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042U0357

IT - Testi Unici

042U0357

Testo unico (REGIO DECRETO 09 marzo 1942 n. 357)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/1942 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'articolo unico della legge 29 dicembre 1941-XX n. 1469, che autorizza il Governo del Re a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n, 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato il testo unico, allegato al presento decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, delle disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione, di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, convertiti rispettivamente in legge, con modificazioni con le leggi 29 dicembre 1941-XX, nn. 1468 e 1469.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 83. - MANCINI

Art. 1

ALLEGATO
Testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione.
Art. 1.
Sul maggiore valore conseguito nelle cessioni di azioni e di altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale di societa' commerciali e delle societa' civili considerate nell'art. 229 del codice di commercio, ovvero di quote o di carature, comunque denominate, delle societa' commerciali e delle societa' civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano cedibili con effetto verso la Societa', siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, e' dovuta un'imposta proporzionale nella misura uniforme del 20 per cento, salvo il disposto del successivo art. 12.
La detta imposta si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma del successivo art. 17.
L'imposta e' a carico del venditore.

Art. 2

Art. 2.
I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali; che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.
Le caratteristiche, le modalita', e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3

Art. 3.
Il maggior valore soggetto ad imposta per i titoli di cui all'art. 1, quotati in borsa, e' quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:
1. Per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento e' costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 delle varie borse presso le quali il titolo e' stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940-XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento e' costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII, il valore di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo e' quotato, piu' vicina alla sede della societa', con le norme di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.
2. Per le cessioni di titoli, acquistati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima del 20 luglio 1941, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, il valore di riferimento e' costituito dall'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da un agente di cambio o da un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 o da foglietto bollato registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito di cui sopra, nel periodo dal 20 al 29 luglio 1941-XIX, a norma dell'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.
In caso contrario il valore di riferimento e' costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al precedente numero 1.
3. Per la cessione di titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, il valore di riferimento e' costituito dal prezzo d'acquisto che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato a norma del precedente art. 2.
4. Nei casi in cui il valore di riferimento e' costituito dal prezzo di acquisto, devono essere annotati sul foglietto bollato di cessione gli estremi del foglietto bollato di acquisto.
Qualora la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, ovvero titoli acquistati nel periodo corrente dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941, per i quali ultimi non vengano indicati gli estremi del foglietto bollato di acquisto, sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, che i titoli sono stati acquistati nei periodi suindicati.
5. Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto o successivamente al 30 settembre 1940-XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento deve essere rettificato nella stessa proporzione del valore nominale unitario.
6. Per i contratti posti in essere senza, l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa piu' vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione.
7. Sui foglietti bollati prescritti per le contrattazioni dei titoli di cui al precedente art. 1 deve essere in ogni caso indicato il valore di riferimento, il maggior valore imponibile e l'importo totale dell'imposta.
8. Le frazioni di lira risultanti dalla liquidazione complessiva dell'imposta, non superiori a centesimi cinquanta vanno abbandonate: quelle superiori sono arrotondate a lira intera.
9. L'imposta e' dovuta anche per le cessioni dei titoli di cui all'art. 1 poste essere mediante atto pubblico o scrittura privata registrata ed e' liquidata e riscossa, indipendentemente da quella di registro, dagli Uffici del registro all'atto della registrazione, osservate le norme vigenti in materia di imposta di registro.
10. La media dei prezzi di compenso costituente il valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma del presente articolo, e' determinata con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 4

Art. 4.
Non sono soggetti all'imposta di cui al precedente art. 1, i trasferimenti provvisori di titoli per riporto finanziario e le operazioni di riporto costituenti semplice proroga senza liquidazione di differenza di prezzo.

Art. 5

Art. 5.
Nelle vendite a premio di titoli azionari quotati la borsa, qualora il compratore non ritiri i titoli, l'imposta di cui all'art. 1 e' dovuta sull'importo del premio pattuito ed e' a carico di chi incassa il premio.

Art. 6

Art. 6.
Per le vendite allo scoperto di titoli azionari quotati in borsa, l'imposta di cui all'art. 1, e' dovuta sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello successivo di acquisto, solo quando tale differenza risulti attiva per il venditore allo scoperto, a condizione che siano osservate le seguenti formalita':
a) che tanto l'operazione di vendita allo scoperto quanto quella di acquisto dei titoli a copertura siano fatte a mezzo dello stesso agente di cambio od anche di una stessa azienda di credito, sempre che si tratti di azienda iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n, 1607 o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze;
b) che sul foglietto bollato di vendita allo scoperto sia espressamente dichiarato dall'intermediario che trattasi di vendita allo scoperto;
c) che sul foglietto bollato d'acquisto dei titoli siano riportati gli estremi del foglietto bollato di vendita allo scoperto con dichiarazione che l'acquisto e' fatto a copertura di tale vendita,
Ove non siano osservate le formalita' sopra indicate, l'imposta e' dovuta all'atto della vendita allo scoperto ed il valore di riferimento e' in ogni caso costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.
Sono parificate alle vendite allo scoperto le vendite di titoli acquistati a premio, effettuate prima che abbia avuto luogo la « risposta premi».

Art. 7

Art. 7.
Le societa' che al 19 luglio 1941-XIX, data dl pubblicazione del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, si trovavano ammesse alla quotazione ufficiale delle loro azioni in borsa, non possono ottenere la cessazione della quotazione stessa se non in base ad autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 8

Art. 8.
Nel caso di titoli azionari ammessi alla quotazione in borsa a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, si assume come valore di riferimento, per la prima cessione di tali titoli, quello risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.
Ove la prima vendita successiva all'ammissione del titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-X1X, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento e' costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma del precedente art.
2.
Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dal 13 gennaio 1942-XX data di entrata in vigore delle leggi 29 dicembre 1941-XX, numero 1468 e 1460, che hanno convertito in legge rispettivamente i Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, numero 647 e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato d'acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra, azienda di credito o un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 9

Art. 9.
Per gli enti e le societa' tassati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta sul plusvalore pagata in applicazione delle norme contenute nel presente titolo, per le operazioni compiute in ciascun esercizio, si considera spesa deducibile agli effetti della determinazione dell'imponibile all'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati in conseguenza della guerra di cui alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, fino al limite dei redditi conseguiti nell'esercizio stesso per dette operazioni.

Art. 10

Art. 10.
Il maggior valore soggetto all'imposta di cui all'articolo 1, nel caso di cessione di titoli azionari non quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, e' costituito dallo differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:
a) per i titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-X1X,n. 647, dal prezzo d'acquisto risultante dal relativo foglietto bollato, la cui emissione e' obbligatoria a norma del precedente art. 2.
Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia luogo senza l'intervento come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento e' costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli;
b) per i titoli acquistati anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Art. 11

Art. 11.
I contratti di cui all'art. 2 che hanno per oggetto a titoli azionari o quote o carature di societa' immobiliari non quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere conclusi in ogni caso con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , o di altre aziende di credito a cio' appositamente autorizzate dal Ministro per le finanze.
L'agente di cambio o l'azienda di credito appone sui foglietti dai quali risulta il contratto, la propria sottoscrizione e timbro e annota la contrattazione entro il giorno stesso in cui essa e' avvenuta, in appositi moduli conformi al tipo che sara' stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'agente di cambio o l'azienda di credito deve trasmettere al competente Ufficio del registro i moduli compilati nel mese precedente a norma del presente comma, insieme ad un elenco riepilogativo degli Messi datato e sottoscritto.

Art. 12

Art. 12.
Le cessioni di titoli azionari, di quote o carature di societa' immobiliari non quotati in borsa, sono soggette all'imposta sul maggior valore di cui all'art. 1, nella misura proporzionale uniforme del sessanta per cento.
Il maggior valore imponibile e' costituito dalla differenza fra il valore del titolo, resosi definitivo per l'esercizio 1938, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e il prezzo di cessione.
Gli Uffici del registro hanno facolta' di accertare la eventuale sussistenza del detto maggior valore, ove questo non risulti dal foglietto bollato di cessione, ovvero la congruita' di quello che dallo stesso foglietto risulta assoggettato ad imposta. A tale fine gli Uffici del registro, entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, devono richiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa piu' vicina alla sede della societa' che ha emesso i titoli, la valutazione del titolo alla data della cessione.
Contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ove essa sia dall'ufficio notificata al contribuente, e' ammesso il ricorso, sia da parte del contribuente che da parte dell'ufficio, al Collegio peritale di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.
Per quanto riguarda la valutazione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, la procedura da seguire dagli Uffici del registro, il ricorso al Collegio peritale e la liquidazione ed il pagamento dell'imposta dovuta e della eventuale sovrimposta di negoziazione di cui al successivo art. 17, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, quarto, quinto e sesto comma, all'art. 10, primo e secondo comma, e all'art. 17, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.
Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione dal Comitato. Qualora invece nel prescritto termine non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente e' obbligato a pagare la dovuta imposta sul plusvalore e la eventuale sovrimposta di negoziazione di cui al successivo art. 17, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere al Collegio.

Art. 13

Art. 13.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente art. 12, per le societa' immobiliari costituite a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, si assume come valore di riferimento il valore nominale, se la cessione dei titoli, quote o carature, ha luogo anteriormente alla prima valutazione, resasi definitiva, dei titoli stessi, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agii effetti dell'imposta di negoziazione. Per la prima cessione effettuata successivamente, si assume come valore di riferimento quello risultante dalla prima valutazione suddetta.
Nel caso di cessione di titoli, quote o carature, che abbiano formato oggetto di precedente cessione con foglietto bollato posto in essere a norma dei precedenti articoli 2 e 11, il valore di riferimento e' costituito da quello definitivamente accertato per la cessione risultante dal foglietto bollato medesimo.
Nel caso di compromessi o di scritture private non registrate anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, portanti vendita od impegno o promessa di vendita o di acquisto di titoli azionari o di quote o carature di societa' immobiliari non quotati in borsa, anche se contengano il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti puo' risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plus valore eventualmente dovuta.
Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio previa registrazione con imposta fissa, salvo l'applicazione delle imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sopratassa.
Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate scritture di vendita o di impegno o promessa di vendita o di acquisto effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenza.
Ove invece la sentenza confermi la cessione dei titoli, e' dovuta anche l'imposta speciale sul plusvalore di cui al precedente art. 12.

Art. 14

Art. 14.
Per societa' immobiliari, agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 11, 12 e 13, si intendono le societa' aventi per oggetto prevalentemente il commercio o l'amministrazione dei beni immobili di proprieta' della societa' e quelle il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, escluse le societa' che adibiscono gli immobili di loro proprieta' direttamente per l'esercizio della propria attivita' commerciale o industriale.
Sulle controversie riguardanti la natura di societa' immobiliare ai sensi del precedente comma decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, al quale il contribuente puo' ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione, da parte dell'Ufficio del registro, dell'avviso di accertamento del valore patrimoniale rappresentato dal titolo.

Art. 15

Art. 15.
Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, gia' prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle societa' immobiliari di cui al precedente art. 14.
Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.
Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero societa' od enti, a condizione, in quest'ultimo caso, che tanto le societa' quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge sopra citata 23 marzo 1940, n. 283.

Art. 16

Art. 16.
Nel caso di cessioni aventi per oggetto titoli azionari, quotati in borsa, di societa' che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 30 settembre 1940-XVIII, come pure nel caso di cessioni aventi per oggetto l'intero pacchetto di titoli azionari, di quote o carature, non quotati in borsa, di societa' che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 31 dicembre 1938, e' data facolta' al Ministro per le finanze di stabilire, con propria insindacabile determinazione su domanda delle societa' interessate, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 12, un valore di riferimento diverso, rispettivamente, da quello costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al n. 1 del precedente art. 3, da quello stabilito alla lettera b) del precedente art. 10 da quello stabilito dal secondo comma del precedente art. 12.
La determinazione del Ministro per le finanze e' adottata previo parere del Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

Art. 17

Art. 17.
Indipendentemente dall'imposta sul plusvalore di cui ai precedenti articoli 1 e 12, per ogni cessione dei titoli azionari, quote o carature indicati all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli, quote o carature non quotati in borsa delle societa' immobiliari di cui al precedente art. 11, e' dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso. per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta e' stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.
La sovrimposta di negoziazione di cui al presente articolo e' a carico esclusivo del compratore.
(1)(2)(3)(4)(5)(6) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 4 dicembre 1942, n. 1398 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in borsa, di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357, e' stabilita, salva l'eccezione di cui al successivo art. 2, nella misura del 4 per cento e si applica sul valore pieno di cessione dei titoli, il quale, peraltro, non potra' essere inferiore a quello risultante dalla piu' recente valutazione dei titoli stessi divenuta definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, od al nominale se si tratta di titoli non valutati". -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio D.L. 29 marzo 1943, n. 129 convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 nel modificare l' art. 1, comma 1 del Regio D.L. 4 dicembre 1942, n. 1398 , convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'aliquota della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari non quotati in Borsa di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 4 dicembre 1942-XXI, n. 1398, e' stabilita nella misura del 20 per cento del valore o prezzo di cessione, dedotto il valore nominale del titolo al netto delle quote non versate". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio D.Lgs. 14 maggio 1946, n. 420 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, e' soppressa." -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, soppressa col regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420 , e' ripristinata nella misura dei quattro per cento dei prezzo o valore pieno, determinato a norma dell' art. 2 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738 ." -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 marzo 1948, n.326 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato col regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154 , non si applica fino al 31 dicembre 1948:
a) alla cessione dei diritti di opzione di cui al secondo comma del citato art. 17 ed alle lettere a) e b) del primo comma dell' art. 1 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738 ;
b) alle assegnazioni di opzione, che hanno luogo nel caso di fusione e di concentrazione di societa' da parte della societa' incorporante ai propri azionisti di azioni della societa' da incorporare, contemplate dall' art. 7 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738 ." -------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 29 luglio 1949, n. 469 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154 , e successive modificazioni." -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 luglio 1950, n. 435 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dal 1 luglio 1950 e' soppressa la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari regolata dall'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 9 marzo 1942, n. 357 , e successive modificazioni, e sospesa, sino al 30 giugno 1950 con la legge 29 luglio 1949, n. 469 ."

Art. 18

Art. 18.
Le permute dei titoli azionari di cui agli articoli 1 e 11, costituiscono agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui allo stesso art. 1 ed 12, nonche' agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 17, due distinti contratti soggetti ciascuno all'imposta e sovrimposta.
Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e cio' indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni e' fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.
Sono esenti dalla imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di sui ai precedenti articoli 1 e 11.
Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, e' rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della permuta e della donazione, nella borsa piu' vicina al luogo in cui stata effettuata la permuta o la donazione medesimi.
Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione e' rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli.

Art. 19

Art. 19.
L'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 12 e la sovrimposta di negoziazione di cui al precedente articolo 17 devono essere corrisposte:
a) per le operazioni a contanti: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;
b) per le operazioni a termine, a fermo: entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;
c) per le operazioni a premio: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello stabilito per la « risposta premi » tanto per i titoli oggetto di operazioni passate a fermo, quanto per i premi, nel caso, previsto dal precedente art. 5, di mancato ritiro del titoli.
Per le contrattazioni fra privati l'imposta e la sovrimposta devono essere corrisposte in ogni caso entro il giorno non festivo successivo a quello della contrattazione.

Art. 20

Art. 20.
L'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione si corrispondono a mezzo di apposite marche doppie fino all'importo di L. 500 per ogni contratto.
Per gli importi di imposta o di sovrimposta superiori alle lire 500 per ogni contratto, l'imposta o la sovrimposta si corrispondono a mezzo del servizio dei conti correnti postali.
Fino a che non saranno poste in distribuzione le marche speciali di cui sopra al primo comma, in luogo di esse saranno usate quelle prescritte per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dalla lettera c) dell'art. 56 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.
Per il pagamento dell'imposta e della sovrimposta stabilite dal presente decreto, sia a mezzo di marche, sia a mezzo del servizio dei conti correnti postali, trovano applicazione, in quanto non derogate dal presente articolo, le norme stabilite dagli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutive dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e dal relativo regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1040-XVIII, n. 10.
Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabiliti i tipi e le caratteristiche delle marche speciali di cui al primo comma e le modalita' della loro applicazione nonche' le norme e modalita' per il pagamento della imposta e della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali anche in deroga alle disposizioni sopra richiamate vigenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 21

Art. 21.
Gli agenti di cambio, le aziende di credito, i banchieri, i commissionari di borsa, i cambiavalute ed ogni altro intermediario sono solidalmente responsabili con il loro cliente per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione.
Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore e' solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta sul plusvalore ed il venditore e' solidalmente responsabile col compratore per il pagamento della sovrimposta di negoziazione.

Art. 22

Art. 22.
Chiunque ponga in essere i contratti previsti dagli articoli 2 e 11 senza il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta dl negoziazione dovute a norma del presente decreto, e' punito con l'ammenda da cinque a dieci volte l'imposta o la sovrimposta non corrisposta.
L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore o dei compratore rispettivamente per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione, nonche' in confronto degli intermediari.
Per l'omessa annotazione sul foglietto bollato delle indicazioni prescritte, negli articoli 3 e 11 le parti e gli intermediari sono soggetti, in solido, alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.
Nella stessa pena pecuniaria incorrono gli agenti di cambio e le aziende di credito per l'omessa annotazione e trasmissione, nei termini stabiliti dei documenti di cui all'art. 11.
La pena dell'ammenda stabilita dall' art. 17, comma primo e quarto , e dall' art. 20, comma primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e' sostituita dalla pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 e quella comminata, dall'art. 17, comma sesto, dello stesso Regio decreto, e' sostituita dalla pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.
Le pene pecuniarie di cui al comma precedente si applicano anche ai fini del presente decreto.
Quando l'imposta o la sovrimposta, qualunque ne sia la forma del pagamento, siano state corrisposte oltre i termini stabiliti dall'art. 19, ma prima dell'accertamento della violazione, le parti e gli intermediari, anziche' nella pena dell'ammenda prevista nel comma primo, incorrono solidalmente nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta o sovrimposta dovuta.
Per l'omesso pagamento della maggiore imposta o sovrimposta dovuta a norma degli articoli 12 e 17, nel termine richiamato nel penultimo comma del detto articolo 12 ed in quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, il contribuente incorre nella sopra-tassa pari al 10 per cento dell'imposta e sovrimposta non versate.

Art. 23

Art. 23.
Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta o della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con l'applicazione di marche, e' soggetto, anche quando ricorra al frazionamento del prezzo o valore imponibile costituente un'unica cessione, alla pena pecuniaria da un decimo alla meta' della somma corrispondente all'imposta o alla sovrimposta irregolarmente corrisposta. E' altresi' soggetto, a titolo di refusione d'aggio, al pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate.
Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta o della sovrimposta con postagiro tratto sul proprio conto corrente, lo effettui invece mediante versamento diretto all'ufficio postale, e' soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un ventesimo e non superiore ad un quarto della imposta o della sovrimposta corrisposta.
irregolarmente.
Per la omessa apertura del conto corrente postale e relativa costituzione del deposito vincolato, nei modi e nei termini stabiliti col decreto del Ministro per le finanze previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 20, e' applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore all'ammontare della somma non depositata.
L'intestatario del conto corrente, il quale riduca il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma delle disposizioni stabilite col decreto del Ministro per le finanze sopra richiamato, e non lo reintegri nel termine prescritto dallo stesso decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo non inferiore alla meta' della somma occorrente per reintegrare il deposito ad un massimo pari all'ammontare della stessa somma.

Art. 24

Art. 24.
Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta o della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta o della sovrimposta, di avere corrisposto l'imposta o la sovrimposta medesima in effetti non pagata, e' punito con la multa fino a lire tremila, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal codice penale e dal presente decreto.

Art. 25

Art. 25.
Nei casi di violazione di eccezionale gravita', ovvero di abituale violazione, puo' essere disposta dal Ministro per le finanze l'esclusione permanente dalle borse del Regno dei contravventori, contraenti, o intermediari. Per gli agenti di cambio puo' essere inoltre disposta la sospensione e la revoca della carica.
La sanzione di cui al comma precedente e' stabilita in aggiunta a quelle prevedute dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929- VII, n. 4.

Art. 26

Art. 26.
Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dagli articoli 22, 23, 24 e 25, chiunque pone in essere i contratti di cui all'art. 2 senza l'impiego degli appositi foglietti bollati, quando questi siano obbligatori ai sensi dello stesso articolo, ovvero senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda, di credito, nel caso preveduto dall'art. 11, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se il fatto e' di lieve entita' in luogo della pena della reclusione si applica la multa da L. 500 a L. 5000.
Per la repressione delle violazioni alle disposizioni del presente decreto trova applicazione la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 27

Art. 27.
E' ammesso il rimborso dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione di cui al presente decreto, erroneamente corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in base a documentata istanza da prodursi al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di tre mesi dall'effettuato pagamento della imposta o della sovrimposta. La domanda, quando la operazione e' stata effettuata con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, deve essere presentata dall'agente di cambio o dall'azienda di credito, sottoscritta per adesione anche dall'interessato, la cui firma deve essere dichiarata autentica con attestazione, esente da ogni tassa, dello stesso agente di cambio od azienda di credito istante. In questo caso il rimborso e' effettuato a favore dell'agente di cambio od azienda di credito che ha prodotto l'istanza.

Art. 28

Art. 28.
L'azione della finanza per il conseguimento dell'imposta sul plusvalore, della sovrimposta di negoziazione e delle sopratasse relative, dovute a norma del presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.
Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione di sopratasse indebitamente corrisposte.
Non e' ammesso rimborso per l'imposta e per la sovrimposta pagata a mezzo di marche.
La compiuta prescrizione del diritto della finanza non autorizza peraltro l'uso o la produzione, dei foglietti bollati irregolari agli effetti del presente decreto senza il pagamento dell'imposta, della sovrimposta, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

Art. 29

Art. 29.
Il credito dello Stato per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione non corrisposte a norma del presente decreto e per le eventuali sopra-tasse incorse e' privilegiato sulla generalita' dei mobili dei suoi debitori.
Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell' art. 1957 del Codice civile , al quale e' tuttavia posposto.

Art. 30

Art. 30.
L'imposta di negoziazione di cui ai, numeri 2 e 3 della tariffa allegato A al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e' stabilita, con effetto dall'anno 1942, nella misura uniforme del sei per mille.

Art. 31

Art. 31.
L'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari stabilite dal presente decreto sono dovute indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, mnodificato dall'articolo precedente e' dalle tasse di bollo sui contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 .
Trovano applicazione nei riguardi dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione di cui al presente decreto tutte le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni che non siano incompatibili con quelle stabilite nel presente decreto.
L'ultimo comma dell'art. 13 del citato R. decreto 30 dicembre 1923.
n. 3278, e' abrogato.

Art. 32

Art. 32.
Sino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati, previsti dall'art. 2, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , modificato dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato H, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, numero 1027;

Art. 33

Art. 33.
E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti alla applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui al presente decreto.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per le finanza
DI REVEL
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