Monitoring Gesetzessammlung

057U0361

IT - Testi Unici

057U0361

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957 n. 361)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Decreta:
E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. - CARLOMAGNO

Art. 1

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Art. 1.
1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.
Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti ((un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unita' inferiore,)) ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; ((la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla meta' dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unita' pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale)) .
3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo ((i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2)) ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2017, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, "come sostituito dall' art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015 , limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83»"

Art. 2

Art. 2.
1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che e' circoscrizione elettorale, e' regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) .

Art. 3

Art. 3.
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
((2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) .
(42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 4

Art. 4.
1. Il voto e' un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
((2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale)) .
------------- AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 12 settembre 1995, n. 422 (in G.U. 1a s.s. 20.09.1995 n. 39), ha dichiarato , ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale [...] del secondo comma, n. 2, ultimo periodo, del presente articolo, come modificato dall' art. 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277 , (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). ------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 5

Art. 5.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4).
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e successive modificazioni.

Art. 6

Art. 6.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5).
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.

Art. 7

Art. 7.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 2).
Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali; (18)
b) i presidenti delle Giunte provinciali;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. ((39))
Le cause di ineleggibilita' di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarita' di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
Le cause di ineleggibilita', di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilita' anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993 n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati)." ------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 429) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h) , e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , riprendono vigore".

Art. 8

Art. 8.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 3).
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - ((, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive,)) non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

Art. 9.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7).
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'. Questa causa di ineleggibilita' si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

Art. 10.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8).
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

Art. 11

Art. 11.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9).
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) .

Art. 12

Art. 12.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1° e 15, prima parte).
Presso la Corte di Cassazione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Art. 13

Art. 13.
((1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale)) .
((42)) ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 14

Art. 14.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 6).
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali ((e nei collegi uninominali)) , debbono depositare presso il Ministero dell'interno ((...)) il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali ((e nei singoli collegi uninominali)) . All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ((nonche', ove iscritto nel registro di cui all' articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 , deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;
2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni)) .(42)
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilita', congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonche' le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalita' politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
Non e' ammessa, altresi', la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
Non e' ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 14 bis

Art. 14-bis.
((1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 15

Art. 15.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1° , 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 7).
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
((Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea)) .

Art. 16

Art. 16.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 8).
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarita' dell'avvenuto deposito.
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. ((Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso)) .
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. ((Sono altresi' sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma)) .
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.

Art. 17

Art. 17.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9 ).
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste di candidati nei collegi plurinominali ((e dei candidati nei collegi uninominali)) della circoscrizione e dei relativi documenti. (42)
La designazione e' fatta con un unico atto, autenticato da notaio.
Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalita' possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne da' immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 18

Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 )) .

Art. 18 bis

Art. 18-bis.
1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.
Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni e' ridotto alla meta'. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 . La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 . Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. (42) (44) (45)
1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.
2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52 . In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. (42) (44) ((49))
2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.
3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima.
L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. (42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell' articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (44)
La L. 3 novembre 2017, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all' articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'".
La L. 6 maggio 2015, n. 52 , come modificata dalla L. 3 novembre 2017, n. 165 , ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell' articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017". -------------- AGGIORNAMENTO (45)
La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 1123) che "Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, nono comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165 , e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della citata legge n. 165 del 2017 , per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e all'articolo 9, comma 2 , del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , e' ridotto a un quarto".
-------------- AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 4 maggio 2022, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84 , ha disposto (con l'art. -bis, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale".

Art. 19

Art. 19.
((1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullita'.
2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'.
3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.
4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita')) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 20

Art. 20.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° e 7°, L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 10, comma 1° e 2°, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3 ).
Le liste dei candidati nei collegi plurinominali ((e i nomi dei candidati nei collegi uninominali)) devono essere ((presentati)) , per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. (42)
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione e' dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
Nella dichiarazioni di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista intenda distinguersi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 25. ((Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 21

Art. 21.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10 , ultimo comma).
La Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identita' personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia e' consegnata immediatamente al presentatore.
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate ((, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali)) e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, e' annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione. (42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 22

Art. 22.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11 ).
L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
((1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma;
1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis)) ;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo ((...)) periodo del medesimo comma; (42)
4) ((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) ((dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e)) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione;
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista ((e dei candidati in ciascun collegio uninominale)) all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui ((agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19)) e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; (42)
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis. (42)
7) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
((Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 23

Art. 23.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12 ).
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati ((...)) di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati ((...)) di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24

Art. 24.
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 ;
((2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio)) ;
3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5); (42)
5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonche' alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione. (42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 25

Art. 25.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1° , 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 14).
Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato ((entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,)) al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione.
((Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata)) .
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136 .
L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.
Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26

Art. 26.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4° e 5°).
Il rappresentante ((...)) di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimita', ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
Il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 27

Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299 ))

Art. 28

Art. 28.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299 ))

Art. 29

Art. 29.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19).
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30

Art. 30.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 22, comma 1° e 3°, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2°).
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale ((e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali)) : una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; (42)
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 31

Art. 31.
((1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.
5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".
6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 32

Art. 32.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22).
I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.
((Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresi' con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico)) .

Art. 33

Art. 33.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 17).
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta la esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore puo' ricorrere al Prefetto, perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme ((con i pacchi)) delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello della elezione.

Art. 34

Art. 34.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1° ).
In ciascuna sezione e' costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, ((di quattro scrutatori)) , di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Art. 35

Art. 35.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2° , 3° , 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 18, comma 2° e 3°).
La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'art. 38.
L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, e' tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.
Delle designazioni e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli Uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 36

Art. 36.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1989, N. 95 ))

Art. 37

Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1989, N. 95 ))

Art. 38

Art. 38.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20 ).
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il ((settantacinquesimo)) anno di eta';
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; (39)
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
f-bis) ((i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 )) .
------------- AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 , nel sopprimere il numero 429) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h) , e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , riprendono vigore".

Art. 39

Art. 39.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1970, N. 312 ))

Art. 40

Art. 40.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 18, comma 1°).
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti ((...)) di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

Art. 41.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 19, comma 2°).
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

Art. 42

Art. 42.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 13, n. 5).
La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ((...)) .
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.
Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

Art. 43.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32).
Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.
E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

Art. 44.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33).
Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Puo' disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
La Forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
Pero', in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente puo', in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui e' la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di cio' e' dato atto nel processo verbale.

Art. 45

Art. 45.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 22, comma 3°, lettera a) e 28, comma 1°).
Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.
Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.
Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.
Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 )) .
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

Art. 46

Art. 46.
((1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali)) .
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

Art. 47.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1° e 3°).
Ha diritto di votare chi e' iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

Art. 48.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37).
((Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purche' siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale)) . ((42))
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi e' presa nota nel verbale.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 49

Art. 49.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38).
((I militari delle Forze armate nonche' gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio)) .
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.
E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.
La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente.

Art. 50

Art. 50.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23 ).
I ((naviganti)) fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:
((a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilita' di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorita' certificante)) ;
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volonta' espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei ((naviganti)) che hanno tempestivamente espresso la volonta' di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

Art. 51.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1° , 2° e 3° ).
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed e' inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

Art. 52.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4° ).
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnato, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

Art. 53.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5° e 6° ).
Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, dal presidente della ((sezione elettorale nel cui collegio plurinominale)) e' posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. ((42))
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalita' di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 54

Art. 54.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 SETTEMBRE 2000, N. 299 ))

Art. 55

Art. 55.
(T. U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39).
Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravita' esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purche' l'uno o l'altro sia iscritto ((in un qualsiasi Comune della Repubblica)) .
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorita' sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato al verbale.
((L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni)) .

Art. 56

Art. 56.
((1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermita' fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonche' in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche)) .

Art. 57

Art. 57.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 25).
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identita' o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.
Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purche' i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purche' munite di fotografia.
In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identita', apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio e' in grado di accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 104.
L'elettore che attesta l'identita' deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.
In caso di dubbi sulla identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

Art. 58.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41).
Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e ((, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,)) la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
((L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale)) .
((Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale)) .
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata ((, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna)) .
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono piu' votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 59

Art. 59.
((1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche)) .
------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Art. 59 bis

Art. 59-bis.
((1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) .
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullita' nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.
(42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 60

Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277 ))

Art. 60 bis

Art. 60-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277 ))

Art. 61

Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 LUGLIO 1991, N. 200 , A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))

Art. 62

Art. 62.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43).
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare ((la scheda)) , dichiarandone la nullita' e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.

Art. 63

Art. 63.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44).
Se un elettore riscontra che ((la scheda)) consegnatagli e' deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, puo' richiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima, la quale e' messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonche' col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, e' annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64

Art. 64.
1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare ((l'urna e la scatola)) recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64 bis

Art. 64-bis.
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli ((dell'urna)) e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 65

Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277 ))

Art. 66

Art. 66.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46).
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 67

Art. 67.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29 , art. 26, comma 8°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 28, ultimo comma).
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.
Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso ((, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che)) ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi ((, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta)) .
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68

Art. 68.
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attributo il voto e il cognome del candidato ((al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale)) . Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) . ((Prende altresi' nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste)) . (42)
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) . Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheta stessa viene subito impresso il timbro della sezione. (42)
4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 .
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.
((8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 69

Art. 69.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29 ).
La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volonta' effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. ((Quando un unico segno sia tracciato su piu' rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso)) .

Art. 70

Art. 70.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 30).
Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni ((chiaramente riconoscibili,)) tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto ((far identificare)) il proprio voto.
Sono, altresi', nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

Art. 71

Art. 71.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1° e 50, comma 3°, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1° e 2° ).
Il presidente, udito il parere degli scrutatori:
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonche' sulla nullita' dei voti;
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da' atto del numero dei voti di lista e dei voti ((di ciascun candidato nel collegio uninominale)) contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76. (42)
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti. (42)
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 72

Art. 72.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 3° e 4°, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 32).
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma, dello scrutatore;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270 )) .
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti ((...)) di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

Art. 73.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28 , ultimo comma).
Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del ((lunedi')) successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Art. 74

Art. 74.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5°, e 53, primo comma).
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e' redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti.
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste ((...)) ) e delle decisioni del presidente, nonche' delle firme e dei sigilli.
Il verbale e' atto pubblico.

Art. 75

Art. 75.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 33).
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale e' poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti ((...)) delle liste presenti.
L'adunanza e' poi sciolta immediatamente.
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonche' ((della cassetta, dell'urna)) , dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.
L'altro esemplare del suddetto verbale e' depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
L'estratto e' trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto.
Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.
Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

Art. 76

Art. 76.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 34).
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, ((...)) , 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni.
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art.
81.
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

Art. 77

Art. 77.
((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';
c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;
i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della circoscrizione)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 78

Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277 ))

Art. 79

Art. 79.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 34, comma 1°, n. 2).
L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, e' vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
Non puo' essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste ((della circoscrizione)) .
Nessun elettore puo' entrare armato.
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso e' riservato agli elettori; l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli puo', inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti ((...)) delle liste dei candidati.

Art. 80

Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277 ))

Art. 81

Art. 81.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4).
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti ((...)) di lista presenti.
IL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformita' del numero 6) dell'art. 77.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 .
L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.
Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

Art. 82

Art. 82.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40 ).
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 83

Art. 83.
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
e) individua quindi:
1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno ((un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore)) ;
2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno ((un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore)) ;
f) procede al riparto ((dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta)) ; a tale fine, detrae i ((...)) seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno ((un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unita' superiore)) . A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione.
Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo cosi' il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parita', alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali e' stato gia' attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale.
Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
------------- AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, numero 5 e comma 2 del presente articolo. ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2017, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 5, "come sostituito dall' art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015 ".

Art. 83 bis

Art. 83-bis.
((1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali e' stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parita' di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e' stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parita' di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio e' assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie)) .
2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
(42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 84

Art. 84.
((1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente gia' utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalita' previste dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalita' previste dai commi 4 e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico)) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 85

Art. 85.
((1. Il deputato eletto in piu' collegi plurinominali e' proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e) )) .
((1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o piu' collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale)) .
------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 30 luglio 1996, n. 398 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 85 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016. ------------- AGGIORNAMENTO (43)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2017, n. 35 (in G.U. 1ª s.s. 15/02/2017, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "come modificato dall' art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015 , nella parte in cui consente al deputato eletto in piu' collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga".

Art. 86

Art. 86.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, ((in un collegio plurinominale)) e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato ((primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione)) . (42)
2. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, commi 2, 3 ((, 4 e 5)) .
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio ((attribuito in un collegio uninominale)) si procede ad elezioni suppletive. (42)
3-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) .
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , in quanto applicabili.
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 87

Art. 87.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62).
Alla Camera dei deputati e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attivita' o posteriormente.
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.
Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 88

Art. 88.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 41).
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonche' i dipendenti degli Enti ed istituiti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.
Qualora il loro trattamento netto di attivita', escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennita' parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresi' l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, e' loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non puo', per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianita'. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, e' adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare e' considerato a tutti gli effetti periodo di attivita' di servizio ed e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per se' e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio. ((2a))
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.
------------- AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 21 novembre 1967, n. 1148 , nel modificare l'art. 4, ultimo comma, della L. 31 ottobre 1965, n. 1261 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che il quinto comma del presente articolo deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianita' utile per l'ammissione a futuri concorsi.

