034U2312
034U2312
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (REGIO DECRETO 12 luglio 1934 n. 2312)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1935 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 12 dicembre 1907, n. 754 , che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; Visto il R. decreto 22 dicembre 1907, n. 795 , che approva il regolamento per l'amministrazione della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con la suddetta legge 12 dicembre 1907, n. 754 , Vista la legge 13 luglio 1910, n. 431 , che provvede al riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima; Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543 , recante modificazioni alle leggi sulla Cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni; Vista la legge 2 luglio 1912, n. 675 , che porta modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, n. 754 e 755 , istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili; Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 , che approva il testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza; Visto il decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1266 , riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi ed alle loro famiglie; Visto il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877 , relativo al procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti pei ricorsi in materia di pensioni o indennita'; Visto il decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 , che approva i regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili; Visto il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 , Che approva il Regolamento per l'esecuzione del libro 1° e della parte 1° del libro 2° del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ; Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 , concernente la fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze; Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2116 , contenente la riforma delle leggi degli Istituti di previdenza; Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652 , contenente provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 775 , contenente disposizioni circa il contributo personale alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella predetta legge 17 aprile 1925, n. 473 ; Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 , che approva il testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, del personale degli uscieri giudiziari e del personale addetto agli uffici di conciliazione; Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 , che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 ; Visto il R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 , contenente disposizioni complementari, integrative e regolamentari per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 19 aprile 1925, numero 561 , concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; Visto il R. decreto 21 novembre 1926, n. 1967 , concernente il riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti; Visto il R. decreto 7 giugno 1928, n. 1369 , che approva il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico; Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3114 , contenente agevolazioni per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari amministrata dalla Cassa depositi e prestiti e disposizioni varie; Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549 , concernente la liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito tra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368 ; Vista la legge 20 giugno 1929, n. 1125 , contenente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094 , concernente la perdita del diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana; convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796 ; Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1559 , contenente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana, convertito nella legge 30 aprile 1931, n. 591 ; Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 707 , che approva il testo unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti elementari; Visto il R. decreto 20 luglio 1932, n. 884 , concernente il trasferimento delle attribuzioni relative agli affari di culto al Ministero dell'interno ed il cambiamento di denominazione del Ministero della giustizia; Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467 , riguardante la disciplina della facolta' di revisione dei saggi d'interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretti, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442 . Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675 , contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari; Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 241 , riguardante i documenti contabili della Cassa depositi e prestiti; Vista la legge 3 aprile 1933, n. 255 , contenente modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti; Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621 , contenente le norme di coordinamento e di attuazione della predetta legge 22 dicembre 1932, n. 1675 ; Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703 , contenente le norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti; Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 , contenente le norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni; Visto il R. decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , che approva il regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti; Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295 , che modifica le disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n. 255 ; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Visto l' art. 8 della legge 8 gennaio 1931, n. 50 , che autorizza il Nostro Governo ad emanare il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari coordinando fra loro le vigenti disposizioni e quelle altre che fossero emanate prima della pubblicazione del testo unico medesimo, con facolta' di poterle anche modificare ed integrare in quanto sia necessario ai fini del coordinamento stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia: Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
Sono approvati l'unito testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e i cinque allegati A, B, C, D, E firmati l'uno o gli altri, d'ordine Nostro, dai Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 12 luglio 1924 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 75. - MANCINI.
Art. 1
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Art. 1.
Art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 .
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
La detta Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Sono a suo carico le spese di amministrazione.
Art. 2
Art. 2.
Art. 2 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 , libro I e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125 .
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Art. 3
Art. 3.
Art. 3 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 , libro I e art. 1 R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241 , convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773 .
La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza vigila anche sulla gestione della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
La situazione patrimoniale e contabile della Cassa di previdenza viene pubblicata ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale del Regno a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione sul rendiconto dell'anno solare precedente, che viene poi dalla Cassa depositi e prestiti presentato alla Commissione parlamentare di vigilanza con una relazione, e alla Corte dei conti. La Commissione, alla quale spetta l'approvazione del rendiconto, provvedera' a presentarlo al Parlamento in allegato ad apposita relazione dopo la parificazione del medesimo da parte della Corte dei conti.
Art. 4
Art. 4.
Art. 7 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 , libro I, art. 1 e 2 R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1700 ; art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467 , convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442 .
Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione parlamentare di vigilanza.
Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Art. 5
Art. 5.
Art. 50 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 1, art. 1 sub.3 o art. 4 legge 8 gennaio 1931, n. 50 ; art. 3 R. decreto 20 luglio 1932, n. 884 .
Il patrimonio della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e' formato:
a) dai contributi annui degli iscritti nella misura di lire 600 alunne;
b) dai contributi ordinari annui dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;
c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;
d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ;
e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.
Nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e iscritta, a datare dal 1° gennaio 1924 e per quel periodo di tempo che sara' stabilito di accordo tra la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed il Ministero di grazia e giustizia, in un capitolo speciale « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari » l'annua somma di L. 1.000.000 per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima dalla applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, a favore degli iscritti al 1° gennaio 1924.
Inoltre il Ministero di grazia e giustizia, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di 20 anni, corrispondera' alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari la somma di L. 350.000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa di previdenza suddetta.
Art. 6
Art. 6.
Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Le attivita' della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari sono ripartite:
1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;
2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.
Art. 7
Art. 7.
Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 5 R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467 .
La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel presente testo unico per collocarli in impiego fruttifero.
I fondi disponibili si investono come i fondi propri della Cassa depositi e prestiti.
Art. 8
Art. 8.
Art. 7 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
I beni immobili o mobili infruttiferi che pervengano alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per donazione, legato o qualsiasi altro titolo saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sara' collocato in impiego fruttifero.
Art. 9
Art. 9.
Art. 38 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza compilera', il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Il regolamento determinera', i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.
Art. 10
Art. 10.
Art. 9 legge 13 dicembre 1928, n. 3114 .
Una Commissione, appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze ogni volta che occorrano provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.
Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e un rappresentante degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari designato dal Ministero delle corporazioni di concerto col Segretario del Partito Nazionale Fascista.
Art. 11
Art. 11.
Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1935, n.561 e art, 18 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Presso la cancelleria della Corte di cassazione e di ciascuna Corte di appello e' istituito un registro generale, in cui e' presa nota distintamente per ciascun ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari di tutti gli atti di stato civile, nonche' di tutti quelli relativi a nomine, promozioni, trasferimenti, sospensioni, richiami in funzioni, aspettative e dispense dal servizio od altro, che valgano a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.
L'originale e la copia autentica di tutti gli atti, di cui e' stata presa nota nel registro generale, si devono conservare nel fascicolo personale di ciascun iscritto.
Nel registro stesso e' presa anche nota delle pensioni e delle indennita' conferite, nonche' delle deliberazioni, con le quali il Consiglio di amministrazione non abbia accolte le domande.
Quando un ufficiale giudiziario viene trasferito sono trasmessi alla Corte competente un estratto del registro anzidetto per quanto si riferisce all'ufficiale giudiziario medesimo ed il fascicolo personale con tutti gli atti in esso raccolti; la cancelleria ricevente trascrive l'estratto ricevuto nel suo registro con tutte le annotazioni relative e conserva il fascicolo.
Il Ministero di grazia e giustizia e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza vigilano, a mezzo di funzionari all'uopo adibiti, sulla regolare tenuta del registro anzidetto e dei fascicoli personali, nonche' sulla regolare imposizione e riscossione dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Art. 12
Art. 12.
Art. 6 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
L'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e' obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari in servizio.
Art. 13
Art. 13.
Art. 1 sub. 3 e sub. 32 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Il contributo annuo e' di L. 1200 per ogni ufficiale giudiziario in organico. (2)(3)(4) ((5))
Questo contributo e' corrisposto per meta' dall'ufficiale giudiziario e per meta dal Ministero di grazia e giustizia.
Quando pero' l'organico non sia Completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo e' dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Il contributo annuo di lire milleduecento per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , viene elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1947, a lire seimilaquattrocento". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 , nel modificare l' art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con art. 10, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, previsto dal comma primo dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , viene stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1948, in lire 10.000". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 , nel modificare l' art. 10 del D.Lgs.
Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 , che a sua volta modifica l' art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , viene elevato a decorrere dal 1 gennaio 1949 a lire 70.000". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 , nel modificare l' art. 14 della L. 21 novembre 1949, n. 914 , che a sua volta modifica l' art. 10 del D.Lgs.
Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 , che a sua volta ha modificato l' art. 10 del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal primo comma dell'art. 14 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e' elevato, a decorrere dal 1 luglio 1951, da lire 70.000 a lire 88.000".
Art. 14
Art. 14.
Art. 5 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Gli ufficiali giudiziari od altri a loro favore possono fare versamenti volontari da capitalizzassi in appositi conti individuali al saggio d'interesse di cui all'allegalo A del presente testo Unico.
((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall' art. 14 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento".
Art. 15
Art. 15.
Art. 6 e 29 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 23 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 ; art. 1 sub. 32 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
La cancelleria della Corte di cassazione e le cancellerie delle Corti di appello per tutti gli uffici dipendenti debbono compilare nel mese di gennaio di ogni anno l'elenco generale di tutti gli ufficiali giudiziari assegnati in pianta comprendendovi anche i posti vacanti, in tre esemplari, dei quali due sono trattenuti presso il competente ufficio di cancelleria ed il terzo e' trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Un estratto di tale elenco in duplice esemplare e' inviato dall'anzidetto ufficio di cancelleria rispettivamente per la Corte di cassazione alla Intendenza di finanza di Roma e per ciascuna Corte di appello alle Intendenze di finanza della circoscrizione.
La competente Intendenza di finanza appone il visto di esecutorieta' sui due esemplari dell'estratto anzidetto, che costituisce il ruolo di riscossione e che e' tenuto dalla Sezione Tesoro dell'Intendenza stessa.
L'Intendenza di finanza entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello a cui il ruolo si riferisce, restituisce alla competente cancelleria un esemplare del ruolo con le relative distinte per le annotazioni da farsi dalla cancelleria stessa sui duplicati dell'elenco generale, uno dei quali viene trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.
Durante l'anno possono essere compilati elenchi suppletivi e corrispondenti ruoli, ai quali sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli generali.
Art. 16
Art. 16.
Art. 30 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
I contributi dello Stato di cui al presente testo unico saranno versati in due rate semestrali nel gennaio e nel luglio di ogni anno dal Ministero di grazia e giustizia alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Il contributo personale degli ufficiali giudiziari, di cui al presente testo unico, dovra' essere versato dagli interessati a rate bimestrali di L. 100 ciascuna, al competente Ufficio del registro, non oltre i 5 giorni successivi al bimestre decorso.
Scaduto tale termine, gli ufficiali giudiziari inadempienti saranno assoggettali alla multa del 5 per cento sulla rata non versata, la quale assieme con la stessa multa sara' trattenuta dagli Uffici del registro su tutte le somme di spettanza degli ufficiali giudiziari medesimi a titolo di indennita' supplementari, di diritti ricuperati e di percentuali, pagabili nell'anno in corso e in quelli successivi.
L'ufficiale giudiziario in istato di morosita' potra' inoltre essere ammonito o ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada, abitualmente nella morosita', potra' essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni.
Gli intendenti di finanza, i pretori e i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinche' gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.
Art. 17
Art. 17.
Art. 31 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Gli Uffici del registro procederanno:
a) ogni quindici giorni, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i ricuperi dei crediti dell'Erario iscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali giudiziari delle relative richieste, sulle quali dovranno essere indicate le somme ricuperate;
b) alla fine di ogni mese, ai pagamenti delle indennita' supplementari;
c) alla fine di ogni bimestre, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i recuperi dei crediti dell'Erario, iscritti nei campioni civili e penali.
Su ciascun pagamento tratterranno l'intero importo del debito maturato, risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione delle somme pagate nel repertorio.
Sara' poi loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare i contributi riscossi alle Sezioni di R. tesoreria, mediante vaglia di servizio, da trasmettersi all'Intendenza di finanza, la quale, dopo di avere compiuto gli opportuni controlli, vi apporra' il visto e curera' che si appongano le opportune annotazioni sull'estratto dell'elenco di cui al precedente art. 15.
Le Intendenze di finanza comprenderanno gli ufficiali giudiziari morosi in apposito elenco da inviarsi bimestralmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Art. 18
Art. 18.
Art. 33 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Il versamento del contributo volontario previsto dall'articolo 14 del presente testo unico sara' effettuato direttamente dall'interessato nell'Ufficio del registro, con avviso alla cancelleria.
L'Ufficio del registro versera' subito la somma riscossa, mediante vaglia di servizio, alla competente Sezione di Regia tesoreria, la quale inviera' all'interessato apposita quietanza a mezzo dell'ufficio di cancelleria.
Gli interessi sui contributi volontari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento.
Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Art. 19
Art. 19.
Art. 34 R. decreto legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Nel caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorita' giudiziaria cui era addetto ne dara' comunicazione al locale Ufficio del registro, il quale trasmettera' immediatamente il conto concernente l'ufficiale giudiziario trasferito all'Ufficio del registro della nuova sede.
Art. 20
Art. 20.
Art. 2 decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686 ; art. 5 , 22 , 40 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 69 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 , art. 1 sub. 8, sub. 10, sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari provvede al servizio delle indennita' e delle pensioni a favore degli iscritti e dei loro aventi causa contemplati dal presente testo unico.
Art. 21
Art. 21.
Art. 24 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n 561 e art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Il servizio utile per il conseguimento della indennita' o della pensione e' quello prestato come ufficiale giudiziario con nomina regolare, con percezione dei proventi e con corresponsione dei contributi.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.
Il periodo di aspettativa per motivi di salute e' valutato per intero.
Per la determinazione del servizio utile e dell'eta' degli ufficiali giudiziari nell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.
Art. 22
Art. 22.
Articoli 47 e 49 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 ; art. 12 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 .
Sono cumulabili agli effetti dell'assegno di quiescenza, il cui onere in tal caso si ripartisce, i servizi prestati in diversi periodi di tempo con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato; e, nei casi ammessi dalle disposizioni regolatrici dei predetti Istituti, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato e i servizi prestati con iscrizione a Casse, fondi, regolamenti speciali di quiescenza di altri enti.
Art. 23
Art. 23.
Art. 48 n. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.
Nel caso di cui al precedente art. 22, se l'ufficiale giudiziario o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza abbiano gia' conseguita la indennita' o la pensione da parte di uno o piu' degli Istituti predetti, il cumulo non puo' essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione gia' conferita e non siano state rimborsate rispettivamente a ciascun Istituto che ha conferita la indennita' o la pensione le somme gia' percepite coi relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennita' in vigore per l'Istituto stesso.
Art. 24
Art. 24.
Art. 1 sub 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennita' o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento della indennita' o della pensione stessa, senza che l'ufficiale giudiziario debba pagare alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.
Art. 25
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274 ))
Art. 26
Art. 26.
Art. 1 sub. 10 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Acquistano il diritto a conseguire la pensione gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza:
a) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuarlo per ferite o altre lesioni traumatiche riportate per cause diverse da quelle indicate nella lettera e) del presente articolo; ((6))
b) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermita'; ((6))
c) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio: ((6))
1° per limiti di eta';
2° comunque per dispensa dal servizio;
3° per riduzione di organici;
4° per provvedimento disciplinare;
5° per condanna;
d) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere a) b) c) e) del presente articolo;
e) quando per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio qualunque sia la durata del servizio stesso.
Gli ufficiali giudiziari che abbiano lasciato il servizio senza aver richiesto al Ministero di grazia e giustizia la dichiarazione della inabilita' di cui alla lettera b) dovranno, ai fini della pensione, chiederla al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione, ai fini della detta pensione, dovra' comprovare che sussiste la stessa infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio oppure altra infermita' che sia conseguenza di quella.
Gli ufficiali giudiziari di cui al comma precedente perdono il diritto alla pensione ove non abbiano fatto entro il termine ivi indicato la domanda di cui al comma stesso.
Nel caso di cui alla lettera c) n. 5 del presente articolo, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione liquidata all'ufficiale giudiziario sara' pagata alla moglie e ai figli che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 27 e 28 del presente testo unico.
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a) , b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio".
Art. 27
Art. 27.
Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, purche' non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennita' se l'ufficiale giudiziario muore in attivita' di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso dopo 10 anni compiuti, e prima che siano compiuti 20 anni, di servizio utile.(6)
Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'eta' di 50 anni, e' necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorche' postuma.
In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennita' spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli uni e le altre minorenni, legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio, purche' sussistano le condizioni previste dai commi precedenti.
(8) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Il minimo di dieci anni previsto dall' art. 25 e dall' art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennita' diretta una volta tanto e di quella indiretta, e' ridotte ad un anno compiuto di servizio utile". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nei casi di diritto all'indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, previsti dagli articoli 25 e 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e dall' articolo 15 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , il relativo importo lordo e' pari a sette volte la rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'articolo 2". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 gennaio 1968, n. 36 , nel modificare l' art. 4, comma 1 della L. 12 agosto 1962, n. 1353 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennita' una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 , si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennita' una volta tanto e' pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7".
Art. 28
Art. 28.
Art. 18 R. decreto-legge 19 aprile 1925 n. 561 e art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Sono parificati ai termini del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 , agli orfani minorenni gli orfani e le orfane maggiorenni nubili o vedove, purche' sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, che siano inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.
Art. 29
Art. 29.
Art. 19 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 27 ha diritto di conseguire la pensione:
a) quando l'ufficiale giudiziario dopo aver compiuto 20 anni e prima di aver compiuto 25 anni di servizio utile muoia in attivita' di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso; ((6))
b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;
e) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.
In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.
-------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a) , b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio".
Art. 30
Art. 30.
Art. 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non separata per sentenza pronunciata per colpa di essa e passata in giudicato, quando il marito sia cessato dal servizio o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e compresa fra quelle di cui alla lett.
e) del precedente art. 26, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.
In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
Art. 31
Art. 31.
Articoli 47 , 49 e 50 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Nessun conferimento di indennita' o di pensione potra' essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per almeno dieci anni complessivamente alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, e agli enti con casse, fondi, regoli i speciali di quiescenza, eccezione fatta per i casi previsti dagli articoli 26 lett. c) 30 e 63 del presente testo unico.
E' pure computabile agli effetti del decennio predetto il periodo di servizio riconosciuto o riscattato presso la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente testo unico e presso gli altri istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza secondo le norme proprie di ciascun istituto.
Art. 32
Art. 32.
R. Decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295 , convertito nella legge 27 ottobre 1933, n 255 .
La perdita del diritto al conseguimento o al godimento degli assegni di quiescenza o di riversibilita' ed il relativo ripristino, nei casi di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ufficiali giudiziari, delle loro vedove e dei loro orfani sono regolati dalle disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295 .
Art. 33
Art. 33.
Art. 20, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.
Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore eta', salvo i casi previsti dal precedente art. 28, le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.
Art. 34
Art. 34.
Art. 9 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 8 legge 8 gennaio 1931, n. 50
L'indennita' di cui e' parola nel precedente art. 25 consiste in iuta somma per una volta tanto ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dell'art. 35 del presente testo unico ottenuto mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico quando la cessazione dal servizio avvenga per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26, per limiti di eta' o per riduzione di organici o comunque per dispensa dal servizio.
In tali casi l'indennita' non puo' essere inferiore a L. 1000.
L'indennita' e' invece ragguagliata alla meta' del valore capitale predetto quando la cessazione dal servizio avvenga per provvedimento disciplinare o per condanna.
Art. 35
Art. 35.
Art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n 50 .
La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente testo unico e' liquidata secondo la tabella e le norme di cui all'allegato A del testo unico medesimo in relazione alla eta', alla data di cessazione dal servizio e alla durata del servizio valutabile alla data stessa.
Art. 36
Art. 36.
Articoli 12 e 13 R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 561 ; art. 90 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 ; art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675 .
La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari non potra' in nessun caso essere inferiore a L. 1500 ne' superiore a L. 20.000.(2)(3)
Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26 la pensione non potra' essere inferiore a L. 2000.
Per gli ufficiali giudiziari che cessino dal servizio all'eta' di 70 anni compiuti con almeno 20 anni di servizio utile la pensione non potra' essere inferiore a L. 6000.
Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore a L. 6000, la differenza sara' posta a carico dello Stato.
Nel caso di cui alla lett. e) del precedente art. 26, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore alla meta' dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell' art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 , la pensione stessa sara' integrata da una somma a carico dello Stato determinata in misura tale che il totale della detta risultante e dell'integramento non superi la meta' dei proventi predetti, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal primo comma del presente articolo.(10) ((12))
Inoltre la quota a carico dello Stato di cui al comma precedente, ferma restando la quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, non potra' in nessun caso superare la somma di L. 9000 annue.(4)(10) ((12))
(5)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del presente Regio Decreto, nei casi di cessazioni dal servizio poste, viene elevato da lire ventimila a lire centoventimila. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 ha disposto (con art. 6, comma 2) che "Il massimo di pensione diretta previsto dal comma primo dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , viene elevato a lire duecentomila.
Tale massimo non puo' essere superato, per l'applicazione del precedente art. 1, neanche nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1947". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1 ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1 novembre 1948 a lire 102.600 annue". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 , nel modificare l' art. 9 della la L. 21 novembre 1949, n. 914 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Per le cessazioni dal servizio di cui al comma precedente sono aumentati parimenti, nella misura del 15 per cento, i massimi di pensione stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 9 della citata legge n. 914, nonche' la quota massima di integrazione di lire 102.000 annue di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge medesima". --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 aprile 1981, n. 167 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento".
Art. 37
Art. 37.
Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
L'indennita' spettante alla vedova dell'ufficiale giudiziario, la quale si trovi nelle condizioni indicate nel precedente articolo 27 o in mancanza della vedova o, quando questa non ne abbia diritto, agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 27 e 28 e' pari alla meta' di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo il disposto dal precedente articolo 34, ma non potra' mai essere inferiore a L. 1000.
L'indennita', quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli che si trovino nelle condizioni di cui ai sucitati articoli 27 e 28 o vi siano orfani di altro letto aventi anche essi i requisiti prescritti per il diritto a indennita', sara' devoluta per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve ne e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano.
Art. 38
Art. 38.
Art. 1 sub. 21 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 27, 28 e 29 e' ragguagliata ad una percentuale della pensione gia' goduta, dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:
a) vedova senza prole il 50 per cento;
b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o piu' il 75 per cento;
c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro orfani o piu' il 60 per cento.
Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio avente i requisiti prescritti per il diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani aventi i requisiti per il diritto a pensione, la pensione calcolata come alla lettera b) del presente articolo sara' cosi' ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali tra tutti gli orfani predetti.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso che tra gli orfani aventi diritto a pensione vi siano orfani maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 28 del presente testo unico.
Al diminuire del numero dei compartecipi, la misura della pensione sara' variata in conformita' delle percentuali suindicate.
Art. 39
Art. 39.
Art. 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 90 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 ; art. l sub. 21 e sub. 23 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675 .
La misura della pensione liquidata alla vedova dell'ufficiale giudiziario con o senza prole o agli orfani aventi diritto a pensione in base al presente testo unico non potra' in nessun caso essere inferiore a L. 1000.
Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attivita' di servizio per cause diverse da quelle previste dalla lett. c) del precedente art. 26, la pensione che gli sarebbe spettata si computa ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui al precedente art. 38 in misura non inferiore a L. 2000.
La pensione spettante alla vedova ed agli orfani aventi diritto in base al presente testo unico, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o sia morto durante il servizio con 70 anni compiuti di eta' e con almeno 20 anni di servizio, non potra' essere inferiore a L. 3000.
Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata con le norme dell'art. 38 del presente testo unico risulti inferiore a L. 3000, la differenza sara' posta a carico dello Stato.
Le disposizioni dei due commi precedenti non sono applicabili agli orfani di cui al precedente art. 28.
Nel caso previsto dall'art 30 del presente testo unico, se la pensione determinata con le norme di cui al precedente art. 38 risulti inferiore alla meta' dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell' art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 , la risultante suddetta sara' integrata da una quota a carico dello Stato nella misura stabilita dai comma quinto e sesto del precedente art. 36. (10) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 aprile 1981, n. 167 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1977 del 60 per cento".
Art. 40
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1353 ))
Art. 41
Art. 41.
Art. 22 R. decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; articoli 5 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Il capitale formato coi versamenti volontari dell'ufficiale giudiziario e' liquidato al titolare all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato, ovvero agli eredi legittimi o testamentari.
E' pero' data facolta' all'ufficiale giudiziario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno con vitalizio, l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico.
Art. 42
Art. 42.
Art. 25 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Agli ufficiali giudiziari, alle vedove e agli orfani aventi diritto a pensione, la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potra' accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da computarsi sull'assegno definitivo che sara' loro dovuto.
L'acconto non potra', in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.
Art. 43
Art. 43.
Art. 1 sub. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Le pensioni liquidate agli ufficiali giudiziari sono soggette alla ritenuta del 2 per cento del loro ammontare.
(6) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La ritenuta prevista dall' art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall' art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , modificata dall' art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , e' soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Art. 44
Art. 44.
Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Nei casi di indennita' o di pensione ad onere ripartito fra piu' Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quota a carico di ciascun Istituto e' determinata secondo le norme che lo regolano e al conferimento dell'indennita o della pensione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'ufficiale giudiziario e' stato iscritto.
L'indennita' o la pensione complessiva non potra' mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo stabilito per l'istituto che provvede al relativo conferimento.
Art. 45
Art. 45.
Art. 52 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, 50.
L'ufficiale giudiziario, la vedova o gli orfani, che ritengano di avere diritto all'indennita' o alla pensione, debbono farne domanda in carta da bollo per mezzo della cancelleria della Corte di cassazione o di appello da cui egli dipendeva.
((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680 , CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41 )) ((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 3 MARZO 1938, n. 680 , CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 09 GENNAIO 1938, N. 41 ))
Art. 46
Art. 46.
Articoli 26 e 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255 ; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703 .
Le indennita' e le pensioni nella misura normale sono liquidate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e deliberate dal Ministro per le finanze, quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.
Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni di privilegio, quelle di indennita' o di pensioni che implicano quote a carico dello Stato o di altri Istituti di previdenza o di altri enti, nonche' le proposte negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.
Il provvedimento con cui la Direzione generale nega o concede il trattamento di quiescenza normale o privilegiato e' comunicato all'interessato a mezzo del podesta' del Comune di residenza.
Gli interessati contemplati dal presente testo unico, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
Questo diritto di ricorso spetta anche alla Amministrazione della Cassa di previdenza.
Art. 47
Art. 47.
Art. 3 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549 , convertilo nella legge 8 luglio 1929, n. 1368; articoli 1 , 3 , 13 . R. decreto 27 giugno 1933, n. 703; art. 12 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 .
Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza la Direzione stessa determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta. La comunicazione e' fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza quando la cessazione definitiva dal servizio sia avvenuta mentre l'ufficiale giudiziario era iscritto alla Cassa di previdenza, per le pensioni degli ufficiali giudiziari; e' fatta invece su richiesta della Amministrazione competente alla liquidazione in tutti gli altri casi.
Il Ministero al quale viene fatta la comunicazione di cui al comma precedente provvede al conferimento e al riparto dell'assegno complessivo oppure al non accoglimento della domanda con decreto da comunicarsi all'interessato per mezzo del podesta' del Comune di residenza, e in via amministrativa alla Direzione generale predetta, che ne rilascia ricevuta e promuove la deliberazione del Consiglio di amministrazione sull'accettazione delle quote stabilite a proprio carico.
Art. 48
Art. 48.
Art. 13 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703 .
Quando l'assegno di quiescenza implichi onere a carico anche di enti diversi dallo Stato o dagli Istituti di previdenza, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o il Ministero competente, rispettivamente a seconda delle ipotesi disciplinate dai precedenti articoli 46 e 47, cura anche la notifica agli enti interessati del provvedimento con cui si assegna la quota a loro carico, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura competente per ragione di territorio.
Art. 49
Art. 49.
Art. 27 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255 ; articoli 13 e 14 R. decreto 27 giugno 1933, n. 703 .
Entro novanta giurai dalla comunicazione o notificazione di cui ai precedenti articoli 17, ultimo comma, e 18, gli iscritti o i loro aventi causa, contemplati dal presente testo unico, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e gli altri enti interessati, rispettivamente, possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 gennaio 1976 n. 8 (in G.U. 1ª s.s. 21/01/1976 n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 49 del Regio Decreto 12 luglio 1934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.
Art. 50
Art. 50.
Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 , art. 4 R. decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549 ; art. 50 R. decreto 28 giugno 1933, n. 704 .
Le indennita' e lei pensioni sono pagate nella misura stabilita dal relativo provvedimento di conferimento.
Salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo, il pagamento delle indennita' e delle pensioni ad onere ripartito viene effettuato integralmente dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, a carico dell'ultimo Istituto di previdenza presso il quale l'ufficiale giudiziario e' stato iscritto.
La Direzione generale predetta esercita la rivalsa che le compete verso lo Stato e gli altri enti interessati.
Nel caso di cumulo che interessi piu' Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale su citata, gli altri Istituti verseranno a quello che sostiene l'onere del pagamento le rispettive quote d'indennita' o le riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione relative ai servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi.
Se i titolari sono cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento della intera indennita' o della intera pensione viene effettuato dal Ministero competente, con rivalsa delle quote che non sono a carico dello Stato verso gli enti che ne sono debitori.
Art. 51
Art. 51.
Articoli 12 , 13 , 22 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 541 e art. 1 sub. 23 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Il pagamento delle pensioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 36 e terzo, quarto e sesto del precedente art. 39 viene integralmente eseguito dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, la quale si rivale sullo Stato.
Il relativo onere fa carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 52
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 52
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1353 ))
Art. 53
Art. 53.
Art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' cessato il servizio; il godimento della pensione di riversibilita' dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto.
Il pagamento delle pensioni e' eseguito a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.
La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, ne' quello della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari di ricuperare quanto eventualmente avesse pagato in piu', qualora la pensione effettivamente dovuta risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.
La riscossione della indennita' da parte degli interessati equivale ad accettazione di essa ed alla rinuncia a qualsiasi azione anche se iniziata.
Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.
Art. 54
Art. 54.
Articoli 1 e 2 legge 24 marzo 1921, n. 298 ; art. 10 R. decreto 3 maggio 1923, 1165; art. 28 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Le pensioni, le relative quote arretrate, e le indennita' dovute agli ufficiali giudiziari, alle vedove e ai loro orfani, ai termini del presente testo unico, non possono essere cedute, ne' sequestrate salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali giudiziari stessi verso lo Stato in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e rispettivamente non oltre il quinto o il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.
Le cessioni regolarmente consentite e attuate sull'assegno fisso istituito con la legge 24 marzo 1921, n. 298 , e soppresso con il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1165 , non possono incidere sulle pensioni degli ufficiali giudiziari per piu' di un quinto delle pensioni stesse.
Art. 55
Art. 55.
Art. 17 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 ; articoli 37 e 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata gia' liquidata l'indennita' o la pensione, quando riprenda regolare servizio potra' godere della pensione stessa e verra' nuovamente iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente testo unico.
E' data facolta' all'ufficiale giudiziario di ottenere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio uguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione della indennita' o della pensione e rinunciando altresi' al godimento della pensione gia' liquidata, purche' la domanda di rifusione sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro due anni dalla data della riassunzione in servizio.
Tale domanda sara' sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
In nessun caso l'ufficiale giudiziario che goda di una pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari potra' cumulare con essa la pensione di cui alla lett. c) dell'art. 26; gli sara', invece, corrisposta, in aggiunta, la eventuale differenza.
Art. 56
Art. 56.
Art. 44 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
L'ufficiale giudiziario che si avvalga della facolta' di cui al comma secondo del precedente art. 55 potra' eseguire la rifusione delle somme indicate nel comma medesimo in una sola volta ovvero a rate mensili con la aggiunta degli interessi scalari.
In questo secondo caso il pagamento dovra' eseguirsi in un tempo non maggiore di un quinquennio dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui al comma terzo del predetto art. 55 con le modalita' di cui al seguente art. 61 e con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato C del presente testo unico.
Se l'ufficiale giudiziario cessa nuovamente dal servizio prima di avere estinto il suo debito, la somma residua e' detratta dalla nuova indennita' o pensione liquidata;
Art. 57
Art. 57.
Art. 36 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 54 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Alle domande degli ufficiali giudiziari per il conseguimento di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari deve essere allegato uno stato di servizio nel quale sara' indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario, fossero ancora in corso trattenute per cessione dell'assegno fisso, e nel caso affermativo siano indicati i dati relativi.
Art. 58
Art. 58.
Art. 35 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Agli ufficiali giudiziari in servizio prima del 12 dicembre 1907, che non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari concessa dall' art. 2 della legge 12 dicembre 1907, n. 754 , e dall' art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675 , e siano stati iscritti obbligatoriamente alla Cassa stessa dal 1° gennaio 1924, se essi erano in servizio al 12 luglio 1926 o cessarono dal Servizio dopo il 1° gennaio 1924 senza avere usufruito dei benefici dell' art. 2 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, numero 652 , e' concesso il riconoscimento degli ultimi anni di servizio prestati anteriormente al 1° gennaio 1924 fino al limite di anni 18.
Il premio di riscatto relativo a tale riconoscimento e' dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui al precedente art. 13, ridotto del 40 per cento, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto e determinato secondo le norme di cui all'allegato D del presente testo unico.
L'intero premio per tale riconoscimento e' corrisposto dal Ministero di grazia e giustizia insieme con gli interessi composti al saggio legale a decorrere dal 1° gennaio 1924 fino alla data dell'effettivo versamento.
Art. 59
Art. 59.
Art. 36 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Agli ufficiali giudiziari di cui al precedente art. 58 e' data facolta' di riscattare non piu' di cinque anni di effettivo servizio prestato anteriormente agli anni di servizio riconosciuti ai termini dell'articolo stesso, purche' ne abbiano fatto domanda non oltre l'11 luglio 1927.
Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo e del primo comma di quello precedente viene computato in anni interi, trascurandosi la frazione di anno.
Nel caso di riscatto ai sensi del primo comma del presente articolo le frazioni di anno superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.
Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi l'ufficiale giudiziario per ottenere il riconoscimento del servizio di cui al primo comma del presente articolo e' determinato nei modi indicati nel comma secondo del precedente art. 58.
Art. 60
Art. 60.
Art. 37 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
La domanda dell'ufficiale giudiziario che entro il termine indicato nel precedente art. 59 si sia avvalso della facolta' di cui all'articolo stesso, sara' munita di autenticazione dal Primo Presidente della Corte di cassazione o di appello da cui l'ufficiale giudiziario dipende e trasmessa alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Tale domanda e' sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando sia corredata di tutti i documenti comprovanti il servizio da riscattare, nonche' della dichiarazione di accettazione da parte dell'ufficiale giudiziario del pagamento del premio di riscatto con le modalita' stabilite per il riscatto stesso dal seguente art. 61.
Art. 61
Art. 61.
Art. 38 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
L'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della facolta' di cui al primo comma del precedente art. 59 puo' versare il premio di riscatto in una sola volta ovvero chiedere che la somma corrispondente sia trasformata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato C del presente testo unico in una annualita' vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattato.
L'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non ne inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sia divenuta definitiva decade dalla ottenuta concessione.
I debitori morosi saranno tenuti ai pagamento degli interessi composti del 5 per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.
L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dall'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sara' compreso separatamente nell'elenco dei contributi e versato secondo le norme di cui all'art. 16 del presente testo unico.
Art. 62
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 274 ))
Art. 63
Art. 63.
Art. 46 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari al 31 dicembre 1923, sevizio utile agli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione si valuta dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario.
Per la misura dell'assegno a carico della Cassa di previdenza, invece, si tiene conto solamente del periodo di servizio riconosciuto e riscattato, nonche' di quello con regolare iscrizione alla Cassa.
Agli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, che cessino dal servizio all'eta' di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, od alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti articoli 27, 28 e 29 si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 36 e dei commi terzo e quarto dell'art. 39 del presente testo unico.
Art. 64
Art. 64.
Art. 47 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Nei casi previsti nella prima parte del precedente art. 22, qualora vi sia stata iscrizione ad uno o piu' degli Istituti di cui all'articolo stesso, e' ammesso altresi' il cumulo, con le norme in vigore presso ogni singolo Istituto, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, anche quando non vi sia stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili.
L'indennita' o la pensione complessiva nei casi di cui al comma precedente e' determinata in base alle norme dell'articolo 14 del presente testo unico e viene pagata dall'istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarra', sugli enti provvisti di regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, delle quote da essi dovute.
Art. 65
Art. 65.
Art. 43 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Agli ufficiali giudiziari in servizio al 1° gennaio 1921, i quali non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattalo ai termini dei precedenti articoli 58 e 59 e' riconosciuto utile a decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione.
Art. 66
Art. 66.
Articoli 37 e 44 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 5 gennaio 1931, n. 50 .
La pensione spettante ai sensi del presente testo unico agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929, o alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti articoli 27, 28 e 29, viene ridotta del 10 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1924, secondo le norme della tabella, di cui all'allegato A del presente testo unico.
Nessuna riduzione viene apportata nel caso di' liquidazione di indennita'.
Art. 67
Art. 67.
Art. 37 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
A decorrere dal 1° gennaio 1930 la riduzione di' cui al precedente art. 66 sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari che siano stati iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari prima del 1° gennaio 1924 e siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1929 e' stabilita nelle seguenti misure:
40 per cento per gli iscritti che al 1° gennaio 1924 avevano non piu' di 10 anni compiuti di servizio utile;
35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 40 anni compiuti e non piu' di 20 anni compiuti di servizio utile;
30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 20 anni compiuti e non piu' di 30 anni compiuti di servizio utile;
25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano piu' di 30 anni compiuti di servizio utile.
Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennita'.
Art. 68
Art. 68.
Articoli 37 e 42 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 87 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
A partire dal 1° gennaio 1924 le pensioni normali ed i capitali riservati, liquidati dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta e in corso di godimento, vengono raddoppiati.
Ove le pensioni normali raddoppiate ai termini del precedente comma non raggiungano insieme con gli interessi sui capitali riservati l'ammontare di L. 2000, esse sono elevate a detta somma comprensiva degli interessi anzidetti.
Le pensioni privilegiate liquidate a favore degli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo e in corso di godimento sono aumentate di L. 2500 annue. I relativi capitali riservati restano invariati.
Gli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo hanno facolta' di chiedere che il capitile riservato, gia' liquidato a loro favore, sia convertito in assegno vitalizio in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato E del presente testo unico.
I capitali riservati esistenti alla morte degli ufficiali giudiziari predetti vengono pagati ai rispettivi eredi con le norme di successione stabilite dal Codice civile .
Art. 69
Art. 69.
Art. 43 R. decreto-legge 19 aprile, 1925, n. 561.
Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali giudiziari morti tra il 1° gennaio 1924 e il 12 maggio 1925, che abbiano, diritto a indennita' ai sensi dell' art. 18 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 , viene liquidato l'assegno corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare della indennita' anzidetta e il capitale riservato gia' corrisposto.
Nel caso che alle vedove ed agli orfani di cui al comma precedente spetti la pensione ai sensi 19 del decreto su citato, viene liquidato l'assegno vitalizio corrispondente alla eventuale differenza tra valore capitale della pensione anzidetta calcolata con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico e il capitale riservato gia' corrisposto.
Art. 70
Art. 70.
Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50 .
Alle pensioni liquidale o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:
a) pensioni dirette:
15 per cento sulle prime 1000 lire;
10 per cento sulle seconde 1000 lire;
5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;
b) pensioni indirette:
15 per cento sulle prime 500 lire;
10 per cento sulle seconde 500 lire;
5 per Cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.
Art. 71
Art. 71.
Art. 49 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 88 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149 .
Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non puo' essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa.
Qualora essi abbiano diritto alla indennita' a carico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, tale indennita' viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico.
Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza e' tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennita' di cui sopra.
Art. 72
Art. 72.
Art. 40 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.
La differenza tra gli assegni privilegiati che vengono concessi in tali casi e quelli normali che sarebbero spettati agli iscritti o ai loro eredi viene corrisposta a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Art. 73
Art. 73.
Art. 41 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 .
Non e' portata alcuna innovazione agli assegni concessi fino al 31 dicembre 1917 ad ufficiali giudiziari fuori servizio, alle loro vedove e orfani, in base all'art. 177 della tariffa penale, ed il Ministro per la grazia e giustizia ha la facolta' di far gravare gli assegni stessi, gia' concessi, anche su altri ufficiali giudiziari.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re
Il Ministro per le finanze:
JUNG
Il Ministro per la grazia e giustizia
DE FRANCISCI
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato A
ALLEGATO A al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Parte di provvedimento in formato grafico
(2)(3)(4)(5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La tabella delle pensioni da liquidarsi agli ufficiali giudiziari e le norme relative all'applicazione della tabella stessa, formanti l'allegato A al testo unico dello disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , vengono sostituite, nei casi di cessazioni dal servizio poste anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto dalla tabella A.U. e relative norme, unite al presente decreto".
Si riporta di seguito la su indicata tabella A.U.
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109 , nel modificare la tabella A.U. del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1947, la pensione teorica o reale, relativa all'eta' dell'ufficiale giudiziario ed alla durata complessiva dei servizi utili, viene determinata aumentando il corrispondente valore della tabella A. U., formante l'allegato n. 2 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , nelle misure del 120 per cento sulle prime lire 18.000 e del 50 per cento sull'eccedenza". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 21 novembre 1949, n. 914 , nel modificare la tabella A.U. allegata al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109 , e' sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1 novembre 1948 in poi, dalla tabella A.U. annessa alla presente legge".
Si riporta di seguito la suindicata tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 maggio 1952, n. 610 , nel modificare la tabella A.U. allegata alla L. 21 novembre 1949, n. 914 , che a sua volta modifica la tabella A.U. allegata al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le pensioni e le indennita' una volta tanto risultanti dall'applicazione delle tabelle A.S. ed A.U. allegate alla legge 21 novembre 1949, n. 914 , relative, rispettivamente, alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, sono aumentate nella misura del 15 per cento nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1950 in poi". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 aprile 1955, n. 380 , nel modificare la tabella A.U. allegata alla L. 21 novembre 1949, n. 914 , che a sua volta modifica la tabella A.U. allegata al D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143 , ha conseguentemente disposto:
-(con l'art. 2, comma 1, lettera a) ) che "La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari e' costituita dalle seguenti tre parti:
a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A. U. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914 ".
Si riporta di seguito la suindicata tabella A.U.:
Parte di provvedimento in formato grafico
-(con l'art. 33, comma 1) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° gennaio 1955".
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato B
ALLEGATO B al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato C
ALLEGATO C al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Parte di provvedimento in formato grafico
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato D
ALLEGATO D al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Norme per la determinazione del premio di riscatto di cui agli articoli 58 e 59 del presente testo unico.
Il premio da versare ai fini del riscatto dei servizi di cui agli articoli 58 e 59, si determina con le seguenti norme:
Si calcolano in primo luogo:
a) l'eta' dell'ufficiale giudiziario al 1° gennaio 1924, con la norma contenuta nell'art. 21, ultimo comma;
b) la durata complessiva del servizio riconosciuto ai termini dell'art. 58 e da riscattare ai termini dell'art. 59 calcolato in anni interi secondo le norme di cui al secondo comma.
Si ricava dalla tabella di cui all'allegato A, il coefficiente di liquidazione della pensione virtuale relativo all'eta' suindicata e alla suddetta durata di servizio.
Dal coefficiente cosi' ricavato si sottrae quello desunto del pari dalla tabella di cui all'allegato A relativo alla pensione virtuale corrispondente all'eta' sopra indicata e agli anni di servizio riconosciuto a carico del Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 58.
La differenza cosi' ottenuta si moltiplica per il coefficiente della tabella di cui all'allegato B relativo all'eta' dell'ufficiale giudiziario determinata come alla lettora a): il capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui all'art. 13 ridotto del 40 per cento, si ricava moltiplicando il prodotto precedente per il coefficiente 0,8.
Il capitale accumulato, anzidetto rappresenta la somma da pagare dall'ufficiale giudiziario.
La somma da pagare dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 58 si ottiene invece determinando il capitale accumulato di cui sopra, nel modo seguente:
Si moltiplica il coefficiente relativo alla pensione virtuale corrispondente all'eta' di cui alla lettera a) e agli anni di servizio riconosciuti per il suindicato coefficiente della tabella di cui all'allegato B e per il coefficiente 0,8. Al prodotto si aggiungono gli interessi composti di cui all'art. 58.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.
Il Ministro di grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.
Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari-Allegato E
ALLEGATO E al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
Parte di provvedimento in formato grafico