Monitoring Gesetzessammlung

003G0378

IT - DPR

003G0378

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003 n. 348)

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129 , reca: Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera a) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell' art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».
- Il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica riguarda l'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)».
- Il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione pubblica reca la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289 , reca le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2003 ). Si trascrive il testo dell'art. 33:
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini di quanto disposto dall' art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall' art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001 , le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall' art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995 . A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all' art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall' art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , per la progressiva attuazione del disposto di cui all' art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86 , sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all' art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell' art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all' art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall' art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 , sono incrementate di Euro 1.640.000 e di Euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a Euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999 , istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse.».
- Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
Nota all' art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Art. 2 - Assegno funzionale

Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro) Agente e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80 Agente scelto e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80 Assistente e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80 Assistente capo e qualifiche equiparate 1.448,40 2.168,80 Vice sovrintendente e qualifiche equiparate 1.800,20 3.018,20 Sovrintendente e qualifiche equiparate 1.800,20 3.018,20 Sovrintendente capo e qualifiche equiparate 1.800,20 3.018,20 Vice ispettore e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50 Ispettore e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50 Ispettore capo e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50 Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate 1.829,40 3.070,50
(2) ((3)) 2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro) Vice commissario e qualifiche equiparate 2.153,50 3.231,70 Commissario e qualifiche equiparate 2.153,50 3.231,70 Commissario capo e qualifiche equiparate 2.770,90 5.144,10 Vice questore agg.to e qualifiche equiparate 3.122,70 5.144,10
(2) ((3)) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che sono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che sono rideterminate per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 , nel modificare l' art. 3 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che: "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , all'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; .il04; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".

Art. 3 - Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , e' incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 3 del presente decreto, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00."
Ha disposto altresi' (con l'art. 7, comma 2) che tali importi non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 4 - Tutela assicurativa

Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.
Nota all' art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 39:
«Art. 39 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all' art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
a) Polizia di Stato, Euro 330.000,00;
b) Polizia penitenziaria, Euro 130.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato, Euro 20.000,00.».

Art. 5 - Buoni pasto

Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite: a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
CAPO II Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 6 - Ambito di applicazione e durata

Ambito di applicazione e durata 1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 .
Nota all' art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Art. 7 - Assegno funzionale

Assegno funzionale 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro) Carabiniere e finanziere 1.448,40 2.168,80 Carabiniere scelto e finanziere scelto 1.448,40 2.168,80 Appuntato 1.448,40 2.168,80 Appuntato scelto 1.448,40 2.168,80 Vice brigadiere 1.800,20 3.018,20 Brigadiere 1.800,20 3.018,20 Brigadiere capo 1.800,20 3.018,20 Maresciallo 1.829,40 3.070,50 Maresciallo ordinario 1.829,40 3.070,50 Maresciallo capo 1.829,40 3.070,50 Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante 1.829,40 3.070,50
(2) ((3)) 2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 , a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:
Qualifica 17 anni di servizio (euro) 29 anni di servizio (euro) Sottotenente s.p.e. 2.153,50 3.231,70 Tenente 2.153,50 3.231,70 Capitano 2.770,90 5.144,10 Maggiore 3.122,70 5.144,10 Tenente colonnello 3.122,70 5.144,10
(2) ((3)) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che sono rideterminate le misure dell'assegno funzionale pensionabile, di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che sono rideterminate per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 , fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , sono rideterminate, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall'anno 2006.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 nel modificare l' art. 7 del D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all' articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 , all'assegno funzionale pensionabile di cui all' articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 , sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3".

Art. 8 - Efficienza dei servizi istituzionali

Efficienza dei servizi istituzionali 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 8 del presente decreto, e' incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00."
Ha disposto altresi' (con l'art. 14, comma 2) che tali importi non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 9 - Tutela assicurativa

Tutela assicurativa 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
Nota all' art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 , recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 62:
«Art. 62 (Tutela assicurativa). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attivita' istituzionale, la somma di cui all' art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 , e' ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:
a) Arma dei carabinieri, Euro 320.000,00;
b) Guardia di finanza, Euro 200.000,00.».

Art. 10 - Buoni pasto

Buoni pasto 1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, cosi' ripartite:
a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
CAPO III Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Proroga di efficacia di norme

Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 12 - Copertura finanziaria

Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 293 Nota all' art. 12 :
- L' art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' riportato nelle note alle premesse.
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