028U1993
028U1993
Approvazione del testo unico della legge elettorale politica. (028U1993) (REGIO DECRETO 02 settembre 1928 n. 1993)
Art. 1 - (T. U. 17 gennaio 1926, n. 118, art. 1).
(T. U. 17 gennaio 1926, n. 118, art. 1).
Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, possono essere anch'essi elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale e prestato giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555 , e successive disposizioni.
Art. 2 - (T. U. 1926, art. 2; legge 17 maggio 1928, n. 1019, articolo 10).
(T. U. 1926, art. 2; legge 17 maggio 1928, n. 1019, articolo 10). ((Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, o che, essendo minori degli anni ventuno, ma maggiori dei diciotto, siano ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole, e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:))
a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563 , ovvero siano amministratori o soci di una societa' o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle societa' in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;
b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle provincie ed ai comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;
c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle provincie o dei comuni;
d) siano membri del clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.
Art. 3
Per la computazione del censo elettorale le imposte si imputano a favore di chi abbia la piena proprieta' dello stabile; se la nuda proprieta' trovasi separata dall'usufrutto l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario.
Le imposte sui beni enfiteutici sono attribuite per quattro quinti all'enfiteuta e per un quinto al concedente; quelle pagate da proprietari di beni indivisi sono calcolate in parti eguali fra i comproprietari.
Art. 4
I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perche' venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero la esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale.
Art. 5
Per costituire il censo elettorale stabilito all'art. 2 lett. b), si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato, alle provincie e ai comuni, in qualsiasi parte del Regno.
Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; al marito di quelle che paga la moglie, eccettoche' i coniugi siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o per consenso omologato dal tribunale.
Le imposte dirette pagate dalla vedova possono essere computate a favore del figlio, o, in mancanza, del genero, quando costoro siano in possesso degli altri requisiti per essere elettori.
Art. 6 - (T. U. 1926, art. 3).
(T. U. 1926, art. 3).
I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finche' si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.
Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.
Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedi' anteriore alla elezione, trasmettere al podesta' di ciascun comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del comune stesso.
Art. 7 - (T. U. 1926, art. 4).
(T. U. 1926, art. 4).
L'elettore non puo' esercitare il proprio diritto che nel comune nelle cui liste trovasi inscritto.
CAPO II TITOLO II. Delle liste elettorali.
Art. 8 - (T. U. 1926, art. 5).
(T. U. 1926, art. 5).
Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternita', il luogo e la data della nascita, il titolo in virtu' del quale gli elettori sono inscritti e l'abitazione quando l'abbiano nel comune.
In apposita colonna si fara' risultare quali degli elettori si trovino nella condizione prevista nei primi due commi dell'art. 6.
Art. 9 - (T. U. 1926, art. 6).
(T. U. 1926, art. 6).
Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformita' alle disposizioni seguenti.
Art. 10 - (T. U. 1926, art. 7).
(T. U. 1926, art. 7).
Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'eta' prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.
In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.
Art. 11
((Nell'ottobre di ogni anno il podesta', a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro i quali, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e avendovi la residenza, hanno compiuto il ventunesimo anno o lo compiano al 31 maggio dell'anno successivo. Nel detto elenco dovranno essere compresi anche coloro che siano minori dei ventuno anni ma maggiori dei diciotto, quando risultino ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole)) .
Art. 12 - (T. U. 1926, art. 9; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10).
(T. U. 1926, art. 9; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10).
Non piu' tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso al rispettivo cancelliere capo. Per gli stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso al cancelliere capo del Tribunale di Roma.
L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell' art. 624 del codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178 .
Gli estratti sono restituiti al comune non piu' tardi del 15 dicembre.
Entro lo stesso termine del 10 novembre una copia dell'elenco di cui al precedente articolo e' trasmessa all'esattore comunale. Questi appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gl'inscritti che risultino nominativamente compresi nei ruoli dei contributi sindacali a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563 , ovvero nei ruoli delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali per una somma non inferiore a lire cento, e restituisce la copia cosi' annotata al comune non piu' tardi del 15 dicembre successivo.
Entro il 15 dicembre gli uffici governativi trasmettono ai comuni delle rispettive residenze l'elenco dei dipendenti impiegati che percepiscano uno stipendio, salario o altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato; le amministrazioni della provincia e degli altri enti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni trasmettono ai comuni delle rispettive residenze l'elenco di coloro che percepiscano sul proprio bilancio uno stipendio, salario, pensione o altro assegno di carattere continuativo.
Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali e' stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 19. Se dagli atti del comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro comune, il podesta' deve darne a questo notizia scritta.
Art. 13
Entro il 15 dicembre le associazioni sindacali legalmente riconosciute sono tenute a fornire agli uffici municipali l'elenco dei datori di lavoro e dei lavoratori di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, da esse legalmente rappresentati, che siano obbligati al pagamento del contributo sindacale obbligatorio prescritto dalla legge 3 aprile 1926, n. 563 .
Le associazioni sindacali legalmente riconosciute sono tenute parimenti a fornire agl'interessati, che ne facciano richiesta, un certificato da cui risulti l'obbligo al pagamento del contributo sindacale di cui sopra.
In caso di inadempienza da parte delle associazioni sindacali, sono adottati i Provvedimenti previsti dal 1° capoverso dell' articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 .
Art. 14 - (T. U. 1926, art. 10).
(T. U. 1926, art. 10).
Il primo dicembre di ogni anno il podesta', con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.
Art. 15 - (T. U. 1926, art. 11; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10).
(T. U. 1926, art. 11; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10).
Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un comune, deve in essa dichiarare:
1° La paternita', il luogo e la data della nascita e l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione chiede di essere inscritto;
2° I titoli in base ai quali domanda l'inscrizione.
Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all' art. 1.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.
Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal podesta' o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.
Art. 16 - (T. U. 1926, art. 12).
(T. U. 1926, art. 12).
Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.
Il richiedente, che non sia nato nel comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.
Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un comune diverso dal comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al podesta' di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro comune con dichiarazione firmata fatta al podesta' del comune stesso.
Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un comune vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il podesta' del comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, da' immediata notizia al podesta' dell'altro comune.
Le domande, di cui ai precedenti commi, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
I documenti, i titoli, le copie degli atti di nascita, i certificati comprovanti l'obbligo del pagamento del contributo sindacale o la inscrizione nei ruoli delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali, o attestanti la proprieta' e l'usufrutto di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.
La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.
Art. 17 - (T. U. 1926, art. 15).
(T. U. 1926, art. 15).
Il podesta' o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario prefettizio, il segretario comunale nonche' i componenti le commissioni elettorali provinciali e i segretari delle medesime sono personalmente responsabili della regolarita' delle operazioni loro assegnate dalla presente legge.
Art. 18 - (T. U. 1926, art. 16).
(T. U. 1926, art. 16).
Trascorso il termine, di cui all'articolo 14, il podesta', assistito dal segretario comunale, deve procedere immediatamente alla formazione di tre elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.
Art. 19 - (T. U. 1926, art. 17).
(T. U. 1926, art. 17).
Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'articolo 10, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 15 e 16.
Per questi ultimi il podesta' chiede al cancelliere capo del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 12.
Il podesta' non puo' proporre l'inscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettore nel comune.
Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i titoli e documenti per i quali la inscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.
Nel secondo elenco il podesta' propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, la cancellazione dei morti, e, sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione di coloro che hanno perduto le qualita' richieste per essere elettore e di coloro che hanno rinunciato alla iscrizione nelle liste del comune a norma dell'art. 16.
Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione e' proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.
Nel terzo elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero con la qualifica di «lavoratore», debitamente annotata nel passaporto dall'autorita' competente. Costoro sono inscritti di ufficio nella lista anche quando siano stati cancellati dal registro della popolazione stabile, purche' riconosciuti in possesso di uno dei requisiti valevoli per l'inscrizione a termini dell'art. 2.
Lo stesso trattamento viene fatto a coloro che, anche per semplice notorieta', risultino emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.
Art. 20 - (T. U. 1926, art. 18).
(T. U. 1926, art. 18).
A richiesta del podesta' e della Commissione provinciale elettorale, i pubblici uffici, compresi quelli delle associazioni sindacali, nonche' gli uffici degli altri enti ed associazioni menzionati nella presente legge, eventualmente in possesso di elementi utili per la inscrizione di cittadini nelle liste elettorali, devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.
Art. 21 - (T. U. 1926, art. 19).
(T. U. 1926, art. 19).
Di tutte le operazioni compiute dal podesta' per la formazione delle liste elettorali il segretario redige motivati processi verbali in uno speciale registro distinto da quello contenente le ordinarie deliberazioni podestarili.
Detti verbali debbono essere sottoscritti dal podesta' e dal segretario, il quale puo' far risultare il suo motivato parere qualora non sia concorde con le proposte e deliberazioni del podesta'.
Art. 22 - (T. U. 1926, art. 20).
(T. U. 1926, art. 20).
Non piu' tardi del 31 gennaio il podesta' invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.
Durante questo termine un esemplare dei tre elenchi prescritti dagli articoli 18 e 19, firmato dal podesta' e dal segretario comunale, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
Il 1° febbraio il podesta' notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.
Art. 23 - (T. U. 1926, art. 21).
(T. U. 1926, art. 21).
Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge al podesta' ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.
Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennita' a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorche' non abbia fondi di cassa.
Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il comune.
Art. 24 - (T. U. 1926, art. 22).
(T. U. 1926, art. 22).
La pubblicazione prescritta dall'articolo 22 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali il podesta' ha proposta la inscrizione nella lista elettorale.
Art. 25 - (T. U. 1926, art. 23).
(T. U. 1926, art. 23).
Il podesta', che ha proposta la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non piu' tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.
Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 26, 30 e 38, sono fatte eseguire dal podesta' senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.
Art. 26 - (T. U. 1926, art. 24).
(T. U. 1926, art. 24).
Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 22, puo' reclamare alla Commissione elettorale della provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dal podesta'.
I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine al podesta' che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascera' ricevuta e li trasmettera' alla Commissione elettorale della provincia.
Se il reclamo, col quale s'impugna mia inscrizione, e' presentato al podesta', questi, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.
Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.
La persona, della quale e' impugnata l'inscrizione, puo', entro tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che credera' utili, allo stesso podesta', che ne deve rilasciare ricevuta.
Se il reclamo che impugna un'inscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.
Art. 27 - (T. U. 1926, art. 25).
(T. U. 1926, art. 25).
La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal Prefetto e di tre membri effettivi e due supplenti nominati annualmente dal Prefetto tra gli elettori della provincia, esclusi i podesta' e i vice podesta'.
I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza dell'ordine col quale sono stati nominati.
Il presidente del tribunale o chi ne fa le veci e' presidente della commissione.
La commissione ha sede nel palazzo della prefettura.
Un segretario di questa fara' da segretario della commissione.
Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.
Contro le deliberazioni della commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dall'avvenuta notificazione.
Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.
Art. 28 - (T. U.1926, art. 26).
(T. U.1926, art. 26).
Spirato il termine, di cui al precedente articolo 22 e non piu' tardi del 1° marzo, il podesta' deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:
1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;
2° La lista definitiva dell'anno precedente;
3° I tre elenchi di cui all'articolo 19, con tutti i documenti relativi, ancorche' non vi siano stati reclami;
4° I reclami con tutti i documenti che vi si riferiscono.
Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del comune.
Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.
Art. 29 - (T. U. 1926, art. 27).
(T. U. 1926, art. 27).
La Commissione elettorale provinciale:
1° Esamina tutte le operazioni compiute dal podesta' e decide sui reclami presentati contro di esse;
2° Decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;
3° Cancella dagli elenchi proposti dal podesta' i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo. La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dal podesta'; ma puo' anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 12.
Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.
Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.
Art. 30 - (T. U. 1926, art. 28).
(T. U. 1926, art. 28).
Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del comune insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.
Le decisioni della Commissione, a cura del podesta' e nei modi stabiliti dall'articolo 25, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.
Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non piu' tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il podesta' da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.
Entro il 20 maggio il podesta' deve, in conformita' degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.
Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dal podesta' e dal segretario comunale, deve essere spedito dal podesta' al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo.
La lista permanente rettificata del comune sara' depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avra' diritto di prenderne cognizione.
Art. 31 - (T. U. 1926, art. 29).
(T. U. 1926, art. 29). ((Ogni Comune e' diviso in sezioni. La divisione in sezioni e' fatta di regola in guisa che il numero degli elettori di ogni sezione non sia superiore a 1000 ne' inferiore a 100 iscritti)) .
Quando gli elettori inscritti in un comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei comuni o di frazioni di comuni limitrofi.
Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilita' rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.
La costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto del prefetto della provincia ovvero del Ministro dell'Interno, quando i comuni o frazioni di comuni appartengono a provincie diverse, e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.
Art. 32 - (T. U. 1926, art. 30).
(T. U. 1926, art. 30).
Il podesta' entro il 31 gennaio di ogni anno provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, a norma dell'art. 31, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni, nonche' del luogo della riunione, ed all'assegnazione degli elettori a ciascuna di esse.
L'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.
Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune o non hanno fatto la dichiarazione secondo l'art. 15 sono ripartiti nelle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.
L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere compreso fra gli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al podesta' non piu' tardi del 15 dicembre.
Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 15. Il podesta' fa le occorrenti variazioni, unendo la domanda al verbale della relativa deliberazione.
Non piu' tardi del 31 gennaio il podesta', con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami a fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, il trasferimento di essi da una sezione all'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo della deliberazione, di cui al primo comma, coi documenti relativi deve rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.
Il 1° febbraio il podesta' notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.
I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine al podesta' che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.
Il podesta' non piu' tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo della deliberazione, di cui al primo comma, coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.
Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami e approva la ripartizione degli elettori fra le varie sezioni, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtu' dell'art. 29.
Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al prefetto e, secondo i casi, al Ministero dell'Interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni. Il prefetto comunica il relativo decreto alla Commissione provinciale, la quale ne da' immediato avviso ai singoli comuni.
Quando, con decreto del Ministro dell'Interno o del prefetto, comuni o frazioni di comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, il podesta' deve procedere all' assegnazione degli elettori alla nuova sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al sesto comma del presente articolo. I reclami a norma del comma ottavo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dal podesta' alla Commissione provinciale.
Art. 33
La compilazione delle liste di sezione, sulla base dei verbali debitamente approvati dalla Commissione elettorale provinciale, viene fatta di regola nell'anno che precede la scadenza normale della legislatura.
E' data facolta' al Ministro dell'Interno di ordinare agli uffici municipali, in ogni tempo, la compilazione delle liste di sezione e fissare i termini dei relativi adempimenti.
Art. 34 - (T. U. 1926, art. 30).
(T. U. 1926, art. 30).
La lista di sezione deve contenere, oltre alle altre indispensabili indicazioni, due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli art. 71 e 72, le firme di identificazione degli elettori le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.
Gli elettori emigrati all'estero, di cui ai due ultimi commi dell'art. 19, sono ripartiti nelle liste di sezione per ordine alfabetico ed inscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono compresi gli altri elettori.
La lista, recante la firma del podesta' e del segretario comunale ed il bollo dell'ufficio municipale, viene rimessa al presidente della Commissione elettorale provinciale.
Questa, riscontrata la rispondenza della lista con i verbali di ripartizione degli elettori in sezioni, decide sui reclami, e l'approva. Poscia certifica in calce ad ogni lista il numero degli elettori in essa compresi.
Per assicurare l'autenticita' delle liste, il presidente della Commissione elettorale provinciale provvede a far legare fra di loro i fogli che compongono ciascuna lista con un cordoncino che attraversi due fori praticati nel dorso dei fogli medesimi, fermando gli estremi del cordoncino con un sigillo metallico con le caratteristiche ufficiali di cui all'allegato A.
Il sigillo di cui sopra e' tenuto in custodia dal presidente dalle Commissione elettorale provinciale.
Art. 35 - (T. U. 1926, art. 31).
(T. U. 1926, art. 31).
Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla comunicazione di cui all'articolo 120, nonche' delle sentenze, di cui all'articolo 37.
Tali variazioni debbono essere fatte dal podesta' di volta in volta ed in ogni caso entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione degli elettori. Il podesta' allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
Egli deve inoltre introdurre nella lista le variazioni necessarie cosi' per cancellare le annotazioni relative a coloro 'che piu' non si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 6, come per apporvi quelle relative a coloro che nell'intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell'articolo stesso.
Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al procuratore del Re e al presidente della Commissione elettorale provinciale.
La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nella lista permanente.
Art. 36 - (T. U. 1926, art. 32).
(T. U. 1926, art. 32).
Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 30, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, una udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza.
Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte del podesta' o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla commissione medesima, il ricorso, a pena di nullita', deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel secondo comma dell'articolo 30, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.
In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inserita nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte del podesta'. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dal podesta', non e' sospensivo.
Art. 37 - (T. U. 1926, art. 33).
(T. U. 1926, art. 33).
Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.
Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.
Art. 38 - (T. U. 1926, art. 34).
(T. U. 1926, art. 34).
Il Pubblico Ministero comunichera' immediatamente al podesta' le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione agli interessati, tutto senza spesa.
La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non e' necessario il ministero di avvocato.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta'.
Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.
Art. 39 - (T. U. 1926, art. 35).
(T. U. 1926, art. 35).
La Commissione elettorale provinciale compie le sue operazioni nel numero di tre almeno dei suoi componenti, compreso fra questi in ogni caso il presidente.
In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
In assenza degli altri componenti, il presidente puo' da solo, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della commissione.
Art. 40 - (T. U. 1926, art. 36).
(T. U. 1926, art. 36).
Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall' articolo 521 del codice di procedura civile , dalle spese di cancelleria e da quelle di notificazione.
Art. 41 - (T. U. 1926, art. 37; legge 1° luglio 1926, n. 1194).
(T. U. 1926, art. 37; legge 1° luglio 1926, n. 1194).
Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.
La lista del comune deve essere raccolta in un registro e conservata negli archivi del comune.
La lista deve recare il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero del fascicolo relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del secondo comma dell'articolo 32.
Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune e le liste degli elettori delle sezioni.
Art. 42 - (T. U. 1926, art. 38).
(T. U. 1926, art. 38).
L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformita' degli articoli 30 e 35.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo 88 prendono parte alla votazione soltanto gli elettori inscritti nelle liste permanenti in base alle quali ha avuto luogo la prima votazione, di cui al titolo V della presente legge.
Art. 43 - (T. U. 1926, art. 39).
(T. U. 1926, art. 39).
Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio unico nazionale, a cura del podesta' saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali, e sara' altresi' provveduto perche' essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno dalla data suddetta. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.
Per gli elettori residenti nel comune, la consegna del certificato e' constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.
Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.
Per gli elettori, residenti fuori del comune, i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del podesta' del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.
Gli elettori, a partire dal giovedi' precedente l'elezione fino al giorno e nel giorno stesso dell'elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.
Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti l'elezione e nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal podesta' un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che e' un duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previ sommari accertamenti, puo' nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.
Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal decimo giorno antecedente l'elezione, almeno dalle ore 9 alle 19.
Nel giorno della votazione l'ufficio dovra' essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.
Il podesta', il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a 3000.
Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.
CAPO III TITOLO III. Del collegio unico nazionale.
Art. 44 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 1).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 1).
Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di quattrocento.
Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale.
Art. 45 - (T. U. 1926, art. 42).
(T. U. 1926, art. 42).
Il Collegio unico nazionale e' convocato dal Re.
Il podesta' di ciascun comune da' notizia al pubblico con apposito manifesto del decreto di convocazione del Collegio.
Art. 46 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 2).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 2).
La elezione dei deputati ha luogo:
1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 47 e 51;
2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;
3° con l'approvazione del Corpo elettorale.
Art. 47 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 3).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 3). ((La facolta' di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di associazioni sindacali legalmente riconosciute, a termini dell' art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 , modificato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 200 )) .
Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.
Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni e' stabilito con la tabella annessa alla presente legge.
La proposta dei candidati e' fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli statuti.
Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.
Un Regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.
Art. 48
((Agli effetti dell'articolo precedente nonche' della tabella annessa, s'intendono corrispondere:
1° alla Confederazione nazionale degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, riconosciuta col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804 ;
2° alla Confederazione nazionale degli industriali, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, riconosciuta col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720 ;
3° alla Confederazione nazionale dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista del commercio, riconosciuta col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803 ;
4° alla Confederazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni marittime e di navigazione aerea, la Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, riconosciuta col R. decreto 14 ottobre 1926, numero 1801 ;
5° alla Confederazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni terrestri e di navigazione lacuale e fluviale, la Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, riconosciuta col R. decreto 24 ottobre 1926, n. 1908 ;
6° alla Confederazione nazionale del credito e dell'assicurazione, la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, riconosciuta col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1719 ;
7° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dell'agricoltura, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2724 ;
8° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dell'industria, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928i n. 27261
9° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2723 ;
10° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai delle comunicazioni marittime e della navigazione aerea, la Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria, riconosciuta col R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2435 ;
11° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai delle comunicazioni terrestri e della navigazione lacuale e fluviale, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2722 ;
12° alla Confederazione nazionale degli impiegati del credito e dell'assicurazione, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2725 ;
13° alla Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e dei professionisti e degli artisti, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2721 )) .
Art. 49
((L'organo che a norma dell'art. 47, comma quarto, fa le proposte dei candidati per ciascuna Confederazione nazionale di associazioni sindacali legalmente riconosciute e' il seguente:
il Consiglio nazionale per la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; l'Assemblea generale per la Confederazione generale fascista dell'industria italiana e per la Confederazione nazionale fascista del commercio; il Consiglio nazionale per la Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, per la Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, per la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione; il Congresso per le Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti dell'agricoltura, dei sindacati fascisti dell'industria, dei sindacati fascisti del commercio, dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne, della gente del mare e dell'aria; dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione; il Congresso nazionale per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti)) .
Qualora l'Organo confederale, cui spetta, a norma dell'articolo sopracitato e del presente articolo, la facolta' di proporre i candidati, sia sciolto in applicazione dell' art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non si possa ricostituire l'amministrazione ordinaria, procedera' alle proposte, entro il termine prescritto, in luogo dell'organo statutario, una speciale assemblea formata dal commissario governativo e dagli stessi dirigenti, rappresentanti e delegati delle associazioni sindacali dipendenti, delle organizzazioni e degli enti, che, secondo lo statuto della singola Confederazione, dovrebbero concorrere a costituire l'organo ordinario.
Alla convocazione e votazione della speciale assemblea si applicano, in quanto sia possibile, le norme dell'articolo 47.
Art. 50
L'assemblea dell'organo proponente, di cui all'articolo precedente, prima di passare alla trattazione dell'oggetto della speciale convocazione, verifica, facendone dare atto a verbale dal notaio, la regolarita' di questa, a termini dello statuto.
Gli atti della convocazione saranno inviati al Gran Consiglio.
Il presidente dell'assemblea e' tenuto all'osservanza rigorosa di queste disposizioni.
Art. 51 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 4).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 4).
Possono altresi' proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.
La facolta' di proporre candidati e' riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento e' soggetto a revisione ogni triennio. (2) ((6))
Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla meta' dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta e' stabilito nel decreto di riconoscimento.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 1931, n. 1685 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Agli effetti della prima revisione del R. decreto 17 gennaio 1929, n. 13 , relativo al riconoscimento della facolta' di proporre candidati da parte degli Enti morali e delle Associazioni, di cui all'art. 51 della legge elettorale politica, e' prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo stesso". -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio. D.L. 22 ottobre 1936, n. 1972 , convertito senza modificazioni dalla L. 14 gennaio 1937, n. 137 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti della revisione del R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1516, che determina gli Enti morali e le Associazioni che hanno la facolta' di proporre candidati per le elezioni politiche, e' prorogato di un anno il termine stabilito nel secondo comma dell'art. 51 della legge elettorale politica".
Art. 52 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 5).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 5).
Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 47 e 51 debbono procedere alla proposta dei candidati, e' stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non puo' essere minore di venti, ne' maggiore di quaranta giorni.
Ogni proposta di candidati dev'essere corredata, a cura dell'ente che l'ha fatta, dei certificati di nascita, di cittadinanza e di penalita', salvo per gli ex deputati gia' convalidati.
La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.
Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando cio' sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.
Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.
La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella Gazzetta Ufficiale ed affissa in tutti i comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.
CAPO IV TITOLO IV. Delle operazioni preliminari alla votazione.
Art. 53 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 6).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 6).
La votazione per l'approvazione della lista dei deputati -designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: «approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo,».
((Il voto si esprime in calce alla formula per si' o per no con le modalita' prescritte dall'art. 72)) .
Art. 54 - (T. U. 1926, art. 43).
(T. U. 1926, art. 43).
Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano inscritti.
((Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a sei sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a tre sezioni e non piu' di tre sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada)) .
Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessita' di variare i luoghi di riunione degli elettori, il podesta' deve farne proposta, negli otto giorni successivi alla data del decreto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini, che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non piu' tardi del giovedi' precedente la domenica della elezione.
Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al podesta', il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione.
Art. 55 - (T. U. 1926, art. 44).
(T. U. 1926, art. 44).
La Commissione provinciale trasmette ai podesta' le liste elettorali sezionali nel termine che sara' fissato dal Ministro dell'Interno.
Art. 56 - (T. U. 1926, art. 45).
(T. U. 1926, art. 45).
Il podesta' provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:
1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da O a 9, agli effetti dell'articolo, 71;
2° Un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 34, una copia di tale lista autenticata in ciascun foglio dal podesta', da servire per l'affissione a norma dell'articolo 68, nonche' l'elenco di cui al 30 comma dell'articolo 6;
3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 60;
4° I pacchi delle schede che al presidente della Commissione stessa saranno stati trasmessi sigillati dal Ministero dell'Interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sara' stato indicato il numero delle schede contenute in ciascun pacco;
5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima e' destinata a contenere le schede restituite dagli elettori dopo espresso il voto, e la seconda le schede spogliate di cui al n. 4 dell'articolo 78.
Art. 57
(T. U. 1926, art. 46)).
I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato B e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'Interno verso rimborso del prezzo di costo.
La scheda, di carta consistente, con le caratteristiche essenziali del modello allegato C, viene preparata a mezzo del Provveditorato generale dello Stato in due tipi di eguali dimensioni, recanti entrambi nella parte interna il Fascio Littorio e la formula di domanda di cui all'art. 53: «Approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo I».
Il primo tipo, di colore bianco all'esterno, riproduce all'interno per tutta la superficie i colori della bandiera nazionale e reca in calce alla formula di cui sopra la risposta «si'»; l'altro tipo, di colore bianco, cosi all'esterno che all'interno, reca in calce alla formula la risposta «no».
Art. 58 - (T. U. 1926, art. 47).
(T. U. 1926, art. 47).
Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, il podesta' accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 66, per le varie sezioni.
Art. 59 - (T. U. 1926, art. 48)
(T. U. 1926, art. 48)
In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e' designato dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il comune fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.
In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente del seggio gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di grado non inferiore a centurione, quando non siano mobilitati per servizio, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, purche' non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.
La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorita' giudiziarie.
Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici, ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.
Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennita' di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato dei gradi 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Art. 60 - (T. U. 1926, art. 49).
(T. U. 1926, art. 49).
Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti la elezione, il podesta', assistito dal segretario comunale, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero siano eleggibili a consultori municipali.
Ai prescelti il podesta' notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il venerdi' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
Art. 61 - (T. U. 1926, art. 50).
(T. U. 1926, art. 50).
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
Qualora si verifichi l'impedimento del presidente prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la surrogazione, deve assumerne le funzioni, che sono pure obbligatorie, il podesta' o un suo delegato che sia elettore del comune.
Tutti i membri dell'ufficio, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, si procede per citazione direttissima.
Art. 62 - (T. U. 1926, art. 51).
(T. U. 1926, art. 51).
Il segretario del seggio e' scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:
1° I funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari della provincia;
2° I notai aventi residenza nella provincia;
3° I segretari comunali che prestano servizio nei comuni della provincia;
4° Gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella provincia;
5° Gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.
La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.
Il segretario dev'essere rimunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire quaranta, se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Il processo verbale e' redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualita' di atto pubblico.
Art. 63 - (T. U. 1926, art. 57).
(T. U. 1926, art. 57).
Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 116, pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino, prima che abbiano termine le operazioni elettorali.
Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.
Art. 64 - (T. U. 1926, art. 58).
(T. U. 1926, art. 58).
Gli scrutatori, il presidente, il segretario del seggio, il podesta' o la persona da lui designata, nel caso di cui all'articolo 61, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorche' siano inscritti come elettori in altra sezione o in altro comune.
Art. 65 - (T. U. 1926, art. 59).
(T. U. 1926, art. 59).
Alle ore 7 della domenica, nella quale e' indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.
Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere.
Art. 66 - (T. U. 1926, art. 60).
(T. U. 1926, art. 60).
La sala della elezione, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti con una apertura nel mezzo per il passaggio.
Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.
Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione. Le due urne, di cui all'articolo 56, n. 5, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.
I tavoli destinati alla espressione del voto (cabine), in conformita' del modello allegato E, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza cosi' dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.
Nell'interno di ogni cabina viene collocata un'altra urna di qualsiasi forma e di sufficienti dimensioni, purche' chiusa a guisa di cassetta d'impostazione, destinata a ricevere la scheda non preferita dall'elettore per l'espressione del voto.
Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
Art. 67 - (T. U. 1926, art. 61).
(T. U. 1926, art. 61).
Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 43, nonche' i deputati designati.
Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.
Art. 68 - (T. U. 1926, art. 62).
(T. U. 1926, art. 62).
Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nella lista degli elettori della sezione.
Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e puo' essere consultata dagli intervenuti.
Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 36, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 6.
La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo, e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purche' di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.
Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di essere stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedi' anteriore alla domenica dell'elezione.
Gli elettori non possono farsi rappresentare.
Art. 69 - (T. U. 1926, art. 63).
(T. U. 1926, art. 63).
Il presidente della sezione e' incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli puo' disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
La forza non puo', senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.
Pero', in caso di tumulti o disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.
Il presidente puo', di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
Le autorita' civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui e' sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.
Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, devesi intendere l'Arma dei Carabinieri.
Nella sala della votazione sara' affisso un manifesto predisposto a cura del Ministero dell'Interno e riproducente a grandi caratteri le principali disposizioni della presente legge.
Art. 70 - (T. U. 1926, art. 64).
(T. U. 1926, art. 64).
Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.
CAPO V TITOLO V. Della votazione.
Art. 71 - (T. U. 1926, art. 65 e 66).
(T. U. 1926, art. 65 e 66).
Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte le cinque cifre che nell'ordine stesso col quale sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'art. 56, n. 1.
Indi il presidente colloca davanti a se' sul tavolo dell'ufficio i pacchi delle schede di cui al n. 4 dell'art. 56 e li apre, tenendo ben distinti i due tipi di schede.
Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le ore 8 antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.
Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identita', apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare sotto la sua responsabilita' l'identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore noto all'ufficio, che attesti della sua identita'. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'articolo 116.
Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato gia' ammesso a votare.
L'elettore che attesta della identita' deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.
In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.
Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purche' siano muniti di fotografia, oppure della carta d'identita' di cui all'art. 159 della legge di pubblica sicurezza, testo unico 6 novembre 1926, n. 1848 . In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sara' indicato il numero del libretto o della tessera o della carta d'identita', e l'autorita' che li ha rilasciati.
Gli elettori compresi nell'elenco, di cui agli ultimi due commi dell'articolo 19, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identita' personale.
Nel processo verbale e' presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonche' del nome della persona che attesta la sua identita', o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento o della carta d'identita', indicati nel comma precedente e dell'autorita' che li ha rilasciati.
Gli emigrati, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.
Art. 72 - (T. U. 1926, art. 69).
(T. U. 1926, art. 69).
Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente estrae una scheda da ciascuno dei due pacchi di schede, che ha sul tavolo dell'ufficio, e le consegna all'elettore dopo avervi apposto sulla faccia esterna il bollo dell'ufficio e la sua firma o avervi fatta apporre quella di uno scrutatore.
Il presidente avverte l'elettore che deve far uso della scheda tricolore se intende rispondere affermativamente alla domanda contenuta nella scheda stessa, o di quella bianca se intende rispondere negativamente.
L'elettore si reca in una delle cabine a cio' destinate ed esprime il suo voto scegliendo la scheda preferita che deve ripiegare secondo le indicazioni in essa contenute e chiudere inumidendo la parte ingommata. Prima di abbandonare la cabina introduce nell'urna ivi situata la scheda non preferita. Egli poscia si reca presso il tavolo dell'ufficio e consegna al presidente la scheda prescelta per l'espressione del voto. Il presidente, constatata la chiusura della scheda, e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo e pone la scheda nella prima urna, collocata alla sua destra sul tavolo dell'ufficio.
Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.
L'elettore che non riconsegna la scheda e' punito con ammenda fino a lire 300.
Art. 73 - (T. U. 1926, art. 70).
(T. U. 1926, art. 70).
Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare le schede dall'elettore dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.
Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, e' punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.
Art. 74 - (T. U. 1926, art. 71).
(T. U. 1926, art. 71).
I mutilati e gl'invalidi di guerra nonche' gli elettori i quali, soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, si trovano nell'impossibilita', di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di loro fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.
Art. 75 - (T. U. 1926, art. 73).
(T. U. 1926, art. 73).
La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove. Dopo quest'ora nessun elettore puo' piu' votare.
Art. 76 - (T. U. 1926, art. 74).
(T. U. 1926, art. 74).
Qualora si verifichi la materiale impossibilita' di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto, quali sono prescritti dagli articoli 56 e 66, il presidente, udito il parere degli scrutatori, puo', con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio possono soddisfare alla sincerita' e segretezza del voto, nonche' al buon ordine delle operazioni elettorali, restando pero' riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullita' di queste, a norma dell'articolo 86.
Art. 77 - (T. U. 1926, art. 75).
(T. U. 1926, art. 75).
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 86, sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullita' dei voti.
Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o chi lo surroga, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Art. 78 - (T. U. 1926, art. 76).
(T. U. 1926, art. 76).
Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 75, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1° dichiara chiusa la votazione;
2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale. Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo della sezione. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;
3° estrae e conta le schede rimaste nei due pacchi e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevute le schede non le abbiano riportate o le abbiano consegnate senza il bollo o la firma del presidente o dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali schede vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;
4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dalla prima urna, ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce la risposta data dall'elettore e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota separatamente del numero dei voti favorevoli e di quelli contrari che va riportando la lista dei deputati designati. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella seconda urna, collocata alla sinistra del presidente sul tavolo dell'ufficio.
E' vietato estrarre dalla prima urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella seconda urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorche' dai componenti del seggio;
5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti favorevoli e dei voti contrari riportati dalla lista dei deputati designati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati e non assegnati;
6° distrugge le schede residue non preferite dall'elettore per l'espressione del voto e contenute nelle urne situate nell'interno di ciascuna cabina.
Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in nn piego insieme a quelle comunque deteriorate o restituite senza bollo o senza firma. Detto piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della medesima e le firme del presidente e di almeno due scrutatori deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 82.
Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 81.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti; e delle deeisioni prese dal presidente.
Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 81 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno in cui ha avuto luogo la votazione.
Art. 79 - (T. U. 1926, art. 77).
(T. U. 1926, art. 77).
Oltre al caso di nullita', previsto dall'articolo 73, sono nulli i voti quando le schede non siano quelle di cui all'articolo 57, o non esprimono alcun voto, o contengano altri segni o indicazioni oltre quelli prescritti dal detto articolo ovvero presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificiosamente per far riconoscere il votante.
Art. 80 - (T. U. 1926, art. 78).
(T. U. 1926, art. 78).
Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore 24 chiudere l'urna contenente secondo i casi le schede gia' spogliate, l'altra urna che contiene le schede non spogliate e chiudere in un piego le schede che si trovassero fuori delle urne, comprese quelle superate ai bisogni della votazione, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 78. Alle urne come al piego, devono apporsi le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo della medesima, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale. Indi il presidente distrugge le schede residue non preferite dall'elettore per l'espressione del voto e contenute nelle urne situate nell'interno di ciascuna cabina.
Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 82, nella cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione trovasi il comune, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.
In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 82.
Art. 81 - (T. U. 1926, art. 79; legge 1° luglio 1926, n. 1194).
(T. U. 1926, art. 79; legge 1° luglio 1926, n. 1194).
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo della sezione e sul quale appongono la firma il presidente e almeno due scrutatori.
L'altro esemplare viene, entro il lunedi' susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Il piego delle schede, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.
Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione.
Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Art. 82 - (T. U. 1926, art. 80).
(T. U. 1926, art. 80).
Il Presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'articolo 78, quart'ultimo comma, alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione trovasi il comune.
Il pretore, raccolti i verbali e le carte di cui al comma precedente nonche' eventualmente le urne, i pieghi, i verbali e le carte di cui all'art. 80, trasmette tutto alla Corte d'Appello di Roma.
Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il pretore puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.
Art. 83 - (T. U. 1926, art. 81 e 82; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 7).
(T. U. 1926, art. 81 e 82; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 7).
La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, e' costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.
La Corte d'appello di Roma, ricevuti dai pretori i verbali degli uffici delle varie sezioni:
1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformita' dell'articolo 80, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 79 e 81;
2° fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati nelle singole sezioni dalla lista dei deputati designati, come risultano dai verbali;
3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 86;
4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio nazionale.
E' vietato all'Ufficio centrale di deliberare e anche discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.
Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti, ad eccezione di quelli di cui e' dichiarata la nullita', a termine degli art. 73 e 79, e di quelli contestati e non attribuiti.
Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.
Se la meta' piu' uno dei voti validamente dati e' contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.
La parita' vale approvazione.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale rilascia attestato ai deputati proclamati e da' immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture, le quali la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.
Art. 84 - (T. U. 1926, art. 81).
(T. U. 1926, art. 81).
Non puo' essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'Ufficio elettorale nazionale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste, di cui all'art. 43.
Nessun elettore puo' entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori: l'altro e' esclusivamente riservato all'Ufficio elettorale nazionale.
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 69. Per ragioni di ordine pubblico egli puo' inoltre disporre che si proceda a porte chiuse.
Art. 85 - (T. U. 1926, art. 83).
(T. U. 1926, art. 83).
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.
Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere trasmessi, dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'Ufficio elettorale nazionale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.
L'altro esemplare del verbale resta depositato nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.
Art. 86 - (T. U. 1926, art. 84).
(T. U. 1926, art. 84).
E' riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio elettorale nazionale o posteriormente.
La nullita' delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge puo' essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.
Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 75 e del numero 2 dell'art. 78. Anche queste nullita' sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.
Non si tiene conto dei voti delle sezioni annullate.
Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio elettorale nazionale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio elettorale nazionale.
Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio elettorale nazionale.
Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennita' commisurata sulla tariffa penale.
Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsita' in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il codice stesso cadendo la falsita' od il rifiuto su materia punibile.
Nessuna decisione puo' essere dalla Camera adottata sull'elezione, prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.
Art. 87 - (T. U. 1926, art. 85).
(T. U. 1926, art. 85).
Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato sull'elezione, il Presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 81, le schede relative.
Nei venti giorni successivi, il pretore, assistito da due elettori del comune capoluogo del mandamento designati dal podesta', deve constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli bruciare in loro presenza e in seduta pubblica.
Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due elettori presenti.
Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venir bruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.
CAPO VI TITOLO VI. Della elezione con liste concorrenti.
Art. 88 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 8).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 8).
Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma ordina, con suo decreto, la rinnovazione dell'elezione con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.
Il decreto e' immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed e' affisso in tutti i comuni del Regno, a cura del Ministero dell'Interno.
Nell'elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
Per le deliberazioni sulle proposte dei canditati si osservano le forme ed i termini stabiliti negli ordinamenti di ogni singola associazione od organizzazione. Nella votazione risultano proposte le persone che riportano maggior numero di voti. Un Regio notaro redige il processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta. Dal processo verbale deve farsi constare la regolarita' della convocazione.
Art. 89 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 8).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 8).
Le liste recanti il cognome e nome dei candidati non possono comprendere piu' di tre quarti dei deputati da eleggere. Al cognome e nome dei candidati potra' aggiungersi anche la paternita' ed eventualmente ogni altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal podesta' di un comune, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.
Alla lista devesi allegare il certificato di nascita, di cittadinanza e di penalita' di ciascun candidato, salvo per gli ex deputati gia' convalidati.
Un candidato non puo' essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi.
Art. 90 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 8 e 9).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 8 e 9).
Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma funzionante da ufficio elettorale nazionale non piu' tardi delle ore 16 del quindicesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed agli altri documenti valevoli a provarne la regolarita'.
Insieme con la lista devono essere depositati presso la cancelleria della Corte d'appello:
a) i processi verbali delle riunioni e delle votazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui all'art. 88 nonche' copia notarile dei relativi ordinamenti;
b) i certificati anche collettivi dei podesta' dei singoli comuni cui appartengono i soci, che attestino la loro inscrizione nelle liste elettorali politiche.
I podesta' devono, nel termine improrogabile di giorni tre dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il podesta' inadempiente e' punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza, la pena e' diminuita della meta'. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima;
c) un modello di contrassegno stampato, anche figurato. La cancelleria della Corte d'appello di Roma deve rilasciare immediatamente ricevuta delle liste dei candidati che sono state presentate.
Art. 91
La Corte d'appello costituita nel modo indicato dall'art. 83:
1° Verifica che le associazioni e le organizzazioni contino il prescritto numero di soci. Non si tiene conto di coloro che risultino gia' compresi nel computo del numero dei soci di altra associazione od organizzazione che abbia in precedenza presentato la propria lista di candidati;
2° Verifica che le singole liste non eccedano il numero massimo di candidati indicato dall'articolo 89, e riduce al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
3° Ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentati e assegna, possibilmente, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;
4° Toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;
5° Cancella dalle liste i candidati gia' compresi in una lista presentata in antecedenza;
6° Ammette a votazione le liste riconosciute regolari e assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano inscritti;
7° Provvede, per mezzo del Ministero dell'interno, alla stampa del manifesto contenente le liste dei candidati col relativo contrassegno.
Art. 92
In occasione della elezione di cui all' art. 88:
a) conserva efficacia la designazione dei presidenti, scrutatori e segretari degli uffici elettorali fatta per la prima votazione;
b) gli uffici municipali prendono gli opportuni provvedimenti perche' tutte le sezioni siano fornite delle copie delle liste occorrenti per la nuova votazione. A tal uopo le copie saranno compilate sulle liste depositate presso il pretore a norma dell'art. 78, numero 2. In dette copie la vidimazione in ciascun foglio fatta dal cancelliere della pretura, ed in calce alla copia dal pretore, tiene luogo dell'autenticazione della Commissione provinciale elettorale;
c) sono distribuiti agli elettori i certificati elettorali color verde di cui al comma sesto dell'art. 43.
Art. 93
La scheda e' di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura delle singole associazioni ed organizzazioni interessate, con le caratteristiche essenziali del modello allegato F, e riproduce in fac-simile il contrassegno della lista regolarmente presentata alla cancelleria della Corte d'appello.
La distribuzione delle schede agli elettori viene fatta a cura e responsabilita' delle associazioni ed organizzazioni che hanno presentato liste regolarmente ammesse a votazione.
Art. 94
Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve scegliere la scheda preferita tra quelle a lui fatte pervenire a cura delle associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 88. Gli elettori, che si presentano all'ufficio elettorale senza essersi provvisti preventivamente di schede, non possono prendere parte alla votazione.
L'elettore, recatosi ad una delle cabine destinate alla votazione, sceglie la scheda preferita, la ripiega secondo le indicazioni in essa contenute, la chiude, inumidendo la parte ingommata, e poscia, abbandonato il tavolo, la consegna al presidente. Questi constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perche' la chiuda; quindi vi applica la firma ed il bollo della sezione e la pone nella prima urna.
Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui all'art. 92 lett. b).
Art. 95
Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 75, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1° dichiara chiusa la votazione;
2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista di cui all'art. 92, lett. b). Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo della sezione. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;
3° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla prima urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale e' espresso il voto, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella seconda urna.
E' vietato estrarre dalla prima urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella seconda urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorche' dai componenti del seggio;
4° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda al numero dei votanti, tenuto conto dei voti nulli e dei voti contestati e non assegnati ad alcuna lista.
Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego, portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della medesima e le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
Detto piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 98.
Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 97.
Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.
Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 97 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno in cui ha avuto luogo la votazione.
Art. 96 - null
null
Art. 97
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio. Un esemplare del verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo della sezione e sul quale appongono la firma il presidente e almeno due scrutatori.
L'altro esemplare viene entro il lunedi' susseguente all'elezione depositato nella segreteria del comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Il piego delle schede, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.
Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
Art. 98
Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'articolo 95, alla cancelleria della pretura nella cui giurisdizione trovasi il comune.
Qualora non siasi adempiuto a quanto e' prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il pretore puo' far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.
Art. 99 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 9).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 9).
Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.
Art. 100 - (Legge 10 maggio 1928, n. 1019, art. 9).
(Legge 10 maggio 1928, n. 1019, art. 9).
La Corte di appello di Roma, costituita in Ufficio elettorale nazionale nel modo indicato dall'art. 83, ricevuti gli atti e proceduto eventualmente a quanto e' disposto al n. 1 dello stesso articolo, fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.
Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.
I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.
A tale effetto, divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene e' il quoziente di minoranza. Divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quella lista che abbia riportato il maggior numero di voti.
In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.
Delle operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale deve redigersi processo verbale, provvedendo a quant'altro dispone l'art. 85.
Art. 101
Per tutto quanto non sia particolarmente disposto nei precedenti articoli, sono applicabili, per la votazione con liste concorrenti, le disposizioni relative alla prima votazione.
CAPO VII TITOLO VII. Dei deputati.
Art. 102 - (T. U. 1926, art. 86).
(T. U. 1926, art. 86).
Chiunque puo' essere eletto deputato, purche' abbia i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'eta' che e' ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno dell'elezione, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555 .
Art. 103 - (T. U. 1926, art. 98).
(T. U. 1926, art. 98).
I deputati al Parlamento, che ricusino di giurare puramente e semplicemente secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.
Art. 104 - (T. U. 1926, art. 99).
(T. U. 1926, art. 99).
I deputati al Parlamento, che entro due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.
Art. 105 - (T. U. 1926, art. 102).
(T. U. 1926, art. 102).
La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.
Art. 106 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 11).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 11).
Tutte le disposizioni sulle incompatibilita' parlamentari sono abrogate.
CAPO VIII TITOLO VIII. Disposizioni generali e penali.
Art. 107 - T. U. 1926, art. 103; leggi 1° luglio 1926, n. 1194, e 27 maggio 1927, n. 932).
T. U. 1926, art. 103; leggi 1° luglio 1926, n. 1194, e 27 maggio 1927, n. 932).
Oltre quanto e' stabilito negli articoli 108, 109 e 118, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell' articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197 ;
3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza o delle congregazioni di carita';
4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, e a quella della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni;
6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145 , 146 e 147 del codice penale , per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall' articolo 248 del codice penale , prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall' articolo 310 del codice penale , violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 372 del codice penale , esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall' articolo 405 del codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall' articolo 424 del codice penale , sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;
9° coloro che, a norma di quanto dispone l' articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632 , furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;
10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto;
11° gli ammoniti a norma di legge, i soggetti alla vigilanza speciale e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.
Tale incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino;
12° gli esercenti i locali di cui al titolo VII della legge di pubblica sicurezza.
Sono eccettuati i condannati riabilitati.
Art. 108 - (T. U. 1926, art. 104, 105, 106, 107 e 108).
(T. U. 1926, art. 104, 105, 106, 107 e 108).
Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni relative alla formazione, revisione o pubblicazione degli elenchi o delle liste elettorali o non fa eseguire le relative notificazioni o forma in tutto o in parte liste o elenchi falsi o altera o sopprime in qualsiasi modo le liste o elenchi medesimi o i relativi documenti ovvero esegue indebitamente la iscrizione o cancellazione dovute, o ottiene indebitamente per se' o per altri la iscrizione negli elenchi o nelle liste o la cancellazione di uno o piu' elettori, e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duemila.
Se il fatto o l'omissione siano dolosi, la pena e' della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a lire 3000, oltre la interdizione del diritto di elettore e di eleggibile da due a sei anni, salvo sempre le maggiori pene comminate dal codice penale per i reati di falso.
Art. 109 - (T. U. 1926, art. 109).
(T. U. 1926, art. 109).
Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.
Alla stessa pena soggiacciono il podesta', il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.
Art. 110
Chiunque simula la esistenza di una associazione o organizzazione al fine di presentare una lista di candidati o comunque allo stesso fine fa figurare che una associazione o organizzazione esistente abbia un numero di soci superiore a quello effettivo e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.
Con la stessa pena e' punito chiunque simula, al fine suindicato, di far parte di una associazione o organizzazione.
Art. 111 - (T. U. 1926, art. 110 e 111).
(T. U. 1926, art. 110 e 111).
Chiunque, per ottenere o per impedire una designazione di candidatura, offre, promette o somministra danaro, valori o qualunque altra utilita' ad una o piu' persone, alle quali spetti di concorrere alla proposta o alla designazione o alla presentazione di liste di candidati, ovvero usa ad esse violenza o minaccia o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' delle persone suddette, esercita pressione sulle medesime per costringerle a fare o omettere determinate dichiarazioni di candidatura, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.
Con le stesse pene e' punito chi ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilita'.
Art. 112 - (T. U. 1926, art. 111 e 112).
(T. U. 1926, art. 111 e 112).
Chiunque, nei modi indicati nell'articolo precedente, si adopera a vincolare il voto degli elettori o a indurli all'astensione e' punito con le pene indicate nel predetto articolo.
Si applica la pena della detenzione da tre mesi ad un anno e della multa da lire cento a lire duemila ai pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a vincolare il voto degli elettori o a indurli alla astensione.
La pena indicata nel comma precedente si applica anche ai ministri di un culto che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperino a vincolare il voto degli elettori o a indurli alla astensione.
Art. 113 - (T. U. 1926, art. 113).
(T. U. 1926, art. 113).
Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto dell' elezione ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la liberta' del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a 5000.
Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, e' punito con la stessa pena, ancorche' non sia concorso nella consumazione del fatto.
Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione e' da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.
Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.
Art. 114 - (T. U. 1926, art. 114).
(T. U. 1926, art. 114).
Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio elettorale nazionale e' punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda e' punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorche' sia elettore o membro dell'ufficio.
Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, e' punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.
Art. 115 - (T. U. 1926, art. 115).
(T. U. 1926, art. 115).
Chi ottiene di essere inscritto nelle liste di piu' di un comune o in piu' di una sezione dello stesso comune e chi, trovandosi privato o sospeso dall' esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi da' il voto in piu' sezioni elettorali e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente un voto diverso da quello espresso, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non puo' farlo, lo esprime in modo diverso da quello indicatogli, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.
Art. 116 - (T. U. 1926, art. 116).
(T. U. 1926, art. 116).
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da, altri nella votazione, e il medico, che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullita' dell'elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, e' punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste di elettori, di carte, pieghi, schede od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.
In tali casi il colpevole sara' immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.
Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta d'inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, e' punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.
Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, e' punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.
Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali e' punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.
Art. 117 - (T. U. 1926, art. 117).
(T. U. 1926, art. 117).
Qualunque elettore puo' promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.
Salvo nei casi previsti dell'ultimo comma dell'art. 113 e dal comma terzo dell'art. 116, l'autorita' giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finche' la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.
L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la meta' del detto termine di due anni.
Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 118 - (T. U. 1926, art. 118).
(T. U. 1926, art. 118).
Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualita' non puo' mai applicarsi il minimo della pena.
Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravita' del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno ne' maggiore di cinque.
Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilita' sara' pronunziata per un tempo non minore di cinque ne' maggiore di dieci anni.
Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicita', alla recidiva, al concorso di piu' reati ed alle circostanze attenuanti.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati piu' gravi non puniti dalla presente legge.
Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna.
Art. 119 - (T. U. 1926, art. 119).
(T. U. 1926, art. 119).
La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 108, 109, 110, 111, 112, 1° comma, 113, 115 e 116 e' devoluta ai tribunali penali.
L'autorita' giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovra' ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.
Art. 120 - (T. U. 1926, art. 120).
(T. U. 1926, art. 120).
Quando la votazione di una sezione elettorale e' stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera puo' deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.
Art. 121 - (T. U. 1926. art. 121).
(T. U. 1926. art. 121).
In tutti i casi in cui e' dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticita' di domande verbali e l'identita' personale di coloro, che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.
CAPO IX TITOLO IX. Revisione generale straordinaria delle liste elettorati.
Art. 122 - (Legge 1° luglio 1926, n. 1194, art. 10).
(Legge 1° luglio 1926, n. 1194, art. 10).
Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti. ((3))
A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 11, il podesta', a mezzo del segretario comunale, accerta se ciascuno degli inscritti nella lista dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2: le relative attestazioni sono apposte dal podesta' sulla lista in confronto a ciascuno degli inscritti.
L'esattore comunale e gli altri uffici di cui agli articoli 12, 13 e 20 della legge sono tenuti a fornire, a richiesta degli uffici municipali, le notizie occorrenti.
Coloro che, in virtu' dell'art. 16 (commi 3° e 4°) della legge, sono inscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al podesta' del comune stesso se intendano conservare l'inscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile.
All'uopo il podesta' ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 14.
Un estratto della suindicata lista, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso, non piu' tardi del 1° novembre, al rispettivo cancelliere capo: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 12 (comma 2° e 3°).
Il podesta', assistito dal segretario comunale, in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi comunque raccolti di ufficio dalla segreteria del Comune, propone la cancellazione di coloro che non hanno piu' diritto all'inscrizione. Per gli elettori di cui al comma 4° se la dichiarazione ivi indicata e' affermativa, l'inscrizione viene mantenuta e il podesta' ne da' immediatamente notizia, per ogni effetto, al podesta' del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonche' al presidente della Commissione elettorale della provincia cui questo ultimo comune appartiene ; ove detta dichiarazione non sia stata presentata o sia negativa, il podesta' procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne da' immediatamente notizia al podesta' del comune, ove esso ha la residenza ed e' compreso nel registro della popolazione, per l'inscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.
Alla cancellazione degli elettori e a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 18 e seguenti della presente legge.
Tuttavia, col decreto che ordina la revisione straordinaria potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 20 ottobre 1932, n. 1370 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In coincidenza e nei termini della revisione annuale ordinaria delle liste elettorali politiche pel 1933 sara' anche effettuata la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti". CAPO X TITOLO X. Disposizioni finali e transitorie.
Art. 123 - (T. U. 1926, art. 126).
(T. U. 1926, art. 126).
Nei territori annessi al Regno in base all' art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 , e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 , finche' non sara' pubblicato il codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate:
Art. 36. (comma 2°). - L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza.
Art. 37. - Il ricorso con i relativi documenti si dovra', a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello entro cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sara' decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.
Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.
Art. 124 - (T.U. 1926, art. 127).
(T.U. 1926, art. 127).
Finche' non sara' introdotto, nei territori di cui all'articolo precedente, l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori medesimi, e cio' anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.
Art. 125 - (T. U. 1926, art. 128).
(T. U. 1926, art. 128).
Oltre quanto e' stabilito nell'art. 107, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile le persone che, a termine della legislazione vigente nei territori di cui all'art. 123, si trovino in una delle seguenti condizioni:
1° coloro che sono sotto curatela, per infermita' di mente;
2° le persone sulla cui sostanza e' stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
3° coloro che, per titolo di poverta', sono abitualmente a carico della carita' o beneficenza pubblica;
4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedelta', di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo ( paragrafi 460, 461 , 463 464 , 512 codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).
Tale effetto della condanna non ha luogo in caso:
a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere a), b), c), 60, 61, 63, 64, 65, 66 codice penale austriaco, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del codice penale militare austriaco;
b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;
c) di amnistia.
L'incapacita' dovra' cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena; per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena;
5° le persone condannate per oziosita', vagabondaggio o mendicita' e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati;
6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potesta' sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso pero' per tre anni dopo la disposizione giudiziale;
7° le persone condannate piu' di due volte a pene di arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza, e cio' per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.
Art. 126 - (T. U. 1926, n. 101).
(T. U. 1926, n. 101).
I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, riprenderanno nei ruoli, dietro loro domanda, il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.
Art. 127
Nella prima attuazione della presente legge si procedera' alla formazione di nuove liste elettorali.
E' data facolta' al Ministro dell'interno di fissare i termini entro i quali dovranno essere eseguiti i relativi adempimenti.
Art. 128
Nella prima attuazione della presente legge, gli elettori, che siansi precedentemente avvalsi della facolta' prevista nei comma 3° e 4° dell'articolo 12 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118 , saranno reinscritti nelle liste del comune nelle quali trovami presentemente compresi, quando non manifestino una diversa volonta' e quando consti, comunque, che posseggano uno dei requisiti voluti dall'articolo 2.
E' prescritto l'obbligo della notificazione agl'interessati, nel caso che non possa procedersi alla reinscrizione nelle liste nelle forme di cui al comma precedente.
Art. 129
Nella prima formazione delle liste elettorali saranno tenute ferme le iscrizioni degli elettori emigrati all'estero, fatte a termini dell' art. 17, comma 7°, del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118 , quando gli uffici municipali abbiano accertato che essi si trovino in possesso di uno dei titoli di iscrizione voluti dalla presente legge.
Art. 130
Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge saranno adoperati i bolli portanti l'indicazione dei preesistenti collegi o circoscrizioni dei quali i comuni si trovino in possesso, salvo sempre l'applicazione del disposto dell'art. 76.
Art. 131 - (Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 11).
(Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 11).
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.
Il presente testo unico andra' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 2 settembre 1928-VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 settembre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 276, foglio 31. - Sirovich.
Tabella
TABELLA
(T. U. art. 47 e 48)
((Numero dei candidati che ciascuna Confederazione nazionale
di associazioni sindacali legalmente riconosciute puo' proporre per
ogni cento candidati presentati dalle Confederazioni nel loro
complesso.
1. Confederazione nazionale degli agricoltori . . . . . . . . N. 12
2. Confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12
3. Confederazione nazionale degli industriali . . . . . . . . » 10
4. Confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
5. Confederazione nazionale dei commercianti . . . . . . . . . » 6
6. Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 6
7. Confederazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni marittime e di navigazione aerea . . . . . . . . . » 5
8. Confederazione nazionale degli impiegati ed operai delle comunicazioni marittime e della navigazione aerea . . . . . . N. 5
9. Confederazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni terrestri e di navigazione lacuale e fluviale . . . » 4
10. Confederazione nazionale degli impiegati ed operai delle comunicazioni terrestri e della navigazione lacuale e fluviale . .» 4
11. Confederazione nazionale del credito e dell'assicurazione . » 3
12. Confederazione nazionale degli impiegati del credito e dell'assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3
13. Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20))
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per l'interno;
Mussolini.
Allegato A
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
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Allegato D
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Allegato E
Allegato E
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Allegato F
Allegato F
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