 , provvedono a definire:
a) la costituzione di uno o piu' fondi nazionali pensione complementare per il personale delle forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo, n. 124 del 1993 , della legge n. 335 del 1995 , della legge n. 449 del 1997 , e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilita' di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;
b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;
c) le modalita' di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonche' la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
2. Destinatari dei fondi pensione di cui al comma 1 e' il personale che liberamente aderisce ai fondi stessi.
Note all'articolo 67
-Il testo dell' art. 26, comma 20, della L. 23 dicembre 1998, n. 448 , e' riportato nelle note all'articolo 40.

Art. 68 - (Proroga di efficacia di norme)

(Proroga di efficacia di norme) 1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 , e 10 maggio 1996, n. 359 .

Art. 69 - (Copertura finanziaria)

(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 89,4 miliardi per il 1998, in lire 541,6 miliardi per il 1999 ed in lire 841,2 miliardi per il 2000, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall' articolo 2 delle leggi 27 dicembre 1997, n. 450, e 23 dicembre 1998, n. 449 , per gli anni 1998- 2000, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle universita', importato nell'ambito dell'unita' previsionale di base Fondi da ripartire per oneri di personale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni medesimi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le neccessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1999 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. RUSSO JERVOLINO, Ministro dell'interno SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della difesa VISCO, Ministro delle finanze DILIBERTO, Ministro di grazia e giustizia DE CASTRO, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli DILIBERTO: Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 8, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo in data 22 luglio 1999
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht