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017U0971

IT - Testi Unici

017U0971

Testo Unico (DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1917 n. 971)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1917 TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 , allegato B; Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774 ; Visti i Nostri decreti 23 dicembre 1915, numero 1893, e 6 agosto 1916, n. 1039, 10 agosto 1916, n. 1031 31 agosto 1916, n. 1090, allegato D, 3 settembre 1916, n. 1108, 1° ottobre 1916, n. 1345, 9 novembre 1916, n. 1525, allegato A, 19 novembre 1916, n. 1568, 18 gennaio 1917, n 145, 21 gennaio 1917, n. 238, e maggio 1917, n. 783, 13 maggio 1917, n. 930, 24 maggio 1917, n 894, e 10 giugno 1917, n. 945; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato il nuovo testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovraimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra, il quale, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze, viene allegato al presente decreto. L'approvazione si estende espressamente alle disposizioni contenute nel detto nuovo testo unico anche in quanto importino aggiunte od innovino alle disposizioni precedenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 giugno 1917.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - Meda.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Art. 1

NUOVO TESTO UNICO
delle disposizioni relative alla imposta e alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.
Art. 1.
I nuovi redditi, realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 31 dicembre 1918 in conseguenza della guerra, da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che allo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e, quando siano superiori a L. 2500, sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria guerra nella seguente misura:
Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:
Per i commercianti e gli industriali:
del 12 % sulla quota del profitto superiore all'8 % e fino al 10 % del capitale investito;
del 18 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito;
del 24 % sulla quota del profitto superiore al 15 % o fino al 20 % del capitale investito;
del 35 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito.
Per gli intermediari:
del 5 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
del 12 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi e fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
del 18 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
dei 24 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
del 35 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1916, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1917, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918:
Per i commercianti e gli industriali:
del 20 % sulla quota del profitto superiore all '8 % e fino ai 10 % del capitale investito;
del 30 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito;
del 40 % sulla quota del profitto superiore al 15 % e fino al 20 % del capitale investito;
del 60 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito.
Per gli intermediari:
del 10 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
del 15 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
del 20 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
del 25 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
del 40 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.

Art. 2

Art. 2.
Pei redditi che siano accertati per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile in virtu' dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021 , le aliquote indicate nell'articolo precedente per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30 %, quali furono fissate dall'articolo 1 dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 .
Per le affittanze agrarie collettive di cui all'ultimo comma del predetto art. 9, l'accertamento dei redditi viene fatto in confronto di ogni singolo consociato.

Art. 3

Art. 3.
Agli effetti dell'art. 1 si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914 e fino al 31 dicembre 1918, anche dopo l'eventuale stipulazione della pace.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche nei riguardi dei contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.

Art. 4

Art. 4.
Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.
Per gli enti o privati non ancora soggetti all'imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi gia' definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria.
In ogni modo il reddito ordinario non puo' essere valutato ad un importo inferiore all'8 % del capitale investito.
Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terra' conto della entita' degli affari conclusi col loro intervento.

Art. 5

Art. 5.
Per capitale investito si intende quello risultante da atti, da libri di commercio regolarmente tenuti e da altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, allegato B, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presume con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.

Art. 6

Art. 6.
Nella determinazione del reddito agli effetti della sovrimposta di cui all'art. 1 le agenzie tengono conto come passivita' deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra, a norma degli articoli seguenti.
Si tiene conto altresi' delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota, proporzionale alle provvigioni dedotte, delle imposte e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.
Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali o commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.

Art. 7

Art. 7.
In ciascun periodo di accertamento e' considerato come spesa deducibile il soprapprezzo pagato a causa dello stato di guerra pei nuovi impianti e per le trasformazioni fatte nel periodo stesso in contemplazione di forniture militari.
Del rimanente costo dei nuovi impianti e delle trasformazioni predette, la parte eccedente il valore attribuibile agli impianti e trasformazioni a guerra finita, viene, agli effetti della imposta e della sovrimposta, ammortizzata ripartendola in misura eguale in tutti o nei restanti periodi di accertamento.
Agli effetti della disposizione di cui al capoverso precedente, il valore attribuibile agli impianti ed alle trasformazioni dopo la guerra viene presunto, in difetto di prova contraria, nella misura del 20 per cento dell'effettivo costo totale.
Le disposizioni di questo articolo sono applicabili anche a favore degli opifici e degli stabilimenti di cui al decreto 17 febbraio 1916, n. 197.

Art. 8

Art. 8.
Agli effetti dell'applicazione della sovrimposta nel secondo, nel terzo e nel quarto periodo di accertamento, dal reddito determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene detratta l'imposta di ricchezza mobile che sul reddito stesso e' dovuta.

Art. 9

Art. 9.
Nei casi di aziende le quali fossero gia' state tassate agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1913 e 1914, ed abbiano aumentato il proprio capitale posteriormente al 31 dicembre 1912, il reddito ordinario da attribuirsi al nuovo capitale e' valutato in una percentuale pari a quella che la media dei redditi accertati pel biennio anzidetto rappresenta, in rapporto al capitale impiegato nello stesso periodo di tempo. In ogni caso il tasso percentuale non puo' essere inferiore all'8 per cento.

Art. 10

Art. 10.
I redditi di piroscafi da carico acquistati all'estero e che entrino a fare parte della marina mercantile nazionale entro il 26 agosto 1918 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta straordinaria di guerra, durante i primi tre anni di esercizio affettivo.
Ai piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, che siano entrati a far parte della marina mercantile nazionale, e' accordata, per i primi cinque anni di esercizio effettivo, l'esenzione di imposta di cui al precedente articolo, purche' tale effettivo esercizio sia cominciato prima del 31 dicembre 1919.
L'esenzione pero', tanto per il caso di piroscafi acquistati all'estero quanto per quello di piroscafi costruiti nei cantieri nazionali, non si estende ai redditi derivanti dalla loro vendita.
L'esenzione e' accordata mediante decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, d'accordo col ministro per le finanze, secondo norme da stabilirsi di concerto tra i ministri stessi.
Per fruire dei benefizi di cui al presente articolo i piroscafi debbono essere di intera proprieta' di cittadini italiani o di societa' legalmente costituite, aventi sede nello Stato, nelle quali il presidente del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato, o la maggioranza dei consiglieri di amministrazione siano cittadini italiani.
Pei velieri sia in legno che a scafo metallico acquistati all'estero o costruiti nei cantieri nazionali restano ferme le esenzioni dalla imposta e dalla sovrimposta stabilite dal decreto 6 maggio 1917 n. 783.
(1) (2) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1996 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 6 delle norme per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, numero 1031, e dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971 , sono estese anche al caso di piroscafo gia' coperto di bandiera nazionale, il quale sia stato abbandonato agli assicuratori per naufragio ai sensi dell'art. 632, n. 1, del Codice di commercio ed accettato l'abbandono, sia stato ricuperato a cura degli assicuratori e poi venduto a cittadini italiani oppure a Societa' possedenti i requisiti indicati nell'art. 8 del menzionato decreto 10 agosto 1916, e quindi riparato e messo in condizioni di navigabilita'".
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell' art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 , e degli articoli 10 e 14 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971 , sono estese ai casi di piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizioni di navigabilita' in cantieri nazionali, purche' appartengano a cittadini italiani od a societa' costituite ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto del 10 agosto 1916, n. 1031, e siano classificati nel Registro navale italiano".
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono estese ai piroscafi in legno previsti dal presente decreto le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 6 e 8 del decreto 10 agosto 1916, n. 1031 e dell'art. 10 del testo unico approvato con Nostro decreto del 14 giugno 1917, n. 971".

Art. 11

Art. 11.
Nella determinazione del reddito straordinario di esercizio delle navi mercantili, acquistate dopo il 1° agosto 1914, e per le quali non concorrono le condizioni di esenzione stabilite nel precedente articolo, i tre quarti del sopraprezzo pagato a causa dello stato di guerra vengono dedotti come ammortamento in misura eguale in tutti o nei rimanenti periodi di accertamento stabiliti dall'art. 1. Il prezzo residuale di acquisto viene ammesso in detrazione secondo i criteri consueti.

Art. 12

Art. 12.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui all'art. 1 sono considerati come redditi straordinari imponibili, le indennita' da corrispondersi dallo Stato agli armatori ed ai proprietari delle navi noleggiate o requisite in caso di perdita per causa di guerra, e gli indennizzi dovuti da Societa', Compagnie, Sindacati o Consorzi di assicurazione in caso di sinistri agli armatori e proprietari di navi assicurate, per la parte dell'indennita' e degli indennizzi stessi che ecceda il valore ante bellum, od il prezzo di acquisto o di costruzione delle navi quando tale acquisto o costruzione sia posteriore al 1° agosto 1914.
Il capitale investito da tenersi presente per la determinazione delle aliquote di sovraimposta, e' rappresentato:
a) per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, dal valore ante bellum risultante dalla liquidazione delle indennita';
b) per tutte le altre navi, dal valore ante bellum, ovvero dal prezzo di costruzione o di acquisto quando le navi siano divenute proprieta' dell'assicurato dopo il 1° agosto 1914, aggiungendovi sempre il premio pagato per l'assicurazione delle navi.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle indennita' e indennizzi corrisposti, in caso di perdita o di sinistri, a proprietari ed armatori esteri di navi estere adibite al trasporto di merci e materiali occorrenti agli effetti della guerra e dell'approvvigionamento dell'esercito o della popolazione civile.

Art. 13

Art. 13.
Un quarto dell'ammontare di tutto l'indennizzo dovuto per la perdita della nave deve dalle Societa', Compagnie, Sindacati e Consorzi di cui al precedente articolo, essere depositato alla Cassa depositi e prestiti al nome del proprietario od armatore, con annotazione di vincolo a garanzia dell'imposta e della sovrimposta dovute dal proprietario od armatore stesso ai sensi del detto articolo.
Dell'eseguito deposito gli enti suddetti daranno denuncia all' agenzia delle imposte del luogo.

Art. 14

Art. 14.
I redditi derivanti:
a) da vendite di navi mercantili effettuato dopo il 1° agosto 1914;
b) da indennita' o indennizzi per la perdita di navi mercantili riscossi dopo il 24 febbraio 1917;
c) dall'esercizio di navi mercantili dal 1° gennaio 1916 in poi;
sono esenti dalla sovraimposta straordinaria di cui all'art. 1, a condizione che i contribuenti investano nello acquisto o nella costruzione di navi mercantili una somma quadrupla dell'ammontare della sovraimposta straordinaria di guerra che sui redditi sovraindicati sarebbe dovuta.
L'investimento deve avvenire nello acquisto di navi mercantili estere da passare alla bandiera italiana o nella costruzione di navi mercantili nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 1° gennaio 1917. Le navi debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione della pace se trattasi di acquisto all'estero ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.
Resta fermo il disposto dell'art. 16 del decreto 18 gennaio 1917, n. 145.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell' art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031 , e degli articoli 10 e 14 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971 , sono estese ai casi di piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizioni di navigabilita' in cantieri nazionali, purche' appartengano a cittadini italiani od a societa' costituite ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto del 10 agosto 1916, n. 1031, e siano classificati nel Registro navale italiano".

Art. 15

Art. 15.
Per poter conseguire la esenzione di cui all'articolo precedente occorre venga versata alla Cassa depositi e prestiti, come deposito infruttifero, una somma corrispondente alla sovrimposta dovuta. Il deposito viene intestato al contribuente che acquista o fa costruire la nave con annotazione di vincolo a garanzia della sovraimposta di guerra dovuta allo Stato.
Quando la esenzione e' chiesta per redditi derivanti dalla vendita dall'esercizio di navi mercantili, il deposito deve effettuarsi al momento in cui viene in scadenza la prima rata di sovraimposta inscritta a ruolo.
Quando invece si tratta di redditi costituiti da indennizzi per perdita di navi, il deposito deve effettuarsi entro il termine di un mese dal giorno in cui viene notificata la liquidazione definitiva della sovraimposta. In questo caso si computa nel deposito la somma gia' versata alla Cassa depositi e prestiti dall'ente assicuratore a sensi dello articolo 13 del presente testo unico. Per la meta' degli indennizzi dovuti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni riguardo alle navi requisite a noleggiate dallo Stato, resta fermo quanto dispone l'art. 9 del decreto 15 maggio 1917, n. 874.
Per i redditi dipendenti da indennita' corrisposte dallo Stato a sensi del decreto 7 gennaio 1917, n. 74, modificato con l'altro decreto 17 maggio 1917, n. 845, non occorre il deposito prescritto dal presente articolo, e si procede a sensi dell'art. 26 del presente testo unico.
Se entro i termini e con le condizioni previste dall'articolo precedente viene effettuato l'acquisto o la costruzione delle navi, il deposito di garanzia si svincola a favore del contribuente intestatario mediante decreto da emettersi dal ministro dei trasporti d'accordo con quello delle finanze; nel caso di invesimento delle indennita' corrisposte dallo Stato il ministro delle finanze, sentito quello dei trasporti, dispone la restituzione della sovraimposta gia' introitata per ritenuta.
Qualora i detti termini e condizioni non siano osservati, la somma depositata viene introitata dallo Stato con decreto dei ministri stessi.

Art. 16

Art. 16.
Nei casi di accertamenti gia' definitivi ed iscritti a ruolo alla data di pubblicazione del presente testo unico, agli eventuali sgravi di imposta e di sovrimposta che fossero dovuti in applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli da 10 a 14, viene provveduto mediante compensazione colla imposta e sovrimposta dovute sui redditi realizzati nel periodo immediatamente successivo, ed in mancanza od insufficienza di queste, mediante apposita liquidazione di rimborso.
Qualsiasi diritto a tale rimborso della imposta e della sovrimposta, rimane prescritto col 31 dicembre 1918.

Art. 17

Art. 17.
L'accertamento del nuovo o maggiore reddito agli effetti dell'articolo 1 e' demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facolta' loro attribuite dall' articolo 27 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , per la imposta di ricchezza mobile. ((3))
Ai fini degli accertamenti e delle rettifiche e' data facolta' agli agenti di richiedere l'esibizione e di procedere ad ispezione dei registri tanto dei privati che delle societa' sotto qualsiasi forma costituite. ((3))
L'autorizzazione a valersi di tale facolta' sara' di volta in volta concessa dall'intendente di finanza della provincia su richiesta dell'agenzia. ((3))
Facolta' identiche a quelle degli agenti sono date, nei casi di contestazione, alle Commissioni amministrative di cui al susseguente art. 23, alle quali non e' pero' esteso l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza.
Per il rifiuto o pel ritardo ad esibire i registri oltre il termine fissato od a permetterne l'ispezione, i contribuenti, privati e societa', incorreranno in una penalita' fissa di L. 200, oltre ad una sopratassa pari al terzo della sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato, da applicarsi l'una e l'altra colle modalita' stabilite nel susseguente art. 22.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 237 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono estese agli agenti delle imposte ed alle Commissioni amministrative di cui agli articoli 42 , 46 e 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), sulla imposta di ricchezza mobile, le facolta', di cui all'articolo 17, comma 1°, 2° e 3° del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta e la sovrimposta sui profitti di guerra approvate con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971 , in quanto occorra per l'applicazione dell'imposta stabilita col presente decreto".

Art. 18

Art. 18.
Tutti coloro, privati, societa' ed enti morali, i quali abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.
Per i redditi realizzati nel 1917 le dichiarazioni devono essere presentate entro il 15 marzo 1918 e per quelli realizzati nel 1918 entro il 15 marzo 1919. ((4))
Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base al bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei singoli bilanci.
Le Societa', le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi di assicurazione debbono, in caso di perdita di navi assicurate, presentare all'agenzia delle imposte del luogo in cui hanno la loro sede, ed entro otto giorni dalla data della liquidazione dell'indennizzo, una denuncia contenente l'indicazione del nome, cognome e domicilio dell'armatore o proprietario della nave, del nome e della portata della nave nonche' dell'ammontare del valore assicurato per la nave e del relativo premio di assicurazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 654 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le disposizioni contenute nel testo unico approvato con Nostro decreto 14 giugno 1917, n. 971 e nei Nostri decreti 1° ottobre 1917, n. 1562, 29 novembre 1917, numero 1934 e 10 gennaio 1918, n. 84, sono applicabili ai nuovi ed ai maggiori redditi realizzati sino al 31 dicembre 1919.
Per i redditi realizzati nel 1919 le dichiarazioni prescritte dall'art. 18 del suindicato testo unico devono essere presentate entro il 15 marzo 1920".

Art. 19

Art. 19.
Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, societa' od enti, potranno, dalle agenzie essere rettificate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato.
Per le Societa' od enti di cui, all' art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , il cui accertamento deve essere basato su piu' bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denuncia relativa, all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del reddito di guerra nei singoli periodi di accertamento dei quali all'articolo 1 del presente testo unico.
Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione, le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 20

Art. 20.
Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 18, incorre in una soprattassa, pari alla sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato in seguito alle decisioni delle Commissioni di cui al susseguente articolo 23.
Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una soprattassa pari alla differenza tra la sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.
Quando pero' il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia ed il contribuente, la soprattassa per omessa, tardiva od infedele dichiarazione viene condonata.
Per la mancata presentazione delle denuncie di cui agli articoli 13 e 18 ultimo capoverso, le Societa', le Compagnie, i Sindacati e i Consorzi sono passibili di una penalita' di L. 1000.

Art. 21

Art. 21.
I capi degli uffici governativi, civili e militari nonche' degli uffici provinciali e comunali, ed i rappresentanti degli enti pubblici od esercenti un pubblico servizio, devono fornire agli agenti delle poste tutte le notizie di cui agli effetti dell'applicazione del presente testo unico, fossero richiesti. E' derogata qualsiasi contraria disposizione di legge.
Uguale obbligo e' fatto agli intermediari privati per i contratti conclusi con il loro intervento.
I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui al presente articolo nel termine indicato nelle singole richieste, termine che in ogni modo non puo' essere inferiore a 10 giorni, o forniscano notizie inesatte ed incomplete, incorrono in una penalita' fissa di L. 100 per ogni trasgressione.
Ad uguale penalita' soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall' art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 .

Art. 22

Art. 22.
L'applicazione tanto delle soprattasse quanto delle penalita' di cui ai precedenti articoli sara' fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso, tostoche' la imposta e la sovraimposta siano divenute definitive.
Contro l'applicazione delle soprattasse e delle penalita' e' ammesso soltanto ricorso, entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto, al Ministero delle finanze.
Alla riscossione di esse si provvede, con le norme fissate per la riscossione della imposta e della sovraimposta di cui al presente testo unico.

Art. 23

Art. 23.
Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposte dall'agenzia, sia per il reddito ordinario di cui al secondo comma dell'art. 4, sia per quello realizzato in conseguenza della guerra, e' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, alla quale sara' aggiunto come membro effettivo, o con diritto di voto in ogni caso, l'intendente di finanza della Provincia, o chi ne fa lo veci.
Contro la decisione della Commissione provinciale e' ammesso in secondo grado, il ricorso per qualsiasi motivo alla Commissione centrale di cui all' art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , per l'imposta di ricchezza mobile.
E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.
Le Commissioni provinciali e centrale possono valersi di tutte le facolta' di cui agli articoli 37 e 43 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , sull'imposta di ricchezza mobile.

Art. 24

Art. 24.
Le Commissioni devono possibilmente procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C) approvata con decreto Ministeriale 5 settembre 1877; e quando si tratti di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni, possono richiedere l'intervento di funzionari civili o militari o di altre persone pratiche nella materia, i quali avranno soltanto voto consultivo.
Gli agenti delle imposte per gli accertamenti da essi rispettivamente promossi ed in loro vece l'ispettore delle imposte della Provincia, possono intervenire, con voto consultivo, alle sedute della Commissione provinciale. Gli agenti titolari degli uffici esterni possono sono essere rappresentati anche dall'agente superiore del capoluogo della Provincia.

Art. 25

Art. 25.
La imposta e la sovraimposta accertate in dipendenza del precedente testo unico vengono di regola iscritte nei ruoli da pubblicarsi nelle stesse epoche fissate per la pubblicazione dei ruoli delle imposte dirette. Possono pero', occorrendo, compilarsi in ogni tempo ruoli straordinari: in questo caso la pubblicazione e' fatta mediante notifica ad ogni inscritto nei ruoli stessi di apposito avviso, il quale tiene luogo anche della cartella che deve notificarsi dagli esattori delle imposte ai sensi dell'art. 25 del testo unico di legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n 231 ; detto avviso dovra' notificarsi almeno venti giorni prima della scadenza della prima rata da pagarsi.
La imposta e la sovraimposta sui redditi di guerra vengono riscosse in sei rate bimestrali, qualunque sia la data dalla loro iscrizione a ruolo, e sono iscritte in un unico ruolo anche se la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari. Il ministro delle finanze, quando speciali circostanze lo richiedano, puo' disporre che le somme dovute siano ripartite in meno di sei rate. Per la riscossione gli esattori hanno facolta' di agire sugli immobili del debitore anche prima della esecuzione sui beni mobili. Gli atti esecutivi devono in ogni caso essere iniziati al piu' tardi entro trenta giorni dalla scadenza dell'ultimo giorno della rata non pagata.

Art. 26

Art. 26.
Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, indipendentemente dalla imposta e sovrimposta dovute in rapporto all'assicurazione libera, l'imposta e la sovrimposta dovute sulla indennita' corrisposta dallo Stato vengono percette mediante ritenuta diretta colle norme stabilite per la applicazione della imposta di ricchezza mobile di cui agli articoli 11 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , e 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339 .
Contro l'applicazione della ritenuta suddetta e' ammesso, nei sei mesi dalla data del pagamento dell'indennizzo, il ricorso al Ministero delle finanze; e contro la decisione ministeriale potranno i contribuenti ricorrere, entro venti giorni dalla notificazione della decisione stessa, alla Commissione centrale, istituita, per la risoluzione dei ricorsi relativi all'imposta di ricchezza mobile, dall' art.48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 .
E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.

Art. 27

Art. 27.
I cessionari (privati, Societa' od altri enti) di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'imposta o della sovrimposta gravanti i redditi dei precedenti esercenti la azienda ceduta, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore alla iscrizione a ruolo dei redditi di cui trattasi.
Agli effetti del presente articolo si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda gia' esercitata dal cedente.
L'esercizio negli stessi locali dell'industria o del commercio gia' esercitati da altri, costituisce presunzione della cessione agli effetti del presente articolo.

Art. 28

Art. 28.
Gli amministratori delle societa' anonime ed in accomandita per azioni in carica all'atto della messa in liquidazione della societa' di cui fanno parte; quelli che lo siano stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono in proprio solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta nonche' delle penalita' e soprattasse dovute in forza del presente testo unico, qualunque sia l'epoca dello accertamento e della iscrizione a ruolo dei redditi relativi.
Sono pure solidalmente responsabili delle imposte e sovrimposte sule riserve speciali di cui all'art. 3 del decreto 7 febbraio 1916 n. 123.
Le Societa', Compagnie, Sindacati e Consorzi di assicurazione che non effettuino il deposito prescritto dall'art. 13 del presente testo unico, divengono solidalmente responsabili della imposta e della sovrimposta dovuta dall'armatore o dal proprietario della nave.

Art. 29

Art. 29.
L'intendente di finanza, qualora ritenga che la riscossione della imposta e della sovrimposta, delle soprattasse e penalita' di cui al presente testo unico non sia sufficientemente garantita dalla cauzione dell'esattore, puo' disporre che le somme dovute per detti titoli da determinati contribuenti vengano pagate direttamente al ricevitore provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 .

Art. 30

Art. 30.
L'intendente notifica agli interessati il provvedimento di cui al precedente articolo con le modalita' stabilite per la notificazione degli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile, diffidandoli che non saranno ritenuti validi i pagamenti da essi o per loro conto fatti agli esattori dopo tale notificazione.
Del provvedimento stesso l'intendente da' notizia all'esattore accordandogli una tolleranza sui versamenti uguale all'ammontare
delle quote d'imposta da pagarsi dai contribuenti direttamente ai ricevitori provinciali.
Gli esattori che non abbiano avuto dai contribuenti, nel termine di cui al citato art. 82 della legge di riscossione, la quietanza dell'imposta pagata al ricevitore provinciale, sono tenuti a compiere senz'altro gli atti esecutivi contro i debitori morosi, in mancanza di che l'intendente deve revocare la tolleranza.

Art. 31

Art. 31.
Per quanto non sia diversamente disposto dal presente testo unico si applicano per l'accertamento e la riscossione della sovrimposta di cui all'art. 1 le disposizioni vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 32

Art. 32.
Al ministro delle finanze e' data facolta' di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente testo unico.
Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.
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