034U1214
034U1214
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (REGIO DECRETO 12 luglio 1934 n. 1214)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1934
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 32 e 35 della legge 3 aprile 1933-XI, numero 255, concernente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti;
Vista la proposta di detta Corte circa il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte stessa;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, composto di novantanove articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Prime Ministro Segretario di Stato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 12 luglio 1034 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 141. - Mancini.
Art. 1
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.
Art. 1.
( Articoli 1 e 2, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 1, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte dei conti del Regno d'Italia ha sede in Roma.
E' divisa in tre sezioni, delle quali una di controllo e due giurisdizionali, ed e' composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-Procuratori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
Art. 2
Art. 2.
(Art. 1 - 2° comma - R. D. 5 febbraio 1930, n. 21; art. 2 - 1 ° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Il presidente della Corte riferisce al capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sull'andamento dei lavori della Corte stessa.
Art. 3
Art. 3.
( Art. 7, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 14 - 1° e 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte a Sezioni riunite delibera nei casi determinati da leggi o da regolamenti e quando il presidente lo reputa opportuno; decide in grado di appello nei giudizi di cui all'art. 67 ed in prima ed ultima istanza sui reclami del personale della Corte stessa. ((21))
La Sezione di controllo delibera nei casi previsti dall'articolo 24.
Delle due Sezioni giurisdizionali una decide sui ricorsi in materia di pensioni di cui all'art. 62, l'altra decide in prima istanza o in grado di appello nelle materie del contenzioso contabile e in tutte le rimanenti che le leggi attribuiscono al giudizio della Corte dei conti.
----------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporti di impiego dei dipendenti della Corte stessa.
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Art. 4
Art. 4.
( Art. 8, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 8 - 3° comma -
art. 14 - 2° comma - e art. 20, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Le deliberazioni e le decisioni della Corte sia a Sezioni separate, sia a Sezioni riunite sono prese con un numero dispari di votanti ed a maggioranza assoluta di voti.
Il numero dei votanti non puo' essere minore di sette per la Sezione di controllo, di cinque per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e di undici per le Sezioni riunite. (23) ((24))
Il presidente della Corte con sua ordinanza puo' disporre che le Sezioni giurisdizionali funzionino suddividendosi in turni, con l'intervento di almeno due consiglieri fra i votanti in ciascuna causa oltre il presidente di Sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 29 agosto 1994, n. 516 , convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1994, n. 598 , ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , si intende come numero fisso di componenti ed e' elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , diverse dalle funzioni giurisdizionali". ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito con modificazioni dalla dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il numero minimo dei votanti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e' elevato a quindici per l'esercizio, da parte delle sezioni riunite della Corte dei conti, di tutte le funzioni, comprese quelle di cui all'articolo 40 del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e quelle di cui agli articoli 3, comma 6, e 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , diverse dalle funzioni giurisdizionali".
Art. 5
Art. 5.
(Art. 9. Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1 , Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
I primi referendari e i referendari hanno voto deliberativo oltre che nel caso in cui siano chiamati dal presidente ad integrare il collegio giusta il terzo comma del precedente articolo, anche negli affari dei quali sono relatori. Possono essere chiamati dal presidente a supplire i consiglieri assenti od impediti, compreso quello avente l'incarico di segretario generale, ed anche in questo caso hanno voto deliberativo.
Il numero dei primi referendari e dei referendari non puo' essere maggiore di due nelle singole Sezioni ne' di quattro nelle Sezioni riunite.
Art. 6
Art. 6.
( Art. 6, legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La tabella A annessa al presente teste unico stabilisce il ruolo organico del personale della Corte dei conti.
Art. 7
Art. 7.
(Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3 , Legge 3 aprile 1033; n. 255).
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
((Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado)) .
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.
I funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianita' nel ruolo di provenienza, se gia' di grado 5°, all'ultimo posto, se gia', di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°.
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell' articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791 .
Art. 8
Art. 8.
( Art. 4, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
I presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati ne' collocati d'ufficio a riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto Reale, col parere conforme di una commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
La commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della commissione puo' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
Art. 9
Art. 9.
( Art. 205, R. D. 11 novembre 1923, n. 2395 ).
Il limite di eta', per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri e del procuratore generale della Corte dei conti e' fissato al compimento degli anni settanta. ((15)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Il limite di eta' fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 , e' applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere".
Art. 10
Art. 10.
(Art. 3 - 3° comma - R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 ; R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60; art. 4 Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Le nomine, promozioni e remozioni del personale di magistratura della Corte di grado 5° e 6° sono fatte con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, giusta proposta del presidente della Corte, con le norme del regolamento.
Con le stesse modalita', ma con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si provvede alle nomine, promozioni e remozioni degli impiegati delle carriere di concetto, di revisione e d'ordine.
Salvo il disposto dell' art. 3, terzo comma, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e quello del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60 , e' vietato il comando del personale di cui ai precedenti commi presso uffici di altre amministrazioni sia di Stato, sia estranee.
Art. 11
Art. 11.
( Art. 42, R. D. 30 settembre 1922, n. 1290 ; art. 17 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 ; articolo unico, Legge 24 marzo 1930, n. 454;
art. 5 - 1 ° e 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ; art. 8 e 10, R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 ).
Sono ammessi nella carriera di concetto, mediante concorso per titoli ed esami e purche' in possesso del prescritto titolo di studio, gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato e di gruppo B della Corte, qualificati ottimi nell'ultimo triennio, che abbiano non meno di quattro anni di servizio se di gruppo A e di otto se di gruppo B, nonche' i procuratori e gli avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali, i primi dei quali da non meno di quattro anni.
In ogni caso i concorrenti non debbono aver superato i trentacinque anni di eta', salve le eccezioni di legge a favore degli invalidi di guerra, dei decorati al valor militare, degli invalidi e feriti per la causa fascista, di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.
Non si applicano al personale della Corte le disposizioni del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482 .
((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 11 dicembre 1941, n. 1404 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'ammissione al concorso nella carriera di concetto della Corte dei conti (grado 9°, gruppo A) i limiti di servizio stabiliti dall'art. 11 del testo unico, approvato col R. decreto 12 luglio 1934-XII, n. 1214, sono ridotti: a due anni per gli impiegati di gruppo A di altre Amministrazioni dello Stato; a sei anni per gli impiegati di gruppo B della Corte, ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio di gruppo B o superiore da essi eventualmente prestato presso altre Amministrazioni statali";
- (con l'art. 1, comma 2) che "Nei periodi anzidetti e' compreso il servizio di prova ma non e' valutabile qualsiasi altro servizio prestato in categoria inferiore";
- (con l'art. 1, comma 3) che "I procuratori possono partecipare al concorso se iscritti nel rispettivo albo professionale da non meno di due anni".
Art. 12
Art. 12
(Art. 5 - 3 comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Il personale di revisione coadiuva quello di concetto in tutte le mansioni di carattere contabile ed e' assunto per pubblico concorso.
Art. 13
Art. 13.
(Art. 10 sostituito dall' art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 1, Legge ll luglio 1897, n. 256, modificato dall' art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788 ; art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 ; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440; articoli 11 , 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte, in conformita' delle leggi e dei regolamenti:
Fa il riscontro dei Decreti Reali;
Fa il riscontro delle spese dello Stato;
Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;
Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;
Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;
Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;
Giudica sulle responsabilita' per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;
Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilita', giusta le disposizioni delle leggi speciali;
Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;
Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;
Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell' articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 ;
((...)) ; ((21))
Fa le sue proposte e da' parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
----------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Art. 14
Art. 14.
( Art. 12, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Oltre le attribuzioni conferite dal presente testo unico, la Corte dei conti esercita tutte quelle altre che le sono conferiti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.
Art. 15
Art. 15.
( Art. 17, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La Corte prende nota e da' avviso ai Ministri di tutte le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che le occorre di rilevare nell'esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 16
Art. 16.
( Art. 16, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ),
La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 17
Art. 17.
( Art. 13, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 11, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
I decreti Reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l'oggetto, sono presentati alla Corte perche', esercitato il controllo di legittimita', vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione.
Potra' il regolamento stabilire quali decreti Reali siano eccezionalmente esenti dal visto e dalla registrazione.
Art. 18
Art. 18.
( Art. 19, Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 del R.
D. 15 novembre 1923, n. 2441 e art. 12 - 1°, 2° e 3° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).
Sono presentati alla Corte per il visto e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per importo superiore a lire 20.000 e quelli con i quali si autorizzano altre spese per un'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordine di pagamento. Sono pure presentati alla Corte tutti gli atti di nomina, promozione o cessazione dal servizio degli impiegati ed agenti e quelli con i quali si conferiscono stipendi ed altri assegni continuativi a carico dello Stato. (10) (11) ((14))
Sui decreti relativi alla liquidazione definitiva delle pensioni, assegni e indennita' di quiescenza, la Corte esercita il riscontro di legittimita', accertando che sussistano le condizioni stabilite dalle leggi, sia per l'acquisto del diritto che per la natura e la misura dell'assegno liquidato e per il relativo godimento e pagamento.
Sono anche sottoposti al riscontro di legittimita' i decreti con i quali si provvede al riscatto dei servizi ai fini di quiescenza.
L'apprezzamento circa la causa di servizio, e, se del caso, circa le condizioni economiche richieste per il diritto a pensione privilegiata, e insindacabile in sede di riscontro di legittimita'.
-------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti [...] dall' art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 20 gennaio 1948, n. 18 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La data in cui cessera' di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri". -------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 10 dicembre 1953, n. 936 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma [...] stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Art. 19
Art. 19.
( Art. 20, Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 ).
I mandati per il pagamento delle spese dello Stato, gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e gli altri titoli di pagamento debbono, con i documenti giustificativi, essere sottoposti al riscontro della Corte.
La legge determina i casi nei quali il riscontro deve precedere il pagamento e i casi nei quali puo' a quello succedere.
Sono pure trasmessi alla Corte per il riscontro i rendiconti presentati dai funzionari delegati all'esecuzione di spese, muniti dei documenti giustificativi.
Art. 20
Art. 20.
( Art. 21, Legge 11 agosto 1862, n. 800 ).
La Corte vigila perche' le spese non superino le somme stanziate nel bilancio e queste si applichino alle spese prescritte, perche' non si faccia trasporto di somme non consentito per legge, e perche' la liquidazione e il pagamento delle spese siano conformi alle leggi e ai regolamenti.
Art. 21
Art. 21.
( Art. 12, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione.
Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'Amministrazione, i quali risponderanno della esattezza del proprio operato.
Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 22
Art. 22.
( Art. 7, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Al controllo degli atti di ogni singolo Ministero, e' delegato un consigliere coadiuvato da primi referendari o referendari preposti ad uffici costituiti da un congruo numero di funzionari ed impiegati. Un presidente di Sezione ne coordina l'azione.
Il controllo si svolge presso la Corte; tuttavia con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite, potranno in via eccezionale essere istituiti uffici di riscontro presso le Amministrazioni centrali, oltre quelli gia' contemplati da leggi speciali, quando cio' sia giudicato conveniente per un piu' rapido svolgimento del controllo.
Art. 23
Art. 23.
(Art. 10, Legge 3 aprile 1933, n, 255; art. 8, R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 )
Al riscontro sugli atti concernenti gli assegni di quiescenza, sui pagamenti del debito vitalizio e delle spese fisse, qualunque sia il bilancio cui facciano carico, nonche' al riscontro sui magazzini dello Stato, qualunque sia il Ministero al quale appartengano, e stilla Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno e rispettivamente delegato uno dei consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo.
Ai servizi relativi al riscontro sul debito vitalizio, sulle spese fisse e sui magazzini puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.
Art. 24
Art. 24.
(Art. 8 - 1°, 2° , 3° e 4° comma - legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
((Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel piu' breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.
Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte puo', su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo e' data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.
Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma)) .
Art. 25
Art. 25.
( Art. 14, Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 del R.
D. 18 novembre 1923, n. 2441 ; art. 8 - 5° comma - e art. 9, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Ove il consigliere delegato o la Sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al Ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei Ministri.
Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a Sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appone il visto con riserva.
Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:
a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;
b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;
c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi.
Art. 26
Art. 26.
(Art. 18, Legge 14 agosto 1802, n. 800, sostituito dall'artcolo unico della Legge 15 agosto 1867, n. 3853 )
La Corte dei conti ogni quindici giorni comunica direttamente agli Uffici di presidenza del Senato e della Camera dei deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative.
Art. 27
Art. 27.
( Art. 15, legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La responsabilita' dei Ministri non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte.
Art. 28
Art. 28.
