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018U0666

IT - Testi Unici

018U0666

Testo unico (DECRETO LUOGOTENENZIALE 05 maggio 1918 n. 666)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1918 TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE L'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l' art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968 , col quale e' conferito al presidente del Consiglio dei ministri il mandato di riunire e coordinare, in testo unico, le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090 , allegato A, 14 dicembre 1916, n. 1809, 28 aprile 1917, n. 789, 10 giugno 1917, n. 948, 9 settembre 1917, n. 1449 e di quello sopracitato del 9 dicembre 1917, n. 1968, concernenti la applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile; Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato l'annesso testo unico delle disposizioni relativo all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, che sara', d'ordine Nostro, vidimato dal presidente del Consiglio dei ministri.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 maggio 1918.
TOMASO DI SAVOIA.
Orlando.
Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Art. 1

Testo unico delle disposizioni relative all'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.
Art. 1.
( Art. 1 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 , allegato A;
art. 1, lª parte decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809; art. 1 , 1 ª parte decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789; art. 1 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 e art. 1 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968 ).
E' data facolta' ai Comuni di sovrimporre, con deliberazione da prendersi non oltre il 30 giugno 1918, e con la approvazione della Giunta provinciale amministrativa, un contributo straordinario, nella misura fissata nel successivo art. 6, a carico dei contribuenti per costituire un fondo da erogarsi in opere di assistenza civile durante la guerra o nel tempo ad essa immediatamente successivo. (1) (2) ((3))
Ai Comuni che hanno applicato una volta il detto contributo entro il 31 dicembre 1917, e' data facolta' di applicarlo una seconda volta nel termine di cui nel comma precedente. (1) (2)
La imposizione del contributo puo' essere resa obbligatoria dalla Giunta provinciale amministrativa, quando ne sia accertata la necessita' per l'assistenza civile nel Comune ed il Consiglio comunale, invitato a provvedere, non abbia aderito.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine entro il quale i Comuni potranno valersi della facolta' di cui all'art. 1° del testo unico delle disposizioni sul contributo straordinario per la assistenza civile, approvato col decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666 , e' prorogato sino al 31 dicembre 1918".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Nel detto termine prorogato e' data facolta' di applicare una seconda volta il contributo ai Comuni che lo abbiano applicato una volta entro il 30 giugno 1918". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 30 giugno 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai Comuni che abbiano gia' applicato per una o due volte il contributo, e' data facolta' di applicarlo una seconda o una terza volta nel termine prorogato anzidetto". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il termine per l'applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile, ai sensi dell'art. 1 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 666, e dell'art 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ".

Art. 2

Art. 2.
(Art. 2, 1° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809 e art. 2 , 1 ° e 2° comma, decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 ).
Il contributo straordinario e' commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune - comprese la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati e la tassa sugli automobili per la parte spettante al Comune - per il quale il contribuente e' inscritto nei ruoli messi in riscossione nell'anno in cui il contributo e' deliberato.
E' pure compresa nel tributo complessivo, per ciascun contribuente inscritto nei ruoli per l'imposta di ricchezza mobile messi in riscossione nel Comune in detto anno, la somma corrispondente ai 60 centesimi dell'imposta medesima.
Non si terra' conto, per l'applicazione del contributo, di quei redditi pei quali l'imposta di ricchezza mobile viene pagata dal debitore del reddito con diritto di rivalsa sul creditore, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 del testo unico della legge 24 agosto 1877, numero 4021 .

Art. 3

Art. 3.
(Art. 2, 3° comma decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, numero 1449 e art. 2 , 3 ° comma, decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ).
Nei Comuni che avessero formato il ruolo del contributo in conformita' del 1° comma del precedente articolo, dovranno essere compilati, sempre a cura delle Amministrazioni comunali, ruoli suppletivi per la esazione del contributo o del supplemento di contributo che risulti dovuto dai contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in applicazione del 2° comma dell'articolo stesso.
Se in seguito ad ulteriori accertamenti e a definizioni di reclami prodotti contro singole partite di tributo o contro l'intera matricola di una tassa, il tributo complessivo dei singoli contribuenti diventi maggiore di quello risultante dai ruoli posti in riscossione, il contributo straordinario sara' aumentato in proporzione e riscosso con ruoli suppletivi.

Art. 4

Art. 4.
( Art. 3 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 ).
Quando una ditta abbia succursali o stabilimenti in Comuni che intendano applicare il contributo, potranno i detti Comuni determinare presuntivamente il tributo complessivo sul quale va commisurato il contributo straordinario esigibile dai Comuni stessi, accertando il reddito e la imposta di ricchezza mobile da attribuirsi alle succursali o agli stabilimenti con i criteri fissati per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite.
Ove il contributo venga applicato anche dal Comune nel quale la ditta ha la sua sede principale, essa puo' chiedere che siano detratte le quote di reddito e di imposta di ricchezza mobile sulle quali fu applicato il contributo nei primi Comuni.
Sulle contestazioni che possono sorgere fra il Comune dove la ditta ha la sede principale e quelli nei quali ha succursali o stabilimenti decide la Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di Comuni della stessa Provincia, e il ministro delle finanze se i Comuni appartengono a Provincie diverse.

Art. 5

Art. 5.
( Art. 2 decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1968 ).
Agli effetti del contributo straordinario, la sovrimposta dovuta su beni immobili indivisi e' attribuita ai singoli comproprietari in quote uguali ed a ciascuno di essi e' calcolata la rispettiva quota, salvo, a chi pretenda di esser tenuto ad una quota minore, l'obbligo di darne la prova, esibendo i titoli, in sede di reclamo contro la matricola, ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6

Art. 6.
( Articolo 4 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 , e articolo 3 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ).
La tariffa, secondo la quale il contributo puo' essere applicato, e' stabilita nel modo seguente:
Da lire 15 a L. 25,99 non oltre il 5 per cento.
Da lire 26 a lire 50,99 non oltre il 7 per cento.
Da lire 51 a lire 200,99 non oltre il 10 per cento.
Da lire 201 a lire 500,99 non oltre il 15 per cento.
Da lire 501 a lire 1000,99 non oltre il 20 per cento.
Da lire 1001 a lire 2000,99 non oltre il 25 per cento.
Da lire 2001 in piu' non oltre il 30 per cento.
L'aliquota per l'applicazione del contributo a ciascuna delle categorie suindicate non potra' mai essere inferiore a quella stabilita come massima per la categoria precedente.
La Giunta provinciale amministrativa potra', con la stessa procedura di cui all'articolo primo, ultimo comma, aumentare l'aliquota quando sia stata deliberata in misura insufficiente ai bisogni dell'assistenza civile nel Comune.

Art. 7

Art. 7.
( Art. 4 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ).
L'inclusione di ditte collettive nel ruolo del contributo straordinario non esonera le singole persone che lo compongono dall'imposizione del contributo stesso, in relazione ai tributi da cui sono individualmente colpiti.

Art. 8

Art. 8.
(Art. 2, 2° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 , alleg. A; art. 5 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ;
art. 6 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 e articolo unico del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, numero 948 ).
Sono esenti dal contributo straordinario:
1° i contribuenti che risultino ammessi al sussidio governativo in dipendenza del richiamo sotto le armi di un membro della propria famiglia;
2° le istituzioni pubbliche di beneficenza;
3° gli enti morali aventi per fine l'assistenza agli invalidi ed agli orfani della guerra;
4° l'Amministrazione dello Stato per tutti i beni di qualsiasi natura e provenienza ed a qualunque uso adibiti, che siano iscritti nei catasti e per i quali siano comprese quote di sovrimposta nei ruoli delle imposte dirette sotto qualsiasi intestazione al demanio dello Stato.

Art. 9

Art. 9.
( Art. 3 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 , all. A, art. 7 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ).
Saranno ammesse a compensazione od a diminuzione del contributo straordinario dovuto a termini dei precedenti articoli le somme che il contribuente provi in qualunque modo di avere versato a favore di uno dei Comitati o delle Associazioni per l'assistenza Civile esistenti od esistiti, ovvero alla Cassa comunale per scopo di assistenza civile.
Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati od Associazioni per l'assistenza civile, riconosciuti a norma dell'arti 1° del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, numero 1142 , e che abbiano deliberato l'imposizione del contributo straordinario posteriormente all'8 gennaio 1917 (data dell'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, numero 1809 ), non saranno ammesse a compensazione o a diminuzione se non le somme state versate ad uno dei Comitati od Associazioni anzidette.
Le maggiori somme dovute ai Comitati o alle Associazioni stesse per obblighi volontariamente assunti saranno riscosse con la procedura stabilita dalla legge ( testo unico) 14 aprile 1910, n. 639 .

Art. 10

Art. 10.
( Art. 4 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 , all. A; art. 8 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 , e articolo 5 decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 ).
Adottata dal Consiglio comunale la deliberazione di cui all'art. 1, la Giunta provvede, direttamente od a mezzo di speciale Commissione da essa nominata, alla formazione di una prima matricola pel contributo straordinario.
La detta matricola viene pubblicata, a cura del sindaco, per 15 giorni all'albo pretorio e nello stesso termine sono fatte le notificazioni a tutti gli inscritti, a mezzo del messo comunale, con invito a produrre, entro 20 giorni, le prove dei versamenti spontaneamente fatti, di cui all'art. 9.
La Commissione di cui all' art. 117 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 , oppure, per i Comuni del mezzogiorno e delle isole, quella di cui all' art. 27 della legge 15 luglio 1906, n. 383 , in base agli atti prodotti dai contribuenti, forma quindi la matricola definitiva che viene pure pubblicata all'albo per 10 giorni.
Entro questo termine sono fatte nuove notificazioni ai contribuenti per i quali non siano state tenute valide, in tutto od in parte, le prove prodotte di versamenti spontanei di cui all'art. 9.
Nei 15 giorni da quest'ultima notificazione e dalla pubblicazione della matricola possono, rispettivamente, ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa i contribuenti di cui al precedente comma e tutti i contribuenti nel Comune ai sensi e per gli effetti dell' articolo 118 del regolamento 12 febbraio 1911, numero 297 .
La Giunta provinciale amministrativa decide inappellabilmente.
Quando la decisione della Giunta Provinciale amministrativa sia fondata sul disconoscimento della prova prodotta per gli effetti dell'articolo 9 e il contribuente nel termine di cinque giorni dalla notificazione dichiari di non sottomettersi alla pronuncia, rimarra' sospesa la iscrizione nel ruolo, e la Giunta provinciale trasmettera' gli atti all'autorita' giudiziaria per gli effetti degli articoli 214 , 280 e 281 del Codice penale .
Per tutto quanto riflette i ruoli si applicheranno le disposizioni dell' art. 121 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 .
La riscossione sara' fatta dall'esattore coi privilegi fiscali stabiliti per la esazione delle imposte dirette e sara' ripartita in tre rate bimestrali.
Fra tali privilegi sono compresi quello di cui al 3° comma dell'art. 43 del testo unico 29 giugno 1902, n. 208 , per le partite di sovrimposta riferentesi ad immobili che appartengano a ditta o a persona diversa da quella che figura nei ruoli fondiari, e quelli previsti negli articoli 62 e 63 della legge ( testo unico) 24 agosto 1877, n. 4021 , sulla imposta di ricchezza mobile.

Art. 11

Art. 11.
(Art. 5, 1° comma del decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090 , allegato A, e art. 3, 1° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 ).
Le somme incassate dai Comuni in base al presente decreto saranno erogate da una Commissione composta del sindaco che la presiede, di tre membri eletti dalla Giunta comunale e di tre nominati dal prefetto con preferenza ai maestri elementari, ai medici condotti ed al parroco.
E' data facolta' al prefetto, quando concorrano gravi motivi, di dichiarare sciolta la Commissione di cui al comma precedente, e di provvedere direttamente alla ricostituzione integrale di essa, sostituendo anche, ove occorra, altra persona al sindaco nella presidenza.

Art. 12

Art. 12.
( Art. 6 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 , e art.3, 2° e 3° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789 ).
Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati o Associazioni riconosciuti a norma del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142 , il provento del contributo straordinario e' devoluto esclusivamente a tali Comitati o Associazioni.
Se al momento dell'applicazione del contributo esistano nel Comune piu' Comitati legalmente riconosciuti aventi per fine l'assistenza civile in genere, la erogazione del contributo sara' eseguita dal Comitato designato dal prefetto. Questi potra' anche ripartire la erogazione fra piu' Comitati, determinando, in tal caso, il compito di ciascuno di essi per ragione di materia o di luogo.
Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in applicazione del presente articolo e del precedente non e' ammesso alcun gravame.

Art. 13

Art. 13.
(Art. 5, 3° comma, decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, numero 1090 , all. A e art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 ).
Della erogazione deve essere reso, in ogni caso, un conto speciale che sara' trasmesso entro il mese di luglio 1909 al Consiglio di prefettura, il quale statuira' su di esso a norma dell'art. 317 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).
(1) (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto sono rispettivamente prorogati al 30 giugno e al 31 luglio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921".

Art. 14

Art. 14.
( Art. 6 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090 , allegato A;
art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 e art. 4 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449 ).
Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.
(1) (2) ((3))
Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto sono rispettivamente prorogati al 30 giugno e al 31 luglio 1920". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921".
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