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011G0209

IT - Testi Unici

011G0209

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209) (DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 n. 167)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2011

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".

Art. 2

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".

Art. 3

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".

Art. 4

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".

Art. 5

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".

Art. 6

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".

Art. 7

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 )) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 , ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
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