031U1604
031U1604
Testo (REGIO DECRETO 08 ottobre 1931 n. 1604)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1932
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le leggi 4 marzo 1877, n. 3706, e 11 luglio 1904, n. 378 , il decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698 , la legge 24 marzo 1921, n. 312 , i Regi decreti-legge 21 ottobre 1923, n. 2472 , 21 ottobre 1923, n. 2726 , 23 maggio 1924, n. 921, il R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767 , i Regi decreti-legge 24 maggio 1925, n. 1140 , 15 ottobre 1925, n. 1924 , e 20 novembre 1927, n. 2525 , la legge 13 dicembre 1928, n. 2884 , il R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927 , la legge 8 luglio 1929, n. 1224 , ed il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149 ;
Visto l'art. 5 del citato R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 , che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni legislative in vigore sulla pesca;
Vista la legge 28 maggio 1931, n. 656 , che autorizza il Governo del Re a coordinare e riunire nel testo unico le disposizioni legislative sulla pesca emanate posteriormente alla entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 , e fino alla pubblicazione della stessa legge;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le finanze, per l'educazione nazionale, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'annesso testo unico delle leggi sulla pesca, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 ottobre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Acerbo - Di Crollalanza - Ciano - Mosconi - Giuliano - Rocco - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 8. - Mancini.
Art. 1
Testo unico delle leggi sulla pesca.
Art. 1.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3° ).
La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprieta' privata nei casi espressamente stabiliti.
Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.
Art. 2
Art. 2.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 1° ; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 23 ).
I regolamenti per la esecuzione della presente legge, e le successive loro modificazioni, saranno approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni per quanto concerne la pesca marittima, e con gli altri Ministeri interessati, sentito il parere della Commissione consultiva della pesca e del Consiglio di Stato.
Sara' anche sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici qualora i regolamenti interessino il regime idraulico.
Art. 3
Art. 3.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 2, comma 2° , e art. 9 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 3° ).
I regolamenti determineranno:
1° i limiti entro i quali avranno vigore le norme riguardanti la pesca marittima e quelle riguardanti la pesca fluviale e lacuale nei luoghi ove le acque dolci sono in comunicazione con quelle salse;
2° le norme sui luoghi, sui tempi, sui modi, sugli strumenti di pesca, sul commercio dei prodotti di essa, e sul regime delle acque, allo scopo di conservare le specie dei pesci e degli animali acquatici;
3° i limiti di distanza dalla spiaggia o di profondita' di acque, in cui saranno applicate le discipline sulla pesca marittima, intese specialmente a tutelare la conservazione delle specie;
4° le distanze e le altre norme da osservare nell'esercizio della pesca in genere, o di pescagioni speciali, rispetto alle foci dei fiumi, alle tonnare, alle mugginare, alle valli salse ed agli stabilimenti di allevamento dei pesci e degli altri animali viventi nelle acque;
5° le prescrizioni di polizia necessarie a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza delle persone e della proprieta' nell'esercizio della pesca;
6° le discipline sui modi e sui tempi della pesca del corallo;
7° le norme per evitare i danni che possono essere prodotti alla pescosita' dai versamenti in mare di residui di olii minerali o di altri rifiuti di bordo;
8° tutte le altre norme e sanzioni riservate espressamente dalla presente legge ai regolamenti.
Art. 4
Art. 4.
( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1° ).
I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprieta' in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale.
((E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale Commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi)) .
Art. 5
Art. 5.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 3 ).
Il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, sentiti la Commissione locale di pesca ed il Comitato permanente per la pesca, ha facolta' di stabilire, anche limitatamente a determinate localita', il divieto di pesca, di commercio e di trasporto di pesci e di altri animali acquatici, destinati al consumo, che non raggiungano determinate dimensioni.
La pesca del pesce novello allo stato vivo, destinato agli allevamenti ed ai ripopolamenti, nonche' il commercio ed il trasporto del medesimo, non possono essere esercitati se non in base a particolare autorizzazione del Prefetto per le acque dolci e delle Capitanerie di porto per le acque marittime, secondo le istruzioni che potranno essere impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. ((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 45, comma 1) che "Le attribuzioni demandate ai prefetti dall'art. 5 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485 , sono trasferite ai presidenti delle Giunte provinciali".
Art. 6
Art. 6.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5 ).
E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti nonche' con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.
Sono, altresi', vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi' storditi od uccisi.
((In deroga al divieto prescritto nel comma primo, e' data facolta' rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico)) .
Art. 7
Art. 7.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 6 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 2° ).
((E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua o della meta del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro)) .
Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.
Art. 8
Art. 8.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32 , ultimo comma).
I divieti di pesca, compresi quelli concernenti l'uso degli attrezzi, i divieti di commercio e di trasporto dei prodotti della pesca e le norme riflettenti la licenza di pesca, di cui all'art. 22, non si applicano nei confronti del personale del Regio Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi stabilimenti ittiogenici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle loro funzioni.
((Le Capitanerie di porto hanno facolta' di consentire deroghe alle norme vigenti circa il disciplinamento della pesca in occasione dell'esecuzione di operazioni scientifiche o di esperimenti di pesca)) .
Art. 9
Art. 9.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 24 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 2° ).
((Gli stabilimenti industriali, prima di versare rifiuti nelle acque pubbliche, debbono ottenere un permesso dal presidente della Giunta provinciale, il quale prescrivera' gli eventuali provvedimenti atti ad impedire danni all'industria della pesca.
Il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di ordinare modificazioni nelle disposizioni contenute nei permessi gia' rilasciati e di obbligare, in casi speciali, chi e' causa degli inquinamenti, ad eseguire opere di ripopolamento ittico)) .
Per le zone di mare provvedono le Capitanerie di porto.
Art. 10
Art. 10.
( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 4° ).
Nelle concessioni di derivazione d'acqua debbono prescriversi le opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca (scale di monta, piani inclinati, graticci all'imbocco dei canali di presa, ecc.), in base agli elementi tecnici che saranno richiesti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Con le stesse modalita' possono anche essere ordinate modificazioni in opere preesistenti, e, qualora la costruzione di opere speciali per la pesca non sia possibile, potranno prescriversi al concessionario immissioni annuali di avannotti a sue spese.
Art. 11
Art. 11.
((Gli enti pubblici, le societa' ed i privati possono ottenere dal presidente della Giunta provinciale la concessione di eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi e bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza, economica. Ai concessionari potra' essere consentita la esclusivita' della pesca per la durata massima di anni quindici nei tratti medesimi, salvo l'osservanza delle vigenti norme di polizia della pesca e delle acque.
In caso di inadempienza alle norme del capitolato miranti al miglioramento della pescosita' delle acque e dell'approvvigionamento dei mercati nazionali, il presidente della Giunta provinciale ha facolta' di revocare la concessione.
I concessionari non hanno diritto a compensi per opere eseguite, anche quando, per inadempienza o per ragioni di interesse pubblico, la concessione sia revocata prima dello scadere del termine.
Avverso il provvedimento del presidente della Giunta provinciale e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale)) .
Art. 12
Art. 12.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 7 , e R. decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, art. 2 ).
L'Amministrazione della marina mercantile puo', sentita quella del Demanio per quanto concerne la misura del canone, dare in concessione, per la durata non maggiore di 99 anni, tratti di spiaggia, di acque demaniali e di mare territoriale a coloro che intendano intraprendere allevamenti di pesci e di altri animali acquatici, nonche' coltivazioni di coralli e di spugne. Tali concessioni saranno subordinate alle condizioni richieste dagli interessi generali, ed a quelle necessarie ad assicurare lo effettivo e continuo esercizio delle intraprese.
Art. 13
Art. 13.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 10 ).
Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque dello Stato ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni successive a quella della scoperta, purche' ne faccia la denunzia nei modi prescritti dai regolamenti, e ne curi la coltivazione.
Tale termine potra' esser prorogato nei casi e modi che saranno stabiliti dai regolamenti.
Art. 14
Art. 14.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 17 ).
((Le Provincie, i Comuni ed i Consorzi di irrigazione, di scolo e di miglioramento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusivita' della pesca nelle acque di loro proprieta' debbono, entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari)) .
Art. 15
Art. 15.
( Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3 ).
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al Demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosita', e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.
Art. 15 bis
Art. 15-bis.
((Per l'esercizio dell'industria della piscicoltura agricola nelle zone di risaia occorre una particolare autorizzazione annua del Prefetto della rispettiva Provincia)) .
Art. 16
Art. 16.
( R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 1 ; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, comma 7° ).
L'Ufficio centrale della pesca presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste tratta le seguenti materie:
Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche di cui all'art. 26, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni in base alla legge 2 gennaio 1910, n. 2 , ed al R. decreto 23 gennaio 1910, n. 75 - Disciplina tecnica della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Commissione consultiva e Comitato permanente della pesca - Rapporti con le altre Amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca.
Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - Indagini sulle acque nei riguardi della piscicultura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti di autorizzazione all'esercizio della pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporti del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.
Per decreto Reale si provvedera' alla unificazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di tutti i servizi per la pesca, salvo le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni per effetto della presente legge o di altre leggi speciali.
Art. 17
Art. 17.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21 , ultimo comma, e art. 33; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140 , art. 3).
Per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento l'Ufficio centrale della pesca si vale delle Regie capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti per la pesca marittima, delle Regie prefetture per la pesca fluviale e lacuale, e dei Regi uffici delle dogane.
Per i servizi di ripopolamento delle acque dolci l'Ufficio si vale, oltre che dei Regi stabilimenti ittiogenici e delle rispettive sezioni, che potra' istituire, di stabilimenti consorziali, da fondarsi col concorso finanziario dello Stato e degli enti locali, ed, eventualmente, di stabilimenti privati, adeguatamente sussidiati.
Art. 18
Art. 18.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34, commi 8° , 9° e 10° , e art. 35, comma 2° ).
Per le ricerche scientifiche applicate alla pesca e per tutte le indagini relative all'incremento di tale industria il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si vale del Regio laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dipendente dall'Ufficio centrale della pesca, che lo dirige, di Osservatori limnologici per lo studio dei bacini lacustri, e di Osservatori di pesca marittima.
Alla direzione ed al funzionamento degli Osservatori, che non hanno carattere permanente, il Ministero provvede di volta in volta, destinandovi funzionari propri, o delle Regie universita', salvo, per il personale di queste, l'assenso del Ministero dell'educazione nazionale. L'azione degli Osservatori di pesca marittima e' integrata, per le indagini pratiche al largo, da quella della R. squadriglia sperimentale di pesca creata con R. decreto 10 giugno 1920, n. 913 , e, per le ricerche oceanografiche, da quella del Regio comitato talassografico italiano.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 )) .
Art. 19
Art. 19.
( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3 , ultimo comma).
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste funzionano la Commissione consultiva ed il Comitato permanente della pesca, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le comunicazioni.
Art. 20
Art. 20.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18 e art. 27, comma 5° ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 1° ).
Chi eserciti il mestiere di pescatore nelle acque marittime e lagunari deve essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, di cui all'art. 19 del Codice della marina mercantile e 103 del relativo regolamento.
