086U0429
086U0429
Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 luglio 1986 n. 429)
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 ))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 4 - Emissione dei titoli di pagamento delle pensioni
Emissione dei titoli di pagamento delle pensioni 1. Le direzioni provinciali del tesoro, nella loro veste di ordinatrici di spesa, ai fini dell'ammissione a pagamento delle pensioni da esse amministrate, immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati in chiaro o in codice, avvalendosi di supporti cartacei o magnetici ovvero della rete di trasmissioni che collega i propri elaboratori e quelli in dotazione al Centro nazionale di calcolo e contabilita' per i servizi periferici del tesoro nonche' gli elaboratori installati presso i centri interregionali citati nell'art. 1 e presso la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
2. Le segnalazioni dei dati di cui al comma 1 - che possono essere costituite anche dai risultati di elaborazioni autonomamente eseguite in sede locale dalle direzioni provinciali del tesoro - servono quale autorizzazione a corrispondere, alle scadenze prestabilite, le rate di pensione nonche' gli eventuali arretrati spettanti agli aventi diritto. L'autorizzazione al pagamento della rata ha carattere continuativo e si intende concessa sino a nuovo ordine.
3. La direzione provinciale del tesoro, dovendo apportare variazione, con o senza pagamento di arretrati, su una partita di pensione precedentemente segnalata o disporre la cessazione dei pagamenti sulla partita stessa ovvero fare luogo alla corresponsione dei soli arretrati su una partita vigente o meno, provvede alle necessarie segnalazioni con le stesse modalita' indicate nei commi 1 e 2.
4. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di pensione per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.
5. Il Centro nazione di calcolo e contabilita', in base alle informazioni segnalate dalle direzioni provinciali del tesoro, procede alle necessarie elaborazioni e trasmette ai centri interregionali, avvalendosi di supporti magnetici o della rete di cui al comma 1, i dati occorrenti per le lavorazioni di competenza.
6. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 5 - Variazioni di carattere generale
Variazioni di carattere generale 1. Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.
2. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell' art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 .
3. Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilita' operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.
4. Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.
Nota all'art. 5:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 428/1985 e' riportato nella nota alle premesse.
Art. 6 - Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione
Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione 1. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di pensione possono anche pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilita', a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico dei pensionati in sede di collocamento in quiescenza o di riliquidazione della pensione.
2. I dati comunicati con le modalita' previste nel comma 1 debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di concordanza a firma del funzionario responsabile.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni, uffici ed enti interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione delle pensioni ovvero altre idonee comunicazioni.
4. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle pensioni, eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 1, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.
5. L'adozione della procedura prevista dal presente articolo ha luogo previa intesa tra l'amministrazione, ufficio o ente interessato ed il Ministero del tesoro.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/08/1986, n. 186 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 8 - Localizzazione del pagamento degli assegni
Localizzazione del pagamento degli assegni 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facolta' di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 11 - Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro
Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro 1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, degli assegni emessi, con l'indicazione del numero di iscrizione delle partite di pensione cui essi si riferiscono, dell'importo, dell'ufficio postale pagatore e, ove necessario, di eventuali altri dati.
2. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensione amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.
3. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 2 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 13 - Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta
Versamento delle ritenute erariali gravanti sulle pensioni. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta 1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sulle pensioni e sugli assegni congeneri sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - mediante assegni di serie speciale, in funzione di postagiro, tratti a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata.
2. Ove ricorrano particolare motivi, la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che il versamento delle ritenute di cui al comma 1 possa essere effettuato mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti dai centri interregionali di elaborazione sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato, ovvero, per gli enti convenzionati, con modalita' da concordarsi con gli enti stessi.
3. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati di imposta previsti dall' art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119 - come modificato dall' art. 3 della legge 14 novembre 1981, n. 645 - che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, direttamente ai pensionati.
Nota all'art. 13:
Si trascrive il testo dell' art. 2 della legge n. 119/1981 (Legge finanziaria 1981) quale modificato dall' art. 3 della legge n. 645/1981 (Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981):
"Art. 2. - Ai sensi dell' art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, e' rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 . La sottoscrizione del certificato puo' essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica.
Il certificato di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti il modello 101 ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi cui siano tenuti i pensionati titolari di altri redditi.
Per la dichiarazione dei redditi 1981, relativa all'anno 1980, le indicazioni di cui ai commi precedenti sono contenute nel certificato di pensione relativo al mese di aprile del 1981".
Art. 14 - Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni
Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni 1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli assegni congeneri, con esclusione di quelle previdenziali e assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato nonche' per ente creditore - mediante assegni di serie speciale collettivi, in funzione di postagiro, tratti a favore dei conti correnti postali degli enti creditori medesimi.
2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso, allestiscono altresi' elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati.
3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 va trasmessa al Centro nazionale di calcolo e contabilita', per essere allegata al corrispondente postagiro a norma del comma 7 dell'art. 26. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.
4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinche' provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.
Art. 15
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 ))
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 20 - (Pagamento degli assegni con accreditamento in contocorrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard).
(Pagamento degli assegni con accreditamento in contocorrente
postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalita' di cui al presente comma.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
8. La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''.
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
Art. 21 - Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario
Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario 1. I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , N. 123 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , n. 123 )) .
6. La direzione provinciale del tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002 , n. 123 )) .
Art. 22 - Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero
Pagamento delle pensioni a favore di titolari residenti all'estero 1. I titolari di pensioni e assegni congeneri che risiedono all'estero possono riscuotere in via continuativa i loro emolumenti in Italia, sia avvalendosi di procuratori, sia usufruendo delle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 21, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Nei confronti dei beneficiari di trattamenti pensionistici a carico delle casse gestite dalla Direzione generale, degli istituti di previdenza, l'emissione degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e' subordinata ad accertamenti in merito alla cittadinanza italiana, da eseguirsi di volta in volta mediante apposita certificazione, in relazione agli ordinamenti che regolano tale categoria di pensioni.
3. I titolari di pensioni e di trattamenti congeneri di cui al comma 1 possono chiedere - ferma restando l'esigenza degli accertamenti in ordine alla cittadinanza italiana per la categoria citata al comma 2 - di riscuotere i propri assegni in valuta estera nel Paese di residenza. In tale caso le relative partite sono assunte in carico dall'apposito ufficio istituito presso la direzione provinciale del tesoro di Roma, il quale segnala i necessari dati al sistema informativo con le modalita' previste dall'art. 4. In base ai dati stessi, previamente elaborati sia in sede locale che presso il Centro nazionale di calcolo e contabilita', il competente centro interregionale di elaborazione, alle scadenze stabilite, emette - distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato, nonche' per localita' di pagamento - assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro, per l'accreditamento dei relativi fondi al contabile del portafoglio dello Stato, da convertire in valuta estera tramite l'Ufficio italiano dei cambi, ai fini dei pagamenti da effettuarsi con le modalita' previste nel comma 4. Detti assegni vanno integrati da elenchi in piu' esemplari, allestiti con sistema automatizzato, contenenti gli elementi occorrenti per l'identificazione dei singoli creditori e degli importi spettanti a ciascuno di essi. ((6))
4. I pagamenti, da effettuarsi sulla base degli elenchi di cui al comma 3, hanno luogo con una delle seguenti procedure, previ i necessari accertamenti circa l'esistenza in vita e, per la categoria di cui al comma 2, circa la cittadinanza italiana dei beneficiari:
a) a mezzo della dipendenza estera di un istituto di credito incaricato dal Tesoro, al quale viene fatta pervenire la necessaria valuta;
b) mediante assegni in divisa estera, emessi tramite l'Ufficio italiano dei cambi e consegnati o trasmessi agli interessati a cura delle competenti autorita' consolari;
c) attraverso aperture di credito a favore delle rappresentanze consolari, effettuate tramite l'Ufficio italiano dei cambi, nei Paesi che intrattengono con l'Italia conti di compensazione, sui quali e' ammesso il pagamento delle pensioni.
5. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento degli elenchi di cui al comma 3 sono rese disponibili, previa intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, per gli uffici che intervengono nelle procedure di pagamento.
6. Le procedure da seguire per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482 ha disposto (con l'art. 9) che "sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio".
Art. 23 - Opposizioni al pagamento
Opposizioni al pagamento 1. Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e di eventuali altri titoli emessi in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, giusta quanto disposto dall' art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
2. Ove vengano notificati agli uffici dipendenti dall'Amministrazione postale atti di opposizione al pagamento degli assegni di cui all'art. 1 del presente decreto, gli uffici stessi debbono inoltrare gli atti in parola alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la corrispondente partita di pensione, facendo peraltro luogo al pagamento dei relativi titoli che vengono presentati per la riscossione.
3. Le direzioni provinciali del tesoro ed i centri interregionali di elaborazione traenti possono disporre il fermo del pagamento di un assegno gia' emesso e richiederne la restituzione, ove cio' sia possibile. In tale caso gli uffici postali di localizzazione prendono nota del fermo sulla distinta di conferma di cui all'art. 9 e restituiscono il titolo all'ufficio richiedente, ove ne vengano in possesso.
Nota all'art. 23:
Il testo dell' art. 69 del R.D. n. 2440/1923 (enunciato nelle premesse al presente decreto) e' il seguente:
"Art. 69. - Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', peraltro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).
Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Nessun impedimento puo' essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.
Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo".
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 aprile 2002 , n. 123 )) .
Art. 25 - Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento
Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento 1. L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, puo' essere sostituito - previa autorizzazione della competente direzione provinciale del tesoro - da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile si assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.
2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato e' sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.
Art. 26 - Contabilizzazione degli assegni pagati
Contabilizzazione degli assegni pagati 1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepilogativa in duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.
2. Quest'ultimo fornisce i dati riepilogativi ai centri interregionali di elaborazione, i quali - dopo avere eseguite le conseguenti scritture nei propri registri - autorizzano le competenti direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1.
3. Gli assegni in funzione di postagiro sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.
4. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita', dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli assegni e del postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui importo e' addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo previsto dai commi 2 e 3, esegue - avvalendosi dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 - una comparazione con i corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi - distintamente per provincia nonche' per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - elenchi analitici in duplice copia dei titoli pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validita' per decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.
5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale e' anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validita'.
6. Le modalita' degli addebiti e le procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di contabilizzazione, perche' non regolarmente pagati, sono concordate tra l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.
7. In sede di contabilizzazione, al postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente unite:
a) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati soggetti a ritenute extra-erariali;
b) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario;
c) le copie degli elenchi nominativi dei pensionati che riscuotono in valuta estera.
8. Ad avvenuta contabilizzazione degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi, facendo riferimento alle contabilita' in cui sono stati compresi i relativi assegni.
CAPO II Capo II STIPENDI
Art. 27 - Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa
Pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa 1. Il pagamento degli stipendi al personale statale amministrato con ruoli di spesa fissa e' disposto mediante ordini di pagamento ovvero con assegni speciali di Stato compilati e firmati con sistema automatizzato.
2. Ai fini dell'emissione dei titoli di cui al comma 1 le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite immettono nel sistema informativo gli occorrenti dati con le stesse modalita' e cautele previste per le pensioni dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.
3. Per l'elaborazione dei dati e per l'emissione dei relativi titoli di pagamento, il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione seguono, rispettivamente, le stesse procedure stabilite, per le pensioni, dai commi 5 e 6 dello stesso art. 4, avvalendosi dei programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.
4. Per le variazioni di carattere generale da apportare agli stipendi in conseguenza di disposizioni legislative o istruzioni ministeriali, le elaborazioni per l'aggiornamento degli archivi magnetici e per il pagamento di eventuali arretrati sono eseguite direttamente dal sistema informativo, al quale le direzioni provinciali del tesoro segnalano, ove occorrano, eventuali dati integrativi circa le partite in carico, avvalendosi dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, attivati in base ai programmi specificamente predisposti per il servizio degli stipendi.
5. Le direzioni provinciali del tesoro accertano l'esattezza dei dati immessi nel sistema informativo. Esse verificano altresi' i dati relativi alle partite di stipendio per le quali i centri hanno segnalato incongruenze logiche o errori e dispongono le rettifiche e gli eventuali conguagli.
6. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che devono essere riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell' art. 9 della legge 7 agosto 1985, n.
428 .
7. Detto riscontro avviene in base ai criteri e con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 5.
8. Si applica il disposto del comma 4 dell'art. 5.
9. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di stipendio possono anche pervenire al Centro nazionale di calcolo e contabilita', a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione in linea, dalle amministrazioni e uffici competenti a stabilire o modificare i trattamenti di attivita' dei dipendenti statali amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro.
10. Si applica il disposto del comma 2 dell'art. 6.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 9, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni ed uffici interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione dei trattamenti di attivita' ovvero altre idonee comunicazioni.
12. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione degli stipendi eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 9, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro.
13. L'adozione della procedura prevista dal comma 9 ha luogo previa intesa tra l'amministrazione interessata e il Ministero del tesoro. Nota all' art. 27 :
Per l' art. 9 della legge n. 428/1985 , v. nella nota alle premesse.
Art. 28 - Numerazione dei ruoli di stipendio
Numerazione dei ruoli di stipendio 1. Ad ogni ruolo di stipendio assunto in carico la direzione provinciale del tesoro attribuisce un numero d'ordine generale secondo una progressione unica per tutto il territorio nazionale.
Art. 29 - Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi
Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi 1. Alle scadenze stabilite i centri interregionali di elaborazione emettono i titoli di pagamento di cui al comma 1 dell'art 27 a favore dei creditori.
2. Gli ordini di pagamento possono essere individuali o collettivi.
Gli ordini collettivi sono ammessi per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti bancari intestati ai creditori e quando la riscossione avviene a mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 696 .
3. L'emissione degli assegni speciali di Stato sara' regolata dal decreto del Presidente della Repubblica da emanare in attuazione dell' art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1985, n. 428 .
Note all'art. 29:
- Si trascrive il testo dell'art. 383 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, come sostituito dal D.P.R. n. 696/1966 (il medesimo articolo era stato gia' modificato in precedenza dall' art. 2 del D.C.P.S. 5 novembre 1946, n. 541 e dal D.P.R. 27 febbraio 1955, n. 250 ):
"Art. 383. - Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo.
Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma puo' essere rilasciata ad uno di loro.
Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata.
Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario.
La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio e' mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza.
Negli ordini successivi e' fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega.
In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta.
Finche' dura nella persona incaricata la facolta' di riscuotere, essa sola puo' dare quietanza per tutti coloro dai quali e stata delegata. Nel caso pero di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota.
Analoga facolta' e' accordata agli impiegati in disponibilita' e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici".
- Per l' art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.
Art. 30 - Intestazione dei titoli di pagamento
Intestazione dei titoli di pagamento 1. Gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa debbono contenere i seguenti elementi: cognome, nome e data di nascita dei creditori, generalita' degli eventuali delegati alla riscossione, importo spettante a ciascun creditore e importo totale del titolo se collettivo, numero di carico del ruolo di cui all'art. 28, numero del titolo di spesa, imputazione della spesa, codice dell'ufficio pagatore o codice relativo alla modalita' di estinzione, codice dell'ufficio di appartenenza dei creditori, rata cui si riferisce il pagamento, data di emissione - che deve corrispondere a quella di scadenza della rata - firma del dirigente del centro interregionale di elaborazione emittente o del suo sostituto, ogni altro dato previsto dalle vigenti disposizioni.
2. E' vietata la correzione dei dati contenuti nell'ordine di pagamento, fatta eccezione per le generalita' dei creditori e dei delegati alla riscossione e per il codice dell'ufficio pagatore. Le rettifiche di tali elementi, espressamente convalidate, possono essere effettuate dal centro interregionale emittente o dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di stipendio.
3. Gli assegni speciali di Stato dovranno contenere gli elementi previsti dal provvedimento da emanare in attuazione dell' art. 1, secondo comma, lettera d) della legge 7 agosto 1985, n. 428 .
Nota all' art. 30 :
Per l' art. 1 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.
Art. 31 - Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali
Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali 1. Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attivita' dei loro dipendenti.
2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato in quanto collettivo e neppure rettificato a causa dei tempi tecnici richiesti dalle varie procedure di emissione e di spedizione, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilita', impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione affinche' trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria, facendo le opportune annotazioni sulla distinta di cui all'art. 32. Il relativo documento di entrata va rimesso alla competente direzione provinciale del tesoro.
Art. 32 - Distinta dei creditori
Distinta dei creditori 1. In corrispondenza dell'emissione degli ordini di spesa fissa da pagare a mezzo dei delegati alla riscossione e degli assegni speciali di Stato da consegnare agli assegnatari, il centro interregionale di elaborazione compila automaticamente e trasmette agli uffici di appartenenza distinte contenenti le generalita' dei singoli impiegati, l'importo spettante a ciascuno, il numero di carico della partita ed eventuali altri dati, se ritenuti necessari.
2. Le distinte di cui al comma 1 vengono utilizzate dagli uffici di appartenenza per raccogliere le firme di quietanza dei pagamenti o di avvenuta ricezione degli assegni speciali di Stato da parte degli impiegati interessati.
Art. 33 - Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro
Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro 1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, dei titoli di pagamento emessi di cui al comma 1 dell'art. 27, con l'indicazione del numero di carico delle partite di stipendio cui essi si riferiscono, dell'importo e, ove necessario, di eventuali altri dati.
2. Sulla distinta di cui al comma 1 del presente articolo le direzioni provinciali del tesoro evidenziano i titoli annullati per qualsiasi causa.
3. I centri interregionali di elaborazione compilano in duplice copia e trasmettono le distinte di spedizione degli ordini di pagamento, ad ogni ufficio pagatore, o degli assegni speciali di Stato, ad ogni ufficio di appartenenza degli impiegati. Gli uffici predetti inviano alla competente direzione provinciale del tesoro, per ricevuta dei titoli, una copia delle distinte loro pervenute.
4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.
5. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 4 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.
Art. 34 - Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta
Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta 1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sugli assegni di attivita' sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato - mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato.
2. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell'art. 4, vengono elaborati i dati relativi ai certificati d'imposta di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, ai dipendenti statali interessati, tramite gli uffici di appartenenza.
Nota all'art. 34:
Il testo dell' art. 3 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall' art. 8 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , dall' art. 5 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936 , convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'art. 5, comma 2 , del D.L. 5 marzo 1986, n. 57 , convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 120 , e' il seguente:
"Art. 3. (Allegati alla dichiarazione delle persone fisiche). - Le persone fisiche che hanno percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono allegare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme o valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, e l'ammontare delle ritenute operate. Per i redditi di lavoro dipendente o assimilati il certificato deve indicare anche la qualifica e la categoria di appartenenza del percipiente, l'ammontare delle detrazioni di imposta effettuate e quello dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del dipendente. Se sono state percepite indennita' di cui alle lettere e) , f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , o anticipazioni su di esse deve essere allegato un certificato del sostituto di imposta attestante l'ammontare dell'indennita' o anticipazione al lordo della ritenuta, gli anni presi a base per la relativa commisurazione, l'aliquota applicata e l'ammontare delle ritenute operate. I certificati devono essere sottoscritti a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 8; per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e per l'Istituto nazionale della previdenza sociale la sottoscrizione puo' essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Coloro che hanno percepito i dividendi di cui all'art. 27 possono allegare in luogo del certificato le copie dei modelli di comunicazione di cui all' art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 .
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato nel precedente comma devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma dell' art. 2217 del codice civile . Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa secondo le disposizioni del titolo V del predetto decreto, gli elementi stessi devono essere indicati in apposito prospetto. La copia del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e il prospetto devono essere sottoscritti a norma del successivo art. 8.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se il contribuente non e' tenuto secondo il codice civile alla redazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite. Le disposizioni stesse non si applicano ai soggetti ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 che non abbiano optato per il regime ordinario.
Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilita' delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al quarto comma dell'art. 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica l'ufficio delle imposte puo' richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica".
Art. 35 - Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi
Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi 1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sugli assegni di attivita', con esclusione di quelle previdenziali ed assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato nonche' per ente creditore - mediante ordini di pagamento a favore degli enti creditori medesimi.
2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun titolo emesso, allestiscono altresi' elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di carico delle partite e degli importi versati.
3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 costituisce l'intercalare del corrispondente titolo di spesa. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.
4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinche' provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.
Art. 36 - Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario
Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario 1. A norma dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 , i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario.
2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalita' di cui all'art. 27, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente ((...)) per capitolo o per amministrazione o per azienda autonoma di Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalita' dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonche' gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati; l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.
3. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordini di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori.
4. I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3.
5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21.
Art. 37 - Scarico dei titoli estinti
Scarico dei titoli estinti 1. In sede di contabilizzazione mensile degli ordini di pagamento e degli assegni speciali di Stato estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Detti dati - con l'utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4 - vengono comparati con i corrispondenti elementi dei titoli emessi e non ancora estinti, al fine di completarli con le informazioni relative al pagamento e alla contabilizzazione.
2. Alla chiusura dell'anno finanziario vengono allestiti e rimessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro tabulati analitici dei titoli rimasti insoluti.
Art. 38 - Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi. Rinvio alle disposizioni vigenti
Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi. Rinvio alle disposizioni vigenti 1. In caso di necessita' e' consentito che i titoli per il pagamento delle rate di stipendio e dei relativi arretrati vengano emessi e firmati anche con procedimento manuale dalle direzioni provinciali del tesoro.
2. I predetti uffici segnalano ai centri del sistema informativo i dati riguardanti i titoli emessi manualmente, avvalendosi delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 27.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di ordinazione e pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti statali in attivita' di servizio, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Nota all'art. 38:
Per gli argomenti del R.D. n. 2440/1923 e del R.D. n. 827/1924 v. nelle premesse del presente decreto.
CAPO III Capo III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RESPONSABILITA'
Art. 39 - Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento
Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento 1. Le firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento sono riportate o incise su matrici o punzoni da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento, dei certificati di imposta e di altri elaborati.
2. Le matrici e i punzoni di cui al comma 1 sono custoditi nella cassaforte del centro interregionale di elaborazione, unitamente al relativo registro inventario. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa viene fatta constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.
3. Le chiavi della cassaforte di cui al comma 2 sono detenute dal dirigente del centro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto.
4. I duplicati delle chiavi della cassaforte del centro sono custoditi in busta sigillata nella cassaforte a doppio congegno di chiusura della direzione provinciale del tesoro avente sede nella stessa localita'.
5. Il direttore del centro ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento e sugli altri documenti.
6. I fac-simili delle firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione e dei loro sostituti, che vengono apposte con procedimento automatico sui titoli di pagamento di cui al presente decreto, sono comunicati, per il tramite del Ministero del tesoro, ai competenti uffici dei conti correnti postali, alla tesoreria centrale dello Stato, alla Corte dei conti ed agli altri organi di controllo e, direttamente dai centri, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
7. Per la sottoscrizione automatica degli elaborati di competenza del Centro nazionale di calcolo e contabilita' anche le firme del dirigente del predetto ufficio e del suo sostituto sono riportate su matrici, per l'uso e la custodia delle quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente articolo.
Art. 40 - Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo. Lavorazioni diverse
Riservatezza dei dati elaborati dal sistema informativo. Lavorazioni diverse 1. Salvo i casi previsti dal presente decreto, e' fatto divieto alle direzioni provinciali del tesoro, al Centro nazionale di calcolo e contabilita' ed ai centri interregionali di elaborazione di fornire a chicchessia, senza preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, copie dei supporti magnetici sui quali sono registrati dati riguardanti le partite di pensioni, stipendi e altre spese fisse ovvero elementi inerenti ad altri servizi d'istituto nonche' tabulati tratti dai supporti stessi. Il Ministero del tesoro puo' anche autorizzare lo scambio con altre amministrazioni, uffici ed enti di supporti magnetici, ove cio' risponda a criteri di efficienza e celerita' dei servizi o soddisfi interessi d'ordine generale.
2. E' altresi' fatto divieto di eseguire, a mezzo degli elaboratori in dotazione alle direzioni provinciali del tesoro ed ai centri, lavorazioni non contemplate dal presente decreto o che non siano comunque state preventivamente autorizzate dal Ministero del tesoro.
3. In ogni caso vanno osservate le disposizioni d'ordine generale inerenti alla gestione delle banche dati e va garantita, nei limiti delle norme vigenti, la riservatezza circa notizie che rientrano nella sfera di estrinsecazione della personalita' umana.
Art. 41 - Servizio analisi e programmazione
Servizio analisi e programmazione 1. In base a quanto previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985 , emanato in attuazione dell' art. 4 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , il servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro provvede:
a) all'analisi amministrativa e tecnica nelle materie di competenza della Direzione generale medesima e delle direzioni provinciali del tesoro, ai fini dell'automazione delle relative procedure;
b) alla realizzazione, manutenzione, aggiornamento e prova, sulla base della documentazione predisposta in sede di analisi, dei programmi elaborativi sia per i sistemi in esercizio presso i centri, sia per quelli in dotazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro;
c) all'invio di detti programmi al centro o all'ufficio che li deve utilizzare, unitamente alle necessarie istruzioni di carattere operativo destinate ai responsabili della conduzione degli elaboratori e al personale addetto al funzionamento degli stessi.
2. Non e' consentito ai centri, agli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro modificare i programmi elaborativi in dotazione ovvero utilizzare programmi che non siano stati loro trasmessi dal servizio di cui al comma 1. Parimenti non e' consentito, sia pure con l'impiego di programmi in dotazione, eseguire lavorazioni che non rientrino tra quelle previste dalle disposizioni vigenti o che non siano state esplicitamente autorizzate. E' altresi' rigorosamente vietato consegnare a chiunque, senza autorizzazione, gli originali o le copie dei supporti e delle specifiche relative ai programmi in dotazione, ancorche' non piu' utilizzati.
3. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre, in via eccezionale, la fornitura alle direzioni provinciali del tesoro di programmi standard esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate.
4. La documentazione concernente l'analisi amministrativa e tecnica nonche' le specifiche dei programmi e dei relativi aggiornamenti sono conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dal giorno in cui i programmi stessi non vengono piu' utilizzati.
Nota all' art. 41 :
L' art. 4 della legge n. 428/1985 (specificata nella nota alle premesse) ha previsto l'istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. L'art. 2 del D.P.R. 26 settembre 1985 (enunciato nelle premesse) ha disciplinato in nove divisioni l'ordinamento della suddetta direzione generale.
Art. 42 - Estensione delle procedure automatizzate ad altri servizi
Estensione delle procedure automatizzate ad altri servizi 1. L'estensione delle procedure automatizzate ad altre spese fisse o ad altri servizi di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, prevista dall' art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985 , emanato in attuazione dell' art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, nel quale sono fissate altresi' le modalita' operative.
Nota all'art. 42:
L'art. 6 del D.P.R. 26 settembre 1985 (enunciato nelle premesse al presente decreto) concerne l'organizzazione del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Il quinto comma di tale articolo riguarda i compiti dei centri interregionali di elaborazione per detti servizi. Per l' art. 7 della legge n. 428/1985 v. nella nota alle premesse.
Art. 43 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: l' art. 4, terzo comma , e gli articoli da 8 a 19 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677 ;
l'art. 1 ed i commi primo e terzo dell'art. 2 del regio decreto 3 luglio 1930, n. 1209 ; l' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 166 ; la legge 3 febbraio 1951, n. 38 ; il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 e il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653 .
Note all' art. 43:
- Il R.D. n. 677/1927 concerne norme per l'attuazione del R.D.L. 13 febbraio 1927, n. 165 , relativo a facilitazioni per il pagamento delle pensioni ed altri assegni a carico dello Stato.
Il terzo comma dell'art. 4 riguardava l'obbligo, a carico degli assegnatari correntisti postali, di presentare il libretto a corredo della domanda. Circa le norme seguenti, che vengono abrogate, esse riguardavano casi di riscossione mediante delega (articoli 8 e 9), formalita' a carico degli interessati e dell'autorita' comunale (art. 10), adempimenti a carico delle intendenze di finanza (art. 11), certificati d'iscrizione (art. 12), ruoli conti correnti (art. 13), ordini di pagamento delle suddette intendenze e compiti della Direzione delle poste (articoli 14 e 15), vaglia della Banca d'Italia (art. 16), oneri della persona delegata a riscuotere (art. 17), norme per superstiti delle guerre e per i pensionati oltre il settantacinquesimo anno di eta' (art. 18), procedura in caso di variazioni dell'importo delle pensioni (art. 19).
- L' art. 1 del R.D. n. 1209/1930 (Facilitazioni per il pagamento delle pensioni) riguardava i certificati d'iscrizione dei pensionati ed altri assegnatari. I commi primo e terzo dell'art. 2 dello stesso regio decreto riguardavano la certificazione ("certificato di vita" degli assegnatari) da presentare agli istituti di credito all'estero corrispondenti del tesoro.
- L' art. 1 del D.L.C.P.S. n. 166/1946 (Modalita' di pagamento delle pensioni) riguardava la certificazione da parte degli assegnatari (certificato di esistenza in vita o di stato nubile o vedovile).
- La legge n. 38/1951 recava: "Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale".
- Il D.P.R. n. 362/1951 recava: "Approvazione del regolamento contenente norme per il funzionamento dei centri meccanografici, istituiti con legge 3 febbraio 1951, n. 38 , e per il pagamento del debito vitalizio mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale".
- Il D.P.R. n. 653/1956 recava: "Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato".
Art. 44 - Modifiche della legislazione vigente
Modifiche della legislazione vigente 1. L'ultimo comma dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 , e' modificato come segue: "Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale".
2. Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 , e aggiunto il seguente comma:
"L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato con l' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 . I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento".
3. All' art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato dall' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
Note all'art. 44:
- Il testo vigente dell' art. 1 del D.P.R. n. 21/1984 (enunciato nelle premesse), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - Gli uffici ordinatori dei pagamenti, su richiesta scritta del creditore, dispongono che gli ordinativi diretti, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e i vaglia del tesoro siano estinti mediante:
a) accreditamento, per conto del creditore, a favore di una determinata azienda di credito, anche per mezzo di un istituto centrale di categoria;
b) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore, presso un'azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;
c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore del creditore, da spedirsi al beneficiario in piego postale assicurato, salvo diversa richiesta del creditore, con spesa a carico del destinatario;
d) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
e) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico da spedire in assicurazione a favore del creditore, con tassa e spese a suo carico.
La disposizione di cui al primo comma relativa alla forma di estinzione viene annotata sui titoli di spesa.
La forma di estinzione di cui alla lettera a) non e' ammessa per titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.
I titoli di spesa relativi agli assegni di congrua al clero possono essere estinti con una delle modalita' di cui alle lettere da b) ad e) soltanto mediante richiesta da farsi di volta in volta e con l'osservanza di quanto stabilito al successivo art. 2, alla sezione di tesoreria provinciale o all'ufficio postale, allegando la dichiarazione di cui all' art. 41 della legge 26 luglio 1974, n. 343 .
Le forme agevolative di riscossione di cui alle lettere a), c) ed e) del presente articolo non si applicano al pagamento delle pensioni disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale".
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 21/1984 , con l'aggiunta del comma disposto dal presente articolo, risulta cosi' formulato:
"Art. 4. - L'operazione di accreditamento dello stipendio e degli assegni fissi continuativi al conto corrente bancario o postale deve aver luogo il giorno fissato dall'art. 370, secondo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni. I relativi titoli di spesa sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento.
Il Ministro del tesoro con proprio decreto fissa, non oltre il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'osservanza dell' art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento in conto corrente bancario degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi.
L'operazione di accreditamento delle pensioni e degli assegni congeneri ai conti correnti bancari dei beneficiari deve avere luogo il giorno appositamente stabilito, per le diverse specie di trattamenti pensionistici, con il decreto del Ministro del tesoro previsto dal secondo comma dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , come modificato con l' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 . I relativi titoli di pagamento sono estinti con tre giorni lavorativi di anticipo rispetto a quello fissato per l'accreditamento".
- Il vigente testo dell' art. 197 del D.P.R. n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) come modificato dall' art. 9 del D.P.R. n. 138/1986 (enunciato nelle premesse) con l'aggiunta dei commi disposta dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni). - Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.
E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma".
Art. 45 - Modificazioni e integrazioni
Modificazioni e integrazioni 1. A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1. Nota all'art. 45:
Il testo dell' art. 1 della legge n. 428/1985 e' riportato nella nota alle premesse.
Art. 46 - Responsabilita' dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro
Responsabilita' dei dirigenti e degli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro 1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo e nei successivi articoli 47, 48 e 49, i funzionari preposti alle direzioni provinciali del tesoro ed alle ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni o circoscrizioni nelle sedi di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985 , emanato in attuazione dell' art. 4, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 agosto 1985, n. 428 , hanno la responsabilita' amministrativa degli impegni di spesa assunti e dei pagamenti disposti nelle materie demandate alla loro specifica competenza.
2. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare della direzione provinciale del tesoro o della ripartizione a livello di divisione o circoscrizione di cui al comma 1, il funzionario autorizzato a sostituirlo e' responsabile degli adempimenti posti in essere nell'espletamento dell'incarico.
3. Qualora uno dei funzionari di cui al comma 1 abbia delegato parte delle proprie competenze ad altro funzionario, la responsabilita' amministrativa dei provvedimenti emessi e dei pagamenti disposti e' imputabile al delegato, ferma restando la responsabilita' del delegante per omissione del dovere di vigilanza sull'attivita' del delegato.
4. I soggetti indicati nei commi 1, 2 e 3, nonche' i funzionari preposti alle ripartizioni a livello non dirigenziale e gli altri impiegati sono responsabili degli adempimenti posti in essere, in relazione al rilievo dell'intervento di ciascuno nell'espletamento del servizio.
Note all'art. 46:
- L'art. 5 del D.P.R. 26 settembre 1985 (il cui argomento e' enunciato nelle premesse al presente decreto) ha organizzato in divisioni (cui sono preposti primi dirigenti) i sei vizi delle direzioni provinciali del tesoro di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Catania, Palermo, Salerno. Venezia e Verona.
- L' art. 4 della legge n. 428/1985 (specificata nella nota alle premesse) ha istituito, al primo comma, la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Al secondo comma ha previsto:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:
a) (omissis);
b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;
c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza".
Art. 47 - Responsabilita' dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale
Responsabilita' dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale 1. Nelle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori e ripartite in divisioni o circoscrizioni rette da primi dirigenti - fermo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - le rispettive responsabilita' sono connesse all'esercizio, da parte di ciascuno di essi, delle seguenti attribuzioni:
a) Dirigente superiore:
1) rappresentanza dell'amministrazione, quale capo dell'ufficio periferico provinciale e firma dei contratti che a qualsiasi titolo impegnano l'amministrazione stessa;
2) nomina dell'ufficiale rogante, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili;
3) indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell'attivita' dei dipendenti uffici, al fine di assicurarne la legalita', l'imparzialita', l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse;
4) adozione degli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati, previa diffida ad adempierli entro un congruo termine e comunicazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro;
5) assegnazione alle divisioni o circoscrizioni del personale di nuova nomina e di quello trasferito da altre sedi;
6) movimento tra le divisioni o circoscrizioni del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
7) firma degli atti concernenti l'amministrazione del personale, la concessione dei permessi e congedi ordinari ai primi dirigenti, l'irrogazione della sanzione della censura al personale dipendente escluso quello dirigente e l'attivazione dei procedimenti disciplinari per eventuali piu' gravi sanzioni;
8) firma degli atti relativi alla gestione di fondi accreditati nella qualita' di funzionario delegato;
9) firma delle deliberazioni in materia di depositi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti nonche' degli atti relativi alle pratiche per sequestri, pignoramenti e opposizioni o altri atti di natura contenziosa concernenti i depositi suddetti;
10) adempimenti non attribuiti alla specifica competenza dei primi dirigenti preposti alle divisioni o alle circoscrizioni.
b) Primo dirigente:
1) emanazione degli atti e cura degli adempimenti concernenti i servizi cui e' preposto - compresa l'ordinazione primaria e secondaria della spesa - con la sola esclusione di quelli riservati al dirigente superiore;
2) adozione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dell'organo superiore;
3) vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di servizio da parte dei dipendenti;
4) destinazione e avvicendamento del personale nell'ambito delle minori ripartizioni in cui e' articolato l'ufficio alle proprie dipendenze;
5) concessione di permessi e congedi ordinari al personale dipendente.
Nota all'art. 47:
In particolare l' art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (enunciato nelle premesse) si occupa della "responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali" specificando, ai primi due commi:
"Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti.
I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti".
Art. 48 - Responsabilita' dei soggetti che intervengano nelle diverse fasi di ordinazione e pagamento, con procedimenti automatizzati, di pensioni, stipendi e altre spese fisse
Responsabilita' dei soggetti che intervengano nelle diverse fasi di
ordinazione e pagamento, con procedimenti automatizzati, di pensioni, stipendi e altre spese fisse 1. Nell'ambito delle attribuzioni demandate agli uffici che dispongono, con procedimenti automatizzati regolati dalle norme contenute nel presente decreto, l'ordinazione e il pagamento di pensioni, stipendi e altre spese fisse, le responsabilita' dei soggetti che intervengono nelle diverse fasi sono individuate - in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio - secondo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. I direttori delle direzioni provinciali del tesoro o delle divisioni o circoscrizioni in cui le direzioni stesse sono eventualmente ripartite, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento, i delegati di cui al comma 3 dell'art. 46 e gli impiegati addetti ai predetti uffici sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nella esecuzione degli adempimenti riguardanti l'immissione dei dati nel sistema informativo a norma dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 e del comma 2 dell'art. 27 nonche' per errori causati da mancata o intempestiva esecuzione dei riscontri da operare, anche per incongruenze logiche o imperfezioni segnalate dagli organi del sistema informativo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 e dal comma 5 dell'art. 27. La responsabilita' dei dirigenti e impiegati delle direzioni provinciali del tesoro riflette anche i dati integrativi eventualmente segnalati in applicazione del disposto del comma 1 dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 27.
3. Il dirigente preposto al servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al servizio stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano in conseguenza di imperfezioni ed omissioni nella esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 41.
4. Il dirigente del Centro nazionale di calcolo e contabilita' per i servizi periferici del tesoro, il funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti al centro stesso sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonche' nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. I dirigenti dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro, i funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento e gli impiegati addetti ai centri stessi sono responsabili per inadempienze ed errori che si verificano nell'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 5 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 27 nonche' nella effettuazione delle lavorazioni di competenza previste dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
6. E' abrogato l'art. 405 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Nota all'art. 48:
L'art. 405 del regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 (enunciato nelle premesse) si occupava della responsabilita' personale dei capi delle delegazioni del tesoro in ordine alla esattezza delle liquidazioni delle spese fisse e dei relativi ordini di pagamento, nonche' della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.
Art. 49 - Responsabilita' per la revisione dei pagamenti disposti direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate
Responsabilita' per la revisione dei pagamenti disposti direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate 1. Per le variazioni dei trattamenti continuativi disposte direttamente dai centri del sistema informativo mediante procedure automatizzate, i funzionari e gli altri impiegati delle direzioni provinciali del tesoro sono responsabili dell'esattezza delle revisioni e dei controlli di competenza, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5 e dal comma 7 dell'art. 27.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1986 Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 25