004G0079
004G0079
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003 n. 398)
Art. 1 - (L) Oggetto
(L)
Oggetto 1. Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato. Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 76 della Costituzione e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 14 , 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere».
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
3-4-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 :
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi dell' art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4-5. (Omissis).
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a)-n) (Omissis);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
«7-bis) (Omissis);
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge n. 50 del 1999 .
«Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell' art. 4, comma 4 , e nell' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all' art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ;
e) nel codice civile , in riferimento all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile , in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall' art. 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266 ;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell' art. 14 e dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti dall' art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'art. 14, primo comma, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 , al Consiglio di Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, numero 3, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25 , della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.».
L'art. 7 sopra riportato e' stato abrogato dall' art. 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229 , infra trascritto, che, tuttavia, fa salve talune procedure gia' avviate.
- Si trascrive il testo dell'allegato 3 alla legge n. 50 del 1999 (come modificato dall' art.1, comma 6, lettera o), della legge n. 340 del 2000 , sopra riportato):
«Allegato 3 (articolo 7, comma 1) MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
1-7-bis) (Omissis);
7-ter) Debito pubblico;
7-quater)-9-bis) (Omissis).».
- Il testo del comma 3 dell'art. 23 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , e' il seguente:
«Art. 23 (Abrogazioni). - 1-2. (Omissis).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l' art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 . Le procedure avviate ai sensi del citato art. 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-7. (Omissis).»
Art. 2 - (L-R) Definizioni
(L-R)
Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; ((8)) b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
i) Fondo: il "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
l) conto disponibilita': il conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria";
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell' articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
r) societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
v) separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria (L-R).
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La definizione di strumenti finanziari contenuta nell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , deve intendersi riferita agli strumenti finanziari elencati nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Art. 3
Emissione ((e gestione)) 1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) di disporre l'emissione di tranche di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi. I titoli emessi per essere destinati al detto portafoglio concorrono alla formazione del limite annualmente stabilito con la legge di approvazione del bilancio dello Stato soltanto nel momento in cui sono collocati sul mercato mediante le suddette operazioni ((. Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5)) ;
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
(( 1-bis. Il Tesoro e' autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia e' costituita da titoli di Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilita' liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidita', intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' applicative del presente comma. (L) )) 2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4 - (L). Strumenti finanziari
(L).
Strumenti finanziari 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile . (L).
Nota all'art. 4:
- Il titolo V del libro IV del codice civile disciplina i titoli di credito (capo I, disposizioni generali; capo II, titoli al portatore; capo III, titoli all'ordine; capo IV, titoli nominativi).
Art. 5
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483 , il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto ((disponibilita')) vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
((5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilita' e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita' di movimentazione della liquidita' attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro e' stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilita', anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o piu' intermediari finanziari, nonche' stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L) )) 6. ((Sul conto disponibilita' e sui conti ad esso assimilabili)) , nonche' sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. ((Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilita', dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento)) . (L).
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si applicano le disposizioni del comma 6. (L)
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 .
8. Il conto ((disponibilita')) non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 .
Art. 6 - (L) Denominazione del debito pubblico interno
(L)
Denominazione del debito pubblico interno 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7 - (L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
(L)
Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
Art. 8 - (L) Pagamenti di debito pubblico
(L)
Pagamenti di debito pubblico 1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'. (L).
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
CAPO II Capo I Gestione Sezione I Disposizioni generali
Art. 9 - (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
(R)
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante 1. Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
Art. 10 - (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
(L)
Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11 - (L) Sistema di gestione accentrata
(L)
Sistema di gestione accentrata 1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).
2. Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12 - (L) Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
(L)
Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario 1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).
3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
Nota all'art. 12:
- Nelle note all'art. 2 e' riportato l'oggetto del decreto legislativo n. 58 del 1998 .
Art. 13 - (L) Compiti dell'intermediario
(L)
Compiti dell'intermediario 1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
2. Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).
Art. 14 - (L) Diritti del titolare del conto
(L)
Diritti del titolare del conto 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15 - (L) Costituzione di vincoli
(L)
Costituzione di vincoli 1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
Art. 16 - (L) Responsabilita' dell'intermediario
(L)
Responsabilita' dell'intermediario 1. L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).
Art. 17 - (L) Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
(L)
Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato 1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Tesoro. (L).
Art. 18 - (L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
(L)
Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato 1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19 - (L) Conservazione dei documenti
(L)
Conservazione dei documenti 1. I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20 - (L) Pagamento di valori
(L)
Pagamento di valori 1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
CAPO III Sezione II Prescrizione
Art. 21 - (L) Prescrizione degli interessi e del capitale
(L)
Prescrizione degli interessi e del capitale 1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).
Art. 22 - (L) Interruzione della prescrizione
(L)
Interruzione della prescrizione 1. La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile , nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).
2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23 - (L) Termini di prescrizione
(L)
Termini di prescrizione 1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile .
CAPO IV Sezione III Gestione accentrata
Art. 24
Individuazione delle societa' di gestione accentrata
1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell' articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R). ((8)) 2. Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall' articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998 , inoltrano domanda al Ministero. (R). ((8)) 3. Il Ministero individua la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:
a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni di euro;
b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;
c) operativita' con altre societa' di gestione accentrata;
d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali;
e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998 ; ((8)) f) intermediari ammessi al sistema;
g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R).
4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni. (R).
5. Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R).
6. Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) che "All' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , i rinvii agli articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , devono intendersi riferiti come segue:
a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II;
b) al comma 2, a vece di «dall' articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998 », leggasi «dagli articoli 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016»;
c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82, comma 3".
Art. 25 - (R) Soggetti ammessi ai sistemi
(R)
Soggetti ammessi ai sistemi 1. Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).
Art. 26 - (R) Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
(R)
Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata 1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli di Stato e' regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:
a) le modalita' di verifica dei saldi dei conti di cui all'articolo 27;
b) la durata e le modalita' di rinnovo;
c) le cause, le modalita' e i termini di recesso;
d) le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2;
e)le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;
f) le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;
g) le modalita' e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;
h) le modalita' per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilita' del Fondo e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).
2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
Art. 27 - (R) Quadratura dei conti
(R)
Quadratura dei conti 1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).
2. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26.
La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).
CAPO V Capo II Mercato secondario dei titoli di Stato Sezione I Ammissione a quotazione dei titoli di Stato
Art. 28 - (R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
(R)
Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali 1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
2. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R).
3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).
Art. 29 - (R) Informazione al pubblico
(R)
Informazione al pubblico 1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).
Art. 30 - (R) Cancellazione dal listino
(R)
Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
CAPO VI Sezione II Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 35
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216))
Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 22 DICEMBRE 2009, N. 216)) CAPO VII Sezione III Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli di Stato
Art. 40 - (R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
(R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare 1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo' avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R).
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).
4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali puo' essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo massimo dei titoli che puo' formarne oggetto. (R).
Art. 41 - (R) Modalita' delle operazioni
(R)
Modalita' delle operazioni 1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
Art. 42 - (R) Caratteristiche dei titoli
(R)
Caratteristiche dei titoli 1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo 40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).
Art. 43
Lotti minimi di negoziazione
1. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati regolamentati all'ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti cedolari separate dal mantello. (R).
CAPO VIII Capo III Fondo di ammortamento Sezione I Norme sostanziali
Art. 44 - (L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
(L)
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ((1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, e' trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalita' di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L) )) 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , e successive modificazioni. (L).
Art. 45 - (L) Conferimenti al Fondo
(L)
Conferimenti al Fondo 1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita' del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita' mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all' articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539 . (L).
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).
Note all'art. 45:
- Il testo dei commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
«86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell' art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come sostituito dal comma 111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato nonche' mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla citata legge n. 86 del 1994 . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere.
87. (Comma abrogato dall' art. 4, comma 2, della legge n. 488 del 1999 ).
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati necessari alla loro individuazione e classificazione, compresi la natura, la consistenza, la destinazione urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa certificazione catastale ed una sintetica relazione sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95 nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialita'.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la costituzione di una o di piu' societa' di gestione dei fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La partecipazione nella societa' di gestione puo' essere dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante quota del capitale della societa' di gestione puo' essere sottoscritta da banche, da societa' di intermediazione mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da societa' immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta della societa' di gestione e con preavviso di almeno trenta giorni, il Ministero del tesoro convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , per procedere all'esame dei progetti presentati in base al comma 12 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dal comma 111 del presente articolo.
Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da sottoporre all'approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' le modalita' e le condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma 13 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dal comma 111, convertibili in quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a quello di cui al comma 4 del citato art. 14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, puo' assegnare una quota dei titoli speciali convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli stessi titoli. Le somme eventualmente gia' iscritte in bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra indicati sono destinate alla copertura degli oneri del servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come sostituito dal comma 111, per il potenziamento dell'attivita' istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni devono essere destinate al finanziamento degli investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l' art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386 , convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e il comma 6 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono.
Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.
99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.
100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell' art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'art. 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99.
102. I contratti sono stipulati rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. (Comma abrogato dall' art. 4, comma 7, della legge n. 488 del 1999 ).
104. (Comma abrogato dall' art. 4, comma 7, della legge n. 488 del 1999 ).
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790 , i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente.
106. E' abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come modificato dall' art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 , dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti industriali edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale . La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 , la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti per cento;
c) (lettera abrogata dall' art. 43, comma 18, della legge n. 388 del 2000 );
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell' art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403 , il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione.
Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L' art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.
Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell' art. 2359 del codice civile , neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell' art. 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collocamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. [La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15].
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Ai sensi dell' art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all' art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724 del 1994 .
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione.".
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 , nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089 . Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta;
f) (lettera abrogata dall' art. 44 della legge n. 448 del 1998 ).
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell' art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati.
115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta' all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli effetti dell' art. 2657 del codice civile :
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da parte della Direzione generale dell'Ente o dei compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai competenti uffici e conservatorie delle schede di identificazione di cui al comma 116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e predisposte dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le successive variazioni intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116 contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle finanze. Il direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la condizione di cui all' art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 , dispone con proprio decreto il trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da imposte e tasse.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996) e' il seguente:
«5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 189.000 miliardi.».
Art. 46
((Criteri e modalita' per l'utilizzo del Fondo)) 1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 )) . (L).
((2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalita' procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L) )) ((3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L) )) 4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 )) .
Art. 47 - (L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
(L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo 1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L).
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
CAPO IX Sezione II Norme procedurali
Art. 48 - (R) Utilizzi del Fondo
(R)
Utilizzi del Fondo 1. L'utilizzo delle somme disponibili sul "Fondo" viene disposto
con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalita':
a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R).
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R).
3. Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il costo delle
operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R).
4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R).
5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore
generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo ((...)) . (R).
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 )) .
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 49 - (R) Adempimento a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati
(R)
Adempimento a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati 1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni
sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.p.a per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R).
2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui
mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R).
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 50
Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari
1. L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a), deve specificare:
a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che puo' essere riacquistato;
b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;
c) il termine di regolamento delle operazioni;
d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R).
2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo
massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R).
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 51 - (R) Modalita' d'asta
(R)
Modalita' d'asta 1. L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, e' gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R).
2. Il Tesoro comunica la data e le modalita' dell'asta, nonche' la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).
3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo
ritenute non convenienti. (R).
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati".
Art. 52
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R).
2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalita'
indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:
a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).
