087U0270
087U0270
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987 n. 270)
Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Campo di applicazione e durata 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. Note agli artt. 1, 66, 74, 76, 77, 83, 101, 111:
Il testo dell' art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 - serie generale - del 20 marzo 1986, recante: "Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93", e' il seguente:
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro, attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno, escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminati dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 verranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all' art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ".
CAPO II
Art. 2 - Materie di contrattazione decentrata
Materie di contrattazione decentrata 1. Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali;
l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale;
l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici;
la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilita', permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale;
le "pari opportunita'";
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative;
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
NOTE
Note agli artt. 2, 36 e 74:
Il testo dell' art. 1 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 27 - serie generale - del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987", e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
2. L'accordo si riferisce al periodo 11 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
3. Gli effetti economici che conseguiranno in conseguenza del presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale di cui al precedente primo comma, decorrono dal 10 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988, salvo le diverse specifiche decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
4. Le altre materie previste dall'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e non espressamente disciplinate nel presente decreto, saranno definite, insieme con altri istituti di particolare rilievo, quali le aspettative ed i permessi sindacali, con successivo decreto a seguito di accordi da definire secondo le norme previste dalla legge-quadro citata".
Note agli artt. 2, 38, 74:
Il testo dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 , recante: "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente:
"Art. 14 (Accordi decentrati). - Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'art. 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonche' tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente art. 11.
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la presiede, nonche' da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici locali dello Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione e' presieduta dal Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi.
Agli accordi decentrati, ove necessario, si da' esecuzione mediante decreto del Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti".
Art. 3 - Livelli di contrattazione
Livelli di contrattazione 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) - REGIONE, che riguarda:
l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita' compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonche' del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita';
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative;
le pari opportunita';
le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
b) - LOCALE, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti gia' esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita';
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
(( 2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi. ))
Art. 4 - Composizione delle delegazioni
Composizione delle delegazioni 1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante e' costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'Associazione nazionale comuni italiani per i comuni e i loro consorzi;
dell'Unione nazionale comunita' montane per le comunita' montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza;
b) per le organizzazioni sindacali, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e/o aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. CAPO III TITOLO SECONDO RAPPORTO DI LAVORO Capo I
Art. 5 - Assunzione per chiamata diretta
Assunzione per chiamata diretta 1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta deve essere effettuata con le modalita' e procedure previste dall' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , per le figure del comparto sanitario per le quali non e' richiesto il titolo professionale in base alle vigenti disposizioni.
(( 2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 :
RUOLO SANITARIO
Profilo professionale:
operatori professionali di 2ª categoria.
RUOLO TECNICO
Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 . ))
Art. 6
((Requisiti generali di ammissione. )) (( 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Il bando di selezione deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. ))
Art. 7
((Requisiti specifici di ammissione. )) (( 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:
Ruolo sanitario:
Operatore professionale di 2ª categoria:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico coordinatore:
anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione.
Operatore tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.
Agente tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
certificazione abilitativa obbligatoria. ))
Art. 8
((Composizione della commissione giudicatrice. )) (( 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;
un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 . ))
Art. 9
((Prove d'esame e punteggi. )) (( 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione, punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione sono valutati con i punteggi di cui sopra, maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno;
titoli vari: punti 10:
il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale. ))
Art. 10
((Lavoro a tempo parziale. )) (( 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative.
2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni in tema di diritti, doveri e incompatibilita' previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero-professionale.
5. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio, diritto allo studio).
6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.
8. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
9. La richiesta di passaggio a posti ad orario intero in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita.
10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.
11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse. ))
Art. 11 - Progetti finalizzati
Progetti finalizzati 1. In attuazione di quanto previsto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , gli enti di cui all'art. 1, per esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, potranno predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del personale occorrente distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati a titolo di riferimento, nelle seguenti attivita':
prevenzione e cura delle tossico-dipendenze;
prevenzione, cura e riabilitazione di handicaps fisici o di portatori di disturbi psichici;
prevenzione e cura di anziani non autosufficienti;
prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I predetti progetti saranno finanziati ai sensi dell' art. 2, comma 6, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 .
4. I progetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale gia' in servizio, ed in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalita' ed alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge richiamata al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente:
"Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.
2. 1 progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.
3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985".
- Il testo dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1985 , serie recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988", e' il seguente:
"Art. 2 (Obiettivi generali del piano sanitario nazionale).
1. Sono obiettivi generali del piano sanitario nazionale la razionalizzazione, l'equilibrata distribuzione e l'incremento dell'efficienza dei servizi sanitari sul territorio nazionale.
2. Sulla base delle risorse finanziarie all'uopo destinate in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale, gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti attraverso interventi diretti in via prioritaria:
a) all'attivazione o al potenziamento dei servizi di prevenzione di utilita' collettiva riguardanti il controllo sanitario dell'ambiente di vita e di lavoro, la vigilanza igienica sugli alimenti, la lotta alle sofisticazioni alimentari;
b) al potenziamento dei servizi territoriali di medicina di base, di igiene e sanita' pubblica nonche' dei servizi specialistici ambulatoriali intra ed extraospedalieri, anche per contenere i ricoveri nei limiti propri delle esigenze diagnostiche e curative;
c) al potenziamento ed al coordinamento dei servizi di emergenza, con riguardo anche alle esigenze del servizio nazionale di protezione civile;
d) alla tutela delle attivita' sportive, relativamente agli aspetti preventivi e terapeutici per la salvaguardia della salute dei giovani nell'eta' formativa;
e) all'attivazione e al potenziamento dei servizi sanitari finalizzati alla realizzazione di azioni programmate e di progetti-obiettivo di cui ai commi successivi.
3. Si definisce azione programmata un impegno operativo in uno specifico settore sanitario in cui debba confluire l'attivita' di piu' servizi sanitari le cui competenze sono da considerarsi interdipendenti rispetto al fine proposto.
4. Alle azioni programmate sono riservate risorse a destinazione vincolata nell'ambito del fondo sanitario nazionale.
5. Si definisce progetto-obiettivo un impegno operativo idoneo a fungere da polo di aggregazione di attivita' molteplici delle strutture sanitarie, integrate da servizi socio-assistenziali, al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.
6. I progetti-obiettivo sono finanziati in parte con risorse vincolate del fondo sanitario nazionale, in parte con risorse aggiuntive di provenienza diversa da quelle del fondo anzidetto, incluse quelle di competenza delle regioni e degli enti locali".
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384 ))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384 ))
Art. 14 - Normativa concorsuale
Normativa concorsuale 1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi.
CAPO IV TITOLO TERZO ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I
Art. 15 - Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro 1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalita' di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.
4. Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.
Art. 16 - Orario di lavoro
Orario di lavoro 1. In esecuzione dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , la riduzione dell'orario di lavoro avverra' con le seguenti cadenze temporali: da ore 38 ad ore 37 settimanali con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 ad ore 36 settimanali con decorrenza 31 dicembre 1987.
2. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. L'orario di lavoro settimanale e' articolato su sei o cinque giornate.
4. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
5. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti allo stesso o ad altro ente, il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente:
"Art. 7 (Orario di lavoro). - 1. In tutti i settori, si provvedera' a una graduale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali effettivamente prestate, eliminando ogni forma di tolleranza tale riduzione non potra' essere comunque superiore a 2 ore settimanali.
2. Gli accordi di comparto definiranno tempi e modalita' per l'attuazione di tale obiettivo, che dovra' essere raggiunto gradualmente il 31 dicembre 1987.
3. Nell'ambito delle modalita' organizzative di svolgimento e di durata dell'orario di servizio del settore di appartenenza, gli accordi di comparto definiranno l'articolazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione, nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge e tenendo conto delle esigenze dell'utenza.
4. L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico e obiettivo anche saltuari. Gli accordi di comparto prevederanno tempi e modalita' per il recupero di ritardi e permessi per motivi personali, entro un breve termine rispetto al periodo al quale si riferiscono.
5. La programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate in sede di contrattazione di comparto e decentrata, secondo criteri che tengano conto:
della migliore efficienza e produttivita' delle pubbliche amministrazioni;
della piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
del rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
dell'ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati.
6. Gli accordi di comparto e decentrati, sempre in relazione alla natura delle prestazioni e agli altri criteri precedentemente indicati, determineranno per ciascun ufficio l'arco della fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini:
individuando in forma articolata l'orario pomeridiano di apertura, che si estendera', a titolo di riferimento, fino alle ore 18, fatta salva la possibilita' di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni settori da individuare nella contrattazione di comparto e decentrata, sulla base di riscontri obiettivi dell'effettiva esigenza della utenza;
definendo le attivita' a ciclo continuo e quelle che si protraggono oltre le ore 18. Le prestazioni per turni saranno opportunamente programmate.
7. A livello di contrattazione di comparto e decentrata verranno posti in essere tutti gli strumenti negoziali necessari:
all'attuazione della programmazione dell'orario di servizio;
all'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
alle modalita' di riscontro della congruita' tra scelte operate e miglioramento della qualita' del servizio.
Art. 17 - Lavoro straordinario
Lavoro straordinario 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d'intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del servizio sanitario nazionale deve essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma precedente, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente, dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui al comma 8 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel sesto comma e' ridotto a 156.
Art. 18 - Servizio di pronta disponibilita'
Servizio di pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unita' sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa unita' operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di 6 pronte disponibilita' nel mese.
12. E' vietata la pronta disponibilita' alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attivita' nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' per eccezionali esigenze di funzionalita' della struttura:
((...)) ;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali e' consentita la pronta disponibilita' in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilita' debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO V
Art. 19 - Mobilita'
Mobilita' 1. La mobilita' del personale, quale fattore indispensabile dell'organizzazione del lavoro e presupposto della funzionalita' di gestione dei servizi, favorisce l'esplicazione della professionalita' nell'ambito delle diverse strutture, concorrendo alla formazione permanente e polivalente degli operatori.
2. Vengono, pertanto, individuate, ai sensi dell'art. 3, primo comma, punto 9), della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, e dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , le seguenti forme di mobilita':
a) la mobilita' nell'ambito dell'ente;
b) la mobilita' tra enti della stessa regione;
c) la mobilita' tra enti di regioni diverse;
d) la mobilita' tra enti di diverso comparto.
3. La mobilita' del personale e' disposta esclusivamente nell'ambito delle funzioni proprie della posizione funzionale, profilo professionale e, ove previsto della disciplina di appartenenza dell'interessato.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 , recante: "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente:
"Art. 3 (Disciplina in base ad accordi). - Nell'osservanza dei principi di cui all' articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1;
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto:
6) il lavoro straordinario;
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento:
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) criteri per l'attuazione della mobilita' del personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge".
Note agli art. 19 e 23:
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. 1 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1986, recante "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo quadro intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987" e' il seguente:
"Art. 6 (Mobilita). 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriali per unita' organica complessa, territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello.
2. Definire le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base di limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale.
3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi - di mobilita' anche intersettoriali.
4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato.
5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro.
6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze e servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e, di riqualificazione del personale trasferito.
7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica avente responsabilita' di unita' organica".
Art. 20 - Mobilita' nell'ambito dell'ente
Mobilita' nell'ambito dell'ente 1. L'istituto della mobilita', all'interno dell'ente, concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'ente e non e', pertanto, soggetta alle procedure di cui alle successive lettere A) e B) l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici etc., situati a non oltre 10 km dalla localita' sede di assegnazione.
3. La mobilita' interna si distingue in mobilita' di urgenza e ordinaria e viene attuata secondo le procedure di cui alle successive lettere A) e B).
A) Mobilita' d'urgenza:
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'ente sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione e' effettuata limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione e' disposta, con atto motivato, dall'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e non puo' superare il limite massimo di un mese nell'anno solare;
3) la mobilita' di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove prevista, ferma restando la necessita' di assicurare, in via prioritaria, la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.
B) Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'ente:
1) gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono disporre misure di mobilita' ordinaria interna e nel rispetto dei seguenti criteri:
adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale;
compilazione di graduatorie per le richieste di trasferimento sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianita' di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica;
2) le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale, o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa a livello regionale o locale con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto;
3) i titoli posseduti sono valutati in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione;
4) la determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianita' di servizio massimo punti 15;
per la situazione personale e familiare, anche in relazione a documentate situazioni di particolare rilevanza sociale, massimo punti 15;
per la residenza anagrafica massimo punti 15;
per i titoli posseduti massimo punti 15;
per un totale complessivo di massimo 60 punti.
4. Gli enti, per motivate esigenze di servizio, possono disporre misure di mobilita' interna del personale, d'ufficio, sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6. La mobilita' di cui al comma precedente, ferma restando la necessita' di una adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti vacanti delle predette posizioni funzionali apicali, si attua, in caso di pluralita' di domande, mediante la formazione di graduatorie compilate a cura dell'ufficio di direzione della unita' sanitaria locale, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, in base ai criteri di cui al punto 4) della lettera B) del presente articolo.
7. I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, sono disposti dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
Nota all'art. 20:
-Il testo dell' art. 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970 , recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei laureati, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", e' il seguente:
"Art. 11 (Attivita' culturali, ricreative e assistenziali). - Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nell'azienda, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori".
Art. 21 - Mobilita' tra enti in ambito regionale
Mobilita' tra enti in ambito regionale 1. La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilita' tra unita' sanitarie locali a domanda o a seguito di soppressione del posto;
2) mobilita' tra enti del comparto.
I) Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale:
A) A domanda:
la mobilita' del personale a domanda tra unita' sanitarie locali della stessa regione e' disposta per la copertura dei posti vacanti nelle unita' sanitarie locali, individuati in sede regionale, su indicazione delle unita' sanitarie locali medesime. Alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , la mobilita' citata avviene sulla base dei seguenti criteri:
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione dei posti vacanti nella unita' sanitaria locale, da coprirsi mediante trasferimento, con l'indicazione delle procedure da seguire per la presentazione delle relative domande;
provvedimento di nulla osta al trasferimento da parte del comitato di gestione della unita' sanitaria locale di appartenenza del dipendente;
l'accoglimento del trasferimento e disposto dal comitato di gestione della unita' sanitaria locale di destinazione, sentito l'ufficio di direzione;
in caso di pluralita' di domande, il trasferimento e' disposto dalla unita' sanitaria locale di destinazione:
nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali e sub apicali, secondo apposita graduatoria formata dall'ufficio di direzione sulla base dei titoli posseduti dai candidati, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, tenendo conto, per quanto attiene al punteggio relativo al curriculum, di documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali;
nei confronti del restante personale, secondo l'anzianita' di servizio di ruolo nella posizione funzionale di appartenenza, da valutarsi in conformita' dei criteri previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, maggiorata fino ad un massimo di 10 punti, per documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi etc.) e sociali;
il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla regione per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali.
B) Assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto: in applicazione dell'ultimo comma dell' art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo, posizione funzionale e disciplina ove prevista, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza;
l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna di cui all'art. 20 e di quella disciplinata sub A) del presente articolo;
qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvedera' all'individuazione del posto vacante di altra unita' sanitaria locale;
non potranno essere considerati disponibili a tal fine posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate. Qualora per i posti individuati siano, invece, in corso i processi di mobilita' di cui alla precedente lettera A), il dipendente il cui posto e' stato soppresso, sara' ammesso a concorrere al trasferimento con gli altri candidati;
in assenza di posti di corrispondente profilo e posizione funzionale nell'ambito della regione ovvero di mancata assegnazione ai sensi dei commi precedenti, il dipendente rimane in soprannumero nella unita' sanitaria locale di appartenenza fino al verificarsi della vacanza;
all'assegnazione ad altra unita' sanitaria locale della stessa regione provvede la giunta regionale;
al personale assegnato con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo competono oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione.
II) Mobilita' tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali, e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell' art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980 , recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, e' il seguente:
"Art. 29 (Esercizio alle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale). - Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori.
L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale.
Qualora un posto cui corrisponda una pluralita' di funzioni venga scisso in piu' posti, il titolare del preesistente posto ha diritto di opzione fra i due o piu' posti di nuova istituzione. All'assegnazione provvede l'unita' sanitaria locale di appartenenza.
In caso di soppressione del posto colui che lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo e posizione funzionale, vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza o presso altra unita' sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto vacante presso l'unita' sanitaria locale provvede la stessa.
All'assegnazione di un posto vacante presso altra unita' sanitaria locale si provvede con l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della definizione delle predette procedure la regione puo' disporre, con l'assenso dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire".
Nota agli artt. 21 e 22:
- Il testo dell' art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 1985 , recante "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali", e' il seguente:
"Art. 10 (Procedure per i trasferimenti). - Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e solo successivamente all'esaurimento della sua applicazione relativamente ai posti vacanti per i quali sussistano le condizioni di attuazione della stessa, in deroga alla normativa vigente di cui agli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , il personale puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione, con l'osservanza della procedura di cui ai commi successivi.
Il trasferimento e' disposto mediante deliberazione di assenso dei comitati di gestione delle unita' sanitarie locali interessate a condizione che esista la relativa vacanza di organico nella unita' sanitaria locale di destinazione e sentito il parere dell'ufficio di direzione della stessa.
Il personale puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad unita' sanitaria locale di diversa regione, con le procedure e alle condizioni di cui ai commi precedenti, alle quali e' aggiunto l'obbligo di approvazione delle regioni interessate.
L'atto di trasferimento e' comunicato entro sessanta giorni alla regione per le conseguenti modifiche nei ruoli nominativi regionali".
Art. 22 - Mobilita' tra enti in ambito interregionale
Mobilita' tra enti in ambito interregionale 1. La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie:
1) mobilita' tra unita' sanitarie locali;
2) mobilita' tra enti del comparto.
I) Mobilita' tra unita' sanitarie locali:
La mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all' art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , e' cosi' disciplinata:
1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovra' essere inviata anche alla unita' sanitaria locale e alla regione di appartenenza;
2) la unita' sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unita' sanitaria locale di destinazione.
Sulla accoglibilita' della domanda, corredata dei nulla-osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui e' richiesta l'assegnazione.
In caso di piu' domande, il trasferimento e' disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore:
di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il diploma di laurea;
di coloro che siano in possesso di maggiore anzianita' effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianita' vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianita' complessiva di servizio.
Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unita' sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti.
II) Mobilita' tra enti del comparto:
E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale.
Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell' art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980 , recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, e' il seguente:
"Art. 7 (Formazione dei ruoli nominativi). - La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la situazione al 11 gennaio dell'anno di pubblicazione.
Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto".
Art. 23 - Mobilita' intercompartimentale
Mobilita' intercompartimentale 1. Ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , oltre alla mobilita' di cui ai precedenti articoli, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' di cui al comma 1.
3. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
4. In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.
5. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' superata presso l'ente di provenienza.
Art. 24 - Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica 1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , l'ente non potra' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.
3. A tali fini il dipendente puo' essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.
4. La procedura di cui al comma 1 puo' essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
5. In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovra' essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , al recupero della piena efficienza fisica.
6. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non puo' essere considerato disponibile ai fini dell' art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207 .
Nota all'art. 24:
- Il testo dell' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980 , recante: "stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente:
"Art. 56 (Dispensa dal servizio). - La dispensa dal servizio del personale e' adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente.
La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nelle ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.
Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale.
La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.
La proposta di dispensa, motivata specificatamente deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.
Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa.
Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri.
La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.
La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione.
Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti".
CAPO VI TITOLO QUARTO DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo I
Art. 25 - Diritto allo studio
Diritto allo studio 1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unita', per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.
3. Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale per il personale delle unita' sanitarie locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 - cosi' come modificata dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia presso gli stessi. Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 19 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 e' il seguente:
"Art. 19 (Preparazione culturale del personale). - I dipendenti che intendono frequentare corsi di studio intesi ad elevare il proprio livello culturale hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale nei limiti e secondo le modalita' che seguono:
a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dal presente articolo non dovranno superare annualmente il 5% del totale delle unita' di personale in servizio al 1/1 di ogni anno;
b) il monte ore annuale nei limiti del quale possono essere concessi i predetti permessi retribuiti e' determinato dal prodotto del numero massimo di dipendenti determinato come previsto al punto a) per 150 ore;
c) i permessi retribuiti potranno essere richiesti da ciascun dipendente per un massimo di 150 ore annue pro-capite, utilizzabili anche in un solo bimestre, sempre che il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito;
d) per ottenere i permessi retribuiti i dipendenti interessati dovranno presentare domanda scritta all'amministrazione nei termini e con le modalita' che saranno concordate tra la stessa e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
e) l'amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dovranno stabilire - a seguito delle istanze espresse dai dipendenti - i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi; gli stessi criteri saranno utilizzati anche nei casi in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero massimo di dipendenti in favore dei quali puo' essere concesso il permesso retribuito;
f) i beneficiari dei permessi dovranno fornire all'amministrazione un certificato di iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza con le indicazioni delle ore relative; le ore di permesso concesse dovranno essere utilizzate esclusivamente per la frequenza ai corsi per i quali sono state richieste;
g) i permessi retribuiti gia' concessi e non giustificati da adeguata documentazione verranno considerati come congedo ordinario; analogamente si procedera' nei casi in cui il dipendente, senza adeguata motivazione, abbandoni il corso o non lo frequenti regolarmente;
h) l'amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo possono concordare di destinare temporaneamente eventuali ore comprese nel monte di cui al presente articolo e non utilizzate agli scopi di cui al precedente art. 16 (Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio), in aggiunta ai benefici in esso previsti.
Salvo quanto previsto al precedente punto h) i benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili nell'anno, con i benefici previsti al punto d) del precedente articolo 16 (Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio)".
- Il testo del p. 5.8 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980, e' il seguente:
"5.8 (Norma finale di rinvio). - Restano in vigore le parti dell'accordo 17 febbraio 1979 non modificate o non espressamente abrogate o comunque non incompatibili con i principi del presente accordo fatte salve le condizioni di miglior favore".
Art. 26 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 1. L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) la ricerca finalizzata del personale in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.
(( f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 )) 4. I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 .
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. ((La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica)) 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale, organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base e riqualificazione del personale.
12. Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.
14. All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.
15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati ((nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici)) . Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.
(( 16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione )) CAPO VII
Art. 27 - Prestazioni di consulenza
Prestazioni di consulenza 1. L'attivita' di consulenza e' consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi dell'ente di appartenenza:
le attivita' di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente decreto, puo' essere ammesso, presso le strutture in cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della produttivita'.
B) In servizio di altro ente del comparto:
l'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
le modalita' di compenso, ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle categorie interessate;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilita' con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovra' comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
CAPO VIII
Art. 28 - Documentazione dello stato di infermita'
Documentazione dello stato di infermita' 1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.
Art. 29 - Visite mediche di controllo
Visite mediche di controllo 1. Le visite, mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.
Art. 30 - Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro 1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.
2. Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attivita' verra' svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle unita' sanitaria locale.
5. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verra' definita d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , gli enti debbono provvedere alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7. Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le disposizioni della normativa della Comunita' economica europea.
8. Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi.
Nota all'art. 30:
- Il testo degli articoli 20 , 22 e 23 della legge 19 marzo 1956, n. 303 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956 , recante: "Norme generali per l'igiene del lavoro", e' il seguente:
"Art. 20 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono".
"Art. 22. (Difesa dalle radiazioni nocive). - Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante la adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei".
Art. 23. (Difesa contro le radiazioni ionizzanti). - Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X odi sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro e' tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalita' d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensita', nonche' della entita' e della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta.
Il datore di lavoro e' tenuto altresi' a provvedere affinche' i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprieta' ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui".
Art. 31 - Permessi, ritardi e recuperi
Permessi, ritardi e recuperi 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
3. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
4. Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.
5. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. ((Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 , deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 1 e 134, comma 1) la modifica del comma 5 del presente articolo. CAPO IX
Art. 32 - Indumenti di lavoro
Indumenti di lavoro 1. Al personale cui durante il servizio e' fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.
2. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 33 - Mensa
Mensa 1. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
2. Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.
((4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.)) ((5)) 5. Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 2 e 134, comma 2) la modifica del comma 4 del presente articolo.
Art. 34 - Attivita' sociali, culturali, ricreative
Attivita' sociali, culturali, ricreative 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.
2. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell' art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 .
((3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente.
Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente.)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 3 e 134, comma 3) la modifica del comma 3 del presente articolo.
Art. 35
((Santo Patrono. )) (( 1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva. )) CAPO X
Art. 36 - Diritti sindacali
Diritti sindacali 1. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , restano congelate le aspettative sindacali nonche' i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente.
2. I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato.
3. Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi. Nota all'art. 36:
- Il testo dell' art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969 , recante "Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri", e' il seguente:
"Art. 51 (Permessi per motivi sindacali). - I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere piu' rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attivita' sindacali.
Il responsabile regionale o provinciale non puo', in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri".
Art. 37 - Assemblea del personale
Assemblea del personale 1. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili ne' convertibili.
2. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verra' corrisposta la normale retribuzione.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.
4. La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' operative e comunicata al servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.
5. Le, modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
Art. 38
((Diritto all'informazione)) 1. L'informazione si attua, ai sensi dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.
2. Gli enti destinatari del presente decreto garantiscono una costante e preventiva informazione sugli atti e sui provvedimenti che riguardano:
a) la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi;
b) la contrattazione. Per un sempre piu' responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla piu' ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro.
3. In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.
4. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonche' una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti.
5. Le organizzazioni sindacali di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Ai sensi dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.
7. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
8. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.
Art. 39
((Patronato sindacale. )) (( 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza. ))
Art. 40 - Pari opportunita'
Pari opportunita' 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
CAPO XI
Art. 41 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio
Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio 1. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'ente dovra' esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
CAPO XII TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I
Art. 42 - Aumenti
Aumenti 1. Gli aumenti di stipendio per il personale non medico del ruolo sanitario, tecnico professionale e amministrativo sono i seguenti:
Livello Dal 1 gennaio 1986 Dal 1 gennaio 1987 (Compreso quello del 1986) Dal 1 gennaio 1988 (compreso quello del 1986-87) 1° 150.000 325.000 500.000 2° 285.000 617.000 950.000 3° 330.000 715.000 1.100.000 4° 345.000 747.500 1.150.000 5° 240.000 520.000 800.000 6° 450.000 975.000 1.500.000 7° 630.000 1.365.000 2.100.000 8° 810.000 1.755.000 2.700.000 9° 1.008.000 2.184.000 3.360.000 10° 810.000 1.755.000 2.700.000 2. Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati in livello superiore, l'aumento e' determinato per la differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.
3. In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento in godimento e quello attribuito con il presente decreto.
Art. 43 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori di cui all' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , sono cosi' modificati:
Livello 1° Personale addetto alle pulizie L. ((6.081.000)) Livello 2° Commessi, agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari L. ((7.131.000)) Livello 3° Ausiliari socio sanitari specializzat L. ((8.181.000)) Livello 4° Operatori professionali seconda categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi L. ((9.181.000)) Livello 5° Operatori tecnici coordinatori L. ((10.521.000)) Livello 6° Operatori professionali prima categoria collaboratori, assistenti tecnici, assistenti sociali, collaboratori, assistenti amministrativi, educatori professionali L. ((11.631.000)) Livello 7° Operatori professionali prima categoria coordinatori, assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi, assistenti religiosi L. ((13.631.000)) Livello 8° Operatori professionali dirigenti collaboratori amministrativi coordinatori L. ((15.531.000)) Livello 9° Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo L. ((18.071.000)) Livello 10° Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori; avvocato; direttore amministrativo L. ((25.211.000)) ))
((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 41,
commi 2, 3, 4, 5 e 6) che "Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1 luglio 1990.
Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al
comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 120.000
Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 220.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 255.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 314.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 335.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 405.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 499.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.023.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.551.000 4.
Dal 1 ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i
seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 480.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 880.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.256.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.340.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.620.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.996.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.092.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.205.000 5.
Dal 1 luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i
seguenti stipendiali annui lordi:
Livello I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.200.000 Livello II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.500.000 Livello III
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.200.000 Livello IV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.550.000 Livello V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.140.000 Livello VI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.350.000 Livello VII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello VIII
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.050.000 Livello IX
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.990.000 Livello X
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.230.000 Livello XI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.512.000 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino
alla data del conseguimento di quello successivo".
Art. 44
((Istituzione 80 bis. )) (( 1. E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000
annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale. ))
Art. 45 - Retribuzione individuale di anzianita'
Retribuzione individuale di anzianita' 1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
2. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , per quanto concerne i ratei relativi all'indennita' per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
(( 3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988. )) 6. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
Art. 46
((Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. )) (( 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. ))
Art. 47 - Paga oraria giornaliera
Paga oraria giornaliera 1. La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali.
3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non dara' luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
CAPO XIII
Art. 48 - Indennita' di direzione per direttori amministrativi
Indennita' di direzione per direttori amministrativi 1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennita' di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° - vice direttore amministrativo . . . . . . . L. 2.600.000 Livello 10° - direttore amministrativo . . . . . . . . . L. 5.100.000 Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio . . L. 8.600.000
2. Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 49 - Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza
Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza 1. Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300.000 Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.600.000 Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 50 - Indennita' tecnico-professionale
Indennita' tecnico-professionale 1. Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennita' tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti:
Livello 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.600.000 Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.100.000 Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.600.000
2. Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.
Art. 51 - Indennita' biologi, chimici e fisici
Indennita' biologi, chimici e fisici 1. Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° competono le seguenti indennita' annue, fisse lorde:
1) Indennita' professionale:
9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000
2) Indennita' specialistica:
9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.300.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000
3) Indennita' di dirigenza:
9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 610.000 11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Art. 52 - Indennita' di bilinguismo
Indennita' di bilinguismo 1. Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
CAPO XIV
Art. 53 - Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761 1. Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.
2. L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.
Art. 54 - Indennita' di coordinamento
Indennita' di coordinamento 1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , spetta l'indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:
a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;
b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore a 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".
Art. 55 - Indennita' di polizia giudiziaria
Indennita' di polizia giudiziaria 1. Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n.384 ha disposto (con gli artt. 46, comma 2 e 110, comma 6) che "A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' differenziate di coordinamento previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , sono rideterminate, rispettivamente, in L. 3.780.000 e L. 4.860.000.
Dalla stessa data l'indennita' di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto e' rideterminata in L. 1.400.000".
Art. 56 - Indennita' per il personale infermieristico
Indennita' per il personale infermieristico 1. Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennita' mensile lorda fissa di L. 20.000.
Art. 57 - Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti
Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti 1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000.
2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.
3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.
4. Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri ((nelle fattispecie suindicate)) , sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.
5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.
6. Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 .
CAPO XV
Art. 58 - Indennita' di rischio da radiazioni
Indennita' di rischio da radiazioni 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e successive modificazioni e integrazioni. ((3)) 2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971 , e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.
4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.
6. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 ottobre 1988, n. 460 ha disposto (con l'art. 1) che "Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988."
Art. 59 - Indennita' di profilassi antitubercolare
Indennita' di profilassi antitubercolare 1. A tutto il personale operante in reparti o unita' operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 59:
- Il testo dell' art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1953 , recante: "Concessioni di una indennita' di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici" e' il seguente:
"Art. 1. - A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri anti tubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonche' del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attivita' continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, e' concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere.
I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti".
Art. 60 - Indennita' per servizio notturno e festivo
Indennita' per servizio notturno e festivo 1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.
Art. 61 - Norma di primo inquadramento
Norma di primo inquadramento 1. L'indennita' prevista dall' art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e' soppressa con decorrenza 1 gennaio 1988. La stessa e' invece ridotta dal 1 gennaio 1986 del 30% e dal 1 gennaio 1987 del 65%.
2. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. ((5)) 3. Tale somma cessera' di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 45, comma 2) che "Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello retributivo, la somma annua lorda prevista dall' articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' elevata a L. 7.140.000 a decorrere dal 1 luglio 1990". CAPO XVI
Art. 62 - Decorrenza degli aumenti
Decorrenza degli aumenti 1. Le indennita' di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilita' riferite all'anno solare.
2. Gli aumenti delle indennita' rispetto alle precedenti misure vengono corrisposti dal 1 febbraio 1987.
CAPO XVII
Art. 63 - Equo indennizzo
Equo indennizzo 1. Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive integrazioni e modificazioni.
2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti modalita':
a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%;
b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del punto a);
c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda;
d) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrita' fisica inferiori a quelle di prima categoria.
3. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.
4. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverra' capitalizzando la rendita stessa in relazione all'eta' dell'interessato.
Note all'art. 63:
Il testo dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957 , recante: "Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e' il seguente:
"Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se onesti ne fa domanda e si assume la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi.
L'Amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio permane, inoltre, per tatto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'Amministrazione le spese di cura comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' in equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato.
Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle commissioni mediche ospedaliere di cui ai regi decreti 5 novembre 1890 n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1024 , adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati".
- Il testo della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979 , recante: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra", e' il seguente:
"TABELLA A
LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA 0 AD ASSEGNO TEMPORANEO
Prima categoria:
1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.
3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.
4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
5) La perdita totale di una mano e di due piedi.
6) La perdita totale di una mano e di un piede.
7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita' a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.
10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.
11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi,
12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita dei due pollici e di altre sette o sei dita.
13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.
14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.
15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione.
16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.
17) L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.
18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso e stato bronchiectasico e cure polmonare grave.
20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica accertata.
21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa.
22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.
24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.
25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'.
26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia ipertensione e complicazioni cardiache).
27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro proficuo.
30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.
31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
32) Esito di laringectomia totale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente.
34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50.
35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C).
Seconda categoria:
1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.
3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti.
4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore.
5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra.
6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astralgica dei due piedi.
8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria.
10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.
11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado.
12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria.
15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.
16) Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.
17) La perdita della lingua.
18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.
19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale.
22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
Terza categoria:
1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice.
5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.
9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/50 della normale.
Quarto categoria:
1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo.
2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa.
3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.
4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano o pollici.
7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.
9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.
10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.
11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.
12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata.
14) Pansinusiti purulenti croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.
15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.
16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).
17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'.
18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale.
19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente: con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale.
20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciare libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Quinta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi.
2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano.
3) La perdita totale di ambo i pollici.
4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice.
5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice.
6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.
8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.
9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.
10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.
12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.
13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.
15) La nefrite o le nefrosi organiche.
16) Diabete mellito o insipido di media gravita'.
17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.
18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale.
21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale.
22) La perdita anatomica di un bulbo oculare non protesizzabile, essendo l'altro integro
23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
Sesta categoria:
1) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi.
2) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
3) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
4) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
5) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice.
6) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
7) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.
8) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.
9) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
10) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.
11) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.
12) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
13) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastro-enterostomia con neostorna ben funzionante.
14) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da ascriversi a categoria superiore.
15) Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
16) Psico-nevrosi di media entita'.
17) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
18) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.
19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversione sia ridotta alla distanza di 50 cm.
20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
Settima categoria:
1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche', per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti.
2) Le cicatrici del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
3) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.
4) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne gli indici.
5) La perdita totale dei due indici.
6) La perdita totale di un pollice.
7) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.
8) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.
9) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.
10) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella di due pollici.
11) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
12) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.
13) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.
14) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.
15) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
16) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.
17) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
18) Bronchite cronica diffusa con modico ecifisema.
19) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
20) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
21) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.
22) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.
23) Laparocele voluminoso.
24) Gastroduodenite cronica.
25) Esiti di resezione gastrica.
26) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.
27) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.
28) Isteronevrosi di media gravita'.
29) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta di un metro, accertata con esame audiometrico.
31) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
32) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 dalla normale.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti.
Ottava categoria:
1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.
3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici.
5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.
7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.
8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.
9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.
10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.
11) La perdita di un alluce o del corrispondente metatarso.
12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
14) Bronchite cronica.
15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.
16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
18) Gastrite cronica.
19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.
20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
21) Emorroidi voluminose procidenti.
22) Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.
23) Cistite cronica.
24) Sindromi nevrotiche lievi, ma persistenti
25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
26) Ernie viscerali non contenibili.
27) Emicastrazione.
28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o ipoacosia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
31) Otite media purulenta cronica semplice.
32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
34) Dacriocistite purulenta cronica.
35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron lagoftalmo)".
Art. 64 - Trattamento di quiescenza
Trattamento di quiescenza 1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
CAPO XVIII
Art. 65 - Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia
Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia 1. Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia.
2. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanera' apposite norme - in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO XIX TITOLO SESTO PRODUTTIVITA' Capo I
Art. 66 - Tipologia e finalita' dell'istituto
Tipologia e finalita' dell'istituto 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 ;
II) produttivita' "per obiettivi".
Note agli articoli 66, 69, 71, 101, 104, 106:
- Il testo degli articoli da 59 a 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali", e' il seguente:
"Art. 59 (Finalita' dell'istituto). - Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di analizzazione delle risorse che comportino un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici.
A tal fine e' necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78 , renda esplicita l'unicita' operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarieta' dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualita' del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche.
Pertanto le parti convengono sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilita' nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica.
A tal fine nel quadro di una ricerca di un piu' ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttivita' quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono".
"Art. 60 (Attivazione dell'istituto delle incentivazioni). - Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita' di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attivita' di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attivita' specialistica convenzionata esterna.
Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo puo' essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attivita' erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali.
Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attivita' in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessita'.
La maggior disponibilita', cosi' determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilita' della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilita' accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate".
"Art. 61 (Valutazione della produttivita). - Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttivita' aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus orario, in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o secondo altre modalita' operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa.
Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti dell'equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.
Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo - compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati - di attivita' dell'unita' operativa tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.
Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A allegata) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.
Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di produttivita' realizzati nei servizi o strutture per i quali non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale indice di produttivita' l'attivita' effettivamente svolta e documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o in carenza di rilevazioni per tale anno, quelle relative all'anno 1981.
Gli incrementi di produttivita' realizzati nell'anno 1983, e seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le modalita' generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus orario.
Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed effettuate in plus orario da personale medico dipendente non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita'.
Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art. 62.
TABELLA A Attivita' per interni Attivita' per esterni Quota da attribuire al personale 50% 50% 100,00% 49% 51% 98,00% 48% 52% 96,15% 47% 53% 94,33% 46% 54% 92,59% 45% 55% 90,90% 44% 56% 89,28% 43% 57% 87,71% 42% 58% 86,20% 41% 59% 84,74% 40% 60% 83,33% 39% 61% 81,96% 38% 62% 80,64% 37% 63% 79,36% 36% 64% 78,12% 35% 65% 76,92% 34% 66% 75,75% 33% 67% 74,62% 32% 68% 73,52% 31% 69% 72,46% 30% 70% 71,42% 29% 71% 70,42% 28% 72% 69,44% 27% 73% 68,49% 26% 74% 67,56% 25% 75% 66,66% 24% 76% 65,78% 23% 77% 64,93% 22% 78% 64,10% 21% 79% 63,29% 20% 80% 62,50% 19% 81% 61,72% 18% 82% 60,97% 17% 83% 60,24% 16% 84% 59,52% 15% 85% 58,82% 14% 86% 58,13% 13% 87% 57,47% 12% 88% 56,81% 11% 89% 56,17% 10% 90% 55,55% 9% 91% 54,94% 8% 92% 54,34% 7% 93% 53,76% 6% 94% 53,19% 5% 95% 52,63% 4% 96% 52,08% 3% 97% 51,54% 2% 98% 51,02% 1% 99% 50,50%
"Art. 62 (Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe). - La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale.
La formulazione del tariffario dovra', per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'equipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario.
La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980:
gruppo a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3% gruppo b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,7% gruppo c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,8% gruppo d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,4% gruppo e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5% gruppo e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5%".
Art. 63 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione). - Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) medici;
B) personale sanitario dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
C) restante personale.
Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale: A B C Tot. 1) prestazioni di radiologia 70 18 12 100 2) prestazioni di laboratorio 65 23 12 100 3) visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio 85 10 5 100
Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise come segue: all'equipe medica che ha reso la prestazione il 50%, al restante personale medico il 50%.
Il 50% della quota parte spettante ai medici e' ripartita all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione.
Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici.
Sia la quota afferente all'equipe (50%) che la quota costituente il fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:
assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
mantenendo il rapporto 314 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2.
La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza individuate eccedenti il tetto retributivo.
Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attivita' infermieristica in unita' operative e il personale di cui alla tabella H del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 , ove sia stato attivato l'istituto, non gia' inserito in unita' operative di cui ai gruppi 1 - 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B.
Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale delle diverse unita' operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della produttivita'.
La distribuzione dei proventi avverra' in misura proporzionale ai plus orari concordati ed effettuati.
Le quote non attribuite della colonna B per il raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo C.
Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub C) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli 1.
Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le modalita' previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di produttivita'.
Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unita' operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime.
Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la meta' dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui alla colonna C potra' essere distribuito in forma mensile, nel quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita'".
Art. 64 (Plus orario e sua determinazione). - L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario. Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalita' previste per il plus orario stesso.
Considerato le modalita' diverse di servizio che ad esso si richiamano nel disagio, nella disponibilita' operativa, nelle prestazioni in piu' effettivamente fornite, e considerata la necessita' di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualita' onde cosi' poter tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus orario sono fissati come segue:
1 luglio 1983:
10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;
4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
3 ore settimanali per il personale infermieristico.
1 luglio 1984:
9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico;
3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico. 1 luglio 1985:
8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;
3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
2 ore settimanali per il personale infermieristico.
Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario.
Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
La prima misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso.
Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; indennita' integrativa speciale;
indennita' primariale differenziata;
indennita' annue fisse e continuative;
rateo della 13ª mensilita'.
A periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus orario.
Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63".
Art. 67 - Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanita' e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
9. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Nota all'art. 67:
Il testo della Circolare n. 44704/6.2.31 del 29 aprile 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica recante "Direttive concernenti l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del D.P.R. n. 348/1983 ", e' il seguente:
"La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il Ministro del tesoro, ha lo scopo di illustrare e fornire direttive per l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 , non ancora applicati ovvero applicati in modo non omogeneo sul territorio.
Gli istituti presi in esame vengono di seguito indicati:
Punto 1) - Piante organiche: applicazione art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , in relazione all'ultimo comma dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Com'e' noto l' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 , ultimo comma, consente di trasformare posti di assistente medico in posti di medico aiuto corresponsabile rendendo pari la dotazione organica delle due posizioni funzionali.
Risulta che in molte regioni non si e' ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni in esame e che i posti di assistente medico e di aiuto corresponsabile non siano stati adeguati in tal senso.
Va sottolineato che la norma non deve essere intesa come puro e semplice indirizzo programmatico, bensi' quale obbligo per le Regioni, competenti in materia, a darvi attuazione, al fine di raggiungere l'obiettivo di una migliore qualita' e organizzazione del lavoro.
In relazione a tale problema si chiarisce che la trasformazione dei predetti posti non necessita della procedura di autorizzazione gia' prevista dall' art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 , e si riconferma la competenza delle UU.SS.LL. per la relativa copertura ai sensi dell' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , cosi' come chiarito tra l'altro, con circolare telegrafica a firma congiunta dei Ministri della sanita' e della funzione pubblica, integrativa di quella emanata il 21 giugno 1985, n. 25.
Va precisato che la copertura dei posti trasformati, prevista mediante concorso interno riservato agli assistenti di ruolo in servizio nelle UU.SS.LL., non configurandosi come nuova assunzione, non comporta l'attivazione delle procedure di autorizzazione gia' prevista da leggi finanziarie, ma soltanto quella per bandire il concorso ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge n. 207.
Stante le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento circa i trasferimenti di personale si rende opportuno precisare che, per i medesimi motivi suesposti, i trasferimenti di personale non necessitano di autorizzazione alla copertura del posto da parte delle Regioni ma rientrano nella esclusiva competenza delle UU.SS.LL.
Al fine di una omogenea e corretta applicazione sull'intero territorio delle presenti disposizioni e' opportuno che le singole regioni diano assicurazione al Dipartimento della funzione pubblica di avere attivato le procedure di adeguamento di che trattasi.
Punto 2) - Garanzia per il corretto finanziamento dell'istituto dell'incentivazione della produttivita'.
Anche in questo caso si e' riscontrata una non uniforme e corretta applicazione dell'istituto. Devesi pertanto confermare il contenuto della circolare del Ministero della sanita' n. 100 SCPSI 7/2959 del 14 marzo 1985 che ha chiarito le modalita' di determinazione del fondo da destinare all'istituto in questione. In particolare va sottolineato che il fondo stesso va incrementato sulla base del tasso annuo di inflazione programmata (13% per l'anno 1983, 10% per l'anno 1984; 7% per l'anno 1985; 6% per l'anno in corso) al pari di quanto avviene per il fondo sanitario nazionale nel suo complesso, e che va determinato con riferimento alla dinamica complessiva dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino, sia in regime di compartecipazioni che in regime di attivita' specialistica convenzionata esterna ed ambulatoriale interna, da intendersi queste ultime come entita' unitarie dell'offerta.
Le eventuali economie realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 , andranno anch'esse ad alimentare il fondo di incentivazione con la dinamica di aggiornamento sopra indicata.
Infine, si invita alla puntuale applicazione del primo e secondo comma dell'art. 64 nel senso che vanno retribuite con le modalita' previste dallo stesso articolo, le prestazioni effettuate e riconosciute nel plus orario.
Punto 3) - Emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di esercizio della libera professione di cui all' art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 .
Il Ministero della sanita' ha gia' predisposto il relativo schema che e' ora all'esame del Consiglio sanitario nazionale il cui parere e' necessario perche' possa essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Punto 4) - Tempo destinato ad attivita' non assistenziali art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 .
Il quarto comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 , prevede per i medici a tempo pieno, che quattro ore dell'orario di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali.
Il comma successivo specifica che tale riserva di ore non deve rientrare nei normali turni di assistenza, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata nell'anno.
Anche su questo problema e' opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine della corretta applicazione dell'istituto che in molte UU.SS.LL. viene ignorato o applicato in maniera distorta.
Tenute presenti le finalita' dell'istituto, va precisato che le attivita' in esso comprese devono rientrare in una previsione complessiva di aggiornamento professionale, che non va lasciato alla singola iniziativa del medico, ma deve fare parte di un programma dettagliato predisposto annualmente dalla U.S.L. nel quale devono essere indicate, per quanto possibile, anche le sedi di svolgimento.
A maggior chiarimento di quanto sopra, si precisa che:
l'attivita' in questione va considerata quale presenza effettiva in servizio, soggetta all'osservanza delle procedure di rispetto dell'orario di lavoro;
che le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo;
che nelle citate quattro ore settimanali vanno considerate, fino a concorrenza, le attivita' rientranti nell'aggiornamento obbligatorio, nonche' le attivita' di ricerca finalizzata e didattica, qualora svolte durante l'orario di servizio;
che la fruizione di comandi retribuiti per aggiornamento tecnico-scientifico e' considerata utile ai fini dell'impiego delle ore di cui sopra.
Quanto detto trova applicazione anche nei confronti dei medici a tempo definito i quali devono partecipare alle iniziative previste dal programma annuale ma senza la tassativa riserva di ore stabilita per il personale medico a tempo pieno come del resto e' chiaramente esplicitato dal sesto comma dell'articolo citato.
A titolo di esempio si menzionano alcune iniziative che rientrano nell'attivita' di aggiornamento professionale, chiarendo che non trattasi di elencazione tassativa:
seminari di argomenti clinico-patologici e sanitari; apprendimento di tecniche per l'uso di apparecchiature; partecipazione a congressi, convegni; elaborazione di programmi didattici e di ricerca; svolgimento di attivita' didattica ecc.
Punto 5) - Rateo tredicesima mensilita' sull'indennita' medico-professionale di tempo pieno.
Si deve ritenere sciolta la riserva circa la erogabilita' del rateo di tredicesima mensilita' sull'indennita' medico-professionale di tempo pieno a decorrere dal 1 gennaio 1983.
Punto 6) - Questioni peculiari di interesse medico di cui all' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 .
Il problema e' stato risolto con la stipula dell'accordo di integrazione di quello del 21 dicembre 1984 sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva ex art. 5 della legge n. 93/1983 , prevedendo un'apposita area contrattuale per i medici e veterinari nell'ambito del comparto Sanita'. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 1986, e' in corso di registrazione presso la Corte dei conti.
Punto 7) - Perequazione tra medici dipendenti e convenzionati.
In relazione all'impiego previsto dall' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 , nel riconfermare la contemporaneita' e la contestualita' degli accordi per i medici dipendenti e convenzionati, il Governo provvedera' in termini utili alla verifica del rapporto tra trattamento economico del personale dipendente e compensi corrisposti al personale convenzionato ex art. 48 della legge n. 833/78 .
Punto 8) - Inquadramento degli assistenti medici.
Le norme in vigore, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 , prevedono la figura dell'assistente in formazione per il quale l'accordo ha stabilito un parametro retributivo di ottavo livello (tabella di cui all' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 ). L'esistenza di tale figura professionale presuppone una particolare organizzazione del lavoro e piante organiche appositamente strutturate. Le UU.SS.LL. in carenza di posti in pianta organica e nella necessita' di poter garantire la continuita' assistenziale hanno assunto assistenti medici direttamente nella disciplina. Il verificarsi di tale situazione comporta che l'assistente assunto per una specifica disciplina debba essere inquadrato nel nono livello retributivo. Tale aspetto e' stato preso in considerazione anche dalla legge n. 207/85 (cosiddetta legge di sanatoria) dove si prevede l'inquadramento in ruolo del personale incaricato nella posizione funzionale rivestita.
Inoltre, dal momento che la legge n. 207/85 ha stabilito un regime transitorio della durata di un triennio, in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 , si e' dell'avviso che durante tale periodo le UU.SS.LL. possano bandire concorsi per assistente medico in carenza di posti in pianta organica di assistente in formazione, nelle more della loro istituzione.
Punto 9) - Servizio medico di emergenza (pronta disponibilita' di cui agli articoli 24 e 25 de decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 .
Resta confermato quanto precisato con circolare n. 1901/6231 del 9 febbraio 1984 , punto 8, emanata da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla disciplina di tale istituto.
Punto 10) - Progressione economica del personale medico.
Circa l'interpretazione da dare al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 sulla progressione economica del personale medico, si ribadisce quanto piu' volte affermato che le classi di stipendio vanno calcolate nella misura del 6% costante sull'iniziale di livello cosi' come gli scatti di stipendio vanno calcolati del 2,50% costante sul valore dell'ultima classe.
Punto 11) - Aliquota contributiva.
In riferimento a richieste tendenti ad ottenere che l'aliquota attuale del 9% venga ridotta e portata pari a quella corrisposta dalla generalita' degli iscritti alla CPDEL, si precisa che tale problema potra' trovare soluzione nel contesto della riforma generale del sistema pensionistico attualmente in discussione al Parlamento.
Punto 12) - Applicazione dell' art. 75 della legge n. 833/78 e dell' art. 13 della legge n. 222/84 .
Le norme di cui sopra prevedono l'estensione del trattamento economico del comparato sanita' nei confronti dei medici degli enti previdenziali.
Il problema e' stato affrontato dalla commissione ex art. 18 del decreto del presidente della Repubblica n. 346/ 1983 che ha definito i profili professionali i quali dovranno essere formalizzati con apposito decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento.
Si coglie infine l'occasione per ribadire l'impegno del Governo all'applicazione dei principi contenuti nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, 1983".
Art. 68 - Valutazione della produttivita'
Valutazione della produttivita' 1. L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalita' previste nell'art. 70.
3. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di di tutti i componenti l'equipe.
4. I fini, le modalita' operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttivita' dell'istituto sub II, comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.
Art. 69 - Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe
Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.
2. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
4. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , per tale istituto ai laureati non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e per il periodo di validita' del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986 .
7. Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente:
le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico.
8. Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A).
9. In analogia e' costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.
10. Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.
11. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria B) saranno suddivise nel modo seguente:
Fondo equipe B Fondo comune B 12. Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).
13. L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non puo' essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.
14. Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non puo' essere inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986 .
15. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione, al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
16. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
Nota agli art. 69 e 104:
Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 13 maggio n. 228 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1987, n. 135 serie generale recante "Rinnovazione degli articoli 46 , 63 e 64 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , con il quale si e' preso atto della decisione del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986 " e' il seguente:
"Art. 1. - All' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti commi:
"Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico.
Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull'indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma".
Art. 2. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi' sostituita:
"A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici";
nel comma secondo, dopo le parole "varie categorie di personale" le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi' modificate: A1 A2 B C Tot. 1) Prestazioni di radiologia - 70,5 17,5 12 100 2) Prestazioni di laboratorio - 70,2 17,8 12 100 3) Visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio 85 10 - 5 100
la lettera A) del terzo comma e' sostituita da: "(A1)": lo stesso comma tra le parole "(A)" e "saranno suddivise" e' cosi' integrato: "e biologo, chimici e fisici" (A2);
lo stesso comma dopo le parole "equipe medica" e' cosi' integrato: "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; il quarto comma e' cosi' integrato dopo le parole "ai medici" "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici";
nel sesto comma, dopo le parole "afferente all'equipe", sono inserite le seguenti parole: "per le sole quote di competenza del personale medico";
dopo il sesto comma e' inserito il seguente:
"Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni:
collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8".
"Art. 3. - All'art. 64, dopo il terzo comma e' aggiunte il seguente:
"Per il personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali e' attribuibile un tetto orario massima settimanale di plus-orario pari a quello fissato per il personale medico a tempo pieno".
Art. 4. - Dopo l'art. 64 e' aggiunto l'art. 64-bis (Biologi - Chimici - Fisici) aventi il seguente testo:
"Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazioni nei confronti del personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali a decorrere dal 1 luglio 1933".
Art. 70 - Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) I, comma 6, dell'art. 66
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) I, comma 6, dell'art. 66 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 , dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
A B C D Totale 1) - prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) - prestazioni di laboratorio 65 - 23 12 100 3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio ed altre prestazioni fatturabili 85 - 10 5 100 4) - prestazioni riabilitative 55 - 32 13 100 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue:
- all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
- al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:
- assistente e collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto e coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4;
- primario ed equiparati, dirigente. . . . . . . . . . . . . . . 1,8,
mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:
- assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1;
- primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2.
7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15. Le quote di cui al fondo comune dell'equipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'equipe stessa.
Art. 71 - Plus orario e sua determinazione
Plus orario e sua determinazione 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 67 come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili ai sensi del tariffario unico nazionale;
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione, di vigilanza e ispezione. In attesa degli accordi quadro regionali, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, art. 64 .
3. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4. Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali.
5. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
6. Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
7. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8. Il tetto retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
9. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
- stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
- indennita' integrativa speciale;
- indennita' annue fisse e continuative;
- rateo di tredicesima mensilita'.
10. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
11. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
12. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).
Art. 72 - Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66 1. Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalita' di ripartizione sono definite nell'art. 70.
2. Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovra' prevedere i criteri di riparto dell'attivita' fatturabile.
3. In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.
4. Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.
5. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
6. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66.
CAPO XX
Art. 73 - Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66 1. Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.
2. Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo su scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
CAPO XXI PARTE II - AREA MEDICA TITOLO I ACCORDI DECENTRATI Capo I
Art. 74 - Materie di contrattazione decentrata
Materie di contrattazione decentrata 1. Nell'ambito della disciplina di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9 , e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie:
l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari;
la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale;
le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche;
le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari;
la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilita', permessi) nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse;
l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale intramurale;
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative;
i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo;
le "pari opportunita'";
le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2. Agli accordi decentrati si da' esecuzione ai sensi dell' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
Art. 75 - Livelli di contrattazione
Livelli di contrattazione 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata:
a) - regionale, che riguarda:
attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale;
la formazione dei programmi di occupazione medica e veterinaria;
la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita', compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici;
l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale;
la predisposizione dei programmi di aggiornamento professionale, di ricerca, didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario;
la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse, nonche' del loro utilizzo;
i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse;
la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita';
la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative;
le "pari opportunita'";
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto;
b) locale, al quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare:
la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari ed infine dei posti gia' esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale;
l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro;
l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario;
l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per l'individuazione delle figure professionali e posizioni funzionali necessarie;
la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita';
la verifica delle modalita' applicative dell'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale;
i criteri di utilizzazione dell'orario riservato all'aggiornamento professionale, alla didattica e alla ricerca;
le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nel presente decreto.
(( 2. Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.
4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.
5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7. Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi. ))
Art. 76 - Composizione delle delegazioni
Composizione delle delegazioni 1. A livello di contrattazione regionale la delegazione trattante e' costituita:
a) per la parte pubblica dalle seguenti rappresentanze:
della regione;
dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi;
dell'UNCEM per le comunita' montane;
degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza.
b) per le organizzazioni sindacali:
da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale medica e veterinaria firmataria dell'accordo recepito dal presente decreto, che abbia adottato, in sede nazionale, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.
2. La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita:
dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato;
da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato;
da una delegazione composta da rappresentati aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4. Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalita' di cui all' art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .
CAPO XXII TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO Capo I
Art. 77 - Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario
Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario 1. Il rapporto di lavoro del medico puo' essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.
2. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennita' integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.
3. I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo definito e' prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.
6. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attivita' ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessita' di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non puo', in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
7. Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari hanno facolta' di svolgere l'attivita' libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.
8. In ogni caso tali attivita' non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.
9. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 , la riduzione dell'orario di lavoro avverra' con le seguenti cadenze temporali:
a) per i medici a tempo pieno e per i veterinari: da ore 38 ad ore 37 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; da ore 37 a ore 36 settimanali, con decorrenza 31 dicembre 1987;
b) per i medici a tempo definito: da ore 28,30 ad ore 27,30 settimanali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 31 dicembre 1987, n. 27 ore settimanali.
10. La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11. Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.
12. Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresi', conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.
13. La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata.
14. Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico puo' chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo.
15. L'orario di lavoro settimanale e' articolato su 6 o 5 giornate.
16. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
17. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unita' sanitaria locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
18. I medici ed i veterinari hanno altresi' l'obbligo di prestare l'attivita' per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978 nonche' attivita' consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
Nota all'art. 77:
Il testo dell' art. 10 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1985, n. 260 recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988" e' il seguente:
Art. 10. (Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali).- 1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente art. 9, lettera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai seguenti parametri tendenziali:
a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionali obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unita' sanitarie locali di cui all' articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , nonche' i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini dei computi di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di ospedalizzazione della popolazione residente nella regione e potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990;
b) tasso medio di ospedalizzazione: 160 per mille;
c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento;
d) durata media della degenza: undici giorni.
2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonomo devono altresi' prevedere:
a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129 , delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell' articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall' articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , delle divisioni o sezioni autonome con tassi di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
c) le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri.
3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti.
4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale.
5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse.
6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorita':
a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante;
b) ad attivita' di ospedalizzazione a ciclo diurno;
c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell' articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ;
d) a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 .
7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8.
8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile.
9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali.
10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata.
11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39 , 41 , 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
12. E' abrogato l' articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ".
Nota agli artt. 77 e 90:
Il testo dell' art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente:
"Art. 35 (Rapporto di lavoro del personale medico). - Il rapporto di lavoro del personale medico puo' essere a tempo pieno o a tempo definito.
Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilita' per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;
d) il diritto all'esercizio dell'attivita' libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale, sulla base di norme regionali;
e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;
f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive e tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.
Salvo quanto previsto dall' art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il rapporto di lavoro a tempo pieno e' concesso a domanda. Del pari a domanda e' concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca.
Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , puo' chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilita', entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della unita' sanitaria locale stessa, ne' sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti previsti dalla legge regionale;
d) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all' art. 48 della legge 28 dicembre 1978, n. 833 .
L'attivita' libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'.
L'attivita' libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata:
a) in costanza di ricovero nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e' comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale con utilizzo delle relative strutture, secondo modalita' organizzative stabilite dall'unita' sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale e per le attivita' di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalita' di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Le regioni, qualora le unita' sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attivita' professionale all'interno delle proprie strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilita' organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attivita' professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata da apposite convenzioni che le unita' sanitarie locali dovranno stipulare in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione delle altre attivita' rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali e' globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell' art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato".
Nota agli art. 77 e 91:
Il testo dell' art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' il seguente:
"Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all' art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, dagli istituti universitari e dai policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali.
Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'.
Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei sei vizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell' art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969 ;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche.
Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il (governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del consiglio dei Ministri e dai ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale".
Art. 78 - Commissione regionale
Commissione regionale 1. In ciascuna regione e' istituita una apposita commissione regionale cui e' affidato:
a) il riesame delle domande del personale medico di passaggio dal tempo definito al tempo pieno non accolte dagli enti di appartenenza;
b) l'esame delle domande di ammissione all'esercizio della libera attivita' professionale qualora non attivata all'interno delle strutture dell'ente.
2. La commissione di cui al comma 1 e' cosi' composta:
da un rappresentante della regione che la presiede;
da un rappresentante designato dall'ente interessato;
da un rappresentante del Ministero della sanita'.
3. La commissione regionale decide sulle domande di cui ai punti a) e b) entro sessanta giorni, previa verifica delle effettive situazioni locali con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione regionale e' integrata, di volta in volta, da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5. In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale e' indicato dal medico interessato.
