Monitoring Gesetzessammlung

016U1568

IT - Testi Unici

016U1568

Testo unico (DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 novembre 1916 n. 1568)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/1916 TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA Luogotenente Generale di Sua Maesta' VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visto il R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 allegato B; Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774 ; Visti i decreti Luogotenenziali 23 dicembre 1915, n. 1893 , 17 febbraio 1916, n. 243 , 6 agosto 1916, numero 1039 , 31 agosto 1916, n. 1090 allegato D, 3 settembre 1916, n. 1108, 1° ottobre 1916, n. 1345, e 9 novembre 1916, n. 1525; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze; Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato il testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra, il quale, firmato, d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze, viene allegato al presente decreto.
L'approvazione si estende alle disposizioni contenute nel detto testo unico anche in quanto importino aggiunte od innovino alle disposizioni precedenti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Boselli - Meda.
Visto, II guardasigilli: Sacchi.

Art. 1

Allegato.
Testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra
Art. 1.
I nuovi redditi realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 30 giugno 1918 in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che dallo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria di guerra nella seguente misura:
Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:
Per i commercianti e gli industriali:
del 12% sulla quota del profitto superiore all'8% e fino al 10% del capitale investito;
del 18% sulla quota del profitto superiore al 10% e fino al 15% del capitale investito;
del 24% sulla quota del profitto superiore al 15% e fino al 20% del capitale investito;
del 35% sulla quota del profitto superiore al 20% del capitale investito.
Per gli intermediari:
del 5% sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
del 12% sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
del 18% sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
del 24% sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
del 35% sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno 1918:
Per i commercianti e gli industriali:
del 20% sulla quota del profitto superiore all'8% e fino al 10% del capitale investito;
del 30% sulla quota del profitto superiore al 10% e fino al 15% del capitale investito;
del 40% sulla quota del profitto superiore al 15% e fino al 20% del capitale investito;
del 60% sulla quota del profitto superiore al 20% del capitale investito.
Per gli intermediari:
del 10% sulla eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
del 15% sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
del 20% sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
del 25% sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
del 40% sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
Pei redditi che siano accertati per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtu' dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021 , le aliquote sovraindicate per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30%, quali furono fissate all'art. 1° dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 .
Sono esenti dalla sovrimposta i nuovi o maggiori redditi non superiori a L. 2500.

Art. 2

Art. 2.
Agli effetti del precedente articolo si presumono redditi realizzati in conseguenza della guerra, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al 1° agosto 1914.
Le disposizioni del presente allegato si applicano anche nei riguardi di contribuenti, enti o privati, che in forza di leggi speciali godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi ordinari.

Art. 3

Art. 3.
Per reddito ordinario si intende la media di quello definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile nel biennio 1913-914.
Per gli enti o privati non ancora soggetti alla imposta di ricchezza mobile o i cui redditi siano in contestazione, i redditi ordinari vengono determinati con opportuni confronti coi redditi gia' definitivamente accertati per la imposta stessa nel biennio anzidetto al nome di contribuenti della stessa categoria. In ogni modo il reddito ordinario non puo' essere valutato ad un importo inferiore all'8% del capitale investito.
Per la determinazione dei nuovi o maggiori redditi degli intermediari si terra' conto della entita' degli affari conclusi col loro intervento.

Art. 4

Art. 4.
Per capitale investito s'intende quello risultante da atti, libri di commercio regolarmente tenuti e altre prove certe anteriori alla data di pubblicazione del decreto Reale 21 novembre 1915, n. 1643, all. B, e che sia effettivamente impiegato nella produzione del reddito; in difetto di tali atti o prove il capitale investito si presumera' con opportuni confronti nella misura occorrente per la produzione del reddito.

Art. 5

Art. 5.
L'accertamento del nuovo o maggiore reddito di guerra e' demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facolta' loro attribuite dall' art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , per la imposta di ricchezza mobile.
Nel caso di opposizione agli accertamenti ed alle rettifiche delle agenzie delle imposte e' data facolta' agli agenti di richiedere l'esibizione e di procedere ad ispezione dei registri tanto dei privati che delle Societa' sotto qualsiasi forma costituite.
L'autorizzazione a valersi di tale facolta' sara' di volta in volta concessa dall'Intendente di finanza della Provincia su richiesta della agenzia.
Facolta' identiche a quelle degli agenti sono date nei casi di contestazione alle Commissioni amministrative di cui al susseguente art. 12, alle quali non e' pero' esteso l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza.
Per il rifiuto o pel ritardo ad esibire i registri oltre il termine fissato od a permetterne l'ispezione, i contribuenti, privati o societa', incorreranno in una penalita' fissa di L. 200, oltre ad una sopratassa pari al terzo della sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato, da applicarsi l'una e l'altra colle modalita' stabilite nel susseguente art. 11.

Art. 6

Art. 6.
Nella determinazione del reddito di guerra agli effetti della sovrimposta le agenzie terranno conto come passivita' deducibili delle svalutazioni ed ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra.
Si terra' conto altresi' delle provvigioni corrisposte dai commercianti ed industriali agli intermediari, purche' ne sia pienamente giustificata la sussistenza e siano contemporaneamente accertati la persona ed il domicilio degli intermediari stessi nello Stato. I commercianti e gli industriali restano obbligati solidariamente al pagamento di una quota proporzionale alle provvigioni dedotte, della imposta e sovrimposta dovuta dagli intermediari. Contro i solidariamente responsabili si procede solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.
Per la determinazione dell'aliquota di sovrimposta relativa al reddito degli industriali e commercianti la percentuale del profitto sul capitale si calcola tenendo conto anche del reddito ordinario.

Art. 7

Art. 7.
Tutti coloro, privati, societa' ed enti morali, i quali in conseguenza della guerra abbiano realizzato i redditi di cui all'art. 1 del presente allegato sono obbligati a presentarne dichiarazione alla agenzia delle imposte nella cui giurisdizione sono legalmente domiciliati.
Le dichiarazioni debbono essere presentate per i redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915 entro il 5 marzo 1916; per i redditi realizzati nel 1916 entro il 15 febbraio 1917; per quelli realizzati nel 1917 entro il 15 febbraio 1918 e per quelli realizzati nel primo semestre 1918 entro il 16 agosto dello stesso anno. ((1))
Per gli enti soggetti alla imposta di ricchezza mobile in base a bilancio la dichiarazione deve essere prodotta entro dieci giorni dalla approvazione dei bilanci singoli.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 285 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dal 2° comma dell'art. 7 del testo unico 19 novembre 1916, n. 1568 , relativo alla imposta e alla sovrimposta sui profitti di guerra, per la presentazione della denuncia dei redditi realizzati nel 1916 e' prorogato dal 15 febbraio al 15 marzo 1917".

Art. 8

Art. 8.
Le dichiarazioni dei contribuenti, privati, societa' od enti, potranno dalle agenzie essere rettificate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello fissato per la presentazione delle dichiarazioni stesse, anche quando prima della scadenza di detto termine si fosse fatto luogo alla iscrizione a ruolo del reddito dichiarato. ((2))
Per le societa' od enti di cui all' art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , il cui accertamente deve essere basato su piu' bilanci, per anno della dichiarazione devesi intendere quello stabilito per la presentazione della denunzia relativa all'ultimo bilancio da tenersi presente per la determinazione del profitto di guerra.
Nei casi di mancata o tardiva dichiarazione le agenzie potranno far luogo agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio nel secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 930 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il termine fissato dall'art. 8, primo comma, del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 19 novembre 1916, n. 1568 , per le rettifiche, da parte delle agenzie delle imposte, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, privati, Societa' od enti, dei profitti di guerra realizzati nel periodo dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915".

Art. 9

Art. 9.
Chi ometta di presentare o presenti tardivamente la dichiarazione di cui all'art. 7, incorre in una sopratassa pari alla sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato in seguito alle decisioni delle Commissioni di cui al susseguente art. 12.
Chi dichiari un reddito inferiore di oltre un terzo a quello che rimanga come sopra definitivamente accertato, incorre in una sopratassa pari alla differenza tra la sovrimposta che sarebbe stata dovuta in base alla dichiarazione e quella definitivamente stabilita.
Quando pero' il reddito venga accettato col silenzio o concordato fra l'agenzia ed il contribuente, la sopratassa per omessa, tardiva od infedele dichiarazione verra' condonata.

Art. 10

Art. 10.
I capi degli uffici governativi civili e militari nonche' degli uffici provinciali e comunali, ed i rappresentanti degli enti morali devono fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie di cui, agli effetti dell'applicazione del presente allegato, fossero richiesti. E' derogata qualsiasi contraria disposizione di legge.
Uguale obbligo e' fatto agli intermediari privati per i contratti conclusi con il loro intervento.
I capi di ufficio, i rappresentanti e gli intermediari i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui al presente articolo nel termine indicato nelle singole richieste, temine che in ogni modo non puo' essere inferiore a dieci giorni, o forniscano notizie inesatte od incomplete, incorrono in una penalita' fissa di L. 100 per ogni trasgressione.
Ad uguale penalita' soggiacciono tutti coloro i quali non si prestino all'adempimento degli altri obblighi fatti dall' art. 37 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 .

Art. 11

Art. 11.
L'applicazione tanto delle sopratasse quanto delle penalita' di cui ai precedenti articoli sara' fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso.
Contro l'applicazione delle sopratasse e delle penalita' e' ammesso soltanto ricorso al Ministero delle finanze entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso suddetto.
Alla riscossione di esse si provvede con le forme e secondo le norme fissate per la riscossione della imposta sui profitti di guerra.

Art. 12

Art. 12.
Contro gli accertamenti di ufficio e le rettifiche alle prodotte dichiarazioni proposti dalla agenzia sia per il reddito ordinario di cui al secondo comma dell'art. 3, sia per quello realizzato in conseguenza della guerra, e' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale istituita per l'esame e la risoluzione in grado di appello dei reclami relativi alla imposta di ricchezza mobile, cui sara' aggiunto come membro effettivo, agli effetti del presente allegato, l'intendente di finanza della provincia o chi ne fa le veci, il quale avra' diritto a voto qualunque sia il numero dei votanti.
Contro la decisione della Commissione provinciale e' ammesso in secondo grado il ricorso per qualsiasi motivo alla Commissione centrale di cui all' art. 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 , per la imposta di ricchezza mobile.
E' escluso qualsiasi ulteriore gravame anche giudiziario.
Le Commissioni provinciali e centrale possono valersi, agli effetti dell'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra, di tutte le facolta' di cui agli articoli 37 e 43 della legge 24 agosto 1877, numero 4021 , sull'imposta di ricchezza mobile.

Art. 13

Art. 13.
Le Commissioni devono procedere all'esame ed alla risoluzione dei ricorsi per gruppi e specie di contribuenti giusta la tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile delle categorie B) e C) approvata con ministeriale decreto 5 settembre 1877; e quando si tratti di ricorsi per l'esame dei quali sono richieste speciali cognizioni potranno richiedere l'intervento di funzionari civili o militari o di altre persone pratiche nella materia i quali avranno soltanto voto consultivo.
Gli agenti delle imposte per gli accertamenti da essi rispettivamente promossi od in loro vece l'ispettore delle imposte della provincia, potranno intervenire, con voto consultivo, alle sedute della Commissione provinciale, cui ai sensi del precedente articolo e' deferito il giudizio in prima istanza sui ricorsi relativi all'imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.
Gli agenti titolari degli uffici esterni possono essere rappresentati anche dall'agente superiore del capoluogo di Provincia.

Art. 14

Art. 14.
La imposta e la sovrimposta accertate in dipendenza del presente allegato vengono riscosse in sei rate bimestrali qualunque sia l'epoca della loro iscrizione a ruolo.

Art. 15

Art. 15.
I cessionari, privati, societa' ed enti, di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'imposta di ricchezza mobile e sovrimposta gravanti i profitti di guerra dei precedenti esercenti l'azienda ceduta, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore alla iscrizione a ruolo dei profitti suaccennati.
Agli effetti del presente articolo si ritiene cessionario chi in qualunque luogo continua l'azienda gia' esercitata dal cedente.
L'esercizio negli stessi locali dell'industria o del commercio gia' esercitati da altri costituisce presunzione della cessione agli effetti del presente articolo.

Art. 16

Art. 16.
Gli amministratori delle societa' anonime ed in accomandita per azioni in carica all'atto della messa in liquidazione della societa' di cui fanno parte, quelli che lo siano stati nei dodici mesi precedenti la liquidazione stessa, ed i liquidatori sono in proprio solidalmente responsabili della imposta di ricchezza mobile, della sovrimposta di guerra, delle penalita' e sopratasse dovute in forza del presente allegato, qualunque sia l'epoca dello accertamento o della iscrizione in ruolo dei redditi relativi.
Sono pure solidalmente responsabili delle imposte e sovrimposte di ricchezza mobile sulle riserve speciali di cui all' art. 3 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1916, n. 123 .

Art. 17

Art. 17.
L'intendente di finanza, qualora ritenga che la riscossione della imposta di ricchezza mobile, della sovrimposta straordinaria e delle sopratasse e penalita' di cui al presente allegato non sia sufficientemente garantita dalla cauzione dell'esattore, potra' disporre che le somme dovute per detti titoli da determinati contribuenti vengano pagate direttamente al ricevitore provinciale ai sensi dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281 .

Art. 18

Art. 18.
L'intendente notifichera' agli interessati il provvedimento di cui al precedente articolo con le modalita' stabilite per la notificazione degli accertamenti dei redditi di ricchezza mobile, diffidandoli che non saranno ritenuti validi i pagamenti da essi o per loro conto fatti agli esattori dopo tale notificazione.
Del provvedimento stesso l'intendente dara' notizia all'esattore, accordandogli una tolleranza sui versamenti uguale all'ammontare delle quote d'imposta da pagarsi dai contribuenti direttamente ai ricevitori provinciali.
Gli esattori che non abbiano avuto dai contribuenti, nei termini di cui al citato art. 82 della legge di riscossione, la quietanza dell'imposta pagata al ricevitore provinciale, saranno tenuti a compiere senz'altro gli atti esecutivi contro i debitori morosi, in mancanza di che l'intendente dovra' revocare la tolleranza.

Art. 19

Art. 19.
Per quanto non sia diversamente disposto dal presente allegato si applicano per l'accertamento e la riscossione della sovrimposta di guerra le disposizioni vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 20

Art. 20.
Al ministro delle finanze e' data facolta' di emanare in qualunque tempo le ulteriori disposizioni che possono occorrere per l'applicazione del presente allegato.
Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro delle finanze
MEDA.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht