Monitoring Gesetzessammlung

087U0012

IT - DPR

087U0012

Ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1987 n. 12)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visti gli articoli 2 e 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , i quali, nell'istituire, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per il Mezzogiorno, prevedono che all'ordinamento del Dipartimento medesimo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica; Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e in particolare gli articoli 10, 11 e 24 del testo unico medesimo; Sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto:

Art. 1

Dipartimento per il Mezzogiorno 1. La responsabilita' del coordinamento della politica generale del Governo per il Mezzogiorno e' affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il Dipartimento per il Mezzogiorno, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge e di quelle delegategli ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 64.
3. Il Dipartimento predispone tutti gli adempimenti per conseguire il coordinamento dell'azione pubblica nel Mezzogiorno, effettua la valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione ed opera ai fini dell'esplicazione della funzione di coordinamento del complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno e delle funzioni assegnate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 , dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi la legge 1 dicembre 1983, n. 651 , il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775 , e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.
NOTE
Note all' art. 1, comma 2:
- La legge n. 64/1986 reca la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Il testo dell'art. 3 della predetta legge e' il seguente:
"Art. 3. (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1.
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.
2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il personale del Dipartimento; nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, e' composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonche' da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".
- L'art. 2 della citata legge n. 64/1986 nei primi sei commi cosi' recita:
"Art. 2. (Coordinamento degli interventi). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.
2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonche' le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.
3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva competenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 .
4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1983, n. 651 , sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.
5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei Ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.
6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento".
Note all' art. 1, comma 3:
- La legge n. 651/1983 reca disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
- Il D.L. n. 581/1984 reca norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Art. 2

Attivita' del Dipartimento 1. Il Dipartimento, con riferimento al Mezzogiorno, concorre all'istruttoria delle iniziative di Governo in relazione alle priorita' economico-finanziarie del programma economico nazionale e segue l'attivita' degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa, nonche' quelle degli enti pubblici economici e delle societa' a partecipazione statale. Cura, inoltre, i rapporti con i comitati interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, per accertare e stimolare l'applicazione coordinata delle deliberazioni da essi adottate. Il Dipartimento cura, altresi', con riferimento al Mezzogiorno, il coordinamento delle politiche comunitarie.
2. Il Dipartimento opera, in particolare, per l'esplicazione dei seguenti compiti:
a) formulazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, della programmazione finanziaria e settoriale e dei relativi aggiornamenti annuali;
b) coordinamento tra l'intervento straordinario e quello ordinario delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni meridionali e degli enti pubblici economici; verifica delle riserve e delle direttive di coordinamento e proposte di misure integrative e sostitutive;
c) promozione del coordinamento a livello territoriale degli interventi delle regioni e degli enti locali, fornendo, ove richiesto, il supporto tecnico ed amministrativo necessario;
d) valutazione economica e finanziaria dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione, ivi compresi quelli di innovazione tecnologica, di formazione, di attivita' promozionali e di ricerca scientifica;
e) predisposizione dei piani annuali di attuazione sulla base sia dei progetti regionali di sviluppo, sia dei progetti interregionali o di interesse nazionale;
f) verifica dello stato di attuazione dei piani annuali, dei programmi di completamento e delle attivita' di trasferimento e di liquidazione;
g) promozione della conclusione di accordi di programma per l'attuazione degli interventi che richiedono la iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;
h) vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma e proposta di interventi in caso di inadempienza;
i) adempimenti riguardanti l'incentivazione alle attivita' economiche nei vari settori produttivi, ai servizi reali, ai servizi avanzati, alla ricerca scientifica e alla innovazione tecnologica;
l) adempimenti connessi all'obbligo della riserva, a favore di imprese meridionali, di forniture e lavorazioni;
m) predisposizione delle direttive per il coordinamento delle attivita' dell'Agenzia e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
n) vigilanza sulle attivita' dell'Agenzia e degli enti predetti, anche attraverso l'esame dei rispettivi programmi, dei bilanci e della gestione delle risorse impegnate;
o) Adempimenti connessi alla acquisizione delle agevolazioni comunitarie in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale, di Fondo sociale europeo, nonche' adempimenti di sua competenza riguardanti l'istruttoria dei programmi integrati mediterranei;
p) informazione, nei confronti dei soggetti interessati, sulle attivita' di programmazione ed attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
3. Il Dipartimento cura, infine, gli adempimenti di carattere amministrativo relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei vari servizi e alla gestione di tutto il personale comunque in attivita' presso i servizi medesimi, nonche' gli adempimenti connessi all'attivita' legislativa, alle interrogazioni e interpellanze parlamentari; assicura la consulenza giuridica ai servizi del Dipartimento e provvede all'istruttoria del contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Art. 3

Organizzazione del Dipartimento 1. Il capo del Dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato o equiparati o da equiparare ed i professori universitari ordinari di ruolo. Il capo del Dipartimento e' collocato fuori ruolo nell'ambito dell'amministrazione di provenienza, in conformita' all'ordinamento di questa. Il capo del Dipartimento, per l'espletamento delle sue attribuzioni, e' coadiuvato dai responsabili dei servizi.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio affari legislativi e generali, contenzioso e stampa;
b) Servizio attivita' di coordinamento;
c) Servizio valutazione economica;
d) Servizio programmazione e accordi di programma;
e) Servizio attivita' promozionali ed innovazione;
f) Servizio programmi comunitari.
3. I servizi sono articolati, per omogeneita' di materia, in reparti ed in sezioni mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; ad essi sono preposti dirigenti nominati con decreto del medesimo Ministro, sentito il capo del Dipartimento. Per la nomina a capo servizio e' richiesta la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6.
4. Gli esperti, i quali devono essere dotati di buona qualificazione nelle specifiche aree professionali connesse con la programmazione e l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, se stranieri, della padronanza della lingua italiana, possono essere anche persone estranee alla pubblica amministrazione. Essi sono nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; con decreto del medesimo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione dei compensi agli esperti in relazione all'importanza delle attivita' da svolgere e tenendo conto della natura e del livello delle varie prestazioni. Il rapporto con gli esperti e' costituito ai sensi dell' art. 2222 del codice civile ed il relativo contratto e stipulato per la pubblica amministrazione dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, dal capo del Dipartimento.
5. E' posto a disposizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non piu' di un dirigente generale o equiparato o da equiparare, con funzioni di consigliere ministeriale.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 3, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e per provvedere, anche a favore delle regioni e degli enti locali meridionali, agli adempimenti relativi a studi, programmi, ricerche, indagini e progettazioni occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, per la predisposizione del piano annuale e per le altre attivita' connesse alla programmazione e attuazione degli interventi, nonche' per provvedere alla valutazione della efficienza e dell'efficacia degli interventi, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del capo del Dipartimento, puo' avvalersi delle strutture dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche', mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti e organismi pubblici e privati.
7. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito un apposito Ispettorato competente in materia di amministrazione e personale. ((All'Ispettorato e' preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6)) .

Art. 4

Conferenze periodiche dei presidenti e dei direttori generali
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno. 1. Il Dipartimento organizza, secondo le indicazioni del Ministro, conferenze periodiche, con frequenza almeno quadrimestrale, dei presidenti e dei direttori degli organismi dell'intervento straordinario di cui agli articoli 4 e 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , allo scopo di verificare e analizzare l'andamento dell'intervento straordinario e per individuare i criteri per il coordinamento delle rispettive azioni programmatiche.
2. Alle sedute, presiedute dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o da suo delegato, oltre al capo del Dipartimento, possono partecipare anche i responsabili dei servizi.
Nota all'art. 4, comma 1:
Gli articoli 4 e 6 della citata legge n. 64/1986 cosi' dispongono:
"Art. 4. (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno).
1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.
2. L'Agenzia, con personalita' giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale cosi' come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed e' sottoposta, alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.
3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:
a) il finanziamento delle attivita' di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonche' dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;
b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' economiche ai sensi della presente legge e in conformita' alle direttive previste dal programma triennale;
c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.
4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.
5. Alla gestione dell'Agenzia e' preposto un apposito comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per la nomina del presidente e' richiesto il parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica tre anni, e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.
7. Il bilancio dell'Agenzia e' formulato con i criteri e le modalita' fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio e' sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.
8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri".
"Art. 6. (Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno). - 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attivita' ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni - anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno - per il riordinamento degli enti gia' collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:
a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;
b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;
c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttivita', introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.
2. Il riordinamento degli enti predetti, che potra' prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sara' effettuato sulla base del programma triennale in conformita' dei seguenti criteri:
a) la Societa' finanziaria agricola meridionale (Finam) ha per oggetto attivita' di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonche' attivita' concernenti la forestazione produttiva;
b) la Societa' finanziaria meridionale (Fime) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;
c) la Societa' finanziaria nuove iniziative per il Sud (Insud) ha per oggetto attivita' per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;
d) la societa' Italtrade ha per oggetto attivita' di commercializzazione;
e) il Centro di formazione e studi (Formez) ha per oggetto l'attivita' di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;
f) l'istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (Iasm) ha per oggetto l'attivita' di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;
g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalita' specifiche e la possibilita' di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;
h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validita' economica delle iniziative;
i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la piu' ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite societa' con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, societa' finanziarie, nonche' imprenditori singoli e associati;
l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo e' perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalita' e procedure indicate dal programma triennale;
m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilita' e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;
n) garantire il coordinamento delle attivita' promozionali e dei servizi reali e finanziari;
o) promuovere e sostenere una piu' efficiente manutenzione e gestione delle opere gia' realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di societa' a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;
p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;
q) promuovere la costituzione di una apposita societa' finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;
r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonche' la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunita' economica europea.
3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le societa' a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.
4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attivita' svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi".

Art. 5

Conferenze e riunioni periodiche dei direttori dei servizi 1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o, per sua delega, il capo del Dipartimento, convoca, con frequenza almeno quadrimestrale, periodiche riunioni dei direttori dei servizi del Dipartimento per verificare i risultati dell'attivita' svolta e per analizzare le prospettive programmatiche per l'azione del Dipartimento. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare anche gli esperti assegnati ai singoli servizi nonche' i direttori generali degli organismi dell'intervento straordinario.
2. Per l'esame delle attivita' e per realizzare il migliore funzionamento del Dipartimento, il capo del Dipartimento convoca apposite riunioni con i responsabili dei servizi, con frequenza almeno mensile.

Art. 6

Personale 1. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente decreto si provvede con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e di enti pubblici anche economici, nonche' con personale, comandato o collocato in posizione di fuori ruolo, degli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, oltre che con esperti.
2. Il contingente del personale e' determinato nella misura fissata nell'allegata tabella A. La ripartizione interna ai quadri fra le qualifiche di cui a tale tabella puo' essere modificata, per sopravvenute particolari esigenze funzionali, con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo restando il numero complessivo del contingente del personale da comandare o da collocare in posizione di fuori ruolo ed il numero dei funzionari con qualifica di dirigente generale o equiparata o da equiparare.
3. Ai fini del presente decreto, il personale comandato e proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario e dagli enti pubblici economici verra' equiparato, anche in relazione alle professionalita' acquisite, alle qualifiche ed ai livelli del personale statale sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 7

Spese di funzionamento 1. Alle spese per il Dipartimento si provvede ai sensi della legislazione vigente sulla base dei criteri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, per gli interventi straordinari nel mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 9

Tabella A

TABELLA A ((1))
(prevista dall'art. 6)
CONTINGENTE DEL PERSONALE
=====================================================================
| Collocati fuori ruolo e |
| comandanti |Esperti
=====================================================================
Quadro 1° - PERSONALE | |
DIRIGENTE: | |
---------------------------------------------------------------------
Dirigenti generali, livello B | |
e C, e qualifiche equiparate o| |
equiparabili | 8 | -
---------------------------------------------------------------------
Dirigenti superiori e primi | |
dirigenti e qualifiche | |
equiparate o equiparabili | 50 | -
---------------------------------------------------------------------
Esperti | - | 40
---------------------------------------------------------------------
Totale quadro 1° | 58 | 40
---------------------------------------------------------------------
Quadro 2° - QUALIFICHE A | |
ESAURIMENTO E LIVELLI | |
FUNZIONALI: | |
---------------------------------------------------------------------
Qualifiche a esaurimento, 8° e| |
7° livello | 115 | -
---------------------------------------------------------------------
6°, 5° e 4° livello | 75 | -
---------------------------------------------------------------------
3°, 2° e 1° livello | 40 | -
---------------------------------------------------------------------
Totale quadro 2° | 230 | -
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
Totale quadro 1° e 2° | 288 | 40
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
Totale generale 328
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 1 aprile 1992, n. 321 ha disposto che la presente tabella A - quadro 1 - "e' integrata con un posto di dirigente generale di livello B o C e qualifiche equiparate o equiparabili".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht