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019U0426

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019U0426

Testo unico (DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 marzo 1919 n. 426)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1919

Art. 1

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maesta'
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del Nostro decreto 27 febbraio 1919, n. 239, che da' facolta' al Governo di coordinare in testo unico le disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro per le terre liberate dal nemico, d'accordo col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;
Abbiamo decretato 27 decretiamo:
E' approvato il testo unico delle disposizioni portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' e marzo 1919.
TOMASO DI SAVOIA.
Colosimo - Fradeletto.
Visto, Il guardasigilli: Facta.

Art. 1

TESTO UNICO
delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra.
Art. 1.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Ai fini di restaurare la ricchezza nazionale e la piena efficienza produttiva delle regioni danneggiate direttamente dalla guerra, il diritto al risarcimento dei danni di guerra e' riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti nel presente testo unico, ferme restando le disposizioni piu' favorevoli contenute in altre leggi.
Il presente testo unico non si applica alle navi che non siano battelli da pesca, chiatte od altri gallegianti minori.

Art. 2

Art. 2.
( Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Possono esercitare le facolta' attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale.
Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.
Si considerano stranieri gli enti morali e le societa' civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in e' prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all'art. 26 giudica, di caso in caso o con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio D.L. 21 ottobre 1923, n. 2418 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell' art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426 , sui risarcimenti dei danni di guerra e dell' art. 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579 e delle disposizioni modificative delle dette leggi i cittadini fiumani di pieno diritto, ai termini del trattato di pace del Trianon, che abbiano tuttora il domicilio nello Stato di Fiume o nel Regno d'Italia, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne il risarcimento dei danni di guerra da essi subiti entro i confini del Regno d'Italia".

Art. 3

Art. 3.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
E' considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Art. 4

Art. 4.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
E' concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennita' o pensioni:
a) alla vedova ed ai patenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che non sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;
b) al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidita' sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata.
Siffatto diritto alla pensione non puo' farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, e' equiparata al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, e' equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila e' equiparato al sergente.
Non e' dovuta alcuna indennita' se la morte o l'incapacita' si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra.
La liquidazione delle pensioni e' fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.
La pensione puo' essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potra' essere corrisposto in titoli del Debito pubblico.

Art. 5

Art. 5.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
E' ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto sieno conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

Art. 6

Art. 6.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita o distruzione, il risarcimento per le cose mobili, salvo il disposto dell'art. 7, corrisponde alla somma occorrente per riacquistarle al momento della liquidazione delle indennita', diminuita, non oltre il quarto, dell'eventuale deprezzamento per vetusta'. Pero' per gli oggetti destinati dal danneggiato ad usi personali o famigliari di lusso, il risarcimento, allorche' il valore cosi' determinato ecceda complessivamente pel singolo danneggiato lire duemila, gli sara' corrisposto soltanto per, la meta', pel quarto, pel decimo, pel ventesimo sulle ulteriori somme eccedenti rispettivamente lire duemila, lire diecimila, lire cinquantamila, lira centomila di valore.
Nel caso che la prova anzidetta non sia raggiunta o il danneggiato rinunci a dare la prova del valore delle cose perdute o distrutte, il risarcimento, sara' determinato fino al 50 per cento del valore dell'immobile o porzione dell'immobile che le conteneva, valutato al prezzo corrente nel periodo post-bellico, quando siffatto valore non superi lire diecimila e fino al 40 ed al 30 per cento delle somme ulteriori eccedenti rispettivamente lire diecimila e lire cinquantamila. Quando pero' si tratti di attrezzi, di strumenti di lavoro, di macchine, di bestiame, di derrate o merci, il risarcimento potra' per le prime lire venticinquemila essere commisurato fino all'intero valore dell'immobile o porzione dell'immobile.
Nel caso di perdita o distruzione parziale delle cose mobili o di loro deterioramento; sara' tenuto conto, nel determinare il risarcimento, del loro valore residuo al momento della liquidazione dell'indennita'.
Lo Stato avra' sempre facolta' di attribuire, in luogo delle indennita', macchine, mobili, merci o bestiame della stessa natura e di pari valore di quelli perduti o distrutti.

Art. 7

Art. 7.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Ferme restando per i titoli smarriti le disposizioni di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102 , poi titoli al portatore, ove ne sia provata la distruzione, e' applicabile l'art. 56 del Codice di commercio, anche se i titoli distrutti siano di debito pubblico.

