031U1572
031U1572
Testo unico (REGIO DECRETO 08 ottobre 1931 n. 1572)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1932
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la opportunita' di riunire in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª, contenute nelle leggi
1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª;
20 giugno 1889, n. 6130, serie 3ª;
21 gennaio 1897, n. 23;
7 luglio 1901, n. 321;
11 giugno 1922, n. 778;
5 gennaio 1928, n. 135;
21 giugno 1928, n. 1773;
11 luglio 1929, n. 1260;
nei Regi decreti emanati per delegazione di legge:
16 dicembre 1922, n. 1717;
7 gennaio 1923, n. 17;
11 marzo 1923, n. 637;
14 giugno 1923, n. 1276 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sul nuovo catasto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 8 ottobre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 315, foglio 113. - Mancini.
Art. 1
Testo unico.
Art. 1.
( Art. 1 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Sara' provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo:
1° di accertare le proprieta' immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni;
2° di perequare l'imposta fondiaria.
E cio' nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.
Art. 2
Art. 2.
( Art. 2 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 e 2 legge 11 giugno 1922, n. 778 ).
La misura avra' per oggetto di rilevare la figura e la estensione delle singole proprieta' e delle diverse particelle catastali e di rappresentarle con mappe planimetriche collegate a punti trigonometrici.
La particella catastale da rilevarsi distintamente e' costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualita' o classe, o abbiano la stessa destinazione.
Saranno rilevati per la loro area anche i fabbricati urbani e gli altri enti non soggetti all'imposta fondiaria.
Su richiesta del Ministro per l'educazione nazionale, saranno inscritte nei registri catastali, con apposita annotazione, le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai proprietari ed ai possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili dichiarati soggetti a speciale protezione, a mente della legge 11 giugno 1922, n. 778 , perche' presentano un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria.
Art. 3
Art. 3.
( Art. 3 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; articolo unico legge 20 giugno 1889, n. 6130 , serie 3ª).
Il rilevamento sara' eseguito da periti delegati dalla Amministrazione del Catasto, coi metodi che la scienza indichera' siccome i piu' idonei a conciliare la maggiore esattezza, economia e sollecitudine del lavoro.
Le mappe catastali esistenti e servibili allo scopo saranno completate, corrette e messe in corrente, quand'anche in origine non collegate a punti trigonometrici.
Le nuove mappe saranno nella scala di 1/2000.
Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento, delle particelle potranno essere nella scala di 1/1000 e di 1/500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1/4000.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 17 agosto 1941, n. 1043 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572".
Art. 4
Art. 4.
( Art. 4 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Prima che comincino le operazioni di rilevamento si procedera' alla ricognizione della linea di confine (delimitazione), ed ove sia necessario, alla posizione dei termini (terminazione):
a) dei territori comunali o singole frazioni di comuni aventi patrimonio separato;
b) delle proprieta' comprese nei singoli comuni.
Art. 5
Art. 5.
( Art. 5 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23 ).
La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del Catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Podesta'; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso dell'operazione.
Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.
I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.
Art. 6
Art. 6.
( Art. 6 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23 ).
La terminazione dei territori comunali sara' fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprieta' comprese nei singoli comuni sara' eseguita dai rispettivi possessori.
Col regolamento si stabiliranno le norme opportune per dette operazioni.
I termini saranno riferiti in mappa.
L'omissione della terminazione non ritardera' le altre operazioni catastali.
Art. 7
Art. 7.
( Art. 7 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23 ; art. 1 della legge 5 gennaio 1928, n. 135 ).
Alla delimitazione e terminazione terra' dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e coll'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.
L'assenza pero' dei rappresentanti dei comuni limitrofi e dei possessori non sospendera' il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.
I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto del rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserva di ogni diritto.
I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.
Il Governo potra' fare eseguire a cottimo quei lavori che possono assoggettarsi ad una facile sorveglianza e verificazione.
Se la proprieta' indivisa dell'immobile e' comune a piu' persone, l'intestazione indichera' le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sara' tenuto in solido al pagamento dell'imposta.
Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di piu' persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilita' del sopra o sotto suolo, la intestazione indichera' come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi e attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sara' tenuto al pagamento della propria quota d'imposta, senza vincolo di solidarieta' per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e cio' nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.
Nulla e' innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione o all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purche' questa sia stabilita in una somma o quantita' determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dello immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.
Nulla e' pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuita' costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettivita' sopra immobili di altrui proprieta'.
Art. 8
Art. 8.
( Art. 3 legge 5 gennaio 1928, n. 135 ).
Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sara' fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potra' anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione, l'intestazione dei compossessori di fatto portera' l'annotamento di riserva di ogni diritto.
Art. 9
Art. 9.
( Art. 4 legge 5 gennaio 1928, n. 135 ).
Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nell'art. 37 del presente testo unico.
Art. 10
Art. 10.
( Art. 8 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Con altra legge saranno determinati gli effetti giuridici
del catasto e le riforme che occorressero a tal fine nella
legislazione civile.
Art. 11
Art. 11.
( Art. 9 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
La stima dei terreni ha per oggetto di stabilire la rendita imponibile, sulla quale e' fatta la ripartizione della imposta, mediante la formazione di tariffe di estimo, nelle quali e' determinata, comune per comune, la rendita stessa per ogni qualita' e classe.
Art. 12
Art. 12.
( Art. 10 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 (4° comma), 2 ( 2° comma ), 5 ( 3° e 4° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 )
((Di regola ogni Comune amministrativo avra' una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro per le finanze con decreto speciale, sulla proposta, dell'Ufficio generale del catasto, o del legale rappresentante del Comune, sentito in questo secondo caso, lo stesso Ufficio generale del catasto)) .
Art. 13
Art. 13.
( Art. 11 ( 1° e 2° comma) legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª, art. 1 (1° comma), 5 ( 4° comma ) e 6 ( 2° comma) R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
La tariffa esprime, in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro per ciascuna qualita' e classe.
La rendita imponibile e' quella parte del prodotto totale del fondo che rimane al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.
Agli effetti attuali del catasto, le tariffe d'estimo rappresentano la parte dominicale del reddito medio, ordinario, continuativo ritraibile dai terreni al 1° gennaio 1914.
Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell' art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 , in occasione della revisione generale degli estimi catastali, saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro o formarlo di nuovo, provvedera' l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1 del R. decreto sopra citato e con le norme dettate dal Ministro per le finanze a mente dell'art. 6 dello stesso R. decreto.
Art. 14
Art. 14.
( Art. 1 ( 1° comma) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717 ).
I terreni saranno inscritti in catasto nello stato delle colture o di destinazione nel quale si' troveranno all'atto del classamento, senza tener conto di deterioramenti intenzionali o dipendenti da circostanze eccezionali e transitorie. I miglioramenti avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate da leggi speciali.
Art. 15
Art. 15.
(Art. 13 legge io marzo 1886, n. 3682, serie 3ª).
Ogni particella sara' considerata da se', senza riguardo alla sua connessione con altri fondi o con esercizi industriali, e a rapporti personali del possessore.
Art. 16
Art. 16.
( Art. 15 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Saranno compresi nel catasto i fabbricati rurali di che all' art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684 , e cioe' le costruzioni rurali coi loro accessori, quando appartengano allo stesso proprietario dei terreni cui servono e sieno inoltre destinate:
a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra;
b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;
c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonche' alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.
I detti fabbricati e le aree che occupano saranno esenti da imposta.
Art. 17
Art. 17.
( Art. 16 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Le acque d'irrigazione si intenderanno comprese per il loro effetto utile nella stima dei terreni cui servono. Nel caso pero' di terreni irrigati con acque in tutto o in parte di affitto o concesse a canone, sara' fatta dal reddito una proporzionata detrazione per il costo dell'acqua.
Art. 18
Art. 18.
( Art. 17 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23 ; art. 1 legge 11 luglio 1929, n. 1260 ).
Saranno escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare.
I terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento, o in generale sottratti per qualsivoglia altro uso alla ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi, giusta l'articolo 16 del presente testo unico, come accessori dei fabbricati rurali, si valuteranno parificandoli ai migliori tra i terreni contigui.
Non si attribuira' alcuna rendita:
a) ai fondi indicati dall' art. 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831 , ed e' abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo;
b) alle strade vicinali contemplate dall'art. 19 della legge 20 marzo 1865, allegato F;
c) alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 )) .
La disposizione che precede non e' applicabile alle aree coperte dai fabbricati adibiti a stazioni e loro pertinenze, dalle case cantoniere, dalle sottostazioni di trasformazione dell'energia elettrica, dalle gallerie, dai ponti e simili, che devono essere descritti, in ogni caso, nel vigente catasto fabbricati ed il relativo reddito assoggettato all'imposta fabbricati od a quella di ricchezza mobile ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231.
Art. 19
Art. 19.
( Art. 18 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3a).
Presso il Ministero delle finanze e' istituito un Ufficio generale del Catasto, tecnico ed amministrativo, al quale appartiene la direzione e la vigilanza di tutte le operazioni catastali.
Art. 20
Art. 20.
(Art. 5, 2° e 3° comma, R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
Le operazioni di misura, che potranno anche essere appaltate, saranno compiute dall'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici osservando le disposizioni del presente testo unico.
Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali.
Art. 21
Art. 21.
( Art. 22, legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Saranno istituite Commissioni censuarie, una comunale per ciascun comune, una provinciale per ciascuna provincia, ed una centrale.
((Con decreto dei Ministro per le finanze potranno essere mantenute in carica, con giurisdizione territoriale invariata, e completate o rinnovate occorrendo, le Commissioni censuarie dei Comuni gia' autonomi riuniti in un solo mentre le operazioni catastali erano in corso in uno o piu' di essi, e per ognuno dei quali, a mente dell'art. 12 del presente testo unico, fu autorizzata la formazione di mappa e tariffa, propria. Attivato il catasto in tutto il territorio del Comune, il Ministro per le finanze ordinera' lo scioglimento delle Commissioni censuarie dei Comuni gia' autonomi mantenute in carica e la costituzione, a mente degli articoli 33 e 35 del presente testo unico, di una sola Commissione censuaria per l'intero Comune)) .
Art. 22
Art. 22.
( Art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
((La Commissione censuaria centrale e' composta di 17 membri effettivi e di 4 supplenti, nominati dal Ministro per le finanze e cioe':
a) del direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e di quello delle Imposte dirette, in qualita' di membri effettivi;
b) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dell'Avvocatura generale dello Stato, di grado non inferiore al 5°;
c) di un membro effettivo scelto fra i magistrati di sede a Roma, di grado non inferiore al 5°;
d) di un membro effettivo scelto fra i funzionari dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 5°;
e) di due membri effettivi e di uno supplente scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fasciata degli agricoltori;
f) di un membro effettivo scelto fra tre designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;
g) di tre membri effettivi, uno per ciascuno dei Sindacati nazionali fascisti degli ingegneri, dei geometri e dei tecnici agricoli, scelti fra un numero triplo di designati dalla Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;
h) di altri sei membri effettivi e di tre supplenti scelti tra le persone esperte in materia.
La Commissione risiede presso il Ministero delle finanze ed e' presieduta dal Ministro, o, in sua vece, dal vice-presidente da lui nominato fra i membri effettivi.
A tutti i membri, eccettuato il vice-presidente e quelli di cui alle lettere a), b), c) e' fatto obbligo di partecipare annualmente ad almeno due dei sopraluoghi che si rendano necessari per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione)) .
Art. 23
Art. 23.
( Art. 2 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
La Commissione censuaria centrale, giusta le norme stabilite per la pubblicazione delle tariffe d'estimo e dei dati catastali, e per la trattazione dei relativi reclami, decide:
a) sui reclami e sulle osservazioni e proposte dell'Ufficio generale del Catasto intorno alla qualificazione, alla classificazione ed alle tariffe e stabilisce le tariffe stesse per tutti i Comuni del Regno;
b) sui reclami dell'Amministrazione catastale e delle Commissioni provinciali, ed anche delle minoranze di queste per erroneita' di criteri seguiti in singoli Comuni o in determinate zone nella esecuzione del classamento;
c) sui reclami dei possessori ed enti interessati, delle Commissioni censuarie e dell'Amministrazione catastale, per violazione di legge e per questioni di massima. E' in facolta' della Commissione centrale anche il decidere sul merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione fra diverse Commissioni provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa Commissione centrale.
La Commissione centrale inoltre, sopra richiesta del Ministro e dell'Ufficio generale del Catasto, da' parere:
a) sui metodi di rilevamento e sui limiti delle tolleranze da ammettersi nelle triangolazioni e nei rilevamenti particellari;
b) sulle scale da adottarsi nella costruzione delle mappe;
c) sulle istruzioni da darsi circa i criteri e i procedimenti che si debbono seguire nelle operazioni di qualificazione, di classificazione e di classamento e nella formazione delle tariffe;
d) e, in generale, sulle istruzioni di massima relative alla formazione ed alla pubblicazione del catasto;
e) sulle norme da prescriversi per la conservazione del nuovo catasto e degli atti relativi, e per la determinazione dei suoi effetti giuridici;
f) sulle richieste delle provincie per l'acceleramento delle operazioni catastali, sul tempo in cui possono essere compiute, sui preventivi delle spese all'uopo necessarie, e sui reclami delle provincie a catasto accelerato contro gli aumenti di spesa e di tempo per il compimento delle operazioni;
g) sopra qualsiasi altra questione concernente la formazione e la conservazione del Catasto, e sopra ogni altro affare tecnico od amministrativo sul quale il Ministro o il direttore generale credessero opportuno di interpellarla.
Spetta alla Commissione centrale fissare un termine perentorio alle Commissioni censuarie provinciali quando queste non provvedono sollecitamente all'esame dei reclami concernenti i dati catastali risultanti dal classamento ed all'esame delle tariffe e dei relativi reclami.
Infine la Commissione centrale compie tetti gli altri incarichi che il Ministro creda di affidarle in rapporto alle operazioni catastali di qualsiasi genere.
Art. 24
Art. 24.
( Art. 3 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
Il Presidente della Commissione, e per esso il Vice-presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti, dirige i lavori, firma la corrispondenza, presiede le adunanze e cura la esecuzione delle deliberazioni della Commissione stessa in quanto a lei spetta.
Art. 25
Art. 25.
( Art. 4 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
Non possono far parte contemporaneamente della Commissione centrale ascendenti e discendenti, suocero e genero e piu' fratelli.
I membri della Commissione centrale non possono appartenere ad alcuna altra Commissione censuaria. Se chiamati a far parte di altre Commissioni hanno diritto di scelta, e debbono informarne la Presidenza della Centrale dichiarando per quale Commissione intendono optare.
I periti catastali non possono far parte della Commissione centrale.
Art. 26
Art. 26.
( Art. 5 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
((I membri della Commissione censuaria centrale durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
I membri della Commissione cessano di far parte di essa al compimento del 65° anno di eta' eccezione fatta per il vice-presidente, e per i funzionari dello Stato per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore)) .
Art. 27
Art. 27.
( Art. 6 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
((La Commissione censuaria centrale non puo' deliberare se non sono presenti otto membri, oltre il presidente o il vice-presidente.
I commissari supplenti devono intervenire alle adunanze, sia per tenersi al corrente sull'andamento delle operazioni, sia per fornire schiarimenti e coadiuvare la Commissione nei suoi lavori. Essi concorrono a formare il numero legale nell'assenza di membri effettivi. In tal caso hanno voto deliberativo.
I membri supplenti hanno del pari voto deliberativo quando sono relatori.
I membri della Commissione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio e quello dei loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, coniuge, suoceri, generi e nuore; altrimenti le deliberazioni stesse sono nulle. Possono pero' assistere o prendere parte alle discussioni che vi si riferiscono, ma non possono esserne relatori.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale quello del presidente.
Qualora taluno dei membri si astenga dal voto, il numero dei votanti e' formato non tenendo conto dell'astensione.
Chi presiede esprime per ultimo il proprio voto.
Di tutte le adunanze della Commissione censuaria contrale saranno compilati i processi verbali)) .
Art. 28
Art. 28.
( Art. 7 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
Alla dipendenza della Presidenza della Commissione sono posti il Collegio dei periti catastali e la Segreteria.
Il Collegio dei periti e' composto di un ingegnere capo, con le funzioni di capo del Collegio, e di quel numero di tecnici che potra' essere richiesto dalle esigenze del servizio.
La segreteria e' composta di uno o piu' segretari.
All'uno ed all'altra e' aggregato il personale d'ordine necessario.
I funzionari componenti il Collegio dei periti e la Segreteria vengono destinati a tale ufficio e ne vengono esonerati con decreto Ministeriale, sentito il direttore generale del Catasto ed il Vice-presidente della Commissione.
E' fatto assoluto divieto al Collegio dei periti ed alla Segreteria di comunicare, senza esplicito consenso della Presidenza, qualunque atto, documento o decisione della Commissione, a chi non faccia parte della Commissione medesima.
Art. 29
Art. 29.
( Art. 8 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
I locali, mobili, oggetti di cancelleria, stampati e quanto occorra per la Commissione e la Segreteria, sono provveduti, sopra richiesta della Presidenza, dall'Ufficio generale del Catasto.
Art. 30
Art. 30.
( Art. 9 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
La Commissione censuaria centrale corrisponde direttamente tanto con l'Ufficio generale del Catasto, quanto con gli Uffici esterni del Catasto, con le Commissioni provinciali e comunali, e con qualunque altra autorita' od ufficio.
Pero' le decisioni definitive della Commissione sono sempre comunicate pel tramite dell'Ufficio generale del Catasto.
Si comunicano anche all'Ufficio generale medesimo le decisioni di massima prese dalla Commissione centrale, in qualunque stadio dei suoi lavori.
Art. 31
Art. 31.
( Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
I delegati della Commissione censuaria centrale, per avere accesso alle private proprieta' nell'adempimento dei loro uffici, devono essere muniti di un certificato rilasciato dal Presidente, o dal Vice-presidente della Commissione medesima.
Art. 32
Art. 32.
( Art. 11 R. decreto 11 marzo 1923, n. 637 ).
((Con decreto dei Ministro per le finanze sara' provveduto all'assegnazione di una indennita' annua ai componenti la Commissione censuaria centrale in misura non eccedente la somma di lire seimila per i membri effettivi e di lire tremila per quelli supplenti.
Inoltre, agli stessi componenti che non risiedano a Roma e che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennita' di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato di grado 4°. Le stesse indennita' spettano per ogni giorno di permanenza fuori Roma per l'espletamento degli incarichi attribuiti alla Commissione.
Ai funzionari dello Stato competono, invece, nei casi di cui al precedente comma, le indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico)) .
Art. 33
Art. 33.
(Art. 23, 2° comma, legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 giugno 1928, n. 1773 ).
((I componenti le Commissioni censuarie comunali sono nominati uno dall'intendente di finanza della Provincia fra tre lavoratori dell'agricoltura, residenti nel Comune e designati dalla competente Unione provinciale sindacale, e gli altri, per meta' dallo stesso intendente di finanza e per l'altra meta' dal podesta' del Comune, fra i contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del Comune, designati, per questa ultima meta', in numero triplo di quello dei commissari da eleggere, dall'Unione provinciale degli agricoltori.
Per il comune di Roma provvedono, in luogo dell'intendente e del podesta', rispettivamente il Ministro per le finanze ed il Governatore.
La Commissione elegge nel suo seno il presidente.
Le Commissioni provinciali sono composte di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, e di commissari nominati per meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra meta' dal Consiglio provinciale delle corporazioni, su designazione, per quest'ultima meta', sempre in numero triplo di quelli da eleggere, per un membro, dall'Unione provinciale dei lavoratori dell'agricoltura, e per i rimanenti, dall'Unione provinciale degli agricoltori.
Il numero dei componenti di queste Commissioni e' determinato dal regolamento.
Il segretario della Commissione censuaria provinciale e' nominato dall'intendente di finanza tra i funzionari del locale Ufficio tecnico del catasto ovvero in mancanza, dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio, di concerto con l'ingegnere capo dell'Ufficio interessato)) .
Art. 34
Art. 34.
( Art. 24 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Salvo i casi di esenzione che saranno stabiliti dal regolamento, l'Ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.
Art. 35
Art. 35.
( Art. 25 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Nel caso di mancanza delle nomine demandate alle Autorita' comunali e provinciali nell'art. 33 del presente testo unico, sara' provveduto rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro per le finanze.
Art. 36
Art. 36.
( Art. 2, comma 1° , 2° e 3° , art. 5, comma 1° e 4°, del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 , ed art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276 ).
I prospetti delle qualita', classi e tariffe, completati o formati di nuovo ai sensi dell'art. 13 del presente testo unico, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie, e poi resi definitivi con la procedura seguente,
L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni per la circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto a mente dell'articolo 51 del presente testo unico, comunichera' a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione avra' facolta' di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.
La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunciarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della circoscrizione per la quale si sara' stabilito di attuare il catasto, nonche' l'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici, decidera' inappellabilmente sui reclami e stabilira' in via definitiva le nuove tariffe comune per comune.
Art. 37
Art. 37.
( Art. 29 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 1 legge 21 gennaio 1897, n. 23 ; art. 3 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione catastale. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.
Contro i risultati della misura e del classamento i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spettera' anche all'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici di finanza, che curera' l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmettera' poi alla Commissione censuaria competente.
Contro le decisioni pronunciate in appello dalla Commissione censuaria provinciale e' ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge.
L'Amministrazione del Catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi.
Le mappe potranno essere pubblicate anche prima della formazione delle tariffe, per gli effetti della legge di cui all'art. 10 del presente testo unico.
Art. 38
Art. 38.
( Art. 4 e 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
Tanto i risultati della misura e del classamento quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale saranno portati a conoscenza degli interessati, depositando alla sede del Comune le mappe e gli atti che li contengono; e rendendo ostensibili per 60 giorni, prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze, le mappe e gli atti coi risultati della misura e del classamento, e per 30 giorni gli atti che contengono le decisioni della Commissione censuaria comunale.
Durante il tempo in cui le mappe e gli atti predetti saranno resi ostensibili dovranno essere prodotti i reclami e gli appelli.
Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sara' dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi, nei soliti modi, entro 3 giorni dalla consegna da parte dell'Amministrazione catastale delle mappe
e degli atti coi risultati della misura e del classamento, o dalla completa definizione dei reclami in prima istanza.
Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del Catasto avra' ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.
Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso gli Uffici di attivazione del Catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sara' ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.
Art. 39
Art. 39.
( Art. 31 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
((La risoluzione in via amministrativa delle controversie, tra l'Amministrazione finanziaria ed i possessori, relative al catasto od all'imposta sui terreni, e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali.
Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso, ricorso alla Commissione censuaria centrale.
Le controversie che non si riferiscono alla determinazione degli estimi od a questioni di fatto, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, u. 2248, allegato E)) .
Art. 40
Art. 40.
( Art. 32 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
((I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle commissioni censuarie, purche' muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprieta' immobiliari per gli accertamenti del caso.
Chiunque fara' opposizione sara' soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000)) .
Art. 41
Art. 41.
( Art. 33 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
((Costituiscono il catasto:
1) la mappa particellare;
2) l'elenco o lo schedario delle particelle;
3) il registro o schedario delle partite;
4) la matricola o schedario dei possessori.
Il tipo, la forma e le caratteristiche degli atti sono approvati con decreti del Ministro per le finanze anche per assicurarne la idoneita' alla elaborazione meccanografica.
Viene inoltre conservata presso gli uffici tecnici erariali la raccolta dei tipi di frazionamento e dei tipi particellari, che sono assoggettati alla consultazione ed al rilascio di copie alla stregua degli atti innanzi citati)) .
Art. 42
Art. 42.
( Art. 34 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Il Catasto sara' conservato e tenuto in corrente, in modo continuo ed anche con lustrazioni periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato dei possessi e dei rispettivi possessori.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 650 )) .
Art. 43
Art. 43.
( Art. 35 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 2 R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717 ; art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276 ).
Daranno luogo a variazioni nell'estimo catastale, in aumento:
1° L'alluvione, la formazione di isole, il ritiro o la deviazione di acque;
2° L'introduzione di beni non ancora censiti o di beni censiti tra i fabbricati urbani;
3° Il passaggio di suolo pubblico in proprieta' privata;
4° La cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª, o da altre leggi;
5° La revisione del classamento dei terreni migliorati di qualita' di coltura o di classe;
6° La cessazione o l'attenuazione dei vincoli forestali o delle servitu' militari che abbiano dato luogo a diminuzione di estimo;
7° Il passaggio a carico dello Stato di spese prima gravanti sui possessori per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; in diminuzione:
1° La perenzione totale o parziale del fondo, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva del medesimo per naturale esaurimento o per altro evento naturale avente carattere di forza maggiore, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonche' per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni;
2° Lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati urbani;
3° Il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria;
4° L'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitu' militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitu' preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile;
5° Il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica;
6° La revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualita' di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualita' di coltura di minor reddito imponibile.
Nessun'altra mutazione, oltre a quelle necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sara' operata nella qualificazione, classificazione e tariffa e nell'applicazione di qualita' e classe ai singoli terreni fino alla revisione generale del catasto.
((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418 , convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 1943, n. 204 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le variazioni previste dall'art. 43 dei testo unico 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, modificato dall'art. 22 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, anche nei comuni ad antico catasto, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate".
Art. 44
Art. 44.
( Art. 36 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
La revisione generale del catasto non potra' farsi prima che siano trascorsi trent'anni dall'epoca della sua attivazione.
Art. 45
Art. 45.
( Art. 3 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 , ed art. 2 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276 ).
L'Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici ha la facolta' di accertare se la qualita' di coltura attribuita in catasto ai singoli terreni corrisponda all'attuale, e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti pero' avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dall'epoca in cui il possessore dimostrera' di averli introdotti, senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.
La revisione potra' essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi ogni anno nei tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Dei risultati della revisione si terra' conto nel ruolo dell'anno successivo a quello dl presentazione della domanda.
Art. 46
Art. 46.
( Art. 37 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Le esenzioni temporanee dalla imposta fondiaria, stabilite da leggi speciali, continueranno a sussistere per tutto il tempo fissato, malgrado la revisione generale del catasto che avvenisse nell'intervallo.
Art. 47
Art. 47.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ))
Art. 48
Art. 48.
( Art. 39 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3a).
Colla legge di approvazione del bilancio si stanziera' per ogni anno la spesa occorrente per la formazione del catasto.
Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dello andamento del lavoro.
Art. 49
Art. 49.
( Art. 40 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª; art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:
Saranno a carico delle provincie:
a) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
b) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici tecnici del Catasto.
Saranno a carico dei comuni:
a) Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
b) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
c) I locali coi relativi mobili ed il riscaldamento per gli Uffici degli operatori catastali del comune;
d) Le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.
Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprieta' saranno a carico dei rispettivi possessori.
Art. 50
Art. 50.
( Art. 41 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª, ed art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23 ).
Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.
I contratti di permuta e di vendita immobiliare, che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta dall'art. 5 del presente testo unico allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di lire 10, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da una lira.
Inoltre le relative tasse di archivio, di inscrizione nei repertori notarili e delle volture catastali, nonche' quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla meta'.
Queste disposizioni resteranno in vigore durante il periodo della formazione del nuovo catasto.
Art. 51
Art. 51.
( Art. 47 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
( Art. 5 R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 ).
( Art. 4 R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276 ).
Nelle provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 1 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17 , concernenti la revisione generale degli estimi, e non e' in vigore il nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª, questo sara' attivato per distretto di imposte fuorche' nei casi contemplati negli ultimi due commi del presente articolo.
Le operazioni dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato.
Se alcuna provincia chiedera', per mezzo del suo Rettorato, che i lavori siano accelerati e condotti a termine nel suo territorio, e si obblighera' di anticipare la meta' della spesa, la domanda sara' accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.
Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovra' essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Rettorato provinciale.
Anche per le provincie suddette il nuovo catasto sara' attivato per distretto di imposta o per comune a seconda dei casi.
Il rimborso dell'anticipazione della spesa sara' fatta dal Governo entro due anni dall'applicazione del nuovo estimo all'intera provincia.
(( Nelle Provincie del Compartimento ligure-piemontese, dove sia in corso la formazione del nuovo catasto, questo sara' attivato Comune per Comune, od anche separatamente per le singole parti di uno stesso Comune dotate di mappa e tariffa, propria a mente dell'art. 12 del presente testo unico, senza attendere la ultimazione dei lavori per un intero distretto di imposte)) .
((La stessa norma, tanto per interi Comuni, quanto per le singole parti con mappa e tariffa propria di uno stesso Comune, potra' essere applicata negli altri compartimenti catastali, ogni qual volta il Ministro per le finanze lo reputi necessario nel pubblico interesse)) .
Art. 52
Art. 52.
( Art. 48 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Per l'accertamento dei beni censibili e non censiti, sono abolite le disposizioni del decreto napolitano del 10 giugno 1817, circa le multe a carico dei possessori di terreni non rilevati in catasto, quando lo scoprimento abbia luogo per effetto delle operazioni di rilevamento disposte dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª.
Sono parimenti abolite le disposizioni dell'anzidetto decreto che attribuiscono le multe ai delatori.
Art. 53
Art. 53.
( Art. 53 legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
Le spese che le provincie votassero, a titolo di anticipazione, per l'accelerata formazione del catasto, giusta l'articolo 51 del presente testo unico, non saranno prese a calcolo nel determinare i limiti della sovrimposta fondiaria provinciale.
A misura che le spese suddette saranno rimborsate dallo Stato, la somma del rimborso andra' in diminuzione della sovrimposta votata nell'anno.
Art. 54
Art. 54.
( Art. 54, comma 4°, legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª).
I comuni del compartimento ligure-piemontese che, colle leggi 29 giugno 1882 e susseguenti di proroga, vennero messi in tempo a tornare agli antichi allibramenti, nel riparto dei rispettivi contingenti, godranno di questo beneficio fino alla attuazione del catasto stabilito dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 , serie 3ª.
Art. 55
Art. 55.
( Art. 2 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione.
Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.
Il certificato catastale e' rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.
Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.
L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denuncia di successione, nonche' del pagamento delle relative imposte.
Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:
a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziali, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;
b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;
e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:
c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;
d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domanda di voltura dipendenti da successioni.
Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonche' gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.
Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.
Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:
fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioe' ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;
notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.
(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Art. 56
Art. 56.
( Art. 3 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonche', se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera c) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera d) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57.
Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma.
(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Art. 57
Art. 57.
( Art. 4 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi di un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.
Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarita' ai fini della introducibilita' in mappa. L'ufficio tecnico erariale e' tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai e i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarita'. Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarita' di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:
a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purche' posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarita' apposta sul tipo stesso;
b) denunce di successione, purche' presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.
In caso contrario la dichiarazione di regolarita' si considera annullata.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Art. 57 bis
Art. 57-bis.
Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.
Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto e' stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.
Qualora, pero', alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita contestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.
Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.
Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarita' di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato e' soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo.
Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformita', eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo gia' esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.
Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguira' il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.
(12) ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano. --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Art. 58
Art. 58.
( Art. 5 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.
Gli uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza senza responsabilita' dell'Amministrazione.
Art. 59
Art. 59.
( Art. 6 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:
a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'art. 56 del presente testo unico;
b) gli estratti di mappa da riprodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'art. 57 del presente testo unico;
c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, a' termini dell'art. 58 del presente testo unico.
Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'art. 58, sara' pure esente dalla tassa di bollo.
Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbono servire per un qualunque uso pubblico, come copia o estratti autentici delle mappe.
Art. 60
Art. 60.
( Art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.
Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3 , 7 , 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652 , convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 , e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 .
L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali.
Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Art. 61
Art. 61.
( Art. 9 legge 7 luglio 1901, n. 321 ).
Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto da farsi in due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi l'uno alle Sezioni tecniche catastali, e l'altro agli uffici distrettuali delle imposte.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per le finanze:
Mosconi