Art. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384 )) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con l'art. 136, comma 2 ) ha disposto che "L' articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' abrogato anche per quanto attiene alle professionalita' mediche veterinarie." CAPO XXIII TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I
Art. 80 - Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro 1. La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.
3. Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4. Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
5. Alle esigenze di emergenza notturne e festive si provvede mediante:
a) il dipartimento di emergenza, laddove esso e' istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita' secondo i criteri indicati in sede di contrattazione decentrata;
b) l'utilizzazione della guardia medica divisionale e/o interdivisionale.
6. La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' operative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali.
7. Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8. La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
Art. 81 - Lavoro straordinario
Lavoro straordinario 1. Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6. Non sono compresi nel tetto ((di cui al comma 3)) , le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita'; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7. La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potra' essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
9. La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e' ridotto al 156.
11. Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.
12. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno.
Art. 82 - Servizio di pronta disponibilita'
Servizio di pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale e' organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita' integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e', di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.
CAPO XXIV TITOLO IV DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo I
Art. 83 - Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata 1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende:
a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale;
b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali;
c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale;
d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche;
e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata.
(( f) il comando finalizzato previsto dall' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 . )) 4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all' art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986 .
5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.
8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 .
9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. ((La partecipazione ai corsi, convegni, congressi e la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e dalla circolare n. 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica ;)) 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione:
a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell' art. 39 della legge n. 833/1978 ;
b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale;
c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico.
12. Le attivita' sub b) e e) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno.
14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.
15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.
(( 16. In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'ufficio di Direzione. )) CAPO XXV
Art. 84 - Prestazioni di consulenza e consulti
Prestazioni di consulenza e consulti 1. L'attivita' di consulenza e' consentita al personale per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi:
A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza:
le attivita' di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario;
il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente decreto, puo' essere ammesso, presso le strutture cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione della produttivita'.
B) In servizi sanitari di altro ente del comparto:
l'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini:
i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
il compenso e le sue modalita', ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori del debito orario di lavoro;
i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle categorie interessate;
nella definizione dei compensi del medico si dovra' comunque tener conto dei compensi per l'attivita' specialistica prestata in regime di convenzione;
il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza.
C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati:
l'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini:
la durata della convenzione;
i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio;
l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro;
motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilita' con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente;
il relativo compenso dovra' comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro quindici giorni dall'introito; e' fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro;
le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.
D) Consulti:
rientrano nell'attivita' libero-professionale anche i consulti resi dai medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche;
il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto;
in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante l'orario di servizio potra' accedere direttamente alla richiesta di consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio; l'onorario del consulto dovra' essere versato entro cinque giorni all'amministrazione di appartenenza, che provvedera', entro il mese successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro;
il medico che effettua il consulto e' tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di appartenenza.
2. Le attivita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.
Art. 85 - Libera professione
Libera professione 1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attivita' libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale.
2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui puo' svolgersi l'attivita' libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresi', i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate.
3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita' organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione.
5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanita' al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.
6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attivita' libero professionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, questi puo' chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art. 78.
(( 7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti. ))
Art. 86 - Modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale medica
Modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale medica 1. Lo svolgimento di attivita' libero-professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impiego del medico e delle equipes a garantire la piena funzionalita' dei servizi.
2. Le modalita' organizzative devono prevedere per l'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria e divisionale per l'attivita' connessa all'istituto di incentivazione della produttivita'.
3. Il tempo destinato all'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio dell'istituto di incentivazione della produttivita' e parimenti l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo.
4. L'attivita' libero-professionale in favore di pazienti ricoverati viene svolta dall'intera equipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.
5. Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale puo' essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto per singola disciplina specialistica, delle prestazioni libero-professionali alle quali il paziente sara' sottoposto.
6. Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovra' sostenere.
7. Poiche' di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, deve essere definito - d'intesa con le equipes interessate - un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all'impegno richiesto dall'equipe per la predetta attivita'.
8. Il medico facente parte di una equipe che svolge l'attivita' libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo e' tenuto all'attivita' di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell'equipe.
9. Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non e' possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale, si procedera' in analogia a quanto previsto per l'attivita' in costanza di ricovero quantificando il debito orario da restituire.
10. Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unita' coronariche e nei servizi di rianimazione non puo' essere assoggettato a regime libero-professionale.
Art. 87 - Tabella di ripartizione dei proventi
Tabella di ripartizione dei proventi 1. La ripartizione dei proventi prodotti dall'attivita' libero-professionale svolta dai medici dipendenti e' disciplinata nel modo seguente:
1) - Attivita' libero-professionale in costanza di ricovero:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come segue:
1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%;
2) - la restante quota sara' successivamente ripartita con le seguenti modalita':
Primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 Aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 Assistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
3) - Al primario dovra' essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verra' ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma 2.
3. I proventi dell'attivita' libero-professionale vengono riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvedera' ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza.
4. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si e' svolta la prestazione.
Art. 88 - Attivita' libero professionale dei veterinari
Attivita' libero professionale dei veterinari 1. L'attivita' libero-professionale del personale veterinario e' esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purche' tale attivita' venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalita' fissati dalla legge regionale.
2. Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.
Art. 89 - Compatibilita' del personale medico e veterinario
Compatibilita' del personale medico e veterinario 1. L'attivita' libero-professionale deve essere esercitata alla condizione che:
a) venga prestata al di fuori del normale orario di servizio, dell'eventuale plus orario e non rientri nell'ambito del lavoro straordinario;
b) non sia in contrasto con i compiti di istituto;
c) non venga prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia comunque in contrasto con gli interessi dell'ente e sia in ogni caso subordinata all'impegno di garantire la piena funzionalita' dei servizi.
Art. 90 - Tariffario
Tariffario 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le attuali tariffe.
CAPO XXVI Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I
Art. 91 - Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni
Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni 1. Nel quadro della contestualita' e contemporaneita' fra accordo unico nazionale ex art. 9 della legge n. ((93/1983)) e successive modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. La definizione di tale riferimento e' prioritaria al rinnovo degli accordi sopra indicati.
CAPO XXVII
Art. 92 - Stipendi ed indennita' (Valori annui lordi in migliaia di lire)
Stipendi ed indennita'
(Valori annui lordi in migliaia di lire) 1. Profilo professionale medici:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384 )) .
4. Profilo professionale veterinari:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
5. A decorrere dal 1 gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle classi e/o degli scatti gia' in godimento al 31 dicembre 1985.
6. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione dell'indennita' di dirigenza medica e dell'indennita' di dirigenza medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore dell'ottava classe.
7. L'indennita' specialistica spetta a tutto il personale medico e veterinario con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
8. L'indennita' medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei limiti di cui all'art. 88. L'anzianita' pregressa sull'indennita' stessa e' valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al quale per legge o regolamento era inibita l'attivita' libero professionale ed abbia, altresi', formalmente dichiarato di non averla espletata e, dal 1 giugno 1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n.384 (con l'art. 108 ) ha disposto che "i valori stipendiali annui lordi di cui all' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 , sono cosi' stabiliti, al 1 luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico
Assistente medico, stipendio a tempo pieno L. 18.071.000,
stipendio a tempo definito .............. L. 13.553.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, stipendio a
tempo pieno................................ L. 25.211.000,
stipendio a tempo definito ................ L. 18.908.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
stipendio a tempo pieno ................... L. 33.593.000,
stipendio a tempo definito ................ L. 25.195.000.
Personale veterinario
Collaboratore, stipendio .............. L. 18.071.000;
Coadiutore,stipendio .................. L. 25.211.000;
Dirigente,stipendio.................... L. 33.593.000."
Ha inoltre disposto (con l'art. 110) quanto che "i valori annui lordi delle indennita' previste dall' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , per il personale medico e veterinario sono cosi' stabiliti, al 1
luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.650.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 2.160.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 3.360.000, tempo pieno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 19.780.000;
B) Tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica .. .. .. ...L. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario,
aiuto corresponsabile ospedaliero, medico
specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.620.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario,
direttore sanitario, primario ospedaliero,
medico specialistica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...L. 2.520.000;
C) Veterinari:
Collaboratore, indennita' medico specialistica .. ..L. 1.650.000, indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 13.300.000;
Coadiutore, indennita' medico specialistica .. .. ..L. 2.160.000,
indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L. 16.520.000, dirigenza medica .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....L. 1.200.000;
Dirigente, indennita' medico specialistica .. .. ...L. 3.360.000,
indennita' medico-veterinaria, ispezione,
vigilanza e polizia veterinaria .. .. .. .. .. ....L.
19.780.000."
Art. 93 - Paga oraria giornaliera
Paga oraria giornaliera 1. La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.
2. L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.
3. Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.
5. L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non dara' luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.
Art. 94 - Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno
Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno 1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianita', nel rapporto di lavoro a tempo definito.
Art. 95 - Norma di garanzia in caso di passaggio di livello
Norma di garanzia in caso di passaggio di livello 1. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.
CAPO XXVIII
Art. 96 - Indennita' differenziata di responsabilita' primariale
Indennita' differenziata di responsabilita' primariale 1. L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari.
2. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area:
a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria L. 270.000 mensili;
b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) L. 380.000 mensili. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con l'art. 114, comma 1 ) ha disposto che "Gli importi dell'indennita' differenziata di responsabilita' primariale, di cui all' articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , punti a) e b), sono rispettivamente rideterminati in L. 364.500 ed in L. 513.000 a decorrere dal 1 dicembre 1990."
Art. 97 - Indennita' per i direttori degli Istituti zooprofilattici
Indennita' per i direttori degli Istituti zooprofilattici 1. Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e' attribuita l'indennita' di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per dodici mensilita'. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 110, comma 6) che a decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennita' di cui all' articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 e' rideterminata in L. 3.780.000.
Art. 98 - Indennita' di rischio radiologico
Indennita' di rischio radiologico 1. L'indennita' di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta, altresi', al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e vapori anestetici.
CAPO XXIX
Art. 99 - Erogazione delle indennita'
Erogazione delle indennita' 1. Le indennita' previste nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilita' riferite all'anno solare, ad eccezione della indennita' medico-professionale ((di tempo pieno e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilita')) .
2. Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , l'indennita' medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ove non ancora liquidata.
Art. 100 - Aumenti economici
Aumenti economici 1. Gli aumenti annui di stipendio e indennita' derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell' art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di:
30% dal 1 gennaio 1986;
65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986);
100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
CAPO XXX TITOLO VI PRODUTTIVITA' Capo I
Art. 101 - Tipologia e finalita' dell'istituto
Tipologia e finalita' dell'istituto 1. L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 .
4. L'attivazione dell'istituto e' obbligatoria ed e' finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttivita' complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attivita' resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di Unita' Sanitarie Locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986.
Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 ;
II) produttivita' "per obiettivi".
Art. 102 - Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto
Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto 1. Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.
2. Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.
3. In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale.
4. In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
5. Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.
6. Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.
7. L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.
8. L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 103 - Valutazione della produttivita'
Valutazione della produttivita' 1. Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalita' operative ed indici obiettivi di produttivita' che comportino un incremento di impegno dei componenti.
2. Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.
3. L'accordo decentrato a livello regionale, nel definire le modalita' operative dell'istituto dell'incentivazione della produttivita', finalizzate al perseguimento degli obiettivi programmatici, dovra' comunque tenere conto dei seguenti indici di produttivita':
a) durata media della degenza complessiva e per singole unita' operative;
b) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera.
4. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attivita' dell'unita' operativa, tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.
5. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.
6. Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
7. La valutazione della produttivita' dell'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101 viene definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati nelle singole Unita' Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi di produttivita' oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita all'anno precedente a quello preso in considerazione e rivalutazione del tasso ufficiale di inflazione escludendo dal computo la eventuale assegnazione finanziaria rispetto alla predetta determinazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la farmaceutica esterna;
e) altri eventuali indici di produttivita', oggettivamente rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale.
8. Tabella A
Attivita' per interni Attivita' per esterni Quota da attribuire al personale 50% 50% 100,00% 49% 51% 98,00% 48% 52% 96,15% 47% 53% 94,33% 46% 54% 92,59% 45% 55% 90,90% 44% 56% 89,28% 43% 57% 87,71% 42% 58% 86,20% 41% 59% 84,74% 40% 60% 83,33% 39% 61% 81,96% 38% 62% 80,64% 37% 63% 79,36% 36% 64% 78,12% 35% 65% 76,92% 34% 66% 75,75% 33% 67% 74,62% 32% 68% 73,52% 31% 69% 72,46% 30% 70% 71,42% 29% 71% 70,42% 28% 72% 69,44% 27% 73% 68,49% 26% 74% 67,56% 25% 75% 66,66% 24% 76% 65,78% 23% 77% 64,93% 22% 78% 64,10% 21% 79% 63,29% 20% 80% 62,50% 19% 81% 61,72% 18% 82% 60,97% 17% 83% 60,24% 16% 84% 59,52% 15% 85% 58,82% 14% 86% 58,13% 13% 87% 57,47% 12% 88% 56,81% 11% 89% 56,17% 10% 90% 55,55% 9% 91% 54,94% 8% 92% 54,34% 7% 93% 53,76% 6% 94% 53,19% 5% 95% 52,63% 4% 96% 52,08% 3% 97% 51,54% 2% 98% 51,02% 1% 99% 50,50%
Art. 104 - Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe
Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe 1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A); ed all'equipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).
2. Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.
3. Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita' una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
4. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.
6. In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai laureati non medici piu' il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e per il periodo di validita' dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986 .
7. Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.
8. Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.
Art. 105 - Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101 1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
D) Restante personale.
2. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
A B C D Totale 1) - prestazioni di radiologia 70 - 18 12 100 2) - prestazioni di laboratorio 65 - 23 12 100 3) - visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio ed altre prestazioni fatturabili 85 - 10 5 100 3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue:
all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti;
al fondo comune il 55%.
4. Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:
assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6. Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue:
- assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;
- aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . 1,1;
- primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente. . . . 1,2.
7. Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.
8. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
10. La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.
11. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.
13. Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).
14. La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
Art. 106 - Plus-orario e sua determinazione
Plus-orario e sua determinazione 1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.
2. I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue:
7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
3. In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall' art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 .
4. I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
5. Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
6. La misura del plus-orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
7. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
8. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita';
indennita' integrativa speciale;
indennita' primariale differenziata;
indennita' annue fisse e continuative;
rateo di 13ª mensilita'.
9. Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
10. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
11. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
CAPO XXXI
Art. 107 - Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari
Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari 1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi alla produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonche' ((dalla)) quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente.
3. Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104 verra' emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si fara' riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.
4. Al personale veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.
5. Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non piu' del 75% delle prestazioni di assistenza zooiatrica che le Unita' Sanitarie Locali erogano come attivita' istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.
6. Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.
7. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi.
CAPO XXXII
Art. 108 - Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101 1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, e' ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.
2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unita' di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinera' le modalita' di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari ((,)) amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione nazionale.
CAPO XXXIII TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DI RINVIO Capo I
Art. 109 - Norma interpretativa per il personale veterinario
Norma interpretativa per il personale veterinario 1. A far data dal 1 giugno 1985 al personale veterinario compete negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 .
2. La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota equivalente all'indennita' di tempo pieno e' attribuita solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio dell'attivita' libero professionale ed abbiano, altresi', dichiarato di non averla prestata.
Art. 110 - Norma transitoria per gli ex medici condotti
Norma transitoria per gli ex medici condotti 1. Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1 gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell' art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 , possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione, per la medicina generale in base, di cui all' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
3. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 30 giugno 1988.
Note all'art. 110:
Il testo dell' art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1983, n. 197, supplemento ordinario recante titolo "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente:
"Art. 28 (Ex medici condotti ed assimilati). - In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri e' ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito.
Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilita' di cui alle convenzioni nazionali.
Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 1 gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, e' consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro.
Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800: 40.
Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito e' consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato.
Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sara' rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale.
Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue:
Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1 gennaio 1954 1 luglio 1984 1 gennaio 1985
Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1 gennaio 1984 1 luglio 1984 1 gennaio 1985
La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali gia' iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale.
La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 31 maggio 1985.
Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio.
I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno.
La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato.
Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza".
Note all'art. 110:
Il testo dell' art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' il seguente:
"Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'A.N.C.I. per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'A.N.C.I.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale.
6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali.
Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.
E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.
Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.
CAPO XXXIV
Art. 111 - Norma di rinvio
Norma di rinvio 1. Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le modalita' di cui all' articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986 .
- Progetti finalizzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 11 - Mobilita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 19 - Mobilita' nell'ambito dell'ente . . . . . . . . . . . . . art. 20 - Mobilita' tra enti in ambito regionale. . . . . . . . . . art. 21 - Mobilita' tra enti in ambito interregionale . . . . . . . art. 22 - Mobilita' intercompartimentale. . . . . . . . . . . . . . art. 23 - Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica. . . . art. 24 - Documentazione dello stato di infermita'. . . . . . . . . art. 28 - Visite mediche di controllo . . . . . . . . . . . . . . . art. 29 - Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. . art. 30 - Permessi, ritardi, recuperi . . . . . . . . . . . . . . . art. 31 - Indumenti di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 32 - Mensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 33 - Attivita' sociali, culturali e ricreative . . . . . . . . art. 34 - Santo patrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 35 - Diritti sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 36 - Assemblea del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 37 - Diritto all'informazione. . . . . . . . . . . . . . . . . art. 38 - Patronato sindacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 39 - Pari opportunita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 40 - Patrocinio legale del dipendente
per fatti connessi all'espletamento
dei compiti di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 41 - Conglobamento di quota della indennita'
integrativa speciale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 46 - Bilinguismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 52 - Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione . . art. 53 - Indennita' di coordinamento . . . . . . . . . . . . . . . art. 54 - Indennita' di rischio da radiazioni . . . . . . . . . . . art. 58 - Indennita' di profilassi antitubercolare. . . . . . . . . art. 59 - Indennita' per servizio notturno e festivo. . . . . . . . art. 60 - Equo indennizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 63 - Trattamento di quiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . art. 64 - Norma per i dipendenti dell'unita' sanitaria locale
del comune di Campione d'Italia . . . . . . . . . . . . . art. 65 - Procedure di raffreddamento dei conflitti.
estensione dei giudicati amministrativi. . . . . . . . . art. 112 - Verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 113 - Cittadino utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 114 - Norma transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 115 - Particolari casi di inquadramento. . . . . . . . . . . . art. 116 - Norma particolare di primo inquadramento . . . . . . . . art. 117 - Flussi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 118 - Commissioni professionali. . . . . . . . . . . . . . . . art. 119 - Accordo intercompartimentale . . . . . . . . . . . . . . art. 120 - Disposizione finale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 121 - Norma finale e di rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . art. 122 CAPO XXXV PARTE TERZA TITOLO I RELAZIONI SINDACALI Capo I
Art. 112 - Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi
Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.
3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale.
5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.
((6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , informandone preventivamente le relative delegazioni.)) ((5)) 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 .
8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.
--------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 (con gli artt. 7, comma 1 e 77 , comma 1 ) ha disposto la modifica del comma 6 del presente articolo.
Art. 113 - Verifica
Verifica 1. Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Nota all'art. 113:
Il testo dell' art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1983, n. 93, recante: "Legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:
"Art. 16. (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all' art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte.
In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all' art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".
Art. 114 - Cittadino utente
Cittadino utente 1. Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sara' compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttivita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle prestazioni sociosanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignita' e la liberta' della persona umana.
CAPO XXXVI TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I
Art. 115 - Norma transitoria
Norma transitoria 1. Viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una commissione paritetica composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione dell' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 , la quale dovra' concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.
Nota agli art. 115, 116 e 117:
Il testo dell' art. 64 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente:
"Art. 64. (Tabelle di equiparazione). - Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sara' inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avra' luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.
Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unita' sanitarie locali avra' luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle.
L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 , sara' attuato con le modalita' fissate dalle leggi regionali secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto.
I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianita' di servizio e di qualifica, nonche' al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli gia' deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi".
Art. 116 - Particolari casi di inquadramento
Particolari casi di inquadramento 1. In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , ed anteriori al 1 gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adottera' i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 31 maggio 1990, n.128 ha disposto (con l'art. 28) che "Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , e' prorogato al 31 dicembre 1990."
Art. 117 - Norma particolare di primo inquadramento
Norma particolare di primo inquadramento 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l'incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono cosi' inquadrate:
a) dirigente direttore di sede regionale o provinciale di ente nazionale o di cassa mutua provinciale - 11° livello;
b) collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale o con la titolarita' di una sezione territoriale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero, titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in possesso dell'anzianita' di cui alla tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) - 10° livello;
c) collaboratore coordinatore cui sia stata formalmente attribuita la titolarita' di un reparto della sede provinciale - 9° livello;
d) collaboratori titolari d'ufficio di sede provinciale, o di sezione territoriale INAM o di sede di cassa mutua - 8° livello;
e) personale medico capo ripartizione - o 9° livello allegato A ex decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191 , in comuni capoluogo di provincia - 11° livello;
f) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
g) seconda qualifica professionale (personale infermieristico) in possesso dello specifico titolo professionale e di livello differenziato o incarico di coordinamento - 7° livello;
h) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) non in possesso dello specifico titolo professionale - 6° livello;
i) seconda qualifica professionale (personale tecnico sanitario, di vigilanza e ispezione, di riabilitazione) in possesso dello specifico titolo professionale e di una anzianita' di tre anni nella qualifica nonche' del livello differenziato o l'incarico di coordinamento - 7° livello;
l) personale infermieristico degli enti locali (sesto livello ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979 ) in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;
m) capo infermiere del parastato in possesso dello specifico titolo professionale (certificato di abilitazione a funzioni direttive) - 7° livello;
n) agente tecnico del parastato in possesso del livello differenziato - 4° livello;
o) collaboratori tecnici del parastato:
1) se in possesso di laurea specifica (ingegneria, architettura, geologia, sociologia, statistica) inquadrati nel profilo professionale corrispondente alla laurea - 9° livello;
2) se in possesso di laurea non specifica e con dieci anni di anzianita' in carriera direttiva, inquadrati nel ruolo amministrativo - 9° livello;
3) collaboratori tecnici coordinatori, senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo - 8° livello;
4) collaboratori tecnici senza laurea, inquadrati nel ruolo amministrativo - 7° livello.
p) personale tecnico addetto, negli enti di provenienza, ad attivita' sanitarie tecniche di vigilanza ed ispezione con livello retributivo funzionale non inferiore al V ex decreto del Presidente della Repubblica n. 191/1979 , o inquadrato, purche' in livello corrispondente nella qualifica di perito chimico, perito fisico o qualifica corrispondente nonche' il personale tecnico proveniente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, dagli ispettorati del lavoro (personale seconda qualifica professionale o del ruolo tecnico) e' inquadrato, a seconda della specifica professionalita' posseduta, al profilo professionale del personale tecnico sanitario o al profilo professionale del personale di vigilanza e ispezione, nelle rispettive posizioni funzionali di collaboratore - 6° livello; e coordinatore (se inquadrato in un livello superiore a seconda dei rispettivi ordinamenti) - 7° livello;
q) personale ex ospedaliero, dei I livello dirigenziale di ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di anzianita' maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo - 10° livello;
r) personale ex ospedaliero del II livello dirigenziale di ospedale con oltre ottocento posti letto, con laurea ovvero con cinque anni di anzianita' maturati nella qualifica anche successivamente alla data di cui al comma 1 del presente articolo - 11° livello.
Note all'art. 117:
Il testo dell'allegato A, p. 9 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 giugno 1979 , recante: "Disciplina del rapporto di lavoro per personale degli Enti locali" e' il seguente:
"9° livello (par. 346,66: L. 6.240.000). Sono inseriti nel presente livello, negli Enti di massima dimensione in aree metropolitane, i titolari di attivita' riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per definire la impostazione, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, oltre quanto previsto per il precedente livello.
Tali attivita' comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e impiego delle risorse e elaborazione di notevole complessita' dirette alla formulazione e realizzazione di programmi, nell'ambito delle competenze relative alle materie e agli obiettivi e ai procedimenti attuativi.
Compete al lavoratore del presente livello, promuovere la collaborazione fra addetti di altri settori, di pari o inferiore livello secondo le competenze richieste e necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo la collegialita' secondo il metodo di lavoro di gruppo.
Sono inquadrati in questo livello i direttori di ripartizione dei Comuni e delle Province di classe 1/A".
CAPO XXXVII
Art. 118 - Flussi informativi
Flussi informativi 1. Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanita'.
2. I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.
Art. 119 - Commissioni professionali
Commissioni professionali 1. In ogni regione e' costituita una commissione professionale regionale per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attivita' delle strutture pubbliche.
2. La commissione ha il compito:
di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo sanitario, la qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione professionale;
di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema.
3. La commissione regionale e' nominata con provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici del capoluogo di regione ed e' costituita da:
a) cinque esperti qualificati, scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) cinque rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unita' sanitarie locali, designati dalle organizzazioni sindacali garantendo la presenza dei diversi profili professionali;
c) cinque rappresentanti degli ordini e collegi professionali;
d) cinque rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
e) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.
4. In ogni ospedale e' costituito, a cura della direzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di promozione di qualita', attivita' di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.
5. L'attivita' di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle indicazioni fornite dalla commissione regionale.
6. Allo scopo di fornire indirizzi di carattere generale, di coordinare un programma nazionale di formazione ed impostare uno studio nazionale per la definizione di criteri di accreditamento alle commissioni professionali regionali, con decreto del Ministro della sanita', e' costituita una commissione professionale a livello centrale, presieduta dal presidente della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e costituita da:
a) sei esperti scelti tra dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture universitarie;
b) tre dirigenti del Ministero della sanita';
c) sei esperti qualificati designati congiuntamente dalla delegazione regionale degli assessori firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto e dall'ANCI;
d) sei rappresentanti del ruolo sanitario del personale delle unita' sanitarie locali designati dalle organizzazioni sindacali;
e) sei rappresentanti delle federazioni degli ordini e collegi professionali;
f) sei rappresentanti di associazioni scientifiche e culturali mediche;
g) un rappresentante del Ministero del tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita' con funzioni di segretario.
Art. 120 - Accordo intercompartimentale
Accordo intercompartimentale 1. Ai sensi dell' art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
2) disciplina del congedo ordinario;
3) disciplina del congedo straordinario;
4) disciplina dell'aspettativa;
5) disciplina del trattamento di missione;
6) disciplina del trattamento di trasferimento;
7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
8) inserimento nella 13ª mensilita' della quota I.I.S. di L. 48.000.
2. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Note all'art. 120:
Il testo dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983 , recante: "Legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:
"Art. 12. (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7.
La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".
Art. 121 - Disposizione finale
Disposizione finale 1. Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unita' sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.
Art. 122 - Norma finale di rinvio
Norma finale di rinvio 1. Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 , per quanto compatibile.
Art. 123
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', in lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989.
Art. 124 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 maggio 1987 COSSIGA FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per la funzione pubblica GORIA, Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio e della programmazione economica DONAT CATTIN, Ministro della sanita' GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987 Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di: art. 5, commi 2, 3 e 4; articoli 6, 7, 8, 9 e 10; art. 35; art. 39; art. 44; art. 45, commi 3, 4 e 5 e art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.
Allegato A
ALLEGATO A
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - USPPI.
Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate CGIL-F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici; CISL-FISOS;
CISL-Medici; UIL-Sanita'; UIL-Sanita' Coordinamento Medici;
CIDA-Funzione Pubblica; CISAL-Sanita'; CONFSAL-Sanita'; USPPI-PENSPRO e AUPI; SNABI; SINAFO; CONFILL-Sanita'; CONFAIL-FAILEL; CONSAL-SNAO;
CASIL-Sanita'; CUMI-AMFUP.
PREMESSA
Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanita', il coordinamento medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL medici, il coordinamento nazionale medici UIL sanita', F.P.-CIDA, CUMI-AMFUP, SNABI, SINAFO, AUPI, USPPI-PENSPRO, CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL, CONFSAL-sanita', con il presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
OGGETTO
Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore del settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.
TITOLARITA'
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sara' stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di comparto).
PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA'
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unita' coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite.
VINCOLI E SANZIONI
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 1
ALLEGATO B
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN).
PREMESSA
La Confedir - Dirsan:
con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
OGGETTO
Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo i criteri e modalita' di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.
TITOLARITA'
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali.
PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA'
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel caso VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesia per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unita' coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionale;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite.
VINCOLI E SANZIONI
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER IL PERSONALE MEDICO
Art. 1.
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 2
Art. 2.
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 3
Art. 3.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita' non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e trattamenti sanitari obbligatori).
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 4
Art. 4.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione dei compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 5
Art. 5.
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 6
Art. 6.
Con la proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 7
Art. 7.
In apertura di vertenza verra' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 8
Art. 8.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 9
Art. 9.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita' che comportino gravi emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 10
Art. 10.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 11
Art. 11.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 12
Art. 12.
Per le peculiarieta' proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
SPECIFICITA' PER I MEDICI VETERINARI
Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuita' ed obbligatorieta' dei compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contigibile ed urgente ad uno o piu' sanitari dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente, organizzato al fine di garantire le urgenze.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalita), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali con almeno quindici giorni di preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorita' con il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi:
1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai Vini della profilassi antirabbica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) approvvigionamento carneo alle comunita'.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 13
Art. 13.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita', anche di laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 14
Art. 14.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 15
Art. 15.
La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 16
Art. 16.
Con la proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 17
Art. 17.
In apertura di vertenza verra' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 18
Art. 18.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di unita' sanitaria locale o di presidio, e di istituto zooprofilattico sperimentale dagli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 19
Art. 19.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 20
Art. 20.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stesa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 21
Art. 21.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Allegato C CISAS - art. 1
ALLEGATO C
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali di categoria (CISAS funzione pubblica sanita' e CISAS SIM).
"CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL COMPARTO SANITA'"
Art. 1.
Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all' art. 11, comma 5, della legge n. 93/83 .
Allegato C CISAS- art. 2
Art. 2.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalita' ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.
Allegato C CISAS - art. 3
Art. 3.
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.
Allegato C CISAS - art. 4
Art. 4.
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a quelle piu' definite per lo specifico comparto.
Allegato C CISAS - art. 5
Art. 5.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'.
Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanita'.
Per il personale del comparto Sanita' sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra:
il 17 dicembre ed il 7 gennaio;
il 10 ed il 20 agosto;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.
Allegato C CISAS- art. 6
Art. 6.
Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non puo', infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di appartenenza.
Allegato C CISAS - art. 7
Art. 7.
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generali e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera confederazione.
Allegato C CISAS - art. 8
Art. 8.
Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Allegato C CISAS - art. 9
Art. 9.
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.
Allegato C CISAS - art. 10
Art. 10.
La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.
La CISAS-FFP - comparto sanita' e la CISAS-SIM ritengono che nel comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6 , sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili:
personale che opera nei servizi di rianimazione;
personale che opera nei servizi di pronto soccorso;
personale che opera nelle divisioni e sezioni;
personale che opera nei centri di dialisi;
personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero;
personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali;
personale che opera nella sala parto;
personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
personale che opera nel servizio di autoambulanza;
personale che opera nel servizio centrali termiche;
personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica;
personale che opera nel servizio veterinario.
Allegato C CISAS - art. 11
Art. 11.
Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non puo' essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unita' o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.
Allegato C CISAS - art. 12
Art. 12.
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 1
ALLEGATO D
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEI MEDICI E DEI VETERINARI
Organizzazioni sindacali ANAAO-SIMP; ANPO; CIMO; AAROI; AIPAC;
ANMDO; FIMED; SNAMI ospedalieri; SNR-SNVDEL; SUMI.
PREMESSA
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alle dipendenze della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla confederazione dei medici dipendenti, considerato quanto dispone l' art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 , dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti:
Art. 1.
Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 2
Art. 2.
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati.
Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 3
Art. 3.
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita' non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 4
Art. 4.
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 5
Art. 5.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 6
Art. 6.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione di uno sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una decisione comune sull'opportunita', o meno, dello sciopero stesso.
Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquistera' la sua piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto di questo codice di autoregolamentazione.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 7
Art. 7.
Con la proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 8
Art. 8.
In apertura di vertenza verra' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 9
Art. 9.
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle sottoscritte organizzazioni sindacali.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 10
Art. 10.
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 11
Art. 11.
Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 12
Art. 12.
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.
Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 13
Art. 13.
Per le peculiarita' proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE MEDICO VETERINARIO
Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuita' ed obbligatorieta' dei compiti urgenti del pubblico servizio.
Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contingibile ed urgente o piu' sanitari dipendenti all'uopo delegati.
Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unita' sanitaria locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a livello di unita' sanitaria locale.
La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalita), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le segreterie regionali e provinciali sono tenute a comunicarne l'adesione alle rispettive autorita' territorialmente competenti (presidenti regioni, prefetto, presidenti delle unita' sanitarie locali) senza altro preavviso.
Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o provinciale o di unita' sanitaria locale, saranno i rispettivi responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorita' con il preavviso di quindici giorni.
Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi:
1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabica;
3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di ricovero di persone anziane e handicappate;
5) provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorita' sanitaria locale.
Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche calamita' comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei medici veterinari in sciopero, addetti all'aera funzionale interessata.
La designazione dei medici veterinari, che garantiranno l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero, compete al responsabile locale del sindacato.
Piu' funzioni compatibili con la pratica possibilita' di assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico veterinario.
La disponibilita' per servizio durante lo sciopero, puo' essere affidata dal responsabile sindacale locale a due o piu' medici veterinari dipendenti secondo l'aera funzionale di appartenenza e con precise modalita' di avvicendamento, nel caso di uno sciopero di durata superiore ad un giorno.
I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla rappresentanza della unita' sanitaria locale, da parte del responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio della data dello sciopero.
Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme di salvaguardia previste dal precedente comma.
I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio veterinario della unita' sanitaria locale almeno tre giorni prima dello sciopero.
In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al numero delle ore di assenza dal servizio.
Allegato E
ALLEGATO E
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione sindacale (CISNAL - Sanita').
PREMESSA
La federazione CISNAL - Sanita' con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
OGGETTO
Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986.
La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civile e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.
TITOLARITA'
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionale di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sara' stabilita' dalla rispettiva struttura nazionale (di comparto).
PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA'
Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali.
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali:
accettazione d'urgenza;
pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze;
anestesie per le sole urgenze;
medicina neonatale;
rianimazione e terapie intensive;
unita' coronariche;
emodialisi;
servizio trasfusionali;
psichiatria;
servizio ambulanze;
servizi ed impianti termo-elettrici.
Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite.
VINCOLI E SANZIONI
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
La CISNAL valutera' autonomamente le iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziative concordate con altre organizzazioni sindacali.
NOTE
Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al "visto" della Corte dei conti:
"Art. 5, commi 2, 3 e 4. - 2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 :
Ruolo sanitario:
Profilo professionale:
operatori professionali di seconda categoria.
Ruolo tecnico:
Profilo professionale:
operatori tecnici coordinatori;
operatori tecnici per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale.
Profilo professionale:
agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie.
3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Le assunzioni di cui al comma 1, sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 22 febbraio 1982 ".
"Art. 6 (Requisiti generali di ammissione). - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 , salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Il bando di selezione deve essere pubblicato, sul Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione".
"Art. 7 (Requisiti specifici di ammissione). - 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:
Ruolo sanitario:
Operatore professionale di seconda categoria:
eta' non superiore ad anni 35 fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.
Ruolo tecnico:
Operatore tecnico coordinatore:
anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione.
Operatore tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata.
Agente tecnico:
eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni;
diploma di scuola dell'obbligo;
certificazione abilitativa obbligatoria".
"Art. 8 (Composizione della commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato: Presidente; un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione:
Componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: Componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: Segretario;
2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificata dall' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 ".
"Art. 9 (Prove d'esame e punteggi). - 1. Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione;
b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte.
2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d'esame.
3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
40 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
Titoli di carriera: punti 20:
a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nella posizione funzionale e materia cui si riferisce la selezione: punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione: punti 1,20 per anno.
I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione.
I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione, sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%;
b) altri servizi, punti 0,60 per anno.
Titoli vari: punti 10:
a) il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale".
"Art. 10 (Lavoro a tempo parziale). - 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituite, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dello accordo recepito dal presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative.
2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.
3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero professionale.
5. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio, e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero.
Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio diritto allo studio).
6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.
7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.
8. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.
9. La richiesta di passaggio a posti ad orario pieno in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita.
10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.
11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su 5 giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse".
"Art. 35 (Santo patrono). - 1. La ricorrenza del Santo patrono viene riconosciuta giornata festiva".
"Art. 39 (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza".
"Art. 44 (Istituzione 8°-bis). - 1. E' istituito un livello retributivo 8°-bis di lire 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".
"Art. 45, commi 3, 4 e 5.- 3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.
4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988".
"Art. 46 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio, con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante ai sensi dell' art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensioni di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".