Monitoring Gesetzessammlung

007G0020

IT - DPR

007G0020

Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006 n. 315)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2007 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico; Visto l' articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , operando la riduzione prevista dall' articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Emana Il seguente regolamento:

Art. 1

Riordino del Comitato tecnico-scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e' composto da un Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attivita' del Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell' articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 14) che "Il Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso".

Art. 2

Funzioni e compiti 1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attivita' di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 :
a) svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unita' d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;
b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;
d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;
e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e successive modificazioni, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193):
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.».

Art. 3

Durata e relazione di fine mandato 1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Art. 4

Supporto tecnico e banca dati 1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato si avvale, altresi', del supporto informativo della banca dati, gia' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.
Nota all' art. 4 - Per l' art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , vedi note alle premesse.

Art. 5

Forme di consultazione 1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.

Art. 6

Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l' articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 286 Nota all' art. 6 - Per l' art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , vedi note alle premesse.
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