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010U0204

IT - Testi Unici

010U0204

Testo unico (REGIO DECRETO 28 aprile 1910 n. 204)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1910 VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' della facolta' conferita al Governo dall' art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 723 , di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca; Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373 ; Vedute le leggi 1° febbraio 1901, n. 24; 7 luglio 1901, n. 334; 7 luglio 1902, n. 290; 27 dicembre 1903, n. 499; 25 giugno 1905, n. 261; 7 luglio 1905, nn. 349 e 350; 29 marzo 1906, n. 100; 25 giugno 1906, n. 255; 15 luglio 1906, nn. 333, 383 e 441; 31 dicembre 1907, n. 804; 2 luglio 1908, n. 320; 5 luglio 1908, nn. 351, 388 e 404; 12 luglio 1908, n. 444; 24 dicembre 1908, n. 723; 15 luglio 1909, n. 492 ; Sentito il Ministero delle finanze; Sentiti gli Istituti di emissione; Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione; Sentita la Commissione permanente suindicata; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 aprile 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Luzzatti - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: Fani.

Art. 1

TESTO UNICO DI LEGGE
sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
Art. 1.
( Articoli 1 , 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17 , allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47 ).
La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, e' concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti: ((6))
Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;
Banco di Napoli;
Banco di Sicilia.
Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procedera' ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.
Essa dovra' compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.
Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sara' prorogata sino al 31 dicembre 1923.
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 996 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, e' prorogata sino al 31 dicembre 1923".

Art. 2

Art. 2.
( Art. 14, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 19, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Gli Istituti autorizzati all'emissione di biglietti hanno facolta' di aprire sedi, succursali o agenzie in qualunque Provincia del Regno, alle condizioni stabilite dai rispettivi statuti. Essi sono pero' obbligati ad avere una sede che li rappresenti nella capitale.

Art. 3

Art. 3.
( Art. 7, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339 ).
I biglietti che la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno facolta' di emettere sono dei tagli da' lire 50, 100, 500 e 1000.

Art. 4

Art. 4.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 5

Art. 5.
( Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
I paghero', i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi.
---------------
(1) R. decreto 30 ottobre 1836, n. 508, modificato col R. decreto 7 marzo 1897, n. 73 .

Art. 6

Art. 6.
( Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A).
Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:
Banca d'Italia . . . . L. 660,000,000
Banco di Napoli . . . » 200,000,000
Banco di Sicilia . . . » 48,000,000
Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell' art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333 , e della legge 6 giugno 1907, n. 286 .
(8)(9)(10)(19)(21) ((22)) -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 4 agosto 1914, n. 791 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza dal giorno 4 corrente e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e' aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti.
Su tale supplemento di circolazione gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Regio Decreto 13 agosto 1914, n. 825 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528 , ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza da oggi e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degl'Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e' ulteriormente aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti.
Su tale supplemento di circolazione gl'Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi normali della circolazione dei tre Istituti di emissione, aumentati di due terzi coi Reali decreti 4 e 13 agosto 1914, nn. 791 e 825, sono ulteriormente accresciuti di un terzo. Su tale aumento gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo del due per cento in ragione di anno". -------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio D.L. 10 giugno 1921, n. 736 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le operazioni di sconto diretto delle note di pegno degli zolfi, indicate all'art. 28 della legge bancaria ( testo unico) 28 aprile 1910, n. 204 , e per le operazioni di anticipazioni sopra fedi di deposito di zolfi, indicate nel successivo art. 29 della stessa legge; il Banco di Sicilia potra' eccedere di 5 milioni la somma di lire 10 milioni di cui al secondo comma dell'art. 6 di detta legge, e la Banca d'Italia potra' eccedere sino a 35 milioni di lire, l'attuale limite normale della circolazione dei suoi biglietti". -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 31 dicembre 1923, n. 3060 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , nel modificare l' art. 1 del Regio D.L. 10 giugno 1921, n. 736 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 736 (art. 1 ), concernenti le eccedenze sul limite massimo normale della circolazione dipendenti da biglietti emessi dagli istituti a fronte di operazioni in zolfi, l'ammontare autorizzato delle operazioni medesime e il relativo fondo di garanzia, sono prorogate fino a nuova disposizione". -------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 , [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".

Art. 7

Art. 7.
( Art. 2, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 ).
La circolazione di ciascun Istituto puo' eccedere i limiti indicati nell'art. 6, quando i rispettivi biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistente in cassa, salva, per le monete divisionali di argento, la disposizione dell'art. 11.
Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25.
Ad ogni altra eccedenza della circolazione di fronte ai limiti assegnati a ciascun Istituto dal detto art. 6 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 21.
((22)) -------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 , [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".

Art. 8

Art. 8.
( Art. 3, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 5, allegato F, e art. 6, allegato I, alla legge 22 luglio 1894, n. 339 ).
I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.
Pero', fino a nuova disposizione legislativa, e finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potra' aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.
In quest'ultimo caso gli istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.

Art. 9

Art. 9.
( Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723 ).
I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.
Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio.
(1)(3)(5)(7)(11)(12)(14)(16)(18) ((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911". -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1364 , convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1912, n. 512 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti d'emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1912". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all' art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1913". -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 31 dicembre 1913, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui e' disposto nell' art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1914". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 20 dicembre 1914, n. 1390 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 , e' prorogato al 31 dicembre 1915". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 21 dicembre 1915, n. 1774 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 ". -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2075 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 ". -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il Regio D.L. 27 novembre 1919, n. 2436 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1920 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia di che all'articolo 9 del tento unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 ". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Regio D.L. 23 dicembre 1920, n. 1835 , convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1921 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 ". -------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 31 dicembre 1921, n. 1905 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204 " .

Art. 10

Art. 10.
( Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133 ).
Il Governo del Re potra' ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno piu' corso legale.

Art. 11

Art. 11.
( Art. 6 legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 19, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 13, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7 , 8 e 9 , legge 3 marzo 1898, n. 47 - Art. 2 , legge 16 febbraio 1899, n. 45 - Art. 4 , legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19 , legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
La riserva degli Istituti di emissione non puo' essere inferiore al 40 per cento della circolazione nel limite normale di cui all'articolo 6.
La parte metallica e' costituita di moneta legale italiana metallica, di monete estere ammesse a corso legale nel Regno e di verghe di oro e deve essere composta almeno per tre quarti in oro.
Le monete divisionali d'argento possono essere imputate nella riserva metallica degli Istituti di emissione soltanto fino al 2 per cento dell'ammontare della medesima.
A far parte della riserva nella misura del 40 per cento anzidetta sono ammessi:
1° cambiali sull'estero con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro;
2° certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro;
3° buoni del tesoro britannico e, in generale, buoni del tesoro di Stati forestieri a scadenza anche superiore ai tre mesi, salvo il disposto del capoverso dell'art. 14;
nei limiti seguenti:
per la Banca d'Italia, sino all'11 per cento;
per il Banco di Napoli, sino al 15 per cento, salvo il disposto dell'art. 13, a condizione pero' che l'8 per cento sia impiegato esclusivamente in buoni del tesoro di Stati forestieri;
per il Banco di Sicilia, sino al 15 per cento.(13)(17)(19) ((21))
Le cambiali, i certificati e i buoni del tesoro predetti devono essere pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.
I certificati di somme depositate in conto corrente all'estero non possono, in nessun caso, rappresentare un valore superiore al 3.50 per cento dalla circolazione suddetta.(13)(17)(19) ((21)) -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La quota della riserva che puo' essere impiegata, ai sensi dell'art. 11 della citata legge bancaria, in cambiali sull'estero, in Buoni del tesoro di Stati forestieri, e in certificati di somme depositate in conto corrente all'estero presso le grandi Banche di emissione o presso i banchieri e le Banche corrispondenti del tesoro, e' stabilita, anche per la Banca d'Italia, nella proporzione fissata per i Banchi di Napoli e di Sicilia.
I detti certificati di somme depositate in conto corrente all'estero possono essere compresi nella riserva dei tre Istituti di emissione per un valore superiore a quello indicato nell'ultimo capoverso del citato articolo 11".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica per l'intera durata della guerra. -------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il Regio Decreto 7 novembre 1920, n. 1717 , nel modificare l' art. 1 del Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogata sino al 30 aprile 1921 l'efficacia dei seguenti decreti: [...] Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 , per modificazione dell'art. 11 della legge bancaria 28 aprile 1910, n. 204, riguardante le riserve equiparate degli Istituti di emissione". -------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Regio D.L. 10 giugno 1921, n. 736 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , nel modificare l' art. 1 del Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "E' prorogata, sino al 31 dicembre 1923, la facolta' concessa alla Banca d'Italia dai decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 , di impiegare la sua riserva metallica in cambiali sull'estero, in buoni del tesoro di Stati forestieri e in certificati di somme depositate in conto corrente all'estero, per una quota eguale a quella stabilita per gli alti due Istituti di emissione dall'art. 11 della legge bancaria ( testo unico) 28 aprile 1910, n. 204 .
E' pure prorogata sino al 31 dicembre 1923 la facolta' concessa, a tutti gli Istituti di emissione, dallo stesso decreto Luogotenenziale, di comprendere nella rispettiva riserva i certificati di somme depositate in conto corrente all'estero per un valore superiore a quello indicato nell'ultimo capoverso del citato art. 11 della legge bancaria". -------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 31 dicembre 1923, n. 3060 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , nel modificare l' art. 1 del Decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 4 giugno 1916, n. 675 , concernente la composizione della riserva equiparata degli istituti di emissione, [...] sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1930".

Art. 12

Art. 12.
(Art. 8, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 9 della legge stessa).
I frutti dei titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato acquistati dal Banco di Napoli nel 1897 coi biglietti di Stato fornitigli dal tesoro in cambio di monete d'oro, e temporaneamente compresi nella riserva dello stesso Istituto, sono da questo destinati, di semestre in semestre, alla reintegrazione della sua riserva metallica in specie auree, mediante graduale restituzione di biglietti di Stato al tesoro per riscattare un ammontare corrispondente di valute auree immobilizzate nelle sue casse.
Il vincolo di garanzia a favore dei portatori dei biglietti del Banco, apposto ai certificati nominativi dei titoli predetti, continua finche' il riscatto della riserva aurea sia compiuto. I biglietti di Stato restituiti al tesoro sono tolti dalla circolazione.

Art. 13

Art. 13.
(Art. 10 e 15, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4 , legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19 , legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Il Banco di Napoli, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11, ha facolta' d'impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una meta' delle specie medesime annualmente svincolate.
Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potra' sospendere tale facolta' di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potra' ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne derivera', con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potra' eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.

Art. 14

Art. 14.
( Art. 31, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 9, legge 3 marzo 1898, n. 47 ).
I requisiti delle cambiali sull'estero ammesse a far parte dalla riserva, la forma dei certificati di conto corrente all'estero e le norme per il riscontro dei relativi depositi attivi sono determinati dal R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627 (1).
Qualora i buoni del tesoro di cui all'art. 11, n. 3, abbiano una scadenza superiore ai tre mesi, il loro valore sara' diminuito di una somma corrispondente a quella che sarebbe diffalcata se i buoni stessi fossero scontati o riscontati.
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(1) Allegato I.

Art. 15

Art. 15.
( Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 9, allegato B e 2, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3 , convenzione 26 novembre 1907 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A).
Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 11, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non puo' in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva per quest'ultimo la sostituzione, di cui all'art. 12, di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a una parte della sua riserva aurea, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia. Queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti.
Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile, i portatori hanno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attivita':
1° specie d'oro e monete di argento legali di proprieta' dell'Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformita' dell'art. 19, e all'infuori delle somme irriducibili;
2° buoni del tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi, per la Banca d'Italia, i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione e per il Banco di Napoli quelli di cui all'art. 12, liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;
3° cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;
4° crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 29;
5° portafoglio interno non immobilizzato.
La circolazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al tesoro e' coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile, costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti,

Art. 16

Art. 16.
( Art. 5, legge 3 marzo 1898, n. 47 ).
La riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizione di legge, irriducibile, di cui all'articolo precedente, destinata esclusivamente a garantire i biglietti di Banca in circolazione, e' tenuta separata e distinta dall'altra riserva posseduta dagli Istituti; ed e' soggetta al sindacato permanente dello Stato, nelle forme fissate con apposito decreto Reale (1).
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(1) R. decreto 3 agosto 1898, n. 392 .

Art. 17

Art. 17.
(Art. 4, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 11, allegato B e art. 3, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 7 , legge 31 dicembre 1907, n. 801 ).
Il portafoglio interno per ciascuno dei tre Istituti di emissione viene liberato dalla prelazione per una somma eguale all'aumento rispettivo delle somme investite in buoni del tesoro italiano e in altri titoli italiani di Stato, o garantiti dallo Stato, esclusi, per il Banco di Napoli, quelli soggetti al vincolo di cui all'art. 12.

Art. 18

Art. 18.
( Art. 7, legge 30 giugno 1891, n. 314 - ( Art. 21 legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
I biglietti che la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia abbiano in circolazione per effetto delle anticipazioni fatte al tesoro dello Stato nei limiti stabiliti dall'art. 25, e non compresi nella circolazione di cui all'art. 6, devono essere coperti da riserva metallica in una misura non inferiore al terzo.

Art. 19

Art. 19.
( Art. 6 e 11 ( comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45 ).
Il debito degli Istituti rappresentato da paghero' o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente puo' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro. ((15))
La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.
Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.
-------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1922 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La speciale riserva prescritta per i debiti a vista degli Istituti di emissione dall'art. 19 del testo unico di legge approvato con il R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204 , e' ridotta dal 40 al 20% e dovra' essere composta interamente da moneta legale italiana metallica, da monete estere ammesse a corso legale nel Regno, ed in verghe d'oro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Art. 20

Art. 20.
( Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A).
E' soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 11. Non e' soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedente i limiti fissati dall'art. 6, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, a sensi del primo comma dell'art. 7.
Parimente non e' soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anticipazioni al tesoro di cui all'art. 25, e per la Banca d'Italia la circolazione dei suoi biglietti di cui all'art. 68.
La misura della tassa sulla circolazione normale e' per i tre istituti di emissione di un decimo per cento all'anno.
A partire dal 1° gennaio 1909 sara' abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sopra una somma di biglietti propri uguale all'ammontare del conto corrente coll'azienda fondiaria chiuso il 31 dicembre 1896, ridotto degli accantonamenti contemplati dall'articolo 87.

Art. 21

Art. 21.
( Legge 31 dicembre 1907, n. 804 ).
La tassa sara' eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purche' le eccedenze non superino le somme seguenti:
Banca d'Italia . . . . L. 70,000,000
Banco di Napoli . . . » 21,000,000
Banco di Sicilia . . . » 6,000,000
Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, sempreche' sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale a meta' della ragione dello sconto.
Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purche' esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sara' eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di la' dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sara' eguale all'intera ragione dello sconto.
(5) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Regio Decreto 13 ottobre 1911, n. 1296 , convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 1912, n. 570 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1911 la tassa straordinaria, che gli istituti d'emissione debbono pagare allo Stato nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell' art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico), sara' eguale all'intera ragione dello sconto".
La L. 13 giugno 1912, n. 570 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' effetto anche dopo il 31 maggio, ma non oltre il 31 dicembre del 1912. -------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica si applica fino al 31 dicembre 1913. -------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 31 dicembre 1913, n. 1393 , nel modificare l' art. 2 della L. 29 dicembre 1912, n. 1346 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono prorogate sino a nuova disposizione le norme contenute nell' art. 2 della legge 29 dicembre 1912, numero 1346 , sostituito all' art. 21 della legge 28 aprile 1910, n. 204 , (testo unico) sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca".

Art. 22

Art. 22.
( Art. 10, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 3, legge 2 luglio 1896, n. 253 ).
La tassa di circolazione sui biglietti e quella dovuta, ai termini dell'art. 67 della legge ( testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 , sulla circolazione dei titoli di debito a vista ivi contemplati, vengono liquidate e riscosse entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della rispettiva circolazione accertata per il semestre precedente.

Art. 23

Art. 23.
(Art. 16, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 16, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12 , allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Allegato A alla legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5 , convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca d'Italia ed il Governo ed approvata colla legge 24 dicembre 1908, n. 723 ).
A partire dal 1° gennaio 1909 lo Stato partecipera' agli utili della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5 per cento l'anno sul capitale versato, al netto dei prelevamenti di cui nell'articolo seguente, od agli utili del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, eccedenti la misura del 5 per cento sull'ammontare del patrimonio dell'Istituto (capitale e massa di rispetto) da determinarsi al momento dell'applicazione del presente articolo.
Lo Stato partecipera':
a un terzo degli utili netti eccedenti il 5 per cento, quando questi non superino il 6 per cento;
alla meta' degli utili stessi, quando superino la misura del 6 per cento.

Art. 24

Art. 24.
( Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 419 - Art. 7, all. B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1 , all. C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4 , legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5 , convenzione 29 novembre 1908, gia' citati).
Per la Banca d'Italia, negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sara' prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni di cui nell'art. 1 della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo, e negli anni 1914-1923 sara' prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti, prima del riparto, un'annualita' costante di L. 750,000.
Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sara' un avanzo finale, questo passera', a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.
I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facolta' di assegnare ogni anno, per fini comprovati di pubblica utilita' e beneficenza, una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.
Il Banco di Sicilia e' autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.

Art. 25

Art. 25.
( Art. 30 legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 11, legge 3 marzo 1893, n. 47 ).
((La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro e' fissata in 155 milioni, cosi' ripartita:
Banca d'Italia L. 115.000.000.
Banco di Napoli L. 30.000.000.
Banco di Sicilia L. 10.000.000)) .
L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni e' ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto di ogni imposta.

Art. 26

Testo unico-art. 26
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 27

Testo unico-art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 28

Art. 28.
( Art. 5, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A - Art. 8, legge 5 luglio 1938, n. 404 ).
Durante il corso legale dei biglietti la ragione normale dello sconto e' uguale per tutti gli Istituti e non puo' variare senza l'autorizzazione del ministro del tesoro.
Il ministro del tesoro, con provvedimento applicabile contemporaneamente ai tre Istituti, puo' promuovere le variazioni della ragione normale dello sconto quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.
Pero' gli Istituti possono scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dalle Banche minerarie (1), dagli Istituti di sconto e da quelli di credito agricolo che siano organizzati:
1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;
2° per lo sconto delle note di pegno (warrants) dei magazzini generali e dei depositi franchi.
Gli Istituti di emissione sono anche autorizzati a scontare all'uno per cento in meno, nella misura di due terzi del valore, le note di pegno dei derivati agrumari, sulle cui fedi di deposito nei magazzini generali la Camera agrumaria, istituita colla legge 5 luglio 1908, n. 404 , abbia fatto anticipazioni, salvo il disposto dell'articolo 12 della legge stessa.
Il detto sconto di favore non puo' eccedere:
per la Banca d'Italia . . . . L. 100,000,000
per il Banco di Napoli . . . » 30,000,000
per il Banco di Sicilia . . . » 9,000,000
Gli Istituti possono inoltre applicare il saggio di favore allo sconto diretto delle note di pegno:
a) emesse dalle Societa' di cui all' art. 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320 , che esercitino i magazzini generali per gli agrumi;
b) delle sete depositate net magazzini generali legalmente costituiti;
c) degli zolfi depositati nei magazzini generali o in quelli ad essi equiparati, ai sensi dell' articolo 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378 .
Indipendentemente dalle eccezioni considerate in questo articolo, gli Istituti di emissione possono concedere, durante il corso legale, sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate col decreto Reale 25 ottobre 1895, numero 639 (2).
Il saggio anzidetto, che non dovra' in nessun caso essere inferiore al 3 per cento, potra' essere variato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti d'emissione, ogni volta che le condizioni del mercato lo consiglino.
((10))
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(1) Vedasi il R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62 , allegato III.
(2) Allegato II.
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono aumentati della meta' i limiti assegnati alle operazioni di sconto a saggio di favore, per i tre Istituti di emissione, dall'art. 28 del citato testo unico 28 aprile 1910, n. 204 ".

Art. 29

Testo unico-art. 29
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 30

Art. 30.
( Art. 35, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 26, allegato P alla legge stessa).
Durante il corso legale l'interesse per le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, e' uguale per tutti gli Istituti, e noti puo' variare senza l'autorizzazione del Governo.
Il ministro del tesoro puo' promuovere le variazioni dell'interesse sulle anticipazioni, quando ritenga che lo esigano le condizioni del mercato.

Art. 31

Art. 31.
( Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A).
Gli Istituti di emissione possono comperare e vendere a contanti o a termine, per proprio conto, tratte e assegni sull'estero e cambiali sull'estero munite di due o piu' firme notoriamente solvibili, a scadenza non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni, finche' dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del ministro del tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, per convertire in versamenti all'estero i certificati nominativi utili al pagamento dei dazi di importazione, o per soddisfare agli ordini eventuali del tesoro.
Gli Istituti di emissione avranno facolta' di fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e pei debiti a vista, nei limiti che saranno fissati dal ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni generali del mercato monetario (1).
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(1) R. decreto 17 settembre 1908, n. 585 .

Art. 32

Art. 32.
( Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 32, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 57, legge 25 giugno 1906, n. 255 ).
Gli Istituti di emissione possono tenere una scorta di rendita italiana, o di altri titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato, per un valore corrente che non ecceda:
per la Banca d'Italia . . . . L. 75,000,000
per il Banco di Napoli . . . » 30,000,000
per il Banco di Sicilia . . . » 8,000,000
Gli Istituti di emissione sono pure autorizzati ad impiegare in rendita consolidata italiana o nei detti titoli la parte libera della rispettiva massa di rispetto, all'infuori delle scorte fissate nei limiti di che sopra, e all'infuori degli impieghi di cui agli articoli 31 e 35 nei limiti da questi fissati.
Previa autorizzazione del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia e il Banco di Sicilia possono impiegare nell'acquisto di cartelle al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore del proprio credito fondiario: la prima sino a 5 e il secondo sino a 2 milioni della massa di rispetto.
Gli Istituti di emissione sono inoltre autorizzati ad acquistare le cartelle emesse, ai termini dell' art. 57 della legge 25 giugno 1906, n. 255 , dalla Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III».
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(2) Ai termini dell' art. 5 del R. decreto 11 luglio 1904, n. 337 , avente forza di legge, gli Istituti di emissione sono autorizzati a far uso delle cartelle speciali emesse dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale in forza della legge 8 luglio 1904, n. 320, e del decreto medesimo, per la conversione del prestito del comune di Roma, in tutti gli impieghi ed investimenti per i quali hanno facolta' di valersi dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
Vedasi l'annotazione in calce all'art. 29 riguardo alla parificazione dei certificati ferroviari e delle obbligazioni della Societa' italiana per le strade ferrate meridionali ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Giusta l'art. 3 della convenzione stipulata il 20 luglio 1906 fra il Governo e la Banca d'Italia per un prestito a favore della Colonia Eritrea, convenzione che fu poscia approvata con R. decreto 26 agosto 1906, n. 531 , la Banca medesima puo' valersi degli speciali certificati nominativi di debito ad essa corrispondentemente rilasciati e considerati a ogni effetto come titoli di Stato per tutti gli impieghi in titoli da farsi nei limiti e pei fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico. Secondo il citato articolo della convenzione, la Banca deve assegnare preferibilmente i detti certificati a copertura degli impieghi fissi stabiliti dalle vigenti leggi.
Allo stesso scopo essa potra' valersi dei certificati che le saranno rilasciati dal Governo della Colonia Eritrea, a norma dell' art. 1 del R. decreto 6 dicembre 1908, n. 755 .

Art. 33

Art. 33.
( Art. 3, legge 25 giugno 1905, n. 261 ).
I certificati ferroviari a debito dello Stato, rilasciati agli Istituti di emissione in conformita' dell' art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 261 , possono servire a due scopi, e cioe': a nuovi impieghi di danaro in titoli, siano da farsi dagli Istituti per conto proprio o per conto delle gestioni da essi dipendenti, nei limiti e per i fini stabiliti dalle disposizioni del presente testo unico; e a surrogare titoli di varia specie gia' da essi posseduti, preferibilmente se vincolati a cauzione. Tale surrogazione avra' luogo previ concerti, a presidio del mercato dei titoli, fra le Amministrazioni degli Istituti di emissione e il ministro del tesoro.

Art. 34

Art. 34.
(Articoli 8 e 9, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 2 , legge 3 marzo 1898, n. 47 ).
Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad impiegare in buoni del tesoro italiano, senza distinzione di scadenza, le somme ricavate a tutto il mese di dicembre 1899 da liquidazione di immobilizzazioni, purche' l'ammontare di questo impiego non superi la somma di 2 milioni e mezzo di lire.
I buoni cosi' acquistati andranno in aumento della scorta di cui all'art. 32.

Art. 35

Art. 35.
(Art. 6, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
Il Banco di Sicilia e' autorizzato a tenere investita in rendita di Stato, oltre l'ordinario fondo di scorta e i titoli applicati alla massa di rispetto, una somma equivalente a quella che, per effetto della liquidazione del conto corrente con l'azienda fondiaria, venne tolta dalle immobilizzazioni, dedotta l'ultima erogazione di L. 300 mila fatta all'azienda medesima.

Art. 36

Art. 36.
( Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, allegato E alla legge 22 luglio 1894, n. 339 - Art. 34 , legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 7 , legge 2 luglio 1896, n. 253 - Legge 15 luglio 1909, numero 492 ).
Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Quando la cifra di tali depositi superasse:
per la Banca d'Italia . . . . L. 200,000,000
per il Banco di Napoli . . . » 80,000,000
per il Banco di Sicilia . . . » 25,000,000
l'Istituto dovra' ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza, salvo per il Banco di Sicilia la disposizione dell'art. 51.
((10)) -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284 , convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, non saranno applicate le limitazioni contenute negli articoli 36 e 37 della legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, riguardante i depositi in conto corrente fruttifero; e il saggio dell'interesse su tali depositi sara' determinato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione".