Art. 8

Art. 8.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
((Per la determinazione della indennita' per totale distruzione di immobili si procede nel modo seguente:
a) si stabilisce il valore che la cosa distrutta, nello stato in cui si trovava, non tenuto conto del deprezzamento per vetusta' avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea;
b) la somma corrispondente a questo valore, si riduce dello eventuale deprezzamento per vetusta', ma non oltre la meta' del valore suddetto.
In caso di parziale distruzione o del deterioramento, la somma calcolata secondo il comma a) ed il comma b) di questo articolo si riduce di una somma pari al valore che l'immobile avrebbe avuto secondo i prezzi del periodo immediatamente anteriore all'inizio della guerra europea, nello stato di parziale distruzione o deterioramento.
Sia pel caso di totale distruzione di immobili che di parziale distruzione o deterioramento, le indennita' concordate con le parti o liquidate dalle Commissioni competenti o dall'autorita' giudiziaria, in base ai criteri innanzi dettati e per le quali sia obbligatorio il reimpiego, saranno corrisposte come all'art. 14, ultima parte. La somma corrispondente a ciascun terzo sara' all'atto del pagamento aumentata in misura corrispondente alla elevazione dei prezzi di costruzione: questa misura sara' determinata secondo le norme che saranno decretate dal ministro dai lavori pubblici d'intesa coi ministri del tesoro e delle terre liberate.
Nei casi di distruzione o di deterioramento, nei quali non si addivenga al reimpiego di tutta o di parte della indennita', l'aumento di cui al precedente capoverso e' escluso o limitato alla sola somma soggetta a reimpiego, a seconda si tratti di distruzione totale o di distruzione parziale o deterioramento.
Quando l'immobile distrutto o danneggiato sia una villa, un castello, un palazzo od altro edificio destinato ad usi od abitazioni di lusso del danneggiato o della sua famiglia, la somma complessiva che comunque sara' corrisposta dallo Stato, non potra' superare le lire cinquantamila se si tratti di riparazione e lire centomila se si tratti di ricostruzione)) .

Art. 9

Art. 9.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Con decreto dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio o lavoro agli istituti di credito fondiario esistenti sara' data facolta' di concedere mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprieta' immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra.
L'ipoteca inscritta a favore dell'Istituto mutuante per garanzia di questi mutui ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, a condizione che sieno osservate le cautele, da stabilirsi con lo stesso decreto, per assicurare l'impiego della somma mutuata nella predetta restaurazione.
Quando il mutuo rappresenti in tutto od in parte la somma colei rispondente al deprezzamento di vetusta', di cui alle lettera b) dell'art. 8, accresciuta in conformita' della lettera c) dello stesso articolo, ovvero rappresenti la differenza tra la somma necessaria per la riparazione o la ricostruzione degli immobili contemplati nell'ultimo comma dell'articolo succitato e rispettivamente le lire cinquantamila, o le lire centomila, l'interesse per la somma o per la differenza anzidetta e nel primo quinquennio dalla stipulazione del mutuo a carico dello Stato, il quale inoltre per un periodo successivo di altri trentacinque anni, al massimo, vi concorre nella misura del 2 %.
I mutui potranno essere concessi fino a tre quinti del valore attuale degli immobili ipotecati, aumentato dell'importo dell'indennita' liquidata e del deprezzamento di vetusta' ovvero nella misura di quattro quinti nel caso, di concorso dello Stato nel pagamento degli interessi o di altri suoi contributi stabiliti con leggi o provvedimenti speciali.
La dimostrazione del possesso legittimo degli immobili offerti in garanzia puo' anche essere fatta mediante la esibizione di un decreto di attribuzione di possesso secondo le norme dio saranno stabilite nel decreto di cui sopra.

Art. 10

Art. 10.
( Art. 2 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Il Governo del Re e' autorizzato a concedere con decreto Reale alle Casse di risparmio del Veneto, che lo domandino, l'esercizio del credito fondiario nella regione veneta, quando esse abbiano costituito fra loro un ente speciale al quale venga assegnato un fondo di garanzia tratto dalle loro riserve, di cui l'ammontare sara' determinato con lo stesso R. decreto. Pero' le Casse di risparmio di recente costituzione potranno contribuire la rispettiva quota del fondo di garanzia con versamenti successivi del 30 per cento degli utili. Ove la Cassa di risparmio di Verona chieda di fondere suo credito fondiario col predetto ente speciale, il ministro dell'industria, commercio e lavoro e' autorizzato a decretare i provvedimenti all'uopo occorrenti.
L'ente speciale sara' diviso in tre sezioni per l'esercizio rispettivamente del credito fondiario urbano, rurale e per le opere di bonifica e di irrigazione: e gli saranno applicabili le disposizioni di cui ai comma 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9.
I mutui vorranno pagati in cartelle fondiarie, che l'ente speciale potra' emettere fino a' concorrenza di quindici volte il suddetto fondo di garanzia e della cui vendita esso potra' incaricarsi con o senza provvigione.
La Cassa depositi e prestiti, la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidita' degli operai, la Cassa nazionale per gli infortuni, l'Istituto nazionale per le assicurazioni e l'Istituto nazionale di credito per le cooperative, sono autorizzati all'acquisto di tali cartelle; sono pure autorizzate allo acquisto stesso le Casse di risparmio del Regno tanto collettivamente quanto individualmente.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 10/04/1919, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 11

Art. 11.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Il risarcimento dei beni immobili e' subordinato al reimpiego da farsene con le forme e con le cautele che saranno stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico:
a) nel rimettere in pristino stato gli immobili deteriorati, nel ricostruire gli edifici o le opere demolite; oppure:
b) nel rimettere gli immobili deteriorati in uno stato diverso dallo stato preesistente, nel costruire edifici od opere diverse da quelle demolite o in luoghi diversi da quelli dove si trovavano, sempre pero' nel territorio della stessa regione, purche' la diversita' non rechi pregiudizio alla ricostituzione della ricchezza nelle regioni direttamente danneggiate dalla guerra. Per quanto riguarda i boschi, l'obbligo del reimpiego e' limitato alla somma occorrente per la loro ricostituzione. Rispetto agli immobili di cui nell'ultimo comma dell'art. 8, l'obbligo del reimpiego e' limitato alla somma effettivamente concessa a norma dello stesso articolo, restando facoltativo per il danneggiato contrarre il mutuo, di cui all'art. 9.
Per gli esercenti di servizi pubblici, l'obbligo del reimpiego si estende anche alle cose mobili occorrenti alla loro riattivazione.
L'inadempimento di questa condizione, priva il danneggiato del diritto di pretendere ogni indennita' e attribuisca allo Stato il diritto di sospendere la corresponsione della somma attribuita o di ripetere quanto abbia pagato, secondo le norme stabilito dall'anzidetto decreto.

Art. 12

Art. 12.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
La Commissione di cui all'art. 26, puo':
a) ordinare che il reimpiego avvenga in forme diverse da quelle previste al comma a) del precedente articolo, qualora esistano per cio' gravi motivi di pubblico interesse;
b) escludere il reimpiego quando manifestamente risulti che non sia utile o possibile.

Art. 13

Art. 13.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Allorquando abbia accertata la ricostituzione nella stessa regione di una azienda, il cui macchinario fosse stato sottratto alla possibile offesa nemica, la Commissione di cui all'art. 26 ha facolta' di concedere la rifusione della spesa effettivamente sostenuta nella misura necessaria per trasportarlo e ritrasportarlo con ferrovia od altro mezzo.

Art. 14

Art. 14.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Entro il 60° giorno dal deposito in segreteria della decisione delle Commissioni di cui all'art. 26, per le controversie di valore superiore a lire cinquantamila, contro la quale non sia stato proposto gravame, ed entro trenta dal deposito della decisione delle predette Commissioni per le altre controversie, nonche' della Commissione di cui all'art. 30, lo Stato in tutti i casi e nella misura, in cui a norma dell'art. 11 non sia obbligatorio il reimpiego, corrispondera' agli interessati la indennita' fissata. Nei casi invece e nella misura, in cui il reimpiego sia obbligatorio, lo Stato ne corrispondera' loro un terzo per porli in grado di iniziare i lavori. Gli altri due terzi verranno corrisposti entro trenta giorni dalla presentazione di certificati di avanzamento dei lavori, dai quali risulti che la somma impiegata nei lavori e' pari rispettivamente all'importo della prima e della seconda rata.

Art. 15

Art. 15.
( Art. 14 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Il risarcimento stabilito dal presente testo unico non puo' cumularsi con alcun altro dovuto da chiunque per qualsiasi titolo in occasione dei medesimi fatti.
Il danneggiato ha la scelta tra l'uno e l'altro risarcimento.
Ove preferisca richiedere l'indennita' allo Stato, questo e' surrogato nel diritto del danneggiato verso qualunque debitore che per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma sia tenuto al risarcimento o indennita', ma devo restituire al danneggiato medesimo i premi di assicurazione o altri corrispettivi all'uopo sborsati durante il periodo della presente guerra. Ove preferisca invece il diverso risarcimento, nessun diritto di regresso spetta al debitore di questo contro lo Stato.
Le disposizioni di questo articolo non riguardano le assicurazioni sulla vita.

Art. 16

Art. 16.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
L'indennita' per danni alla persona o alle cose non puo' essere ceduta, ne' pignorata, salvo le disposizioni dell' art. 592 del codice di procedura civile e salvo i casi di delegazione della indennita' agli Istituti, che mediante mutui fondiari anticipino i fondi per la ricostituzione degli immobili.
La Commissione, indicata nell'art. 26, puo' tuttavia consentire la cessione di tutta o di parte della indennita', se concorrano evidenti e gravi ragioni di convenienza.

Art. 17

Art. 17.
( Art. 16 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Poi reimpiego previsto dall'art. 11, quando le cose perdute, distrutte o deteriorate sieno comuni a piu' persone, e' decisiva la maggioranza dei comproprietari, calcolata secondo l'art. 678, 1° capoverso, del Codice civile . Ove pero' la maggioranza si opponga al reimpiego, gli altri comproprietari possono acquistarne la quota pagandone il valore, tenuto conto dello stato in cui si trova la cosa al momento dell'acquisto.
Se i comproprietari disposti ad acquistare le quote degli opponenti sieno piu', l'acquisto sara' fatto da essi in comune, in proporzione delle rispettive quote, salvo accordo contrario.

Art. 18

Art. 18.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Qualora, nel termine da fissare col decreto di cui all'art. 29, l'avente diritto non faccia domanda di risarcimento o non provveda alla ricostruzione o alla riparazione, l'usufruttuario, l'usuario o il creditore ipotecario o chirografario, il cui titolo sia anteriore al momento del danno, possono sostituirsi ad esso nel diritto di avvalersi dei benefici del presente testo unico. In tal caso spetta alla Commissione, di cui all'art. 26, stabilire a chi debba rimanere in proprieta' l'immobile riparato o ricostruito e come si contemperino e si risolvano i diritti reali gravanti sullo stabile danneggiato o distrutto.

Art. 19

Art. 19.
( Art. 18 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Le disposizioni degli articoli 17 e 18 si applicano anche nel caso in cui il danneggiato non sia ammesso per indegnita' a chiedere il risarcimento, giusta l'art. 22, eccetto che questi intenda di provvedere del proprio alla ricostruzione, surrogazione o riparazione.

Art. 20

Art. 20.
( Art. 19 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Sulle cose, rimesse in pristino stato, surrogate o riparate a termini dell'art. 11, anche se gli immobili sieno sorti su terreno diverso da quello sul quale era costruito il bene distrutto, permangono i privilegi, le ipoteche e gli altri diritti reali quali esistevano sulle cose, che furono distrutte, perdute o deteriorate, salva la priorita' dell'ipoteca di cui all'art. 9.

Art. 21

Art. 21.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
L'indennita' dovuta nei casi previsti dalla lettera b) dell'art. 12 e' vincolata al pagamento dei creditori aventi privilegio o ipoteca sui beni, poi quali l'indennita' viene corrisposta, secondo il loro grado. Le relative istanze debbono essere proposte non oltre il trentesimo giorno da quello in cui sia data pubblica notizia, nei modi che saranno stabiliti col decreto di cui all'art. 29, dell'accordo o del giudizio previsto dall'art. 25 e seguenti.
Sulla indennita' stessa l'usufruttuario dei beni distrutti o deteriorati conserva il diritto di usufrutto.
Ove sulla cosa distrutta o deteriorata esistano altri diritti reali, l'indennita' sara' ripartita tra il proprietario e il titolare dei diritti medesimi o per accordo o per giudizio della Commissione, di cui all'art. 26, fermo, rispetta all'enfiteuta, l'obbligo di corrispondere il canone nel caso di distruzione parziale del fondo, giusta l'art. 1560, capoverso del Codice civile , sempreche' il concedente voglia giovarsene, ed escluso il diritto dell'enfiteuta medesimo alla retrocessione del fondo autorizzata dall'ultima parte di detto articolo.

Art. 22

Art. 22.
( Art. 21 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Non possono chiedere il risarcimento coloro, i quali sieno stati condannati per alcuni dei reati previsti dagli articoli,104, 105, 106, 107, 108, 110, prima parte, 111,112, 114 del Codice penale comune; 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito; 71, 72, 73, 74, 78 prima parte, 79, 80, 81, 82 del Codice penale militare marittimo.
La Commissione, di cui all'art. 26, potra' altresi' dichiarare decaduto dal diritto medesimo il danneggiato, qualora sia provato che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entita' reale del danno.

Art. 23

Art. 23.
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27, febbraio 1919, n. 239).
La domanda per risarcimento dei danni di guerra deve essere presentata non piu' tardi di un anno dalla pubblicazione della pace, sotto pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalla Commissione indicata nell'art. 26. ((6))
La assegnazione dell'indennita' deve aver luogo non oltre due annni. dalla presentazione della domanda.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 18 aprile 1920, n. 580 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto che "Fermo restando il disposto dell' art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2495 , per cio' che concerne le domande di risarcimento di danni per la perdita di animali bovini, il termine per la presentazione di tutte le altre domande di risarcimento dei danni di guerra stabilito nell'art. 23, prima parte, del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 , sotto pena di decadenza, e' fissato sino a tutto il 31 dicembre 1920, salvo i casi di forza maggiore da riconoscersi dalle Commissioni per l'accertamento dei danni e la liquidazione delle indennita', o dalla autorita' giudiziaria nei casi in cui questa e' competente per valore per la liquidazione".

Art. 24

Art. 24.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
E' data facolta' al danneggiato di fare accertare mediante accesso o perizia giudiziaria, anche senza, contraddittorio, lo stato dei beni deteriorati o distrutti, allo scopo di conservarne la prova agli effetti del presente testo unico.
Tale accertamento sara' fatto o disposto dal presidente del tribunale, da un giudice da lui designato o dal pretore, nella cui giurisdizione si trovano i beni. I detti magistrati possono anche delegare per l'accesso altre autorita' governative ed avvalersi per le perizie degli ufficiali del genio militare.
L'accertamento potra' esser fatto anche mediante una descrizione presentata dal danneggiato all'ufficio competente del genio civile o del genio militare o da esso, previo riscontro, vistata.
L'istanza e gli atti dell'accesso e della perizia giudiziaria nonche' la descrizione ed il visto suindicati sono redatti in esenzione dalle tasse di registro e bollo. Questa esenzione e' estesa a tutti gli altri mezzi di prova a cui il danneggiato creda di ricorrere. Sono inoltre gratuiti il riscontro ed il visto della descrizione suddetta.

Art. 25

Art. 25.
Le domande per risarcimento dei danni di guerra sono presentate all'agente delle imposte dirette competente per territorio, il quale fattane rapidamente l'istruttoria, e uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennita' purche' questa, a suo giudizio, non superi le lire venticinque mila, e puo' entro tale limite concordarla col danneggiato. Nell'istruttoria e nelle trattative l'agente delle imposte dirette si fa coadiuvare, occorrendo, da uno o piu' membri della Commissione mandamentale per le imposte dirette.
Quando l'ammontare della indennita' superi, a giudizio dell'agente delle imposte dirette, la cifra di lire venticinquemila egli trasmette la domanda all'intendente di finanza, il quale, uditi, ove occorra, i competenti uffici tecnici dello Stato, determina l'indennita' stessa e puo' concordarla col danneggiato.
Quando l'indennita' concordata superi in valore le lire cinquecentomila, l'accordo e' soggetto, anziche' all'omologazione della Commissione, all'approvazione del ministro delle terre liberate.
Gli accordi sono soggetti alla omologazione della Commissione di cui all'art. 26
Ove l'accordo' non avvenga, il contraddittorio davanti la suddetta Commissione avra' luogo secondo la rispettiva competenza, in confronto dell'agente delle imposte dirette o dell'Intendente di finanza, i quali possono farsi rappresentare da un funzionario dello Stato.
L'agente delle imposte dirette nel limite della competenza stabilito al primo comma, e l'Intendente di finanza, dopo la presentazione della domanda e quando non vi sia controversia intorno allo stato delle persone o al diritto di queste sulle cose danneggiate, possono concedere un'anticipazione a titolo di acconto, non oltre il limite del terzo della somma che essi ritengano dovuta e, in ogni caso, non oltre le L. 10 000.
Con decreto del ministro delle terre liberate, di concerto col ministro del tesoro saranno stabilite le norme per tali anticipazioni che possono essere concesse anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 18 aprile 1920, n. 580 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le mansioni e la competenza attribuite agli agenti delle imposte dall' art. 25 del decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 , giusta la modificazione portata con R. decreto 24 luglio 199, n. 1425, sono attribuite ai ricevitori del registro nell'ambito delle rispettive circoscrizioni. Tuttavia, i Comuni nei quali l'agenzia delle imposte ha sede rimangono nella competenza dell'agente delle imposte".

Art. 26

Art. 26.
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 20 marzo n. 403, art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione dell'indennita' e su ogni altra controversia sorta in applicazione del presente testo unico e' pronunciato da Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra composte di tre membri di cui uno, che presiede, viene scelto annualmente dal ministro di grazia e giustizia tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello o parificato e, in mancanza, fra quelli aventi il grado di giudice. Gli altri due sono scelti di caso in caso dal presidente della Commissione, uno tra persone esperte della materia sulla quale verte il giudizio, non aventi qualita' di pubblico funzionario, comprese nei ruoli che saranno all'uopo formati dalle deputazioni provinciali delle regioni interessate, e uno tra i funzionati tecnici dello Stato, compresi nei ruoli, che saranno all'uopo formati dagl'intendenti di finanza.
Il presidente della Commissione potra', ove risulti necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa, integrare il ruolo degli esperti formato dalla Deputazione provinciale chiamando a farne parte altre persone idonee.
Il ministro di grazia e giustizia nomina pure, ove occorra, un presidente supplente scegliendolo fra i magistrati col grado di giudico.
La Commissione, prima di pronunciare il giudizio, deve tentare la conciliazione fra le parti; ove questa riesca, l'accordo e' soggetto ad omologazione.
In ogni caso, la Commissione deve indicare la persona cui deve essere corrisposta la indennita', salvo i casi previsti dall'articolo successivo.
Quando la domanda di risarcimento sia in valore superiore alle L. 500.00 il giudizio sull'accertamento dei danni, sulla liquidazione delle indennita' e su ogni altra controversia, sorta in applicazione del testo unico 27 marzo 1919, n. 426 , e successive modificazioni, e' di competenza della Commissione superiore di Venezia.
L'accennato limite di L. 500.000 deve intendersi globalmente per tutte le domande di risarcimento presentate dallo stesso danneggiato.
Il criterio di cui al precedente comma di questo articolo si applica anche per l'approvazione dei concordati superiori alle L. 500.000 demandata al Ministero per le terre liberate ai termini dell'art. 2 del citato decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2422 .
Il decreto di approvazione deve essere emesso, di concerto col Ministero del tesoro ed inteso il parere di una speciale Commissione costituita presso il Ministero delle terre liberate, innanzi alla quale il, danneggiato avra' diritto di essere sentito e potra' proporre i mezzi di istruttoria che ritenesse del caso.
Le indennita' per i membri della detta Commissione e di quella superiore di Venezia saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate.
((I presidenti delle Commissioni, anche scaduto l'anno per il quale vennero nominati, continueranno ad esercitare le loro funzioni sino a quando non verranno di fatto sostituiti dai nuovi nominati)) .

Art. 27

Art. 27.
( Art. 26 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750 ).
Quando la decisione sulla liquidazione del danno dipenda dalla risoluzione di una controversia intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, diversa dalla controversia prevista a l'ultimo capoverso dall'art. 2, la Commissione, se tutte le parti che domandano il risarcimento sono concordi nel chiedere che tale controversia sia da essa risoluta, deve risolverla; se le parti stesse sano concordi nel chiedere che la controversia, rinviata all'autorita' giudiziaria competente, deve disporre il rinvio; se non sono concordi, ha facolta' di deciderla o di rinviarla all'autorita' giudiziaria competente.
Qualora la controversia sia rinviata all'autorita' giudiziaria competente la Commissione puo' assegnare un termine, durante il quale si sospende il procedimento di liquidazione ovvero procedere alla liquidazione con le norme stabilite nel penultimo capoverso del presente articolo.
La Commissione potra' prorogare il termine stabilito, ove lo giudichi opportuno. Se nel termine stabilito o prorogato la controversia non sia definita, la Commissione procede alla liquidazione secondo le norme del capoverso seguente.
Quando la Commissione procede alla liquidazione senza risolvere la controversia di cui al primo comma, essa, secondo le circostanze e tenuto sempre presente l'interesse pubblico alla ricostituzione della ricchezza nelle Provincie direttamente danneggiate dalla guerra, ordina che l'indennita', sia depositata fino alla risoluzione della controversia rimessa al giudizio ordinario prescrivendo i modi e le condizioni del deposito; ovvero assegna provvisoriamente l'indennita', con o senza cauzione, al richiedente o ad alcuno dei richiedenti, affinche' proceda, al reimpiego, salva la decisione del giudizio ordinario intorno al diritto sull'indennita' stessa o sulla cosa ricostruita, riparata o surrogata, ovvero nomina un amministratore, il quale riscuota l'indennita', provveda al reimpiego e riconsegni l'indennita' o la cosa ricostruita, surrogata o riparata secondo la decisione del giudizio competente.
In tutti i casi in cui la Commissione risolva la controversia prevista dal comma primo, suo giudizio fa stato soltanto agli effetti del diritto al risarcimento statuito dal presente testo unico.

Art. 28

Art. 28.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva, puo', quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilita' del danno.
Tale anticipazione puo' essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 29

Art. 29.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Il numero dello Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra, la loro sede e competenza territoriale, le norme del procedimento anche per rendere piu' facili e spediti i mezzi di prova, e per provvedere a delegazioni occorrenti per constatazioni tecniche, saranno determinati con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate.
Nel processo avanti le Commissioni e escluso l'intervento di periti.
Il danneggiato puo' intervenire personalmente od a mezzo di mandatario e puo' farsi assistere soltanto da un rappresentante degli Istituti di patronato dei quali lo stesso decreto stabilisce le norme costitutive.

Art. 30

Art. 30.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 30 APRILE 1934, N. 794 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 APRILE 1935, N. 994 ))

Art. 31

Art. 31.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Contro le decisioni delle Commissioni di primo grado per controversie inferiori a lire cinquantamila e contro le decisioni della Commissione superiore, non e' ammesso gravame ne' in sede giudiziaria ne' in sede amministrativa.
E' sempre ammesso il rimedio della revocazione, giusta l' art. 494 del Codice di procedura civile .

Art. 32

Art. 32.
(Art. 1. decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Le domande per risarcimento, gli atti della procedura avanti le Commissioni di primo e di secondo grado e le relative decisioni sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 33

Art. 33.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
((Le somme necessarie per il pagamento in contanti delle indennita' per il risarcimento dei danni di guerra saranno iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro.
Le somme necessarie per attribuire, in luogo delle indennita' in contanti, macchine, mobili, merci e bestiame, a tenore degli articoli 6 e 28, ultimi capoversi, del citato testo unico e quelle necessarie per l'esecuzione dei lavori a carico dello Stato per la ricostituzione dei beni d'uso pubblico e patrimoniali delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno iscritte nel bilancio del Ministero per le terre liberate dal nemico.
Con decreto del ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col ministro del tesoro, sara' stabilita la organizzazione amministrativa o finanziaria per il risarcimento dei danni di guerra)) .

Art. 34

Art. 34.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 )
L'Unione edilizia nazionale e' autorizzata ad estendere la propria azione nei paesi danneggiati dalla guerra.
Le norme e le modalita' per lo svolgimento della suddetta azione, saranno stabilite dal ministro dei lavori pubblici con esclusione di qualsiasi procedimento coattivo nei riguardi dei danneggiati e di qualsiasi privilegio in confronto di altre imprese.

Art. 35

Art. 35.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 )
Con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro per le terre liberate dal nemico, saranno determinate le autorita' che nelle regioni, le quali saranno annesse, eserciteranno le attribuzioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 30.

Art. 36

Art. 36.
( Art. 3 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239 ).
Il Governo provvedera' con apposito decreto per la ricostituzione, a carico dello Stato, dei beni d'uso pubblico dello Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonche' per la ricostituzione di quelli patrimoniali od il risarcimento dei danni da essi sofferti ed emanera' ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui sopra.
Visto, d'ordine di S. A. R. Il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:
COLOSIMO.
Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.
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