((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 , introdotto dal comma 387, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati". CAPO X Titolo II DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capo I Disciplina transitoria della ridenominazione
Art. 53 - (R) Modalita' di ridenominazione
(R)
Modalita' di ridenominazione 1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito. (R).
2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo dei titoli emessi sul mercato interno si intende l'importo minimo sottoscrivibile in asta. (R).
3. Per i titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio minimo e' quello previsto dal relativo decreto di emissione. (R).
4. Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello Stato S.p.a. di ammontare pari a 1.500 miliardi di lire (euro 774.685,349 ) (codice titolo 26808) e' da intendersi pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28). (R).
5. La ridenominazione dei titoli risultanti delle operazioni "separazione cedolare" di cui all'articolo 40 avviene con le modalita' di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a ire lire 1.250.000 (euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
6. I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).
Art. 54 - (R) Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati
(R)
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati 1. Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro. (R).
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).
4. I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi e' effettuato applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. (R).
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R).
CAPO XI Capo II Disciplina transitoria dei titoli dematerializzati
Art. 55 - (L) Gestione
(L)
Gestione 1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)
CAPO XII Capo III Disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati
Art. 56 - (R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
(R)
Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti 1. E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).
2. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la societa' di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R).
4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).
Art. 57 - (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
(L-R)
Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) 1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R).
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione ((...)) . (L).
4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), e' rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione ((...)) . (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).
Art. 58 - (L) Liberazione dei vincoli
(L)
Liberazione dei vincoli 1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorita' competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprieta' del titolo;
f) quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
Art. 59 - (L) Cancellazione del vincolo di usufrutto
(L)
Cancellazione del vincolo di usufrutto 1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L).
2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).
Art. 60 - (L) Prova del diritto a succedere
(L)
Prova del diritto a succedere 1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico e, nel caso di piu' testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredita' o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione nonche' il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio. (L).
Art. 61 - (L) Documenti integrativi
(L)
Documenti integrativi 1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (L).
2. La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
Art. 62 - (L) Successione aperta all'estero
(L)
Successione aperta all'estero 1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).
2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. (L).
3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Art. 63 - (L) Provvedimento giudiziale
(L)
Provvedimento giudiziale 1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
2. La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
Art. 64 - (L) Successione di eredi del titolare
(L)
Successione di eredi del titolare 1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicata nell'articolo 60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
Art. 65 - (L) Legato di specie
(L)
Legato di specie 1. Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
2. Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).
Art. 66
Successione dell'avente causa
1. Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Art. 67 - (L) Riscossione di capitali con reimpiego
(L)
Riscossione di capitali con reimpiego 1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del Codice civile , atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile , nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore. (L).
Art. 68 - (L) Titoli al portatore
(L)
Titoli al portatore 1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L).
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L) -
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).
Art. 69 - (L) Opposizione su iscrizioni nominative
(L)
Opposizione su iscrizioni nominative 1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
b) controversia sul diritto a succedere;
c) fallimento del titolare;
d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
2. L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).
Art. 70 - (L) Perdita di titoli nominativi
(L)
Perdita di titoli nominativi 1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).
Art. 71 - (L) Esecuzione sui titoli nominativi
(L)
Esecuzione sui titoli nominativi 1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).
2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
Art. 72 - (L) Pignoramento e sequestro di titoli
(L)
Pignoramento e sequestro di titoli 1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
Art. 73 - (L) Comunicazione al giudice penale
(L)
Comunicazione al giudice penale 1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
Art. 74 - (L) Schede per opposizioni
(L)
Schede per opposizioni 1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L).
Art. 75 - (L) Rifiuto di eseguire operazioni
(L)
Rifiuto di eseguire operazioni 1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire il tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L).
3. Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
Art. 76 - (L) Revoca tacita del mandato
(L)
Revoca tacita del mandato 1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).
2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
Art. 77 - (L) Pubblicazioni
(L)
Pubblicazioni 1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Art. 78 - (L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
(L)
Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli 1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L).
2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall' articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204 , sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).
Nota all'art. 78:
- Il testo dell' art. 142 del regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 (Approvazione del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca), come, da ultimo, modificato dall' art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e' il seguente:
« Art. 142 ( Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 ; legge 5 luglio 1908, n. 388 ). - E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.
Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.
I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.».
CAPO XIII Capo IV Disciplina transitoria della prescrizione
Art. 79 - (L) Decorrenza dei termini di prescrizione
(L)
Decorrenza dei termini di prescrizione 1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 , mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, art. 2 , che ha integrato l' articolo 2948 del codice civile , purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).
Note all' art. 79:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449 , reca: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.».
- Il testo dell' art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 313 (Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti) e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Dopo il numero 1) dell' art. 2948 del codice civile e' inserito il seguente:
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;".».
- Il testo dell' art. 2948 del codice civile e' il seguente:
«Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.».
Art. 80 - (R) Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
(R)
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati 1. Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e secondo quanto previsto dall'articolo 13, che vengono presentati presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte di presentazione alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;
b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimita', procedera' ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le relative informazioni alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R).
3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
CAPO XIV Capo V Disposizioni finali
Art. 81
((Tutela giurisdizionale.
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . (L))).
Art. 82 - (L) Abrogazione di norme
(L)
Abrogazione di norme 1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.
Note all'art. 82:
- Gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ( Testo unico delle leggi in materia di debito pubblico ), ora abrogato, recano le seguenti rubriche: art. 1 (Gran Libro del debito pubblico); art. 4 (Prestiti iscritti nel Gran Libro); art. 5 (Iscrizioni e titoli); art. 6 (Minimo iscrivibile); art. 7 (Iscrizioni nominative); art. 8 (Iscrizioni a favore di minori o di altri amministrati); art. 9 (Iscrizioni a favore di imprese commerciali); art. 10 (Titolari dei diritti sulle iscrizioni nominative); art. 12 (Segni caratteristici dei titoli); art. 13 (Operazioni a richiesta del possessore); art. 15 (Autenticazione delle firme); art. 16 (Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio accreditati); art. 17 (Impossibilita' di sottoscrivere);
art. 18 (Trasferimento in base a decisione del giudice);
art. 24 (Operazioni di importo limitato); art. 26 (Intervento degli aventi diritto); art. 33 (Agevolazioni per il rimborso dei titoli al portatore); art. 34 (Pagamento dei premi); art. 35 (Operazioni a mezzo di istituti di credito); art. 36 (Aziende di credito abilitate); art. 37 (Consegna di titoli e pagamento di somme); art. 38 (Oggetto dei vincoli); art. 39 (Costituzione del vincolo); art. 40 (Annotazione dell'ipoteca e del vincolo); art. 41 (Limitazione dei vincoli); art. 42 (Trasporto delle annotazioni); art. 43 (Modificazioni del vincolo); art. 44 (Vendita forzata);
art. 45 (Usufrutto); art. 46 (Rinnovazione delle ipoteche);
art. 47 (Ipoteche non soggette a rinnovazione); art. 59 (Notifica di opposizioni e diffide); art. 62 (Scadenza delle rate di interessi); art. 63 (Modalita' per il pagamento degli interessi); art. 64 (Ratei di interessi);
art. 65 (Pagamento anticipato di interessi); art. 66 (Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli al portatore); art. 67 (Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli nominativi); art. 68 (Pagamento imposte dirette con cedole); art. 70 (Prescrizione dei premi); art. 72 (Ricevute e titoli provvisori); art. 74 (Divisione di rendite); art. 78 (Versamenti di titoli in sottoscrizione); art. 79 (Pagamenti o versamenti con facilitazioni); art. 81 (Consegna di titoli e valori tramite gli uffici postali); art. 83 (Cassiere e vice);
art. 84 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta);
art. 86 (Imposta di bollo); art. 87 (Tassa di concessione governativa); art. 88 (Esenzione da registrazione); art. 90 (Composizione); art. 91 (Relazione della Commissione); art. 92 (Facilitazioni in sede di rinnovazione); art. 93 (Termini di prescrizione e di decadenza); art. 94 (Legge 12 agosto 1957, n. 752 , art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n. 1359 ); art. 95 (Regolamento).
- Il decreto ministeriale 27 maggio 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1993, n. 129), gia' modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1995, ed ora abrogato, reca: «Disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato.».
Art. 83 - (L) Entrata in vigore del testo unico
(L)
Entrata in vigore del testo unico 1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2004.
Tavola di corrispondenza
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO.
TITOLO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Definizioni
Art. 3. Emissione
( Legge 27 dicembre 1953, n. 941 ; Legge 30 marzo 1981, n. 119, articoli 38 e 39 ; Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43 ; Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, art. 9 convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 237 ; Legge 26 novembre 1993, n. 483 artt. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 ; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 48, comma 1 .)
Art. 4. Strumenti finanziari
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, comma 1 )
Art. 5 . Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.
( Legge 23 dicembre 1992, n. 501, art.3, comma 8 ; Legge 26 novembre 1993, n. 483 ; Legge 28 marzo 1991, n. 104, articolo 2 )
Art. 6 . Denominazione del debito pubblico interno.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 5 )
Art. 7 . Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 15 )
Art. 8 . Pagamenti di debito pubblico.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 2 e 3 ; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2 )
CAPO I
GESTIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 9. Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 6 ; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 4)
Art. 10. Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 14 )
Art. 11 . Sistema di gestione accentrata.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli 29 e 40 )
Art. 12 . Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 30 )
Art. 13 . Compiti dell'intermediario
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 31 )
Art. 14 . Diritti del titolare del conto
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 32 )
Art. 15 . Costituzione di vincoli
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 34 )
Art. 16 . Responsabilita' dell'intermediario
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 35 )
Art. 17 . Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato.
( Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 6, articolo 2 , convertito con Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 )
Art. 18 . Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di Stato.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 73 , Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 1 )
Art. 19 . Conservazione dei documenti.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 77 ; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2 .)
Art. 20. Pagamento di valori.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 80 ; Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, articolo 1 )
SEZIONE II
PRESCRIZIONE
Art. 21. Prescrizione degli interessi e del capitale.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 69 ; Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2 ; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5 )
Art. 22 . Interruzione della prescrizione.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 71 )
Art. 23 . Termini di prescrizione.
( Articolo 2948 C. C. )
SEZIONE III
GESTIONE ACCENTRATA
Art. 24. Individuazione delle societa' di gestione accentrata
( Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 90 ; Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 2)
Art. 25. Soggetti ammessi ai sistemi
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 3)
Art. 26. Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 4)
Art. 27. Quadratura dei conti
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 6)
CAPO II
MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO
SEZIONE I
AMMISSIONEA QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO
Art. 28. Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali. ( Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articoli 1 e 2 )
Art 29 . Informazione al pubblico.
( Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n 457, articolo 3 )
Art. 30 . Cancellazione dal listino.
( Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 4 )
SEZIONE II
REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO
Art. 31. Regolamento del mercato
( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, art.61, comma 10 e articolo 63, comma 2 ; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 1 )
Art. 32 . Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato ( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 61, comma 6 ; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 2 )
Art. 33 . Specialisti in titoli di Stato
(Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n.385,articolo 23; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219 , articolo 3)
Art. 34. Societa' di gestione
( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 65 ; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 4 )
Art. 35 . Vigilanza sui mercati
( Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 5 )
Art. 36 . Informativa alla CONSOB
(Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 6 )
Art. 37 . Vigilanza sulle societa' di gestione
( Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, articolo 61, comma 2 ; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 7 )
Art. 38 . Compensazione e liquidazione
( Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 8 )
Art. 39 . Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi
delle societa' di gestione
( Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni;
Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, articolo 70 commi 2, 3, 4, 5 e 6, articolo 72, eccettuati commi 2 e 8, articolo 75;
Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 , articolo 9)
SEZIONE III
OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE
E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO
Art. 40. Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
(Decreto legislativo 1 ° aprile 1996, n.239, articolo 2, comma 1;Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 3)
Art. 41. Modalita' delle operazioni
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 5; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 3, comma 4)
Art. 42. Caratteristiche dei titoli
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 6)
Art. 43. Lotti minimi di negoziazione
(Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 7; Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, articolo 1, comma 3)
CAPO III
FONDO DI AMMORTAMENTO
SEZIONE I
NORME SOSTANZIALI
Art. 44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
( Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 2 ; Legge 24 dicembre 1993, n.
539, art. 3 comma 5 ; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2 ; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3 ; Legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 56 )
Art. 45 . Conferimenti al Fondo.
( Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 3 ; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2 ; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 181 )
Art. 46 . Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato.
( Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3278 , articolo ]; Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 4 ; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2 ; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 182 ;
Legge 16 giugno 1998, n. 184, articolo 1 )
Art. 47 . Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo.
( Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 5 )
SEZIONE II
NORME PROCEDURALI
Art. 48. Utilizzi del Fondo.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articoli 1 e 2 )
Art. 49. Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001; articolo 3)
Art. 50. Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli
intermediari
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo. 4)
Art. 51. Modalita' d'asta
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 5)
Art. 52. Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta.
(Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 6)
TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENONIINAZIONE
Art. 53. Modalita' di ridenominazione
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 7 ; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 2)
Art. 54. Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati. ( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 8 ; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articoli 3 e 5)
CAPO II
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI
Art. 55. Gestione.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 38 )
CAPO III
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO
NON ANCORA DEMATERIALIZZATI
Art. 56. Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti.
( Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 41 ; Decreto Ministeriale 21 settembre 1998; Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, articolo 1)
Art. 57. Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 11 , 14 , 28 , 29 , 31 e 32 ; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)
Art. 58. Liberazione dei vincoli.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 48 e 49 )
Art. 59 . Cancellazione del vincolo di usufrutto.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 50 e 69 )
Art. 60 . Prova del diritto a succedere.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 19 ; Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)
Art. 61 . Documenti integrativi.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 20 ; Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)
Art. 62 . Successione aperta all'estero.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 21 ; Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)
Art. 63 . Provvedimento giudiziale.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 22 )
Art. 64 . Successione di eredi del titolare.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 23 ; Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)
Art. 65 . Legato di specie.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 25 ; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)
Art. 66. Successione dell'avente causa.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 27 ; Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403 ; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)
Art. 67. Riscossione di capitali con reimpiego.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 30 )
Art. 68 . Titoli al portatore.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 51 ; Legge 12 agosto 1993, n.313)
Art. 69 . Opposizione su iscrizioni nominative.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 52 e 55 )
Art. 70 . Perdita di titoli nominativi.
(Decreto del Presidente della Repubblica I4 febbraio 1963, n. 1343, articolo 53)
Art. 71. Esecuzione sui titoli nominativi.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 54 )
Art. 72 . Pignoramento e sequestro di titoli.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 56 )
Art. 73 . Comunicazione al giudice penale.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 57 )
Art. 74 . Schede per opposizioni.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 58 )
Art. 75 . Rifiuto di eseguire operazioni.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 60 )
Art. 76 . Revoca tacita del mandato.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 75 )
Art. 77 . Pubblicazioni.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 76
Art. 78 . Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli.
( Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 82 )
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE
Art. 79. Decorrenza dei termini di prescrizione.
( Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2 ; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5 )
Art. 80 . Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
(Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 5)
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 81. Giurisdizione
( Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61 ; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, articoli 7 e 28 ; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, articolo 7 )
Art. 82 . Abrogazione di norme
Art. 83. Entrata in vigore del testo unico
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione
pubblica
TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2 , foglio n. 82