034U2316
034U2316
Testo unico (REGIO DECRETO 24 dicembre 1934 n. 2316)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1935 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' art. 19 della legge 13 aprile 1933, n. 298 , con cui il Governo del Re venne autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della legge suddetta con quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 , del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 , convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 239 , e con tutte le altre disposizioni legislative riferentisi alla protezione della maternita', e dell'infanzia; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e delle corporazioni, di concerto con i Ministri, Segretari di Stato per la grazia, e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
E' approvato l'unito testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita', e dell'infanzia, composto di ventisette articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1934 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 130. - MANCINI.
Art. 1
Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Art. 1.
( Art. 1 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Legge 13 giugno 1927, n. 1168 - Art. 1 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
E' istituito un Ente morale con sede in Roma, denominato « Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia ».
L'Opera nazionale non e' soggetta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono pero' ad essa estese tutte le, disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni. Essa puo' richiedere la difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa, o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera nazionale e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle amministrazioni dello Stato.
L'acquisto di beni stabili da parte dell'Opera nazionale e l'accettazione di lasciti o doni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate le norme contenute negli articoli 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 9 , 10 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361 .
Il decreto del Ministro deve essere inserito nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.
L'Opera nazionale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministero dell'interno, il quale ne approva i bilanci ed i conti. ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia «E. Marchiafava», gia' attribuiti al Ministero degli affari esteri con R. decreto 7 settembre 1933. n. 1185".
Art. 2
Art. 2.
( Art. 2 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 1 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 1 R. decreto-legge 27 marzo 1933, a. 371 Art. 2 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
L'Opera nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati: uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal Ministro per l'interno, e cinque, rispettivamente, dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative amministrazioni di grado non inferiore al 6°; uno dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal Ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza della madre e del fanciullo.
I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati.
Il presidente e il vice presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
In seno al Consiglio centrale e' costituita, una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal Ministro per l'interno, il quale nominera' pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri.
Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.
Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consessi: il Ministro per l'interno la puo' promuovere.
Il presidente, il vice presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.
Art. 3
Art. 3.
( Art. 3 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 2 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 3 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.
I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.
Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.
Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.
Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.
Sono soci giovanili minori di anni 18 che corrispondano annualmente la somma di L. 10.
Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.
L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.
Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella provincia.
Art. 4
Art. 4.
( Art. 4 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 3 decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 4 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
L'Opera nazionale:
1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi, fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte le necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di anni 18 compiuti.
Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita' e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;
2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole teorico - pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;
3° organizza, d'accordo con le amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2839 e 2889 , nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;
4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi l'opportunita', la riforma di tali disposizioni. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1975, n. 698 , ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1976 sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dall'ONMI, che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'articolo 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e successive modificazioni, nonche' le funzioni di programmazione e d'indirizzo. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti".
Art. 5
Art. 5.
( Art. 5 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 ).
L'Opera nazionale e' investita di un potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia, e nello esercizio di tale potere ha la facolta' di provocare dalle competenti autorita' governative i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari, e di promuovere, in particolar modo, la sospensione e lo scioglimento delle Amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati. ((4))
Restano ferme le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , relativi alla tutela e alla vigilanza governativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1975, n. 698 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Sono ugualmente trasferiti alle regioni i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternita' e dell'infanzia previsti dall' articolo 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , comprese le funzioni che tale articolo riserva alla tutela e alla vigilanza governativa a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , nonche' quelle derivanti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 , convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838 , e relativo regolamento di esecuzione".
Art. 6
Art. 6.
( Art. 6 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera nazionale ha la facolta':
a) di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternita', opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternita' e dell'infanzia, la' dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;
b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti;
c) di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, indirizzandone le attivita' secondo i piu' urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.
E' prescritto il parere dell'Opera nazionale per provvedere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Art. 6-bis
Art. 6-bis.
((Agli organi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, ai fini di assicurare il piu' efficace coordinamento della loro attivita' assistenziale, l'amministrazione degli Istituti di assistenza, che abbiano personalita' giuridica propria,siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza, e beneficenza, da Comuni o da Provincie e perseguano scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa.
Agli stessi organi dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia puo' essere affidato anche l'amministrazione di istituti che perseguono gli scopi indicati nel comma precedente, siano privi di personalita', giuridica, propria e dipendano da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo frazionamento del patrimonio, sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato. Col relativo provvedimento e' approvato anche lo statuto dell'Ente che si viene a costituire.
Agli organi dell'Opera possono essere assegnati, in relazione alle tavole di fondazione ed alle norme statutarie, nonche' agli interessi dell'assistenza, membri aggiunti per la trattazione degli affari degli istituti la cui amministrazione sia stata ad essi affidata.
Con l'applicazione del presente articolo nulla e' innovato nei confronti di detti Istituti, alle norme concernenti la loro disciplina giuridica sia amministrativa che assistenziale)) .
Art. 7
Art. 7.
( Art. 7 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 4 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 179 testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 - Art. 6 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:
1° con un contributo dello Stato, determinato annualmente con la legge del bilancio; ((4))
2° coi fondi stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione di sussidi di carattere indeterminato, in forza dell' art. 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ;
3° con la percentuale degli utili di gestione dei Monti di Pieta' di prima categoria riservata, in base all' art. 3 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396 , a favore delle istituzioni di beneficenza e assistenza sociale;
4° con quella percentuale di utili netti che potra' essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti Istituti di credito:
Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde;
5° col quarto delle imposte di soggiorno e di cura, a norma dell'art. 179 del testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 ;
6° con le contribuzioni dei soci;
7° con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni, o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale o a favore dell'infanzia in genere, senza determinazione di enti o istituti.
I fondi di cui ai nn. 2, 3 e 5 del presente articolo debbono erogarsi per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nelle provincie e nei comuni in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono o nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1975, n. 698 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo statale di cui all' articolo 7, primo comma, n. 1, del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' soppresso".
Art. 8
Art. 8.
( Art. 8 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 5 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 7 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
La Federazione e' retta da un Consiglio di 11 membri, compresi il presidente e il vice presidente, che sono di diritto, rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.
Fanno parte di diritto del Consiglio:
1) il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficenza pubblica;
2) il medico provinciale;
3) il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato.
Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' e dell'infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale scegliendolo fra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.
I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.
Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del Prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.
Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni, con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello dello finanze.
Art. 9
Art. 9.
( Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
La Federazione provinciale:
1° dirige e coordina le attivita' dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 11;
2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite, dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e della infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private;
3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della provincia, e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e della infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni.
Art. 10
Art. 10.
( Art. 9 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 6 R.. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 8 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche private, e dei Comitati di patronato di cui al seguente articolo 11 ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.
Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica.
Per l'esercizio della vigilanza, il presidente puo' fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori corporativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.
Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa Nazionale di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni.
Art. 11
Art. 11.
( Articoli 10 e 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
In ogni Comune e' costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probita' e rettitudine, esperti in materia, di assistenza, materia ed infantile.
Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carita', il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile.
Nei Comuni nei quali occorra costituire piu' di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presente articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.
La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione.
Art. 12
Testo unico-art. 12
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 1966, N. 1081 ))
Art. 13
Art. 13.
( Art. 10 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
I Comitati di patronato:
1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dal presente testo unico e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoperandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso di infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;
2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;
3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall' art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ;
4° vigilano sui fanciulli adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che, in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;
5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;
6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all' art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 .
Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi, i quali devono prestare la necessaria assistenza.
Art. 14
Art. 14.
( Art. 11 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 9 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del Comune.
Art. 15
Testo unico-art. 15
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 1966, N. 1081 ))
Art. 16
Testo unico-art. 16
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 1966, N. 1081 ))
Art. 17
Art. 17.
( Art. 14 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 11 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 12 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Le istituzioni pubbliche e private attualmente esistenti per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia continueranno ad erogare i rispettivi redditi, in conformita' delle tavole di fondazione e degli statuti, a vantaggio degli abitanti delle Provincie, dei Comuni e delle frazioni di Comune a cui esse sono destinate, salvo le riforme previste nel presente testo unico e nelle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Tuttavia le dette istituzioni, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalita', sono tenute ad accogliere, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dall'Opera nazionale, dalle Federazioni provinciali e dai comitati di patronato, salvo il rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera nazionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dal regolamento.
Art. 18
Art. 18.
( Art. 15 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 13 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Gli ospedali, asili di maternita' e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorche' si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell' art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 17 del presente testo unico.
Art. 19
Art. 19.
( Art. 17 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 Art. 14 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Quando le autorita' di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al Comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo.
Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale o morale.
Ai cittadini trasgressori e' applicabile la pena prevista nell' art. 593, primo comma, del Codice penale .
Art. 20
Art. 20.
( Art. 18 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 ).
Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'art. 13 del presente testo unico, allorche' una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.
Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.
Gli allevatori e custodi e i presidenti degl'istituti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 500.
Art. 21
Art. 21.
( Art. 19 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 ).
Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralita', ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorita' di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.
Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'art. 10 del presente testo unico, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori, delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati, a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali.
Art. 22
Art. 22.
( Art. 20 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 15 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 26 R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. l404 ).
Il procuratore del Re deve trasmettere alla Federazione della provincia di residenza del minorenne, per gli opportuni provvedimenti di assistenza, copia delle sentenze che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino privazione del diritto di patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, in base agli articoli 28, secondo comma, 32, 34, 541, 564, quarto comma, e 569 del Codice penale , 233 del Codice civile , 26 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873, n. 1733 , sul divieto dell'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.
Art. 23
Art. 23.
( Art. 12 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 17, primo comma, testo unico 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 6 lett. e , art. 24, primo comma , e art. 25, n. 8, legge 26 aprile 1934, n. 653 ).
E' vietato adibire i minori degli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura.
Ai contravventori sono applicabili le penalita' previste nell'art. 17, 1° comma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvata con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Art. 24
Art. 24.
( Art. 23 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 16 legge 13 aprile 1933, n. 298 ).
Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.
I contravventori sono puniti a norma dell' art. 689 del Codice penale .
Art. 25
Art. 25.
((Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita')) .
((6)) -------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 ha disposto (con l'art. 24, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato D.Lgs.
Art. 26
Art. 26.
( Art. 13 R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904 - Art. 18 legge 13 aprile 1933, n. 298 - Art. 6, lett. d ed f - Art. 25, n. 6, legge 26 aprile 1934, n. 653 ).
L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23, 24, 25, nell'art. 6 lett. d ed f della legge 26 aprile 1934, n. 653, e nell'art. 78 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773 , puo' essere promosso dall'Opera nazionale, alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.
Art. 27
Art. 27.
( Art. 25 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 ).
E' abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle del presente testo unico.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.