Monitoring Gesetzessammlung

033U1611

IT - Testi Unici

033U1611

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (REGIO DECRETO 30 ottobre 1933 n. 1611)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 , che da' la facolta' al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato ;
Visto l' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1933 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 51. - MANCINI.

Art. 1

Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 1.
(Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930. n. 1483 - N. 1804).
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.

Art. 2

Art. 2.
( Art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facolta' di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.
((L'Avvocatura dello Stato ha facolta' di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi)) .

Art. 3

Art. 3.
(Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 4

Art. 4.
( Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922 ).
Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potra' delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Art. 5

Art. 5.
(Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60 ).
Nessuna Amministrazione dello Stato puo' richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.
L'incarico nei singoli casi dovra' essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.

Art. 6

Art. 6.
( Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di piu' convenuti di sensi dell' art. 98 del codice di procedura civile , spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Quando un'Amministrazione dello Stato e' chiamata in garantia, la cognizione cosi' della causa principale come della azione in garantia e' devoluta, sulla semplice richiesta della Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorita' giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Art. 7

Art. 7.
( Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922 ).
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonche' per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile .
Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, e' proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Art. 8

Art. 8.
( Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925 , convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891 ).
La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovrattasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovrattassa controversa.

Art. 9

Art. 9.
( Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Art. 10

Art. 10.
( Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Nei giudizi nei quali e' parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell' art. 544 del Codice di procedura civile , rimanda la causa ad altra autorita' giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 11

Art. 11.
( Art. 138 Codice procedura civile ; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925 , convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - n. 891 ).
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonche' le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio. ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 8 luglio 1967 n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 17/07/1967 n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 , sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullita' di notificazione".

Art. 12

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1958, N. 260 ))

Art. 13

Art. 13.
L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Art. 14

Art. 14.
(Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 15

Art. 15.
(Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826 ; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60 ).
((L'avvocato generale dello Stato:
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico)) .
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.

Art. 16

Art. 16.
Il vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.

Art. 17

Art. 17.
(Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60 ).
Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti, sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.

Art. 18

Art. 18.
(Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804; art. 1 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251 ).
((L'Avvocatura dello Stato e' costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali.
L'Avvocatura generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.
Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta)) .
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.

Art. 19

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1979, N. 103 ))

Art. 20

Art. 20.
( Art. 13 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560 , convertito in legge con legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786 ).
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato e' specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato.
In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l'avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 21

Art. 21.
(Articoli 18 e 19 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 26 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 - N. 92 , convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898 - N. 1206 ).
L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. (14)
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione. (14)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114 . (17)
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformita' delle tariffe di legge. (14)
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. (14)
E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. (14)
Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalita' di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979. --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 890) che "Le competenze attribuite ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , fermo quanto previsto dall' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ".

Art. 22

Art. 22.
(Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).
Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformita' della tabella A allegata al presente testo unico.
Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformita' del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e tabelle relative e delle successive modificazioni.

Art. 23

Art. 23.
(Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformita' della tabella B annessa al presente testo unico.

Art. 24

Art. 24.
(Art. 9 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, ne' esercitare la mercatura o altra professione, ne', senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.
Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
La pratica non da' alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non puo' durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.

Art. 25

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1979, N. 103 ))

Art. 26

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1979, N. 103 ))

Art. 27

Art. 27.
(Art. 7 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ((ed abbiano conseguito)) la nomina ad aggiunto giudiziario o a pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.
Per l'ammissione al concorso occorre non aver oltrepassato l'eta' di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 28

Art. 28.
( Art. 7 R. decreto 30 dicembre 1923, n 2828 ).
Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono: da sostituto avvocato dello Stato di seconda classe a sostituto avvocato dello Stato di prima classe;
da sostituto avvocato dello Stato di prima classe a segretario generale dell'Avvocatura dello Stato od a vice avvocato dello Stato;
da segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da vice avvocato dello Stato a sostituto avvocato generale dello Stato o ad avvocato distrettuale dello Stato;
da sostituto avvocato generale dello Stato o da avvocato distrettuale dello Stato a vice avvocato generale dello State;
da vice avvocato generale dello Stato ad avvocato generale dello Stato.
Le promozioni al grado di sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito.
Le promozioni al grado di vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti; secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito.
Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.
Le promozioni sono disposte con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilita' dato dalla Commissione del personale per i gradi di sostituto avvocato di prima classe, vice avvocato, avvocato distrettuale e sostituto avvocato generale; previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i gradi superiori, sentito l'avvocato generale dello Stato per la promozione a vice avvocato generale.

Art. 29

Art. 29.
( Art. 6 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato e' nominato con decreto Reale tra i vice avvocati dello Stato o, altrimenti, con promozione a scelta tra i sostituti avvocati dello Stato, previa in quest'ultimo caso deliberazione della Commissione del personale.
Su proposta dell'avvocato generale dello Stato il segretario generale potra' passare tra i vice avvocati prendendo il posto determinato dall'anzianita' dell'originaria sua promozione a vice avvocato od a segretario generale.

Art. 30

Art. 30.
La nomina dell'avvocato generale dello Stato e' fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 31

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 APRILE 1979, N. 103 ))

Art. 32

Art. 32.
(Art. 12 decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 11 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
Gli aggiunti di procura ((di seconda classe)) sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purche' siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale.
Gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonche' i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore e' equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame e' teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Per conseguire la nomina ad aggiunto di procura occorre non avere superato l'eta' di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve d'altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni gli aggiunti di procura sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennita'.

Art. 33

Art. 33.
( Art. 10 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
((Gli aggiunti di procura di seconda classe sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, quando abbiano compiuto un'anzianita' utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura dell'Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura, compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Le promozioni a procuratore di terza classe sono conferite secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, agli aggiunti di procura di prima classe, qualunque sia la loro anzianita' di grado.
Le promozioni a procuratore di seconda classe sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame e' ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacita', diligenza e buona condotta.
Le promozioni a procuratore di prima classe sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Tutte le promozioni nel ruolo di procura della Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle per anzianita' congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilita' dato dalla Commissione del personale)) .

Art. 34

Art. 34.
(Art. 11 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
((Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di eta')) .
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Regio Decreto 2 gennaio 1942, n. 117 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo precedente concernente il collocamento a riposo dei vice avvocati dello Stato e' attuata gradualmente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del presente decreto, riducendosi progressivamente di un anno per ciascun anno solare l'attuale limite di eta', a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, fermo restando il requisito di quaranta anni di servizio".

Art. 35

Art. 35.
( Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale giudica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosita' o di capacita', non risultino piu' idonei alle funzioni del proprio grado.
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosita' o di capacita' non corrispondano piu' alle esigenze di servizio.

Art. 36

Art. 36.
( Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o piu' scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosita' e capacita' conservino la idoneita' alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sotto dispensati dal servizio e collocati a riposo.
Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.

Art. 37

Art. 37.
Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando cio' sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 38

Art. 38.
Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed e' loro conceduto un assegno che e' eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' durante l'aspettativa.
Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianita'.
Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.

Art. 39

Art. 39.
(Art. 8 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente testo unico e nel relativo regolamento, le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , sull'ordinamento gerarchico, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40

Art. 40.
Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , in relazione alle norme del presente testo unico, salvo quanto sara' disposto nel regolamento.
La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.
Le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore a vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla Commissione del personale, in conformita' del regolamento.

Art. 41

Art. 41.
(Art. 16 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 2 decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 ).
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno giusta il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e gli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all' art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 ; convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18 .
((Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato)) , quando si recano fuori della citta' dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennita' di cui al precedente comma, potra' essere corrisposta un'indennita' complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto col Capo del Governo per l'avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 42

Art. 42.
( R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425 , convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561 ).
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformita' delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 , convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 .

Art. 43

Art. 43.
L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
((Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni)) . ((14)) ((Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza)) . ((14)) ((Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti)) . ((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.

Art. 44

Art. 44.
( Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunita'.

Art. 45

Art. 45.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.

Art. 46

Art. 46.
( Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251 ).
Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.
Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorita' giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania, e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
L'incompetenza in rapporto al comma precedente puo' essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorita' giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.
L'Amministrazione dello Stato e' citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.
Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullita' da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.

Art. 47

Art. 47.
(Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
L'Avvocatura dello Stato da' i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.

Art. 48

Art. 48.
Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizio da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.

Art. 49

Art. 49.
(Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303 ).
Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.
Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.
Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

Art. 50

Art. 50.
( Legge 13 aprile 1933, n. 378 ).
Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato e' vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all' art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563 , sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

Art. 51

Art. 51.
( Art. 24 secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Ove la Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del capo III del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 , abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorita' giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente art. 10.

Art. 52

Art. 52.
( Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361 ).
((Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica)) .

Art. 53

Art. 53.
( Art. 14 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
All'avvocato generale dello Stato e al vice avvocato generale dello Stato in carica al 1° dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spettera' il trattamento di cui all' art. 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , modificato dal Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2304, e dall'art. 1 del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468 , convertito in legge con la legge 27 giugno 1929, n. 1129 .

Art. 54

Art. 54.
( Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828 ).
Agli effetti dell'art. 31 lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtu' del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.

Art. 55

Art. 55.
(Art. 1 terzo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650 , convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922 ).
Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari puo' anche essere affidata dall'avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

Art. 56

Art. 56.
( Art. 9 R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9 ; art. 6 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtu' dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9 , e 1° maggio 1925, n. 591 , rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 , e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.
Parimenti col medesimo obbligo esso continuera' ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641 , e successive modificazioni.
I contributi gia' a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.
I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi delle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da societa' cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.

Art. 57

Art. 57.
( Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, e' corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 58

Art. 58.
( Art. 7 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855; art. 11 n. 1 lettera a R . decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425 , convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, a. 1257 - N. 1561).
Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria e' conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.

Art. 59

Art. 59.
( Art. 8 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
I mobili di ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato sono ceduti all'Avvocatura dello Stato e restano a carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 60

Art. 60.
( Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855 ).
Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591 .

Art. 61

Art. 61.
Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente testo unico.

Art. 62

Art. 62.
Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-Tabella A

TABELLA A.
Avvocati dello Stato
(Gruppo A)
Numero
Grado dei posti
2° - Avvocato generale dello Stato . . . . . . . . . . 1
3° - Vice avvocati generali . . . . . . . . . . . . . 3
4° - Sostituti avvocati generali . . . . . . . . . . . 21
4° - Avvocati distrettuali . . . . . . . . . . . . . . 19
5° - Vice avvocati . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
8° - Sostituti avvocati di 1ª classe . . . . . . . . . 34
7° - Sostituti avvocati di 2ª classe . . . . . . . . . 35
((12))
Procuratori dello Stato
Numero
Qualifica dei posti
Procuratori capo...................................... 10
Procuratori........................................... 20
Sostituti procuratori................................. 20
Procuratori aggiunti.................................. 10
--
60
--
PERSONALE D'ORDINE
(Gruppo C)
Grado N. dei posti
- -
9° Archivisti capi 7
10° Primi archivisti 21
10° Assistente per la vigilanza 1
11° Archivisti 31
12° Applicati 57
13° Alunni d'ordine 13
---
130
---
PERSONALE SUBALTERNO
N. dei posti
Commesso capo 1
Primi commessi 2
Agenti tecnici 3
Commessi e uscieri capi 29
Uscieri 30
Inservienti 18
---
83
---
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.
Il Ministro per le finanze:
JUNG.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158 , nel modificare la Tabella A annessa al Regio Decreto 13 gennaio 1941, n. 120 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nel ruolo degli avvocati dello Stato, di cui alla tabella annessa al R. decreto 13 gennaio 1941, n. 120 , sono aggiunti due posti di grado 4° con qualifica di avvocato distrettuale dello Stato". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 14 novembre 1962, n. 1609 , nel modificare la Tabella allegata al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155 che a sua volta modifica la Tabella A allegata al Regio Decreto 13 gennaio 1941, n. 120 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.
I rispettivi ruoli restano cosi' fissati:
Vice avvocati generali............................ n. 9
Sostituti avvocati generali....................... n. 67
Vice avvocati..................................... n. 68
Sostituti avvocati................................ n. 71".

Testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato-Tabella B

((TABELLA B
TABELLA DI EQUIPARAZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO AI MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Avvocato generale dello Stato Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4ª clas- Presidente di sezione della se di stipendio Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3ª clas- Consigliere di cassazione se di stipendio
Avvocato dello Stato alla 2ª clas- Consigliere di corte d'appello se di stipendio e procuratore
dello Stato alla 4ª classe di
stipendio
Avvocato dello Stato alla 1ª clas- Giudice di tribunale se di stipendio e procuratore
dello Stato alla 3ª classe di
stipendio
Procuratore dello Stato alla 2ª Aggiunto giudiziario classe di stipendio
Procuratore dello Stato alla 1ª Uditore giudiziario, dopo sei classe di stipendio mesi dalla nomina)) ((14))
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.
Il Ministro per le finanze:
JUNG.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1979.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht