013U0959
013U0959
Testo unico (REGIO DECRETO 11 luglio 1913 n. 959)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 21/09/1913
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' art. 41, lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo Unico,
E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione.
Il testo stesso sara' sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Sacchi - Tedesco
- Nitti - Facta - Leo
- Nardi - Cattolica.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile
Art. 1
TESTO UNICO
delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione
Art. 1.
(Art. 140, legge 20 marzo 1865, allegato F).
La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.
Art. 2
Art. 2.
( Art. 1, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.
Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.
Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o Collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.
Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.
Tutti gli altri sono di quarta classe.
Art. 3
Art. 3.
( Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
E' data facolta' al governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potra' essere fatta se non per legge. (1) ((2))
La iscrizione e' fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici:
a) di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;
b) di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.
I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprieta'.
Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 aprile 1915, n. 508 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "E' data facolta' al Governo del Re per un periodo di altri due anni, in aggiunta al quinquennio stabilito dall' art. 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 , sulla navigazione interna, di provvedere, alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire con le modalita' e forme dall'articolo stesso stabilite". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59 , convertito senza modificazioni dalla L. 6 luglio 1922, n. 895 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine entro il quale, giusta l'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959 , e' data facolta' al Governo del Re di provvedere all'iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire, gia' prorogato di due anni con l' art. 9 della legge 8 aprile 1915, n. 508 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1917".
Art. 4
Art. 4.
( Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n.9 ).
Le opere che hanno per unico oggetto la navigazione si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.
Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edilizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.
Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:
a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonche' i porti e scali, gli edilizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;
b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformita' alle norme da stabilirsi col regolamento.
Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:
a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistetti od rispettivi ediffizi e meccanismi;
b) estendere la navigazione ad enti fiumi o tronchi di fiumi e ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;
c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.
Art. 5
Art. 5.
( Art. 4, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Tutte le opere di cui all'art. 4 stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.
Art. 6
Art. 6.
( Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato.
Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge. ((6))
Quando, anziche' con opere di ristabilimento, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 agosto 1941, n. 1044 , come modificata dalla L. 10 ottobre 1962, n. 1549 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 , i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:
a) le province di Milano e di Cremona;
b) i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti".
Art. 7
Art. 7.
( Art. 6, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, e' approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.
Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Art. 8
Art. 8.
( Art. 7, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
In conformita' al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune e' determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi ed e' pagato in cinque annualita' a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori.
Se pero' il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, e' in corrispondenza aumentato il numero delle annualita' in cui va ripartito il contributo predetto.
Compiuta l'opera, la ripartizione delle quote e' definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa presunta sono rimborsate alle Provincie e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggiore contributo da loro dovuto puo' essere ripartito in non meno di cinque annualita', mediante decreto del ministro dei favori pubblici di concerto con quello del tesoro.
Art. 9
Art. 9.
( Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati.
Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.
La vigilanza dei lavori e' affidata al genio civile ed il concorso dello Stato puo' essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.
Art. 10
Art. 10.
(Alt. 9 legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Il ministro dei lavori pubblici ha facolta' di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.
La restituzione e' fatta in un numero di annualita' non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.
Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualita' pattuite sul fondo di cui all'art. 34.
Art. 11
Art. 11.
( Art. 10, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento.
Contro il decreto Reale e' ammesso ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.
Art. 12
Art. 12.
( Art. 11, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
L'assemblea del Consorzio e' costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.
Essa puo' ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Societa' civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.
Alle assemblee del Consorzio puo' sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.
Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziala sono, regolate e rese esecutive nei modi e con le formalita' prescritte per l'Amministrazione delle Provincie.
Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia, nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.
Art. 13
Art. 13.
( Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta, l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, puo' su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di' Stato.
Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio e' affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.
Art. 14
Art. 14.
( Art.13 legge 2 gennaio 1910, n. 9 )
Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole, o particolari individui, od anche solamente da enti e particolari individui.
Lo Stato puo' concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto, ne' maggiore di due quinti.
Nel regolamento per la esecuzione della presente, legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi, e per il riparte delle spese.
Art. 15
Art. 15.
( Art. 14 legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Il Consorzio puo' essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purche' ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.
In tale caso e' obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'articolo 10.
Art. 16
Art. 16.
( Art. 40, legge 2 gennaio 1910, n. 9 , terzo capoverso).
Lo Stato sostiene le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.
Art. 17
Art. 17.
(Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato F).
La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali e' libera.
Sui canali artificiali e' regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.
Art. 18
Art. 18.
( Art. 15, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si puo' procedere, coll'osservanza delle formalita' di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisino necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelle che, trovandosi, in vicinanza di scali, convenga riserbare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali.
L'indennita' da corrispondersi all'espropriato consisto nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi dalla nuova opera di navigazione.
Art. 19
Art. 19.
( Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
E' pure data facolta' di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.
Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che e' riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, o costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.
Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolai e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Art. 20
Art. 20.
( Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.
Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.
Contro tali decreti e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Art. 21
Art. 21.
( Art. 18, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 19 e 20, ed i proventi che, durante il periodo di 50 anni, possono ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti, a norma degli articoli 6, 9 e 14.
Quando pero' gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi e' attribuito all'ente cui appartiene il canale.
Ammortizzato il capitale d'impianto:
a) i contributi di cui all'art. 19 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;
b) le tasse di cui all'art. 20 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;
c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, e' devoluta agli enti che concorsero nella spesa, in ragione delle rispettive quote, fino al termine dei 50 anni.
Trascorsi i 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.
Art. 22
Art. 22.
( Art. 19, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 5 ( lett. b) legge 12 luglio 1908, n. 444 ).
Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi, e' ammesse, nelle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe, una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri e dentro i limiti da determinarsi per regolamento.
Tale tassa, da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'articolo 20 secondo capoverso, cessa d'aver applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'art. 21, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Provincie e dei Comuni dagli articoli 6, 9 e 14.
Art. 23
Art. 23.
( Art. 20, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
E' autorizzata la costituzione di Societa' tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.
L'atto costitutivo della Societa' e lo statuto da cui sara' retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli, dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.
Art. 24
Art. 24.
( Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Societa' e lo Stato per le linee navigabili della 1ª e della 2ª classe e tra la Societa' ed i rispettivi consorzi per le linee della 3ª e della 4ª classe.
Quando il contratto intercede tra la Societa' e lo Stato, la restituzione e' fatta in un numero di annualita', comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Societa' con le Provincie ed i comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro, se l'anticipazione e' fatta per vie navigabili della 2a classi. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione e' limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia, ceduto il credito che lo Stato ha in virtu' dell'art. 6 della presente legge, verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.
Art. 25
Art. 25.
( Art. 22, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Quando il contratto intercede tra la Societa' ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo puo' cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non e' tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni gia' assunti nei rapporti del Consorzio.
Art. 26
Art. 26.
( Art. 23, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi, soltanto dopo che sieno stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilita' dei fondi stanziati.
L'approvazione e' data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 27
Art. 27.
( Art. 24, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione, e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse, di cui al capo III del presente titolo meno le tasse di pedaggio di cui all'art. 22.
Ove occorra un supplemento di corrispettivo puo' essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri, rispettivamente imposti dalla presente legge restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'art. 22.
Art. 28
Art. 28.
( Art. 25, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni, ne' maggiore di settanta.
Trascorsi trent'anni dal giorno in cui e' cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, e' in facolta' dello Stato di farne, in qualsiasi epoca, il riscatto alle condizioni dell' art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, e con le norme stabilite negli articoli 8 e 9 della legge 12 luglio 1908, sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale dell'indennita'.
Art. 29
Art. 29.
( Art. 26, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove opere e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale siasi dichiarata l'opportunita' della nuova opera e del nuovo impianto.
Contro tale decreto il concessionario puo' ricorrere alla Sezione V del Consiglio di Stato.
Egli e' pero' tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa, anche fortuita o di forza maggiore.
Art. 30
Art. 30.
( Art. 27, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
La domanda di concessione deve essere accompagnata:
a) dal progetto esecutivo delle opere di ristabilimento e delle opere nuove, con l'indicazione dei termini entro i quali debbono essere incominciate e compiute;
b) da una relazione che indichi la natura delle opere di manutenzione e l'annua spesa media presuntiva;
c) da un piano finanziario da cui risulti in linea presuntiva il costo delle opere di ristabilimento e nuove e la spesa annua media della manutenzione, come pure l'ammontare approssimativo dei proventi e delle tasse di esercizio.
Il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilita' dei mezzi finanziari occorrenti per la intrapresa e dare cauzione.
Art. 31
Art. 31.
( Art. 28, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
La concessione e' fatta mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura; industria e commercio e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Per le opere e per gli impianti in canali navigabili patrimoniali, decreto Reale di concessione e' fatto d'accordo anche col ministro delle finanze.
Per le concessioni relative alle linee navigabili della 3ª e della 4ª classe occorre inoltre il consenso della rappresentanza del Consorzio. Tale consenso non sara' necessario per le linee navigabili della 3ª classe, quando abbia avuto applicazione la disposizione di cui al 1° comma dell'art. 13.
Art. 32
Art. 32.
( Art. 30, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Ove lo permettano la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie:
a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie
o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese;
b) o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunita'.
In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'art. 4 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.
Art. 33
Art. 33.
( Art. 31, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
L'approvazione, da parte della competente autorita', dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'.
I progetti esecutivi di opere di cui agli articoli 9 e 14 compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.
Art. 34
Art. 34.
( Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9 , primo e terzo capoverso)
Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessario per la esecuzione di opere nuove nelle, vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvedera' coi fondi all'uopo stangati annualmente nella parte ordinari del bilancio stesso.
Il Governo e' autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite che sara' d'anno in anno determinato con la legge di bilancio.
Art. 35
Art. 35.
(Art 32 e art. 35 (ultimo capoverso), legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presento legge, sono versate nei medi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.
I contribuiti a carico di altri enti, di Societa' e particolari Individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Nello stato di previsione dell'entrata saranno inscritti annualmente, in distinti capitoli, i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi; tasse e proventi a norma della presente legge.
Art. 36
Art. 36.
( Art. 29, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Le determinazioni dell'annualita' o della sovvenzione annua di cui agli articoli 10, 24 e 27, e' fatta a norma del comma 3°, dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444 .
Le disposizioni dell'art. 7, ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444 , sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Societa' per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.
Art. 37
Art. 37.
( Art. 36, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici puo' essere autorizzata:
a) l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di 1 lira, stabilito dall' art. 5 della legge 22 giugno 1873, n. 1475 , ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Societa', di cui agli articoli 10, 23 e 24 della presente legge;
b) l'applicazione delle disposizioni dell' art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.
Art. 38
Art. 38.
(Art. 91, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle vie navigabili e la ispezione sui relativi lavori.
Art. 39
Art. 39.
(Art. 1°, lett. e) ed f), legge 20 marzo 1865, allegato F).
Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:
a) il regime e la polizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
b) i canali demaniali di navigazione per cio' che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione di difesa, di conservazione e di miglioramento, nonche' la polizia della navigazione.
Art. 40
Art. 40.
(Art. 7, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Nelle opere comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza il concorso dello Stato, a vantaggio della navigazione, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate allo esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte.
Art. 41
Art. 41.
( Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9 , e art. 167, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 121 della legge 20 marzo 1865, allegato F, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alla proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.
L'accertamento di tali condizioni, per i corsi d'acqua navigabili, e' nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
[...]
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , e dagli articoli 41 , 43 , 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 42
Art. 42.
(Art. 146, legge 20 marzo 1865, allegato F).
L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema del loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonche' alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 43
Art. 43.
( Art. 40, lett. b), legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato F).
E' in facolta' dei Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.
Potra' pero' ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
[...]
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , e dagli articoli 41 , 43 , 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 44
Art. 44.
(Art. 165, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei corsi d'acqua navigabili, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorita' amministrativa.
Formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi ancorche' in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.
Art. 45
Art. 45.
(Art. 166, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 46
Art. 46.
( Art. 40, lett. b, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e 169 e 170 legge 20 marzo 1865, allegato F).
Sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, pei Corsi d'acqua navigabili, oltre le facolta' stabilite nell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, allegato F, anche quelle attribuite al prefetto dell'art. 169 della legge stessa.
(4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli articoli 97, 98 e 99 del testo unico di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 e dall'articolo 46 del testo unico di legge sulla navigazione e sulla fluttuazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazione di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del Genio civile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici qualora le opere delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modifichino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di 2ª categoria". ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , e dagli articoli 41 , 43 , 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 47
Art. 47.
(Art. 171, legge 20 marzo 1865, allegato F).
I fatti ed attentati criminosi di tagli o di rottura di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.
Art. 48
Art. 48.
(Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, o per derivazioni di acque, non potra' ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautela, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Percio' nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovra' lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, quale potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma o di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
[...]
b) che sono affidate al Ministero dei lavori pubblici dall' articolo 40, lettera b) della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , dall' articolo 2 del regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 , e dagli articoli 41 , 43 , 46 e 48 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 49
Art. 49.
(Art. 145, legge 20 marzo 1865, allegato F.).
Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorita' amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni necessarie per garantire ed all'uopo ristabilire la compromessa liberta' e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 50
Art. 50.
( Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F).
Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato F.
Art. 51
Art. 51.
(Art. 124, legge 30 marzo l893, n. 173).
Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale su gli usi, atti o fatti, anche consuetudinari che possono avere relazione col buon regime delle linee navigabili e con l'esercizio della navigazione.
Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorita' amministrativa dannosi al regime delle linee navigabili essa sola sara' competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorita' amministrativa, salvo il disposto dell'art. 23, n. 6, del testo unico delle leggi Sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638 .
Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolute in via amministrativa.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso di acqua navigabile o atto alla fluitazione.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 52
Art. 52.
(Art. 144, legge 20 marzo. 1865, allegato F).
I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitu' della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.
Dove la larghezza di questa non e' determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, si intendera' stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovra' dai proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.
Alle spese per le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale si provvede secondo la classe in cui la linea e' inscritta. Pero' i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.
In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, alle spese per lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale si provvede pure secondo la classe in cui la linea e' inscritta, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed materiali medesimi.
Art. 53
Art. 53.
( Art. 34, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una multa da L. 100 a L. 3000 e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorita' competente non sia ordinata la riduzione in pristino.
Il contravventore e' inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'intesa via navigabile.
Art. 54
Art. 54.
(Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a L. 500, nonche', ove occorra, col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera a)) che "Il regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 e' cosi' modificato:
a) nel primo comma dell'articolo 54 le parole "saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo a cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila"".
Art. 55
Art. 55.
((Le violazioni dei regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)) .
Art. 56
Art. 56.
(Art. 377, legge 20 marzo 1865, allegato F).
I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possano essere fatti da qualsiasi agente giurato dalla pubblica amministrazione, nonche' da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.
Art. 57
Art. 57.
(Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta le regolarita' delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
Sentito poi Il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario ed opportuno.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni:
a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42 , 45 , 46 , 49 , 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ".
Art. 58
Art. 58.
(Art. 179, legge 20 marzo 1865, allegato F)
In ogni caso in cui gli effetti della presente legge siano deferiti a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a chi se ne creda gravato aperta la via pel ricorso all'autorita' superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.
Il termine pei ricorsi si riterra' di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.
Art. 59
Art. 59.
Art. 33., legge 2 gennaio 1910, n. 9 .
Nulla e' innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.
Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.
Art. 60
Art. 60.
(Art. 151, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Nei fiumi, laghi e canali non potra' esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.
Art. 61
Art. 61.
(Art. 150, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.
Art. 62
Art. 62.
( Art. 41, lett. a, legge 2 gennaio 1910, n. 9 )
Il Governo del Re e' autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precedente articolo per la navigazione sui fiumi, laghi e canali.
Art. 63
Art. 63.
( Art. 2, legge 29 giugno 1879, n. 4944 ).
Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio e' necessita' dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sara' fornito da chi passa il sostegno.
Art. 64
Art. 64.
(Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato F).
Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potra' farsi senza licenza speciale.
Questa licenza viene accordata, dall'autorita' provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio del quali dovra' farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.
Art. 65
Art. 65.
(Art. 153; legge 20 marzo 1865, alleg. F).
II trasporto dei legnami a tronchi sciolti sara' permesso solo la' dove si riconoscera' non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.
Art. 66
Art. 66.
(Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.
Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.
Art. 67
Art. 67.
(Art. 155, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di piu' Provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovra', prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre Provincie per le loro osservazioni.
Art. 68
Art. 68.
(Art. 158, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e cosi' anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed alle altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.
Art. 69
Art. 69.
(Art. 157, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
Il ministro dei lavori pubblici pronunziera' definitivamente tanto sulle opposizioni dei Comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.
Art. 70
Art. 70.
(Art. 158, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i Comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorita' locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.
Art. 71
Art. 71.
(Art. 159, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spettera' all'autorita' amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio di concessionari.
Art. 72
Art. 72.
(Art. 160, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.
E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso, dove esso trovasi in vigore.
Art. 73
Art. 73.
(Ad. 161, legge 20 marzo 1865, alleg. F).
Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, e' tenuto a lasciar sempre passare legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne e invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennita' che sara' convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata della autorita' competente.
Art. 74
Art. 74.
(Art. 162, legge 20 marzo 1865, allegato F).
I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprieta' di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi medianti preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennita' cui esso avra' diritto a termini di equita' e giustizia.
Art. 75
Art. 75.
(Art. 163, legge 20 marzo 1865, allegato F).
tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso o di servitu', od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla o non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti saranno demandate alle competenti autorita' giudiziarie, senza che percio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purche' regolarmente autorizzati.
Art. 76
Art. 76.
(Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato F).
E' mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore pei l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finche' non si provveda in conformita' dell'articolo seguente.
Art. 77
Art. 77.
( Art. 41, lett. a), legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Il Governo del Re e' autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precede articolo per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato.
Art. 78
Art. 78.
( Art. 40, lett. c), legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Sono abrogati il capoverso c) dell'art. 94, gli articoli 100, 142 e 149 della legge 20 marzo 1865, allegato F) ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
Art. 79
Art. 79.
( Art. 37, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , lo Stato continuera' a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, allegato F), alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine allo esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtu' degli articoli 93, 94 lett. c) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F).
(1) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 8 aprile 1915, n. 508 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quello stabilito dall'art. 79 del suddetto testo unico lo Stato continuera' a provvedere, ad esclusivo suo carico o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523 , alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi Canali e laghi compresi nella terza e quarta classe, ma gia' iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtu' degli articoli 33 e 34 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865 (allegato F)". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186 , convertito senza modificazioni dalla L. 6 luglio 1922, n. 926 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per un altro periodo di tre anni, in aggiunta a quelli stabiliti dall'art. 79 del predetto testo unico e dall'art. 10 della citata legge 8 aprile 1915, n. 508 , e cioe' sino al 27 gennaio 1921, lo Stato continuera' a provvedere ad esclusivo suo carico, o a norma dell'art. 5 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523 , alle opere di manutenzione, le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, canali e laghi, compresi nella terza e quarta classe, ma gia' iscritti fra le opere idrauliche di prima e seconda categoria in virtu' degli articoli 93 e 94, lettera C) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F)".
Art. 80
Art. 80.
( Art. 38, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Quando, anziche' con le opere di ristabilimento di cui all'articolo precedente convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verra' dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.
Art. 81
Art. 81.
( Art. 39, legge 2 gennaio 1910, n. 9 ).
Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9 , si trovano gia' classificati e parificati ai marittimi, restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095 , e della legge 25 luglio 1904, n. 523 , fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della suddetta legge 2 gennaio 1910, n. 9 , provveduto alle classificazioni di cui all'art. 3, del presente testo unico e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 524 .
VITTORIO EMANUELE.
Sacchi.
Tedesco.
Nitti.
Facta.
Leonardi-Cattolica.