(Art. 20 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 R. D. 19 novembre 1923, n. 2441 ; art. 26, Legge 7 luglio 1907, n. 429 , modificato dall' art. 1 R. D. 28 giugno 1912, n. 728 , art. 71 - 1° comma - R. D. 8 maggio 1933, n. 841; art. 33 , R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, - art. 6 , R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; art. 11 , R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277; articoli 191 e seguenti R. D. 26 giugno 1925, n. 1271; art. 29 , Legge 6 luglio 1933, n. 999; art. 1 . R. D. 2 gennaio 1913, n. 453; art. 32 , Legge 17 maggio 1928, n. 1094; art. 16 , Legge 5 gennaio 1933, n. 30; art. 4 , R. D. 17 marzo 1927, n. 401; art. 1 , R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1627; art. 235 , R. D. 23 dicembre 1920, n. 1921 , sostituito dall'articolo unico R. D. 7 luglio 1932, n. 1404; art. 97 , Legge 16 febbraio 1913, n. 89; articoli 8 e 11 , R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 ).
Per le Amministrazioni autonome e speciali Aziende statali delle Ferrovie, delle Poste e Telegrafi, dei Servizi telefonici, dei Monopoli industriali, degli Uffici per i lavori portuali, delle Colonie, della Cassa dei depositi e prestiti con le gestioni annesse, della Azienda della strada, delle Foreste demaniali, del Fondo speciale per le corporazioni, del Fondo di massa della Regia guardia di finanza, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, degli Archivi notarili e della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno, la Corte esercita la vigilanza ed il riscontro a norma delle rispettive disposizioni speciali.
Art. 29
Art. 29.
( Art. 59 e 273, R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 ).
Il rendiconto consuntivo e i conti di tutte le gestioni speciali delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori sono dal presidente del Consiglio di amministrazione trasmessi direttamente alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono a tutti gli Istituti superiori ai quali sono corrisposti assegni annui sul bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Art. 30
Art. 30.
( Art. 2, R. D. 27 maggio 1923, n. 1209 ; art. 19 - 1° comma - R. D. 17 giugno 1923, n. 1539 e art. 178 , R. D. 26 aprile 1928, n. 1297 ).
I provveditori agli studi, pel tramite del Ministero dell'educazione nazionale, entro il mese di luglio rendono alla Corte i conti amministrativi delle contabilita' speciali delle amministrazioni scolastiche riguardanti l'esercizio scaduto al 30 giugno precedente.
Art. 31
Art. 31.
(Art. 5 - 2° comma - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3203 , sostituito dall' art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928 ).
I conti consuntivi delle Regie stazioni agrarie a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro e del direttore capo della ragioneria e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarita'.
Art. 32
Art. 32.
( Art. 20, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ; art. 2 - 3° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La Corte alla fine di ogni anno comunica al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed al Parlamento l'elenco dei contratti da essa registrati e per i quali l'Amministrazione non abbia seguito il parere del Consiglio di Stato, indicando le ragioni all'uopo addotte dall'Amministrazione.
Art. 33
Art. 33.
( Art. 13, Legge 3 aprile 1933, n 255 ).
Ad integrazione delle normali funzioni di riscontro la Sezione del controllo ha facolta' di disporre eventuali accertamenti diretti presso funzionari ed agenti che abbiano maneggio di denaro o di materie di proprieta' dello Stato.
Con provvedimento non suscettibile di alcun gravame ha anche facolta' di applicare penalita' ai funzionari nei confronti dei quali risulti accertato che, senza giustificato motivo, abbiano lasciato trascorrere i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti, salvo regolare giudizio di responsabilita' quando dal ritardo sia derivato un danno per lo Stato.
La stessa facolta' le spetta contro i funzionari cui sia fatto obbligo di trasmettere, dopo la prescritta revisione di loro competenza, i rendiconti predetti e che non abbiano a cio' adempiuto nel termine fissato.
Con decreto Reale a relazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze, sentita la Corte dei conti, sono determinati i funzionari ai quali debba far carico la responsabilita' di cui ai precedenti commi, i termini per la trasmissione degli atti, le penalita' e le modalita' per l'applicazione di esse.
Art. 34
Art. 34.
( Art. 22 e 23, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
I Ministri trasmettono alla Corte, dopo verificati dalle Amministrazioni, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti che si fanno dagli agenti del governo nel corso dell'esercizio.
Si trasmettono ancora alla Corte i conti delle casse dello Stato con la indicazione dei valori e del modo col quale sono rappresentati.
Art. 35
Art. 35.
( Art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; articoli 1 , 2 e 3, Legge 11 luglio 1897, n. 236 ; art. 7, R. decreto-legge 13 giugno 1931, numero 788 ).
Ferma restando la giurisdizione della Corte per quanto riguarda i conti giudiziali, e' affidato alla Corte stessa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato.
Il riscontro della Corte si esercita in base agli inventari della consistenza dei detti magazzini e depositi accertati dall'amministrazione, e agli ordini di entrata e di uscita da registrarsi dalla Corte. I modi e le forane di detto riscontro sono determinati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro delle finanze sentito il parere della Corte dei conti.
Con decreti Reali promossi dal Ministro delle finanze di concerto col Ministro della cui azienda si tratta, sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono determinati i magazzini da assoggettare a riscontro, i modi con i quali si deve prepararne pei singoli servizi, l'applicazione, i documenti che si devono trasmettere alla Corte, acciocche' il riscontro effettivo possa regolarmente funzionare per ciascuna delle amministrazioni entro un biennio dalla data del decreto rispettivo.
Il Ministro delle finanze fa ispezionare periodicamente i magazzini, al fine di verificare la realta' delle loro consistenze, in corrispondenza degli accertamenti forniti da ciascuna amministrazione. Gli atti di accertamento e i verbali delle ispezioni debbono essere trasmessi alla Corte.
Art. 36
Art. 36.
( Articoli 24 e 25, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Sono trasmesse alla Corte le relazioni dei funzionari incaricati di compiere ispezioni presso gli agenti che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato.
Art. 37
Art. 37.
( Articoli 26 e 27, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Gli atti con i quali si approvano le cauzioni e duelli di riduzione, trasporto e cancellazione delle cauzioni stesse sotto sottoposti al visto della Corte.
Per l'esercizio della vigilanza commessa alla Corte debbono le varie amministrazioni trasmetterle l'elenco delle cauzioni dovute dagli agenti dello Stato, come pure l'elenco dei funzionari che debbono invigilare gli agenti non tenuti a dare cauzione.
Art. 38
Art. 38.
(Art. 10 - 4° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 ; art. 28, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ; art. 77, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ; art. 6, Legge 9 dicembre 1928, n. 2783 ).
Il rendiconto generale dello Stato che il Ministro delle Finanze deve rendere alla fine di ogni esercizio finanziario, e' dal Ministro trasmesso alla Corte dei conti nei termini di legge, prima che sia presentato all'approvazione delle Camere.
Art. 39
Art. 39.
( Art. 29, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La Corte verifica il rendiconto generale dello Stato e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio.
A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai datti esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture.
La Corte con eguali accertamenti verifica i rendiconti, allegati al rendiconto generale, delle aziende, gestioni ed amministrazioni statali con ordinameuto autonomo soggette al suo riscontro.
Art. 40
Art. 40.
( Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.
Art. 41
Art. 41.
( Art. 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Alla deliberazione di cui al precedente articolo e' unita una relazione fatta dalla Corte a Sezioni riunite nella quale questa deve esporre:
le ragioni per le quali ha apposto con riserva il suo visto a mandati o ad altri atti o decreti;
le sue osservazioni intorno al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo o finanziario;
le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.
Art. 42
Art. 42.
(Art. 2 - 2° comma - Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
La deliberazione e la relazione di cui agli articoli precedenti sono presentate da una delegazione della Corte al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e, con modalita' elle questi determinera' con suo decreto, trasmesse al Gran Consiglio del Fascismo.
Art. 43
Art. 43.
( Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
Art. 44
Art. 44.
(Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 ; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ).
La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.
La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Art. 45
Art. 45.
( Art. 35, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La presentazione del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
Il giudizio puo' essere iniziato dietro istanza del pubblico ministero per decreto della competente Sezione, da notificarsi all'agente, con la fissazione di un termine a presentare il conto nei casi:
a) di cessazione degli agenti dell'amministrazione dal loro ufficio;
b) di deficienze accertate dall'amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento.
Art. 46
Art. 46.
( Art. 36, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Spirato il termine stabilito dalla Corte, questa, citato l'agente dell'amministrazione ad istanza del pubblico ministero, puo' condannarlo, a ragione della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della meta' degli stipendi, degli aggi e delle indennita' al medesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di aggi e di indennita' puo' condannarlo al pagamento di una somma non maggiore di lire 2000. Puo' anche, secondo la gravita' dei casi, proporne al Ministro da cui dipende la sospensione ed anche la destituzione. ((15))
Queste disposizioni si intendono applicabili senza pregiudizio dei provvedimenti d'ordine, di vigilanza e di cautela, i quali competono ai capi delle rispettive amministrazioni.
Nel caso che l'agente persista nella sua renitenza a dare il conto, questo, per decreto della Corte, ad istanza del pubblico ministero, sara' fatto compilare a spese dell'agente.
------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ".
Art. 47
Art. 47.
(Art. 33 - 3° comma - legge 14 agosto 1862, n. 800 , sostituito dall' art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 ).
Quando i conti di cui all'articolo 44 sono regolarmente pareggiati ed il relatore noli trovi irregolarita' a carico dei contabili, la loro approvazione e' data mediante decreti di scarico o dichiarazioni di regolarita', anche collettivi, emessi dal presidente della Sezione, su relazione scritta dello stesso relatore, previa comunicazione di essa al procuratore generale.
Art. 48
Art. 48.
( Art. 40, Legge 14 agosto 1862, n. 800 )
Ore debba aver luogo il giudizio della Sezione, questa, se riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'Amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'agente, e pronuncia, ove occorra, la condanna al pagamento e l'alienazione della cauzione comunque prestata anche da terzi purche' citati o intervenuti in giudizio.
Art. 49
Art. 49.
( Art. 37, Legge 11 agosto 1862, n. 800 ).
Le decisioni interlocutorie della Corte contenenti osservazioni sul conto sono notificate all'agente per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
L'agente puo' presentare le sue giustificazioni nel modo e nei termini stabiliti dal regolamento di procedura.
Art. 50
Art. 50.
( Art. 38, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l'agente, affinche' si proceda, secondo le leggi, per la punizione del reo.
Art. 51
Art. 51.
( Art. 41, Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
L'agente puo' opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione da eseguirsi per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.
Non si ammettono opposizioni allorche' la condanna riguarda partite del conto, alle quali si riferiscono le interlocutorie notificate all'agente nel modo indicato all'art. 49.
Art. 52
Art. 52.
(Art. 14, 25 - 3° comma - e 37, Legge 7 luglio 1907, n. 429; art. 1 , R. D. 28 giugno 1912, n. 728 ; art, 81, 82, 83 - 1° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ; art. 2, il decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1928 ; art. 9, R. D. 2 febbraio 1928, n. 263 ; art. 3, R. D. 14 novembre 1929, n. 2166 ; art. 27, R. D. 18 giugno 1931, n. 807 e art. 1, Legge 22 dicembre 1932, n. 1958 ).
I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo Stato o od altra Amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e da leggi speciali.
La Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.
Art. 53
Art. 53.
(Art 83 - 2° e 3° comma - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.
La denunzia deve essere immediata.
Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte accerti che, per dolo o colpa grave fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, puo' condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.
Art. 54
Art. 54.
( Art. 85, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ).
Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'Erario per fatto o per omissione, imputabili a colpa o negligenza dei contabili e dei funzionari od agenti contemplati dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, la Corte puo' pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fidejussori o cauzionanti, anche prima del giudizio sul conto.
Art. 55
Art. 55.
( Art. 17, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a lire 2.000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato, sentito il pubblico ministero sull'importo dell'addebito, possono determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile.
Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita', purche' il valore della causa non ecceda la detta somma.
(15) (22) ((27)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ". ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453 , convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 , ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato a L. 5.000.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti. ------------- AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 15 novembre 1993, n. 453 , convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 , come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 , ha disposto (con l'art. 5, comma 8) che il limite di somma di cui al presente articolo e' elevato ad euro 5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti.
Art. 56
Art. 56.
(Art. 90 - 8° comma - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401 ).
Gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali possono ricorrere alla Corte dei conti nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo dell'Intendenza di finanza, col quale sia stato rifiutato il rimborso di quote d'imposta o sovraimposta inesigibili.
Art. 57
Art. 57.
( Art. 25, Legge 7 luglio 1907, n. 429 , modificato dall' art. 1 del R.
D. 28 giugno 1912, n. 728 ).
I funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, che rispondono direttamente all'Amministrazione dei danni ad essa arrecati anche solo per colpa o negligenza, possono ricorrere alla Corte nel termine di trenta giorni da quello in cui hanno avuto comunicazione del relativo provvedimento amministrativo.
Qualora l'Amministrazione delle ferrovie non possa integralmente rivalersi del danno cagionatole dai propri funzionari ed agenti, mediante la ritenuta sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, ed occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche su altri beni dei predetti funzionari od agenti, costoro sono deferiti al giudizio della Corte ad istanza del procuratore generale.
((19)) ------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 4/08/1976, n. 205), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che i funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato non compresi nel comma terzo dell'art. 25, negli artt. 14 e 37 della legge 7 luglio 1907, rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per la loro colpa o negligenza, e che le autorita' competenti a pronunciarsi al riguardo possono, valutate le circostanze, ridurre o anche non applicare, l'addebito per il danno subito dall'Amministrazione.
Art. 58
Art. 58.
(Art. 73 - 2° comma - R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 ).
Gli impiegati di cui agli articoli 44 e 52 possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'Amministrazione ai termini della legge sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 59
Art. 59.
( Art. 40 , 41 , 42 , 43 , 48 e 53, R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399 ).
Nei casi previsti dagli articoli 40 , 41 , 42 e 43 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399 , la declaratoria di danno pronunciata dal Ministro per le corporazioni e' sottoposta all'omologazione della Sezione del contenzioso contabile, camera di consiglio, quando debba valere come titolo per prendere iscrizione ipotecaria di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili. Il Ministro per le corporazioni fissa congrui termini all'Associazione che si presume danneggiata sia per promuovere la predetta omologazione, sia per iniziare l'azione di responsabilita' avanti la Sezione del contenzioso contabile e, trascorsi infruttuosamente tali termini, provvede d'ufficio in sostituzione dell'associazione inadempiente.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli Istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 - ultimo comma - della legge 3 aprile 1926, n. 563 .
L'azione per far valere le responsabilita' avanti la Corte si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.
Art. 60
Art. 60.
( Art. 386 , 387 e 402, R. D. 3 marzo 1934, n. 383 ).
Contro il decreto del Ministro per l'interno, emesso ai sensi degli art. 386, 387 e 402 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e' ammesso ricorso alla Corte, nei modi e termini di cui al l'art. 66, da parte degli interessati, del Governatore di Roma e di qualsiasi contribuente, ancorche' non abbia previamente reclamato.
Art. 61
Art. 61.
I ricorsi alla Corte dei conti ammessi da leggi speciali contro i provvedimenti amministrativi sui conti consuntivi o sulle responsabilita' connesse, riguardanti Enti non contemplati dagli articoli precedenti, debbono essere presentati nei termini stabiliti dalle leggi stesse e, in mancanza, entro trenta giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento.
Art. 62
Art. 62.
Art. 174. R. D. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 19 , Legge 3 aprile 1933, n. 233 e art. 14 - 3 ° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).
Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato e' ammesso il ricorso alla competente Sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti.
Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonche' le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennita'.
In materia di riscatto di servizi il ricorso e' ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.
Art. 63
Art. 63.
Art. 14. - 1° e 2° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).
Il termine per la presentazione alla Corte dei conti dei ricorsi di cui al precedente articolo e' di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione o notificazione del provvedimento di concessione o di rifiuto della pensione, dell'assegno o dell'indennita'.
Quando l'Ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennita', ricorra, secondo la facolta' conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.
Per il procuratore generale presso la Corte il termine decorre dalla data di registrazione del decreto di liquidazione.
L'istanza diretta a conseguire la sentenza di cui al comma secondo del precedente articolo deve essere depositata nella segreteria entro il termine di giorni novanta dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del Ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio. Nel silenzio dell'Amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notificazione all'Amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.
(16) ((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 1971, n. 170 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1971, n. 177), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui esclude che il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi di cui al precedente art. 62 possa essere osservato anche con la spedizione dei ricorsi stessi mediante raccomandata, e che, in questo caso, della data di spedizione faccia fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora il bollo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata". ------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 15 gennaio 1976, n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive "per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato".
Art. 64
Art. 64.
(Art. 14 - 4° comma - e art. 15 - 1° comma - R. D. 27 giugno 1933, n. 703 ).
Il ricorso non e' ammesso contro la liquidazione provvisoria della pensione, ne' contro la liquidazione della indennita', per chi abbia fatto riscossione di questa prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo.
((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 38 (in G.U. 1ª s.s. 08/03/1972, n. 65) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 65
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 AGOSTO 1984, N. 425 )) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Art. 66
Art. 66.
(Art. 34 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
La Corte, Sezione del contenzioso contabile, giudica in grado di appello dalle decisioni dei Consigli di Prefettura sui conti consuntivi delle Provincie, dei Comuni, dei relativi Consorzi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti locali contemplati da leggi speciali, nonche' dalle decisioni degli stessi Consigli, emesse a norma delle leggi riguardanti gli Enti medesimi, sulle responsabilita' dei rispettivi amministratori, impiegati e contabili di fatto. Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione.
Nei casi nei quali la legge ammette l'appello del contribuente o del cittadino, il termine suddetto decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione impugnata.
Art. 67
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 67
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 68
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 68
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 69
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 69
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 70
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 70
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 71
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 71
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 72
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 73
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 73
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 74
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 74
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 75
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 75
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 76
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 76
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 77
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 78
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 78
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 79
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 80
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 81
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 81
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 82
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 83
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 84
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 85
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 86
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 87
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 88
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 89
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 89
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 90
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 90
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 91
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 91
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 92
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 93
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 93
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 94
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 94
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 95
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 95
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 96
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 96
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 97
Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 97
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174 ))
Art. 98
Art. 98.
(Art. 50 - 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800 ).
Il presidente della Corte provvede con regolamento alla disciplina ed al servizio interno degli uffici e della segreteria della Corte, al personale subalterno, alle spese d'ufficio e a quanto altro sia necessario per l'esecuzione del presente testo unico.
Art. 99
Art. 99.
( Art. 35, Legge 3 aprile 1933, n. 255 ).
Il presente testo unico entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
Mussolini.
Tabella A
Tabella A.
RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE
Numero
Qualifica dei posti
- -
Presidente......................................... 1
Presidenti di Sezione............................. ((12))
Procuratore generale............................... 1
Consiglieri........................................ 70
Vice procuratori generali.......................... 10
Primi referendari.................................. 203
Referendari........................................ 230
---
TOTALI................ ((531))
PERSONALE DI CONCETTO
(gruppo A)
Grado Numero
dei posti
--- ---
7° - Vice referendari di 1ª classe . . . . . . . . 112
9° - Aiuto referendari . . . . . . . . . . . . . . 150
8° - Vice referendari di 2ª classe . . . . . . . . /
----
262
----
PERSONALE DI REVISIONE
(gruppo B)
Grado Numero
dei posti
--- ---
6° - Direttori di revisione. . . . . . . . . . . . 12
7° - Revisori capi . . . . . . . . . . . . . . . . 52
8° - Revisori principali . . . . . . . . . . . . . 73 (1)
9° - Primi revisori. . . . . . . . . . . . . . . . 83 (2)
10° - Revisori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
11° - Vice revisori . . . . . . . . . . . . . . . . /
----
328
----
(1) Di cui n. 13 assegnati al personale del ruolo transitorio di revisione;
(2) Di cui n. 12 assegnati al personale del ruolo transitorio di revisione.
PERSONALE D'ORDINE
(gruppo C)
Grado Numero
dei posti
--- ---
9° - Archivisti capi . . . . . . . . . . . . . . . 20
10° - Primi archivisti. . . . . . . . . . . . . . . 50
10° - Assistente alla vigilanza . . . . . . . . . . 1
11° - Archivisti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12° - Applicati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
13° - Alunni d'ordine . . . . . . . . . . . . . . . 26
----
286
----
PERSONALE SUBALTERNO
Numero
Qualifica dei posti
--- ---
Commessi capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Primi commessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Commessi e uscieri capi. . . . . . . . . . . . . . . 50
Uscieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Inservienti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Capo agente tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Agenti tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
----
143
----
Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO
(15)
----------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 28 giugno 1941, n. 856 , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1941, n. 1338 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il personale di magistratura della Corte e' aumentato:
nel ruolo organico per i servizi normali di:
1 presidente di sezione,
4 consiglieri,
3 primi referendari,
4 referendari".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel ruolo organico per i servizi normali sono inoltre portati gli aumenti di cui all'annessa tabella". ----------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "I ruoli organici del personale delle carriere di segreteria e di revisione, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle D, E, G allegate alla presente legge".
Tabella B
Tabella B.
Personale per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato
MAGISTRATURA
Numero
Grado dei posti
Presidenti di Sezione...................................... 8
Consiglieri................................................ 28
Referendari e sostituti procuratori generali............... 57
----
Totale... 93
----
Visto:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI
Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO
((15)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio D.L. 28 giugno 1941, n. 856 , convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1941, n. 1338 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato di:
1 presidente di sezione,
4 consiglieri,
4 primi refendari,
8 refendari". -------------- AGGIORNAMENTO (15)
La L. 20 dicembre 1961, n. 1345 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti e' stabilito con tabella B allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle A e B alla legge 21 marzo 1953, n. 161 ".