Art. 37

Art. 37.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998. N. 43))

Art. 38

Art. 38.
(Art. 7, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339 ).
Sino a nuova disposizione gli Istituti di emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione.
Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa domanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati.
I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto Reale (1).
Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica, purche' siano versati entro 10 giorni da quello della rispettiva emissione.
--------------------
(1) Reale decreto 11 luglio 1895, n. 416.

Art. 39

Art. 39.
( Legge 31 dicembre 1907, n. 804 , allegato A).
Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.
Essi hanno facolta' di fare alle Provincie, delle quali hanno assunto il servizio di ricevitoria, versamenti anticipati di sovrimposta per un ammontare non superiore a quello di due rate bimestrali.
Le somme anticipate dovranno essere rimborsate entro il termine massimo di sei mesi dalla data del versamento o non potra' farsi una nuova anticipazione se non siano trascorsi due mesi dall'integrale restituzione delle precedenti.

Art. 40

Art. 40.
(Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
La Banca d'Italia esercita, sino a tutto il 31 dicembre 1912, il servizio di tesoreria per conto dello Stato in tutte le Provincie del Regno, in conformita' alle norme stabilite con apposito regolamento (1).
-----------------------
(1) Regolamento approvato con il decreto 15 gennaio 1895, n. 16.

Art. 41

Art. 41.
(Art. 10, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
La cauzione a garanzia della gestione di tesoreria e' di 90 milioni di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ragguagliati ai corsi di Borsa, sotto deduzione di un ventesimo del valore cosi' determinato e con l'obbligo di reintegrazione in caso di ribasso nei corsi.
A costituire la detta cauzione concorre anche la somma accantonata dalla Banca d'Italia a' termini degli articoli 2 e 3 della convenzione stipulata col Governo il 30 ottobre 1894, ed approvata con R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 , riprodotto nell'allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486 .

Art. 42

Art. 42.
(Art. 12, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
Come fondo di cassa per il disimpegno del servizio ordinario di tesoreria e' lasciata alla Banca una dotazione permanente di 30 milioni, salve le opportune somministrazioni nei casi di straordinari pagamenti.
Quando il fondo a disposizione del tesoro si elevi per qualunque ragione al disopra di 40 milioni, o scenda al disotto di 10 milioni, sulla differenza in piu' e in meno decorre a favore del tesoro, o rispettivamente della Banca, un interesse fissato nella ragione uniforme di L. 1.50 per cento, al netto di ogni imposta.
La dotazione permanente fatta alla Banca per il servizio di tesoreria deve essere sempre reintegrata nella decade, per modo che la situazione di essa alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno del mese non sia mai inferiore ai 30 milioni.

Art. 43

Art. 43.
(Art. 13, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
Finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica e il cambio dei biglietti degli Istituti di emissione sia regolato dalle disposizioni dell'art. 8 (comma secondo e terzo) del presente testo unico, le somme versate in oro e in argento nelle casse della Banca per conto del tesoro devono essere tenute, nelle specie medesime, a disposizione del tesoro o consacrate ai pagamenti da farsi in metallo, che venissero designati dal Ministero del tesoro.

Art. 44

Art. 44.
( Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Articoli 3 e 12, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1 , legge 7 luglio 1901, n. 334 ).
Il Banco di Napoli potra' continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pieta'.
La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.
Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di fronte ai terzi.
La Cassa e' amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco.
Il Banco puo' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalita' delle attivita' della Cassa.
La Cassa e' autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle Provincie meridionali e in Sardegna, in conformita' alla legge 7 luglio 1901, n. 334 , e al regolamento per l'esecuzione di essa (1) e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali.
Ogni altra attivita' della Cassa deve essere impiegata, esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.
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(1) Regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536 .

Art. 45

Art. 45.
(Art. 1°, legge 1° febbraio 1901, n. 24 ).
Il Banco di Napoli esercita il servizio della raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani. A tale scopo, e previa autorizzazione del Ministero del tesoro, ha facolta' di stabilire speciali accordi con Case bancarie e col Ministero delle poste e dei telegrafi.
Esso cura inoltre, col permesso del Ministero del tesoro, l'istituzione di agenzie proprie, ove se ne manifesti il bisogno.
Il Banco e' autorizzato ad assegnare sino a due milioni della propria massa di rispetto e, occorrendo, del suo patrimonio alla costituzione del fondo di dotazione per questo servizio.
E' vietato al Banco di fare qualsiasi operazione di sconto o di sovvenzione con gli emigrati od operazioni diverse da quelle indicate nel primo capoverso del presente articolo.
Il regolamento (2) determina le cautelo che il Banco deve prendere per garantirsi contro le derivanti dalle oscillazioni dei cambi.
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(2) Regolamento approvato con R. decreto del 29 dicembre 1901, n. 571 , poscia modificato con i decreti Reali del 16 maggio 1904, n. 323 e del 22 febbraio 1906, n. 46.

Art. 46

Art. 46.
( Art. 2, legge 1° febbraio 1931, n. 24 ).
Gli utili netti del servizio di cui all'articolo precedente spettano per meta' al Banco di Napoli, e sono destinati, anzitutto, a compiere, eventualmente, il fondo di dotazione sino alla somma di due milioni, e a reintegrare la massa di rispetto o il patrimonio del Banco della somma prelevata. Per l'altra meta' sono destinati ad un «Fondo per l'emigrazione» in conformita' alle norme stabilite nel regolamento.
Quando sieno reintegrati i due milioni a favore della massa di rispetto o del patrimonio del Banco, i due terzi degli utili netti spetteranno al detto «Fondo per l'emigrazione».

Art. 47

Art. 47.
( Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24 ).
Il Banco di Napoli presenta ogni anno al ministro del tesoro una relazione sull'andamento del servizio di cui negli articoli, 45 e 46.
La relazione ((...)) e' presentata al Parlamento dal ministro del tesoro.

Art. 48

Art. 48.
( Art. 1 e 2, legge 29 marzo 1908, n. 100 ).
E' instituita presso il Banco di Sicilia una sezione per l'esercizio del credito agrario, col titolo «Credito agrario del Banco di Sicilia».
I fondi occorrenti per tale sezione sono costituiti:
a) da un fondo iniziale di L. 3,000,000, fornito dal Banco di Sicilia mediante prelevamento dall'ammontare della massa di rispetto disponibile, a titolo d'impiego;
b) da una anticipazione in conto corrente fruttifero data dalla Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le Provincie siciliane in Palermo, sino alla somma di L. 2,000,000 e, in ogni caso, non eccedente i due decimi dei depositi a risparmio della Cassa;
c) da tre decimi dei depositi della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, di cui nell'art. 49.
Nel fondo di cui alla lettera a) sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito agrario compiute dal Banco di Sicilia in virtu' della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

Art. 49

Art. 49.
( Art. 4, legge 29 marzo 1906, n. 100 ).
Il Banco di Sicilia e' autorizzato ad assumere il servizio di Cassa di risparmio nelle Provincie siciliane. Le operazioni della Cassa di risparmio sono regolate dalle disposizioni della legge 29 marzo 1906, n. 100 , riportate nel presente testo unico, e dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª).

Art. 50

Art. 50.
( Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100 ).
La gestione della Cassa di risparmio e' separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avra' formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.

Art. 51

Art. 51.
( Art. 6, legge 29 marzo 1906, n. 100 - Art. 8, legge 15 luglio 1906, n. 383 - Legge 15 luglio 1909, n. 492 ).
Il Banco di Sicilia puo' impiegare il fondo iniziale, l'anticipazione in conto corrente della Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» di Palermo e non oltre i tre decimi crei depositi della sua Cassa di risparmio in operazioni di credito agrario a' termini della legge 29 marzo 1906, n. 100 , e del regolamento per la sua esecuzione (1).
Le altre attivita' della Cassa di risparmio del Banco saranno impiegate:
a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco;
b) per il rimanente in titoli emessi o garantiti dallo Stato.
Le Somme depositate nel conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 25 milioni di lire, di cui all'art. 36 del presente testo unico.
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(1) Regolamento approvato con R. decreto 23 dicembre 1906, n. 731 .

Art. 52

Art. 52.
( Art. 56, legge 25 giugno 1906, n. 255 ).
Il Banco di Napoli concorre con la somma di L. 4,500,000, da versarsi in 30 annualita' a far tempo dall'esercizio 1905-906, alla costituzione del patrimonio della Sezione temporanea annessa alla sede in Catanzaro dell'Istituto di credito agrario «Vittorio Emanuele III» di cui nell' art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 .

Art. 53

Art. 53.
( Art. 18, legge 15 luglio 1906, n. 333 ).
Il Banco di Sicilia concorre alla formazione del capitale dell'azienda autonoma per l'impianto e l'esercizio dei magazzini generali per gli zolfi, di cui negli articoli 2 e 18 della legge 15 luglio 1906, n. 333 .
L'importo della quota di concorso e' dal Banco prelevato dalla sua massa di rispetto.

Art. 54

Art. 54.
( Art. 2 e 23, legge 15 luglio 1906, n. 333 ).
I due milioni che il Banco di Sicilia ha anticipato al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, per la formazione del capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, sono rimborsati dal Consorzio al Banco ratealmente nel termine non maggiore di otto anni, cogli interessi al saggio minimo.
Il Banco di Sicilia ha diritto di prelazione sui prelevamenti da farsi sul prezzo di vendita dello zolfo ai termini dell' art. 13, n. 2, della legge 15 luglio 1906, n. 333 , e sopra tutto le attivita' della Banca di credito minerario predetta.

Art. 55

Art. 55.
( Art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333 ).
Il Banco di Sicilia fa gratuitamente il servizio di cassa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.
Sulle giacenze di cassa di spettanza del Consorzio, l'interesse e' uguale a quello che il Banco corrisponde sui depositi a risparmio in conto corrente fruttifero.

Art. 56

Art. 56.
( Art. 3, legge 15 luglio 1906, n. 441 ).
La Cassa di risparmio del Banco di Napoli e il Banco di Sicilia sono autorizzati a prelevare il 5% dei propri utili netti annuali per costituire un fondo destinato ad accrescere la quota di ammortamento delle prestazioni fondiarie dovuto, rispettivamente, nelle Provincie continentali dell'ex-reame di Napoli ed in Sicilia.

Art. 57

Art. 57.
( Art. 24, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Art. 9, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
Il tesoro dello Stato, salve le disposizioni della convenzione 30 ottobre 1894, stipulata con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, puo' depositare qualunque somma presso le sedi e succursali di ciascun Istituto di credito autorizzato alla emissione dei biglietti e richiederne il pagamento in totale, od anche ripartitamente, da una o da piu' sedi e succursali dell'Istituto medesimo. Questo servizio e' reso allo Stato gratuitamente.

Art. 58

Art. 58.
( Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
E' vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario.

Art. 59

Art. 59.
( Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
E' vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

Art. 60

Testo unico-art. 60
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 61

Art. 61.
( Art. 14, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Al termine di ciascun esercizio le sofferenze nuove devono passare a perdita e i ricuperi devono essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale sono in tutto od in parte riscossi.

Art. 62

Testo unico-art. 62
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 63

Art. 63.
( Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. E' obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.
Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge (1).
--------------
(1) Decreto Reale 27 febbraio 1894, n. 58, presentato nello stesso giorno alla Camera dei deputati (V. Atti parlamentari, stampati nn. 318 e 318-A), ma non convertito in legge.

Art. 64

Art. 64.
(Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata).
Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non puo' richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.

Art. 65

Art. 65.
( Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata - Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
La liquidazione della Banca romana e' assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo.
Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca romana e' di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1891, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio.
Lo Stato e' liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione ancorche' superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'articolo 67.

Art. 66

Art. 66.
( Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Gli atti di vendita a terzi degli immobili gia' posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti gia' esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60.
Tale agevolezza non avra' effetto oltre il 31 dicembre 1912.

Art. 67

Art. 67.
( Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata - Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, gia' citata).
La Banca d'Italia paghera' ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.
Se cio' non bastasse, alla deficienza sara' provveduto colla riserva straordinaria di cui nella Convenzione del 29 novembre 1908 gia' citata.
Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovra' fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.

Art. 68

Art. 68.
( Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47 ).
La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non e' soggetta a tassa.
Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potra' mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896 (1), e si dovra' andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali.
-----------------
(1) L. 101,720,295.43.

Art. 69

Art. 69.
( Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449 , e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
La Banca d'Italia iniziera' e proseguira' a sue spese tutte le azioni di responsabilita' contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.

Art. 70

Art. 70.
( Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 349 ).
I Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale del Regno e del Banco di Sicilia hanno facolta' di trasformare i mutui attuali, oltreche' in cartelle 3.50 per cento, anche con l'emissione di nuove cartelle fondiarie fruttanti l'interesse del 3.75 o del 3.25, o del 3 per cento al netto, col ritiro delle attuali in circolazione, salvo l'obbligo nei mutuatari del Banco di Sicilia al pagamento dei contributi stabiliti dall'art. 95.
I mutui trasformati dovranno essere estinti in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dal giorno del contratto o dell'atto di trasformazione. In nessun caso l'estinzione dei mutui potra' essere protratta oltre il 1960.
Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gli interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, compresi i contributi di cui all'art. 95.
E' in facolta' dei Crediti fondiari di fare annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste in vigore a garanzia dei mutui.
Per la trasformazione dei mutui gli Istituti provvederanno a dare possibilmente la preferenza a quelli con garanzia sui fondi rustici e a quelli per minor somma, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 71

Art. 71.
( Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 349 ).
La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle ed il prezzo di vendita delle nuove, sara' a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, pota essere anticipata dai Crediti fondiari.
Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall'art. 11 delta legge ( testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 . Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potra' inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all'art. 9 dell'allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 , modificato dall' art. 13 della legge 7 luglio 1905, n. 349 .

Art. 72

Art. 72.
( Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 349 ).
Indipendentemente dalla trasformazione dei mutui, i Crediti fondiari in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia potranno sempre procedere alla conversione delle loro cartelle in conformita' delle disposizioni dell'art. 38, capoversi 1°, 3° e 5° della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).
La conversione potra' essere effettuata con l'emissione di nuove cartelle fondiarie alle ragioni d'interesse di 3.75 e 3.50 per cento.
La riduzione dell'interesse dei mutui corrispondenti dovra' essere operata entro un termine non maggiore di un anno dalla data della conversione.
L'avviso della deliberata conversione dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno ed in tutti i periodici per gli annunzi legali, e dovra' essere ripetuto due volte alla distanza di dieci giorni.
Trascorso un mese dall'ultima pubblicazione, le cartelle in circolazione non potranno essere piu' presentate al rimborso, e l'interesse s'intendera' ridotto al saggio delle nuove cartelle.
Effettuandosi la conversione, saranno applicabili ai mutui tutte le disposizioni a favore dei debitori dei Crediti fondiari contenute nel presente testo unico, inclusa la facolta' di prolungare i mutui come all'art. 70.

Art. 73

Art. 73.
(Art. 6, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
Per gli eventuali bisogni di cassa, il Credito fondiario in liquidazione della gia' Banca nazionale nel Regno e il Credito fondiario in liquidazione del Banco di Sicilia possono ottenere, rispettivamente, dalla Banca d'Italia e dal Banco di Sicilia anticipazioni sopra deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai termini dell'art. 29, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore al 3.50 per cento all'anno,
Per il Credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno, le dette anticipazioni possono essere fatte anche sopra i titoli da fondo di dotazione, disponibili a norma dell'art. 78 e sino alla meta' da loro valore.

Art. 74

Art. 74.
(Art. 6, convenzione 23 novembre 1896, gia' citata - Art. 5, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
Per le Operazioni Interne di anticipazione di cui all'articolo precedente, gli Istituti non sono soggetti a tassa.

Art. 75

Art. 75.
(Art. 7, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 7, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 12 , legge 3 marzo 1898, n. 47 ).
I beni attualmente in proprieta' del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, o che in seguito perverranno ad essi, anche ai termini dell'art. 104, computati a valore di bilancio, passeranno rispettivamente alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia, con esenzione da qualsiasi tassa.

Art. 76

Art. 76.
(Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata).
Il fondo di dotazione del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conservera' la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle.
La Banca d'Italia liquidera' per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.

Art. 77

Art. 77.
( Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
Se le disposizioni contenute negli articoli 73 e 76 non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.

Art. 78

Art. 78.
( Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 349 ).
Le norme per l'esecuzione delle disposizioni della legge 7 luglio 1905, n. 349 , relative alla trasformazione dei mutui, sono stabilite con apposito regolamento (1).
Per l'applicazione delle altre disposizioni della legge stessa valgono le discipline contenute nel regolamento 1° febbraio 1891, n. 66 .
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(1) Regolamento approvato con R. decreto 19 novembre 1905 n. 547 .

Art. 79

Art. 79.
( Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Pel Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli e' ridotto, a partire dal 1° gennaio 1906, al 3.75 per cento dei mutui, salvo l'obbligo del contribuito di cui all'art. 95. E' data facolta' di chiedere ed accordare il prolungamento dell'ammortizzazione in un periodo di tempo non superiore ad anni 50 dalla data dei nuovi contratti, con i benefizi e le norme della presente legge, salvo sempre l'obbligo dei mutuatari al pagamento del contributo di cui all'art. 95, e ferme rimanendo le disposizioni in vigore sull'interesse, sull'ammortizzazione delle cartelle fondiarie e sulle relative garanzie.
In nessun caso l'estinzione dei mutui potra' essere protratta oltre il 1960.
Le ipoteche gia' inscritte a garanzia dei mutui conservano la loro validita' ed il loro grado, senza bisogno di espressa riserva, a garantire il capitale, gl'interessi e gli accessori dei mutui sostituiti, insieme ai contributi di cui all'art. 95.
E' in facolta' del credito fondiario di annotare gli atti di trasformazione al margine delle iscrizioni ipotecarie rimaste intatte a garanzia dei mutui.

Art. 80

Art. 80.
(Art. 1, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Legge 2 luglio 1908, n. 320 ).
A deroga dell' art. 6, comma 5°, della legge 22 febbraio 1885, numero 2922 , le cartelle emesse dal Credito fondiario del Banco di Napoli, a cominciare dal 1° gennaio 1897, sono produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da qualsiasi imposta e tassa presente e futura.
Le vecchie cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, fruttanti l'interesse lordo del 5 per cento, debbono essere ritirate e annullate, e in cambio di esse sono emesse nuove cartelle di eguale valore nominale, produttive dell'interesse annuo di 3.50 per cento, esente da ogni imposta e tassa presente e futura, pagabile semestralmente alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ciascun anno.
Le vecchie cartelle, non presentate al cambio in cartelle di nuovo tipo entro il 31 luglio 1910, s'intenderanno prescritte, e il valore di esse andra' a profitto del Credito fondiario.
Il servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle nuove cartelle e' garantito dallo Stato.

Art. 81

Art. 81.
(Art. 2, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1 , legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sara' ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualita' costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento, pagabile in due rate semestrali di L. 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione (1).
Il rimborso delle cartelle e' fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle e' inferiore alla pari, il Banco ha facolta' di sostituire meta' del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.
I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni determinate all'atto della rispettiva concessione, colle modificazioni apportatevi per effetto dell'art. 79 del presente testo unico.
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(1) La tabella di ammortamento e' stata approvata con decreto Ministeriale del 30 aprile 1898, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1898, n. 155

Art. 82

Art. 82.
(Art. 3, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
A deroga dell'art. 8, comma nono, della legge ( testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922 sul Credito fondiario, le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli sono accettate in rimborso dei mutui al valore che e' determinato per ciascun trimestre, prendendo per base i prezzi medi del titolo nel trimestre precedente e nelle principali Borse del Regno, accresciuto di L. 50. Se il valore medio accertato da applicarsi sia superiore a L. 450, le cartelle sono accettate nei rimborsi dei mutui alla pari.

Art. 83

Art. 83.
( Art. 14, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Tutti i titoli di proprieta' del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli, i quali abbiano origine, sia da somme entrate ed impiegate in conto capitale, sia da somme accertate e impiegate come avanzi delle gestioni annuali, costituiscono un unico fondo, gli interessi del quale fanno parte dell'entrata ordinaria di bilancio e sono a libera disposizione del Credito fondiario.

Art. 84

Art. 84.
( Art. 15, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Tutte le somme, comunque riscosse in conto capitale per ogni semestre, sopravanzate dalle ammortizzazioni obbligatorie semestrali delle cartelle e tutte quelle per avanzi di gestione accertati alla fine di ogni esercizio, dovranno essere impiegate in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da comprendersi nel fondo unico, di cui nell'articolo precedente, rispettivamente, in conto capitale e in conto avanzi delle gestioni annuali.

Art. 85

Art. 85.
( Art. 16, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Quando gli impieghi ed i reimpieghi in titoli prescritti nell'articolo precedente, tenuto conto del corso di essi, del loro rendimento netto o dell'onere annuo dipendente dalle cartelle fondiarie in circolazione, risultino meno vantaggiosi al Credito fondiario, saranno sospesi, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e sostituiti col ritiro dalla circolazione e con l'annullamento delle cartelle medesime.
Il ritiro delle cartelle dalla circolazione sara' fatto mediante acquisto diretto, se quotate al disotto della pari, ovvero mediante il rimborso di esse per sorteggio, in aumento degli ammortamenti obbligatori semestrali, se quotate alla pari o al di sopra della pari.

Art. 86

Art. 86.
( Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Quando risulti che anche per i titoli gia' facenti parte del fondo unico, di cui nell'art. 83, in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni piu' vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporziono il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sara' applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.

Art. 87

Art. 87.
( Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Il Banco di Napoli provvedera' all'incremento del fondo di quindici milioni di cui all' art. 12 della legge 7 luglio 1905, n. 350 , con i rinvestimenti semestrali e trimestrali degli interessi a moltiplico, sino a raggiungere l'integrale rimborso della somma risultante dal conto corrente col suo Credito fondiario, chiuso il 31 dicembre 1896.

Art. 88

Art. 88.
( Art. 8, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
L'imposta di ricchezza mobile e la tassa di circolazione sulle cartelle del Credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli sono, rispettivamente, di L. 15 per cento e di L. 1.80 per mille e sono dallo Stato abbonate al Credito fondiario medesimo. A favore di questo sara' pure devoluta la quota in qualunque misura compresa nell'annualita' dovuta dai mutuatari per abbonamento ai diritti erariali.

Art. 89

Art. 89.
(Art. 5, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco puo' concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprieta' del Credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purche' non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non e' soggetto a tassa.

Art. 90

Art. 90.
( Art. 18, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Le eventuali deficienze annuali della liquidazione saranno a carico del Credito fondiario.
Esaurite tutte le attivita' in titoli, immobili e crediti ordinari del Credito fondiario, le dette deficienze faranno carico al bilancio del corrispondente esercizio del Banco.
Le attivita' di qualsiasi specie del Credito fondiario, che rimarranno disponibili dopo la estinzione delle cartelle, passeranno a beneficio del Banco.

Art. 91

Art. 91.
( Art. 20, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Le norme per l'esecuzione della legge 7 luglio 1905, n. 350 sono' stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).
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(1) R. decreto 19 novembre 1905, n. 553 .

Art. 92

Art. 92.
( Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Non sara' di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori.
Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformita' dell'art. 71, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.
L'ipoteca a maggiore garanzia, che verra' consentita dal mutuatario, dovra' avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.

Art. 93

Art. 93.
( Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
L'ammontare del debito dipendente dalle semestralita' arretrate, degli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformita' dell'articolo 71 e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituira' un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

Art. 94

Art. 94.
( Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Nessuna tassa sara' dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.
I crediti fondiari degli Istituti di emissione non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell' art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183 (1), per effetto della trasformazione del mutuo antico.
Parimente, in applicazione dell'art. 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sara' dovuto all'erario.
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(1) Modificato dall' art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592 .

Art. 95

Art. 95.
( Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 5, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Per i mutui che saranno trasformati in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, i mutuatari dovranno pagare ai Crediti fondiari, affinche' questi ne soddisfacciano l'Erario dello Stato, salvo per il Credito fondiario del Banco di Napoli il disposto dell'art. 88, i seguenti contributi annui a titolo d'imposta di ricchezza mobile e di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possono spettare alle finanze dello Stato per il contratto di mutuo, per emissione e la circolazione delle cartelle fondiarie e per tutti indistintamente gli atti e le formalita' enunciati nell' art. 1 della legge 4 giugno 1898, n. 183 .
Pagheranno cioe' per l'imposta di ricchezza mobile un contributo di L. 10 ogni 100 lire d'interessi da corrispondersi per i mutui non superiori a 10,000 lire, e L. 12 analogamente per i mutui superiori a tale somma.
Pagheranno inoltre a titolo d'abbonamento, per le tasse come sopra, 8 centesimi per 100 lire dei mutui non eccedenti le 10,000 lire, e 10 centesimi per 100 lire per gli altri.
Il secondo di questi contributi sara' riversato dai Crediti fondiari della cessata Banca Nazionale nel Regno e del Banco di Sicilia ai competenti uffici del registro, o l'altro nelle tesorerie dello Stato, secondo l'art. 22 della legge predetta.
Quando il mutuo, per l'ammortizzazione, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il contributo in abbonamento alle tasse sara' successivamente ridotto alla meta' ed applicato alla somma capitale ancora dovuta.

Art. 96

Art. 96.
( Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 319 - Art. 6, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
A modificazione dell' art. 3 ( secondo comma) della legge 4 giugno 1896, n. 186 , (1) in caso di anticipata restituzione totale o parziale del debito dipendente dal mutuo trasformato, i Crediti fondiari degli Istituti di emissione avranno facolta' di percepire, con patto speciale e uniforme per tutti i mutui, il diritto di commissione fino a cinque volte sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del termine fissato col contratto nuovo.
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(1) Modificato dall' art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592 .

Art. 97

Art. 97.
( Art. 8, Legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 7, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20,000, s'intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 95 del presente testo unico tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e da notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.

Art. 98

Art. 98.
( Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 34 ) - Art. 8, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
La facolta' di scrivere su carta bollata da centesimi 50 gli atti per il procedimento di esecuzione indicati nell' articolo 21 nella legge 4 giugno 1896, n. 183 , e' estesa a tutti gli atti di procedura posti in essere dai Crediti fondiari, compresi gli atti dei giudizi incidentali, ancorche' riguardino questioni di merito, in tutti i gradi di giurisdizione e dei giudizi di graduazione e di liquidazione ed i relativi incidenti, come pure agli atti d'immissione in possesso di stabili aggiudicati ai detti Crediti fondiari in seguito a subaste promosse, sia dai medesimi, sia da terzi.

Art. 99

Art. 99.
( Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 9, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
Sono ridotti della meta' gli onorari stabiliti dalle vigenti tariffe notarili per la stipulazione dei contratti di trasformazione di mutui in conformita' delle disposizioni dei seguenti capi.

Art. 100

Art. 100.
( Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350 .
E' data facolta' ai delegati dei Crediti fondiari degli Istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali o di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

Art. 101

Art. 101.
( Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350 ).
E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall' articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183 , per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

Art. 102

Art. 102.
(Art. 2, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Gli Istituti di credito fondiario degli Istituti di emissione hanno la facolta' di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario ordinari, o a privati, alle condizioni che reputeranno piu' convenienti, estinguendo integralmente il rispettivo credito nei modi di legge.

Art. 103

Art. 103.
(Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Nessun diritto o compenso e' dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Art. 104

Art. 104.
(Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario.
Nel caso di rivendita il prezzo dovra' essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avra' l'obbligo di supplire alla differenza.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle e' regolato dagli articoli 80, 81, 82, 85 e 86.

Art. 105

Art. 105.
(Art. 5, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
La facolta' attribuita al deliberatario dall' art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 , potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato al Credito fondiario di un Istituto di emissione.
Il termine di 15 giorni, indicato dal detto articolo 36, e' esteso a 30 giorni a favore del deliberatario che intenda di profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato.

Art. 106

Art. 106.
(Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.
Il relativo provvedimento non potra' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospendera' la vendita.
Il prezzo sara' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'articolo 23, lettera f, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col R. decreto 22 febbraio 1885, n. 2922 , tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Art. 107

Art. 107.
(Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovra' conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.

Art. 108

Art. 108.
( Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 26 e 27, legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 12 , allegato T alla legge suddetta.)
La vigilanza sugli Istituti di emissione, sui Crediti fondiari annessi, sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e sulla liquidazione della Banca romana spetta al Ministero del tesoro.

Art. 109

Art. 109.
(Art. 4, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.

Art. 110

Art. 110.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262 ))

Art. 111

Art. 111.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 112

Art. 112.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262 ))

Art. 113

Art. 113.
( Legge 31 dicembre 1907, n. 804 ).
La vigilanza permanente diretta sugli Istituti di emissione e su tutte le annesse gestioni e' esercitata dal ministro del tesoro pei mezzi di un ufficio di ispettorato generale.

Art. 114

Art. 114.
((1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze)) .

Art. 115

Art. 115.
((ARICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 2013, N. 133 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GENNAIO 2014, N. 5 ))

Art. 116

Art. 116.
(Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito.
Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.

Art. 117

Art. 117.
(Art. 11, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
L'Ispettorato generale e' tenuto ad esaminare i bilanci annuali degli Istituti di emissione e, ove lo reputi necessario, ad accertarne la corrispondenza con le scritture degli Istituti medesimi.
A questo fine gli Istituti devono comunicare in tempo all'Ispettorato stesso i bilanci ed i conti profitti e perdite, e devono fornirgli tutte quelle informazioni che all'uopo fossero ad essi richieste, salvo per quanto riguarda il Banco di Napoli e il suo Credito fondiario il disposto dell'art. 135.

Art. 118

Testo unico-art. 118
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 119

Testo unico-art. 119
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 120

Art. 120.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 121

Testo unico-art. 121
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 122

Art. 122.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 123

Art. 123.
( Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 17, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 36 , legge stessa).
Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinera' una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dallo Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.
Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.

Art. 124

Art. 124.
(Art. 18, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Queste ispezioni hanno per oggetto:
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 ;(26) ((27))
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 ;(26) ((27))
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 ;(26) ((27))
d) di accertare l'esatta corrispondenza delle scritture esistenti nei libri dell'Istituto colle situazioni, con i resoconti e i prospetti trasmessi al Governo;
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 ;(26) ((27))
f) di accertare l'osservanza, da parte della Banca d'Italia, delle prescrizioni del Codice di commercio, particolarmente di quelle recate dagli articoli 146, 176 e 181, e l'esistenza reale del patrimonio proprio rispetto ai Banchi di Napoli e di Sicilia;
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 ;(26) ((27))
h) di esaminare ogni altra condizione diretta ad assicurare la esatta e completa esecuzione della legge;
LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43 .(26) ((27))
---------------
(1) Data dell'applicazione della legge 10 agosto 1893, n. 449 .
-------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 125

Testo unico-art. 125
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 126

Art. 126.
(Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all'art. 123, devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell'ispezione stessa.
Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.

Art. 127

Art. 127.
(Art. 22, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Il ministro del tesoro puo' fare eseguire in qualunque tempo ispezioni straordinarie, generali e speciali, agli Istituti di emissione.

Art. 128

Testo unico-art. 128
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 129

Art. 129.
(Art. 24, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
Egualmente il ministro del tesoro, accertati i fatti di che agli articoli 138, 139 e 140, ne fa regolare denunzia all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene con quegli articoli comminate.

Art. 130

Art. 130.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 131

Testo unico-art. 131
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 43
(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 132

Art. 132.
( Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.
((24)) -------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a che non sara' entrato in funzione il nuovo Parlamento e' sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilita' prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 ".

Art. 133

Art. 133.
( Art. 1, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Lo statuto della Banca d'Italia e' approvato con decreto Reale.
Tale approvazione e l'inserzione dello statuto stesso nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tengono luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Societa' anonime.

Art. 134

Art. 134.
( Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 9, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ).
La nomina del direttore generale della Banca d'Italia deve essere approvata dal Governo.
Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con R. decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 135

Art. 135.
(Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima).
Le norme per l'esecuzione degli articoli 12, 15, 80 a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la piu' rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto (1).
Con tale decreto e' anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo.
Con altro decreto Reale (2) sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta.
Il regolamento del Banco di Napoli (3) nella parte riguardante il personale, determina la responsabilita' dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli articoli 138, 139 e 140.
--------------------
(1) R. decreto 22 aprile 1897, n. 141 , modificato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 553 .
(2) R. decreto 1° giugno 1897, n. 172 .
(3) Approvato con R. decreto 2 agosto 1903, n. 529 .

Art. 136

Art. 136.
( Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10, allegato D alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 )
Nelle stanze di compensazione instituite in virtu' del R. decreto 19 maggio 1881, n. 220 , o che venissero instituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.
L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, puo' da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilita', anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia gia' l'esercizio.
L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in citta' nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, puo' essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.

Art. 137

Art. 137.
( Art. 16, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Con decreto Reale, sopra proposta del ministro del tesoro, udito il Consiglio dei ministri, potra' essere sospesa o revocata la facolta' dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.
Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso il pubblico stabilimento di credito e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi statuti e regolamenti, salve sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.
L'azione contro gli amministratori della Banca d'Italia puo' esser promossa da uno o da piu' azionisti, purche' posseggano almeno mille azioni.

Art. 138

Art. 138.
( Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilita' altrui, e' punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 139

Art. 139.
( Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 140

Art. 140.
( Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 ).
Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 4, o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 141

Art. 141.
( Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 ).
Gli enti morali e le Associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.

Art. 142

Art. 142.
( Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 - Legge 5 luglio 1908, n. 388 )
E' proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una multa da L. 50 a L. 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.
Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.
I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento alle banconote in Euro.(26) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". -------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229), nel modificare gli articoli 4 , 6 e 8 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I seguenti articoli del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 , e le corrispondenti modifiche allo statuto della Banca d'Italia entrano in vigore alle date sotto indicate:
a) l'art. 7, comma 2, dal 1 ottobre 1998;
b) gli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e gli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del suddetto decreto legislativo n. 43 del 1998, dal 1 gennaio 1999 ."

Art. 143

Art. 143.
( Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 4, legge 7 luglio 1902, n. 318 - Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 351 ).
I crediti degli Istituti di emissione, gia' compresi nella categoria delle immobilizzazioni, e che per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa, o che per disposizioni di legge non poterono essere liquidati entro 31 dicembre 1908, saranno liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti o di legge, diventeranno esigibili.

Art. 144

Art. 144.
( Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290 ).
La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Societa' pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.

Art. 145

Art. 145.
( Art. 7, legge 7 luglio 1902, n. 290 - Art. 16, legge 17 gennaio 1897, n. 9 ).
La Banca d'Italia e il Banco di Napoli, agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei loro crediti verso la Societa' per il risanamento di Napoli, godranno, sino a tutto l'anno 1913, della riduzione di tre quarti della tassa di registro per gli atti di vendita, acquisti di immobili o cessioni di crediti, e delle altre agevolezze fiscali di cui all' art. 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516 , senza riguardo alla data delle rispettive iscrizioni ipotecarie.
Gli stessi Istituti godranno inoltre, sino alla stessa data della riduzione alla meta' delle tasse di registro e di bollo dovute per gli atti processuali e le sentenze per la riscossione dei loro crediti predetti.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il ministro segretario di Stato per il tesoro
TEDESCO.

Art. 1

Allegato I.
R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627 , che stabilisce i requisiti delle cambiali sull'estero e dei crediti in conto corrente all'estero ammessi a far parte della riserva degli Istituti di emissione.
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 24 ottobre 1895, n. 251).
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti l' art. 6 e l' art. 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , per il riordinamento degli Istituti di emissione;
Veduto l' art. 31 della legge 8 agosto 1893, n. 486 , per i provvedimenti di finanza e del tesoro;
Veduto il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, costituente l'allegato P approvato con l'art. 26 della citata legge 8 agosto 1895;
Sentiti gli Istituti di emissione;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1 (1).
Le cambiali sull'estero che, ai termini e nei limiti indicati negli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , possono essere comprese nella riserva utile per la circolazione, devono presentare una disponibilita' all'estero per il giorno della scadenza in specie d'oro o in monete a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.
Queste cambiali, debitamente accettata dal trattario all'estero, devono portare una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data nella quale entrano a far parte del portafoglio per la riserva degli Istituti di emissione, e devono essere munite di almeno due firme di prim'ordine.
---------------
(1) Al riferimento agli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , deve ritenersi sostituito quello agli articoli 11 e 19 del nuovo testo unico di legge.

Art. 2

Art. 2.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di che all'articolo precedente.
Il ministro del tesoro avra' sempre la facolta' di ordinare la eliminazione di uno o piu' nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.

Art. 3

Art. 3.
A far parte della quota di riserva, nei limiti indicati all'art. 1 del presente decreto, sono ammessi i buoni del tesoro britannico e, in generale, i buoni del tesoro di Stati forestieri, purche' pagabili in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, e purche' fra la data dell'acquisto da parte degli Istituti di emissione e quella della scadenza dei buoni medesimi non interceda un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Art. 4

Art. 4.
Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell'art. 1, i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi Banche di emissione o le Banche e i banchieri corrispondenti diretti del tesoro.
Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 5

Art. 5.
I detti certificati devono portare: l'indicazione del credito effettivo dell'Istituto di emissione italiano alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese; la qualita' delle specie nelle quali il credito e' esigibile; la dichiarazione che il credito stesso e' pagabile interamente a vista o non a piu' di quindici giorni dal preavviso per il rimborso; la firma di chi legalmente e' autorizzato a rappresentare presso i terzi l'Istituto o la ditta emittente il certificato.
Gli Istituti di emissione, che abbiano disposto mediante assegni o in altro modo del credito in conto corrente all'estero, senza che i rispettivi corrispondenti abbiano potuto averne notizia nel momento del rilascio del certificato, debbono farne speciale annotazione sul certificato medesimo, per la determinazione precisa delle somme in conto corrente perfettamente disponibili ai termini dell'articolo precedente.

Art. 6

Art. 6.
Il ragguaglio delle valute forestiere colle specie d'oro e di argento a pieno titolo di conio italiano sara' fissato d'accordo fra il Ministero del tesoro e gli Istituti d'emissione.

Art. 7

Art. 7 (1).
L'Ufficio centrale d'ispezione per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione riscontrera', a brevi intervalli, se siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute negli articoli precedenti, e potra' esaminare i registri e la corrispondenza degli Istituti per appurare l'esistenza reale dei depositi attivi all'estero risultanti dai certificati di' cui agli articoli 4 e 5.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 10 ottobre 1895.
UMBERTO.
Sidney Sonnino.
Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
--------------
(1) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».

Art. 1

Allegato II.
R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639 , che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale.
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 6 novembre 1805, n. 261).
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l' articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , per il riordinamento degli Istituti di emissione;
Veduto l' articolo 35 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , per i provvedimenti di finanza e di tesoro;
Veduto l'articolo 26 dell'allegato P approvato coll'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895;
Sulla proposta del ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1 (2).
Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilita' di fondi e delle condizioni del mercato, e purche' l'ammontare della circolazione del biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall' articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale - da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potra' in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento - cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto.
----------------
(2) Al riferimento all' art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , deve ritenersi sostituito quello all'art. 6 del nuovo testo unico di legge.
Vedasi quanto alla determinazione del saggio ridotto l'art. 28 del testo precitato.

Art. 2

Art. 2.
Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.

Art. 3

Art. 3.
Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima.
Il direttore della sede o della succursale ha facolta' di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.

Art. 4

Art. 4 (1).
Il portafoglio delle cambiali scontate, in conformita' all'art. 1, deve essere tenuto separato e distinto sia dal portafoglio ordinario, sia da quello per le operazioni di sconto contemplate dal terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 .
--------------
(1) Al riferimento al terzo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 deve ritenersi sostituito quello all'art. 28 (terzo e quarto comma) del nuovo testo unico di legge.

Art. 5

Art. 5 (2).
Il portafoglio delle cambiali scontate ai termini del presente decreto sara' soggetto a verifiche dell'Ufficio centrale di ispezione istituito presso il Ministero del tesoro. Gli ufficiali incaricati delle verifiche potranno esaminare il registro speciale delle deliberazioni delle Commissioni di sconto, per accertarsi della loro regolarita' e per porlo a riscontro con le situazioni del portafoglio speciale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 25 ottobre 1893.
UMBERTO.
Sidney Sonnino.
Visto, Il guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
---------------
(2) In relazione all'art. 113 del nuovo testo unico di legge, alle parole «Ufficio centrale d'ispezione» devono ritenersi sostituite le altre «Ispettorato generale».

Art. 1

Allegato III.
R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62 , che regola lo sconto presso gli Istituti di emissione degli effetti rifasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dal Regno del 29 febbraio 1908, n. 50).
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' art. 13 della legge 31 dicembre 1907, n. 804 ;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro, d'accordo col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano potra' rilasciare, a favore della Banca autonoma di credito minerario, effetti cambiari in base e non oltre l'ammontare dei tre quarti delle somme di cui sia creditore per regolare contratto verso terzi, per vendite a termine di zolfo.
Sui detti effetti cambiari dovra' essere indicata la data e la registrazione dei contratti, nonche' la quantita' di zolfo venduto.

Art. 2

Art. 2.
L'importo degli effetti cambiari di cui al precedente articolo sara' dalla Banca autonoma di credito minerario versato al Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, ed imputato dallo stesso Banco al conto corrente di cui all'art. 12, capoverso secondo, del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378 , per essere distribuito ai produttori consorziati ed agli altri enti interessati, secondo le norme vigenti.

Art. 3

Art. 3.
Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare a saggio di favore i detti effetti cambiari, che abbiano una scadenza non superiore ai quattro mesi.
Sopra il prezzo che, a termini del contratto, sara' pagato dal compratore alla consegna del minerale, l'Istituto possessore degli effetti cambiari ha diritto di prelazione sino a concorrenza del credito risultante dalle cambiali stesse.
Per l'esercizio di tale diritto, la parte di prezzo, corrispondente a quella gia' anticipata al Consorzio dagli Istituti, deve essere versata un conto corrente speciale che il Banco di Sicilia, come cassiere del Consorzio, terra' a disposizione degli Istituti sovventori, previa, occorrendo, regolare notifica del loro credito da farsi al Banco stesso nell'anzidetta sua qualita'.

Art. 4

Art. 4.
Gli Istituti di emissione sono parimente autorizzati a scontare a saggio di favore gli effetti cambiari a scadenza non superiore a quattro mesi, emessi dalla Banca autonoma di credito minerario, a condizione che siano regolarmente cedute in garanzia fedi di deposito e note di pegno su zolfo, per un importo pari agli effetti da scontarsi.
La Banca di credito minerario e il Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, stabiliranno d'accordo le norme per regolare la eventuale sostituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno che prima della scadenza degli effetti scontati fossero estinte e per assicurare il pagamento degli effetti medesimi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Carcano - Cocco-Ortu - Lacava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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