Art. 89

Art. 89.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64).
E' riservata alla Camera dei deputati la facolta' di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 90

Art. 90.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65).
Qualora un deputato sia tratto in arresto perche' colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

Art. 91

Art. 91.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66).
Non e' ammessa rinunzia o cessione dell'indennita' spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

Art. 92

Art. 92.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , artt. 5 e 10, comma 1°).
L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell' art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545 , e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:
1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
1-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) ;
2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta';
2-bis) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 )) ;
3) la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; ((4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 )) .
((L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale)) .
COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52 . (42)
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 93

Art. 93.
((1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
3. In caso di parita' e' proclamato eletto il candidato piu' giovane di eta')) .
------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 93 bis

Art. 93-bis.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 ))

Art. 93 ter

Art. 93-ter.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 ))

Art. 93 quater

Art. 93-quater.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165 ))

Art. 94

Art. 94.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42 ).
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 95

Art. 95.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44 ).
Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Art. 96

Art. 96.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69).
Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilita', o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o piu' elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, ((e' punito con la reclusione da uno a quattro anni)) e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.
La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.

Art. 97

Art. 97.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70).
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, e' punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Art. 98

Art. 98.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71).
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessita', il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.

Art. 99

Art. 99.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72).
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000.
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

Art. 100.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74).
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. ((36)) ------------- AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 novembre 2006, n. 394 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall' art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali)".

Art. 101

Art. 101.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75).
Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da piu' persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena e' aumentata e sara', in ogni caso, non inferiore a tre anni.
Se la violenza o la minaccia e' fatta da piu' di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale .

Art. 102

Art. 102.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76).
Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, e' punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 2000.
Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 2000.

Art. 103

Art. 103.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493 , art. 43).
Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 50.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5000 a lire 20.000.

Art. 104

Art. 104.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78).
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 10.000. Se il reato e' commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullita' delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.
I rappresentanti ((...)) e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 20.000.
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 20.000.

Art. 105

Art. 105.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79).
Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 e' punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena e' diminuita della meta'.

Art. 106

Art. 106.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80).
L'elettore che sottoscrive piu' di una candidatura nel collegio uninominale o piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000. ((32)) ------------- AGGIORNAMENTO (32)
La L. 2 marzo 2004, n. 61 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro"."

Art. 107

Art. 107.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81).
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 3000 a lire 10.000.

Art. 108

Art. 108.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82).
Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 3000 a lire 5000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

Art. 109.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84).
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, e' tratto in arresto ed e' punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma e' confiscata.

Art. 110

Art. 110.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85).
L'elettore che non riconsegna ((una scheda)) o la matita e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.
Con uguale ammenda viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

Art. 111

Art. 111.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86).
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Art. 112.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87).
Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti ((...)) di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Art. 113.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88).
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilita' e' pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.
Il Giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 933 )) .

Art. 114

Art. 114.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89).
L'autorita' giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronuncie definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Art. 115

Art. 115.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534 ))

Art. 116

Art. 116.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46 ).
In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117

Art. 117.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47 ).
Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. ((29)) ------------- AGGIORNAMENTO (29)
La L. 27 dicembre 2001, n.459 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni."

Art. 118

Art. 118.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48 ).
Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 119

Art. 119.
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa. (15)
------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 29 gennaio 1992, n. 69 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 2 del presente articolo va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 120

Art. 120.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

Art. 121

Art. 121.
( L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1° ).
Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.
Visto: Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-Tabelle

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)
I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 , recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.
Circoscrizione Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale 1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino 2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino 3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano 4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano 5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano 6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano 7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia 8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia 9 Friuli Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste 10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova 11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna 12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze 13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia 14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona 15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma 16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma 17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila 18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso 19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli 20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli 21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari 22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza 23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro 24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo 25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo 26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari 27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta 28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
Tabella A.1
((TABELLA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2019, N. 51 ))
TABELLA A-bis
(articolo 31, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI, DEI CONSIGLI REGIONALI NELLE REGIONI A STATUTO
NORMALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA, DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI E
DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Parte di provvedimento in formato grafico
(20)
TABELLA C
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
BOLLO DELLA SEZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
MODELLO DI URNA DI VECCHIO TIPO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA F
MODELLO DI URNA DI NUOVO TIPO
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA G
MODELLO PER LA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA H
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
Parte di provvedimento in formato grafico
------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 4 agosto 1993, n. 277 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 9 della presente legge, in conseguenza di quanto previsto dall'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , come sostituito dal presente articolo, va modificata la previsione di cui alla tabella B allegata al predetto testo unico, come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 13 marzo 1980, n.70 , mantenendo fisso lo spazio riservato a ciascun candidato e al cognome e nome dello stesso". ------------- AGGIORNAMENTO (42)
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht