Monitoring Gesetzessammlung

001G0292

IT - DPR

001G0292

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2001 n. 233)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c); 12, comma 1, lettere n), o) e q); 13, comma 2, e 17, comma 1; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 14 e 19; Visto l' articolo 17, commi 14 e 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ; Visto l' articolo 45, commi 13 e 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modifiche ed integrazioni, recanti "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 ; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 : "Regolamento recante norme per l'individuazione degli Uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri"; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo; Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999 ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , per l'adozione dei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e che, pertanto, si rende necessario disciplinare alla luce dei predetti principi e criteri direttivi gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri; Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; Sentite le Organizzazioni Sindacali in data 21 settembre 2000; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001; Considerato che la Corte dei conti ha omesso la registrazione di alcune parole contenute nell'analogo regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato con le predette omissioni nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001 ; Ritenuto quindi opportuno di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed all' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ;
b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
(( d) decreto legislativo n. 165 del 2001 : il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; )) (( d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro. )) e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;
((f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218 )) ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".

Art. 2

Uffici di diretta collaborazione 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 . Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) il Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
e) il Servizio di controllo interno ((...)) ;
(( e-bis) le segreterie dei vice Ministro; )) f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'articolo 4; ((le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari.)) (( 3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonche' dei Servizi del Ministero. )) 4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".

Art. 3

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione 1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. ((Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.)) 3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: ((provvede all'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora)) l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; ((cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonche' i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;)) fornisce consulenza giuridica ((al Ministro, al vice Ministro e Sottosegretari)) in materia di diritto interno ((...)) . ((A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.)) 4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro ((, i vice Ministro)) ed i Sottosegretari di Stato nella loro attivita' parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari.
5. Le segreterie ((dei vice Ministro e)) dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati ((e dei vice Ministro)) dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dall' articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 .

Art. 4

Servizio di controllo interno 1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 218 .
3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno e' scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218 .
6. Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale che non puo' superare il numero di ((sei)) unita'. (1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".

Art. 5

Personale degli uffici di diretta collaborazione 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, lettera f), e' stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unita', comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del ((sedici per cento)) del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 .
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N. 218 . (1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".

Art. 6

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e ((i dirigenti delle amministrazioni dello Stato)) in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento e' nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
(( 4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati. )) 5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonche' gli esperti a cui sono attribuite le attivita' di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
((7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2007, N.218 ))

Art. 7

Trattamento economico 1. Le disposizioni sul trattamento economico di cui al presente regolamento non si applicano al personale della carriera diplomatica che presta servizio negli uffici di diretta collaborazione, per il quale restano applicabili le disposizioni dell' articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come modificato dall' articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 . (( 2. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ed articolato:
a) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della segreteria del Ministro e per il responsabile del servizio del controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
b) per il segretario particolare del Ministro, e per i componenti del Servizio del Controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero.
Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. )) 3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico ed equiparati, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spettaun'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. (1)
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".

Art. 7-bis

(((Personale del vice Ministro).)) (( 1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro e' assegnato fino a un contingente massimo di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa. ))

Art. 8

Segreterie dei Sottosegretari di Stato 1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 207 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , dopo le parole: "fra estranei alla pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "di norma con l'incarico di Segretario particolare del Sottosegretario"."

Art. 9

Modalita' della gestione 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro ((, dei Vice Ministro)) e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell' articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993 , alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unita' di personale. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 14 novembre 2007, n.218 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: " articoli 3 , 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ", lo stesso deve leggersi: " articoli 4 , 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "".

Art. 10

Norma finale 1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2001
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 7 , foglio n.
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