I fanciulli di eta' minore di 14 anni non possono essere ammessi all'esercizio della pesca a bordo di navi o galleggianti, a meno che su di essi non siano impiegati membri della loro famiglia.
Di tale condizione deve essere fatta menzione nel titolo di iscrizione fra la gente di mare, che viene loro rilasciato dall'autorita' marittima a norma delle disposizioni di cui al primo comma, sempre che risultino soddisfatte le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sui requisiti di istruzione per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.
E' cura degli uffici di porto di annotare sui documenti di cui sopra gli imbarchi e gli sbarchi, e di trascrivervi tutte le pene per infrazioni alle norme della presente legge ed alle disposizioni riguardanti la polizia della pesca.
Le pene debbono essere annotate anche nei registri della gente di mare.
Per tali effetti e' fatto obbligo al cancelliere del magistrato giudicante di comunicare alla Capitaneria di porto competente le sentenze relative ai reati di pesca.
Nel caso di recidiva che importi sospensione dell'esercizio della pesca, la Capitaneria di porto deve, durante il tempo della sospensione, ritirare il libretto o il foglio di ricognizione.
Art. 21
Art. 21.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2° ).
L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione.
I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.
Art. 22
Art. 22.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20 ; legge 30 dicembre 1923, n. 3279 , tabella A-IV-20; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15 , e legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5° ).
((Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa.
Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante.
Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attivita' nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.))
Art. 22 bis
Art. 22-bis.
((I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella e' riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250 . In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procedera' al ritiro del documento.
Per le persone fino ai 18 anni di eta' la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
Le persone che abbiano superato il 18° anno di eta' sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di eta'.
Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validita' di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.))
Art. 22 ter
Art. 22-ter.
((La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente articolo 22-bis - ha la validita' di cinque anni dalla data del rilascio ed e' accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validita' anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente articolo 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non e' valida.
Il pescatore e' tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.
Non potra' essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'articolo 6.
Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorche' in corso di validita', nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.
Le amministrazioni provinciali disporranno altresi' la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.
Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonche' sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.
A tale ultimo effetto e' fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette)) .
Art. 23
Art. 23.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16, commi 1 - 5 ; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 e 2 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 2° , e legge 8 luglio 1929, n. 1224 ).
Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nelle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, compresi quelli per l'impianto di tonnare e mugginare, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706 , e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.
Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato gia' riconosciuto a mente degli articoli 3 e 99 del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090 , e dei Regi decreti 15 maggio 1884, n. 2503 , e 23 gennaio 1910, n. 75 , o quando, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopracitato decreto 15 maggio 1884, n. 2503.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260 )) .
Il riconoscimento sara', sentito il Consiglio di Stato, revocato o confermato con decreto del Ministro per le comunicazioni, che, nel caso di conferma, dovra' determinare l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 .
Contro la pronunzia di revoca e' soltanto ammesso reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque istituito col R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161 , e secondo le norme stabilite anche col R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235 .
Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca nel demanio pubblico marittimo e lagunare e nel mare territoriale, non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.
Art. 24
Art. 24.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 17 ).
A decorrere dall'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 , i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui al precedente articolo, decadono dal loro diritto per non uso durante cinque anni consecutivi, o per cattivo uso in relazione ai fini della legge sulla pesca, o per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
Contro la dichiarazione di decadenza, che dovra' essere pronunziata con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque come e' stabilito nell'articolo precedente.
Art. 25
Art. 25.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 16 , commi ultimi).
Puo' esser disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio pubblico marittimo e lagunare e del mare territoriale che, a seconda del giudizio della Commissione consultiva della pesca, non siano esercitati in proporzione alla potenzialita' delle acque sulle quali si estendono, o quando, a giudizio della medesima Commissione, l'esercizio di tali diritti sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.
In caso di espropriazione l'indennita' da corrispondersi all'espropriato dovra' consistere in una somma determinata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e proporzionata alle tasse pagate nell'ultimo decennio dall'espropriato sul diritto espropriatogli e per l'esercizio di esso.
Contro la determinazione dell'indennita' fatta col suddetto decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti il Tribunale superiore delle acque a norma dei Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 2161 , e 27 novembre 1919, n. 2235 .
Art. 26
Art. 26.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1 - 4 ; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1 - 2 ; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5° , e art. 1, commi 2 - 4 , e legge 8 luglio 1929, n. 1224 ).
Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706 , e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921.
Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503 , ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260 )) .
Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312 . Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 23.
Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato.
Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo.
Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.
Art. 27
Art. 27.
( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1° ).
Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312 , alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 , purche' presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data.
Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 , e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art.
26.
Art. 28
Art. 28.
( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1 , comma ultimo).
A decorrere dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 , i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26, decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
Contro la dichiarazione di decadenza, da pronunziarsi con decreto Ministeriale, e' ammesso soltanto il reclamo al Tribunale superiore delle acque.
Agli effetti del computo del triennio, sara' anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525 .
Art. 29
Art. 29.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22 , commi ultimi).
Puo' essere disposta l'espropriazione per pubblica utilita' dei diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, ed in genere in ogni acqua pubblica, se tali diritti non siano esercitati in rapporto alla loro potenzialita', ovvero se l'esercizio di essi sia riconosciuto contrario ad esigenze di interesse generale.
La espropriazione e' pronunziata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale nello stesso decreto stabilisce la indennita', proporzionata alle tasse pagate dall'espropriato nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.
Contro la misura dell'indennita' e' ammesso soltanto reclamo in sede contenziosa avanti al Tribunale superiore delle acque in conformita' del disposto dell'art. 25.
Art. 30
Art. 30.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, articoli 11 , 12 e 14 ; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 32, comma 3° ; R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, art. 1, comma 1° ).
La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale, ai Reali carabinieri, alla Regia guardia di finanza, al personale delle Regie capitanerie di porto, della Regia marina, e della Regia aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle Regie capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti.
Art. 31
Art. 31.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13 ).
Le Provincie, i Comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.
Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall' art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 , prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualita' di agenti di polizia giudiziaria.
Art. 32
Art. 32.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 15 ).
Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.
Art. 33
Art. 33.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1° , 2° e 3° ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5° ).
Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti.
((Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento)) .
Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000.
COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 .
COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 .
Art. 34
Art. 34.
( R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 6° ).
I regolamenti per la esecuzione della presente legge potranno stabilire ammende da L. 200 a L. 1000, e, per quanto riguarda le disposizioni sulle tonnare e sulla pesca del corallo, da L. 1000 a L. 5000, senza pregiudizio delle particolari sanzioni portate da altre leggi.
Fino alla emanazione di nuovi regolamenti, le pene stabilite dal regolamento sulla pesca marittima, approvato con R. decreto 13 novembre 1882, n. 1090 , e dal regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato col R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486 , nonche' da altre disposizioni di carattere regolamentare in applicazione dell' art. 18 della legge 4 marzo 1877, n. 3706 , e successive modificazioni, sono elevate alle misure minime e massime fissate dal precedente comma.
Art. 35
Art. 35.
((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 ))
Art. 36
Art. 36.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 29 ).
((In caso di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche eseguito senza l'autorizzazione prefettizia prevista nell'articolo 9 si applica l'ammenda da L. 1000 a L. 5000. La stessa pena si applica per le contravvenzioni alle prescrizioni prefettizie di cui all'indicato articolo 9.
Per le contravvenzioni alle prescrizioni di cui all'art. 10 si applica l'ammenda da L. 500 a L. 5000)) .
Art. 37
Art. 37.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 18, comma 1° , art. 19 , comma ultimo, e art. 27, comma 6°).
Chiunque eserciti il mestiere di pescatore, a senso dell'art. 20, senza essere provvisto del libretto di matricola o del foglio di ricognizione, e' punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300.
((Chiunque venga trovato a pescare nelle acque dolci senza il documento di licenza all'uopo prescritto e' punito, salvo il disposto dell' art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418 :
a) se abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 20 a L. 40;
b) se non abbia conseguita la licenza, con l'ammenda da L. 100 a L. 200)) .
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485 )) .
Le infrazioni alle disposizioni dell'art. 21 sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.
Art. 38
Art. 38.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 28, comma 1° ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2 , penultimo comma).
Per le infrazioni agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge e prevedute dai regolamenti richiamati nell'art. 34, oltre all'applicazione delle ammende e delle particolari sanzioni penali stabilite dalla presente e da altre leggi, si fa luogo alla confisca dei pesci e degli altri prodotti acquatici, salvo che, quando derivino da acque private o da acque pubbliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca, essi non siano reclamati da chi vi abbia diritto.
((Le reti e gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione sono soggetti a sequestro per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso: essi sono confiscati quando il loro uso e' vietato senza distinzione di tempo e di specie)) .
Nel caso di pesca abusiva esercitata mediante esplodenti o materie velenoseo con la corrente elettrica, viene confiscato anche il battello.
Salvo i casi in cui sia previsto il sequestro o la confisca, gli apparecchi di pesca messi in modo da contravvenire alla legge ed alle corrispondenti norme regolamentari sono, se fissi, modificati, o ridotti, se mobili, rimossi, a spese dei contravventori.
In caso di recidiva, tali apparecchi sono confiscati e distrutti.
Art. 39
Art. 39.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 4 ).
Nell'applicazione delle disposizioni riguardanti il commercio dei prodotti della pesca, si presume, fino a prova contraria, e salvo le eccezioni stabilite dai regolamenti, che tali prodotti provengano dalle acque del demanio pubblico o dal mare territoriale.
Art. 40
Art. 40.
( Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23 ; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30 ).
Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorita' giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale. ((Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell' art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418 , sono denunciate anche all'intendenza di finanza)) .
In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della liberta' personale non puo' eccedere i 30 giorni.
A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.
Art. 41
Art. 41.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1° ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2 , comma ultimo, e art. 3, comma 6°).
((Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali e' comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'Autorita' giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, puo' far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a meta' tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa.
La domanda di oblazione e' diretta al comandante la Regia Capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al Prefetto se trattasi di pesca in acque dolci.
In questo ultimo caso il Prefetto richiede sulla domanda il parere del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona.
Eseguito il deposito il Comandante la R. Capitaneria di porto ovvero il Prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'Autorita' giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa Autorita' prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto.
La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore)) .
Art. 42
Art. 42.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 1 ; R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1924 , e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6 ).
Il Governo del Re e' autorizzato a concedere la esenzione, per il periodo di 10 anni, dalle tasse e dalle imposte a chi, fra il 30 giugno 1919 ed il 30 giugno 1925, abbia messo in uso scafi di stazza lorda non inferiore a 4 tonnellate, con o senza motore ausiliario, tanto per la pesca, quanto per il trasporto del pesce, delle aragoste, delle spugne e del corallo.
Esenzione di uguale durata, ma dalle sole tasse erariali sugli affari, e locali, e' concessa per il periodo dal 1° luglio 1925 al 31 dicembre 1935.
Per coloro i quali avessero gia' costruito o messo in esercizio gli scafi medesimi, il termine decennale delle esenzioni dalle tasse sugli affari, che sia scaduto, o che venga a scadere entro il 31 dicembre 1935, e' prorogato sino a tale data. ((5))
Restano eccettuati, pero', dall'esonero dalle tasse sugli affari, le cambiali e gli atti giudiziari.
Se detti scali cessano di funzionare per la pesca entro un triennio dalla messa in esercizio, i rispettivi armatori dovranno rimborsare lo Stato della totalita' delle tasse ed imposte non pagate.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 31 dicembre 1936, n. 2411 , convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 578 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le ditte ammesse alla esenzione dalle tasse sugli affari fino al 31 dicembre 1935, ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , godono di tale agevolazione fino al 31 dicembre 1937, sempreche' fino a tale termine i rispettivi scafi siano tenuti in esercizio per i fini indicati all'art. 1".
Art. 43
Art. 43.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 2, comma 1° , e art. 26 ; R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 6 , comma ultimo).
E' concessa l'esenzione dai dazi doganali per la importazione di pesci secchi, salati e affumicati (esclusi quelli in salamoia), qualora la cattura dei pesci medesimi e la loro lavorazione siano fatte da imprese di pesca con capitali, personale e navi nazionali.
I redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura, fino al 6 per cento del capitale investito, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, per dieci anni, decorrenti dal 23 marzo 1931.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese alle opere occorrenti nell'interesse della pesca.
Art. 44
Art. 44.
( Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 1 e 2 ; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 3 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 3° , e R decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art 1 ).
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre alle altre attivita' previste dalla presente legge, promuove e sussidia:
a) l'aumento e il perfezionamento dei mezzi, la migliore organizzazione della produzione, dei trasporti e della vendita dei prodotti nel campo della grande, media e piccola pesca marittima; la migliore organizzazione di particolari forme di pesca nelle acque marine, lagunari e vallive; l'esecuzione di campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca; l'esecuzione di opere accessorie portuali nell'interesse della pesca;
b) la migliore organizzazione della pesca e della piscicoltura nelle acque dolci;
c) l'incremento delle industrie per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca; il perfezionamento della fabbricazione delle reti e degli attrezzi da pesca, dei motori per barche da pesca, ed in genere l'incremento di ogni altra industria accessoria alla pesca.
Art. 45
Art. 45.
( R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 3 ).
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo', per il periodo di 10 anni, concedere il concorso, nella misura costante del 2 per cento per tutto il periodo di ammortamento, nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate successivamente alla data del 7 marzo 1931, che abbiano i seguenti scopi:
a) costruzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;
b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove istallazioni per uso della pesca;
c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;
d) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;
e) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barelle da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;
f) costruzione di manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca, e per il miglioramento di quelli esistenti;
g) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;
h) costruzione di opere per l'impianto di colonie di pescatori in zone litoranee disabitate;
i) costruzione di mercati all'ingrosso del pesce.
Le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di prima categoria, gli istituti di credito agrario, nonche' gli altri Enti ed Istituti che ne siano autorizzati con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, possono compiere le operazioni di credito di cui al presente articolo. I mutui saranno garantiti mediante ipoteca sugli immobili e sui natanti. Questi dovranno essere assicurati contro i rischi della navigazione, e gli immobili, quando si tratti di fabbricati, contro quelli dell'incendio.
Per le operazioni di cui al presente articolo gli Istituti di credito agrario godranno delle agevolazioni di cui all' art. 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 .
Il concorso nel pagamento degli interessi secondo le precedenti norme non e' cumulabile con alcun altro concorso, sussidio o contributo statale. ((8))
Il concorso potra' essere accordato, entro il limite delle disponibilita' indicate dall'art. 93, con provvedimento insindacabile del Servizio della pesca del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame della convenienza dell'operazione per la quale e' domandato e sempreche' la durata dell'operazione non oltrepassi anni venti.
La corresponsione del concorso nel pagamento degli interessi cessa, venendo meno lo scopo per il quale fu accordata.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio D.L. 24 novembre 1938, n. 2094 , convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto e' disposto nel terzultimo capoverso dell'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca citato nelle premesse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere il contributo del 2% nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate per la costruzione, in cantieri nazionali, di nuove navi e galleggianti per la pesca o per il trasporto dei prodotti della pesca, nonche' per il miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca, anche nei casi in cui le opere sopra indicate siano state ammesse a godere dei benefici stabiliti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330 ".
Art. 46
Art. 46.
( R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 5 ).
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad emanare, di concerto con quelli delle corporazioni, delle finanze, e delle comunicazioni, le norme per rendere obbligatoria l'assicurazione contro i rischi della navigazione dei battelli da tre a venticinque tonnellate, adibiti alla pesca, determinandone i limiti e le modalita', qualora gli attuali sistemi di assicurazione risultassero inadeguati, in rapporto all'incremento della piccola e media industria peschereccia.
Art. 47
Art. 47.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 8 ).
Le societa' cooperative fra pescatori lavoratori possono riunirsi in Consorzio, secondo norme da fissarsi per regolamento.
I Consorzi hanno personalita' giuridica, e la loro costituzione e' riconosciuta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, su conforme parere della Commissione consultiva della pesca.
Gli atti costitutivi, ed ogni successiva modificazione di essi, debbono essere approvati con le stesse modalita'.
Art. 48
Art. 48.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, articoli 7 e 9 ; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 4° ).
Le societa' cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purche' riunite in Consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici:
a) della esenzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella C annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , nonche' delle altre disposizioni speciali stabilite, per le societa' cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purche' il capitale complessivo di ciascuna societa' non superi le L. 500.000;
b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell' art. 5 ( 2° comma) del decreto-legge Luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386 .
Esse possono inoltre essere ammesse a godere:
c) della concessione, su parere della Commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;
d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, pel funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attivita' spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;
e) della concessione per l'esercizio delle proprie attivita' di aree e fabbricati del Demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le Societa' cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonche' l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. (20) ((21))
Dell'agevolezza di cui alla lettera c) sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi.
--------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 , convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per gli anni 1990, 1991 e 1992, il canone annuo per le concessioni di cui all'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , ancorche' non assentite a cooperative e rela- tive non esclusivamente alla cattura di organismi viventi ma anche alla maricoltura e acquacoltura, e' determinato in lire cinquecentomila per ogni unita' produttiva". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 , convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205 , ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 1) che "Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorche' singole, per l'esercizio di attivita' di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonche' per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ".
Art. 49
Art. 49.
( R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 1 ).
La Banca nazionale del lavoro, oltre alle operazioni previste dalle norme vigenti, puo' fare prestiti alle societa' cooperative di pescatori lavoratori od ai loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti:
a) per la costruzione e l'acquisto di battelli, di navi e di attrezzi da pesca;
b) per l'impianto e l'esercizio di depositi e di vendite;
c) per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca, della piscicoltura, delle spugne e del corallo, o di altri prodotti del mare o del demanio marittimo.
La somma di L. 2.000.000, all'uopo anticipata dallo Stato alla Banca nazionale predetta, deve essere destinata esclusivamente alle operazioni di credito previste nel comma precedente.
Tal somma sara' rimborsata entro i termini e con i modi stabiliti col R. decreto 18 gennaio 1925, n. 143 .
Art. 50
Art. 50.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 5, commi 1 - 3 ; R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 921, art. 2 ).
Il credito per la costruzione e l'acquisto di battelli e di attrezzi da pesca, concesso tanto dalla Banca nazionale del lavoro, quanto da privati, e' di pieno diritto garantito da speciale privilegio legale, da collocarsi dopo quelli previsti dall' art. 4 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816 .
Il privilegio grava sulle navi e sui materiali necessari alla costruzione, e' preferito a qualunque altro derivante da contratto, salvo il disposto del precedente comma, segue la nave ed il materiale presso qualunque terzo possessore, e, nei casi di perdita delle cose, il credito si esercita con equivalente privilegio sulle indennita' di assicurazione.
Il credito per l'impianto di magazzini di deposito e di vendita e per qualsiasi altro impianto concernente l'industria della pesca e' assistito con equivalente privilegio sulle indennita' di assicurazione.
Il credito per l'esercizio dei magazzini di deposito e di rendita e' garantito dal privilegio sulle merci di cui al R. decreto-legge 29 novembre 1923, n. 2926 .
Art. 51
Art. 51.
( R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472 ).
La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi puo' essere subordinata, dalla Banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette.
Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali.
La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 , e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e successive modificazioni.
Art. 52
Art. 52.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1° ).
Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.
Art. 53
Art. 53.
((Per il raggiungimento di finalita' di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca.
Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, e' contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalita' ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della. Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di piu' Province o le cui finalita' e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio.
I consorzi per la tutela della pesca hanno personalita' giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio)) .
Art. 54
Art. 54.
((I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca.
La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo)) .
Art. 55
Art. 55.
((I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio e' coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorita' cui spetta la nomina del presidente.
I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza)) .
Art. 56
Art. 56.
Presso ogni Consorzio per la tutela della pesca e' costituita una Consulta, che deve essere riunita almeno una volta l'anno per dare parere su tutti gli argomenti riguardanti l'attivita' dell'ente.
Fanno parte della Consulta:
a) un ufficiale della Milizia nazionale forestale designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) un funzionario del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;
c) un rappresentante dell'organo locale di ciascuna delle Federazioni nazionali degli industriali della pesca, dei lavoratori della pesca, delle cooperative di produzione e di lavoro, dei commercianti in prodotti della pesca;
d) un rappresentante dei pescatori dilettanti, designato dal Prefetto della Provincia ove il Consorzio ha la sua sede sociale;
e) un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto designato dal Ministro per le comunicazioni limitatamente ai Consorzi che svolgono la loro attivita' su acque salse e salmastre.
Gli statuti dei singoli Consorzi potranno disporre che altre eventuali rappresentanze si aggiungano a quelle suindicate.
((17)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "Della Consulta di cui all'art. 56 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , modificato dall' art. 8 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485 , fa parte anche un membro designato da ciascuna delle Amministrazioni, provinciali interessate".
Art. 57
Art. 57.
( Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5 ).
Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le societa' esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.
Art. 58
Art. 58.
( Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 6 ).
((Le guardie giurate dipendenti dai Consorzi per la tutela della pesca, nominate ai sensi dell' art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 265 e seguenti del regolamento di esecuzione delle leggi stesse, ( R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62 ) quando l'attivita' del Consorzio dal quale dipendono si svolga in piu' di una Provincia, possono essere autorizzate dal Prefetto competente, previo nulla osta degli altri Prefetti interessati, ad esercitare le proprie funzioni su tutto il territorio costituente la circoscrizione del Consorzio stesso)) .
Art. 59
Art. 59.
( Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 7 ).
((Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, puo' disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e puo' stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto)) .
Nel caso previsto dal precedente comma, la mancanza del contrassegno sara' punita con pena pecuniaria da L. 50 a 500. Gli attrezzi privi del contrassegno saranno soggetti a sequestro e non saranno restituiti se non dopo che siano stati muniti del contrassegno a richiesta e spese del contravventore.
Art. 60
Art. 60.
( Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 8 ).
I Consorzi traggono i mezzi finanziari occorrenti al loro funzionamento dalle quote sociali, dai diritti di cui all'art. 59, dai contributi degli enti locali e dalle entrate eventuali.
((Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso
I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.
I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorita' che, a norma dei commi precedenti, puo' disporre la concessione di contributi)) .
Art. 61
Art. 61.
( Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9 ).
((Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facolta' di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio)) .
Art. 62
Art. 62.
( Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 10 ).
Le attuali Associazioni per la pesca, anche se erette in ente morale o riconosciute in forza di precedenti disposizioni, saranno trasformate in Consorzi, in conformita' della presente legge.
Art. 63
Art. 63.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 36 ).
D'accordo col Ministero della educazione nazionale possono essere istituite, nei principali centri pescherecci, scuole speciali per l'insegnamento professionale della pesca e per l'istruzione dei pescatori.
A cura del Ministero dell'educazione nazionale, d'accordo con quello dell'agricoltura e delle foreste, nella parte dei programmi degli istituti magistrali e delle scuole elementari relativa all'insegnamento della storia naturale, e' inserito un cenno sulla coltura delle acque in genere, con riferimento speciale all'industria della pesca.
Per l'istruzione professionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' far tenere dei rapidi corsi speciali e temporanei presso gli istituti e laboratori da esso dipendenti, presso quelli del Regio comitato talassografico e presso gli istituti nautici.
Per la diffusione delle discipline inerenti al progresso della pesca, di comune intesa e col concorso del Regio comitato talassografico, possono essere istituiti quattro incarichi di insegnamento d'indole superiore, rispettivamente di oceanografia fisica, di oceanografia biologica, di biologia applicata alla pesca e di navigazione, con speciale riguardo allo sviluppo della pesca a motore. Gli incaricati debbono tenere conferenze di volgarizzazione anche nei principali centri pescherecci.
Art. 64
Art. 64.
( Legge 11 luglio 1904, n. 378, art. 3, lettera a) ; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 34 , comma penultimo).
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove ed attua, anche d'accordo con gli altri Stati interessati, studi ed indagini sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescherecci, nonche' sulle condizioni della pesca e dei pescatori; armonizza la propria attivita' con quella del Regio comitato talassografico italiano e di altri istituti del genere, e provvede, d'intesa con essi, alla redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca.
Art. 65
Art. 65.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37 ).
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e puo' pubblicare annualmente una relazione sull'attivita' dell'Ufficio centrale della pesca, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei Regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Amministrazione, dalle societa' di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private.
Il Ministero puo' parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.
Art. 66
Art. 66.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 10 ).
Le imprese che, con qualunque numero di operai pescatori, esercitano la pesca, con o senza navi e galleggianti di qualsiasi specie, sono soggette alle disposizioni contenute nella legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , sugli infortuni degli operai sul lavoro, e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825 , in quanto non sia diversamente provveduto dalla presente legge.
Tra le imprese, di cui al precedente comma, sono comprese tanto quelle esercenti la pesca marittima, litoranea o d'alto mare, non considerate dall'art. 1, n. 2, della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , quanto quelle esercenti la pesca lacuale e fluviale.
Art. 67
Art. 67.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 11 ).
Sono considerati imprenditori, oltre le aziende individuali o collettive, comprese le societa' cooperative che esercitano direttamente l'industria della pesca, anche i proprietari o armatori, i quali concedono agli operai pescatori le loro navi o galleggianti e gli attrezzi pescarecci, con o senza il loro personale intervento nelle operazioni di pesca, ricevendo un qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura, come partecipazione al prodotto della pesca.
Art. 68
Art. 68.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 12 ).
Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e' considerato operaio pescatore:
a) chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo o con partecipazione al prodotto, anche se corrisposta in tutto o in parte in natura, e' occupato nelle operazioni di pesca marittima litoranea o d'alto mare, lacuale o fluviale, comprese le operazioni di ormeggio, disormeggio o di navigazione della nave o del galleggiante destinato alla pesca;
b) chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sopraintende durante le operazioni di pesca al lavoro degli altri, purche' la sua mercede fissa, ragguagliata ad anno, non superi le L. 3600;
c) l'apprendista o mozzo, con o senza rimunerazione, che partecipi al lavoro nelle condizioni previste dalla lettera a).
Art. 69
Art. 69.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 13 ).
Quando, per particolari condizioni di esercizio dell'industria peschereccia, non sia possibile applicare le disposizioni contenute nella legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , e nel decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825 , relativo al calcolo dell'ammontare della rimunerazione che deve servire di base al contratto d'assicurazione e al computo delle indennita' per infortunio, la rimunerazione stessa e' determinata in base a tabelle di salari medi, o convenzionali, da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste secondo le norme che saranno fissate dal regolamento.
Art. 70
Art. 70.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 14 ).
Le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, secondo gli articoli precedenti, debbono essere assicurate presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, fatta eccezione per i casi seguenti:
1° che esista, oppure sia in seguito costituito, un sindacato obbligatorio di assicurazione mutua ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 ;
2° che si tratti di imprese soggette, per una parte dei propri dipendenti, all'obbligo dell'assicurazione secondo lo articolo 1, n. 2, della legge ( testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 , nel qual caso le persone, per le quali viene stabilito con la presente legge l'obbligo dell'assicurazione, possono essere assicurate presso lo stesso Istituto, al quale sono assicurati gli altri dipendenti.
Sono nulli i contratti stipulati presso un ente diverso dalla Cassa nazionale o da un Sindacato obbligatorio, in tutti i casi nei quali, ai termini del presente articolo, l'assicurazione doveva essere stipulata presso la Cassa nazionale o un Sindacato obbligatorio. La nullita' puo' essere eccepita soltanto dagli imprenditori contraenti, dalle persone assicurate e dalla Cassa nazionale o dal Sindacato obbligatorio esercitante nel territorio, i quali potranno provocare i relativi procedimenti penali.
Art. 71
Art. 71.
( Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 15 e art. 21, comma 2° ).
E' data facolta' al Ministero delle corporazioni di emanare, di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno speciale regolamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capo.
Con il predetto regolamento saranno altresi' stabilite le norme per la vigilanza, che verra' esercitata dal Ministero delle corporazioni, e potranno essere stabilite norme speciali per il pagamento dei premi.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche per la pesca in acque pubbliche, ed in quelle soggette a diritti privati ed esclusivi di pesca.
Art. 72
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 73
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 74
Art. 74.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 75
Art. 75.
((LA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 76
Art. 76.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 77
Art. 77.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 78
Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 79
Art. 79.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 80
Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 81
Art. 81.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 82
Art. 82.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 83
Art. 83.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12 ).
Presso ogni mercato e' istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio.
La gestione della cassa e' affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori.
Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito e' regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorita' comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo.
L'istituzione degli uffici di cassa e' subordinata alle norme dell' art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 , in quanto gli istituti di credito gestori siano gia' sottoposti all'osservanza del decreto stesso.
Art. 84
Art. 84.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487 ))
Art. 85
Art. 85.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 14 ).
Per le concessioni di aree e di manufatti di pertinenza del Demanio marittimo, occorrenti per i mercati, sara' provveduto dall'Amministrazione della marina mercantile, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mediante la stipulazione di contratti in conformita' delle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile. Il canone per le suddette concessioni viene determinato, in ogni caso, nella misura indicata dall'art. 48, lettera e), della presente legge.
Art. 86
Art. 86.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 15 ).
In tutti i Comuni, nei quali il consumo annuo dei prodotti della pesca superi la media indicata nell'articolo 72, la vendita al dettaglio dei prodotti stessi deve essere disciplinata da apposito regolamento, da approvarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.
Nelle citta' con popolazione superiore a 100.000 abitanti e' obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio, e nelle citta' con popolazione superiore a 300 mila abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.
Art. 87
Art. 87.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 16 ).
E' in ogni caso ammessa la vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori, sotto l'osservanza delle norme che il regolamento comunale stabilira' in proposito.
Per la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il direttore del mercato all'ingrosso, in casi speciali, puo' essere autorizzato dall'autorita' comunale a concedere licenze provvisorie della validita' non maggiore di due giorni, anche in deroga al disposto del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 .
Art. 88
Art. 88.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 17 ).
((Il prefetto ha facolta' di inviare un commissario:
a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;
b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura)) .
Art. 89
Art. 89.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 18 ).
Il prefetto della Provincia ha facolta' di inviare un commissario per procedere, di ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione dei mercati di vendita al dettaglio ed alla compilazione del relativo regolamento, quando a cio' non siasi provveduto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927 , o, a giudizio insindacabile dello stesso prefetto, non siasi provveduto in modo idoneo.
Art. 90
Art. 90.
( R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 19 ).
Oltre alle norme che potranno essere stabilite nei regolamenti comunali di cui all'art. 73, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre, per determinate localita', particolari limitazioni all'acquisto all'ingrosso dei prodotti pescherecci fuori dei mercati.
Art. 91
Art. 91.
(Legge di bilancio, e R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2 , capov.).
Per le spese inerenti al funzionamento dei Regi stabilimenti ittiogenici e del Regio laboratorio centrale di idrobiologia, ed all'applicazione delle norme contenute nella presente legge, escluse quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 44, e di cui all'art. 45, e' iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ciascun esercizio finanziario, lo stanziamento ordinario di L. 1.800.000.
Art. 92
Art. 92.
( R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 2, comma 1° ).
Per gli scopi di cui alle lettere a, b) e c) dell'art. 44, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' iscritta in via straordinaria, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al 1949-50, la somma di L. 1.380.000. (10) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle attivita' previste dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 21 maggio 1940, n. 626 , come modificata dal D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 24 ottobre 1946, n. 413 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per provvedere alle attivita' previste dall' art. 3 del regio decreto 15 aprile 1940, n. 619 , emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sara' stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604".
Art. 93
Art. 93.
( R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, art. 4 ).
Per il concorso nel pagamento degli interessi dei prestiti di cui all'art. 45, saranno stanziate nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi sottoindicati, le
somme a lato di ciascuno segnate:
Parte di provvedimento in formato grafico
(10) (14) ((18))
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme:
Esercizio 1940-41 . . . . . . . . . L. 100.000
» 1941-42 . . . . . . . . . » 100.000
» 1942-43 . . . . . . . . . » 100.000
» 1943-44 . . . . . . . . . » 100.000
» 1944-45 . . . . . . . . . » 100.000
» 1945-46 . . . . . . . . . » 100.000
» 1946-47 . . . . . . . . . » 620.000
» 1947-48 . . . . . . . . . » 690.000
» 1948-49 . . . . . . . . . » 750.000
» 1949-50 . . . . . . . . . » 810.000
» 1950-51 . . . . . . . . . » 700.000
» 1951-52 . . . . . . . . . » 630.000
» 1952-53 . . . . . . . . . » 540.000
» 1953-54 . . . . . . . . . » 470.000
» 1954-55 . . . . . . . . . » 260.000
» 1955-56 . . . . . . . . . » 200.000
» 1956-57 . . . . . . . . . » 100.000
» 1957-58 . . . . . . . . . » 100.000".
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 10 gennaio 1952, n. 16 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626 , sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti somme:
Esercizio 1951-52. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000
Esercizio 1952-53. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000
Esercizio 1953-54. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000
Esercizio 1954-55. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000
Esercizio 1955-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000
Esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000".
--------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 15 marzo 1956, n. 237 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 , sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:
esercizio 1955-56. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000
esercizio 1956-57. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000.000
esercizio 1957-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000".